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Contenuti:
Legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 (BUR n. 94/1996)
Legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 (BUR n. 94/1996) [sommario] [RTF]
NORME PER
L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE
E PROTEZIONE AMBIENTALE DEL VENETO (ARPAV) (1) (2)
CAPO I
Principi generali
Art. 1 - Finalità.
1. È istituita l'Agenzia regionale per la prevenzione e
protezione ambientale del Veneto, in seguito denominata ARPAV, in
attuazione dell'articolo 3 del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496,
convertito, con modificazioni, nella legge 21 gennaio 1994, n. 61.
2. L'ARPAV opera per la tutela, il controllo, il recupero
dell’ambiente e per la prevenzione e promozione della salute
collettiva, perseguendo l'obiettivo dell'utilizzo integrato e coordinato
delle risorse, al fine di conseguire la massima efficacia
nell'individuazione e nella rimozione dei fattori di rischio per l'uomo e
per l'ambiente.
3. Con la presente legge sono disciplinati altresì il riordino
ed il funzionamento delle strutture preposte ai controlli ambientali, le
modalità di erogazione dei servizi dell'ARPAV alla regione, alle
province, ai comuni, alle comunità montane, alle unità locali
socio sanitarie, agli altri enti pubblici ed ai privati.
4. Al completamento del riassetto legislativo in materia ambientale,
anche ai fini della ricomposizione organica in capo alle province delle
funzioni di cui all'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si
provvede con apposita legge regionale, entro due anni dall’entrata in
vigore della presente legge.
Art. 2 - Funzioni della
Regione.
1. La Regione provvede, in particolare, a:
a) definire, nell’ambito degli strumenti di programmazione e
pianificazione previsti dalla normativa vigente, gli obiettivi generali
delle attività di prevenzione collettiva e controllo ambientale;
b) approvare il regolamento ed il piano pluriennale di attività
dell'ARPAV di cui agli articoli
15 e 16;
c) assicurare il coordinamento e l'integrazione dei diversi soggetti
istituzionali operanti nei settori della protezione e del controllo
ambientale e della prevenzione primaria collettiva;
2. Spettano al Consiglio regionale le funzioni di cui alla lettera
a) del comma 1; spettano alla Giunta regionale le rimanenti funzioni.
Art. 3 - Funzioni
dell'Agenzia.
1. L'ARPAV svolge le attività
tecnico-scientifiche di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 496/1993
convertito nella legge n. 61/1994, connesse all'esercizio delle funzioni
pubbliche per la protezione dell'ambiente relative:
a) alla prevenzione e controllo ambientale con riferimento a:
1) acqua;
2) aria, compreso l'inquinamento acustico ed elettromagnetico negli
ambienti di vita;
3) suolo;
4) rifiuti solidi e liquidi;
b) alla radioattività ambientale;
c) ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività
industriali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio
1988, n. 175 e successive modificazioni. ( 3)
2. Nell’ambito delle attività di cui al comma 1,
l’ARPAV provvede, in particolare, a:
a) effettuare il controllo di fonti e fattori di inquinamento dell'aria,
acustico, elettromagnetico, delle acque e del suolo;
b) effettuare il controllo della qualità dell'aria, del livello sonoro
nell’ambiente, della qualità delle acque superficiali e
sotterranee, delle caratteristiche dei suoli;
c) effettuare i controlli ambientali e le valutazioni dosimetriche relativi
alle attività connesse all’uso pacifico dell’energia
nucleare e in materia di protezione dell’ambiente dalle radiazioni
ionizzanti e dai campi elettromagnetici, nonché gestire la rete unica
regionale di controllo sulla radioattività ambientale; ( 4)
d) effettuare attività di supporto tecnico-scientifico agli organi
preposti alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi di incidenti
rilevanti, connessi a determinate attività industriali di cui al DPR
n. 175/1988 e successive modificazioni; ( 5)
e) formulare modelli di simulazione per la definizione di modalità di
intervento in situazioni critiche, con particolare riferimento ai rischi
industriali;
f) effettuare attività relative alla sicurezza impiantistica, in
ambienti di vita;
g) svolgere funzioni tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti
e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati
dalle autorità competenti in campo ambientale;
h) fornire alla Regione e agli enti locali il supporto tecnico-scientifico
necessario alle attività istruttorie connesse all'approvazione dei
progetti e al rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale;
i) fornire alla Regione e agli enti locali, il supporto tecnico-scientifico
necessario all'elaborazione di piani e progetti per la protezione
ambientale;
l) formulare agli enti pubblici proposte sugli aspetti ambientali
riguardanti la produzione energetica, la cogenerazione, il risparmio
energetico, le forme alternative di produzione energetica;
m) fornire il supporto tecnico-scientifico alla Regione e agli enti locali
per la valutazione di impatto ambientale e per la determinazione del danno
ambientale, nonché per la classificazione degli insediamenti
produttivi ai sensi del decreto del Ministro della sanità 5 settembre
1994 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 220
del 20 settembre 1994;
n) svolgere attività finalizzate a fornire previsioni, informazioni ed
elaborazioni meteoclimatiche e radarmeteorologiche;
n bis) svolgere le funzioni dell’ex Ufficio Idrografico e
Mareografico di Venezia in materia di idrografia ed idrologia ed in
particolare quelle indicate dall’articolo 22 del DPR 24 gennaio 1991,
n. 85 concernente il Servizio tecnico nazionale idrografico e mareografico;
( 6)
o) organizzare e gestire il sistema informativo regionale per il
monitoraggio ambientale ed epidemiologico in relazione ai fattori
ambientali, ed in particolare sui rischi fisici, chimici e biologici, anche
mediante l’integrazione dei catasti e degli osservatori regionali
esistenti, in collaborazione con il sistema informativo delle unità
locali socio sanitarie e con il Sistema informativo nazionale per
l’ambiente (SINA);
p) realizzare, anche in collaborazione con altri enti ed istituti operanti
nel settore, ricerche applicate sui fenomeni dell'inquinamento, sulle
condizioni generali dell'ambiente, nonché sulle forme di tutela degli
ecosistemi;
q) promuovere iniziative di ricerca di base ed applicata sulle forme di
tutela degli ecosistemi, sui fenomeni, cause e rischi dell'inquinamento,
sullo sviluppo di tecnologie pulite e dei prodotti e sistemi di produzione
ecocompatibili, sulle applicazioni del marchio di qualità ecologica e
del sistema di ecogestione e audit;
r) collaborare con istituzioni ed enti scientifici nazionali e
internazionali secondo le disposizioni di legge e le eventuali convenzioni
stipulate con gli stessi e cooperare, per conto della Regione, con
programmi di ricerca nazionali e comunitari nelle materie di competenza;
s) promuovere le attività di formazione, informazione e aggiornamento
professionale degli operatori nel settore ambientale;
t) realizzare attività di formazione ed informazione specifica sulle
normative tecniche, sugli standard e sulle metodologie relative a misure,
rilievi e analisi, anche al fine di acquisire protocolli operativi
uniformi;
u) promuovere l’attuazione della normativa sull’assicurazione
di qualità e sulle buone pratiche di laboratorio;
v) promuovere le attività di educazione ed informazione ambientale dei
cittadini.
3. L'ARPAV può inoltre fornire altre attività di
consulenza o di verifica dell'attuazione di norme di legge in materia di
tutela e protezione ambientale e di prevenzione primaria collettiva,
richieste dalla Regione e dagli enti locali, nonché da altri soggetti
pubblici e da privati, secondo le modalità di cui all'articolo 6.
Art. 4 - Competenze dei
dipartimenti di prevenzione delle unità locali socio sanitarie in
relazione alla presente legge.
a) igiene e sanità pubblica, relativa in particolare a:
1) epidemiologia e profilassi delle malattie infettive e diffusive e
cronico degenerative;
2) igiene edilizia e delle strutture ad uso collettivo;
3) educazione sanitaria anche ad indirizzo nutrizionale;
b) prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro, relativa in
particolare a:
1) tutela della salute dei lavoratori dai fattori di rischio;
2) antinfortunistica e controlli sulle attrezzature di lavoro;
3) vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
c) igiene degli alimenti e della nutrizione, relativa in particolare alla
tutela e al controllo dell’acqua ad uso potabile;
d) servizi veterinari, relativa in particolare a:
1) sanità animale;
2) igiene della produzione, trasformazione, conservazione, trasporto e
commercializzazione degli alimenti di origine animale e loro derivati;
3) igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.
Art. 5 - Coordinamento tra ARPAV
e unità locali socio sanitarie.
1. L’ARPAV ed i dipartimenti di prevenzione delle unità
locali socio sanitarie esercitano in modo coordinato ed integrato le
funzioni di controllo ambientale e di prevenzione collettiva che rivestono
valenza sia ambientale sia sanitaria.
2. Nei casi di cui al comma 1, la responsabilità del
procedimento è imputata al soggetto che ha la competenza prevalente;
l’altro soggetto vi concorre limitatamente agli aspetti di sua
competenza.
3. In materia di inquinamento esterno e degli ambienti di vita, la
competenza è assegnata all’ARPAV che si avvale dei dipartimenti
di prevenzione delle unità locali socio sanitarie per acquisire i
pareri igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente.
4. La Giunta regionale, con appositi atti di indirizzo e
coordinamento, può ulteriormente specificare il riparto delle
competenze di cui agli articoli 3 e 4, nonché individuare
modalità di collaborazione tra le strutture provinciali
dell’ARPAV e i dipartimenti di prevenzione delle unità locali
socio sanitarie.
Art. 6 - Rapporti fra Regione,
Province, Comuni, Comunità montane, Unità locali socio sanitarie,
altri enti pubblici e ARPAV.
1. La Regione, le province, i comuni e
le comunità montane per lo svolgimento delle attività
tecnico-scientifiche necessarie per l'esercizio delle funzioni di controllo
ambientale di rispettiva competenza si avvalgono dell'ARPAV, la quale
è tenuta a garantire loro il necessario supporto tecnico-scientifico e
analitico, secondo modalità stabilite da apposite convenzioni e/o
accordi di programma.
2. Alla Regione, alle province, ai comuni, alle comunità
montane ed alle unità locali socio sanitarie non è consentito
mantenere o attivare propri laboratori o apparecchiature destinati al
controllo ambientale.
3. I dipartimenti di prevenzione delle unità locali socio
sanitarie per l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 4
non già espletate da strutture ospedaliere o dall'Istituto
zooprofilattico delle Venezie, si avvalgono delle strutture
laboratoristiche ovvero del supporto tecnico-scientifico dell’ARPAV,
secondo modalità stabilite da apposite convenzioni e/o accordi di
programma.
5. Il regolamento ed i piani pluriennali di attività
definiscono i servizi che l’ARPAV è tenuta ad assicurare agli
enti di cui ai commi 1, 3 e 4.
6. L’ARPAV può stipulare ulteriori convenzioni o accordi
con la Regione, le province, i comuni, le comunità montane ed i
dipartimenti di prevenzione delle unità locali socio sanitarie, per la
prestazione di servizi ed attività aggiuntivi, alla condizione che sia
garantita la fornitura di quanto già previsto nelle convenzioni e
negli accordi di programma di cui ai commi 1, 3 e 4.
7. Il regolamento e i piani pluriennali di attività
stabiliscono i criteri per la prestazione da parte dell'ARPAV di servizi
tecnico-scientifici e analitici ad altri enti e soggetti pubblici, sulla
base di apposite convenzioni.
8. Le convenzioni e gli accordi di programma di cui al presente
articolo individuano, tra l'altro, gli standard qualitativi e quantitativi,
i tempi ed i costi delle prestazioni erogate dall'ARPAV, nonché le
modalità di pronto intervento nei casi di emergenza ambientale.
9. L’ARPAV può fornire prestazioni a favore di soggetti
privati, limitatamente a servizi analitici, tecnico-scientifici ed
informativi, con esclusione di qualsiasi attività di consulenza e
progettazione, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui
all’ articolo 15,
subordinatamente all’espletamento dei compiti di istituto e
purché tale attività non risulti incompatibile con
l’esigenza di imparzialità nell’esercizio delle
attività tecniche di controllo ad essa affidate; le prestazioni sono
remunerate secondo apposito tariffario approvato dalla Giunta regionale su
proposta del direttore generale per importi che, in ogni caso, non possono
eccedere quelli mediamente applicati, per corrispondenti prestazioni
analitiche o tecnico-scientifiche, dalle strutture private; per le analisi
chimiche dell’acqua ai fini del rilascio di abitabilità e per le
zone non servite dal pubblico acquedotto, fatte salve le riduzioni già
previste nel tariffario regionale, sui relativi importi è applicato
una ulteriore riduzione del 30 per cento. ( 8)
CAPO II
Natura giuridica e organi dell’ARPAV
Art. 7 - Natura giuridica.
1. L’ARPAV è ente
strumentale della Regione Veneto ed è dotata di personalità
giuridica pubblica, di autonomia amministrativa, tecnica, patrimoniale e
contabile. ( 9)
Art. 8 - Organi dell'ARPAV.
1. Sono organi dell'ARPAV:
a) il comitato regionale di indirizzo;
b) il direttore generale;
c) il collegio dei revisori dei conti.
Art. 9 - Comitato regionale di
indirizzo.
1. Il comitato ha compiti generali di
indirizzo verso il direttore generale ed esprime pareri alla Giunta
regionale in ordine alle proposte di regolamento e alle sue modifiche, al
piano pluriennale, al bilancio di previsione, nonché al coordinamento
delle attività di tutela ambientale e di prevenzione primaria
collettiva.
2. Il comitato è composto da:
a) il Presidente della Giunta regionale, che lo presiede;
b) l'assessore regionale all'ambiente, con funzioni di vicepresidente;
c) l'assessore regionale alla sanità;
d) l'assessore regionale all'agricoltura;
e) l’assessore regionale alle attività produttive;
f) due rappresentanti delle unità locali socio sanitarie, designati
dalla Giunta regionale su proposta congiunta dei direttori generali delle
ULSS medesime;
g) i Presidenti delle amministrazioni provinciali o, in loro assenza, gli
assessori provinciali all'ambiente;
h) tre rappresentanti dei comuni, designati dalla sezione regionale
dell'ANCI.
3. Alle sedute del comitato partecipa, senza diritto di voto, il
direttore generale dell’ARPAV.
4. Il presidente del comitato può far partecipare alle sedute,
senza diritto di voto, i responsabili delle strutture della Regione,
dell’ARPAV, degli enti locali e delle unità locali socio
sanitarie, competenti in materia, nonché esperti e tecnici.
5. Il comitato dura in carica quanto il Consiglio regionale. In sede
di prima applicazione della presente legge, viene insediato dal Presidente
della Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della
stessa.
6. Il comitato si riunisce di norma ogni quadrimestre ed ogni
qualvolta il Presidente della Giunta regionale ne chiede la convocazione,
ovvero quando lo richiede un terzo dei suoi componenti o il direttore
generale dell'ARPAV.
Art. 10 - Direttore
generale.
1. Il direttore generale è
responsabile della realizzazione dei compiti istituzionali dell'ARPAV,
nonché della corretta gestione delle risorse finanziarie, patrimoniali
e del personale. A tal fine al direttore generale sono attribuiti tutti i
poteri gestionali dell'ARPAV, di cui è il legale rappresentante.
2. Il direttore generale provvede in particolare:
a) alla direzione, all'indirizzo ed al coordinamento della direzione
generale e dei dipartimenti provinciali e regionali dell'ARPAV; ( 10)
b) alla verifica e all'assicurazione dei livelli di qualità dei
servizi;
c) alla predisposizione del piano pluriennale di attività di cui
all’ articolo 16;
d) alla predisposizione del regolamento di cui all'articolo 15;
e) all’approvazione del bilancio di previsione e del conto
consuntivo;
f) all’approvazione del programma annuale di attività di cui
all’articolo 16, delle convenzioni e degli accordi di programma di
cui all'articolo 6;
g) alla predisposizione e all'invio alla Giunta regionale di una relazione
annuale sulla attività svolta e sui risultati conseguiti;
h) alla stipula di contratti e di convenzioni;
i) alla nomina dei direttori delle aree funzionali di cui all'articolo 13,
nonché dei direttori dei dipartimenti provinciali e regionali di cui
agli articoli 14 e 14 bis. ( 11)
3. Il direttore generale è nominato, in deroga a quanto
stabilito dalla legge
regionale 1 settembre 1993, n. 46 ( 12) e successive modificazioni, previo specifico avviso da
pubblicare, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per la
presentazione delle domande, nel bollettino ufficiale della Regione, dal
Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, tra i soggetti in
possesso dei seguenti requisiti:
a) non aver compiuto il sessantacinquesimo anno di età; ( 13)
b) diploma di laurea e specifici e documentati requisiti, coerenti rispetto
alle funzioni da svolgere ed attestanti qualificata formazione ed
attività professionale di direzione tecnica o amministrativa in enti o
strutture pubbliche o private di medie o grandi dimensioni, dove abbiano
svolto mansioni di particolare rilievo e professionalità, con
esperienza dirigenziale almeno quinquennale acquisita negli otto anni
precedenti alla data di pubblicazione dell’avviso;
c) adeguata qualificazione in materia ambientale.
4. Il direttore generale dura in carica, di norma, cinque anni;
l'incarico è rinnovabile. Il direttore generale decade, comunque, a
seguito della scadenza della legislatura, al compimento del novantesimo
giorno successivo all’elezione della Giunta regionale.
5. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato da
contratto di diritto privato, stipulato con il Presidente della Giunta
regionale.
6. I contenuti del contratto fanno riferimento a quelli stabiliti
per i direttori generali delle unità locali socio sanitarie del Veneto
di massima dimensione, in quanto compatibili.
7. Il Presidente della Giunta regionale, su proposta della Giunta
regionale approvata dal Consiglio regionale, provvede alla risoluzione del
contratto nei casi previsti dalla normativa vigente ovvero dal contratto
medesimo.
8. L'incarico di direttore generale comporta un rapporto di lavoro a
tempo pieno, non è compatibile con altre attività professionali e
cariche elettive pubbliche; per i dipendenti degli enti pubblici determina
il collocamento in aspettativa senza assegni.
Art. 11 - Collegio dei
revisori dei conti.
1. Il collegio dei revisori dei conti
è composto da tre membri effettivi, nominati, in deroga a quanto
stabilito dalla legge
regionale n. 46/1993 , previo specifico avviso da pubblicare, almeno
trenta giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle
domande, nel Bollettino ufficiale della Regione, dal Consiglio regionale.
( 14)
2. I componenti del collegio sono scelti tra i revisori contabili
iscritti nel registro previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 88. Il presidente è eletto dai membri del collegio
nella prima riunione, convocata e presieduta, fino al momento
dell’elezione, dal direttore generale dell’ARPAV.
3. Il collegio dei revisori dura in carica cinque anni.
5. Il collegio dei revisori esercita funzioni di controllo e di
verifica contabile, con i poteri e secondo le modalità previste per il
collegio dei revisori delle unità locali socio sanitarie, di cui al
Titolo X della
legge regionale 14
settembre 1994, n. 55 .
CAPO III
Organizzazione dell’ARPAV
Art. 12 - Organizzazione.
1. L’ARPAV si articola in:
a) direzione generale;
b) dipartimenti provinciali e regionali. ( 15)
Art. 13 - Organizzazione della
direzione generale.
1. La direzione generale si articola
in più aree funzionali preposte all’espletamento di
attività di natura amministrativa e tecnico – scientifica.
( 16)
5. omissis ( 20)
6. A ciascun’area o a più aree funzionali di cui al comma
1 è preposto un direttore nominato dal direttore generale con
provvedimento motivato e scelto fra i soggetti in possesso dei seguenti
requisiti:
a) non aver compiuto il sessantacinquesimo anno di età;
b) diploma di laurea e specifici e documentati requisiti, coerenti rispetto
alle funzioni da svolgere ed attestanti qualificata formazione ed
attività professionale, con esperienza dirigenziale almeno
quinquennale acquisita in enti o strutture pubbliche o private di medie o
grandi dimensioni;
c) adeguata qualificazione in materia ambientale. ( 21)
7. I direttori di area durano in carica quanto il direttore
generale.
8. II rapporto di lavoro dei direttori di area è regolato da
contratto di diritto privato, stipulato con il direttore generale.
9. I contenuti del contratto fanno riferimento a quelli stabiliti
per i direttori amministrativi e sanitari delle unità locali socio
sanitarie del Veneto di massima dimensione, in quanto compatibili.
10. Il direttore generale provvede alla risoluzione del contratto
nei casi previsti dalla normativa vigente ovvero dal contratto medesimo.
11. L'incarico di direttore di area comporta un rapporto di lavoro a
tempo pieno, non è compatibile con altre attività professionali e
cariche elettive pubbliche; per i dipendenti degli enti pubblici determina
il collocamento in aspettativa senza assegni.
Art. 14 - Dipartimenti
provinciali.
1. In ciascuna provincia sono
istituiti i dipartimenti provinciali dell'ARPAV, che, per la realizzazione
dei programmi e attività di competenza, godono di autonomia
gestionale, nei limiti delle risorse loro assegnate dal direttore generale.
I dipartimenti provinciali riferiscono alle aree funzionali della direzione
generale. ( 23)
2. Ad ogni dipartimento provinciale è preposto un direttore
nominato dal direttore generale, di intesa con il presidente della
provincia, tra i dirigenti dell’ARPAV in possesso dei seguenti
requisiti:
a) non aver compiuto il sessantacinquesimo anno di età; ( 24)
b) diploma di laurea in discipline tecnico-scientifiche e specifici e
documentati requisiti, coerenti rispetto alle funzioni da svolgere ed
attestanti qualificata formazione ed attività professionale, con
esperienza dirigenziale almeno quinquennale acquisita in enti o strutture
pubbliche o private.
3. Fino alla stipula di apposito contratto per il personale
dell’ARPAV, di cui all’ articolo 26, ai direttori dei dipartimenti provinciali è
attribuito il trattamento economico e normativo previsto per i dirigenti
regionali apicali ovvero viene mantenuto il trattamento economico in
godimento all’atto della nomina, qualora più favorevole.
Art. 14 bis –
Dipartimenti regionali.
1. Sono istituiti il dipartimento regionale per la sicurezza del territorio
e il dipartimento regionale laboratori che, per la realizzazione dei
programmi e attività di competenza, godono di autonomia gestionale nei
limiti delle risorse loro assegnate dal direttore generale. I dipartimenti
regionali riferiscono alle aree funzionali della direzione generale.
2. Il dipartimento regionale per la sicurezza del territorio svolge le
funzioni di cui alla lettera n) comma 2 dell’articolo 3, incluse
quelle di nivologia e pluviometria, nonché in materia di idrografia e
idrologia di cui alla lettera n bis) comma 2 dell’articolo 3.
3. Il dipartimento regionale laboratori è costituito dai laboratori
presenti nelle sedi dei dipartimenti provinciali e svolge le attività
laboratoristiche di analisi chimiche, fisiche e biologiche su tutte le
materie di competenza dell’Agenzia.
4. Ad ogni dipartimento regionale è preposto un direttore nominato dal
direttore generale tra i dirigenti dell’ARPAV in possesso dei
seguenti requisiti:
a) non aver compiuto il sessantacinquesimo anno di età;
b) diploma di laurea in discipline tecnico – scientifiche e specifici
e documentati requisiti, coerenti rispetto alle funzioni da svolgere ed
attestanti qualificata formazione ed attività professionale, con
esperienza dirigenziale almeno quinquennale acquisita in enti o strutture
pubbliche o private. ( 27)
CAPO IV
Funzionamento dell’ARPAV
Art. 15 - Regolamento.
1. Il regolamento dell'ARPAV è
predisposto dal direttore generale, sentiti i direttori delle aree
funzionali di cui all’articolo 13; il regolamento è approvato
dalla Giunta regionale, acquisito il parere del comitato regionale di
indirizzo di cui all’ articolo 9.
2. Il regolamento è modificato con le medesime procedure di cui
al comma 1.
3. Il regolamento disciplina il funzionamento dell'ARPAV e, in
particolare, definisce:
a) l'organizzazione e la dotazione organica, nonché le modalità
di funzionamento delle articolazioni della direzione generale e dei
dipartimenti provinciali e regionali ( 28) garantendo le attività di vigilanza e controllo anche
nel periodo prefestivo, festivo e notturno, con obbligo di apposita
relazione annuale sull’attività svolta;
b) i servizi che l'ARPAV assicura alla Regione, alle province, ai comuni,
alle comunità montane e ai dipartimenti di prevenzione delle
unità locali socio sanitarie;
c) le modalità per la prestazione da parte dell'ARPAV di attività
tecnico-scientifiche a soggetti pubblici diversi rispetto a quelli previsti
alla lettera b), sulla base di apposite convenzioni, nonché a privati;
d) le modalità per la prestazione da parte dell’ARPAV di
attività tecnico-scientifiche e di servizi di informazione e
documentazione, a condizioni di particolare favore, ad associazioni prive
di scopo di lucro rappresentative di istanze sociali;
e) le forme di consultazione delle rappresentanze sociali di cui
all' articolo 20;
f) le modalità di acquisizione di specifiche consulenze professionali;
g) la contabilità dell'ARPAV, individuando anche i criteri per la
tenuta di una contabilità di tipo economico.
Art. 16 - Programmazione
dell'attività.
1. L'ARPAV svolge la propria
attività sulla base di piani pluriennali e di programmi annuali.
2. Il direttore generale predispone il piano pluriennale di
attività dell'ARPAV, sulla base degli obiettivi generali di cui alla
lettera a) del comma 1 dell’articolo 2. Il piano è approvato
dalla Giunta regionale, acquisito il parere del comitato regionale di
indirizzo di cui all’ articolo 9 e sentita la competente commissione consiliare; il
piano ha, di norma, validità triennale.
3. Il direttore generale, sulla base del piano pluriennale e tenuto
conto delle proposte dei comitati provinciali di coordinamento di cui
all'articolo 18, approva il programma annuale di attività dell'ARPAV,
che deve contenere anche idonei interventi di educazione ed informazione
volti alla protezione ambientale.
Art. 17 - Gestione
economico-finanziaria.
1. L’ARPAV è tenuta al pareggio di bilancio.
2. Per la gestione economico-finanziaria si applicano, in quanto
compatibili, le norme in materia di patrimonio, contabilità,
attività contrattuale in vigore per le unità locali socio
sanitarie.
Art. 18 - Comitato provinciale
di coordinamento.
1. Presso ciascuna Provincia è
istituito un comitato provinciale di coordinamento, al fine di garantire il
coordinamento delle attività del dipartimento provinciale dell'ARPAV
con le attività delle competenti strutture della provincia e dei
comuni, nonché dei dipartimenti di prevenzione delle unità locali
socio sanitarie e l'ottimale svolgimento delle attività previste nelle
convenzioni e negli accordi di programma di cui all' articolo 6.
2. Il comitato ha compiti di consulenza e di proposta; in
particolare:
a) formula al direttore generale dell’ARPAV proposte per la
definizione dei programmi annuali di attività;
b) verifica l'andamento e i risultati delle attività programmate,
esprimendo al direttore generale dell'ARPAV valutazioni e proposte.
3. Il comitato provinciale di coordinamento è composto da:
a) il Presidente della provincia o l'assessore provinciale all'ambiente, da
lui delegato, che lo presiede;
b) il responsabile del settore ambiente della provincia;
c) un responsabile del settore ambiente di un comune della provincia,
designato dalla sezione provinciale dell'ANCI;
d) il direttore del dipartimento provinciale dell'ARPAV o suo delegato;
e) un rappresentante dei dipartimenti di prevenzione designato
congiuntamente dai direttori generali delle unità locali socio
sanitarie della provincia.
4. Alle riunioni del comitato può partecipare, senza diritto di
voto, il direttore generale dell’ARPAV.
5. In relazione alle materie trattate il Presidente del comitato
può far partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, i
responsabili delle strutture della Regione, dell’ARPAV, di altri enti
locali e pubblici competenti in materia e delle unità locali socio
sanitarie.
6. I responsabili degli uffici della provincia, dei comuni e delle
unità locali socio sanitarie possono essere rappresentati, di volta in
volta, da un funzionario dello stesso ufficio a ciò espressamente
delegato.
7. Il comitato è costituito con decreto del Presidente della
provincia, che designa altresì il segretario.
8. Il comitato provinciale di coordinamento è convocato dal
presidente almeno due volte all'anno. Il comitato può essere convocato
anche su motivata richiesta del direttore generale dell'ARPAV.
9. Le sedute del comitato sono valide quando sia presente la
maggioranza dei componenti. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta
dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.
Art. 19 - Controllo
regionale.
1. La Giunta regionale esercita il
controllo sull’attività dell’ARPAV mediante:
a) l’apposizione del visto di congruità di cui al comma 2;
b) la continua attività anche ispettiva di vigilanza e di riscontro
attuata attraverso le strutture individuate dalla Regione stessa;
c) la nomina di un commissario ad acta qualora il direttore generale non
provveda, nei termini stabiliti e secondo le modalità prescritte dalla
presente legge, agli atti di sua competenza così come previsti
dall’ articolo 10,
comma 2.
2. Sono sottoposti al visto di congruità della Giunta regionale
i seguenti atti:
a) il programma annuale di attività;
b) il bilancio di previsione, annuale e pluriennale, e il conto consuntivo;
c) gli atti vincolanti il patrimonio o il bilancio per più di cinque
anni.
3. Per le finalità di cui al comma 2 il direttore generale
trasmette alla Giunta regionale i propri atti, corredati dalle eventuali
documentazioni prescritte, entro dieci giorni dall’assunzione.
Art. 20 - Consultazione delle
rappresentanze sociali.
1. Le forme di consultazione delle
associazioni imprenditoriali di categoria, delle organizzazioni sindacali e
di altre associazione rappresentative di istanze sociali, nelle materie di
cui all' articolo 3, commi 1
e 2, ed in particolare sul programma annuale di attività sono
stabilite dal regolamento di cui all' articolo 15.
Art. 21 - Collaborazione con
ANPA, Agenzia europea per l'ambiente, Università agli studi,
Magistrato alle acque e altri istituti di ricerca.
1. L’ARPAV può stipulare apposita convenzione con
l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), ai sensi del
comma 3 dell'articolo 1 del decreto legge n. 496/1993 convertito con
modificazioni nella legge n. 61/1994.
2. L’ARPAV può stipulare con l'Agenzia europea per
l'ambiente, di cui al Regolamento CEE 1210/90, con Università agli
studi e con altri enti ed istituti di ricerca, internazionali, nazionali e
regionali, pubblici e privati, apposite convenzioni finalizzate
all'espletamento di propri compiti e attività.
3. Nell’ambito della tutela ambientale della laguna di
Venezia, il Presidente della Giunta regionale promuove la definizione di un
accordo di programma fra l’ARPAV ed il Magistrato alle acque per
assicurare lo svolgimento ottimale dei relativi controlli ambientali e
l’utilizzazione coordinata delle strutture laboratoristiche e dei
sistemi informativi.
CAPO V
Costituzione dell’ARPAV e sue dotazioni
Art. 22 - Costituzione.
1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
il Consiglio regionale provvede a nominare il direttore generale ed il
collegio dei revisori dei conti, con le modalità previste agli
articoli 10 e 11.
2. Fino al 31 dicembre 1998, il
direttore generale svolge le funzioni di commissario straordinario per il
compimento dei seguenti atti:
a) ricognizione che, sulla base di parametri quali la densità di
popolazione, la densità di sorgenti inquinanti, la densità di
attività produttive ed agricole e la presenza di recettori
particolarmente sensibili, permetta di definire gli obiettivi della azione
di protezione ambientale e di strutturare su di essi la dotazione organica,
strumentale e finanziaria dell'ARPAV;
b) ricognizione del personale, dei beni mobili ed immobili, delle
attrezzature, delle dotazioni finanziarie e dei rapporti giuridici in
essere dei presidi multizonali di prevenzione, dei servizi delle Unità
locali socio sanitarie;
c) ricognizione delle attrezzature e strutture laboratoristiche di
controllo della qualità ambientale, di proprietà delle Province e
dei Comuni e del relativo personale;
3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge
la Giunta regionale individua le strutture di supporto all'attività
del commissario straordinario di cui al comma 2, utilizzando anche
personale comandato presso la Giunta regionale su richiesta del commissario
medesimo.
4. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente
legge la Giunta regionale individua e assegna all’ARPAV la sede, le
attrezzature e la dotazione organica necessarie per garantire
l’operatività della direzione generale, utilizzando le risorse
risultanti dal processo di accorpamento di dipartimenti regionali, di enti
o strutture regionali, ovvero dal processo di unificazione di unità
locali socio sanitarie.
5. Entro duecentosettanta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge l’ARPAV è costituita con deliberazione della
Giunta regionale; con il medesimo provvedimento il direttore generale
è immesso nelle proprie funzioni e le risorse di cui
all’articolo 25, comma 1 sono trasferite all’ARPAV.
Art. 23 - Dotazione di
personale.
1. Sono assegnati all'ARPAV, con le modalità di cui
all’articolo 25:
a) le dotazioni organiche dei presidi multizonali di prevenzione in essere
alla data del 31 dicembre 1993, nonché quelle ulteriori in essere alla
data di entrata in vigore della presente legge;
b) le dotazioni organiche alla data del 31 dicembre 1993 dei servizi delle
unità locali socio sanitarie, in base alla ricognizione di cui
all'articolo 22, relative al personale adibito alle funzioni ed alle
attività, comprese quelle laboratoristiche, di cui all’ articolo 3 attribuite all'ARPAV;
tale assegnazione ricomprende anche i posti, con arrotondamento della somma
all'unità, delle frazioni di personale comunque utilizzato per le
attività trasferite;
c) la quota della dotazione organica dei servizi amministrativi e tecnici
delle unità locali socio sanitarie sedi dei presidi multizonali di
prevenzione, in proporzione alla dotazione trasferita all'ARPAV sul totale
della dotazione organica;
d) le dotazioni organiche del dipartimento per l'agrometeorologia, del
Centro valanghe di Arabba e del centro agro-chimico dell'ESAV;
e) le dotazioni organiche della Regione o di enti regionali, relative al
personale adibito alle funzioni ed alle attività di cui
all’ articolo 3
attribuite all’ARPAV;
f) le dotazioni organiche delle province e dei comuni, relative al
personale adibito, alla data di entrata in vigore della presente legge,
alle funzioni ed alle attività di cui all’articolo 3 attribuite
all’ARPAV.
2. Esperite le procedure di mobilità esterna, alla copertura
dei posti vacanti nell'organico dell'ARPAV si procede mediante concorsi
pubblici.
3. Il direttore generale può, nell'ambito delle
disponibilità di bilancio dell'ARPAV, acquisire specifiche consulenze
professionali, con le modalità previste dal regolamento di cui
all’ articolo 15.
4. L'ARPAV, anche al fine di favorire l'inserimento di giovani
specialisti nel proprio organico, è autorizzata ad assegnare borse di
studio, con le modalità previste dal regolamento di cui
all’ articolo 15.
Art. 24 - Dotazione di
beni.
1. Sono assegnati all'ARPAV, con le modalità di cui
all'articolo 25:
a) i beni mobili ed immobili e le attrezzature dei presidi multizonali di
prevenzione, nonché i beni mobili ed immobili e le attrezzature dei
servizi delle unità locali socio sanitarie adibiti alla data del 31
dicembre 1993 all’esercizio delle funzioni e delle attività di
cui all’articolo 3 attribuite all’ARPAV;
b) i beni mobili ed immobili e le attrezzature del Dipartimento per
l'agrometeorologia, del Centro valanghe di Arabba e del Centro agro-chimico
dell'ESAV;
c) le attrezzature di controllo ambientale di proprietà regionale,
nonché altri beni mobili ed immobili e attrezzature della Regione o di
enti regionali, adibiti all’esercizio delle funzioni e delle
attività di cui all’articolo 3 attribuite all’ARPAV;
d) i beni, mobili ed immobili, le attrezzature, le strutture
laboratoristiche delle province e dei comuni, adibiti alla data di entrata
in vigore della presente legge all'esercizio delle funzioni e delle
attività di cui all’ articolo 3 attribuite all'ARPAV.
Art. 25 - Modalità di
assegnazione del personale e dei beni. (31)
1. La Giunta regionale, entro il
novantesimo giorno successivo al termine di cui all’articolo 22,
comma 2, sulla base della ricognizione effettuata dal direttore generale
dell'ARPAV, nell'esercizio delle proprie funzioni di commissario
straordinario di cui all'articolo 22, provvede a trasferire all'ARPAV le
dotazioni organiche con il relativo personale in servizio, i beni mobili ed
immobili, le attrezzature, indicati all'articolo 23, comma 1, lettere da a)
ad e), e all’articolo 24, comma 1, lettere a), b) e c), e le relative
risorse finanziarie. ( 32)
2. All'atto del trasferimento all'ARPAV del personale di cui al
comma 1, gli enti di provenienza provvedono alla corrispondente riduzione
dei ruoli organici.
3. Per l’assegnazione del personale e dei beni si procede ai
seguenti adempimenti:
a) i direttori generali delle unità locali socio sanitarie presentano
alla Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, le dotazioni organiche, gli elenchi del personale, dei beni
mobili ed immobili, delle attrezzature e le relative dotazioni finanziarie
dei presidi multizonali di prevenzione e dei servizi delle unità
locali socio sanitarie in essere sia alla data del 31 dicembre 1993, sia
alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, predispone gli elenchi delle dotazioni organiche, del
personale, dei beni mobili ed immobili, delle attrezzature e delle relative
dotazioni finanziarie del dipartimento per l'agrometeorologia, del Centro
valanghe di Arabba e del centro agro-chimico dell'ESAV, nonché gli
elenchi delle attrezzature di controllo ambientale di proprietà
regionale, dei beni mobili ed immobili, delle attrezzature e delle relative
dotazioni finanziarie della Regione o di enti regionali, adibiti alle
funzioni ed alle attività di cui all’ articolo 3 attribuite
all’ARPAV;
c) le province e i comuni individuano, entro sessanta giorni dall'entrata
in vigore della presente legge, il personale, i beni mobili ed immobili, le
attrezzature, le strutture laboratoristiche e le relative dotazioni
finanziarie, adibiti alla data di entrata in vigore della presente legge
all'esercizio delle funzioni di cui all’articolo 3 attribuite
all'ARPAV, e ne propongono l'assegnazione all'ARPAV medesima; per la loro
assegnazione e definitivo trasferimento all'ARPAV si provvede, entro
novanta giorni dal termine della ricognizione di cui all’articolo 22,
con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme
deliberazione della Giunta regionale, previa intesa con gli enti
interessati.
4. Qualora gli enti di cui al comma 3 lettere a) e c) risultino
inadempienti, la Giunta regionale procede, previa diffida, alla nomina di
un commissario ad acta.
5. Il personale dei presidi multizonali di prevenzione in servizio
alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché quello di
cui all’articolo 23, comma 1, lettera a) assegnato ad altri servizi
delle unità locali socio sanitarie successivamente al 31 dicembre 1993
è assegnato e trasferito all'ARPAV fin dalla sua costituzione.
6. Il personale in servizio presso i presidi multizonali di
prevenzione alla data del 31 dicembre 1993 e successivamente trasferito ad
altri servizi delle unità locali socio sanitarie può esercitare
opzione per l'assegnazione definitiva al personale dell’ARPAV.
7. Il personale dei servizi delle unità locali socio sanitarie
di cui all’articolo 23, comma 1, lettera b), adibito in modo
esclusivo o prevalente alle funzione ed alle attività di cui
all’articolo 3 attribuite all’ARPAV, è assegnato e
trasferito all'ARPAV fin dalla sua costituzione.
8. Il personale dei servizi delle unità locali socio sanitarie
di cui all’articolo 23, comma 1, lettera b), adibito in modo non
prevalente alle funzioni ed alle attività di cui all’ articolo 3 attribuite all'ARPAV,
può esercitare opzione per l'assegnazione definitiva al personale
dell’ARPAV, in posizione funzionale e settore di attività
corrispondenti, in relazione alle effettive disponibilità nella
dotazione organica dell’ARPAV e secondo specifiche modalità
stabilite dalla Giunta regionale.
9. La copertura della quota della dotazione organica dei servizi
amministrativi e tecnici delle unità locali socio sanitarie assegnata
all’ARPAV, di cui all’articolo 23, comma 1, lettera c), è
garantita mediante trasferimenti di personale sulla base di specifiche
modalità stabilite dalla Giunta regionale.
10. Fino alla organizzazione
delle strutture amministrative dell'ARPAV e comunque non oltre il 31
dicembre 1998, gli enti pubblici già titolari delle funzioni e
dell’attività di cui all’ articolo 3, attribuite all’agenzia stessa,
continuano nella gestione amministrative del personale che dal 1 gennaio
1998 viene funzionalmente comandato presso l’ARPAV, nonchè nella
provvista di beni e servizi e nella manutenzione sia ordinaria che
straordinaria dei beni mobili ed immobili. A tal fine l’ARPAV
provvederà a disciplinare i rapporti con gli enti interessati per le
prestazioni dei servizi e delle attività in questione mediante la
stipula di atti convenzionali. ( 33)
Art. 26 - Trattamento
giuridico ed economico del personale.
1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 5,
del decreto legge n. 496/1993, così come convertito dalla legge n.
61/1994, in attesa dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo
45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, il personale assegnato e trasferito all'ARPAV a norma della
presente legge, conserva la posizione giuridica ed economica in godimento
all'atto dell'assegnazione e del trasferimento, compresa l'anzianità
maturata e fatti salvi gli effetti di eventuali procedure concorsuali in
corso di svolgimento, nonché il salario accessorio, secondo la
contrattazione decentrata degli enti di provenienza. Ai fini del
trattamento di quiescenza e previdenza il personale dell’ARPAV è
iscritto all’INPDAP. E’ fatta salva l’opzione di
iscrizione all’INPS, già esercitata in base alla precedente
normativa nazionale. ( 34)
2. Qualora entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge non sia stata data attuazione alle disposizioni di cui
all'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo n. 29/1993, il direttore
generale dell'ARPAV, sulla base di specifici indirizzi della Giunta
regionale e nel rispetto delle norme vigenti in materia di relazioni
sindacali, provvede alla stipula di un apposito contratto decentrato,
prevedendo modalità e termini per la omogeneizzazione, secondo i
parametri del contratto prevalente tra quelli applicati in via transitoria
in base al comma 1 al personale assegnato all’ARPAV, dei trattamenti
giuridici ed economici del personale dell'ARPAV. Tale contratto decentrato
è soggetto al controllo preventivo della Giunta regionale e viene
adeguato alla normativa contrattuale nazionale dalla data della sua entrata
in vigore.
3. Ai sensi dell'articolo 2 bis del decreto legge n. 496/1993
così come convertito dalla legge n. 61/1994, nell'espletamento delle
attività di controllo e vigilanza di cui alla presente legge il
personale dell'ARPAV accede agli impianti e alle sedi di attività e
richiede i dati, le informazioni e i documenti necessari all'espletamento
dei suoi compiti. Tale personale è munito di documento di
riconoscimento rilasciato dall'ARPAV. Il segreto industriale non può
essere opposto per evitare od ostacolare le attività di verifica e di
controllo. Il direttore generale dell'ARPAV con proprio atto individua il
personale che, ai fini dell'espletamento delle attività di istituto,
deve disporre della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria e ne fa
proposta al competente Prefetto.
Art. 27 - Finanziamento
dell'ARPAV.
1. Le entrate dell'ARPAV sono costituite:
a) fino alla determinazione da parte statale della quota del fondo
sanitario nazionale, capitolo prevenzione, che sarà destinata al
finanziamento dei controlli ambientali, da una quota del Fondo sanitario
regionale, determinata secondo parametri fissati dalla Giunta regionale in
relazione:
1) ai posti delle dotazioni organiche dei presidi multizonali di
prevenzione e dei servizi delle unità locali socio sanitarie
trasferiti all'ARPAV, alle relative spese per beni e servizi, ai livelli
delle prestazioni tecnico-scientifiche erogate, nonché alle spese di
investimento;
2) ai servizi che l'ARPAV assicura ai dipartimenti di prevenzione delle
unità locali socio sanitarie, ai sensi dell' articolo 6, comma 3;
b) da un contributo annuale di funzionamento attribuito dalla Regione per
l'espletamento delle attività ordinarie assegnate all'ARPAV, ai sensi
dell'articolo 6, comma 1;
c) da un finanziamento regionale per la realizzazione delle attività e
dei progetti specifici commissionati dalla Regione con le modalità di
cui all' articolo 6, comma 6;
d) da contributi annuali delle province per l'espletamento delle
attività ordinarie assegnate all'ARPAV, con le modalità di cui
all'articolo 6, comma 1;
e) da finanziamenti per la realizzazione di attività e progetti
specifici commissionati all'ARPAV dalle province, dai comuni, dalle
comunità montane e dalle unità locali socio sanitarie con le
modalità di cui all' articolo 6, comma 6;
f) da introiti derivanti dall'effettuazione di prestazioni erogate a favore
di terzi, ai sensi dell' articolo
6, commi 7 e 9;
g) da finanziamenti statali e comunitari per la realizzazione di
attività e progetti specifici;
h) da eventuali lasciti o donazioni.
CAPO VI
Norme transitorie e finali
Art. 28 - Modifiche degli
articoli 3 e 9 della legge regionale 30 novembre 1982, n. 54 ,
"Prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro".
3. All'articolo 3, secondo comma, della legge regionale n. 54/1982 le parole
"dei presidi specialistici multizonali di cui al successivo articolo
16" sono sostituite dalle parole "dell'Agenzia regionale per la
prevenzione e protezione ambientale del Veneto".
Art. 29 - Modifiche degli
articoli 12 e 14 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33
"Norme per la tutela dell'ambiente" e successive modificazioni ed
integrazioni.
Art. 30 - Norme finali.
1. Le funzioni in materia ambientale disciplinate dalla presente
legge e già attribuite dalla legislazione regionale al settore per
l’igiene pubblica dell’unità locale socio sanitaria sono
svolte dai dipartimenti provinciali dell’ARPAV territorialmente
competenti.
2. L’ARPAV, sulla base di apposite convenzioni, svolge a
favore del settore primario le attività tecniche e laboratoristiche
già esercitate dal dipartimento per l’agrometeorologia, dal
centro valanghe di Arabba e dal centro agro-chimico dell’ESAV.
3. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge, la Giunta regionale individua le strutture regionali cui affidare le
attività attualmente svolte dal centro valanghe di Arabba non
ricomprese nella disciplina della presente legge.
Art. 31 - Norma
finanziaria.
Art. 32 - Norma
transitoria.
2. Sino alla costituzione dell’ARPAV gli attuali presidi
multizonali di prevenzione continuano a svolgere l’attività
prestata al momento dell’entrata in vigore della presente legge.
Art. 33 - Dichiarazione
d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
dell' articolo
44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
( 1) La legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 ha
dettato disposizioni relative all'ARPAV: l'art. 74 comma 2 affida all'ARPAV
la realizzazione e la gestione dell'archivio di cui all'art. 4 della
legge regionale 26
marzo 1999, n. 10 ; l'art. 75 detta disposizioni sulle competenze
dell'ARPAV in materia di controllo di incidenti rilevanti; l'art. 80
dispone che le province comunicano all'ARPAV i provvedimenti adottati ai
sensi del dpr 203/1988 e l'art. 81 disciplina le funzioni dell'ARPAV in
materia di inquinamento acustico luminoso atmosferico ed elettromagnetico.
( 3) L’art. 63 legge regionale 30 gennaio
1997, n. 6 stabilisce che in via transitoria l’attività
tecnico istruttoria sia svolta dal dipartimento per l’ecologia e la
tutela dell’ambiente, vedi anche nota (3).
( 31) Il comma 3 dell’art.
18 della legge
regionale 3 dicembre 1998, n. 29 dispone che: «A decorrere dal
1° gennaio 1999, per la gestione amministrativa e contabile dei
residui dei centri regionali specializzati di Teolo, Arabba e Castelfranco,
l’ARPAV viene delegata alla liquidazione ed al pagamento delle
posizioni contabili in essere al 31 dicembre 1998, ai sensi dell’art.
95 bis della legge
regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , e successive modificazioni, quale
organo esterno alla Regione stessa, previa verifica da parte delle
strutture regionali competenti, d’intesa con l’ARPAV, della
permanenza degli obblighi che hanno dato origine ai residui
esistenti».
SOMMARIO
-
Legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32
(BUR n. 94/1996)
-
NORME PER L'ISTITUZIONE ED IL
FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE
AMBIENTALE DEL VENETO (ARPAV) (1) (2)
-
-
CAPO I Principi generali
-
Art. 1 - Finalità.
-
Art. 2 - Funzioni della
Regione.
-
Art. 3 - Funzioni dell'Agenzia.
-
Art. 4 - Competenze dei
dipartimenti di prevenzione delle unità locali socio sanitarie
in relazione alla presente legge.
-
Art. 5 - Coordinamento tra ARPAV e
unità locali socio sanitarie.
-
Art. 6 - Rapporti fra Regione,
Province, Comuni, Comunità montane, Unità locali socio
sanitarie, altri enti pubblici e ARPAV.
-
CAPO II Natura giuridica e organi
dell’ARPAV
-
Art. 7 - Natura giuridica.
-
Art. 8 - Organi dell'ARPAV.
-
Art. 9 - Comitato regionale di
indirizzo.
-
Art. 10 - Direttore generale.
-
Art. 11 - Collegio dei revisori
dei conti.
-
CAPO III Organizzazione
dell’ARPAV
-
Art. 12 - Organizzazione.
-
Art. 13 - Organizzazione della
direzione generale.
-
Art. 14 - Dipartimenti
provinciali.
-
Art. 14 bis – Dipartimenti
regionali.
-
CAPO IV Funzionamento
dell’ARPAV
-
Art. 15 - Regolamento.
-
Art. 16 - Programmazione
dell'attività.
-
Art. 17 - Gestione
economico-finanziaria.
-
Art. 18 - Comitato provinciale di
coordinamento.
-
Art. 19 - Controllo regionale.
-
Art. 20 - Consultazione delle
rappresentanze sociali.
-
Art. 21 - Collaborazione con ANPA,
Agenzia europea per l'ambiente, Università agli studi,
Magistrato alle acque e altri istituti di ricerca.
-
CAPO V Costituzione
dell’ARPAV e sue dotazioni
-
Art. 22 - Costituzione.
-
Art. 23 - Dotazione di
personale.
-
Art. 24 - Dotazione di beni.
-
Art. 25 - Modalità di
assegnazione del personale e dei beni. (31)
-
Art. 26 - Trattamento giuridico ed
economico del personale.
-
Art. 27 - Finanziamento
dell'ARPAV.
-
CAPO VI Norme transitorie e
finali
-
Art. 28 - Modifiche degli articoli
3 e 9 della legge regionale 30 novembre 1982, n.
54 , "Prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro".
-
Art. 29 - Modifiche degli articoli
12 e 14 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33
"Norme per la tutela dell'ambiente" e successive modificazioni ed
integrazioni.
-
Art. 30 - Norme finali.
-
Art. 31 - Norma finanziaria.
-
Art. 32 - Norma transitoria.
-
Art. 33 - Dichiarazione
d’urgenza.
|