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Contenuti:
Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 (BUR n. 59/1997)
Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 (BUR n. 59/1997) [sommario] [RTF]
PROCEDURE PER LA
NOMINA E DESIGNAZIONE A PUBBLICI INCARICHI DI COMPETENZA REGIONALE E
DISCIPLINA DELLA DURATA DEGLI ORGANI
Art. 1 - Finalità e ambito di
applicazione.
1. La presente legge disciplina il procedimento di nomina o
designazione a pubblici incarichi attribuiti alla competenza della Regione
in base a leggi e regolamenti statali o regionali, o in base a convenzioni.
2. La presente legge si applica altresì agli organi di
amministrazione attiva, consultiva e di controllo degli enti pubblici,
delle persone giuridiche e di altri organismi, quando alle nomine o
designazioni dei componenti di tali organi concorre la Regione.
3. La presente legge non si applica nei casi di rappresentanza
politica inerente alla carica di consigliere regionale, nei casi di
rappresentanza di diritto in funzione di cariche già rivestite,
nonché nei casi di nomina o designazione dipendenti dallo svolgimento
di rapporto di impiego o vincolate per disposizioni di legge.
Art. 2 - Competenza alle nomine e
alle designazioni.
1. La competenza ordinaria in materia
di nomine e designazioni è del Consiglio regionale.
2. Spettano al Presidente della Regione o alla Giunta regionale le
nomine e designazioni espressamente attribuite a tali organi.
Art. 3 - Durata e scadenza degli
organi.
1. Gli organi la cui disciplina è
attribuita alla competenza della Regione durano in carica per l'intera
legislatura. Gli organi scadono il centottantesimo giorno successivo alla
prima seduta del Consiglio regionale, se le nomine o le designazioni sono
di competenza dello stesso Consiglio, ovvero il centoventesimo giorno
successivo all'elezione della Giunta regionale se le nomine o le
designazioni sono di competenza della stessa Giunta o del Presidente della
Regione.
Art. 4 - Ricostituzione degli
organi.
1. Gli organi la cui disciplina è
attribuita alla competenza della Regione svolgono le loro funzioni sino
alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro
tale termine devono essere ricostituiti.
2. Gli organi non ricostituiti entro il termine di cui al comma 1
sono prorogati per non più di quarantacinque giorni decorrenti dalla
scadenza del termine medesimo.
3. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono
adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché
gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di
urgenza e indifferibilità.
4. Gli atti non rientranti tra quelli indicati nel comma 3, adottati
nel periodo di proroga sono nulli.
5. Entro il periodo di proroga gli organi scaduti devono essere
ricostituiti. Decorso il termine massimo di proroga di cui al comma 2,
senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione gli organi decadono e
gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli.
6. Nei casi previsti dall'articolo 1 comma 2 la Regione provvede al
rinnovo delle nomine o designazioni di sua competenza entro il termine di
durata previsto per ciascuna nomina o designazione.
Art. 5 - Pubblicazione delle
nomine e delle designazioni.
1. Entro il 30 settembre di ogni anno,
a cura del Presidente della Regione sono pubblicati nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto:
a) l'elenco delle nomine e delle designazioni di cui ai commi 1 e 2
dell'articolo 1, da effettuare nell'anno successivo;
b) il termine entro cui le nomine e le designazioni devono essere
effettuate;
c) le fonti normative che prevedono la nomina e la designazione;
d) l'organo regionale a cui competono.
2. Il Presidente della Regione con le stesse modalità di cui al
comma 1 provvede a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto elenchi integrativi per ulteriori nomine o designazioni, nonché
per sostituzioni che si rendessero necessarie nel corso dell'anno,
stabilendo, ove non previsto, il termine entro cui devono essere
effettuate, nonché il termine entro cui devono essere presentate le
proposte di candidatura.
3. Al fine di favorire la presentazione delle proposte di
candidatura da parte dei soggetti interessati, il Presidente della Regione
provvede attraverso forme dirette di pubblicità a dare adeguata
informazione delle nomine e delle designazioni, di cui all'elenco
pubblicato sul BUR ai sensi del comma 1, novanta giorni prima del termine
entro cui devono essere fatte le nomine e designazioni e, nei casi di cui
al comma 2, contestualmente alla pubblicazione dell'elenco nel BUR.
Art. 6 - Presentazione delle
proposte di candidatura. (1)
1. Entro il sessantesimo giorno antecedente il termine entro cui
devono essere effettuate le nomine o le designazioni, le proposte di
candidatura sono presentate:
a) al Presidente del Consiglio, per le nomine o designazioni di competenza
del Consiglio regionale;
b) al Presidente della Regione, per le nomine o designazioni di competenza
della Giunta regionale o del Presidente della Regione.
2. Nei casi di cui al comma 2 dell’articolo 5 le proposte di
candidatura devono essere presentate entro il termine di presentazione
stabilito dal medesimo comma 2.
3. Le proposte di candidatura devono indicare:
a) i dati anagrafici e la residenza del candidato;
b) il titolo di studio;
c) un curriculum attestante la professione o l’occupazione abituale,
il possesso di eventuali requisiti richiesti da leggi, regolamenti o
convenzioni agli effetti della nomina o della designazione, nonché
contenente l’elenco delle cariche pubbliche o presso società a
partecipazione pubblica ricoperte attualmente o precedentemente.
4. Alla proposta di candidatura è allegata la dichiarazione,
sottoscritta dal candidato, di non versare nelle condizioni di
ineleggibilità previste dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16 e
successive modifiche e integrazioni o di ineleggibilità specifica
all'incarico, nonché la dichiarazione di disponibilità
all'accettazione dell'incarico; quest’ultima dichiarazione non è
necessaria nel caso di candidature proposte direttamente da cittadini ai
sensi del comma 7.
5. I termini previsti dai commi 1 e 2 sono perentori; le proposte di
candidatura pervenute dopo tali termini o prive dei dati e della
documentazione di cui ai commi 3 e 4 non sono prese in considerazione.
5 bis. In deroga a quanto previsto al comma 5 e limitatamente alle
nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale, i consiglieri
regionali possono presentare proposte di candidatura corredate dai dati e
dalla documentazione previsti ai commi 3 e 4 entro dieci giorni dalla data
di trasmissione alla competente Commissione consiliare delle proposte di
candidatura istruite ai sensi dell’articolo 7.
5 ter. La Commissione consiliare competente provvede ad istruire le
proposte di candidatura presentate ai sensi del comma 5 bis. ( 2)
6. L'iniziativa per la presentazione delle proposte di candidatura
spetta ad ogni consigliere regionale, alle associazioni di categoria, agli
ordini professionali, alle organizzazioni per la tutela degli interessi
diffusi, sempreché con sedi e operatività nel territorio
regionale, alle associazioni riconosciute ai sensi delle vigenti leggi
regionali, alle associazioni senza fine di lucro comunque costituite.
7. I cittadini in possesso dei necessari requisiti, possono proporre
la propria candidatura.
8. Qualora non siano presentate proposte di candidatura nei termini
di cui ai commi 1 e 2 o qualora siano presentate in numero inferiore al
numero dei soggetti da nominare o designare, fatte salve comunque le
candidature presentate, il Presidente del Consiglio regionale, sentiti i
Presidenti dei Gruppi consiliari, per le nomine e designazioni di
competenza del Consiglio regionale, e il Presidente della Regione, sentito
l'assessore competente per materia, per le nomine e designazioni di
competenza della Giunta regionale o del Presidente della Regione,
provvedono a formularle corredate dalle indicazioni di cui ai commi 3 e 4.
8 bis. Ai fini di quanto previsto dall’articolo 22 della legge
31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni e integrazioni, è
autorizzato, nei limiti e con le prescrizioni previste dalla medesima
legge, il trattamento dei dati personali indicati nel comma 1 del
richiamato articolo 22 afferenti alle cariche di cui all’articolo 10,
comma 1, della presente legge e comunque di ogni altro dato personale
inerente al curriculum presentato ai sensi della lettera c) del comma 3 del
presente articolo. ( 3)
Art. 7 - Procedura per le nomine
e le designazioni di competenza del Consiglio regionale.
1. La competente struttura della Segreteria Generale provvede a
istruire le proposte, a verificare la regolarità della documentazione
prodotta e, sulla base della documentazione stessa, l'esistenza dei
requisiti richiesti per la nomina o la designazione; trasmette la
documentazione con gli esiti dell'istruttoria alla Commissione consiliare
competente, che formula la relativa proposta per il Consiglio regionale.
2. La procedura di cui al comma 1 si applica anche per le proposte
di candidatura formulate dal Presidente del Consiglio regionale ai sensi
del comma 8 dell'articolo 6.
3. Nei casi previsti dai commi 5 e 6 dell'articolo 4, qualora il
Consiglio regionale non proceda alle nomine o designazioni ad esso
spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del termine, la relativa
competenza è trasferita al Presidente del Consiglio regionale che la
esercita entro la scadenza del termine medesimo, nell'ambito delle proposte
di candidatura istruite ai sensi del comma 1, sulla base di eventuali
proposte presentate per iscritto dai Presidenti dei Gruppi consiliari.
Art. 8 - Maggioranza prescritta
per le nomine e le designazioni di competenza del Consiglio regionale.
1. Il Consiglio regionale procede alle nomine e alle designazioni a
maggioranza semplice, con voto limitato ai due terzi dei soggetti da
nominare o designare, quando siano in numero superiore a due.
2. In caso di parità di voto tra due o più candidati si
procede al ballottaggio tra gli stessi ed è eletto il candidato che
ottiene il maggior numero di voti.
Art. 9 - Procedura per le nomine
e le designazioni di competenza della Giunta regionale e del Presidente
della Regione.
1. Le competenti strutture della Giunta
regionale provvedono a istruire le proposte, a verificare la
regolarità della documentazione prodotta e, sulla base della
documentazione stessa, l'esistenza dei requisiti richiesti per la nomina o
designazione.
2. La procedura di cui al comma 1 si applica anche per le proposte
di candidatura formulate dal Presidente della Regione ai sensi del comma 8
dell'articolo 6.
3. Il Presidente della Regione e la Giunta regionale provvedono alle
nomine e alle designazioni di propria competenza entro i termini previsti.
4. Nei casi previsti dai commi 5 e 6 dell'articolo 4, qualora la
Giunta regionale non proceda alle nomine o alle designazioni ad essa
spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del termine, la relativa
competenza è trasferita al Presidente della Giunta regionale, che la
esercita entro la scadenza del termine medesimo.
Art. 10 -
Incompatibilità.
1. Fatte salve le
incompatibilità sancite da leggi statali, non possono ricoprire gli
incarichi di cui all'articolo 1 coloro che ricoprono la carica di tesoriere
e/o segretario amministrativo a livello locale, provinciale, regionale,
nazionale in partiti politici, movimenti politici, associazioni e
sindacati.
2. Nelle situazioni di incompatibilità di cui al comma 1, la
nomina o la designazione è inefficace se il nominato o il designato,
al momento dell'accettazione non ha fatto cessare la situazione medesima.
3. Il sopravvenire delle situazioni di incompatibilità nel
corso degli incarichi comporta la decadenza dagli incarichi stessi qualora
entro il termine di venti giorni non sia rimossa la causa delle
incompatibilità. La decadenza è pronunciata dal Consiglio
regionale o dalla Giunta regionale secondo le rispettive competenze nella
nomina o designazione.
4. Nessuno può essere nominato o designato nel medesimo
incarico per più di due mandati. E’ consentito un terzo mandato
se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei
mesi e un giorno per cause diverse dalle dimissioni. ( 4)
Art. 11 - Comunicazione della
nomina o designazione.
1. Il Presidente del Consiglio regionale ovvero il Presidente della
Giunta regionale, secondo le rispettive competenze, danno comunicazione
immediata dell'avvenuta nomina o designazione all'interessato.
Art. 12 - Comunicazione
dell'accettazione.
1. Coloro che sono nominati o designati con
la procedura prevista dagli articoli precedenti, sono tenuti, a pena di
decadenza, a comunicare per iscritto entro trenta giorni dalla ricezione
dell’avviso dell’avvenuta nomina o designazione, al Presidente
del Consiglio regionale o al Presidente della Giunta regionale, secondo le
rispettive competenze, la propria accettazione, dichiarando nel contempo:
a) l’inesistenza o la cessazione delle condizioni ostative di cui
all’articolo 10;
b) l’inesistenza di conflitti di interesse in relazione
all’incarico da assumere;
c) la consistenza del proprio patrimonio alla data della nomina o
designazione e le entrate proprie e del nucleo familiare, quali risultanti
dall’ultima denuncia dei redditi soggetti all’imposta sul
reddito delle persone fisiche.
2. Qualora successivamente, le persone nominate o designate vengano a
trovarsi in una delle situazioni ostative o di conflitto di interesse di
cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenute, a pena di decadenza, a
dare immediata comunicazione al Presidente del Consiglio o della Giunta
regionale.
3. Comunicazione analoga a quella prevista dalla lettera c) del comma 1,
deve essere presentata entro il trentesimo giorno successivo alla
definitiva scadenza del mandato.
4. L’infedeltà delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2, in
qualsiasi momento accertata in contraddittorio con l’interessato,
comporta la decadenza dalla nomina o designazione, salva la validità
degli atti compiuti. La decadenza è pronunciata dalla Giunta regionale
o dal Consiglio regionale secondo le rispettive competenze sulla nomina o
designazione. ( 6)
Art. 13 - Pubblicazione
dell'elenco delle nomine effettuate.
1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, a cura del Presidente della
Regione, è pubblicato in un apposito supplemento del Bollettino
Ufficiale della Regione l'elenco delle nomine e delle designazioni
effettuate nell'anno precedente con le seguenti indicazioni per ciascun
nominato o designato:
a) i dati anagrafici e la residenza del candidato;
b) il titolo di studio;
c) la professione o l'occupazione abituale.
Art. 14 - Abrogazione.
Art. 15 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’ articolo 5, comma 3 si fa fronte con
i fondi annualmente stanziati dalla legge di bilancio nel capitolo n. 5192
dello stato di previsione della spesa del bilancio 1997 e successivi.
Art. 16 - Norma finale e
transitoria.
1. A modifica di quanto previsto
dalle singole leggi regionali le disposizioni di cui al comma 1
dell’ articolo 3 si
applicano anche agli organi, la cui durata è diversa da quella della
legislatura, in carica o in corso di nomina alla data di entrata in vigore
della presente legge.
2. In fase di prima applicazione della presente legge, a modifica di
quanto previsto dalle singole leggi regionali, agli organi di cui al comma
1 si applicano le seguenti disposizioni:
a) gli organi che vengono a scadenza nel periodo intercorrente tra
l’entrata in vigore della presente legge e la fine della legislatura
in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, saranno
rinnovati fino alla fine della stessa legislatura, con applicazione di
quanto previsto dal comma 1 dell’ articolo 3;
b) gli organi la cui scadenza è prevista in epoca successiva alla fine
della legislatura in corso all’entrata in vigore della presente legge
durano in carica fino alla fine della medesima legislatura in corso alla
data di entrata in vigore della presente legge, con applicazione di quanto
previsto dal comma 1 dell’ articolo 3. ( 8)
3. L'incompatibilità derivante dalla carica di tesoriere e/o
segretario amministrativo in associazioni e sindacati non si applica alle
nomine e alle designazioni già effettuate alla data di entrata in
vigore della legge
regionale 5 febbraio 1996, n. 6 .
5. L’attestazione da parte del Collegio dei garanti, ai sensi
dell’articolo 8 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 46
effettuata alla data di entrata in vigore della presente legge, sulle
proposte di candidatura e di autocandidatura, sostituisce
l’istruttoria prevista dagli articoli 7 e 9.
Art. 17 - Nomine presso le
Aziende di Promozione turistica e l’Agenzia regionale per la
prevenzione e protezione ambientale del Veneto.
2. Per la nomina del direttore generale e del collegio dei revisori
dei conti dell’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione
ambientale del Veneto (ARPAV) è confermata la procedura prevista
rispettivamente dall’ articolo 10 comma 3 e dall’ articolo 11 commi 1 e 2
della legge regionale
18 ottobre 1996, n. 32 .
Art. 18 - Dichiarazione
d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto.
Note
( 1) L’art. 2 della legge regionale 9 dicembre
2005, n. 25 detta disposizioni transitorie nel senso che: “In
fase di prima applicazione i consiglieri regionali possono presentare,
entro il termine perentorio di tre giorni dall’entrata in vigore
della presente legge, proposte di candidatura, corredate dai dati e dalla
documentazione di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 6 della legge regionale 22 luglio
1997, n. 27 , come modificato dall’art. 1 della presente legge,
al Presidente del Consiglio regionale per l’integrazione delle
proposte di candidatura per le nomine che non sono ancora state effettuate
dal Consiglio regionale alla data del 31 ottobre 2005.
La Commissione consiliare competente provvede ad istruire le proposte di
candidatura presentate ai sensi del comma 1.”
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