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Legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 (BUR n. 10/1997)
Legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 (BUR n. 10/1997) [sommario] [RTF]
TRATTAMENTO INDENNITARIO DEI CONSIGLIERI REGIONALI
Art. 1 - Indennità dei
consiglieri.
1. L’indennità di carica
lorda spettante ai componenti del Consiglio regionale è rapportata al
sessantacinque per cento dell’indennità lorda liquidata ai
componenti del Parlamento nazionale. ( 1)
2. Spetta ai consiglieri che svolgono le funzioni sottoelencate una
indennità lorda aggiuntiva, rapportata all’indennità lorda
liquidata ai componenti del Parlamento nazionale, così determinata:
a) trentuno per cento per i Presidenti del Consiglio e della Giunta
regionale;
b) ventidue per cento per i Vicepresidenti del Consiglio regionale e per il
Vicepresidente della Giunta regionale;
c) diciotto per cento per gli altri membri della Giunta regionale;
d) tredici per cento per i Consiglieri Segretari del Consiglio regionale,
per i Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti e per i Presidenti
dei Gruppi consiliari;
e) nove per cento per i Vicepresidenti e i Consiglieri Segretari delle
Commissioni consiliari permanenti, per i revisori dei conti del Consiglio
regionale e per i Vicepresidenti dei Gruppi consiliari. ( 2)
3. L'indennità mensile lorda è corrisposta ad ogni
consigliere per una sola delle funzioni ricoperte e per l'incarico con
percentuale più alta.
3 bis. Al consigliere regionale che nel corso del mandato sia
proclamato membro di una delle due Camere o del Parlamento europeo e che
fruisca del trattamento economico connesso alla carica di parlamentare
nazionale o europeo, il trattamento indennitario di cui al presente
articolo non spetta dalla data di proclamazione in altra assemblea sino
alla eventuale opzione per la carica regionale. ( 4)
3 ter. Al membro di una delle due Camere o del Parlamento europeo
che sia proclamato consigliere regionale e che fruisca del trattamento
economico connesso alla carica di parlamentare nazionale od europeo, il
trattamento indennitario di cui al presente articolo non spetta dalla data
della proclamazione fino alla eventuale opzione per la carica regionale.
( 5)
Art. 2 - Decorrenza delle
indennità.
1. La corresponsione dell'indennità prevista per i consiglieri
regionali decorre dalla data di proclamazione.
2. Le indennità di cui al comma 2 dell'articolo 1 decorrono
dalla data di assunzione della funzione.
Art. 3 - Diaria. (6)
1. Ai consiglieri regionali è corrisposta una diaria, a titolo
di rimborso spese, non eccedente al sessantacinque per cento della
corrispondente indennità spettante ai componenti del Parlamento
nazionale.
2. L’importo della diaria è stabilito con deliberazione
dell’Ufficio di Presidenza nel rispetto della percentuale massima di
cui al comma 1 e del limite di spesa complessivo di cui all’articolo
5 bis.
Art. 4 - Rimborso spese di
trasporto.
1. Competono ai consiglieri regionali:
a) un rimborso delle spese connesso alle percorrenze tra il luogo di
residenza e la sede della Regione, effettuate per la partecipazione alle
attività istituzionali; ( 7)
b) l'abbonamento autostradale sulla rete ricadente nell'ambito del
territorio della Regione del Veneto e il parcheggio a Venezia, in
autorimessa, della autovettura propria, con spese a carico dei fondi di
bilancio per il funzionamento del Consiglio regionale.
2. Le modalità di calcolo del rimborso delle spese di cui alla
lettera a) del comma 1, sono stabilite con deliberazione dell’Ufficio
di Presidenza sulla base dei seguenti criteri:
a) una parte del rimborso è liquidata forfetariamente su dodici
presenze mensili;
b) la restante parte del rimborso è liquidata sulla base delle
presenze nelle sedute degli organi consiliari;
c) definizione di un tetto massimo del rimborso al fine di garantire il
rispetto del limite di spesa complessivo di cui all’articolo 5 bis;
d) per i Presidenti del Consiglio regionale e della Giunta regionale, gli
altri membri dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e gli
altri membri della Giunta regionale, il rimborso va liquidato
forfetariamente su venti presenze mensili, nel rispetto del tetto di cui
alla lettera c). ( 8)
2 bis. Al consigliere regionale, per missioni nel territorio
regionale, per le quali è autorizzato di diritto, in funzione
dell’espletamento del mandato, è corrisposto mensilmente un
rimborso spese onnicomprensivo non eccedente il venticinque per cento
dell’indennità di cui al comma 1 dell’articolo 1 come
risultante alla data del 30 settembre 2005 e fatte salve eventuali
variazioni in aumento. ( 9)
2 ter. L’importo del rimborso spese onnicomprensivo è
stabilito con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza nel rispetto
della percentuale massima di cui al comma 2 bis e del limite di spesa
complessivo di cui all’articolo 5 bis. ( 10)
Art. 5 - Esclusioni.
1. Sono esclusi dal rimborso di cui al comma 1, lettera a) e al
comma 2 ( 11) dell'articolo 4 i
Presidenti del Consiglio regionale e della Giunta regionale, gli altri
membri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e gli altri
membri della Giunta regionale che per le loro funzioni usufruiscono in via
permanente di mezzi di trasporto posti a loro disposizione dalla Regione.
2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale emana
disposizioni attuative delle norme di cui al presente articolo.
Art. 5 bis - Limite di spesa per
il trattamento indennitario. (12)
1. Ai fini del contenimento della spesa della Regione per gli organi
istituzionali e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza
pubblica l’importo complessivo del trattamento indennitario del
consigliere regionale non può eccedere l’indennità massima
spettante ai membri del Parlamento, come determinata ai sensi
dell’articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261
“Determinazione dell’indennità spettante ai membri del
Parlamento.”.
2. Agli effetti del comma 1 e in applicazione dell’articolo 3
del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2 “Interventi urgenti
concernenti enti locali e regioni.”, convertito con modificazioni
dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, per trattamento indennitario complessivo
del consigliere regionale si intende la somma delle indennità di cui
all’articolo 1, della diaria di cui all’articolo 3 e dei
rimborsi di cui alla lettera a) del comma 1 e di cui al comma 2 bis
dell’articolo 4.
3. L’Ufficio di Presidenza, effettuata la ricognizione
annuale, determina l’importo dell’indennità massima di cui
al comma 1.
Art. 6 - Trattamento di missione
fuori dal territorio regionale. (13)
1. Ai consiglieri regionali inviati in missione fuori del territorio
regionale, per l’espletamento delle funzioni esercitate o in ragione
della carica ricoperta, spettano:
a) il rimborso delle spese di alloggio, vitto e di trasporto effettivamente
sostenute e documentate;
b) il rimborso delle spese di viaggio calcolato in base alle tariffe ACI
secondo le modalità stabilite con deliberazione dell’Ufficio di
Presidenza e l’eventuale spesa sostenuta per il pedaggio
autostradale, qualora facciano uso del loro mezzo di trasporto;
c) le spese di taxi, nell’ambito della località di missione,
quando particolari esigenze di servizio lo richiedano.
2. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale emana
disposizioni attuative delle norme di cui al presente articolo.
Art. 7 - Riduzioni.
1. La diaria di cui all’articolo
3, comma 1 è ridotta, in caso di assenza ingiustificata dalle sedute
degli organi cui appartengono i consiglieri, di 1/20 per i soggetti di cui
al comma 2 dell’articolo 1 e di 1/15 negli altri casi. ( 14)
1 bis. In caso di mancata partecipazione del consigliere regionale,
nella percentuale e nelle modalità stabilite dall'Ufficio di
Presidenza, alle votazioni consiliari, è operata una trattenuta
stabilita dall'Ufficio di Presidenza medesimo. ( 15)
2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale emana
disposizioni attuative delle norme di cui al presente articolo.
Art. 8 - Variazioni.
1. Al variare delle indennità percepite dai membri del
Parlamento nazionale, con la medesima decorrenza variano proporzionalmente
l'indennità di cui all'articolo 1 e la diaria a titolo di rimborso
spese di cui all'articolo 3.
2. Il rimborso spese di cui all'articolo 4 comma 2 bis ( 16) varia proporzionalmente al variare
dell'importo della indennità di cui al comma 1 dell' articolo 1.
Art. 8 bis – Componenti
della Giunta regionale non Consiglieri regionali.
1. I componenti della Giunta regionale nominati al di fuori dei
componenti del Consiglio regionale devono essere in possesso dei requisiti
per essere candidati al Consiglio regionale e non versare nelle situazioni
di ineleggibilità e di incompatibilità previste per i Consiglieri
regionali.
2. A decorrere dalla nona legislatura ai soggetti di cui al comma 1
sono corrisposti, dalla data della nomina e per tutto il periodo in cui
fanno parte della Giunta regionale, i medesimi emolumenti spettanti ai
consiglieri regionali ad esclusione dell’indennità di carica di
cui all’articolo 1, comma 1. Non sono estese in particolare le
disposizioni in materia di assegno vitalizio, di assegno di
reversibilità e di assegno di fine mandato, di cui alla legge regionale 10 marzo 1973,
n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni ed alla legge regionale 28 dicembre
1993, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni. Il primo e
secondo comma dell’articolo 15 della legge regionale n. 9/1973 si applicano
anche in caso di cessazione dalla carica di componente della Giunta
regionale e successiva elezione dello stesso soggetto alla carica di
consigliere regionale. ( 17)
Art. 8 ter - Devoluzione degli
emolumenti.
1. I consiglieri e gli assessori regionali possono delegare
rispettivamente l’Ufficio di Presidenza e la Giunta regionale a
devolvere alla Regione una percentuale degli emolumenti spettanti fino al
limite dell’intera somma al netto delle ritenute obbligatorie.
( 18)
Art. 9 - Organo competente alla
liquidazione dei trattamenti economici.
1. Alla liquidazione dei trattamenti
economici di cui alla presente legge provvedono l'Ufficio di Presidenza del
Consiglio regionale e la Giunta regionale a seconda se trattasi di membri
del Consiglio o della Giunta regionale.
1 bis. Le somme di cui agli articoli 3, 4, comma 1, lettera a) e
comma 2 bis ( 19) rientrano tra
i rimborsi spese di cui all'articolo 48 bis, comma 1, lettera b) primo
capoverso del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917 "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi". ( 20)
Art. 9 bis - Patrocinio
legale.
1. La disciplina prevista dall' articolo 89 della
legge regionale 10
giugno 1991, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni si applica al
Presidente della Giunta regionale e agli assessori nonché ai
consiglieri regionali per fatti o atti connessi all'espletamento del
mandato. ( 21)
Art. 10 - Applicazione
dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dalla
legge 8 gennaio 1992, n. 16 e 12 gennaio 1994, n. 30.
1. Al Presidente della Giunta regionale, agli altri membri della
Giunta regionale e ai consiglieri regionali, sospesi di diritto dalla
carica ai sensi del comma 4 bis dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990,
n. 55, introdotto dal comma 1 dell'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992,
n. 16 e sostituito dall'articolo 1 della legge 12 gennaio 1994, n. 30,
è corrisposto, per il periodo della sospensione, un assegno pari
all'indennità di cui al comma 1 dell' articolo 1 della presente legge, ridotta di un quinto.
Art. 11 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con i
fondi annualmente iscritti nei capitoli n. 10 e n. 2100 del bilancio di
previsione per l'esercizio 1997 ed ai capitoli corrispondenti degli
esercizi successivi.
Art. 12 - Abrogazioni.
1. Sono abrogate le seguenti leggi:
Art. 13 - Termine di
decorrenza.
1. Le disposizioni di cui alla
presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1997.
Note
( 11) Comma così modificato
da art. 4 della legge
regionale 7 gennaio 2011, n. 1 , che ha sostituito le parole: “di
cui al comma 1, lettera a) e al comma 3” con le parole: “di cui
al comma 1, lettera a) e al comma 2”.
( 19) Comma così modificato
da art. 9 della legge
regionale 7 gennaio 2011, n. 1 , che ha sostituito le parole: “di
cui agli articoli 3, 4, comma 1, lettera a), e 6, comma 2” con le
parole: “di cui agli articoli 3, 4, comma 1, lettera a) e comma 2
bis”.
SOMMARIO
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