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Legge regionale 18 aprile 1997, n. 9 (BUR n. 33/1997)
Legge regionale 18 aprile 1997, n. 9 (BUR n. 33/1997) [sommario] [RTF]
NUOVA DISCIPLINA
PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ AGRITURISTICA
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione, nell'ambito degli
indirizzi della politica comunitaria ed in armonia con la legge 5 dicembre
1985, n. 730, promuove, sostiene e disciplina nel proprio territorio
l'attività agrituristica, allo scopo di:
a) assicurare la permanenza dei produttori singoli ed associati nelle zone
rurali, attraverso il miglioramento delle condizioni di vita e l'incremento
dei redditi aziendali, soprattutto nelle aree montane, svantaggiate e
protette;
b) salvaguardare e tutelare l'ambiente ed il patrimonio edilizio rurale
attraverso un equilibrato rapporto tra città e campagna;
c) valorizzare i prodotti tipici e le produzioni locali;
d) sviluppare il turismo sociale giovanile;
e) favorire lo sviluppo ed il riequilibrio del territorio agricolo;
f) favorire la conservazione e la conoscenza delle tradizioni e delle
iniziative culturali del mondo agricolo;
g) creare nuovi posti di lavoro nell'ambito della famiglia rurale;
h) favorire la diversificazione dell'offerta turistica;
i) promuovere la conservazione e la tutela del paesaggio agricolo, la
valorizzazione delle risorse naturali e dei beni storico-culturali.
Art. 2 - Definizione di
attività agrituristica.
1. Per attività agrituristiche si
intendono esclusivamente le attività di ricezione ed ospitalità
esercitate dagli imprenditori agricoli attraverso l'utilizzazione della
propria azienda in rapporto di connessione e complementarietà rispetto
alle attività di coltivazione del fondo, silvicultura, allevamento del
bestiame, che devono rimanere principali.
2. Rientrano tra tali attività:
a) dare ospitalità, per soggiorno, in appositi locali aziendali a
ciò adibiti;
b) dare accoglimento in spazi aperti, purché attrezzati di servizi
essenziali in conformità alle norme igienico-sanitarie, destinati alla
sosta di campeggiatori e caravans, anche in deroga alle disposizioni di cui
all'articolo 1 della legge regionale 3 luglio 1984, n. 31 ;
( 1)
c) somministrare pasti e bevande ricavati da prodotti aziendali ottenuti
attraverso lavorazioni interne od esterne all'azienda compresi gli
alcoolici e superalcoolici tipici dell'ambito regionale. Tali pasti devono
essere costituiti esclusivamente da piatti tipici dell'ambiente rurale
veneto. La materia prima usata deve provenire dall'azienda, in termini di
valore, per almeno il sessanta per cento nelle zone di pianura e collina, e
per almeno il venticinque per cento nelle zone di montagna. La rimanente
quota deve provenire da produttori agricoli singoli od associati a
cooperative agricole di trasformazione e vendita di prodotti. È
consentito non più del quindici per cento in valore di prodotti
diversi;
d) somministrare spuntini e bevande ricavati prevalentemente da prodotti
aziendali;
e) organizzare attività ricreative e culturali finalizzate al
trattenimento degli ospiti;
f) vendere i prodotti della propria azienda, ancorché lavorati in
proprio, nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda
attraverso lavorazioni esterne;
g) trasformare prodotti derivati dall'azienda da destinare ad uso
agrituristico;
h) allevare cavalli, per scopi di agriturismo equestre ed altre specie
animali a fini di richiamo turistico.
3. Le attività di cui ai commi 1 e 2 sono considerate, a tutti
gli effetti, integratrici del reddito aziendale.
Art. 3 - Piano agrituristico
aziendale.
1. Per la verifica del rapporto di
connessione e complementarietà di cui all'articolo 2 comma 1, coloro
che intendono iscriversi all'elenco degli operatori agrituristici, devono
presentare al Presidente della Commissione agrituristica provinciale, il
Piano agrituristico aziendale.
2. Il Piano, in relazione alla estensione ed alle dotazioni
strutturali dell'azienda, alla natura e varietà delle coltivazioni e
degli allevamenti, agli spazi disponibili negli edifici e nelle adiacenze,
al numero degli addetti ed al grado del loro impegno agricolo, definisce in
particolare:
a) il numero delle giornate di attività di cui alla lettera c) comma 2
dell'articolo 2 che comunque non può superare le centosessanta annue
in presenza di ottanta posti a sedere, o le duecentodieci annue in presenza
di sessanta posti a sedere;
b) il numero dei posti letto con un massimo di trenta;
c) il numero delle persone ospitabili in spazi aperti con un massimo di
trenta.
3. La Giunta regionale, entro e non oltre tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, approva il modello di Piano
agrituristico aziendale di cui al comma 1.
4. Il Piano agrituristico aziendale può essere aggiornato, su
richiesta dell'interessato da presentarsi entro il 31 ottobre di ogni anno,
per l'anno successivo.
5. Le risultanze istruttorie del piano, relativamente a quanto
previsto al comma 2 devono venire riportate nell'autorizzazione comunale di
cui agli articoli 7 e 8 della legge 5 dicembre 1985, n. 730.
5 bis. Il numero dei posti a sedere previsto dalla lettera a) del
comma 2 può essere aumentato del venti per cento per gli ospiti di cui
alle lettere b) e c) del medesimo comma. ( 2)
Art. 4 - Idoneità
all'esercizio dell'attività agrituristica.
1. Possono svolgere attività
agrituristica gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del c.c.
singoli ed associati, che svolgono attività agricola da almeno un
biennio, mediante l'utilizzazione della propria azienda.
2. Il limite temporale di cui al comma 1 non si applica a parenti ed
affini fino al terzo grado che subentrano nella titolarità
dell'azienda medesima.
3. L'accertamento della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi
dell'articolo 2135 del c.c. è svolto dall'Ispettorato regionale
dell'agricoltura competente per territorio, il quale rilascia apposita
certificazione.
4. Gli imprenditori possono avvalersi esclusivamente dei familiari
di cui all'articolo 230 bis del c.c., ancorché conviventi e di propri
dipendenti.
5. Per l'iscrizione all'elenco
degli operatori agrituristici di cui all'articolo 9, è richiesta
l'iscrizione ad un corso formativo per operatori agrituristici di almeno
cento ore organizzato su base provinciale o interprovinciale dalle
associazioni agrituristiche riconosciute a livello nazionale o dagli enti
formativi riconosciuti a livello regionale o il possesso del titolo
specifico di specializzazione conseguito negli istituti professionali.
( 3)
6. Per l'iscrizione al corso formativo per operatori agrituristici
è necessario possedere i requisiti di cui al comma 1.
7. I corsi sono finanziati dalla Giunta regionale e devono prevedere
lezioni teorico-pratiche nelle seguenti materie:
a) legislazione agrituristica;
b) organizzazione e gestione aziendale;
c) obblighi tributari;
d) normativa igienico-sanitaria;
e) trasformazione dei prodotti;
f) gestione della recettività.
8. Per gli operatori agrituristici già iscritti nell'elenco di
cui all'articolo 7 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 15 ,
alla data dell'entrata in vigore della presente legge, non è richiesta
la frequenza del corso formativo di cui al comma 5.
9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione comunale di cui
all'articolo 8 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, i soggetti interessati
devono presentare un attestato di frequenza ai corsi di cui al comma 5 e
aver sostenuto un colloquio finale innanzi alla Commissione agrituristica
provinciale.
Art. 5 - Classificazione delle
aziende agrituristiche.
1. Al fine di promuovere la conoscenza del livello dei servizi e la
qualificazione dell'offerta agrituristica, è istituita la
classificazione delle aziende agrituristiche.
2. Gli operatori agrituristici, all'atto della richiesta della
autorizzazione comunale di cui agli articoli 7 ed 8 della legge 5 dicembre
1985, n. 730, devono aver presentato domanda di classificazione della
propria azienda agrituristica alla Commissione agrituristica provinciale di
cui all'articolo 10, la quale si pronuncia entro novanta giorni dal
ricevimento della domanda medesima.
3. I soggetti già in possesso di autorizzazione comunale alla
data di entrata in vigore della presente legge, devono presentare domanda
di classificazione alla Commissione agrituristica provinciale, entro sei
mesi dalla data di approvazione, da parte della Giunta regionale, del
provvedimento di classificazione di cui al comma 4.
4. La Giunta regionale entro e non oltre sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, approva apposito provvedimento di
classificazione, che deve prevedere:
a) parametri indicativi per le diverse attività e servizi erogati;
b) procedure di assegnazione e variazione della classifica assegnata;
c) procedure di variazione dei parametri.
5. La simbologia da utilizzare è approvata dalla Giunta
regionale sulla base di quella stabilita a livello nazionale dalle
associazioni agrituristiche.
Art. 6 - Immobili destinati
all'agriturismo.
1. Possono essere utilizzati per
attività agrituristiche i locali siti nell'aggregato abitativo,
definito ai sensi dell' articolo 2 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 ,
nonché gli edifici o parti di essi esistenti nel fondo e non più
necessari per la conduzione dello stesso.
2. Possono altresì essere utilizzati per attività
agrituristiche gli edifici destinati a propria abitazione dall'imprenditore
agricolo purché svolga la propria attività in un fondo privo di
fabbricati, sito nel medesimo comune o in comune limitrofo.
3. L'utilizzazione agrituristica non comporta cambio di destinazione
d'uso degli edifici e dei fondi rustici censiti come rurali.
4. La sistemazione degli immobili da destinare all'uso agrituristico
può avvenire attraverso interventi di ristrutturazione edilizia o di
restauro.
5. La ristrutturazione deve avvenire nel rispetto delle
caratteristiche rurali dell'edificio, conservandone l'aspetto complessivo e
i singoli elementi architettonici, con l'uso di materiale tipico della zona
e nel rispetto della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 ; per
il restauro e il risanamento conservativo degli edifici aventi
caratteristiche di particolare pregio architettonico, storico o ambientale,
l'utilizzo dei locali ai fini agrituristici è consentito anche in
deroga ai limiti di altezza previsti dagli strumenti urbanistici.
6. Gli ampliamenti previsti dal terzo comma dell' articolo 4 della
legge regionale 5
marzo 1985, n. 24 , sono eseguiti nel rispetto di quanto prescritto
dall' articolo
11 della medesima legge. Nelle more dell'applicazione del predetto
articolo 11, il Comune individua con apposita deliberazione consiliare i
fabbricati ed i complessi rustici per i quali, nel rispetto delle norme di
cui alla presente legge, sono consentiti gli ampliamenti.
7. L'attività agrituristica può essere svolta dalle
aziende agricole indipendentemente dalla localizzazione determinata dagli
strumenti urbanistici vigenti.
8. Le concessioni edilizie relative agli interventi di cui al
presente articolo sono rilasciate a titolo gratuito agli imprenditori
agricoli a titolo principale, purché gli interessati si obblighino con
il comune a non cedere la proprietà dell'immobile per un periodo di
almeno dieci anni dal rilascio della concessione medesima.
9. Gli obblighi di cui al comma 8 sono assunti mediante convenzione
o atto unilaterale d'obbligo, da trascriversi, ai sensi e per gli effetti
degli articoli 2643 e seguenti del codice civile, a cura del comune ed a
spese del concessionario.
10. Ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere
architettoniche nelle strutture agrituristiche, si applicano le
prescrizioni per le strutture recettive di cui al DM 14 giugno 1989, n.
236. Relativamente all'attività di ospitalità in alloggi, tali
disposizioni si applicano qualora la ricettività complessiva aziendale
superi le sei stanze.
Art. 7 - Norme
igienico-sanitarie.
1. I locali destinati ad uso agrituristico devono possedere i
requisiti igienico-sanitari previsti per le abitazioni.
2. Nella valutazione di tali requisiti, deve essere tenuto conto
delle peculiari caratteristiche di ruralità degli edifici. Ai fini
delle utilizzazione agrituristica è consentito derogare ai limiti di
altezza e di superficie aero-illuminante previsti dalle norme di cui sopra,
purché vengano garantite condizioni strutturali ed igienico sanitarie
considerate sufficienti in fase di accertamento da parte dell'autorità
sanitaria.
3. Le abitazioni agrituristiche devono essere dotate di almeno un
locale da bagno completo per ogni sei posti letto e stanze sistemate con
arredamento decoroso.
4. La produzione e la vendita di sostanze alimentari sono soggette
alle disposizioni della legge 30 aprile 1962, n. 285 e successive modifiche
ed integrazioni.
Art. 8 - Delega alle
province.
1. Le funzioni amministrative di cui
agli articoli 9, 10, 11, 12 e 15 sono delegate alle province.
2. Le Province nell'esercizio delle funzioni delegate, sono tenute
ad osservare le direttive e gli atti di indirizzo e coordinamento emanati
dalla Giunta regionale.
3. La Giunta regionale esercita, ai sensi dell' articolo 55 dello
Statuto regionale, i poteri di iniziativa e vigilanza in ordine
all'esercizio delle funzioni amministrative delegate.
4. La Giunta regionale, in caso di accertato inadempimento e previa
formale diffida del Presidente, propone al Consiglio la revoca della
delega.
Art. 9 - Elenco degli operatori
agrituristici.
1. È istituito, ai sensi
dell'articolo 6 della legge 5 dicembre 1985, n. 730 l'elenco degli
operatori agrituristici tenuto dalle Amministrazioni provinciali.
2. All'elenco di cui al comma 1 possono essere iscritti i soggetti
di cui all'articolo 4 comma 1 che siano iscritti ai corsi di formazione di
cui al comma 5 del medesimo articolo e i soggetti in possesso del titolo
specifico di specializzazione conseguito negli istituti professionali
( 4)
3. La qualifica di operatore agrituristico e la denominazione
azienda agrituristica o agriturismo devono essere utilizzate esclusivamente
dai soggetti iscritti nell'elenco degli operatori agrituristici.
4. Presso le Amministrazioni provinciali è tenuto inoltre un
registro nel quale vengono annotati la data di inizio dell'attività, i
dati riferiti alle lettere a), b) e, c) comma 2 dell' articolo 3, eventuali sanzioni
comminate, le risultanze della vigilanza, nonché ogni altra notizia
ritenuta utile.
Art. 10 - Commissione
agrituristica provinciale.
1. È istituita, presso ogni
provincia, la Commissione agrituristica provinciale.
2. La Commissione, ai fini dell'iscrizione degli operatori
agrituristici nell'elenco di cui all'articolo 9, accerta la sussistenza dei
requisiti previsti all' articolo
2 e la insussistenza delle condizioni previste dall'articolo 6 della
legge 5 dicembre 1985, n. 730.
3. La Commissione, per l'accertamento preliminare dei requisiti di
connessione e complementarietà, verifica, avvalendosi anche degli
Ispettorati regionali per l'agricoltura competenti per territorio, i
contenuti del Piano agrituristico aziendale.
4. La Commissione è composta da:
a) il Presidente della provincia o un suo delegato con funzioni di
Presidente;
b) due membri, di cui uno effettivo e uno supplente, designati dalla Camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
c) il dirigente responsabile dell'Ispettorato regionale dell'agricoltura
quale membro effettivo e altro funzionario dello stesso ufficio quale
membro supplente;
d) sei membri, di cui tre effettivi e tre supplenti, designati dalle
organizzazioni agrituristiche maggiormente rappresentative a livello
regionale;
e) quattro membri di cui due effettivi e due supplenti designati dalla
amministrazione provinciale tra i responsabili dei settori turismo ed
agricoltura;
f) due membri, di cui uno effettivo e uno supplente, designati dalle
Comunità montane della provincia, limitatamente alle province montane
o parzialmente montane;
h) il sindaco o suo delegato, del Comune nel cui territorio ricade
l'azienda agrituristica.
5. Funge da segretario della Commissione un funzionario
dell'Amministrazione provinciale.
6. Le designazioni di cui al comma 4 devono pervenire al Presidente
della Provincia entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale
termine, la Commissione, ancorché incompleta, può essere
validamente costituita, purché siano pervenute almeno il cinquanta per
cento delle designazioni. Sono fatte salve le eventuali successive
integrazioni.
7. La Commissione rimane in carica per la durata
dell'Amministrazione che l'ha espressa.
8. Per la validità delle sedute della Commissione è
richiesta la presenza di un numero di componenti pari almeno alla metà
degli assegnati. Nell'ipotesi di cui alla seconda parte del comma 6 è
richiesta la presenza di almeno quattro componenti. Le deliberazioni sono
adottate a maggioranza dei presenti, computando fra questi ultimi gli
astenuti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
9. Ai componenti designati, di cui alle lettere b), d), f) e g) del
comma 4, è corrisposta un'indennità di presenza e, ove spetti, il
rimborso delle spese di viaggio, nella misura prevista dalla legge regionale 6 agosto 1987,
n. 38 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 11 - Procedure.
1. Sono abilitati all'esercizio delle attività agrituristiche i
soggetti iscritti nell'elenco. L'iscrizione è condizione necessaria
per il rilascio dell'autorizzazione comunale di cui agli articoli 7 e 8
della legge 5 dicembre 1985, n. 730.
2. L'istanza per l'iscrizione all'elenco va presentata alla
Commissione agrituristica provinciale, corredata dal Piano agrituristico
aziendale di cui all'articolo 3. Entro il termine di novanta giorni dalla
presentazione delle domande, la Commissione, accertata la sussistenza dei
requisiti e verificato il rapporto di connessione e di
complementarietà, provvede all'iscrizione, dandone comunicazione agli
interessati. Qualora sia trascorso il suddetto termine senza che
l'interessato abbia ottenuto risposta, la domanda si intende accolta.
Avverso il diniego di iscrizione è ammesso ricorso in opposizione,
entro trenta giorni, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 24 novembre 1971, n.
1199.
3. L'iscrizione ha validità annuale ed è automaticamente
rinnovata qualora non vi siano comunicazioni di cessazione
dell'attività, da parte del titolare, o non sopravvengano le
condizioni per la revoca previste dall'articolo 12.
Art. 12 - Verifica e revoca
dell'autorizzazione.
1. La Commissione agrituristica provinciale effettua verifiche
periodiche sul mantenimento dei requisiti richiesti per l'iscrizione
all'elenco, nonché verifiche nell'applicazione del Piano agrituristico
aziendale.
2. Per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 1 la
Commissione agrituristica provinciale si avvale di personale provinciale
qualificato e può chiedere l'intervento degli Ispettori di vigilanza
di cui all' articolo 19.
3. La perdita dei requisiti comporta la cancellazione dall'elenco e
la revoca dell'autorizzazione comunale.
4. La cancellazione dall'elenco comporta la restituzione delle
provvidenze concesse ai sensi dell'articolo 15, semprechè sia disposta
entro i termini di cui all' articolo 18.
Art. 13 - Obblighi degli
operatori agrituristici.
1. Gli operatori autorizzati allo
svolgimento di attività agrituristiche sono obbligati a:
a) esporre al pubblico l'autorizzazione comunale;
b) rispettare i limiti e le modalità indicate nell'autorizzazione
medesima;
c) comunicare al Comune, entro il 31 ottobre di ogni anno, per l'anno
successivo, una dichiarazione contenente l'indicazione delle tariffe minime
e massime per le attività indicate nell'autorizzazione;
d) osservare il disposto di cui all'articolo 109 del Testo Unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con RD 18 giugno 1931, n. 773;
e) rispettare le tariffe comunicate al comune;
f) apporre all'esterno dell'edificio, in modo stabile e ben visibile, una
targa, corrispondente al modello approvato dalla Giunta regionale, con la
denominazione Azienda Agrituristica ed all'interno una tabella indicante i
piatti tipici dell'azienda;
g) comunicare al Sindaco e alla Commissione agrituristica provinciale entro
trenta giorni, l'eventuale cessazione dell'attività agrituristica.
2. Entro due anni dall'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 9,
gli operatori, fatti salvi eventuali impedimenti non dipendenti dalla loro
volontà, devono iniziare l'attività agrituristica, pena la
decadenza dell'iscrizione stessa e la restituzione delle provvidenze
concesse.
Art. 14 - Programma regionale
agrituristico e di rivitalizzazione di aree rurali.
1. Entro il 30 novembre di ogni anno,
il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva il programma
regionale agrituristico e di rivitalizzazione di aree rurali.
2. Tale programma, redatto ai sensi dell'articolo 10 della legge 5
dicembre 1985, n. 730, individua le zone di prevalente interesse
agrituristico e definisce gli obiettivi e gli indirizzi dello sviluppo
agrituristico, nonché la ripartizione delle risorse finanziarie
relativamente a:
a) concessione di contributi per gli interventi secondo le modalità
previste dall'articolo 15;
b) interventi da attuare per attività di studio, ricerca e formazione
professionale, secondo le modalità previste dall'articolo 16;
c) iniziative di promozione dell'offerta agrituristica come previsto
dall'articolo 17;
d) interventi in favore di strutture cooperative per la trasformazione e
lavorazione di prodotti agricoli e zootecnici da destinare ad uso
agrituristico.
3. Il programma regionale agrituristico è trasmesso al
Ministero per le risorse agricole alimentari e forestali.
Art. 15 - Provvidenze.
1. Agli iscritti nell'elenco di cui
all' articolo 8 possono
essere concessi contributi in conto capitale nella misura sottoindicata
per:
a) restauro e adattamento dei fabbricati indicati all' articolo 6 per ricavarne locali da
destinare:
1) alla conservazione, preparazione, trasformazione, vendita diretta o al
consumo dei prodotti prevalentemente ottenuti in azienda: lire 4 milioni
per ogni locale;
2) alla ricettività, fino a un massimo di trenta posti letto per
azienda: lire 2 milioni per ogni posto letto;
3) alla realizzazione di alloggi: lire 30 milioni per ogni alloggio
completo;
b) arredamento dei locali di cui alla lettera a): lire 4 milioni per i
locali di cui al numero 1) e lire 1 milione per ogni posto letto;
c) installazione, manutenzione straordinaria e miglioramento delle
strutture igienico-sanitarie, di impianti termici, idrici, telefonici ed
informatici nei locali di cui alla lettera a): lire 4 milioni;
d) allestimento di agricampeggi in aree dichiarate agricole dagli strumenti
urbanistici e attrezzate per la sosta di tende e caravan: lire 10 milioni;
e) attrezzature e dotazioni diverse da quelle individuate alle lettere
precedenti finalizzate all'esercizio di attività sportive e
ricreative: lire 7 milioni;
f) ricavo dei locali per esposizione di prodotti, attrezzi ed altri
elementi della civiltà rurale o per l'organizzazione di attività
ricreative e culturali: lire 4 milioni per ogni locale.
2. Sono escluse dal contributo le opere riguardanti la manutenzione
ordinaria. Il contributo regionale non può superare la somma
complessiva di 20 mila ECU a favore di singoli e di 40 mila ECU a favore di
cooperative agrituristiche su un arco di tempo di tre anni.
3. Per le opere realizzate in zone montane e svantaggiate, gli
importi suindicati sono maggiorati del venticinque per cento. Nella
erogazione delle provvidenze è data preferenza agli imprenditori
agricoli a titolo principale con priorità ai coltivatori diretti,
nonché ai loro familiari di cui all'articolo 230 bis del codice
civile. È data inoltre priorità ad iniziative finalizzate alla
realizzazione di alloggi e di strutture destinate alla trasformazione dei
prodotti aziendali, nonché agli adeguamenti strutturali finalizzati
all'abbattimento della barriere architettoniche.
4. In particolare le cooperative agrituristiche possono ottenere
l'intervento regionale per investimenti quali sistemazione di fabbricati da
destinare a punti di vendita, ristoro o lavorazione dei prodotti,
sistemazione di aree attrezzate per lo sport e il tempo libero, nonché
acquisto di attrezzature e mezzi necessari a svolgere attività di
servizio in favore degli associati per le attività di cui all' articolo 2 della presente legge.
5. In alternativa ai contributi di cui al presente articolo, e nel
rispetto dei massimali di cui al comma 2 può essere accordato un
concorso negli interessi su mutui della durata massima di venti anni con il
limite di lire 100 milioni per i singoli e di lire 200 milioni per le
cooperative agrituristiche. I benefici di cui al presente articolo non sono
cumulabili per le medesime opere, attrezzature e iniziative con analoghi
benefici previsti da altre normative regionali, statali o comunitarie.
6. I mutui contratti ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760,
sono assistiti dal fondo interbancario di garanzia di cui alla legge 2
giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni e integrazioni.
7. Le Province concorrono finanziariamente negli interventi, nella
misura annualmente determinata nel programma di cui all'articolo 14.
Art. 16 - Programmi di
sviluppo.
1. La Giunta regionale può
concedere contributi fino al settantacinque per cento della spesa ritenuta
ammissibile e fino ad un massimo di lire 50.000.000, sulla base di
specifici programmi, a favore di associazioni agrituristiche per iniziative
di studio, ricerca, formazione e qualificazione professionale nel settore
dell'agriturismo.
2. La Regione può inoltre finanziare corsi di formazione per
operatori agrituristici nell'ambito del programma regionale per la
formazione professionale di cui alla legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 e
successive modificazioni.
3. I benefici di cui al presente articolo non sono cumulabili per le
medesime iniziative con analoghi benefici previsti da altre normative
regionali statali o comunitarie.
Art. 17 - Piani
agrituristici.
1. Possono essere concessi contributi, fino al settantacinque per
cento della spesa ritenuta ammissibile, in favore di Province,
Comunità montane e Comuni per la realizzazione di piani integrati di
sviluppo agrituristico, avventi come finalità:
a) la realizzazione o il miglioramento di servizi e infrastrutture volte
allo sviluppo agrituristico;
c) lo studio, la realizzazione e la promozione di itinerari agrituristici;
d) le attività di promozione e pubblicizzazione delle iniziative
agrituristiche;
e) le iniziative di valorizzazione dell'ambiente rurale, di promozione e
valorizzazione dei prodotti tipici.
2. I piani integrati sono approvati dalla Giunta regionale e
inseriti nel programma regionale agrituristico.
3. I benefici di cui al presente articolo non sono cumulabili per le
medesime iniziative, con analoghi benefici previsti da altre normative
regionali, statali o comunitarie.
Art. 18 - Vincolo di
destinazione.
1. I beneficiari degli interventi di
cui all'articolo 15 devono impegnarsi a non mutare la destinazione delle
opere e delle attrezzature rispettivamente per dieci e cinque anni, a
partire dalla data di erogazione dei benefici.
Art. 19 - Vigilanza.
Art. 20 - Sanzioni.
1. Chiunque eserciti l'attività agrituristica sprovvisto della
relativa autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa da
lire 3.000.000 a lire 15.000.000 ed alla immediata chiusura
dell'attività agrituristica.
2. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
di denaro:
a) da lire 1.000.000 a lire 3.000.000 nel caso di violazione delle norme
contenute alle lettere c) e d), comma 2 dell' articolo 2; ( 6)
b) da lire 1.000.000 a lire 3.000.000 nel caso di violazione delle norme
contenute alle lettere a), b), e c) comma 2 dell' articolo 3;
c) da lire 200.000 a lire 600.000 nel caso di violazione delle norme
contenute al comma 4 dell' articolo 4;
d) da lire 1.000.000 a lire 3.000.000 nel caso di violazione delle norme
contenute al comma 3 dell' articolo 9;
e) da lire 500.000 a lire 1.000.000 nel caso di violazione delle norme
contenute nell' articolo 13.
3. In caso di più violazioni nel corso dell'anno degli obblighi
di cui alla lettera c) del comma 2 dell' articolo 2 e nel caso in cui i soggetti di cui al comma 2
dell'articolo 22 non ottemperino all'obbligo di presentare il piano
agrituristico nel termine ivi indicato, viene disposta, dal Sindaco del
Comune dove ha sede l'azienda agrituristica, la sospensione
dell'autorizzazione con effetto immediato fino alla definizione del
procedimento amministrativo.
4. Per l'applicazione delle sanzioni valgono le norme previste dalla
legge regionale 28
gennaio 1977, n. 10 e della legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. Delle sanzioni è data comunicazione alla Provincia di
competenza.
Art. 21 - Regolamento di
attuazione.
1. Il Consiglio regionale approva il
regolamento di attuazione della presente legge entro centottanta giorni
dalla sua entrata in vigore.
Art. 22 - Norma
transitoria.
1. I soggetti iscritti all'elenco degli operatori agrituristici di
cui all'articolo 7 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 15 ,
alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti
d'ufficio nell'elenco di cui all'articolo 9.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono presentare alla Commissione
agrituristica provinciale il Piano di cui al comma 1 dell' articolo 3 entro un anno dalla
approvazione del relativo modello da parte della Giunta regionale, e devono
adeguarsi alle risultanze istruttorie entro un anno dalla approvazione del
Piano da parte della Commissione medesima.
3. Le Commissioni provinciali per l'agriturismo di cui all'articolo
8, della legge
regionale 18 luglio 1991, n. 15 , in carica alla data di entrata in
vigore della presente legge, continuano ad operare fino alla scadenza delle
Amministrazioni che le hanno espresse.
4. Fino all'entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui
all'articolo 21, sono fatte salve le disposizioni di cui alla circolare
regionale 12 marzo 1993, n. 9 emanata ai sensi dell'articolo 19 della
legge regionale 18
luglio 1991, n. 15 .
Art. 23 - Abrogazioni.
1. Sono abrogati:
Art. 24 - Norma
finanziaria.
Note
( 4) Le parole “e i soggetti
in possesso del titolo specifico di specializzazione conseguito negli
istituti professionali” sono state aggiunte da art. 5 comma 2 della
legge regionale 4
agosto 2006, n. 15
( 7) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti.
SOMMARIO
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