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Contenuti:
Legge regionale 23 agosto 1996, n. 28 (BUR n. 78/1996)
Legge regionale 23 agosto 1996, n. 28 (BUR n. 78/1996) [sommario] [RTF]
PROVVEDIMENTO
GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI IN
CORRISPONDENZA DELL'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO
FINANZIARIO 1996.
Art. 1 - Modifiche alla legge regionale 5 febbraio
1996, n. 6 "Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di
leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della
Regione" e successive modificazioni.
1. La tabella A, allegata alla legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 ,
relativa agli importi da iscrivere in bilancio per il rifinanziamento di
leggi settoriali di spesa, è sostituita dalla tabella allegata alla
presente legge. ( 1)
Art. 2 - Modifiche alla legge regionale 10 giugno
1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale
della Regione" e successive modifiche e integrazioni.
(Comma censurato dal Governo, per il quale non
può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione)
"Art. 157 bis - Assunzioni di personale a tempo determinato per la
realizzazione di progetti obiettivo ex articolo 7, comma 6, della legge n.
554/1988.
Art. 3 - Quota associativa
all'Istituto superiore per l'addestramento del personale delle Regioni e
degli Enti locali.
Art. 4 - Modifica alla legge regionale 18 dicembre
1993, n. 53 "Disciplina dell'attività di vigilanza e controllo
sugli enti amministrativi regionali".
Art. 5 - Contributo
straordinario a favore del settore zootecnico.
Art. 6 - Modifica della
legge regionale 21
aprile 1995, n. 36 "Promozione e sviluppo dei parchi scientifici nella
Regione Veneto".
"Articolo 9 bis - Parco scientifico tecnologico “Agripolis”.
2. Per l'anno 1996 il contributo straordinario all'ESAV, di cui
all'articolo 9 bis della legge regionale 21 aprile 1995, n. 36 ,
come introdotto dal comma 1 del presente articolo, è stabilito in lire
500.000.000 (capitolo n. 12314).
Art. 7 - Sanzioni amministrative
in materia di quote latte.
1. Le sanzioni amministrative in materia di quote latte, di cui alla
legge 26 novembre 1992, n. 468, al DPR 23 dicembre 1993, n. 569 e
regolamento CEE 9 marzo 1993, n. 536, sono tacitamente condonate qualora
non superino l'importo di lire 50.000.
2. La disposizione del comma 1 viene applicata anche ai procedimenti
sanzionatori in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 8 - Legge regionale 18 aprile 1995, n. 33
"Tutela del patrimonio genetico delle specie della flora legnosa indigena
nel Veneto". Contributi alla forestazione.
1. Le disposizioni dettate dall' articolo 3 della
legge regionale 18
aprile 1995, n. 33 , recante norme per la tutela del patrimonio
genetico delle specie della flora legnosa indigena nel Veneto, sono sospese
e si applicano a partire dal 1° ottobre 1997.
Art. 9 - Credito agevolato alle
imprese artigiane.
1. Le somme già destinate, ai sensi dell'articolo 16 della
legge regionale 8
aprile 1986, n. 16 "Interventi per finanziamenti agevolati a imprese
artigiane", che risultano disponibili, sono destinate alla costituzione di
un fondo per abbattere il tasso a carico delle imprese artigiane su
operazioni di consolidamento del debito a breve e su finanziamenti
dell'export, accordati dalle banche con gli interventi finanziari della
Cassa per il Credito alle Imprese Artigiane spa. ( 12)
2. Per la gestione degli interventi di cui al fondo previsto al
comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposita
convenzione con la Cassa per il Credito alle Imprese Artigiane spa.
3. Al fine di favorire l'informazione, a tutte le imprese artigiane,
singole o associate, la Giunta regionale con proprio atto provvede a
divulgare, attraverso gli organi di stampa, i termini e le modalità
per accedere ai finanziamento di cui al fondo previsto al comma 1.
Art. 10 - Interventi
straordinari in favore di attività commerciali.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare 450.000.000 di
lire a favore della Cooperativa di Garanzia Collettiva FIDI scrl di Rovigo
- FIDICOM, al fine di estinguere le posizioni a contenzioso o in sofferenza
a carico della stessa Cooperativa, in essere alla data di entrata in vigore
della presente legge, presso gli Istituti di Credito convenzionati con la
Cooperativa nonché per incrementare, con eventuali residui del
finanziamento, il fondo rischi della stessa, a condizione che:
a) la garanzia prestata non superi il cinquanta per cento del prestito
ottenuto dal socio;
b) la convenzione tra Istituto di Credito e Cooperativa contenga specifiche
clausole che prevedano che, in caso di insolvenza del socio, l'utilizzo del
fondo possa avvenire solo dopo che siano state espletate tutte le azioni di
rivalsa nei riguardi della ditta insolvente.
2. Per i primi due anni dall'entrata in vigore della presente legge
le concessioni di garanzia, approvate dalla Cooperativa, hanno corso
esclusivamente dopo l'acquisizione del parere favorevole della Veneto
Sviluppo spa che si rende garante, per la quota a carico della Cooperativa,
dell'operazione nei riguardi degli Istituti di Credito, previa convenzione
con la Cooperativa stessa (capitolo n. 32024).
Art. 11 - Modifica dell'articolo
9 della legge
regionale 9 settembre 1993, n. 48 "Interventi per finanziamenti
agevolati a imprese artigiane" e successive modifiche e integrazioni.
Art. 12 - Modifica della
legge regionale 26
settembre 1989, n. 35 "Nuove norme in materia di associazionismo
artigiano" e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 13 - Contributo
straordinario al C.Re.A.-
1. Al Centro regionale animazione economica - C.Re.A. -, costituito
dall'Istituto veneto per il lavoro e dall'Ente confederale istruzione
professionale artigianale di cui all' articolo 14 della
legge regionale 26
settembre 1989, n. 35 , è erogato un contributo straordinario per
l'anno corrente di lire 300.000.000 (capitolo n. 21468).
Art. 14 - Introduzione
dell'articolo 8 ter nella legge regionale 6 settembre 1993, n. 48
"Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane" e
successive modifiche e integrazioni.
" Art. 8 ter
- Interventi a favore della nuova imprenditorialità artigiana e
alle imprese operanti in settori di particolare tensione occupazionale.
2. Per l'anno 1996, per gli interventi di cui all'articolo 8/ter
della legge regionale
6 settembre 1993, n. 48 , come introdotto dal comma 1 del presente
articolo, è stanziato l'importo di lire 2.700.000.000 (capitolo n.
21016).
Art. 15 - Contributo
straordinario ai consorzi costituiti ai sensi dell'articolo 6 della legge
n. 443/1985 per la qualificazione delle attività artigiane di
autotrasporto.
1. Agli autoparchi già finanziati ai sensi della legge regionale 24 novembre
1987, n. 56 ( 17)
"Intervento per la qualificazione delle attività artigiane di
autotrasporto", è concesso un ulteriore contributo straordinario di:
a) lire 400.000.000 a favore dell’"Autoparco Servizi
Autotrasportatori Polesani" di Porto Viro (ex Contarina) (ASAP);
b) lire 300.000.000 a favore del "Consorzio Gestione Servizi Autoparco
Veneto Orientale" (SAVO) di Portogruaro;
c) lire 300.000.000 a favore dell’"Autotrasporto Montecchio Maggiore
scarl" di Montecchio Maggiore.
2. Le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1
sono determinate dalla Giunta regionale con apposito provvedimento
(capitolo n. 21044).
Art. 16 - Applicazione
dell'articolo 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 "Nuove disposizioni per
le zone montane".
1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge, individua le località abitate aventi meno di
cinquecento abitanti residenti, comprese nei Comuni montani con più di
mille abitanti residenti, ai fini dell'applicazione dell'articolo 16 della
legge 31 gennaio 1994, n. 97.
2. L'individuazione di cui al comma 1 è sottoposta a verifica
ed aggiornamento quinquennale.
Art. 17 - Modifica alla
legge regionale 7
settembre 1979, n. 74 "Istituzione della consulta per la cooperazione e
provvidenze per favorire lo sviluppo del movimento cooperativo".
Art. 18 - Partecipazione
regionale alla società "Autovie Venete" spa di Trieste ed alla
società "Autostrada Brescia - Padova" spa di Verona.
1. La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere quote di
capitale sociale della società "Autovie Venete" spa di Trieste, fino
all'importo massimo di lire 2.402.000.000 (capitolo n. 20022).
2. La Giunta regionale è autorizzata ad acquisire quote del
capitale sociale della società "Autostrada Brescia - Padova" spa con
sede a Verona, fino all'importo massimo di lire 100.000.000.000 (capitolo
n. 45256).
Art. 19 - Viabilità
comunale.
1. Il termine previsto dall' articolo 9, comma 4, della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39
"Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale",
è stabilito in centottanta giorni limitatamente agli interventi
individuati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 3 del medesimo
articolo e già ammessi a contributo per l'esercizio 1995.
Art. 20 - Contributo
straordinario alle Aziende di promozione turistica n. 1 Dolomiti, n. 6
Venezia, n. 9 Terme Euganee e n. 12 Garda.
Art. 21 - Modifiche alla
legge regionale 10
ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo
delle acque minerali e termali".
2. Alla lettera d) del comma 1 dell' articolo 12 della
legge regionale 10
ottobre 1989, n. 40 , il periodo: "Tale obbligo non sussiste in caso di
utilizzazione industriale dell'acqua relativamente alle ricerche
farmacologiche e cliniche" è soppresso.
Art. 22 - Modifica
dell'articolo 16 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42
"Norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale e per le
costruzioni in zone classificate sismiche" e successive modificazioni e
integrazioni.
Art. 23 - Modifiche alla
legge regionale 6
settembre 1983, n. 50 "Norme di attuazione del decreto del Presidente
della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in materia di procedure
concorsuali e di disciplina del rapporto di impiego del personale delle
Unità locali socio sanitarie".
Art. 24 - Modifica
dell'articolo 58 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42
"Norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale e per le
costruzioni in zone classificate sismiche" e successive modificazioni e
integrazioni.
Art. 25 - Modifica
dell'articolo 61 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42
"Norme in materia di opere pubbliche in zone classificate sismiche" e
successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 27 - Istituzione del
fondo di rotazione per l'ambiente.
1. Al fine di dar corso agli interventi previsti nel Piano triennale
per la tutela dell'ambiente (PTTA) 1994-1996, nelle more dei trasferimenti
dal Ministero dell'ambiente alla Regione Veneto delle risorse ivi previste,
nonché agli interventi finanziati dalla legislazione speciale per
Venezia, viene istituito un fondo di rotazione per il completamento delle
fasi progettuali delle opere previste, pari a lire 1.500.000.000. Le
relative modalità di accesso sono stabilite dalla Giunta regionale
(capitolo n 50158).
Art. 28 - Modifica
all'articolo 48 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6
"Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione".
Art. 29 - Contributo al comune
di Velo d'Astico per la realizzazione del Ponte "Schiri"(articolo 13 della
legge regionale 14
settembre 1989, n. 32 ).
1. Il contributo di lire 300 milioni,
concesso al comune di Velo d'Astico, di cui all' articolo 13 della legge
regionale 1989, n. 32 "Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica
di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di
previsione per l'anno finanziario 1989", per la realizzazione di un nuovo
Ponte "Schiri" può essere impiegato nella riparazione del ponte
esistente (capitolo n. 45216).
2. Per la riparazione del ponte, il comune di Velo d'Astico può
incaricare la Comunità montana Alto Astico e Posina, di cui fa parte.
In tal caso, i contributi di cui al comma 1 sono direttamente erogati alla
Comunità stessa, secondo le procedure della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42
"Norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale e per le
costruzioni in zone classificate sismiche" e successive modifiche e
integrazioni. ( 27)
Art. 30 - Modifica della
legge regionale 1
settembre 1972, n. 12 "Norme per l'esercizio delle funzioni
amministrative trasferite alla Regione con i DPR 14 gennaio 1972, dal n. 1
al n. 6, e 15 gennaio 1972, dal n. 7 al n. 11".
Art. 31 - Interpretazione
autentica dell'articolo 18, comma 1, della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 "Norme
per il riordinamento degli enti di edilizia residenziale pubblica".
Art. 32 - Proroga dei termini
per la trasmissione di strumenti urbanistici redatti col contributo
regionale.
3. Nel caso di contributi integrativi di altri precedentemente
concessi allo stesso titolo è applicabile il termine di trasmissione
più favorevole per l'Ente locale.
4. Entro il termine di cui ai commi precedenti, nel caso di
contributi concessi per la redazione di strumenti urbanistici attuativi, al
Presidente della Giunta regionale vanno trasmessi gli strumenti approvati.
5. L'inosservanza del termine di cui ai commi precedenti comporta la
decadenza dei contributi con l'obbligo per l'Ente locale di restituire la
parte già erogata dalla Regione, secondo le modalità che verranno
stabilite con apposito provvedimento della Giunta regionale."
Art. 33 - Opere fognarie.
Art. 34 - Modifica della
legge regionale 7
ottobre 1982, n. 44 "Norme per la disciplina dell'attività di
cava" e successive modifiche e integrazioni.
Art. 35 - Contributo
straordinario al comune di Chioggia per il ripristino dei pennelli
stagionali alle foci dei fiumi Brenta ed Adige.
1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 24 gennaio 1992, n. 7
"Contributo annuale in conto capitale da concedersi al comune di Chioggia
nel triennio 1991 - 1993 per il ripristino dei pennelli alle foci dei fiumi
Adige e Brenta", per l’anno 1996 è autorizzato un ulteriore
contributo straordinario di 500.000.000 di lire per consentire al comune di
Chioggia la completa realizzazione delle opere (capitolo n. 53042).
Art. 36 - Contributo
straordinario per l'avvio degli interventi previsti dal Piano per la
razionalizzazione e sistemazione del Nodo idraulico di Padova.
Art. 37 - Contributo
straordinario per l'avvio degli interventi previsti dall'accordo quadro per
l'attivazione dell'acquedotto dell'Astico.
Art. 38 - Modifiche alla
legge regionale 2
aprile 1985, n. 29 "Disciplina dei laboratori privati di analisi
chimiche e di analisi veterinarie" e successive modificazioni e
integrazioni.
Art. 39 - Modifica
dell'articolo 12 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55
"Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale" e
successive modifiche e integrazioni.
Art. 40 - Modifica della
legge regionale 18
dicembre 1986, n. 51 "Interventi regionali per la realizzazione e
riqualificazione di strutture educativo-assistenziali".
Art. 41 - Modifica della
legge regionale 5
settembre 1984, n. 50 "Norme in materia di musei, biblioteche, archivi
di enti locali o di interesse locale" e successive modifiche e
integrazioni.
"Art. 48 - Norme per l'erogazione dei contributi.
Art. 42 - Modifica della
legge regionale 26
gennaio 1994, n. 4 "Celebrazione nel Veneto del cinquantesimo
anniversario della liberazione nazionale".
Art. 43 - Concessione di un
contributo straordinario alla Comunità ebraica di Venezia per la
conservazione e valorizzazione dell'antico cimitero di S. Nicolò del
Lido.
Art. 44 - Contributo
straordinario a favore del comune di Recoaro Terme (VI).
Art. 45 - Ulteriori modifiche
e integrazioni delle leggi regionali 10 marzo 1973, n. 9, 14 marzo 1975, n. 26 e 28 dicembre 1993, n. 55, e
loro successive modifiche e integrazioni in tema di assegno vitalizio,
assegno di reversibilità e assegno di fine mandato a favore dei
consiglieri regionali.
1. Il trattamento indennitario dei
consiglieri regionali, oltre alle indennità previste dalla
legislazione regionale in vigore, è comprensivo dell'assegno
vitalizio, dell'assegno di reversibilità e dell'assegno di fine
mandato disciplinati dalle leggi regionali 10 marzo 1973, n. 9, 28 dicembre
1993, n. 55, 14 marzo 1975, n. 26, e loro successive modifiche e
integrazioni e dal regolamento regionale 30 giugno 1973, n. 4
.
3. A decorrere dal 1° dicembre 1996 la Cassa di Previdenza per
i Consiglieri regionali della Regione Veneto, di cui alla legge regionale 10 marzo 1973,
n. 9 , e successive modifiche e integrazioni è soppressa. Tutte le
funzioni della Cassa, comprese quelle di cui all’articolo 3 della
legge regionale 14
marzo 1975, n. 26 , e successive modifiche e integrazioni, tutte le
attività e le passività sono trasferite al bilancio regionale.
Entro il 30 novembre 1996 il Consiglio di amministrazione della Cassa di
Previdenza per i Consiglieri regionali, di concerto con l'Ufficio di
Presidenza del Consiglio regionale, provvede, con propri atti, a
predisporre gli adempimenti necessari in ordine alla cessazione
dell’attività e alla definizione dello stato patrimoniale della
Cassa. Le risultanze patrimoniali determinate con la liquidazione della
Cassa sono trasferite al bilancio della Regione.
4. A decorrere dal 1° dicembre 1996 le spese per la
corresponsione dell’assegno vitalizio, di cui alla legge regionale 10 marzo 1973,
n. 9 , e successive modifiche e integrazioni, nonché
dell’assegno di reversibilità e del contributo di cui
all’ articolo
19 della medesima legge, dell’assegno di fine mandato di cui
all’articolo 3 della legge regionale 14 marzo 1975, n. 26 , e
loro successive modifiche e integrazioni e alla disciplina integrativa di
cui alla legge
regionale 28 dicembre 1993, n. 55 , e in genere tutte le spese già
rientranti nelle funzioni della Cassa di Previdenza per i Consiglieri
regionali sono a carico del bilancio regionale.
7. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo a
partire dall'anno 1996 si fa fronte con i fondi iscritti al capitolo n. 10
del bilancio di previsione.
Art. 46 - Modifica della
legge regionale 9
dicembre 1977, n. 72 "Attuazione della legge 19 maggio 1976, n. 335"
(legge regionale di contabilità) e successive modificazioni ed
integrazioni.
Art. 47 - Personale
regionale.
(Articolo censurato dal Governo, per il quale non può farsi luogo a
promulgazione e pubblicazione)
Art. 48 - Contributo
straordinario al Comune di Gazzo Padovano.
Art. 49 - Proroga dei termini
previsti dalla legge
regionale 2 aprile 1996, n. 9 “Modifiche alle disposizioni
previste agli articoli 43 e 44 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 e
successive modifiche” e interpretazione autentica di disposizioni
della legge regionale
30 dicembre 1993, n. 63 “Norme per l’esercizio delle
funzioni amministrative in materia di trasporto non di linea nelle acque di
navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città
di Venezia” e successive modifiche e integrazioni.
2. Ai sensi del combinato disposto dell’ articolo 13 e degli
articoli 18 e
29 della
legge regionale 30
dicembre 1993, n. 63 , come modificati dalla legge regionale 7 maggio 1996, n. 13 , il
requisito dell’iscrizione al ruolo per le imprese societarie deve
intendersi soddisfatto qualora esso sia posseduto da almeno una persona
inserita nella struttura dell’impresa in qualità di socio
amministratore nella società di persone e di amministratore per ogni
altro tipo di società o di dipendente a livello direzionale cui sia
affidata in modo effettivo e permanente la conduzione dell’impresa.
Art. 50 - Dichiarazione
d'urgenza.
Note
( 1) Si omette la Tabella A
allegata.
( 33) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti.
( 37) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti.
( 38) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti.
( 41) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti.
SOMMARIO
-
Legge regionale 23 agosto 1996, n. 28
(BUR n. 78/1996)
-
PROVVEDIMENTO GENERALE DI
RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI IN CORRISPONDENZA
DELL'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO
1996.
-
-
Art. 1 - Modifiche alla
legge regionale
5 febbraio 1996, n. 6 "Provvedimento generale di rifinanziamento
e modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale della Regione" e successive modificazioni.
-
Art. 2 - Modifiche alla
legge regionale
10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e
ordinamento del personale della Regione" e successive modifiche e
integrazioni.
-
Art. 3 - Quota associativa
all'Istituto superiore per l'addestramento del personale delle
Regioni e degli Enti locali.
-
Art. 4 - Modifica alla
legge regionale
18 dicembre 1993, n. 53 "Disciplina dell'attività di
vigilanza e controllo sugli enti amministrativi regionali".
-
Art. 5 - Contributo straordinario a
favore del settore zootecnico.
-
Art. 6 - Modifica della
legge regionale
21 aprile 1995, n. 36 "Promozione e sviluppo dei parchi
scientifici nella Regione Veneto".
-
Art. 7 - Sanzioni amministrative in
materia di quote latte.
-
Art. 8 - Legge regionale 18 aprile 1995, n.
33 "Tutela del patrimonio genetico delle specie della flora
legnosa indigena nel Veneto". Contributi alla forestazione.
-
Art. 9 - Credito agevolato alle
imprese artigiane.
-
Art. 10 - Interventi straordinari
in favore di attività commerciali.
-
Art. 11 - Modifica dell'articolo 9
della legge
regionale 9 settembre 1993, n. 48 "Interventi per finanziamenti
agevolati a imprese artigiane" e successive modifiche e integrazioni.
-
Art. 12 - Modifica della
legge regionale
26 settembre 1989, n. 35 "Nuove norme in materia di
associazionismo artigiano" e successive modificazioni e integrazioni.
-
Art. 13 - Contributo straordinario
al C.Re.A.-
-
Art. 14 - Introduzione
dell'articolo 8 ter nella legge regionale 6 settembre 1993, n.
48 "Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese
artigiane" e successive modifiche e integrazioni.
-
Art. 15 - Contributo straordinario
ai consorzi costituiti ai sensi dell'articolo 6 della legge n.
443/1985 per la qualificazione delle attività artigiane di
autotrasporto.
-
Art. 16 - Applicazione
dell'articolo 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 "Nuove
disposizioni per le zone montane".
-
Art. 17 - Modifica alla
legge regionale
7 settembre 1979, n. 74 "Istituzione della consulta per la
cooperazione e provvidenze per favorire lo sviluppo del movimento
cooperativo".
-
Art. 18 - Partecipazione regionale
alla società "Autovie Venete" spa di Trieste ed alla
società "Autostrada Brescia - Padova" spa di Verona.
-
Art. 19 - Viabilità
comunale.
-
Art. 20 - Contributo straordinario
alle Aziende di promozione turistica n. 1 Dolomiti, n. 6 Venezia, n.
9 Terme Euganee e n. 12 Garda.
-
Art. 21 - Modifiche alla
legge regionale
10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e
utilizzo delle acque minerali e termali".
-
Art. 22 - Modifica dell'articolo
16 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42
"Norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale e per le
costruzioni in zone classificate sismiche" e successive modificazioni
e integrazioni.
-
Art. 23 - Modifiche alla
legge regionale
6 settembre 1983, n. 50 "Norme di attuazione del decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in materia di
procedure concorsuali e di disciplina del rapporto di impiego del
personale delle Unità locali socio sanitarie".
-
Art. 24 - Modifica dell'articolo
58 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42
"Norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale e per le
costruzioni in zone classificate sismiche" e successive modificazioni
e integrazioni.
-
Art. 25 - Modifica dell'articolo
61 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42
"Norme in materia di opere pubbliche in zone classificate sismiche" e
successive modificazioni ed integrazioni.
-
Art. 26 - Modifiche e integrazioni
alle leggi regionali 16 agosto 1984, n. 42,
16 aprile 1985, n. 33 e
1 settembre 1993, n. 47 e loro successive
modifiche e integrazioni.
-
Art. 27 - Istituzione del fondo di
rotazione per l'ambiente.
-
Art. 28 - Modifica all'articolo 48
della legge
regionale 1 febbraio 1995, n. 6 "Provvedimento generale di
rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale della Regione".
-
Art. 29 - Contributo al comune di
Velo d'Astico per la realizzazione del Ponte "Schiri"(articolo 13
della legge
regionale 14 settembre 1989, n. 32 ).
-
Art. 30 - Modifica della
legge regionale
1 settembre 1972, n. 12 "Norme per l'esercizio delle funzioni
amministrative trasferite alla Regione con i DPR 14 gennaio 1972, dal
n. 1 al n. 6, e 15 gennaio 1972, dal n. 7 al n. 11".
-
Art. 31 - Interpretazione
autentica dell'articolo 18, comma 1, della legge regionale 9 marzo 1995, n.
10 "Norme per il riordinamento degli enti di edilizia
residenziale pubblica".
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Art. 32 - Proroga dei termini per
la trasmissione di strumenti urbanistici redatti col contributo
regionale.
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Art. 33 - Opere fognarie.
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Art. 34 - Modifica della
legge regionale
7 ottobre 1982, n. 44 "Norme per la disciplina dell'attività
di cava" e successive modifiche e integrazioni.
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Art. 35 - Contributo straordinario
al comune di Chioggia per il ripristino dei pennelli stagionali alle
foci dei fiumi Brenta ed Adige.
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Art. 36 - Contributo straordinario
per l'avvio degli interventi previsti dal Piano per la
razionalizzazione e sistemazione del Nodo idraulico di Padova.
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Art. 37 - Contributo straordinario
per l'avvio degli interventi previsti dall'accordo quadro per
l'attivazione dell'acquedotto dell'Astico.
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Art. 38 - Modifiche alla
legge regionale
2 aprile 1985, n. 29 "Disciplina dei laboratori privati di
analisi chimiche e di analisi veterinarie" e successive modificazioni
e integrazioni.
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Art. 39 - Modifica dell'articolo
12 della legge regionale 15 dicembre 1982, n.
55 "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza
sociale" e successive modifiche e integrazioni.
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Art. 40 - Modifica della
legge regionale
18 dicembre 1986, n. 51 "Interventi regionali per la
realizzazione e riqualificazione di strutture
educativo-assistenziali".
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Art. 41 - Modifica della
legge regionale
5 settembre 1984, n. 50 "Norme in materia di musei, biblioteche,
archivi di enti locali o di interesse locale" e successive modifiche
e integrazioni.
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Art. 42 - Modifica della
legge regionale
26 gennaio 1994, n. 4 "Celebrazione nel Veneto del cinquantesimo
anniversario della liberazione nazionale".
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Art. 43 - Concessione di un
contributo straordinario alla Comunità ebraica di Venezia per la
conservazione e valorizzazione dell'antico cimitero di S. Nicolò
del Lido.
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Art. 44 - Contributo straordinario
a favore del comune di Recoaro Terme (VI).
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Art. 45 - Ulteriori modifiche e
integrazioni delle leggi regionali 10 marzo
1973, n. 9, 14 marzo 1975, n. 26 e
28 dicembre 1993, n. 55, e loro successive
modifiche e integrazioni in tema di assegno vitalizio, assegno di
reversibilità e assegno di fine mandato a favore dei consiglieri
regionali.
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Art. 46 - Modifica della
legge regionale
9 dicembre 1977, n. 72 "Attuazione della legge 19 maggio 1976, n.
335" (legge regionale di contabilità) e successive modificazioni
ed integrazioni.
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Art. 47 - Personale regionale.
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Art. 48 - Contributo straordinario
al Comune di Gazzo Padovano.
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Art. 49 - Proroga dei termini
previsti dalla legge regionale 2 aprile 1996, n. 9
“Modifiche alle disposizioni previste agli
3articoli 43 e
44 della legge regionale 30 dicembre 1993, n.
63 e successive modifiche” e interpretazione autentica di
disposizioni della legge regionale 30 dicembre 1993, n.
63 “Norme per l’esercizio delle funzioni
amministrative in materia di trasporto non di linea nelle acque di
navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella
città di Venezia” e successive modifiche e integrazioni.
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Art. 50 - Dichiarazione
d'urgenza.
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