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Legge regionale 8 agosto 1997, n. 31 (BUR n. 65/1997)
Legge regionale 8 agosto 1997, n. 31 (BUR n. 65/1997) [sommario] [RTF]
DISPOSIZIONI IN
TEMA DI ORDINAMENTO DEL PERSONALE REGIONALE
TITOLO I
Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 1 - Contratto individuale di
lavoro.
1. Il rapporto individuale di lavoro si costituisce con la
sottoscrizione del contratto, da stipularsi anteriormente all'immissione in
servizio, in conformità alla disciplina prevista, anche per quanto
concerne il periodo di prova, dal contratto collettivo nazionale di lavoro
(CCNL).
2. Qualora non sia possibile la preventiva acquisizione dei
documenti prescritti dalla legge, il contratto è stipulato con riserva
di acquisizione dei medesimi entro il primo mese di servizio.
Art. 2 - Accesso all'impiego
regionale.
1. L'assunzione agli impieghi nell'amministrazione regionale
avviene:
a) per concorso pubblico per esami, per titoli, per titoli ed esami, per
corso-concorso mediante lo svolgimento di prove volte all'accertamento
della professionalità richiesta;
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento presenti
negli uffici circoscrizionali del lavoro per le qualifiche e profili per le
quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo
salvi gli eventuali ulteriori requisiti prescritti per specifiche
professionalità;
c) mediante chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste del
collocamento formate dagli appartenenti alle categorie protette di cui al
Titolo I della legge 2 aprile 1968, n. 482.
2. Ferme restando le modalità di accesso di cui al comma 1 e le
disposizioni generali di cui agli articoli 2, 5 e 6 del DPR 9 maggio 1994,
n. 487, con provvedimento della Giunta regionale, sono disciplinati:
a) i contenuti dei bandi di concorso, le modalità di presentazione
delle domande e di svolgimento delle prove concorsuali, anche con riguardo
agli adempimenti dei concorrenti;
b) la disciplina della composizione e degli adempimenti delle commissioni
esaminatrici;
c) le procedure concorsuali fino alla trasmissione della graduatoria di
merito all'organo competente all'approvazione;
d) le modalità per le assunzioni a tempo determinato.
3. Il numero dei posti da mettere a concorso per ciascuna qualifica
funzionale viene determinato nell'ambito dei posti disponibili. Per posti
disponibili s'intendono sia quelli vacanti alla data del bando sia quelli
che risulteranno tali entro un anno dalla data di approvazione del
medesimo.
4. La Giunta regionale predispone, con cadenza annuale o biennale,
un piano di assunzioni definendo i posti da ricoprire distinti per
qualifica e profilo professionale. Nell’ambito del piano in questione
la Giunta regionale può stabilire di coprire i posti mediante
l’indizione di concorsi pubblici con riserva secondo quanto previsto
dall’articolo 6 oppure, nel rispetto delle medesime percentuali ivi
previste, può stabilire di indire concorsi interni e contestuali
concorsi pubblici senza riserva per il personale regionale. Nel caso in cui
nessuno dei candidati del concorso interno risulti idoneo i relativi posti
vanno in aumento ai posti disponibili per il concorso pubblico.
5. Nella fase di prima attuazione e comunque non oltre tre anni
dall’entrata in vigore della presente legge, ai concorsi e selezioni
di cui al comma 4 è ammessa la partecipazione del personale regionale
di ruolo in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 6, commi 8
e 9, della presente legge. È altresì ammessa la partecipazione,
con diritto alla riserva, del personale regionale di ruolo appartenente
alla qualifica funzionale ulteriormente inferiore, con
un’anzianità di servizio di almeno cinque anni nella qualifica
medesima ed in possesso del titolo di studio richiesto per il posto messo a
concorso.
Art. 3 - Rapporto di lavoro a
tempo determinato e a tempo parziale.
1. La Regione, fatto salvo quanto
previsto dalla legge
regionale 10 gennaio 1997, n. 1 , può procedere, nei limiti e con
le modalità previste dal CCNL ad assunzioni a tempo determinato sino
ad un contingente massimo non superiore al cinque per cento
dell’organico generale per i casi previsti dall’articolo 7,
comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), del CCNL del Comparto Regioni
Autonomie locali del 14 settembre 2000. ( 1)
2. Il rapporto di lavoro a tempo determinato si costituisce con la
sottoscrizione del relativo contratto.
3. La Regione nel quadro della vigente disciplina legislativa e
contrattuale e secondo criteri generali approvati dalla Giunta regionale,
può costituire rapporti di lavoro a tempo parziale o trasformare, su
richiesta dei dipendenti, rapporti di lavoro a tempo pieno in rapporti a
tempo parziale.
Art. 4 - Concorsi unici e
concorsi circoscrizionali.
1. La Giunta regionale, previa intesa anche ai fini della
ripartizione della spesa con gli enti strumentali o dipendenti dalla
Regione, nonché con gli Enti locali del Veneto e i loro Consorzi
può deliberare di assumere personale mediante ricorso alle graduatorie
di concorsi unici espletati da un'unica amministrazione.
2. Le modalità di svolgimento del concorso unico ed i criteri
per l'assegnazione del personale vincitore sono stabiliti dalla Giunta
regionale in conformità all'intesa di cui al comma 1.
3. Allo scopo di agevolare il reclutamento di personale e la sua
piena utilizzazione nelle sedi di assegnazione, i concorsi possono essere
banditi anche su base provinciale, salva la facoltà di partecipazione
per tutti i cittadini.
4. Ove il numero dei candidati al concorso lo renda necessario, le
prove di esame possono svolgersi in più sedi decentrate.
Art. 5 - Modalità di
reclutamento.
1. Il bando di concorso per l'assunzione agli impieghi
nell'amministrazione regionale, indetto con decreto del dirigente
competente in materia di personale, può prevedere, in attuazione dei
principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa,
apposite forme preselettive anche per soli titoli ovvero per test o prove
psico-attitudinali, secondo le modalità stabilite nel bando.
2. Nel concorso per titoli ed esami, il bando indica in particolare
le categorie di titoli valutabili ed il punteggio massimo attribuibile a
ciascuna categoria.
3. La Commissione giudicatrice è nominata con decreto del
Presidente della Giunta regionale ed è composta da un massimo di tre
membri, più eventuali membri aggiunti per specifiche materie e da un
segretario di qualifica funzionale non inferiore a quella di Istruttore. La
medesima può procedere, nel concorso per titoli ed esami, alla
valutazione dei titoli e alla relativa comunicazione anche dopo
l'espletamento delle prove scritte, limitatamente ai candidati che abbiano
sostenuto le prove stesse e comunque prima della valutazione delle
medesime.
4. L'ammissione con riserva ovvero l'esclusione dei candidati dal
concorso vengono disposte con atto del dirigente competente in materia di
personale; qualora particolari esigenze organizzative di accelerazione
della procedura lo richiedano, i candidati sono ammessi alle prove con
riserva di accertamento dei requisiti previsti dal bando di concorso, al
momento dell'approvazione della graduatoria.
5. La graduatoria di merito, verificata la regolarità del
procedimento concorsuale, viene approvata con atto del dirigente competente
in materia di personale. La graduatoria del concorso resta valida per tre
anni a decorrere dal provvedimento di approvazione e può essere
utilizzata, nel rispetto delle percentuali di riserva dei posti, per gli
ulteriori posti di pari qualifica funzionale e professionalità che si
dovessero rendere vacanti e disponibili successivamente alla indizione del
concorso stesso, ad eccezione di quelli istituiti successivamente
all'indizione del concorso. La graduatoria del concorso può essere
utilizzata, previa specificazione nel bando, anche per il reclutamento di
personale a tempo parziale e a tempo determinato; il rifiuto
dell'assunzione non determina l'esclusione dalla graduatoria degli idonei.
6. L'Amministrazione regionale, per il reclutamento di qualifiche e
professionalità fino alla qualifica di Esecutore per le quali è
richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, può ricorrere
agli iscritti nelle liste del collocamento presenti negli uffici
circoscrizionali del lavoro competenti, con riferimento alla localizzazione
territoriale delle sedi di servizio riferite ad ambiti provinciali,
prevedendo apposite prove selettive e facendo salvi gli ulteriori requisiti
prescritti per specifiche professionalità. Alle suddette prove
selettive, è ammesso il personale interno avente diritto alla riserva
per la copertura dei posti.
Art. 6 - Requisiti per l'accesso
alle qualifiche regionali.
1. Per l'accesso dall'esterno alla qualifica funzionale di
Funzionario (liv. VIII) è richiesto il diploma di laurea nonché
la prescritta abilitazione ove i posti a concorso comportino una specifica
prestazione professionale.
2. Per l'accesso dall'esterno alla qualifica funzionale di
Istruttore direttivo (liv. VII) è richiesto il possesso del diploma di
laurea.
3. Per l'accesso dall'esterno alla qualifica funzionale di
Istruttore (liv. VI) è richiesto il possesso del diploma di istituto
di istruzione secondaria di secondo grado.
4. Per l'accesso dall'esterno alla qualifica funzionale di
Collaboratore professionale (liv. V) è richiesto il possesso del
diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o dei
particolari requisiti previsti per i singoli profili professionali,
nonché una specifica specializzazione professionale acquisita anche
attraverso documentate esperienze di lavoro.
5. Per l'accesso dall'esterno alla qualifica funzionale di Esecutore
(liv. IV) è richiesto il possesso della licenza della scuola
dell'obbligo, nonché, ove richiesto, della specializzazione
professionale; può altresì richiedersi il possesso di specifiche
abilitazioni o patenti.
6. Per l'accesso dall'esterno alla qualifica funzionale di Operatore
(liv. III) è richiesto il possesso della licenza della scuola
dell'obbligo; può altresì essere richiesto il possesso di
particolari abilitazioni o patenti.
7. Per l'accesso dall'esterno alla qualifica funzionale di
Ausiliario (liv. II) è richiesto l'assolvimento della scuola
dell'obbligo.
8. I bandi di concorso devono prevedere una riserva per il personale
in servizio di ruolo variabile dal trentacinque per cento al cinquanta per
cento dei posti disponibili messi a concorso. In caso di indizione di
concorsi per posti della stessa qualifica funzionale possono essere
effettuate, nell'applicazione della riserva, compensazioni fra le diverse
professionalità. Alla riserva dei posti può accedere il personale
di ruolo appartenente alla qualifica funzionale immediatamente inferiore al
posto messo a concorso in possesso del titolo di studio richiesto per
l'accesso dall'esterno al posto anzidetto e con una anzianità di
servizio di due anni. La disposizione non si applica nel caso in cui, ai
sensi dell'articolo 2, comma 4 si stabilisca di provvedere, nel rispetto
delle medesime percentuali, ad indire concorsi o selezioni interni.
9. È ammessa la partecipazione con diritto alla riserva del
personale regionale appartenente alla qualifica immediatamente inferiore,
con una anzianità di almeno cinque anni nella qualifica stessa, in
possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto
per il posto messo a concorso. Non sono ammesse deroghe al possesso del
titolo di studio quando le funzioni connesse al posto messo a concorso
comportano, a norma delle leggi che disciplinano l'esercizio delle singole
professioni, il possesso di specifici titoli di studio ovvero di specifiche
abilitazioni professionali.
10. Qualora, per le qualifiche inferiori alla settima, il bando di
concorso preveda che le prove consistano in appositi test, la Giunta
regionale definisce specifici criteri in ordine al contenuto delle prove
che tengano conto dei profili professionali messi a concorso.
11. La graduatoria di concorso è in ogni caso unica ed il
personale interno, esauriti i posti riservati, può ricoprire i posti
non ricoperti dagli esterni così come questi ultimi possono ricoprire
i posti riservati agli interni qualora non venissero integralmente coperti.
Art. 7 - Corso-concorso.
1. Il corso-concorso consiste in una selezione, pubblica o interna,
per l'ammissione dei candidati ad un corso con posti predeterminati,
finalizzato alla formazione specifica dei candidati stessi. Il bando,
approvato dalla Giunta regionale, definisce, in base alla qualifica ed alle
mansioni relative ai posti da ricoprire, le prove selettive, la durata ed i
programmi del corso, le prove finali dei corsi stessi, nonché il
numero dei candidati ammissibili ed i titoli valutabili. Al termine del
corso un'apposita commissione, di cui possono far parte uno o più
docenti dello stesso, procede ad esami scritti e/o orali con
predisposizione di graduatoria di merito per il conferimento dei posti.
2. Il numero dei posti disponibili per il corso è maggiorato
fino ad un massimo del cinquanta per cento rispetto ai posti messi a
concorso.
3. Ai partecipanti al corso non dipendenti regionali può essere
concessa una borsa di studio; ai dipendenti regionali partecipanti al corso
viene conservato il trattamento economico in godimento; la partecipazione
al corso non può comunque determinare la corresponsione di compensi
per lavoro straordinario o recuperi connessi ad eventuali eccedenze di
orario rispetto al monte orario d'obbligo.
TITOLO II
Disciplina del rapporto di lavoro
Art. 8 - Sede di servizio.
1. Il personale assunto presso la Regione è tenuto a permanere
nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque
anni, fatta salva la possibilità dell'amministrazione di disporre il
mutamento della sede lavorativa per esigenze organizzative e gestionali.
Art. 9 - Mobilità del
personale.
1. Nell'ambito della disciplina di cui
agli articoli 32 e 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e
successive modifiche ed integrazioni, la Giunta regionale stabilisce le
modalità di attuazione della mobilità con gli enti strumentali o
dipendenti dalla Regione.
2. La Regione disciplina la mobilità del proprio personale
previa consultazione con le associazioni regionali degli Enti locali, in
relazione alla delega di funzione agli enti stessi. La Regione, anche per
conto dei suoi enti strumentali o dipendenti, può aderire alla
mobilità di livello nazionale, sulla base di preventive intese con la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione
pubblica.
3. La Giunta regionale disciplina le procedure di mobilità
all'interno del comparto Regioni-Enti locali nonché da e verso gli
enti del comparto sanitario; per quanto riguarda la mobilità mediante
comando continua ad applicarsi l' articolo 136 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e
successive modifiche e integrazioni.
3 bis.Il trasferimento da e verso altri enti regionali operanti sul
territorio regionale, nel rispetto dei relativi contratti collettivi
nazionali, può riguardare anche personale di comparti diversi da
quelli di cui al comma 3, ove sussista apposito accordo tra le
amministrazioni interessate nel quale sono indicate le modalità ed i
criteri del trasferimento, il numero dei lavoratori da trasferire e le
specifiche professionalità dagli stessi possedute. ( 2)
Art. 10 - Sanzioni
disciplinari.
1. Il dipendente che viola i propri
doveri è soggetto all'applicazione di sanzioni disciplinari
individuate dal CCNL, secondo la gravità dell'infrazione.
2. Quando le sanzioni da applicare siano il rimprovero verbale o il
rimprovero scritto il dirigente regionale della struttura ove presta
servizio il dipendente provvede direttamente. La multa e la sospensione dal
lavoro e dalla retribuzione sono applicati, su segnalazione del dirigente
ove presta servizio il dipendente, dal dirigente competente in materia di
personale ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo n. 29/1993.
3. Il licenziamento, con o senza preavviso, è inflitto con
provvedimento del dirigente competente in materia di personale.
Art. 11 - Procedimento
disciplinare - collegio arbitrale.
1. Ferme restando in materia disciplinare le disposizioni previste
dall'articolo 59 del decreto legislativo n. 29/1993 e dal CCNL, con
provvedimento della Giunta regionale sono stabilite le modalità ed i
criteri per la designazione dei rappresentanti dell'amministrazione e dei
rappresentanti dei dipendenti nel collegio arbitrale di disciplina
nonché i criteri oggettivi di rotazione dei membri e di assegnazione
dei procedimenti disciplinari che ne garantiscano l'imparzialità; con
lo stesso provvedimento viene stabilita l'entità dei compensi
spettanti ai componenti del collegio.
2. Il collegio arbitrale di disciplina è articolato in sezioni
e dura in carica cinque anni. É nominato con decreto del Presidente
della Giunta regionale e si compone per ciascuna sezione di cinque membri,
di cui due rappresentanti dell'amministrazione e due rappresentanti dei
dipendenti. I dieci rappresentanti dell'amministrazione e i dieci
rappresentanti dei dipendenti, indicano, di comune accordo cinque
presidenti scelti fra le categorie individuate dalla Giunta regionale con
il provvedimento di cui al comma 1. In caso di mancanza di accordo, entro
trenta giorni dalla prima seduta, la Regione richiede la nomina dei
presidenti al Presidente del Tribunale di Venezia.
3. La Regione e/o gli enti strumentali o dipendenti dalla Regione
possono istituire un unico collegio arbitrale mediante convenzione che ne
regoli le modalità di costituzione e di funzionamento.
Art. 12 - Provvedimenti
cautelari.
1. Nell'ambito della disciplina prevista dal CCNL, alla sospensione
cautelare dell'impiegato nel corso del procedimento disciplinare
nonché in corso di procedimento penale, provvede il Presidente della
Giunta regionale su proposta del dirigente competente in materia di
personale.
Art. 13 - Mansioni del
personale.
2. Il dipendente regionale deve essere adibito alle mansioni proprie
della qualifica di appartenenza, tra le quali rientra comunque lo
svolgimento di compiti complementari e strumentali al perseguimento degli
obiettivi di lavoro.
3. Il dipendente può essere adibito a svolgere compiti
specifici non prevalenti della qualifica immediatamente superiore, ovvero,
ove necessario, compiti o mansioni di qualifica immediatamente inferiore,
se richiesto dal dirigente della struttura organizzativa cui è
addetto, senza che ciò comporti alcuna variazione del trattamento
economico.
4. Nella fase di prima
applicazione della disciplina relativa alla definizione dei profili
professionali di cui all’ articolo 31 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 e
comunque entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge,
la Giunta regionale per la copertura dei posti vacanti individua specifici
profili professionali per i quali si procede all’effettuazione di una
prova pratica di selezione tra i dipendenti fino alla quinta qualifica; per
le qualifiche dalla sesta all’ottava, fino alla copertura del
sessanta per cento dei posti disponibili, si procede mediante
l’effettuazione di concorsi interni. I candidati devono essere in
possesso dei requisiti di cui all’articolo 6 della presente legge.
Art. 14 -
Incompatibilità.
1. Si applicano ai dipendenti regionali le disposizioni di cui
all'articolo 58 del decreto legislativo n. 29/1993, e successive modifiche,
nonché dell'articolo 2105 del codice civile.
2. L'autorizzazione prevista dall'articolo 58 suddetto, comma 2,
è rilasciata dal Segretario generale della programmazione verificata
la compatibilità con gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, e
l'inesistenza di ragioni di incompatibilità sia di diritto che di
fatto, nell'interesse del buon andamento della Pubblica amministrazione.
3. I criteri oggettivi di cui al citato articolo 58, comma 5 sono
approvati dalla Giunta regionale.
Art. 15 - Contrattazione
decentrata e partecipazione del personale.
1. L'amministrazione regionale conforma la partecipazione sindacale
ai principi generali di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n.
29/1993 e secondo la disciplina contenuta nel CCNL.
2. Il contratto collettivo decentrato è stipulato, per la
Regione, da una delegazione, nominata dalla Giunta regionale, composta dal
Presidente della Giunta regionale, o da un suo delegato, che la presiede,
da rappresentanti della struttura competente in materia di personale
nonché di altre strutture eventualmente interessate e, per la parte
sindacale, da una rappresentanza composta secondo modalità definite
dalla contrattazione collettiva nazionale.
3. La sottoscrizione del contratto collettivo decentrato è
autorizzata, nei quindici giorni successivi alla conclusione della
trattativa, con provvedimento della Giunta regionale.
4. La Regione attua le misure necessarie per le nuove forme di
partecipazione delle rappresentanze del personale ai fini
dell'organizzazione del lavoro in attuazione dell'articolo 48 del decreto
legislativo n. 29/1993, secondo la disciplina della contrattazione
nazionale collettiva, anche attivando commissioni bilaterali od
osservatori.
5. La Regione, in ottemperanza a quanto prescritto dall'articolo 61
del decreto legislativo n. 29/1993, promuove ogni misura idonea a garantire
pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il
trattamento sul lavoro.
TITOLO III
Estinzione del rapporto di lavoro
Art. 16 - Cause d'estinzione del
rapporto di lavoro.
1. Il rapporto di lavoro regionale si estingue nei casi previsti dal
CCNL e, particolarmente, per:
a) dimissioni del dipendente;
b) collocamento a riposo;
c) decadenza;
d) licenziamento disciplinare, con o senza preavviso;
e) superamento dei limiti, consentiti dal CCNL, di assenza per malattia,
per infortunio sul lavoro o per malattia riconosciuta dipendente da causa
di servizio;
f) decesso del dipendente.
2. Le dimissioni possono essere rassegnate, previo preavviso, in
ogni momento, con atto scritto e debbono essere presentate
all'amministrazione; le condizioni ed i termini del preavviso sono fissati
dal contratto collettivo nazionale.
3. Il dipendente viene collocato a riposo d'ufficio al
raggiungimento del limite d'età in base a quanto disposto dalle
vigenti disposizioni.
4. Viene altresì collocato a riposo il dipendente che sia stato
messo in disponibilità a seguito di esito negativo della mobilità
ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 29/1993.
5. Per il licenziamento, con o senza preavviso, si applica
l' articolo 10, comma 3; le
condizioni e i termini di preavviso sono fissati dai rispettivi contratti
collettivi nazionali e decentrati.
6. La decadenza è dichiarata dal dirigente responsabile in
materia di personale nei seguenti casi:
a) perdita del godimento dei diritti civili e politici;
b) perdita dei requisiti in materia di cittadinanza richiesta per il posto
ricoperto.
7. Delle cause di cessazione, di cui alle lettere a), b), c), e) ed
f) del comma 1, l'amministrazione regionale, verificatone i presupposti,
prende atto con provvedimento del dirigente competente in materia di
personale.
TITOLO IV
Norme finali e transitorie
Art. 17 - Norma
finanziaria.
Art. 18 - Abrogazione di
norme.
1. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge
ed in particolare:
a) gli articoli 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 69 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12
nonché gli articoli 44 e 45 della medesima legge, da ultimo modificati
con la legge
regionale 9 aprile 1996, n. 11 ;
b) gli articoli dal 32 al 39 della legge regionale n. 12/1991 , nonché la
tabella c) allegata alla medesima legge regionale, a decorrere dalla data
di esecutività del provvedimento della Giunta regionale di cui
all’articolo 2, comma 2;
c) l'articolo 135 della legge regionale n. 12/1991 a decorrere
dall'esecutività del provvedimento che disciplina le procedure di
mobilità ai sensi dell'articolo 9, comma 3.
3. Gli effetti abrogativi delle disposizioni nazionali relative
all'omogeneizzazione del trattamento previdenziale del personale regionale
decorrono dalla data di modifica delle norme che regolano in campo
nazionale l'indennità di fine servizio.
Art. 19 - Dichiarazione
d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi
dell’ articolo
44 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
SOMMARIO
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