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Legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 (BUR n. 46/1997)
Legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 (BUR n. 46/1997) [sommario] [RTF]
RIORDINO DELLE
FUNZIONI AMMINISTRATIVE E PRINCIPI IN MATERIA DI ATTRIBUZIONE E DI DELEGA
AGLI ENTI LOCALI
TITOLO I
Riordino delle funzioni
Art. 1 - Finalità.
1. La presente legge conformandosi agli articoli 48, 54 e 55 dello Statuto, ai
principi di cui alle leggi 8 giugno 1990, n. 142 e 15 marzo 1997, n. 59 ed
alla Carta europea dell'autonomia locale ratificata dalla legge 30 dicembre
1989, n. 439, con particolare riguardo al principio di sussidiarietà,
detta i criteri e disciplina il procedimento per la legislazione regionale
di riordino delle funzioni amministrative degli Enti del sistema delle
autonomie, nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, in
quelle delegate dallo Stato di cui all'articolo 118, comma 2 della
Costituzione ed in quelle conferite in attuazione della legge 15 marzo
1997, n. 59.
Art. 2 - Riordino delle
funzioni.
1. La Regione entro tredici mesi dall'entrata in vigore della
presente legge, e secondo i principi e i criteri in essa contenuti,
provvede alla attribuzione o delega agli Enti locali delle funzioni
amministrative regionali.
2. L'attribuzione e la delega avvengono secondo i seguenti principi:
a) concentrazione nell'ente locale della responsabilità gestionale,
organizzativa e finanziaria della funzione trasferita o delegata;
b) contestuale trasferimento all'ente locale delle risorse umane e
finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni attribuite o delegate,
da determinare con riferimento a parametri obiettivi.
3. Le leggi regionali di riordino delle funzioni amministrative
escludono, in coerenza con il ruolo di governo della Regione, una
configurazione di quest'ultima come centro ordinario di spesa.
4. Qualora non sia espressamente previsto da leggi o regolamenti,
nessun servizio, sovvenzione, contributo, sussidio, ausilio finanziario o
vantaggio economico di qualunque genere può essere reso direttamente
dalla Regione, ad eccezione degli interventi a carattere unitario o a
favore di enti locali e di organismi, associazioni e società a
rilevanza regionale, provinciale o sovracomunale.
5. Gli Enti locali esercitano le funzioni attribuite o delegate
secondo i criteri della presente legge, in pienezza di autonomia con i
limiti derivanti dalla legge regionale di cui all' articolo 7.
Art. 3 - Funzioni amministrative
della Regione.
1. La Regione esercita funzioni di
programmazione, di vigilanza, di indirizzo e di coordinamento.
2. La Regione esercita, inoltre, le sole funzioni amministrative
corrispondenti a specifici interessi di carattere unitario tassativamente
individuate dalla legge.
Art. 4 - Funzioni amministrative
delle Province.
1. La Provincia, Ente locale intermedio tra Comune e Regione,
esercita le funzioni amministrative di programmazione nella generalità
delle materie e delle competenze proprie, attribuite o delegate.
2. Le Province esercitano, inoltre, in riferimento agli interessi
provinciali funzioni amministrative di tipo gestionale nelle materie di cui
all'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
Art. 5 - Funzioni amministrative
dei Comuni.
1. Il Comune esercita, secondo i criteri della presente legge, la
generalità delle funzioni amministrative di tipo gestionale.
2. Le leggi regionali di riordino delle funzioni individuano le
modalità di esercizio delle funzioni attribuite o delegate ai Comuni
nel rispetto dei principi di autonomia dell'ente, di economicità, di
efficienza e di efficacia.
3. Le leggi regionali di cui al comma 2 possono stabilire per
particolari materie che le funzioni amministrative attribuite o delegate
siano esercitate dai Comuni che raggiungono una determinata dimensione
demografica e che negli altri Comuni le funzioni suddette siano esercitate
in forma associata.
Art. 6 - Decentramento
amministrativo di funzioni della Regione e avvalimento di uffici di Enti
locali.
1. L'esercizio di funzioni amministrative riservate alla competenza
regionale può essere decentrato, in via amministrativa, ad Enti
locali, nei casi in cui se ne ravvisi la concreta opportunità.
2. Il decentramento è disposto con deliberazione del Consiglio
regionale, previa intesa con l'Ente locale o gli Enti locali interessati,
ovvero con convenzione autorizzata dal Consiglio regionale.
3. Gli atti che dispongono il decentramento delle funzioni, ai sensi
del presente articolo, stabiliscono i limiti, anche temporali, e le altre
condizioni alle quali è di norma subordinato l'esercizio delle
funzioni decentrate.
4. Per lo svolgimento di particolari attività di carattere
istruttorio od esecutivo attinenti a funzioni amministrative riservate alla
competenza della Regione, la Giunta regionale può avvalersi di uffici
di Enti locali, previa intesa con gli Enti locali medesimi. Gli atti che
dispongono l'avvalimento sono adottati nell'osservanza di quanto previsto
dal comma 3.
Art. 7 - Programmazione.
1. La legge regionale stabilisce le
tipologie, i criteri e le procedure per la formazione e attuazione degli
atti della programmazione e della pianificazione territoriale dei Comuni e
delle Province rilevanti ai fini dell'attuazione dei programmi regionali.
2. Ai Comuni sono riconosciuti autonomi poteri di promozione e di
proposta anche nelle materie e per le funzioni amministrative non
rientranti nella loro diretta competenza.
Art. 8 - Proposte di
riordino.
1. Per il conseguimento delle finalità di cui al presente
titolo, la Conferenza permanente di cui al titolo II elabora, entro quattro
mesi dall’insediamento e, per le funzioni e compiti conferiti in
attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro quattro mesi dalla
emanazione di ciascun decreto legislativo di cui all’articolo 1 della
legge medesima, proposte di riordino delle funzioni, previa loro organica
ricognizione.
2. La Conferenza è assistita da una segreteria composta
pariteticamente da funzionari della Giunta regionale e da soggetti
designati dagli organismi di cui al comma 1, lettere d), e) e f)
dell'articolo 10.
TITOLO II
Conferenza permanente
Art. 9 - Conferenza permanente.
(1)
1. È istituita la Conferenza permanente Regione-Autonomie
locali quale strumento di razionalizzazione e coordinamento del rapporto di
collaborazione con i Comuni, le Province e gli altri Enti locali.
2. La Conferenza ha sede presso la Giunta regionale. ( 2)
Art. 10 - Composizione.
1. La Conferenza di cui all'articolo 9 è composta da:
a) il Presidente della Regione o l’assessore da lui delegato che la
presiede;
b) l'assessore regionale competente nella materia oggetto dell'ordine del
giorno;
c) due membri designati nel proprio seno dal Consiglio regionale;
d) due rappresentanti designati dall'Unione regionale delle province del
Veneto (URPV);
e) cinque rappresentanti designati dalla Associazione regionale comuni del
Veneto (ANCI) di cui uno scelto fra gli amministratori dei comuni capoluogo
di provincia, tre fra gli amministratori dei comuni con popolazione sino a
15.000 abitanti ed uno fra gli amministratori dei comuni con popolazione
superiore a 15.000 abitanti;
f) un rappresentante designato dall'Unione nazionale comuni comunità
ed enti montani - Delegazione regionale del Veneto (UNCEM) e tre
rappresentanti designati dalle Associazioni delle Autonomie del Veneto.
( 3)
Art. 11 - Nomina e durata in
carica.
1. I componenti della Conferenza sono nominati con decreto del
Presidente della Regione all'inizio di ogni legislatura regionale.
2. A tal fine le designazioni devono pervenire alla Regione entro
trenta giorni dalla richiesta.
3. La Conferenza è convocata dal suo Presidente e ogniqualvolta
ne faccia richiesta, con indicazione degli oggetti da iscrivere all'ordine
del giorno, almeno un terzo dei suoi componenti.
4. In fase di prima applicazione della presente legge il Presidente
della Regione provvede alla nomina dei componenti della Conferenza entro
trenta giorni dall'entrata in vigore della legge medesima.
Art. 12 - Funzioni.
1. La Conferenza è organo
concertativo, consultivo e di raccordo della Regione con gli enti locali.
Formula proposte ed esprime pareri sulle questioni relative
all’attuazione del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, della
legge 15 marzo 1997, n. 59 e decreti legislativi di attuazione della
stessa, e ai rapporti con il sistema regionale delle autonomie locali.
2. La Conferenza esprime parere sugli schemi di disegni di legge e sulle
proposte di legge di delega e attribuzione di funzioni amministrative agli
enti locali.
3. La Conferenza concerta inoltre:
a) sui criteri per la ripartizione dei fondi regionali tra gli enti locali
per l’esercizio delle funzioni trasferite o delegate;
b) sugli schemi delle direttive per l’esercizio delle funzioni
delegate di cui al comma 2.
4. La Conferenza esprime i pareri di cui ai commi 1, 2 e 3 nel termine di
trenta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso inutilmente tale
termine si procede indipendentemente dall’acquisizione del parere.
5. La Conferenza può formulare proposte sulle normative regionali da
semplificare e razionalizzare e sugli atti di cui ai commi 2 e 3 del
presente articolo.
6. La Conferenza, inoltre, può formulare, alla Giunta regionale,
proposte relative alle autonomie locali da trasmettere alla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome e
alla Conferenza Stato-città ed Autonomie locali di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed al Comitato delle Regioni, di cui
agli articoli 263, 264, 265 del Trattato istitutivo della Comunità
europea, come modificato dal trattato di Amsterdam.
7. Le proposte di cui ai commi 5 e 6 sono comunicate al Consiglio
regionale.
8. La Conferenza sottopone semestralmente al Consiglio regionale un
rapporto sullo stato di attuazione del decentramento amministrativo.
( 4)
Art. 12 bis - Contributi.
1. La Regione Veneto eroga un contributo annuale al Coordinamento
delle Autonomie locali per favorirne l’unità d’azione, la
formazione di uffici di rappresentanza per lo svolgimento di attività
riguardanti in particolare l’informazione, i servizi e la formazione.
2. Il contributo è unitario e viene erogato dalla Giunta
regionale sulla base di un programma annuale coerente con le intese
sottoscritte tra Regione e Associazioni delle autonomie locali.
3. La determinazione del contributo è effettuata annualmente
con legge di bilancio. ( 5)
Art. 13 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dal titolo II della presente legge, previsti
in lire 25 milioni annui, si farà fronte con lo stanziamento di cui al
capitolo n. 3002 "Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi
e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di
missione ed i rimborsi spese" del bilancio di previsione del corrente
esercizio.
2. Per gli esercizi successivi la relativa spesa farà carico al
corrispondente capitolo di bilancio.
Note
( 1) Art. 113 comma 1 legge regionale 13 aprile
2001, n. 11 istituisce la Conferenza regionale permanente per la
programmazione sanitaria e socio sanitaria che si raccorda nella sua
attività alla Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui al
presente articolo.
( 4) Articolo così sostituito
da art. 18 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 , si
segnala inoltre che l'art, 2 comma 4 e l'art. 8 comma 1 della medesima
legge regionale 13
aprile 2001, n. 11 stabilisce che i provvedimenti attuativi in materia
di partecipazione dei privati all'esercizio di funzioni amministrative e di
esercizio associato di funzioni da parte dei comuni siano adottati dalla
Giunta regionale di intesa con la Conferenza permanente Regione-autonomie
locali.
SOMMARIO
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