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Contenuti:
Legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 (BUR n. 10/1997)
Legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 (BUR n. 10/1997) [sommario] [RTF]
TRATTAMENTO
INDENNITARIO DEI CONSIGLIERI REGIONALI (1)
Art. 1 - Indennità dei
consiglieri.
1. L'indennità di carica lorda
spettante ai componenti del Consiglio regionale è rapportata al
sessantacinque per cento dell'indennità lorda spettante ai componenti
del Parlamento nazionale ai sensi della legge 31 ottobre 1965, n. 1261.
2. Spetta ai consiglieri che svolgono le funzioni sottoelencate una
indennità lorda aggiuntiva, rapportata all'indennità lorda
spettante ai componenti del Parlamento nazionale, così determinata:
a) trentacinque per cento per i Presidenti del Consiglio e della Giunta
regionale;
b) venticinque per cento per i Vicepresidenti del Consiglio regionale e per
il Vicepresidente della Giunta regionale;
c) venti per cento per gli altri membri della Giunta regionale;
d) quindici per cento per i Consiglieri Segretari del Consiglio regionale,
per i Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti, per i Presidenti
delle Commissioni temporanee per lo studio di problemi speciali e i
Presidenti delle speciali Commissioni, istituite, rispettivamente ai sensi
dell' articolo
21, quarto comma e dell' articolo 24 dello Statuto e per i Presidenti dei Gruppi
consiliari;
e) dieci per cento per i Vicepresidenti e i Consiglieri Segretari delle
Commissioni consiliari permanenti, temporanee e speciali di cui alla
lettera d), per i revisori dei conti del Consiglio regionale e per i
Vicepresidenti dei gruppi consiliari.
2 bis. Al Presidente, al Vicepresidente e al Consigliere Segretario
della Commissione Speciale per la biblioteca si applicano le disposizioni
previste rispettivamente dalle lettere d) ed e) del comma 2, dal termine di
decorrenza previsto dall’ articolo 13.( 2)
3. L'indennità mensile lorda è corrisposta ad ogni
consigliere per una sola delle funzioni ricoperte e per l'incarico con
percentuale più alta.
3 bis. Al consigliere regionale che nel corso del mandato sia
proclamato membro di una delle due Camere o del Parlamento europeo e che
fruisca del trattamento economico connesso alla carica di parlamentare
nazionale o europeo, il trattamento indennitario di cui al presente
articolo non spetta dalla data di proclamazione in altra assemblea sino
alla eventuale opzione per la carica regionale. ( 3)
3 ter. Al membro di una delle due Camere o del Parlamento europeo
che sia proclamato consigliere regionale e che fruisca del trattamento
economico connesso alla carica di parlamentare nazionale od europeo, il
trattamento indennitario di cui al presente articolo non spetta dalla data
della proclamazione fino alla eventuale opzione per la carica regionale.
( 4)
Art. 2 - Decorrenza delle
indennità.
1. La corresponsione dell'indennità prevista per i consiglieri
regionali decorre dalla data di proclamazione.
2. Le indennità di cui al comma 2 dell'articolo 1 decorrono
dalla data di assunzione della funzione.
Art. 3 - Diaria a titolo di
rimborso spese.
1. Ai consiglieri regionali è
corrisposta una diaria, a titolo di rimborso spese, pari al sessantacinque
per cento delle indennità corrispondenti spettanti ai componenti del
Parlamento nazionale.
Art. 4 - Rimborso spese di
trasporto.
1. Competono ai consiglieri regionali:
a) un rimborso spese calcolato in base alle tariffe ACI secondo le
modalità stabilite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza
connesso alla percorrenza determinato moltiplicando il doppio della
distanza chilometrica tra il luogo di residenza e la sede della Regione;
b) l'abbonamento autostradale sulla rete ricadente nell'ambito del
territorio della Regione del Veneto e il parcheggio a Venezia, in
autorimessa, della autovettura propria, con spese a carico dei fondi di
bilancio per il funzionamento del Consiglio regionale.
2. Le distanze chilometriche di cui al comma 1, lettera a) sono
determinate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale in base al
percorso stradale più breve risultante dallo stradario esistente.
3. Il rimborso spese di cui al comma 1 lettera a) va liquidato
forfettariamente su quindici presenze mensili, elevate a venti per i
soggetti individuati al comma 2 dell'articolo 1.
Art. 5 - Esclusioni.
1. Sono esclusi dal rimborso di cui al comma 1, lettera a) e al
comma 3 dell'articolo 4 i Presidenti del Consiglio regionale e della Giunta
regionale, gli altri membri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio
regionale e gli altri membri della Giunta regionale che per le loro
funzioni usufruiscono in via permanente di mezzi di trasporto posti a loro
disposizione dalla Regione.
2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale emana
disposizioni attuative delle norme di cui al presente articolo.
Art. 6 - Trattamento di
missione.
1. Ai
consiglieri regionali inviati, in missione fuori del territorio regionale,
per l'espletamento delle funzioni esercitate o in ragione della carica
ricoperta spettano:
a) per le missioni all'estero una indennità giornaliera di trasferta
pari a quella stabilita per il personale dello Stato compreso nel gruppo 2
della tabella A) allegata al decreto del Ministro del tesoro 24 maggio 1990
e successive modificazioni;
b) per le missioni nel territorio nazionale una indennità giornaliera
di trasferta pari a quella stabilita per il personale dello Stato di cui
alla lettera a);
c) sia per le missioni all'estero che nel territorio nazionale il rimborso
delle spese di alloggio, vitto e di trasporto effettivamente sostenute e
documentate, previa contestuale riduzione dell'indennità giornaliera
di trasferta di cui alle lettere a) e b) da determinarsi dall'Ufficio di
Presidenza del Consiglio regionale;
d) il rimborso delle spese di viaggio calcolato in base alle tariffe ACI
secondo le modalità stabilite con deliberazione dell'Ufficio di
Presidenza e l'eventuale spesa sostenuta per il pedaggio autostradale,
qualora facciano uso del loro mezzo di trasporto;
e) le spese di taxi, nell'ambito della località di missione, quando
particolari esigenze di servizio lo richiedano.
1 bis. L’indennità di cui al comma 1, lettera b), è
rideterminata annualmente sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati con decorrenza dal termine
previsto dall’ articolo
13. ( 5)
2. Al consigliere regionale, per missioni nel territorio regionale,
per le quali è autorizzato di diritto, in funzione dell'espletamento
del mandato, è corrisposto mensilmente un rimborso spese
onnicomprensivo pari al venticinque per cento dell'indennità di cui al
comma 1 dell' articolo 1.
3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale emana
disposizioni attuative delle norme di cui al presente articolo.
Art. 7 - Riduzioni.
1. La diaria di cui all'articolo 3,
comma 1 ed il rimborso di cui all'articolo 4 sono ridotti, in caso di
assenza ingiustificata dalle sedute degli organi cui appartengono i
consiglieri, di 1/20 per i soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 1 e di
1/15 negli altri casi.
1 bis. In caso di mancata partecipazione del consigliere regionale,
nella percentuale e nelle modalità stabilite dall'Ufficio di
Presidenza, alle votazioni consiliari, è operata una trattenuta
stabilita dall'Ufficio di Presidenza medesimo. ( 6)
2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale emana
disposizioni attuative delle norme di cui al presente articolo.
Art. 8 - Variazioni.
1. Al variare delle indennità percepite dai membri del
Parlamento nazionale, con la medesima decorrenza variano proporzionalmente
l'indennità di cui all'articolo 1 e la diaria a titolo di rimborso
spese di cui all'articolo 3.
2. Il rimborso spese di cui all'articolo 6 comma 2 varia
proporzionalmente al variare dell'importo della indennità di cui al
comma 1 dell' articolo 1.
Art. 8 bis – Componenti
della Giunta regionale non Consiglieri regionali.
1. I componenti della Giunta regionale nominati al di fuori dei componenti
del Consiglio regionale devono essere in possesso dei requisiti per essere
candidati al Consiglio regionale e non versare nelle situazioni di
ineleggibilità e di incompatibilità previste per i Consiglieri
regionali.
2. A decorrere dalla nona legislatura ai soggetti di cui al comma 1 sono
corrisposti, dalla data della nomina e per tutto il periodo in cui fanno
parte della Giunta regionale, i medesimi emolumenti spettanti ai
consiglieri regionali ad esclusione dell’indennità di carica di
cui all’articolo 1, comma 1. Non sono estese in particolare le
disposizioni in materia di assegno vitalizio, di assegno di
reversibilità e di assegno di fine mandato, di cui alla legge regionale 10 marzo 1973,
n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni ed alla legge regionale 28 dicembre
1993, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni. Il primo e
secondo comma dell’articolo 15 della legge regionale n. 9/1973 si applicano
anche in caso di cessazione dalla carica di componente della Giunta
regionale e successiva elezione dello stesso soggetto alla carica di
consigliere regionale. ( 7)
Art. 8 ter - Devoluzione degli
emolumenti.
1.I consiglieri e gli assessori regionali possono delegare
rispettivamente l’Ufficio di Presidenza e la Giunta regionale a
devolvere alla Regione una percentuale degli emolumenti spettanti fino al
limite dell’intera somma al netto delle ritenute obbligatorie.
( 8)
Art. 9 - Organo competente alla
liquidazione dei trattamenti economici.
1. Alla liquidazione dei trattamenti
economici di cui alla presente legge provvedono l'Ufficio di Presidenza del
Consiglio regionale e la Giunta regionale a seconda se trattasi di membri
del Consiglio o della Giunta regionale.
1 bis.Le somme di cui agli articoli 3, 4, comma 1, lettera a), e 6,
comma 2 rientrano tra i rimborsi spese di cui all'articolo 48 bis, comma 1,
lettera b) primo capoverso del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 "Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi". ( 9)
Art. 9bis - Patrocinio
legale.
1.La disciplina prevista dall' articolo 89 della
legge regionale 10
giugno 1991, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni si applica al
Presidente della Giunta regionale e agli assessori nonché ai
consiglieri regionali per fatti o atti connessi all'espletamento del
mandato. ( 10)
Art. 10 - Applicazione
dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dalla
legge 8 gennaio 1992, n. 16 e 12 gennaio 1994, n. 30.
1. Al Presidente della Giunta regionale, agli altri membri della
Giunta regionale e ai consiglieri regionali, sospesi di diritto dalla
carica ai sensi del comma 4 bis dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990,
n. 55, introdotto dal comma 1 dell'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992,
n. 16 e sostituito dall'articolo 1 della legge 12 gennaio 1994, n. 30,
è corrisposto, per il periodo della sospensione, un assegno pari
all'indennità di cui al comma 1 dell' articolo 1 della presente legge, ridotta di un quinto.
Art. 11 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con i
fondi annualmente iscritti nei capitoli n. 10 e n. 2100 del bilancio di
previsione per l'esercizio 1997 ed ai capitoli corrispondenti degli
esercizi successivi.
Art. 12 - Abrogazioni.
1. Sono abrogate le seguenti leggi:
Art. 13 - Termine di
decorrenza.
1. Le disposizioni di cui alla
presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1997.
Note
SOMMARIO
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