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Legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 (BUR n. 4/1997)
Legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 (BUR n. 4/1997) [sommario] [RTF]
ORDINAMENTO DELLE FUNZIONI E DELLE STRUTTURE DELLA REGIONE (1)
TITOLO I
Principi Generali
Art. 1 - Finalità ed ambito
di applicazione.
1. La presente legge disciplina le funzioni degli organi di governo
e l'organizzazione delle strutture della Regione, lo svolgimento
dell'attività amministrativa e l'assetto della dirigenza secondo i
principi fondamentali espressi dallo Statuto e dal D.Lgs. 3 febbraio 1993,
n. 29 e successive modifiche ed integrazioni al fine di garantire la
migliore tutela degli interessi pubblici e dei diritti dei cittadini.
2. Nell'azione regionale si distinguono le funzioni di governo, di
indirizzo politico-amministrativo e di controllo da quelle di gestione
finanziaria, tecnica e amministrativa.
3. I rapporti di lavoro dei dirigenti, come quelli del restante
personale regionale, sono regolati dalle disposizioni del Capo I, titolo
II, del libro V del Codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro
subordinato nella impresa, compatibilmente con i principi stabiliti dal
D.Lgs. n. 29/1993 e con le disposizioni della presente legge.
TITOLO II
Organizzazione e attività di governo
Art. 2. - Attività di governo.
1. Nell'ambito dell'indirizzo politico e amministrativo determinato
dal Consiglio regionale, la Giunta regionale definisce e realizza gli
obiettivi di governo e di amministrazione, promuovendo ed esercitando allo
scopo ogni idonea ed opportuna iniziativa e funzione.
2. La Giunta regionale in particolare delibera:
a) sugli obiettivi, sui programmi, sui piani, sui progetti per l'attuazione
degli indirizzi politici e amministrativi stabiliti dal Consiglio
regionale;
b) sulle direttive e sui criteri generali per la formazione e adozione
degli atti e provvedimenti amministrativi e per la regolamentazione dei
relativi procedimenti allo scopo di assicurare l'imparzialità, il buon
andamento, la trasparenza e la speditezza dell'azione amministrativa
regionale;
c) sugli indirizzi, sulle direttive e sui criteri generali per la gestione
finanziaria, tecnica e amministrativa dell'organizzazione regionale e degli
organismi ed enti strumentali e dipendenti, nonché delle agenzie e
aziende regionali, anche con riferimento all'esercizio dei poteri di spesa,
di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo;
d) sulle disposizioni generali per l'organizzazione, il funzionamento, la
vigilanza dei servizi e degli uffici regionali allo scopo di assicurarne
l'efficienza e l'economicità;
e) sui procedimenti e sulle modalità di attuazione delle verifiche,
della vigilanza e dei controlli sull'attività dell'amministrazione
regionale e su quella degli enti, aziende, agenzie e organismi regionali,
nonché sui procedimenti di verifica e controllo in ordine alla
rispondenza dei risultati della gestione regionale e di quella dei predetti
enti, aziende, agenzie ed organismi regionali alle direttive degli organi
di governo regionale;
f) sugli atti di organizzazione generale, ivi compresi i provvedimenti
concernenti l'assegnazione e la distribuzione delle risorse finanziarie e
il conferimento degli incarichi di direzione delle strutture regionali;
g) sulla costituzione a tempo determinato di strutture straordinarie per la
realizzazione di specifici obiettivi, determinati in relazione agli
indirizzi politici e amministrativi stabiliti dal Consiglio regionale, e in
relazione al disbrigo di affari di particolare complessità.
3. Nell'ambito delle attribuzioni conferitegli dall'ordinamento il
Presidente promuove e coordina l'attività dei membri di Giunta in
ordine agli atti che riguardano l'azione di governo e, in particolare, agli
affari loro affidati in via temporanea o permanente.
Art. 3 - Funzionamento degli
organi di governo.
1. La Giunta regionale esercita collegialmente le sue funzioni e
può affidare a singoli o più membri il compito di provvedere
permanentemente all'istruzione di affari, piani, programmi per materie
determinate e per gruppi di materie affini e di stabilire i criteri per la
loro realizzazione ed esecuzione.
2. I membri incaricati ai sensi del comma 1, nell'ambito delle
funzioni permanentemente loro attribuite, e in base ai principi e criteri
stabiliti e determinati dalla Giunta:
a) esprimono, nei rapporti col Consiglio e le Commissioni consiliari, gli
indirizzi politici e amministrativi definiti dalla Giunta;
b) partecipano in rappresentanza e su designazione della Giunta a
organismi, collegi, gruppi di lavoro esterni alla Regione;
c) propongono alla Giunta gli indirizzi per la gestione finanziaria,
tecnica e amministrativa e su di essa esercitano i relativi poteri di
vigilanza, controllo e verifica anche mediante richieste di informazioni;
d) sottoscrivono, in rappresentanza e per delega del Presidente, tutti gli
atti necessari per lo svolgimento dei compiti loro affidati;
e) assumono e promuovono ogni più efficace iniziativa per l'esercizio
delle loro competenze nelle materie loro affidate, concorrendo in
particolare alla formazione delle relative deliberazioni della Giunta;
f) informano periodicamente la Giunta circa lo svolgimento della loro
attività.
3. La Giunta regionale in qualsiasi momento può revocare, con
le stesse modalità dell'attribuzione prevista dall' articolo 33 dello
Statuto, gli incarichi di cui al primo comma del presente articolo,
provvedendo ad eventuali sostituzioni ovvero procedendo a una loro diversa
assegnazione.
4. Le deliberazioni della Giunta regionale sono corredate, in quanto
sia necessario per la materia trattata, dal parere di regolarità
tecnico-amministrativa espresso dal dirigente della struttura competente e,
qualora comportino spese, dal parere di regolarità contabile del
dirigente della struttura competente.
TITOLO III
Organizzazione e attività di gestione
Art. 4 - Compiti e responsabilità di gestione.
1. La gestione finanziaria, tecnica e amministrativa spetta ai
dirigenti, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano
l'Amministrazione verso l'esterno mediante autonomi poteri di spesa, di
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono
responsabili della correttezza della gestione amministrativa, nonché
del buon andamento e dell'efficienza degli uffici e dei servizi e delle
strutture regionali ai quali sono preposti e dell'osservanza delle forme,
delle modalità e dei termini dei procedimenti amministrativi di
competenza.
2. Essi rispondono dei risultati della gestione, in relazione agli
obiettivi dell'amministrazione regionale.
Art. 5 - Criteri di
organizzazione.
1. L'azione regionale è ispirata ai principi di
imparzialità, di efficacia e di economicità.
2. Il sistema organizzativo è ordinato secondo i seguenti
criteri:
a) articolazione delle strutture per funzioni omogenee o interdipendenti
rispetto ad un risultato, distinguendo funzioni finali e funzioni
strumentali;
b) integrazione e coordinamento tra l'attività delle diverse strutture
e posizioni;
c) collegamento delle attività delle strutture attraverso il dovere di
comunicazione interna ed esterna ed interconnessione mediante sistemi
informatici e statistici pubblici nei limiti della riservatezza e della
segretezza di cui all'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modifiche ed integrazioni;
d) trasparenza attraverso l'utilizzazione degli uffici per l'informazione
ai cittadini istituiti a norma dell' articolo 17 della
legge regionale 10
giugno 1991, n. 12 e successive modificazioni, quali sportelli per le
relazioni con il pubblico da attivarsi d'intesa con gli enti locali;
e) attribuzione, con provvedimento della Giunta regionale, ad un'unica
struttura della responsabilità complessiva di ciascun procedimento,
nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241;
f) snellimento e speditezza delle procedure attraverso la riduzione dei
tempi dell'azione amministrativa;
g) razionalizzazione della distribuzione delle competenze ai fini della
eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni;
h) armonizzazione degli orari di servizio, di apertura degli uffici e di
lavoro con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni
pubbliche dei paesi della Unione europea, nonché con quelli del lavoro
privato;
i) responsabilità e collaborazione del personale per il risultato
dell'attività lavorativa;
l) flessibilità nella organizzazione delle strutture e nella gestione
delle risorse umane anche mediante processi di riconversione professionale
e di mobilità del personale all'interno della Regione nonché tra
la stessa Regione, gli Enti locali e gli Enti regionali non economici.
Art. 6 - Ordinamento delle
strutture regionali.
1. L'organizzazione amministrativa
della Regione si articola in:
A.1. Segreteria generale della Programmazione;
A.2. Segreteria generale del Consiglio regionale;
B. Segreterie regionali;
C. direzioni regionali;
D. servizi, posizioni dirigenziali di supporto, di studio, ricerca e
consulenza e altre unità operative;
E. uffici ed altre unità operative.
Art. 7 - Organizzazione
amministrativa della Giunta regionale.
1. La Giunta regionale, entro sessanta
giorni dall'insediamento, sentita la competente Commissione consiliare,
individua non più di undici Segreterie regionali. A ciascuna
Segreteria corrisponde un'area di coordinamento.
2. La Giunta regionale nello stesso termine di sessanta giorni
dall'insediamento istituisce:
a) la Segreteria della Giunta regionale;
b) il Gabinetto del Presidente della Regione.
3. La Segreteria della Giunta regionale assicura la regolarità
del funzionamento, l'assistenza documentale e la diramazione delle
direttive impartite. Il segretario della Giunta regionale assicura il
riscontro dei provvedimenti da sottoporre all'esame della Giunta sotto il
profilo della regolarità e completezza formali, attesta
l'autenticità degli atti adottati dalla Giunta e cura i rapporti con
la Commissione di controllo sugli atti dell'amministrazione regionale.
4. Il Gabinetto del Presidente riferisce a quest'ultimo, a cui
assicura lo svolgimento delle attività connesse con l'esercizio delle
relative funzioni e si avvale di una segreteria quale unità di
supporto diretto dell’attività dello stesso. ( 2)
5. La Giunta regionale attiva altresì le unità di
progetto, nonché le posizioni dirigenziali di supporto, individuando
fra l'altro, la collocazione dell'unità di progetto e delle posizioni
dirigenziali di supporto in modo da garantire il loro collegamento alle
strutture competenti per materia.
6. Sono istituite, altresì, le Segreteria del Presidente e dei
membri della Giunta regionale quali unità di supporto diretto
all'attività degli stessi.
7. È istituito l'Ufficio stampa della Giunta regionale al
quale, oltre al personale del ruolo regionale, sono assegnati, nel numero
stabilito dalla Giunta stessa, giornalisti assunti a contratto e iscritti
all'Ordine.
8. La Giunta regionale nomina inoltre Commissari straordinari per
l'adempimento di compiti speciali e comunque temporanei delimitandone gli
obiettivi, i poteri e la durata.
Art. 8 - Organizzazione
amministrativa del Consiglio regionale.
1. L'organizzazione amministrativa del
Consiglio regionale si articola in:
a) Segreteria generale;
b) Segreteria regionale per gli affari generali, giuridici e legislativi;
c) direzioni regionali;
c1) servizi di segreteria delle Commissioni consiliari permanenti;
d) servizi e posizioni dirigenziali di supporto, di studio, ricerca e
consulenza e altre unità operative;
e) uffici.
1 bis. E' istituito il Gabinetto del Presidente del Consiglio
regionale. ( 3)
2. La disciplina concernente gli incarichi di Segretario generale e
di Segretario regionale, di cui alle lettere a) e b) del comma 1 è
quella prevista dagli articoli 11 e 12. Gli incarichi sono conferiti con
deliberazione del Consiglio regionale su proposta dell'Ufficio di
Presidenza.
2 bis. L'incarico di dirigente del Gabinetto del Presidente del
Consiglio regionale è conferito dal Presidente del Consiglio regionale
a persone in possesso di documentata esperienza professionale tra il
personale dipendente in possesso della qualifica dirigenziale, oppure
assunto dall'esterno con contratto a tempo determinato.( 4)
2 ter. La disciplina concernente l'incarico di dirigente del
Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale è quella prevista
dagli articoli 11 e 12. ( 5)
3. Il Consiglio regionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza,
individua le direzioni regionali.
3 bis Il dirigente del Gabinetto del Presidente del Consiglio
regionale riferisce a quest'ultimo e assicura lo svolgimento delle
attività connesse con l'esercizio delle relative funzioni. ( 6)
4. L'Ufficio di Presidenza, con propria deliberazione, determina le
attribuzioni del Segretario generale e del Segretario regionale, tenuto
conto di quanto previsto dagli articoli 9 e 10. Su proposta del Segretario
generale definisce le attribuzioni delle direzioni regionali, dei servizi
delle Commissioni consiliari permanenti e dei servizi d'Aula e su proposta
del Segretario generale e del dirigente regionale interessato, provvede
all'istituzione e all'attivazione dei servizi. Gli uffici sono istituiti e
attivati dal Dirigente regionale interessato. L'Ufficio di Presidenza
individua le posizioni dirigenziali di supporto, studio, ricerca e
consulenza e le unità operative.
4 bis L'Ufficio di Presidenza, con propria deliberazione, può
riconoscere ai dirigenti dei servizi delle Commissioni consiliari e di
altre strutture a livello di servizio, individuate dal medesimo Ufficio di
Presidenza in ragione del rilievo e della peculiarità delle funzioni
svolte, una maggiorazione fino al cinquanta per cento dell'ammontare della
retribuzione di posizione prevista per i dirigenti preposti alla direzione
di servizio. La Giunta regionale assume i conseguenti provvedimenti.
( 7)
4 ter Sono istituite le segreterie dei Presidenti delle Commissioni
consiliari quali unità di supporto delle rispettive attività
istituzionali. A tali segreterie è assegnata una unità di
personale nominata dall’Ufficio di Presidenza su proposta del
Presidente della Commissione consiliare e scelta all’interno
dell’amministrazione regionale o assunta con contratto a tempo
determinato. Alla suddetta unità di personale compete, anche se
titolare di una retribuzione inferiore e per la durata dell’incarico,
il trattamento economico previsto per la categoria D, posizione D1. Al
personale con contratto a tempo determinato si applica la disciplina
prevista dal comma 4 dell’ articolo 19. ( 8)
5. Sono istituite le segreterie del Presidente del Consiglio
regionale e dei componenti l'Ufficio di Presidenza quali unità di
supporto delle rispettive attività istituzionali.
6. Ai responsabili delle segreterie di cui al comma 5 si applica la
disciplina prevista dall' articolo 19, intendendosi sostituiti rispettivamente alla Giunta
regionale, al presidente della Giunta regionale e agli altri componenti
della Giunta regionale, l'Ufficio di Presidenza, il Presidente del
Consiglio regionale e gli altri componenti dell'Ufficio di Presidenza.
6 bis. Nell’ambito della segreteria del Presidente del
Consiglio regionale può essere individuata la posizione di vicario del
relativo responsabile cui compete, per la durata dell’incarico, il
trattamento economico previsto per il responsabile di posizione
organizzativa di cui al comma 3 bis dell’ articolo 16. ( 9)
7. Al Gabinetto e alle Segreterie di cui ai commi 1 bis e 5, sono
assegnati, nel numero stabilito dall'Ufficio di Presidenza, impiegati
tratti dall'organico dell'amministrazione regionale o dagli enti da e per i
quali è prevista la mobilità ai sensi della legislazione vigente,
ovvero è assegnato, nei limiti massimi del cinquanta per cento
arrotondato all'unità superiore dell'organico previsto, personale
assunto con contratto a tempo determinato, nominato dall'Ufficio di
Presidenza su proposta rispettivamente del Presidente, dei Vicepresidenti e
dei Consiglieri segretari. Al personale con contratto a tempo determinato
si applica la disciplina prevista dal comma 4 dell'articolo 19. ( 10)
9. È istituito l'Ufficio stampa del Consiglio regionale al
quale, oltre al personale del ruolo regionale, sono assegnati, nel numero
stabilito dall'Ufficio di Presidenza, giornalisti assunti a contratto e
iscritti all'Ordine.
10. Per il personale dei Gruppi consiliari continuano ad applicarsi
le disposizioni della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 e
successive modifiche ed integrazioni e degli articoli da 178 a 181 della
legge regionale 10
giugno 1991, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni. A modifica
di quanto previsto dalla tabella B) allegata alla legge regionale n. 12/1991 e
successive modifiche ed integrazioni e richiamata dal comma 3 dell'articolo
178 della medesima legge, relativamente ai Gruppi consiliari fino a sette
consiglieri, l'unità di personale di livello VIII è sostituita
con una unità con qualifica di dirigente. Ai responsabili dei Gruppi
consiliari, ove titolari di una retribuzione inferiore e per la durata
dell'incarico, spetta il trattamento economico di dirigente preposto alla
direzione di servizio.
10 bis Nei Gruppi consiliari costituiti dal almeno cinque
consiglieri e fino a dieci, il Presidente del Gruppo può individuare
un responsabile vicario cui compete, anche se titolare di una retribuzione
inferiore e per la durata dell’incarico, il trattamento economico
previsto per il responsabile di posizione organizzativa di cui al comma 3
bis dell’articolo 16, e di dirigente preposto alla direzione di
servizio nei Gruppi con almeno 11 consiglieri. ( 11)
10 ter L’intero trattamento economico fondamentale
dirigenziale corrisposto, ove previsto, a seguito del conferimento degli
incarichi di cui ai commi 5, 10 e 10 bis del presente articolo, concorre,
con applicazione della media ponderata delle retribuzioni ai sensi
dell’articolo 29 della legge 23 aprile 1981, n. 153
“Conversione in legge, con modificazione, del decreto legge 28
febbraio 1981, n. 38 recante provvedimenti finanziari per gli enti locali
per l’anno 1981” alla determinazione della quota di pensione di
cui all’articolo 13, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503 “Norme per il riordinamento del sistema
previdenziale dei lavoratori privati e pubblici a norma dell’articolo
3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Il conferimento degli incarichi in
parola, con contratto di diritto privato, a dipendenti regionali determina
il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo
dell’incarico. ( 12)
Art. 9 - Compiti del
Segretario generale della programmazione.
1. Il Segretario generale della programmazione regge la Segreteria
generale della programmazione ed è responsabile del conseguimento
degli obiettivi generali fissati dagli organi di governo, ai quali fornisce
l'assistenza nell'esercizio delle loro funzioni.
2. In particolare il Segretario generale della programmazione:
a) svolge attività di supporto all'azione degli organi di governo per
la formulazione dei piani, dei programmi e dei progetti di legge,
nonché per la definizione dei progetti di cui all' articolo 17. A tal fine elabora
proposte e assicura il coordinamento di quelle elaborate dalle strutture
regionali;
b) assicura la realizzazione dei piani, dei programmi e dei progetti ed il
conseguimento degli obiettivi generali fissati dagli organi di governo;
c) predispone la base conoscitiva e progettuale per l'aggiornamento del
programma della Giunta regionale, assicurando il quadro informativo sullo
stato di attuazione del programma di governo;
d) predispone gli elementi necessari per la impostazione e la risoluzione
delle questioni interessanti la competenza di più aree di intervento
assicurando unità di indirizzo;
e) promuove riunioni di servizio con i dirigenti quando la natura e la
complessità degli interessi pubblici coinvolti in un determinato
affare lo renda opportuno;
f) può essere invitato alle sedute della Giunta regionale per
esprimere eventuali pareri consultivi;
g) il Segretario generale della Programmazione può avocare in via
d'urgenza, con motivato provvedimento, atti o provvedimenti amministrativi
di competenza degli altri dirigenti regionali ai fini del coordinamento o
dell'eventuale esercizio del potere di autotutela in via amministrativa.
Art. 10 - Compiti dei
Segretari regionali.
1. I Segretari regionali, scelti ai sensi dell' articolo 52 dello
Statuto, sono quei dirigenti regionali che svolgono compiti di
coordinamento ai fini della realizzazione degli obiettivi
dell'amministrazione regionale. A tale scopo:
a) svolgono, nell'ambito del coordinamento esercitato dal Segretario
generale della programmazione e per l'area di rispettiva competenza,
l'attività di assistenza e supporto all'azione degli organi di governo
elaborando proposte per la formulazione di piani, programmi e progetti di
legge, nonché analisi delle azioni volte alla semplificazione delle
procedure, assicurando per quanto di competenza lo svolgimento delle azioni
necessarie al raggiungimento degli obiettivi, ed esercitando anche il
controllo di gestione;
b) verificano in ogni fase, anche intermedia, la realizzazione dei vari
programmi fornendo alla Giunta regionale le opportune indicazioni per
garantire i risultati previsti ed operando, anche per l'individuazione di
risorse aggiuntive eventualmente necessarie;
c) sono responsabili nei confronti della Giunta regionale della
realizzazione degli obiettivi generali connessi alle funzioni ad essi
conferiti.
2. I Segretari regionali collaborano nell'attività di
formazione e definizione degli obiettivi e dei programmi e sono coordinati
funzionalmente dal Segretario generale della programmazione. Essi si
riuniscono in collegio periodicamente allo scopo di assicurare uno sviluppo
armonico ed omogeneo delle azioni programmate per il conseguimento degli
obiettivi stabiliti.
3. I Segretari regionali avocano in via d'urgenza, con motivato
provvedimento, atti o provvedimenti amministrativi di competenza degli
altri dirigenti regionali dell'area di pertinenza ai fini del suo
coordinamento o dell'eventuale esercizio del potere di autotutela in via
amministrativa. Nell'ipotesi di persistente inerzia degli altri dirigenti
regionali nell'attuazione dell'indirizzo politico-amministrativo o nel
compimento di atti vincolati e/o indifferibili possono esercitare il potere
sostitutivo.
Art. 11 - Nomina dei
Segretari, del Segretario della Giunta regionale e del Dirigente del
Gabinetto del Presidente. (13)
1. Gli incarichi di Segretario generale della programmazione e di
Segretario generale del Consiglio regionale e dei Segretari regionali sono
conferiti a tempo determinato con le modalità e le condizioni di cui
all' articolo 52
dello Statuto.
2. Gli incarichi di cui al comma 1 possono essere conferiti
esclusivamente a persone che abbiano esperienza e adeguata preparazione per
lo svolgimento di attività a livello dirigenziale presso aziende
private o pubbliche, enti pubblici, Regione, Stato, ovvero di attività
scientifiche o professionali.
3. I requisiti di cui al comma 2 sono comprovati dal relativo
curriculum di cui è disposta la pubblicazione nel bollettino ufficiale
della Regione del Veneto, in allegato al provvedimento di nomina.
4. L'incarico di dirigente la segreteria della Giunta regionale
è conferito dalla Giunta, su proposta del Presidente, a persona in
possesso di documentata esperienza professionale tra il personale
dipendente in possesso della qualifica dirigenziale oppure assunto
dall'esterno con contratto a tempo determinato, in possesso dei requisiti
di cui al comma 2.
5. L'incarico di dirigente dell'ufficio di Gabinetto del Presidente
è conferito dal Presidente, a persona in possesso di documentata
esperienza professionale tra il personale dipendente in possesso della
qualifica dirigenziale oppure assunto dall'esterno con contratto a tempo
determinato.
6. I Segretari generali, i Segretari regionali, il Segretario della
Giunta regionale e il Dirigente dell'ufficio di Gabinetto del Presidente,
assumono, se esterni, all'atto del conferimento dell'incarico lo stato
giuridico dei dirigenti regionali a tempo determinato e non possono
partecipare, durante l'incarico, a concorsi per l'accesso a ruolo
regionale.
7. La disciplina normativa dei Segretari generali, dei Segretari
regionali, del Segretario della Giunta e del Dirigente dell'ufficio di
Gabinetto del Presidente, per quanto non espressamente previsto nel
conferimento di incarico e nel contratto individuale, è determinato in
conformità alle disposizioni che regolano lo stato giuridico del
personale regionale in quanto compatibili con la natura del rapporto.
8. Il conferimento dell'incarico dei Segretari generali, dei
Segretari regionali, del Segretario della Giunta e del Dirigente
dell'ufficio di Gabinetto del Presidente a dipendenti regionali, determina
il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo
dell'incarico. Il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali
è calcolato sull'intero trattamento economico corrisposto ai sensi del
comma 10. ( 14)
9. I Segretari generali, i Segretari regionali, il Segretario della
Giunta e il Dirigente dell'ufficio di Gabinetto del Presidente non possono
rivestire cariche pubbliche elettive, ovvero cariche in partiti politici ed
avere incarichi direttivi o rapporti continuativi di collaborazione o di
consulenza con i predetti organismi.
10. Gli elementi essenziali del contratto individuale relativo ai
Segretari generali, ai Segretari regionali, al Segretario della Giunta ed
al Dirigente dell'ufficio di Gabinetto del Presidente, ivi comprese le
clausole di risoluzione anticipata, sono fissati con apposito provvedimento
della Giunta regionale. Il trattamento economico è concordato tra le
parti assumendo come limite massimo quello previsto per le figure apicali
della dirigenza pubblica ovvero i valori medi di mercato per figure
dirigenziali equivalenti.
Art. 12 - Assenza, temporaneo
impedimento, dimissioni dei Segretari regionali.
1. Ove il Segretario generale della
programmazione o un Segretario regionale siano assenti o temporaneamente
impediti ad esercitare l'incarico, le relative funzioni sono svolte
rispettivamente da un Segretario regionale indicato dalla Giunta regionale
o da altro Segretario regionale scelto dal Segretario generale della
programmazione. Qualora siano assenti o temporaneamente impediti ad
esercitare l'incarico il Segretario generale del Consiglio regionale o il
Segretario regionale per gli affari generali, giuridici e legislativi, le
relative funzioni sono rispettivamente svolte dal Segretario regionale o da
altro dirigente regionale indicato dall'Ufficio di Presidenza su proposta
del Segretario generale.
2. Un dirigente regionale o un dirigente indicato dalla Giunta
regionale sostituisce, in caso di assenza o impedimento, il Segretario
della Giunta regionale. ( 15)
3. Un dirigente regionale indicato dal Presidente della Regione
sostituisce, in caso di assenza o impedimento, il responsabile dell'ufficio
di Gabinetto del Presidente.
4. Le dimissioni dei Segretari generali e dei Segretari regionali
devono essere presentate al Presidente della Giunta regionale con preavviso
di almeno tre mesi.
5. Il Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale, o ove
trattasi del Segretario generale del Consiglio regionale o del Segretario
regionale, sentito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, può
esonerare dall'obbligo del preavviso.
Art. 13 - Direzioni
regionali.
1. Le direzioni regionali sono
strutture organizzative coincidenti ciascuna con un settore omogeneo
costituito da più servizi competenti su funzioni generali di grande
rilevanza o su uno o più settori tra loro interconnessi, nonché
da funzioni, programmi e progetti complessi aventi carattere
interdisciplinare e richiedenti l'apporto organizzativo di strutture
diverse.
2. Le direzioni regionali sono destinatarie delle funzioni regionali
i cui procedimenti vengono predeterminati dalle leggi regionali, dalle
disposizioni e dagli atti di indirizzo impartiti dagli organi elettivi
regionali.
3. Le direzioni regionali sono costituite dalla Giunta regionale,
svolte le opportune indagini conoscitive, entro sessanta giorni
dall'insediamento.
4. Ogni direzione regionale è articolata in servizi e uffici
attivati dalla Giunta regionale.
6. Alle direzioni regionali sono preposti i dirigenti cui è
attribuita per la durata dell'incarico la posizione funzionale di dirigente
regionale.
Art. 14 - Costituzione delle
direzioni regionali.
1. Le direzioni regionali sono
costituite per gruppi di materie e possono essere modificate per esigenze
individuate dalla Giunta regionale.
2. Con la costituzione delle direzioni regionali di cui al comma 1,
la Giunta regionale individua anche il loro inserimento nell'area assegnata
al coordinamento di ciascuna Segreteria regionale.
3. La Giunta regionale, svolte le opportune indagini conoscitive,
individua le strutture organizzative, le competenze, il relativo personale
e le altre risorse strumentali e finanziarie.
4. Al fine di adeguare le funzioni regionali alle istanze della
comunità amministrata, alle deleghe e al decentramento amministrativo,
contestualmente ai disegni di legge collegati rispettivamente al bilancio
annuale di previsione e all'assestamento del bilancio, la Giunta regionale
può:
a) confermare o modificare, sentita la competente Commissione consiliare,
il numero e la tipologia delle strutture dirigenziali occorrenti per
assicurare lo svolgimento delle competenze e dei programmi da attuare;
b) individuare le procedure da semplificare o da abrogare.
Art. 15 - I servizi.
1. I servizi sono le strutture organizzative direzionali di base,
individuate per ambiti di funzioni e attività settoriali, alle quali
competono la gestione di funzioni riferibili a un ambito omogeneo per
materia, l'attuazione di programmi e progetti relativi ad attività
continuative, tecniche o amministrative, anche complesse o connesse a
più procedimenti o procedure e lo svolgimento di attività di
intervento esterno o di supporto interno.
2. La Giunta regionale provvede all'attivazione dei servizi
nell'ambito di ciascuna direzione regionale su proposta del dirigente
regionale competente, sentito il relativo Segretario regionale.
3. Ai servizi sono preposti i dirigenti cui è attribuita, per
la durata dell'incarico, la posizione funzionale di dirigente di servizio.
Art. 16 - Gli uffici.
1. Gli uffici sono strutture
organizzative indirizzate all'esercizio di attività amministrative
oggettivamente definite. Sono attivati su proposta dei dirigenti regionali
delle strutture di relativa competenza, sulla base di criteri di
omogeneità e con riguardo a finalità specifiche in funzione del
raggiungimento degli obiettivi propri del servizio o della direzione
regionale cui appartengono.
2. Sono assimilate agli uffici le unità operative costituite
per periodi determinati quali strutture organizzative di supporto alle
direzioni regionali o ai servizi in relazione a particolari obiettivi o
attività amministrative.
3. Agli uffici e alle unità operative ad essi assimilate è
preposto personale in possesso della qualifica di quadro.
3 bis. Sono istituite posizioni
organizzative di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata
responsabilità di prodotto e di risultato:
a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di
particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia
gestionale e organizzativa;
b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta
professionalità e specializzazione correlate a diplomi di laurea e/o
di scuole universitarie e/o alla iscrizione ad albi professionali;
c) lo svolgimento di attività di staff e/o di studio, ricerca,
ispettive, di vigilanza e controllo caratterizzate da elevata autonomia ed
esperienza. ( 17)
3 ter. Le posizioni di lavoro di cui al comma 3 bis possono essere
assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D, sulla
base e per effetto di un incarico a termine conferito in base alla
disciplina prevista dall’articolo 9 del contratto collettivo
nazionale di lavoro relativo alla revisione del sistema di classificazione
del personale del comparto delle Regioni-Autonomie Locali. ( 18)
3 quater. In via di prima individuazione delle posizioni
organizzative di cui al comma 3 bis, il fondo previsto dall’articolo
17, comma 2, lettera b), del contratto collettivo nazionale di lavoro
relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico del
personale del comparto Regioni-Autonomie locali, è integrato di lire
1.300 milioni (capitolo n. 5012). ( 19)
Art. 17 - Unità di
progetto.
1. Con provvedimento della Giunta
regionale, sentiti i Segretari regionali competenti, possono essere
istituite unità di progetto per l'attuazione di programmi a termine,
di complessità e rilevanza strategica in relazione agli obiettivi
individuati dagli strumenti della programmazione regionale con
individuazione della relativa struttura di supporto.
2. Le unità sono dirette da un dirigente regionale responsabile
del progetto.
3. Il responsabile del progetto assicura la sua attuazione e dispone
a tal fine, secondo i criteri, i limiti e le procedure indicati nel
provvedimento della Giunta regionale, degli stanziamenti iscritti nei
capitoli di spesa necessari per la sua attuazione assumendo gli impegni di
spesa.
4. Analoghe attribuzioni competono ai dirigenti membri dei gruppi di
lavoro, per l'attuazione di sottoprogetti ad essi assegnati dal
responsabile del progetto stesso.
Art. 18 - Commissari
straordinari della Giunta regionale.
1. Per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo
degli uffici regionali o tra gli uffici regionali e le amministrazioni
provinciali e comunali, la Giunta regionale può procedere alla nomina
di commissari straordinari della Giunta, ferme restando le attribuzioni
proprie della Giunta stessa.
2. L'incarico è conferito per il tempo indicato nell'atto di
nomina, salvo proroga o revoca e con lo stesso atto sono determinati i
compiti del commissario straordinario, con le relative deleghe, le
dotazioni di mezzi e di personale.
3. Il Commissario straordinario è nominato tra i Segretari
regionali o i dirigenti, o anche tra soggetti esterni all'amministrazione,
e riferisce alla Giunta regionale.
4. Della nomina e dei compiti del Commissario straordinario il
Presidente della Giunta regionale informa il Consiglio regionale.
Art. 19 - Segreterie dei
componenti della Giunta regionale.
1. Il Presidente, il Vicepresidente e i membri della Giunta
regionale, il Gabinetto del Presidente per lo svolgimento delle rispettive
attività di segreteria, si avvalgono di specifiche unità
organizzative denominate segreterie. ( 20)
2. Le segreterie di cui al comma 1, cui è preposto un
responsabile, si avvalgono, per le qualifiche spettanti alle stesse, di
personale dipendente ovvero, nei limiti massimi del cinquanta per cento
dell'organico previsto, assunto con contratto a tempo determinato, nominato
dalla Giunta regionale su proposta rispettivamente del Presidente, del
Vicepresidente o degli altri membri della Giunta.
3. Ai responsabili delle segreterie è attribuito per la durata
dell'incarico il trattamento economico previsto per il dirigente preposto
alla direzione di un servizio. Il conferimento degli incarichi in parola,
con contratto di diritto privato, a dipendenti regionali, determina il loro
collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo
dell’incarico. ( 21)
3 bis Nell'ambito delle Segreterie di cui al comma 1, può
essere individuata la posizione di vicario del responsabile di cui al comma
2 cui compete, per la durata dell'incarico, il trattamento economico
previsto per il responsabile di posizione organizzativa di cui al comma 3
bis dell'articolo 16. ( 22)
3 ter L’intero trattamento economico fondamentale dirigenziale
corrisposto, ove previsto, a seguito del conferimento degli incarichi di
cui al presente articolo, concorre, con applicazione della media ponderata
delle retribuzioni ai sensi dell’articolo 29 della legge 23 aprile
1981, n. 153, alla determinazione della quota di pensione di cui
all’articolo 13, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503. ( 23)
4. Il rapporto di lavoro delle unità assunte con contratto a
tempo determinato viene costituito con la sottoscrizione, anteriormente
alla presa di servizio presso la segreteria, del contratto individuale,
sottoscritto dal Presidente della Regione o da un suo delegato. Il
contratto individuale stabilisce altresì che il rapporto di cui al
presente comma può essere risolto in qualsiasi momento e cessa, in
ogni caso, con la cessazione dell'incarico dell'amministratore che ne ha
proposto l'assunzione.
Art. 20 - Dirigenza.
1. La funzione dirigenziale è
ordinata in un'unica qualifica e in un unico profilo professionale
correlato al contenuto peculiare della prestazione, ai titoli e alle
abilitazioni professionali prescritte dalla legge.
2. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene:
a) per concorso per titoli ed esami;
b) per corso-concorso.
3. Le modalità e le tecniche di selezione sono in ogni caso
intese a valutare i candidati sul piano delle conoscenze disciplinari,
delle tecniche di gestione e delle capacità direzionali riferite alle
posizioni da ricoprire.
4. I requisiti per l'ammissione al concorso sono fissati, in
relazione al posto da ricoprire, dal bando di concorso che deve in ogni
caso richiedere:
a) il possesso di diploma di laurea attinente al posto messo a concorso;
b) cinque anni di comprovata esperienza professionale nella pubblica
amministrazione, in enti di diritto pubblico o privato, maturati in
qualifica corrispondente, per contenuto, grado di autonomia e
responsabilità, alla qualifica immediatamente inferiore a quella
dirigenziale.
5. L'esperienza professionale richiesta può essere sostituita
dal comprovato esercizio della libera professione o di altre attività
professionali di particolare qualificazione.
6. Per il conferimento di incarichi di dirigente regionale di cui
all'articolo 22, la Giunta regionale può avvalersi di organismi
privati di selezione del personale, particolarmente qualificati per la
predisposizione delle procedure per la valutazione dei candidati, sul piano
delle conoscenze disciplinari, delle tecniche di gestione e delle
capacità professionali riferite alle posizioni da ricoprire.
7. Gli incarichi di funzione dirigenziale possono essere
altresì conferiti a dipendenti in posizione di comando da altre
pubbliche amministrazioni, in possesso della qualifica di dirigente.
7 bis. Al personale appartenente all’area della dirigenza
sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del servizio sanitario
nazionale in ambito regionale, che presti servizio presso strutture
regionali in posizione di comando, è garantito il trattamento
economico globale già in godimento qualora più favorevole.
( 24)
7 ter. Al termine del periodo di comando presso
l’amministrazione regionale, il personale di cui al comma 7 bis
rientra in servizio presso l’azienda di provenienza per la
prosecuzione dell’incarico di funzione dirigenziale ricevuto, sino a
compimento dello stesso. Ai fini della verifica e della valutazione di cui
ai vigenti contratti collettivi di lavoro, il dirigente regionale della
struttura alla quale il personale di cui al comma 7 bis è stato
assegnato trasmette all’azienda che ha disposto il comando una
relazione concernente il servizio prestato. ( 25)
Art. 21 - Incarichi
dirigenziali.
1. Gli incarichi di funzioni
dirigenziali sono conferiti dalla Giunta regionale sulla base dei seguenti
criteri:
a) formazione culturale adeguata alle funzioni da affidare;
b) risultati conseguiti e professionalità acquisita nello svolgimento
di attività rilevanti agli effetti degli incarichi da conferire;
c) attitudine ad assolvere le responsabilità connesse con le funzioni
da attribuire.
2. G1i incarichi dirigenziali sono assoggettati a rotazione. La
durata dell’incarico nella medesima posizione di norma non deve
superare i cinque anni. ( 26)
3. Al personale in possesso della qualifica di dirigente possono
essere conferiti incarichi tecnico-professionali per lo svolgimento di
attività di elaborazione, studio e ricerca ovvero di verifica,
controllo e vigilanza di programmi e progetti, nonché per lo
svolgimento di attività ispettive.
Art. 22 - Incarico di
dirigente regionale.
1. L'incarico di dirigente regionale
è conferito anche a persone esterne alla amministrazione regionale, in
possesso dei requisiti di cui all' articolo 11, comma 2, con contratto di diritto privato di durata
non superiore a cinque anni. Il contratto è risolto di diritto non
oltre i sei mesi successivi alla fine della legislatura.
2. Gli elementi negoziali essenziali di tale contratto, ivi comprese
le clausole di risoluzione anticipata, sono fissati con apposito
provvedimento della Giunta regionale.
3. Il conferimento dell'incarico di dirigente regionale a dipendenti
regionali, determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per
tutto il periodo dell'incarico. Il versamento dei contributi previdenziali
ed assistenziali è calcolato sull'intero trattamento economico
corrisposto. ( 27)
3 bis. Per i dirigenti del servizio sanitario nazionale il contratto
di diritto privato di cui al comma 1 deve garantire un compenso non
inferiore al trattamento economico globale già in godimento. ( 28)
Art. 23 - Compiti dei
dirigenti regionali.
1. I dirigenti cui è attribuita
la funzione di dirigente regionale sono sovraordinati ai dirigenti dei
servizi rientranti nelle direzioni regionali cui sono preposti, nei
confronti dei quali svolgono funzioni di coordinamento e di controllo per
il raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.
2. Ai dirigenti cui è attribuita la funzione di dirigente
regionale spetta:
a) formulare alla Giunta regionale, sentito il Segretario regionale
competente, proposte in ordine agli obiettivi della direzione regionale cui
sono preposti e delle strutture appartenenti alla stessa e alle conseguenti
necessità di risorse finanziarie, organizzative e strumentali;
b) pianificare, di concerto con i dirigenti dei servizi, l'attività e
l'uso delle risorse per il raggiungimento degli obiettivi assegnati,
coordinando la realizzazione dei risultati e promuovendo l'efficacia e
l'efficienza dei servizi all'interno dell'area;
c) adottare gli atti e i provvedimenti di diretta competenza, ivi compresi
quelli relativi a progetti interessanti l'attività di ogni servizio
della direzione regionale;
d) verificare l'attività dei dirigenti preposti alle strutture
dipendenti ed esercitare i poteri sostitutivi in caso di inerzia
ingiustificata degli stessi;
e) definire, sentiti i dirigenti di servizio, secondo i principi di legge e
nel rispetto dell'orario di servizio, l'orario di apertura al pubblico e
l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro, previo eventuale esame
con le OOSS di cui all'articolo 45, comma 8 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29;
f) individuare, d'intesa con i dirigenti di servizio, le modalità di
organizzazione interna delle strutture facenti capo alla direzione
regionale e adottare gli atti per la mobilità tra strutture
appartenenti alla medesima, nonché provvedere direttamente alla
gestione del personale assegnato alla struttura di diretta competenza, nel
rispetto di quanto stabilito dai contratti collettivi per il personale;
g) attribuire i trattamenti economici accessori per quanto di competenza,
secondo quanto stabilito nei contratti collettivi;
h) coordinare nella direzione regionale l'attuazione della legge 7 agosto
1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, la comunicazione
interna e i processi di formazione;
i) proporre nei confronti dei dirigenti l'adozione delle misure conseguenti
all'accertamento di responsabilità penale, civile,
amministrativo-contabile e disciplinare;
l) esercitare i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate in
relazione e nei limiti degli atti e provvedimenti di competenza;
l bis) stipulare i contratti; ( 29)
l ter) adottare i provvedimenti inerenti all'irrogazione di sanzioni
amministrative che spettano alla Regione ai sensi della normativa vigente;
( 30)
m) di proporre, di concerto con la struttura competente, alla Giunta
regionale, di promuovere liti, di resistervi, di conciliare e di
transigere.
3. Il dirigente regionale individua il dirigente che lo sostituisce
in caso di assenza o impedimento.
Art. 24 - Compiti dei
dirigenti.
1. I dirigenti a cui è
attribuita la funzione di dirigente di servizio sono preposti ai servizi e
svolgono le seguenti funzioni:
a) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi e svolgono
l'attività comunque necessaria al raggiungimento dei risultati di
gestione per la struttura di competenza;
b) provvedono all'organizzazione della struttura di competenza
coordinandone i programmi di lavoro e l'utilizzo delle risorse umane,
finanziarie e strumentali assegnate;
c) verificano periodicamente la distribuzione del lavoro e della
produttività della struttura e dei singoli dipendenti assegnati e
adottano iniziative nei confronti del personale, comprese quelle, in caso
di inidoneo rendimento o di esubero, per il trasferimento ad altro ufficio
o per il collocamento in mobilità;
d) individuano i responsabili del procedimento di cui alla legge 7 agosto
1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni che fanno capo alla
struttura e verificano, anche su richiesta di terzi interessati, il
rispetto dei termini e degli altri istituti previsti dalla legge;
e) attribuiscono i trattamenti economici accessori per quanto di
competenza, nel rispetto dei contratti collettivi;
f) esercitano i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate in
relazione ai limiti degli atti e provvedimenti di competenza;
g) formulano proposte al dirigente regionale in ordine anche alla adozione
di progetti e ai criteri generali di organizzazione degli uffici.
Provvedono altresì, su incarico della Giunta regionale, a stipulare
contratti. ( 31)
Art. 25 - Verifica e
valutazione dell'attività di gestione.
1. I dirigenti sono responsabili, nell'esercizio delle proprie
funzioni, del raggiungimento degli obiettivi fissati, della gestione delle
risorse affidate, del buon andamento, dell'imparzialità e della
legittimità dell'azione delle strutture organizzative cui sono
preposti. All'inizio di ogni anno i dirigenti regionali trasmettono al
Segretario regionale competente e questi per il tramite del Segretario
generale della programmazione alla Giunta regionale, una relazione
sull'attività svolta nell'anno precedente, nonché il programma
operativo per l'anno in corso.
2. Le prestazioni dei dirigenti sono soggette a valutazione annuale
da parte della Giunta regionale anche ai fini dello sviluppo professionale,
dell'attribuzione degli incarichi e dell'attribuzione della retribuzione di
risultato.
3. La Giunta regionale su proposta del Presidente o del Segretario
generale della programmazione o dei Segretari può disporre in ogni
tempo la valutazione del dirigente avvalendosi del comitato di cui
all'articolo 26.
4. La eventuale valutazione negativa è contestata al dirigente
dal Segretario generale della programmazione e a quest'ultimo dal
Presidente. Con il medesimo atto è assegnato un termine per
controdedurre, per iscritto, non inferiore a dieci giorni.
5. La Giunta, accertata la valutazione negativa di un dirigente,
dispone l'assegnazione ad altro incarico per il quale esso sia ritenuto
idoneo, ovvero il licenziamento nel caso in cui ricorrano le condizioni
previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
6. Per quanto riguarda i dirigenti in servizio presso il Consiglio
regionale la relazione di cui al comma 1 è trasmessa tramite il
Segretario generale del Consiglio all'Ufficio di Presidenza. La valutazione
e i provvedimenti di cui al presente articolo sono assunti dalla Giunta
regionale su conforme proposta dell'Ufficio di Presidenza che si avvale del
comitato di cui all'articolo 26.
Art. 26 - Comitato di
valutazione.
1. É istituito un Comitato di
valutazione per la verifica dei risultati della gestione amministrativa di
cui all'articolo 25 e ai fini dell'applicazione dell'articolo 20, comma 2
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
2. Il comitato è costituito con provvedimento della Giunta
regionale, è presieduto dal Segretario generale della programmazione
ed è composto da dirigenti e/o da esperti esterni in numero non
inferiore a tre e non superiore a nove.
3. La Giunta regionale può stipulare convenzioni apposite con
organismi pubblici o privati particolarmente qualificati in materia.
4. Il comitato di valutazione elabora i criteri del processo di
valutazione ed assicura la correttezza metodologica dello stesso.
5. Il comitato resta in carica per tre anni; i membri interni non
sono immediatamente rieleggibili.
Art. 26 bis - Mobilità
del personale con qualifica dirigenziale.
1. Il personale con qualifica dirigenziale può, a domanda, essere
collocato in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività
presso soggetti e organismi pubblici, loro associazioni, enti e organismi
internazionali o appartenenti alla Unione europea, Stati esteri con i quali
la Regione intrattenga rapporti di collaborazione, nonché soggetti
privati.
2. Al fine di disciplinare la mobilità nei confronti di soggetti
privati aventi sede in Italia o all’estero, la Giunta regionale
individua, in relazione alle funzioni istituzionali interessate, i settori
nell’ambito dei quali è attuata tale mobilità, anche sulla
base di appositi protocolli di intesa o di singoli progetti di interesse
specifico della Regione, elaborati in accordo con i soggetti privati
interessati.
3. Per quanto non contenuto nel presente articolo si rinvia a quanto
previsto dall’articolo 23 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, come introdotto dalla
legge 15 luglio 2002, n. 145. ( 32)
TITOLO IV
I procedimenti amministrativi
Art. 27 - Sfera di
applicazione.
1. Nell'ambito delle disposizioni dell' articolo 53 dello
Statuto e di quelle richiamate, come fondamentali, dall'articolo 1 del
D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, il procedimento di formazione degli atti
amministrativi della Regione al fine del buon andamento, dell'efficacia,
dell'economicità, dell'imparzialità, della pubblicità e
della semplificazione dell'azione amministrativa è retto dalle
disposizioni generali contenute nei Capi I, II, III, IV della legge 7
agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni concernenti i
termini per l'inizio e la conclusione del procedimento, la motivazione e la
pubblicità degli atti, la responsabilità dell'istruttoria e dei
provvedimenti finali, la partecipazione al procedimento.
2. Tali disposizioni e quelle del presente titolo si applicano
all'attività amministrativa svolta dall'organizzazione e dalle
strutture regionali e la loro osservanza deve essere prevista e
disciplinata dalle leggi di delega delle funzioni alle aziende ed Enti
locali di cui all' articolo 55 dello Statuto e negli atti costitutivi degli Enti e
degli organismi pubblici di cui all' articolo 50 dello
Statuto stesso.
Art. 28 - Responsabilità
del procedimento.
1. I dirigenti regionali e i
dirigenti, nell'ambito delle competenze di cui agli articoli 23 e 24, provvedono ad assegnare a
sé o ad altri dipendenti della struttura la responsabilità
dell'istruttoria, di ogni altro adempimento procedimentale inerente il
singolo procedimento, nonché, eventualmente, dell'adozione del
provvedimento finale nell'esercizio delle competenze di gestione
amministrativa, tecnica o finanziaria.
2. Ferme le attribuzioni e le funzioni degli organi elettivi
regionali come previste dalla Costituzione, dallo Statuto, dalle leggi e in
particolare dalle disposizioni del Titolo II della presente legge, nei
procedimenti amministrativi già disciplinati dalla vigente
legislazione regionale si intende sostituito alla Giunta regionale e al
Presidente della Giunta il dirigente responsabile, nella struttura
organizzativa di competenza, ai fini dell'adozione del provvedimento finale
nell'esercizio dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e
finanziaria.
3. Per tutte le altre fasi dei procedimenti già disciplinati
dalla vigente legislazione regionale si applicano dall'entrata in vigore
della presente legge, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai Capi
I, II, III, IV della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed
integrazioni, in conformità all'articolo 27.
4. Il responsabile del procedimento deve astenersi o può essere
ricusato dagli interessati di cui all'articolo 29 quando versi in una delle
ipotesi che nel Codice processuale civile determinano l'obbligo
dell'astensione del giudice.
5. Il Presidente della Giunta regionale, cui deve essere comunicata
l'astensione ovvero trasmessa l'istanza motivata di ricusazione, assume le
conseguenti determinazioni nel termine di giorni quindici dalla
comunicazione dell'astensione ovvero dalla trasmissione dell'istanza.
Art. 29 - Partecipazione al
procedimento.
1. Si considerano interessati al procedimento amministrativo tutti i
soggetti titolari di posizioni giuridiche soggettive, nonché portatori
di interessi diffusi costituiti in associazioni, organizzazioni o comitati
ai quali dall'attività o dal procedimento dell'amministrazione possano
derivare un pregiudizio o un vantaggio o comunque effetti immediati e
diretti.
Art. 30 - Disciplina del
procedimento amministrativo degli organi elettivi regionali.
1. L'attività del Consiglio regionale e quella degli altri
organi elettivi regionali, in quanto diretta all'emanazione di atti
amministrativi generali, di programmazione, di pianificazione, di
organizzazione, di imposizione di oneri generali resta disciplinata dalle
particolari disposizioni che ne regolano la funzione.
TITOLO V
Norme transitorie ed abrogazioni
Art. 31 - Dotazione
organica.
1. La Giunta regionale procede alla
determinazione della dotazione organica ed, almeno a scadenza triennale,
alla revisione della struttura organizzativa e della dotazione organica per
categoria in relazione anche ai processi di delega di funzioni agli enti
locali, dandone informazione alla Commissione consiliare competente.
( 33)
2. La Giunta regionale stabilisce i profili professionali in cui si
articolano le qualifiche funzionali e la ripartizione in tali profili dei
posti di organico assegnati ad ogni qualifica.
3. La dotazione complessiva dell'organico della qualifica
dirigenziale è fissata nel numero massimo di 320 unità.
4. Sino alla definizione della nuova dotazione organica complessiva
da effettuarsi a seguito della rilevazione dei carichi di lavoro delle
strutture e della loro nuova articolazione è temporaneamente
confermata quella vigente al momento dell'entrata in vigore della presente
legge, salvo quanto stabilito al comma 3.
5. La Giunta regionale individua l'articolazione delle posizioni
funzionali, nel rispetto dei vincoli finanziari posti dalle norme
legislative e contrattuali vigenti.
6. Per quanto attiene la struttura organizzativa del Consiglio
regionale, la Giunta regionale emana i provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e
5 previa intesa con l'Ufficio di Presidenza.
Art. 32 - Disposizioni
transitorie per l'accesso alla qualifica dirigenziale.
1. Nella prima applicazione della presente legge o, comunque, non
oltre tre anni dalla data della sua entrata in vigore, il sessanta per
cento dei posti di dirigente è attribuito attraverso concorso per
titoli ed esami.
2. Al concorso sono ammessi a partecipare i dipendenti inquadrati
nel ruolo unico regionale, assunti tramite concorso per esami, in possesso
del diploma di laurea e cinque anni di anzianità nelle qualifiche
funzionali VII e VIII. Sono ammessi altresì a partecipare i dipendenti
inquadrati a seguito di concorso per esami e prima dell'entrata in vigore
della presente legge, nelle medesime qualifiche e che abbiano
un'anzianità di nove anni di effettivo servizio nelle stesse.
3. L'anzianità complessiva di cui al comma precedente deve
essere dimostrata alla data di pubblicazione nel bollettino ufficiale della
Regione del Veneto del bando emesso per i concorsi da espletare in
attuazione del presente articolo.
4. Con provvedimento della Giunta regionale vengono stabiliti i
profili professionali messi a concorso, i titoli valutabili, la
composizione delle Commissioni di concorso nonché le materie oggetto
delle prove.
Art. 33 - Enti
strumentali.
1. Le norme della presente legge si applicano al personale degli
enti pubblici non economici dipendenti o strumentali, tenuto conto della
specificità degli ordinamenti dei singoli enti.
2. Il personale dipendente dalla Regione, qualora assuma funzioni di
direttore presso gli enti di cui al comma 1, viene collocato in aspettativa
senza assegni per la durata dell'incarico.
Art. 33 bis –
Società a partecipazione regionale.
1. Il personale dipendente della Regione, che riveste le funzioni di
Amministratore unico o delegato di società a partecipazione regionale
non inferiore al 25 per cento, su domanda è collocato in aspettativa
utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza per
l’intera durata dell’incarico.
2. L’Amministrazione regionale provvede, per l’intera durata
dell’aspettativa, ad effettuare il versamento dei relativi contributi
dovuti, comprensivi della quota a carico del dipendente, da determinarsi
sulla retribuzione percepita all’atto del collocamento in aspettativa
di cui al comma 1 ed a richiedere il rimborso di tutto l’onere
sostenuto alla società partecipata, con rivalsa della quota a carico
del dipendente. ( 34)
Art. 34 - Disposizioni
organizzative transitorie.
1. In fase di prima applicazione della presente legge il Segretario
generale del Consiglio e l'Assistente alla Segreteria generale del
Consiglio, in carica alla data di entrata in vigore della stessa legge,
sono confermati nelle nuove posizioni rispettivamente di Segretario
generale del Consiglio e di Segretario regionale per gli affari generali,
giuridici e legislativi di cui alle lettere a) e b) del comma 1
dell' articolo 8.
2. In fase di prima applicazione della presente legge il Segretario
generale della programmazione, i dirigenti le Segreterie regionali e gli
assistenti alla Segreteria generale della programmazione ed alla Segreteria
regionale per il territorio, in carica alla data di entrata in vigore della
stessa legge, sono confermati nelle nuove posizioni di Segretario generale
della programmazione e di Segretario regionale di cui all' articolo 6 e all' articolo 7, comma 1, per l'area
assegnata con provvedimento della Giunta regionale.
3. In attesa dell'adempimento di cui al comma 1 dell' articolo 14 continuano ad operare i
dipartimenti, i servizi e gli uffici individuati nel vigente ordinamento e
il personale dirigenziale conserva la rispettiva qualifica e le relative
funzioni.
4. Fino alla costituzione e attivazione delle nuove strutture di cui
all' articolo 6, la
graduazione delle posizioni dirigenziali fa riferimento all'articolazione
delle strutture previste dalla legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e
successive modifiche e integrazioni.
5. Ai dirigenti già collocati in aspettativa senza assegni, ai
sensi dell'articolo 8, comma 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, la retribuzione di posizione, esclusivamente ai fini del trattamento
di quiescenza e previdenza, viene determinata facendo riferimento alla
posizione precedentemente ricoperta ovvero, in caso di rideterminazione
degli uffici dirigenziali, a posizione di pari valenza.
6. Per quanto riguarda i giornalisti assegnati all'Ufficio stampa
del Consiglio regionale e all'Ufficio stampa della Giunta regionale sono
comunque fatte salve le posizioni contrattuali esistenti alla data di
entrata in vigore della presente legge.
Art. 35 - Norma
finanziaria.
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, fatta
esclusione di quanto indicato nei successivi commi 2 e 3, fanno carico ai
capitoli nn. 60 e 5010 dello stato di previsione della spesa del bilancio
per l'anno 1996 e ai corrispondenti capitoli del bilancio degli anni
successivi.
2. A decorrere dall'esercizio finanziario 1997, il capitolo n. 5012
dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale assume la
seguente denominazione "Fondo per il trattamento economico accessorio e per
l'indennità di risultato" e al relativo stanziamento si provvede, con
legge di bilancio, in accordo con quanto stabilito dai contratti collettivi
nazionali di lavoro.
3. All'onere derivante dal funzionamento e dall'attività del
comitato di valutazione di cui all' articolo 26, quantificato in lire 100 milioni per ciascuno degli
esercizi finanziari 1997 e 1998, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 5010 del bilancio
pluriennale 1996-1998 relativamente ai medesimi esercizi finanziari.
4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio 1997 e
successivi è istituito il capitolo n. 5008 "Spese per il funzionamento
e l'attività del comitato di valutazione - spesa obbligatoria - con lo
stanziamento di lire 100 milioni per ciascun esercizio finanziario 1997 e
1998", da determinarsi con legge di bilancio per gli esercizi finanziari
successivi.
5. All'onere derivante da quanto disposto dall' articolo 8, comma 10 si fa fronte
con i fondi stanziati annualmente al capitolo n. 30 del bilancio 1996 e al
corrispondente capitolo del bilancio degli anni successivi.
Art. 36 - Abrogazioni.
1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente
legge ed in particolare i seguenti articoli della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12
e successive modificazioni e integrazioni: articoli da 2 a 4; articoli da 6
a 15; articoli da 18 a 22; articolo 24; articolo 25; articolo 27; articoli
da 29 a 31; articolo 51; articolo 84; articolo 136 bis; articolo 176;
articolo 177.
2. Nella lettera a) del comma 1 dell' articolo 23 della
legge regionale n.
12/1991 le parole "Dirigente regionale generale" sono sostituite
con la parola "Dirigente". La lettera b) del medesimo articolo 23,
comma 1 è abrogata.
3. L'espressione "Dirigente regionale generale" riportata
nelle singole disposizioni della legge regionale n. 12/1991 e successive
modificazioni ed integrazioni è sostituita con l'espressione
"Dirigente".
5. Le abrogazioni e le modificazioni disposte dai commi 1, 2, 3 e 4
decorrono dalla data di adozione dei provvedimenti attuativi della presente
legge.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503 si applicano ai dipendenti regionali in servizio al
1° dicembre 1996 anche se collocati a riposo in data successiva,
tramite riammissione in servizio su richiesta degli interessati. In pari
data cessano di avere efficacia le disposizioni di cui al comma 3
dell' articolo
115 della legge
regionale 10 giugno 1991, n. 12 come modificato dall'articolo 1 della
legge regionale 16
marzo 1994, n. 14 .
Art. 37 - Dichiarazione
d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
dell' articolo
44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
( 1) L’art. 6 della legge regionale 30 gennaio
2004, n. 1 detta disposizioni per il personale regionale assegnato a
strutture situate al di fuori della Regione disponendo che:
“1. Al personale regionale residente nel Veneto, assegnato ad una
sede di servizio situata fuori dal territorio della Regione ma
nell’ambito del territorio nazionale, spetta un rimborso spese
forfetario correlato agli indici del costo della vita della città in
cui si trova la sede di assegnazione (u.p.b. U0017 “Oneri per il
personale”).
2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare,
determina la durata e il trattamento economico di cui al comma 1.”.
( 13) L’art. 27 della
legge regionale 23
aprile 2004, n. 11 prevede che vi sia un Segretario regionale nominato
ai sensi del presente articolo competente al rilascio del parere di
valutazione tecnica regionale (VTR) sugli strumenti di pianificazione
urbanistica emanati dal Presidente o dalla Giunta regionale.
( 14) L’art. 2 della
legge regionale 25
febbraio 2005, n. 6 reca interpretazione autentica nel senso che il
collocamento in aspettativa senza assegni dei dipendenti regionali non
comporta la novazione del rapporto di lavoro. La retribuzione complessiva
annua corrisposta per l’espletamento degli incarichi, esclusa la
parte variabile correlata ai risultati conseguiti, è da ritenersi
equiparata, ai fini della determinazione del trattamento economico
fondamentale dirigenziale costituito dallo stipendio tabellare annuo
fissato dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni
autonomie locali e, per la parte eccedente lo stipendio tabellare e fino a
concorrenza dell’intero importo spettante, dalla retribuzione di
posizione.
( 27) L’art. 2 della
legge regionale 25
febbraio 2005, n. 6 reca interpretazione autentica nel senso che il
collocamento in aspettativa senza assegni dei dipendenti regionali non
comporta la novazione del rapporto di lavoro. La retribuzione complessiva
annua corrisposta per l’espletamento degli incarichi, esclusa la
parte variabile correlata ai risultati conseguiti, è da ritenersi
equiparata, ai fini della determinazione del trattamento economico
fondamentale dirigenziale costituito dallo stipendio tabellare annuo
fissato dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni
autonomie locali e, per la parte eccedente lo stipendio tabellare e fino a
concorrenza dell’intero importo spettante, dalla retribuzione di
posizione.
( 30) Lettera aggiunta da comma 1
art. 4 legge
regionale 4 aprile 2003, n. 9 , il comma 2 del medesimo articolo 4
detta disposizioni transitorie disponendo che: "La disposizione di cui al
comma 1 si applica a tutti i procedimenti per i quali, alla data di entrata
in vigore della presente legge, non sia stata emanata l'ordinanza
ingiunzione di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689
"Modifiche al sistema penale" e successive modificazioni.".
SOMMARIO
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