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Contenuti:
Legge regionale 19 agosto 1996, n. 26 (BUR n. 76/1996)
Legge regionale 19 agosto 1996, n. 26 (BUR n. 76/1996) [sommario] [RTF]
RIORDINO DELLE
REGOLE
CAPO I
Riconoscimento
Art. 1 - Individuazione e
finalità.
1. La Regione Veneto riconosce le Regole, anche unite in comunanze,
e comunque denominate, come organizzazioni montane nonché quali
soggetti concorrenti alla tutela ambientale e allo sviluppo socio-economico
del territorio montano e, in attuazione dell'articolo 3 della legge 31
gennaio 1994, n. 97, ne riordina la disciplina e ne favorisce la
ricostituzione al fine di favorire scelte d'investimento e di sviluppo nel
campo agro-silvo-pastorale.
2. Sono da considerare Regole, anche unite in comunanze, comunque
denominate, le Comunità di fuochi-famiglia o nuclei familiari
proprietarie di un patrimonio agro-silvo-pastorale collettivo,
inalienabile, indivisibile ed inusucapile, ivi comprese le comunioni
familiari montane di cui all'articolo 10 della legge 3 dicembre 1971, n.
1102 e le regole cadorine di cui al decreto legislativo 3 maggio 1948, n.
1104.
Art. 2 - Personalità
giuridica delle Regole.
2. Le Regole che intendono ricostituirsi devono produrre, ai fini
del conferimento della personalità giuridica di diritto privato,
istanza al Presidente della Giunta regionale, corredata dalla deliberazione
dell'assemblea, alla quale debbono essere allegati:
a) il laudo o statuto della Regola deliberato dall'assemblea;
b) l'elenco dei beni agro-silvo-pastorali costituenti il patrimonio antico
della Regola, come definito dall'articolo 5;
c) l'elenco dei fuochi-famiglia o nuclei familiari proprietari dei beni
agro-silvo-pastorali, stabilmente stanziati sul territorio della Regola.
3. Sull'istanza di ricostituzione provvede la Giunta regionale
previa verifica della sussistenza dei presupposti in ordine ai fuochi
famiglia o nuclei familiari ed ai beni oggetto della gestione comunitaria.
Art. 3 - Procedimento per la
ricostituzione delle Regole.
1. Per l'avvio delle procedure per la
ricostituzione della Regola si costituisce un comitato promotore che
adempie alle seguenti funzioni:
a) ricognizione del patrimonio antico della Regola, indicandone la
consistenza, l'origine e la destinazione;
b) formazione dell'elenco dei fuochi-famiglia o nuclei familiari;
c) elaborazione del nuovo laudo o statuto.
2. I documenti di cui al comma 1 sono depositati a disposizione del
pubblico presso la segreteria del comune competente per territorio;
dell'avvenuto deposito é data notizia mediante avviso pubblicato
all'albo del comune e mediante affissione di manifesti.
3. Entro trenta giorni dalla data di affissione all'albo comunale,
chiunque abbia interesse può prendere visione dei documenti depositati
e formulare osservazioni al comune che provvederà a trasmetterle al
Presidente o delegato del comitato promotore. Trascorso detto termine, il
Presidente o delegato del comitato promotore è tenuto a convocare, a
norma del laudo o statuto proposto, l'assemblea dei fuochi-famiglia o
nuclei familiari.
4. Alla presenza di un notaio verbalizzante, l'assemblea, previa
valutazione delle osservazioni di cui al comma 3, approva gli atti
depositati ai sensi del comma 2, ed elegge, ai sensi del laudo o statuto,
gli organi di gestione.
5. La Regione favorisce l'assistenza ai comitati promotori per la
ricostituzione delle Regole da parte del comune territorialmente
competente, contribuendo nelle spese eventualmente sostenute.
Art. 4 - Laudo o statuto.
1. Nel rispetto dei principi della Costituzione e dell'ordinamento
giuridico vigente ciascuna Regola è retta da un proprio laudo o
statuto e dalle proprie consuetudini.
2. Ferma restando l'autonomia statutaria, le Regole accolgono i
principi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) della legge 31 gennaio
1994, n. 97 e successive modificazioni.
CAPO II
Patrimonio antico
Art. 5 - Determinazione.
1. Costituiscono il patrimonio antico della Regola i beni
agro-silvo-pastorali intavolati nel libro fondiario o iscritti nel registro
immobiliare a nome della stessa o che risultano comunque di sua pertinenza
al 31 dicembre 1952, anche se essa non ne è ancora intestataria nei
registri o nei libri fondiari.
2. Costituiscono altresì beni delle Regole quelli attualmente
amministrati dai comuni in base al decreto vicereale n. 225 del 25 novembre
1806, se riconosciuti.
3. Rientrano comunque nel patrimonio antico delle Regole d'Ampezzo o
della comunanza i beni agro-silvo-pastorali riconosciuti di spettanza delle
stesse con decreto n. 31/60 del 23 marzo 1960 del Pretore di Cortina
d'Ampezzo, emanato su domanda del Comune e delle 11 Regole di Cortina
d'Ampezzo.
Art. 6 - Regime giuridico.
1. Il patrimonio antico delle Regole è inalienabile,
indivisibile, inusucapibile e vincolato alle attività
agro-silvo-pastorali e connesse. L'indivisibilità dei beni costituenti
il patrimonio antico non esclude tuttavia lo scioglimento della
promiscuità tra due o più Regole.
2. Il vincolo di cui al comma 1 è annotato, a cura della
Regola, nel registro immobiliare o nel libro fondiario mediante
apposizione, rispettivamente nel foglio intestato alla Regola o nel foglio
relativo ai singoli beni, della dizione: "Bene inalienabile,
indivisibile, inusucapibile e vincolato alle attività
agro-silvo-pastorali e connesse, a norma dell'articolo 3 della legge 31
gennaio 1994, n. 97". Il vincolo è riconosciuto di interesse generale.
3. Alla prima annotazione si provvede entro novanta giorni dal
conferimento della personalità giuridica di cui all'articolo 2, comma
3.
4. Sono esclusi dal vincolo e possono formare oggetto di libera
contrattazione gli immobili iscritti al nuovo catasto edilizio urbano ed
aventi, alla data di entrata in vigore della presente legge, una
destinazione diversa da quella agro-silvo-pastorale, ovvero i beni immobili
compresi nelle aree edificabili dei centri urbani previste negli strumenti
urbanistici.
Art. 7 - Mutamenti di
destinazione.
1. Fermi i vincoli di inalienabilità, indivisibilità ed
inusucapibilità ed assicurando comunque al patrimonio antico la
primitiva consistenza agro-silvo-pastorale, le Regole possono modificare la
destinazione di singoli beni di modesta entità, per consentirne
l'utilizzazione abitativa, diretta e personale, da parte dei regolieri o,
eccezionalmente, l'utilizzazione a fini turistici, artigianali, o per la
realizzazione di opere pubbliche.
2. La deliberazione di modifica di destinazione, da adottare con la
maggioranza prevista dal laudo o statuto, deve indicare la diversa
utilizzazione prevista nonché i nuovi beni che vengono vincolati alle
attività agro-silvo-pastorali e connesse.
3. Ove la diversa utilizzazione sia realizzata da terzi, nella
deliberazione deve essere previsto l'obbligo di mantenere, almeno per un
trentennio, sul bene sottratto al vincolo agro-silvo-pastorale, la
destinazione pattuita e di ripristinare la primitiva destinazione, senza
alcun onere per la Regola, alla cessazione della diversa utilizzazione.
È in facoltà della Regola chiedere la restituzione del bene nello
stato in cui si trova.
Art. 8 - Mutamenti temporanei di
destinazione.
1. Sui beni costituenti il patrimonio antico della Regola possono
essere consentiti, temporaneamente, usi diversi da quelli
agro-silvo-pastorali alle condizioni seguenti:
a) che la deliberazione sia adottata con la maggioranza prevista dal laudo
o statuto;
b) che la concessione abbia durata strettamente limitata al periodo
necessario per l'uso che si vuole consentire e comunque non superiore ad
anni venti;
c) che al termine della concessione sia possibile il ripristino della
destinazione originaria;
d) che la scelta delle aree da utilizzare rispetti le esigenze tecniche
della buona conduzione dei boschi e dei pascoli.
Art. 9 - Procedimenti
autorizzativi.
1. Prima di adottare la deliberazione
di cui agli articoli 7 ed 8, la Regola è tenuta ad acquisire il parere
del servizio forestale regionale, in ordine alla consistenza forestale e al
vincolo idrogeologico.
2. La deliberazione ha effetto solo a seguito dell'autorizzazione
rilasciata dalla Giunta regionale, da concedersi entro novanta giorni dal
ricevimento della richiesta.
3. In deroga a quanto previsto dal comma 2 l'autorizzazione
regionale non è richiesta qualora il mutamento temporaneo di
destinazione abbia durata inferiore ad anni due rinnovabili per una sola
volta. In tal caso la Regola è tenuta a comunicare alla Giunta
regionale la deliberazione di cui all'articolo 8 con il prescritto parere
del servizio forestale regionale.
4. Gli estremi della deliberazione della Regola e della
autorizzazione regionale, sono annotati nel registro immobiliare o nel
libro fondiario. Prima dell'annotazione, è vietato sottrarre, anche
solo parzialmente, alla loro destinazione i beni vincolati.
5. Il presente articolo non si applica qualora si tratti di
utilizzazione diretta da parte della Regola per la realizzazione di
impianti volti alla trasformazione e commercializzazione dei propri
prodotti agro-silvo-pastorali, ai sensi dell'articolo 2135 secondo comma
del Codice civile.
Art. 9 bis - Deroghe in ordine
al patrimonio antico delle regole.
1. Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 non si applicano
per i beni facenti parte del patrimonio antico delle regole, la cui
destinazione risulti già modificata in data anteriore
all’entrata in vigore della presente legge. ( 1)
CAPO III
Amministrazione
Art. 10 - Disposizioni
generali.
1. All'amministrazione dei beni della Regola provvedono gli organi
previsti dal laudo o statuto.
2. Le Regole possono associarsi tra loro per la gestione congiunta
dei rispettivi beni, o parte di essi, e dei relativi servizi, affidandola
ad un organo comune, composto e funzionante secondo le norme previste dai
rispettivi laudi o statuti ovvero, in loro mancanza, secondo le norme
concordate fra le Regole interessate.
3. Le Regole possono, altresì, delegare la gestione dei propri
beni agli enti pubblici operanti nel territorio. Analoga facoltà
può essere esercitata dagli enti pubblici nei confronti delle Regole.
Art. 11 - Gestione dei beni
agro-silvo-pastorali.
1. Le Regole curano la gestione e l'utilizzazione dei beni
agro-silvo-pastorali e dei relativi prodotti secondo la consuetudine, le
norme statutarie e le modalità dettate per i terreni forestali privati
dalle leggi forestali statali e regionali.
Art. 12 - Forme sostitutive di
gestione.
1. In caso di inerzia o impossibilità di funzionamento della
Regola, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida, garantisce
appropriate forme sostitutive di gestione, preferibilmente consortili, dei
beni in proprietà collettiva, fino a quando la Regola non sarà in
grado di riprendere la gestione.
CAPO IV
Pubblicità degli atti e rapporti con gli Enti locali
Art. 13 - Pubblicità degli
atti.
1. Sono soggetti a pubblicità i seguenti atti delle Regole:
a) il laudo o statuto, i regolamenti e le loro modificazioni;
b) la elezione degli organi;
c) i bilanci;
d) le deliberazioni di modifica, anche temporanea, della destinazione dei
beni costituenti il patrimonio antico;
e) gli elenchi e le deliberazioni concernenti i fuochi-famiglia o nuclei
familiari.
2. La pubblicità degli atti di cui al comma 1 si ottiene
mediante pubblicazione, per la durata di otto giorni ed entro trenta dalla
data in cui la relativa deliberazione è stata adottata, all'albo
pretorio del comune sede della Regola. É fatta salva ogni ulteriore
forma di pubblicità prevista dal laudo o statuto.
3. Gli atti di cui al comma 1 sono depositati presso il servizio
forestale regionale territorialmente competente, a cura del rappresentante
legale delle Regole entro trenta giorni dalla loro adozione e con
l'indicazione dell'avvenuta pubblicazione sull'albo pretorio del comune
nella cui circoscrizione la Regola ha la propria sede.
4. Il servizio forestale regionale ha l'obbligo di ricevere gli atti
delle Regole, di custodirli numerandoli progressivamente con numerazione
distinta per ciascuna Regola.
5. Gli atti di cui al comma 1 sono pubblici e chiunque vi abbia
interesse può prenderne visione ed ottenere copia a proprie spese.
Art. 14 - Rapporti con gli Enti
locali.
1. La Regione, i Comuni e le Comunità montane possono affidare
in concessione alle Regole la realizzazione di interventi attinenti o
connessi alle loro specifiche funzioni garantendo le risorse necessarie.
2. Al fine di valorizzare le potenzialità dei beni
agro-silvo-pastorali sia sotto il profilo produttivo sia sotto quello della
tutela ambientale e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, gli enti
pubblici territoriali sono tenuti a coinvolgere le Regole, acquisendone il
preventivo parere, nelle scelte urbanistiche e di sviluppo locale,
nonché nei processi di gestione forestale ed ambientale e di
promozione della cultura locale. Gli enti interessati nell'assumere le
deliberazioni finali devono motivare espressamente sul parere acquisito.
3. La Regola deve emettere il parere di cui al comma 2 non oltre il
termine previsto da disposizioni legislative e in mancanza, non oltre
sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Il parere si considera acquisito favorevolmente allorché la
Regola non abbia comunicato le proprie determinazioni, nel termine di cui
al comma 3.
CAPO V
Disposizioni finali e transitorie
Art. 15 - Estensione dei
benefici regionali.
1. Gli interventi regionali a favore delle società cooperative
e loro consorzi sono estesi alle Regole di cui alla presente legge.
Art. 16 - Rinvio alla
legislazione statale.
1. Per quanto non previsto nella presente legge si fa rinvio alle
norme del Codice civile sulle persone giuridiche.
Art. 17 - Contributo regionale
ai comitati promotori ed ai Comuni.
1. Al fine di agevolare la ricostituzione delle Regole, la Regione
contribuisce nelle spese incontrate dal comitato promotore e dal comune
interessato ai sensi dell' articolo 3, comma 5.
2. La richiesta di contributo è rivolta al Presidente della
Giunta regionale, corredata da idonea documentazione delle spese sostenute.
3. Il contributo, nella misura massima del settanta per cento delle
spese sostenute, è concesso entro novanta giorni dalla presentazione
della domanda.
Art. 18 - Abrogazioni.
1. Sono abrogati:
Art. 19 - Norma finanziaria.
1. All'onere di lire 250 milioni derivante dall'applicazione della
presente legge si provvede mediante prelevamento di pari importo dalla
partita n. 2 "Istituzione del fondo per le deleghe agli Enti locali"
iscritta al capitolo n. 80210, fondo globale spese correnti, del bilancio
per l'anno finanziario 1996 e contestuale istituzione del capitolo n. 3484
denominato "Contributo regionale per la ricostituzione delle Regole" con lo
stanziamento di lire 250 milioni per competenza e cassa.
2. Per gli esercizi successivi si provvede ai sensi dell' articolo 32 della
vigente legge di contabilità. ( 2)
Note
SOMMARIO
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