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Legge regionale 8 settembre 1997, n. 36 (BUR n. 74/1997)
Legge regionale 8 settembre 1997, n. 36 (BUR n. 74/1997) [sommario] [RTF]
NORME PER
L’ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DEL DELTA DEL PO (1)
CAPO I
Norme generali
Art. 1 - Istituzione del Parco
naturale regionale del Delta del Po.
1. Al fine di tutelare, recuperare,
valorizzare e conservare i caratteri naturalistici, storici e culturali del
territorio del Delta del Po, nonché per assicurare adeguata promozione
e tutela della attività economiche tipiche dell'area e concorrere al
miglioramento della qualità della vita delle comunità locali, con
la presente legge è istituito il Parco naturale regionale del Delta
del Po, di seguito definito Parco, come individuato da apposita grafia
nell’allegata planimetria in scala 1:50.000 comprendente parte del
territorio dei comuni di Rosolina, Porto Viro, Ariano nel Polesine, Taglio
di Po, Porto Tolle e marginalmente il territorio dei comuni di Adria,
Loreo, Corbola e Papozze.
2. La gestione del parco é affidata all'Ente parco Delta del
Po, di cui all'articolo 14, di seguito denominato Ente parco.
3. La individuazione della sede legale e amministrativa dell'Ente
parco é demandata alla definizione dello Statuto dell'Ente.
Art. 2 - Finalità.
1. La Regione del Veneto con la
presente legge riconosce e promuove:
a) i valori naturali, ambientali, storici e culturali presenti nell'area
del Delta del Po rodigino quali risorse atte a supportare lo sviluppo
economico, sociale e culturale delle Comunità locali insistenti in
tali territori;
b) la incentivazione e la tutela delle attività economiche,
ricreative, sociali e culturali delle comunità locali insistenti nei
territori del Delta del Po rodigino, quale condizione essenziale e
irrinunciabile per la stessa tutela e valorizzazione delle risorse
naturali, ambientali, storiche e culturali caratterizzanti l'area del Delta
del Po rodigino.
2. Al fine di assicurare la necessaria tutela e valorizzazione delle
risorse naturali, ambientali, storiche e culturali, caratterizzanti l'area
del Delta del Po rodigino, di assicurare adeguata promozione e tutela delle
attività economiche, ricreative, sociali e culturali tipiche dell'area
e di concorrere al miglioramento della qualità della vita delle
comunità locali, la Regione del Veneto con la presente legge intende
perseguire i seguenti obiettivi:
a) recepire, adottare, attuare e promuovere l'attuazione da parte degli
enti locali, nei territori del Delta del Po rodigino, conterminati e
interessati dal Piano di Area del Delta del Po, approvato con provvedimento
del Consiglio regionale n. 1000 in data 5 ottobre 1994, di azioni e linee
di gestione del territorio e delle zone umide, nel rispetto degli accordi e
delle convenzioni internazionali inerenti la gestione delle zone umide, con
particolare riferimento all'azione di collaborazione concertata a lungo
termine predisposta dall'Unione europea, mediante l'adesione diretta della
Regione del Veneto al programma comunitario per le zone umide del
Mediterraneo denominato MedWet;
b) assicurare la tutela, il mantenimento, il restauro, la valorizzazione e
l'ottimale e razionale utilizzo e fruizione dell'ambiente naturale e
antropizzato, storico, architettonico, paesaggistico e archeologico, e
delle sue risorse;
c) assicurare la fruizione del territorio a fini ricreativi, scientifici,
culturali e didattici;
d) promuovere, anche mediante la predisposizione di adeguati sostegni
tecnico-finanziari, le attività di conservazione, manutenzione,
valorizzazione, ottimale gestione, fruizione e ripristino anche funzionale
degli elementi naturali e storici caratterizzanti l'area;
e) promuovere, anche mediante la predisposizione di adeguati sostegni
tecnico-finanziari, le attività economiche, ricreative, sociali e
culturali, turistiche e di servizio tipiche dell'area e di possibile
sviluppo futuro, nel rispetto delle finalità della presente legge;
f) assicurare la promozione dello sviluppo del sistema economico e
insediativo, in armonia con le finalità della presente legge,
attivando e promuovendo iniziative promozionali e di ricerca e
sperimentazione scientifica e tecnologica, atte a valorizzare le produzioni
ed i servizi tipici dell'area;
g) promuovere le funzioni di servizio per il tempo libero e di
organizzazione del flussi turistici nelle zone del Delta del Po;
h) promuovere e valorizzare l'immagine del Delta del Po rodigino anche con
l'uso di mezzi multimediali;
i) tutelare il suolo e il sottosuolo, la flora, la fauna, l'acqua e l'aria;
l) assicurare la protezione del territorio ai fini della sicurezza
idraulica, in armonia con le finalità della presente legge,
promuovendo a tutti i livelli la difesa e ricostituzione degli equilibri
idraulici e idrogeologici;
m) promuovere la difesa, ricostituzione, valorizzazione della flora e degli
equilibri fitocenotici del soprassuolo vegetazionale;
n) promuovere la difesa, ricostituzione, valorizzazione dei valori
faunistici e degli equilibri zoocenotici;
o) garantire e promuovere la valorizzazione, l'incremento e l'utilizzo
razionale delle risorse naturali, storiche, culturali, paesaggistiche ed
economiche, al fine di garantire e promuovere lo sviluppo economico,
sociale e culturale delle popolazioni del Delta del Po rodigino e di
assicurare loro una migliore qualità della vita.
3. Per i fini di cui al comma 2, la presente legge promuove la
predisposizione e l'adozione di un Piano economico-sociale, a carattere
pluriennale, denominato Piano di tutela e sviluppo delle Comunità del
Delta del Po rodigino, mirante alla promozione economica e sociale delle
Comunità del Delta del Po attraverso il sostegno delle attività
tipiche e alla piena valorizzazione delle potenzialità economiche del
territorio ai fini dello sviluppo dell'occupazione.
Art. 3 - Ente parco
interregionale Delta del Po.
1. La Regione Veneto, ai fini di una efficace ed omogenea politica
di tutela dell'intero ecosistema del Delta del Po, promuove, d'intesa con
la Regione Emilia-Romagna, la istituzione dell'Ente parco interregionale
Delta del Po, costituito dai parchi regionali del Delta del Po delle
rispettive Regioni.
CAPO II
Strumenti di attuazione: piano del parco e piano pluriennale
economico-sociale
Art. 4 - Piano del Parco.
1. Strumento di attuazione delle finalità del parco é il
Piano del parco, che ha lo scopo di assicurare la necessaria tutela e
valorizzazione dell'ambiente del parco e dei valori naturali e ambientali
ai sensi dell' articolo 9 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 e
dell'articolo 25 comma 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
2. Il Piano di Area del Delta del Po costituisce riferimento per la
redazione del Piano del parco che non potrà porre ulteriori vincoli di
tutela paesaggistico ambientale.
3. Nelle aree esterne alla perimetrazione del Piano del Parco e
ricomprese nel Piano di Area del Delta del Po si applicano esclusivamente
le disposizioni del Piano di Area.
Art. 5 - Contenuti del Piano del
Parco.
1. Il Piano del parco determina:
a) la perimetrazione definitiva dell'area del parco;
b) la zonizzazione e l’articolazione delle superfici comprese nel
perimetro di cui all’articolo 1 in aree di salvaguardia e di
sviluppo;
c) i perimetri delle zone archeologiche;
d) la distinzione tra i biotopi a seconda che debbano essere lasciati
prevalentemente all'evoluzione naturale ovvero che possano essere soggetti
a trasformazioni orientate o ancora a gestione conservativa;
e) le aree che devono accogliere attrezzature o infrastrutture per
un'utilizzazione collettiva dei beni o per altre esigenze strettamente
connesse alle finalità del parco;
f) gli edifici esistenti e le aree da destinare a sede delle attività
dell'Ente parco o ad altri usi pubblici congruenti con le finalità del
parco;
g) il censimento di tutti gli edifici di pregio ambientale
storico-artistico e relative categorie di intervento;
h) gli interventi di conservazione, riqualificazione, restauro, recupero e
miglioramento da operarsi e l'individuazione dei soggetti abilitati ad
effettuarli ove diversi dall'Ente parco;
i) i filari di alberi siepi, cespugli, boschi, macchie arboree di cui
é vietato l'abbattimento salvo le necessarie o opportune azioni di
mantenimento, manutenzione, miglioramento, incremento, da attuarsi con
tecniche proprie della bioingegneria e silvicoltura naturalistica, anche
con interventi a sostegno di attività di sperimentazione relative a
produzioni compatibili realizzate in aziende agricole ed ittiche;
l) le specifiche misure di tutela e risanamento dei corpi idrici,
nonché la promozione di interventi statali volti al risanamento e
disinquinamento dei corpi idrici interessanti il territorio nella loro
interezza;
m) le norme e le prescrizioni per l'utilizzo delle vie d'acqua e relative
infrastrutture;
n) l’adeguamento del sistema infrastrutturale finalizzato alla
salvaguardia dell'ambiente e allo sviluppo delle attività del parco
con la previsione di interventi finanziari aggiuntivi nei settori
dell'agricoltura, dell'itticoltura, della pesca e della gestione
agro-faunistica, compatibili con le finalità del sistema di tutela e
sviluppo, ivi compresa la vivificazione delle lagune;
o) i modi e le forme di utilizzazione sociale dei beni costituenti il parco
e le norme per la loro regolamentazione;
p) i vincoli e le limitazioni che afferiscono alle diverse aree comprese
nel parco qualora previste nonché la regolamentazione delle
attività di trasformazione consentite;
q) le modalità di cessazione o di adattabilità delle
attività incompatibili con le finalità del parco;
r) lo sviluppo dell’agricoltura, della pesca professionale,
dell’acquacoltura e della vallicoltura, attività considerate
compatibili e necessarie per le finalità del parco, tenendo conto che
nelle oasi, così come definite e delimitate nel Piano faunistico
venatorio, può essere esercitata l’attività di
vallicoltura; ( 2)
s) le modalità di promozione di nuove attività compatibili con le
finalità del parco, nonché la promozione di interventi di
carattere culturale ed educativo per la promozione e lo sviluppo di una
cultura della tutela ambientale e della conservazione degli elementi tipici
della ruralità;
t) i centri abitati, le zone artigianali, commerciali, industriali,
portuali e turistiche all'interno del perimetro del parco, cui si applicano
gli strumenti urbanistici dei rispettivi territori;
u) la predisposizione di attrezzature, impianti di depurazione e per il
risparmio energetico e sistemi di controllo e monitoraggio delle acque;
v) la realizzazione di servizi ed impianti di carattere
turistico-naturalistico gestiti anche da privati;
z) i sistemi per la riduzione delle emissioni nocive nell'atmosfera.
Art. 6 - Elaborati del Piano del
parco.
1. Il Piano del parco é costituito da:
a) analisi volte a individuare e descrivere le caratteristiche, la
consistenza e la dinamica pregressa e prevedibile della struttura sociale e
degli aspetti relativi alla struttura fisica del suolo, alle acque, alla
flora, alla fauna, alle preesistenze storiche e archeologiche, alle
attività economiche e a quant'altro ritenuto necessario per la
completa conoscenza dell'area;
b) relazione illustrativa degli obiettivi da conseguirsi, dei criteri
adottati per la redazione del Piano e dei criteri da adottare per la sua
attuazione, delle caratteristiche dei territori compresi dell'ambito del
parco, del contenuto delle scelte compiute;
c) una o più rappresentazioni grafiche, in scale 1:50.000 e 1:10.000
atte a determinare la suddivisione e articolazione del territorio del parco
in aree distinte, nonché l'assetto urbanistico, naturalistico e
funzionale;
d) norme di attuazione contenenti la regolamentazione delle attività
consentite e delle nuove attività;
e) programma finanziario di massima e individuazione degli interventi
ritenuti prioritari.
Art. 7 - Procedimento di
formazione del Piano del Parco.
1. Il Piano del parco e le sue varianti sono adottate con voto
favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio dell'Ente parco.
2. Entro otto giorni, gli atti sono depositati presso la segreteria
dell'Ente parco e dei comuni di cui all'articolo 1, per la durata di trenta
giorni, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione, e
nei trenta giorni successivi, presentare le proprie osservazioni all'Ente
parco.
3. I termini, di cui al comma 2, decorrono dalla data di
pubblicazione dell'avviso pubblico dell'avvenuto deposito all'albo
dell'Ente parco.
4. Scaduto il termine per la presentazione di osservazioni, entro
sessanta giorni, il Presidente dell'Ente parco trasmette alla Regione il
Piano del parco adottato, unitamente alle osservazioni pervenute e alle
controdeduzioni dell'Ente parco.
5. Il Piano del parco, previo parere della Commissione tecnica
regionale, integrata ai sensi dell’ articolo 10 della
legge regionale 16
agosto 1984, n. 40 , da formularsi entro centoventi giorni dalla
trasmissione degli atti, é approvato dal Consiglio regionale che
può introdurre le modifiche necessarie per la tutela degli interessi
ambientali nonché di ogni altro interesse regionale o statale. La
delibera di approvazione é pubblicata sul BUR e il relativo piano
é depositato presso la segreteria dell'Ente parco e dei comuni
interessati, a disposizione del pubblico. ( 3)
6. Il Piano del parco entra in vigore quindici giorni dopo la
pubblicazione della delibera di approvazione nel BUR.
Art. 8 - Efficacia del Piano del
Parco.
1. Il Piano del parco ha efficacia di Piano di area regionale e
valenza paesistica ai sensi dell' articolo 124 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e
successive modificazioni, e dell'articolo 25, comma 2 della legge 6
dicembre 1991, n. 394; la sua approvazione comporta, quando si tratti di
prescrizioni e vincoli, l'automatica variazione degli strumenti urbanistici
generali e attuativi, in corrispondenza alle prescrizioni e ai vincoli
approvati.
2. Il Piano del parco può essere attuato attraverso progetti
successivi.
Art. 9 - Varianti al Piano al
parco.
1. Le varianti al Piano del parco sono soggette alla stessa
procedura del Piano del parco ed hanno la stessa efficacia.
2. Le varianti parziali che non incidono sui criteri informatori e
sulle caratteristiche essenziali del Piano del parco sono adottate con il
voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio
dell’Ente parco e sono approvate dalla Giunta regionale, previo
parere della Commissione tecnica regionale, integrata ai sensi
dell’ articolo
10 della legge
regionale 16 agosto 1984, n. 40 , da formularsi entro centoventi giorni
dal ricevimento delle varianti medesime. ( 4)
Art. 10 - Norme di
salvaguardia.
1. Fino all'adozione del Piano del parco e del regolamento del
parco, si applicano sul territorio del parco i vincoli e le direttive del
vigente Piano di Area del Delta del Po.
Art. 11 - Piano pluriennale
economico-sociale.
1. Nell'ambito delle finalità
istitutive, delle previsioni del Piano del parco e nei limiti del
regolamento, il Consiglio dell'Ente parco, su proposta del Comitato
esecutivo e sentiti gli enti locali interessati, adotta il Piano
pluriennale economico-sociale di cui all’ articolo 2, comma 3, e lo trasmette alla Giunta regionale
per l’approvazione.
2. Il Piano prevede in particolare:
a) gli interventi di riqualificazione, recupero e miglioramento da operarsi
per la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale e ambientale,
nonché, l'individuazione dei soggetti abilitati a effettuarli, ove
diversi dall'Ente parco;
b) gli interventi nei settori dell'industria e artigianato,
dell'agricoltura, dell'itticoltura, della molluschicoltura e della pesca
professionale in genere, della vivificazione delle lagune, della difesa
dagli incendi, della difesa idrogeologica del suolo, della tutela
dell'equilibrio e ripopolamento faunistico, dell'agriturismo e delle
attività turistiche;
c) gli interventi a sostegno di attività per la sperimentazione,
promozione e trasformazione relative a produzioni realizzate da aziende
agricole e società ittiche;
d) gli interventi di carattere culturale ed educativo, ricreativo e
turistico, strutturale ed infrastrutturale per lo sviluppo dell'utilizzo
sociale e pubblico del Parco;
e) le previsioni di spesa per l'attuazione del programma e le priorità
degli interventi.
3. Il Piano pluriennale economico-sociale ha durata quadriennale e
può essere attuato attraverso programmi annuali di interventi.
4. La realizzazione delle singole opere di attuazione degli
interventi previsti dai programmi è approvata dal Comitato esecutivo,
previo parere del Comitato tecnico scientifico. L'approvazione delle opere
equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e
urgenza delle stesse.
5. Nei programmi annuali possono essere previste apposite
convenzioni, anche onerose, con gli operatori interessati per introdurre
pratiche e iniziative compatibili con l'ambiente e finalizzate a promuovere
ed utilizzare il territorio e l'ambiente per creare nuove economie e nuova
occupazione.
CAPO III
Regolamento e compiti dell’Ente parco
Art. 12 - Regolamento dell'Ente
parco.
1. Il regolamento dell'Ente parco, da
adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del Piano del parco,
disciplina in dettaglio le attività, i vincoli, le prescrizioni ed
ogni altra previsione del Piano del parco di cui all' articolo 5, comma 1, lettere da a) a
t).
2. In particolare il regolamento disciplina:
a) la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;
b) lo svolgimento delle attività industriali, artigianali,
commerciali, agroalimentari, ittiche, turistiche, di servizio e
agro-silvo-pastorali, anche mediante la creazione di apposite strutture
tecniche e operative, operanti nell'ambito di parti limitate ovvero
sull'intera area del parco, nonché mediante l'assunzione di
partecipazioni in società con altri soggetti pubblici e privati;
c) le modalità per l'acquisizione delle aree e degli edifici
espressamente individuati nel Piano del parco ai fini del conseguimento
delle finalità del parco;
d) le modalità per la promozione e la conoscenza dell'ambiente del
parco e per l’attuazione degli interventi di valorizzazione del
medesimo;
e) le modalità di semplificazione amministrativa
nell’organizzazione degli uffici e nell’esercizio delle
funzioni, da conseguire anche attraverso apposite convenzioni ed accordi
con gli enti pubblici e privati interessati.
Art. 13 - Compiti
dell’Ente parco.
1. Nell'area del parco, l'Ente parco
esercita:
a) le funzioni amministrative delegate alla Regione ai sensi dell'articolo
82 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 in materia di tutela dei beni ambientali
e subdelegate ai Comuni ai sensi della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 63 ;
( 5)
c) le funzioni amministrative in materia di tutela della fauna inferiore e
della flora, di cui alla legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 e
successive modifiche e integrazioni, attualmente esercitate dal Servizio
forestale regionale territorialmente competente;
2. Il Consiglio dell'Ente parco istituisce apposita Commissione
tecnica composta dal presidente dell'Ente, e da sei esperti, nelle materie
di competenza previste dal comma 1, di cui tre scelti dal Consiglio del
parco con voto limitato a due terzi, due scelti dal Comitato esecutivo ed
uno designato dal Consorzio di Bonifica Delta Po-Adige. La Commissione
é presieduta dal presidente dell'Ente parco o suo delegato. Le
funzioni di segretario sono svolte da un dipendente con qualifica non
inferiore a istruttore. La Commissione formula obbligatoriamente pareri
consultivi sugli atti da emanarsi dagli organi dell'Ente nell'esercizio
delle funzioni allo stesso demandate a norma del comma 1.
3. Il parere della Commissione di cui al comma 2, sostituisce ogni
altro parere previsto dalle singole normative regionali.
5. L'esercizio delle funzioni previste dal comma 1 ha inizio decorsi
novanta giorni dalla costituzione degli organi di cui all'articolo 16 e
della Commissione tecnica di cui al comma 2. La costituzione degli organi e
della Commissione tecnica é comunicata dal presidente dell'Ente parco
al Presidente della Giunta regionale il quale entro il termine di quindici
giorni successivi al ricevimento della comunicazione ne dà notizia
mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.
Analoga comunicazione é effettuata dal presidente dell'Ente parco ai
sindaci dei comuni di cui all'articolo 1. I procedimenti già avviati e
non ancora conclusi sono definiti presso gli organi e gli enti
originariamente competenti. ( 6)
6. L'Ente parco, per l'adempimento dei propri compiti, può
avvalersi, previa intesa con gli organi competenti, della collaborazione
tecnica degli enti e aziende regionali, della consulenza e dell’opera
delle strutture regionali, nonché della collaborazione del Corpo
forestale dello Stato e degli enti locali interessati, previa stipula di
apposita convenzione.
CAPO IV
La gestione del parco
Art. 14 - Ente di
gestione.
1. La gestione del parco é affidata ad un ente di diritto
pubblico, dotato di personalità giuridica, istituito con la presente
legge e denominato Ente parco Delta del Po.
Art. 15 - Statuto dell'Ente
parco.
1. Lo Statuto dell'Ente parco contiene:
a) la disciplina delle attività dell'Ente in conformità alle
disposizioni della presente legge e alle finalità del parco.
b) la disciplina del funzionamento e dei compiti degli organi dell'Ente e
la previsione delle cause di cessazione dall'ufficio dei membri che li
compongono;
c) la regolamentazione di ogni altro aspetto relativo al funzionamento
dell'Ente e delle relative strutture, che non siano già espressamente
disciplinate dalla presente legge.
d) la regolamentazione dei rapporti con le strutture esterne presenti
nell'area, cui verranno affidati compiti in materia di operatività
tecnica e di vigilanza;
e) le modalità di costituzione e di funzionamento della Comunità
del Parco di cui all' articolo
23, composta dagli enti locali e dalle rappresentanze degli interessi
economico-sociali presenti nell'area, espresse dalle associazioni, agricole
e della pesca, imprenditoriali, del tempo libero e dello sport, venatorie e
protezionistiche, maggiormente rappresentative a livello regionale e
presenti a livello locale.
Art. 16 - Funzioni e organi
dell'Ente parco.
1. Sono organi dell'Ente parco:
a) il Consiglio;
b) il Comitato esecutivo;
c) il Presidente;
d) la Comunità del Parco;
e) il Collegio dei revisori dei conti.
2. Per quanto non previsto dalla presente legge, il funzionamento e
i compiti degli organi del Parco sono disciplinati dallo Statuto di cui
all'articolo 15. ( 8)
Art. 17 - Consiglio dell'Ente
parco.(9)
1. Il Consiglio dell'Ente parco é nominato con decreto del
Presidente della Giunta regionale ed é composto:
a) dal sindaco di ciascuno dei Comuni di cui all' articolo 1 o suo delegato;
b) dall’assessore competente di ciascuno dei Comuni di cui
all'articolo 1;
c) dal presidente della Provincia di Rovigo o suo delegato;
d) dall'assessore competente della Provincia di Rovigo;
e) da quattro componenti nominati dal Presidente della Giunta regionale.
2. In deroga a quanto previsto dalla legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 , la
durata del Consiglio é stabilita in anni quattro. I componenti del
Consiglio decadono per il venir meno della rispettiva qualifica, vengono
sostituiti con le stesse modalità con cui sono stati nominati e
restano in carica sino alla nomina dei successori. I componenti del
Consiglio nominati in sostituzione durano in carica sino alla scadenza del
Consiglio del Parco.
3. Il direttore del parco partecipa alle sedute con voto consultivo.
4. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'Ente
parco con qualifica non inferiore a funzionario, indicato dal presidente.
5. Ai membri del Consiglio che ne hanno titolo, compete
un'indennità di presenza di importo pari al cinquanta per cento
dell'indennità stabilita dall' articolo 4 della legge regionale 23 dicembre 1983, n. 64 e
successive modificazioni e integrazioni, nonché il rimborso delle
spese e il trattamento di missione come stabiliti dall' articolo 5 della
medesima legge.
6. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno
la metà più uno dei consiglieri; fatto salvo quanto diversamente
previsto dagli articoli 7 e 18, le deliberazioni sono adottate a
maggioranza assoluta dei presenti e in caso di parità di voti,
palesemente espressi, prevale il voto del presidente.
7. La prima riunione del Consiglio é convocata e presieduta dal
consigliere più anziano di età.
Art. 18 - Funzioni del
Consiglio.
1. Il Consiglio esercita le seguenti
funzioni:
a) elegge il Comitato esecutivo;
b) nomina il direttore del parco e i componenti del Comitato tecnico
scientifico;
c) adotta entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge
il Piano del parco;
d) nomina, su proposta del Comitato esecutivo, i redattori del Piano del
parco e delle relative varianti;
e) adotta le varianti al Piano del parco;
f) delibera con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Regolamento
del Parco, di cui all’ articolo 12;
g) delibera con la maggioranza dei due terzi dei componenti lo Statuto
dell'Ente di cui all'articolo 15;
h) controdeduce alle osservazioni relative al Piano del parco adottato;
i) delibera i bilanci preventivi e consuntivi afferenti alla gestione del
parco;
l) delibera la pianta organica;
m) delibera l'attivazione delle strutture tecniche e operative;
n) delibera la partecipazione in società e organismi;
o) delibera il Piano pluriennale economico - sociale ed i programmi di cui
all'articolo 11;
p) delibera in ordine alle convenzioni previste dalla lettera e), del comma
2, dell’ articolo 12 e
dal comma 6, dell’ articolo 13. ( 10)
Art. 19 - Comitato
esecutivo.(11)
1. Il Comitato esecutivo é eletto dal Consiglio nel proprio
seno.
2. Esso é composto, oltre che dal presidente, da dieci membri
onde garantire la presenza di tutti i comuni di cui all’ articolo 1, della provincia di
Rovigo e della Regione.
3. Il direttore del parco partecipa alle sedute del Comitato
esecutivo con voto consultivo.
4. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario del
Consiglio di cui al comma 4 dell'articolo 17.
5. Ai membri del Comitato esecutivo che ne hanno titolo, compete
un'indennità di carica mensile di importo pari al trenta per cento
dell'indennità di carica stabilita nella tabella A) allegata alla
legge regionale 23
dicembre 1983, n. 64 e successive modificazioni e integrazioni,
nonché il rimborso delle spese e il trattamento di missione come
stabiliti dall'articolo 5 della medesima legge.
6. Le riunioni del Comitato esecutivo sono valide con la presenza di
almeno la metà più uno dei membri nominati; le deliberazioni sono
adottate a maggioranza assoluta dei presenti e in caso di parità di
voti palesemente espressi, prevale il voto del presidente.
Art. 20 - Funzioni del
Comitato esecutivo.
1. Il Comitato esecutivo:
a) adotta il Piano pluriennale economico - sociale e i programmi annuali di
cui all' articolo 11;
b) provvede alla realizzazione delle opere e degli interventi previsti dal
Piano pluriennale economico-sociale e dai programmi annuali di cui
all' articolo 11;
c) dispone la cattura e l'eventuale abbattimento di animali nel caso di
fenomeni degenerativi;
d) propone alla Giunta regionale interventi rivolti alla realizzazione di
opere e all'acquisto di mezzi necessari per la prevenzione e l'estinzione
degli incendi;
e) delibera in ordine all'acquisizione di beni immobili e in ordine ad ogni
altra attività patrimoniale necessaria alla gestione del parco;
f) delibera in ordine alle convenzioni e ai contratti, salvo quanto
diversamente previsto dalla lettera p), comma 1, dell’ articolo 18;
g) assume ogni altro provvedimento che rientri nelle finalità della
presente legge e che non sia di competenza di altri organi dell'Ente o
della Regione del Veneto.
Art. 21 - Il Presidente
dell'Ente parco. (12)
1. Il presidente dell'Ente parco é nominato dal Presidente
della Giunta regionale su proposta del Consiglio dell'Ente parco.
2. Il presidente rappresenta l'Ente parco, convoca e presiede il
Consiglio, il Comitato esecutivo, la Commissione tecnica di cui
all’ articolo 13,
comma 2, ed il Comitato tecnico scientifico di cui all’articolo 22;
vigila sull'esatta e tempestiva esecuzione dei provvedimenti deliberati.
3. Nei casi di assoluta necessità e urgenza il presidente
é autorizzato a compiere gli atti e ad adottare i provvedimenti
indispensabili per la tutela degli interessi dell'Ente, dandone immediata
notizia alla Giunta regionale. Tali provvedimenti sono immediatamente
esecutivi e dovranno essere sottoposti a ratifica del Comitato esecutivo
nella prima seduta e comunque non oltre venti giorni dalla loro adozione.
4. Il presidente inoltre:
a) rilascia l'autorizzazione per la raccolta della flora, di minerali e di
fossili a scopi scientifici e didattici;
b) autorizza le attività di ricerca scientifica;
c) emana gli atti che costituiscono esercizio delle funzioni amministrative
demandate all'Ente parco ai sensi dell' articolo 13.
5. In caso di assenza o impedimento del presidente, le funzioni sono
esercitate dal Vicepresidente, membro del Comitato esecutivo da lui
delegato.
6. Al presidente dell'Ente parco compete, se ne ha titolo,
un'indennità di carica mensile di importo pari al sessanta per cento
dell'indennità di carica stabilita nella tabella A) allegata alla
legge regionale 23
dicembre 1983, n. 64 e successive modificazioni e integrazioni,
nonché il rimborso delle spese e il trattamento di missione come
stabiliti dall'articolo 5 della medesima legge. Al vicepresidente compete,
se ne ha titolo, un'indennità di carica pari al cinquanta per cento
dell'indennità di carica di cui alla citata tabella A).
Art. 22 - Comitato
tecnico-scientifico.
1. Il Comitato tecnico-scientifico é nominato dal Consiglio
entro sei mesi dall'insediamento e dura in carica quattro anni.
2. Esso é composto:
a) dal direttore del parco;
b) da cinque esperti in discipline attinenti alla tutela del territorio,
alla difesa e valorizzazione dell'ambiente tra cui: geologia, zoologia,
biotecnica, scienze forestali, scienze agrarie, urbanistica, ecologia,
economia e sociologia;
c) da tre esperti in discipline attinenti al turismo, alla pesca ed alla
cultura;
d) dal direttore del Consorzio di Bonifica Delta Po - Adige.
3. Il presidente del Comitato tecnico-scientifico é il
presidente dell'Ente parco o suo delegato.
4. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario del
Consiglio di cui al comma 4 dell' articolo 17.
5. Ai membri del Comitato tecnico-scientifico competono le
indennità e il rimborso delle spese nella misura stabilita
dall' articolo
187 della legge
regionale 10 giugno 1991, n. 12 e successive modificazioni.
Art. 22 bis – Compiti
del Comitato tecnico scientifico.
1. Il Comitato tecnico
scientifico esprime parere obbligatorio sul piano ambientale, sul
regolamento e sul Piano pluriennale economico – sociale.
2. Il Comitato tecnico scientifico può altresì essere
sentito, su richiesta degli organi di gestione del parco, in merito ad ogni
altra questione di particolare rilevanza. ( 13)
Art. 23 - Comunità del
parco.
1. É istituita quale organo
consultivo dell'Ente parco la Comunità del parco anche al fine di
promuovere la partecipazione degli organismi interessati in vista delle
attività dell'Ente stesso.
2. La Comunità del parco è composta da:
a) tre consiglieri comunali per ciascuno dei comuni interessati dal
perimetro del parco, designati dai rispettivi consigli comunali, garantendo
la presenza delle minoranze;
b) tre consiglieri provinciali designati dal Consiglio provinciale,
garantendo la presenza delle minoranze;
c) due rappresentanti per ciascuna delle associazioni maggiormente
rappresentative a livello regionale e presenti a livello locale nel settore
della agricoltura, pesca, imprenditoriale, tempo libero e sport, venatorio,
ecologico-naturalistico, designati dalle medesime associazioni;
d) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello regionale.
3. La Comunità del parco esprime parere obbligatorio ma non
vincolante su tutti gli atti di programmazione di competenza dell'Ente
parco.
4. La Comunità del parco è nominata dal presidente del
Consiglio dell'Ente parco, entro sessanta giorni dal suo insediamento. A
tal fine entro quindici giorni da tale data il presidente dell'Ente parco
invita i Comuni, la Provincia e le associazioni di cui alle lettere c) e d)
del comma 2 a provvedere entro quarantacinque giorni alle designazioni di
competenza; decorso inutilmente tale termine il presidente del Parco
provvede alla nomina della Comunità, sulla base delle designazioni
pervenute.
5. In caso di mancata nomina della Comunità del parco da parte
del presidente del Consiglio dell’Ente parco provvede, previa
diffida, il Presidente della Giunta regionale.
Art. 24 - Il personale.
1. L'Ente parco, per lo svolgimento delle
proprie funzioni, si avvale di personale dipendente, nei limiti della
dotazione organica definita dal Consiglio dell'Ente ed approvata dalla
Giunta regionale.
2. La Giunta regionale trasferisce nella dotazione organica dell'Ente
esclusivamente i posti corrispondenti al personale regionale con contratto
di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso l'Ente medesimo alla
data di entrata in vigore della presente legge.
3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti sono
equiparati a tutti gli effetti a quelli dei dipendenti regionali.
4. L'Ente parco può avvalersi, previa stipula di appositi accordi, di
personale degli Enti locali operanti nell'area del parco.
5. L'Ente parco può inoltre stipulare convenzioni con associazioni
protezionistiche, culturali e cooperative di servizi per lo svolgimento di
attività di servizio al parco. ( 14)
Art. 25 - Il Direttore del
Parco.
1. All'Ente parco è preposto un direttore nominato dal
Consiglio dell'Ente parco su proposta del Comitato esecutivo assunto con
rapporto di lavoro a tempo determinato di natura privatistica della durata
di quattro anni, rinnovabili alla scadenza; il rapporto di lavoro si
risolve secondo le norme di diritto civile.
2. Il direttore del parco è scelto tra persone di provata
qualificazione in materia amministrativa o scientifica in possesso di
diploma di laurea.
3. Della decisione di nominare il direttore del parco è data
pubblicità nelle forme e nei modi a ciò idonei.
4. Il direttore del parco:
a) sovraintende all'elaborazione del Piano del parco, delle sue varianti,
del piano pluriennale economico - sociale, dei programmi annuali di
attuazione e cura la concreta attuazione delle prescrizioni e previsioni
contenute nel Piano del parco e dei progetti di cui all'articolo 8;
b) sovrintende all'organizzazione ed all'utilizzazione del personale con
particolare riferimento a quello impiegato nello svolgimento delle
attività tecniche;
c) provvede alla promozione ed all'immagine dell'Ente parco;
d) da attuazione a tutte le delibere del Consiglio dell’Ente parco e
del Comitato esecutivo.
Art. 26 - Collegio dei
revisori dei conti. (15)
1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri
effettivi e da due supplenti in possesso di comprovata esperienza
amministrativo-contabile. Uno dei membri effettivi è nominato dal
Ministero del Tesoro, ai sensi dell’articolo 24, comma 2, della legge
6 dicembre 1991, n. 394, gli altri membri sono nominati dal Consiglio
regionale.
3. Il presidente è eletto tra i membri effettivi.
4. Al presidente del Collegio dei revisori compete un'indennità
di carica annua lorda pari all'importo massimo stabilito all' articolo 3 della
legge regionale 23
dicembre 1983, n. 64 e successive modificazioni e integrazioni; agli
altri componenti compete un'indennità di carica annua lorda pari al
cinquanta per cento di quella spettante al presidente del Collegio stesso.
Al presidente e ai componenti il Collegio compete il rimborso delle spese
di viaggio come stabilito dall' articolo 5 della medesima legge.
Art. 27 - Compiti del Collegio
dei revisori.
1. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il controllo sulla
gestione finanziaria dell'Ente parco, redige la relazione sul bilancio e
sul conto consuntivo e vigila sulla regolarità contabile
dell'amministrazione.
2. Il Collegio dei revisori redige annualmente una relazione
sull'andamento della gestione dell'Ente parco e la trasmette alla Giunta
regionale accompagnata dalle eventuali controdeduzioni del Comitato
esecutivo in ordine ai rilievi formulati.
Art. 28 - Vigilanza.
1. L'Ente parco vigila con il proprio personale all'uopo incaricato
sull'applicazione della presente legge e di ogni altra disposizione
conseguente; adotta e fa eseguire i provvedimenti relativi ad eventuali
infrazioni. Nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le
attribuzioni conferite, i dipendenti dell'Ente parco, cui sono affidati i
compiti di vigilanza, accertamento e contestazione, sono agenti ed
ufficiali di polizia giudiziaria, ai sensi della vigente normativa statale
in materia, secondo quanto previsto dal regolamento di esecuzione al piano
ambientale.
2. Per l'adempimento dei compiti di vigilanza può essere anche
utilizzato, mediante accordi, personale dei comuni e della provincia
interessati al territorio del parco, nonché del Corpo forestale dello
Stato e della Regione. Può inoltre essere utilizzato, mediante
apposite convenzioni, personale indicato da enti e associazioni con fini
istituzionali di protezione della natura, avente i necessari requisiti.
3. Il personale di vigilanza provvede all'accertamento, alla
contestazione e alla notificazione delle infrazioni, redigendo i relativi
processi verbali e il rapporto ai sensi degli articoli da 13 a 17 della
legge 27 novembre 1981, n. 689.
4. Nei casi in cui l'infrazione ha provocato un danno o
un'alterazione ambientale, l'obbligo di rapporto sussiste anche se sia
avvenuto il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa
pecuniaria.
5. Qualora il personale preposto alla vigilanza constati la
violazione di prescrizioni di competenza di altre autorità
amministrative, provvede ad informarne tempestivamente l'autorità
competente.
6. Il direttore dell'Ente parco redige annualmente un rapporto sulle
infrazioni rilevate.
Art. 28 bis - Rapporti con il
Consorzio per l’ecologia e l’acquacoltura costiera di Rovigo
(CEAC)
1. Per le finalità di
ricerca, studio e promozione connesse alla tutela delle acque vallive,
interne e costiere, con particolare attenzione alla valorizzazione del
settore della pesca, l’Ente Parco può avvalersi del Consorzio
per l’ecologia e l’Acquacoltura Costiera di Rovigo. ( 16)
Art. 29 - Regolamento
dell'attività venatoria.
1. Al solo scopo di ricomporre squilibri ecologici possono essere
consentiti prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi. Detti prelievi ed
abbattimenti devono avvenire in conformità al Piano del parco e al
regolamento; sino all'approvazione di questi, devono avvenire nel rispetto
di apposite direttive regionali a tal fine emanate.
1 bis. Al solo fine di accedere alle aree esterne al parco non
altrimenti raggiungibili e fatta salva la competenza dell'ente parco a
rilasciare specifiche autorizzazioni in fattispecie diverse da quelle di
cui al presente comma, i privati, titolari di regolare autorizzazione al
porto d'armi o di licenza venatoria, sono autorizzati all'attraversamento
delle strade e delle vie d'acqua interne al parco con le armi e gli altri
mezzi di cui all'articolo 11, comma 3, lettera f) della legge 6 dicembre
1991, n. 394, purchè scarichi e riposti negli appositi contenitori.
( 17)
Art. 30 - Impianti di
produzione di energia elettrica e divieti in materia di estrazione di
idrocarburi.
1. Nell’ambito
dell’intero territorio dei comuni interessati dal Parco del Delta del
Po si applicano le seguenti norme:
a) gli impianti di produzione di energia elettrica dovranno essere
alimentati a gas metano o da altre fonti alternative di pari o minore
impatto ambientale;
a bis) nel caso di impianti di produzione di energia elettrica alimentati
ad olio combustibile di potenza superiore a 300 MW termici già
esistenti alla data di entrata in vigore della legge istitutiva del Parco
regionale delta del Po, per i quali sia stata richiesta o venga richiesta
la conversione a carbone o altro combustibile solido ai sensi della
normativa statale, la conversione deve assicurare l’abbattimento
delle emissioni di almeno il cinquanta per cento rispetto ai limiti
previsti per i grandi impianti di combustione di cui alle sezioni 1, 4 e 5
della parte II dell’allegato II alla parte V del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”; in tal
caso non trovano applicazione le disposizioni di cui alla lettera a);
( 18)
b) è vietata la realizzazione di pozzi e impianti per la ricerca e
l’estrazione di idrocarburi nel sottosuolo. ( 19)
Art. 31 - Gestione demanio
regionale.
1. Alla gestione del territorio demaniale regionale, denominato
"Isola di Batteria" in Comune di Porto Tolle e "Giardino Botanico" in
Comune di Rosolina, trasferito dallo Stato alla Regione ai sensi del DPR 24
luglio 1977, n. 616 si provvede con programmi concordati con l'Ente parco e
indicati dal Piano del parco.
Art. 32 - Tutela dei danni e
alterazioni dell'ambiente.
1. Alla violazione delle prescrizioni vigenti nell'area del parco da
cui derivi un qualsiasi danno o alterazione dell'ambiente consegue
l'obbligo di restituzione in pristino. Ove per lo stato dei luoghi la
restituzione in pristino non sia in tutto o in parte possibile, alla
violazione consegue l'obbligo del recupero ambientale anche mediante
interventi compensativi.
2. L'Ente parco determina, in contraddittorio con il contravventore,
le modalità e i termini del ripristino integrale o del recupero
ambientale, ai sensi del comma 1. Ingiunge quindi il compimento delle
attività di ripristino o recupero così definite, preavvertendo
che in caso di inadempienza provvederà in sostituzione a spese del
contravventore.
3. Decorso invano il termine fissato per l'adempimento, l'Ente parco
procede all'esecuzione delle opere e successivamente ingiunge al
trasgressore il rimborso delle spese sostenute, secondo le disposizioni del
RD 14 aprile 1910, n. 639.
Art. 33 - Sanzioni.
1. Fatte salve le sanzioni previste dalle leggi vigenti, a chiunque
violi le prescrizioni della presente legge, del piano del parco del
regolamento del parco, nonché delle misure di salvaguardia, è
applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a lire
1.000.000, fermo restando l'obbligo della restituzione in pristino.
2. Nei seguenti casi le sanzioni amministrative pecuniarie sono
così determinate:
a) da lire 500.000 a lire 5.000.000 per l'uccisione di capo di fauna
selvatica soggetta a protezione in base a leggi statali e regionali;
b) da lire 100.000 a lire 1.000.000 per l'estirpazione o per l'abbattimento
di ogni specie vegetale soggetta a protezione in base a leggi regionali o
statali;
c) da lire 2.000.000 a lire 20.000.000 per la realizzazione di ogni opera o
intervento di trasformazione geomorfologica, ivi compresi gli sbancamenti e
i movimenti di terra, l'apertura di cave o di discariche di rifiuti,
nonché per la realizzazione di attività edilizie e
impiantistiche, ivi compresa l'apertura di strade, in difformità dalle
norme di salvaguardia, dal piano del parco e dal regolamento;
d) da lire 100.000 a lire 1.000.000 per la circolazione con mezzi
motorizzati in percorsi fuori strada o comunque in zone precluse alla
circolazione di tali mezzi. In caso di reiterazione dell'infrazione è
comminata la confisca del mezzo servito per commettere l'infrazione.
d bis) da lire 200.000 a 2.000.000 per la violazione di cui all'articolo 29
comma 1 bis. ( 20)
3. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono devoluti
all'Ente parco.
4. Nei casi previsti dalle lettere a), b) e c) del comma 2 del
presente articolo, è comminata la confisca dei vegetali e degli altri
beni rimossi o asportati, degli animali catturati o uccisi, dei macchinari
e attrezzi che sono serviti a commettere la violazione.
5. Le sanzioni sono comminate dal direttore dell'Ente parco con
applicazione delle norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 34 - Controlli sull'Ente
parco.
Art. 35 - Finanziamento.
1. Alla realizzazione delle finalità e degli interventi
previsti dalla presente legge, l'Ente parco provvede con erogazioni
finanziarie dell'Unione europea, dello Stato e della Regione del Veneto,
con l'attribuzione della priorità nella concessione dei finanziamenti
nei casi previsti dall'articolo 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
2. L'Ente parco provvede inoltre alla copertura degli oneri per la
gestione del parco utilizzando le risorse finanziarie derivanti:
a) da trasferimenti della Regione;
b) da contribuzioni da parte degli enti locali operanti nell'area del
parco, nonché di altri soggetti pubblici o privati;
c) da proventi riscossi per l'attività o servizi svolti;
d) dall'irrogazione delle sanzioni; dai canoni delle concessioni previste
dalle leggi regionali istitutive;
e) da eventuali rendite patrimoniali; da proventi dei diritti di ingresso e
di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;
f) da eventuali lasciti e donazioni come da modalità indicate
all'articolo 16 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
g) eventuali proventi derivanti dall'utilizzo e dalla concessione del
marchio e dell'immagine del Delta del Po.
Art. 36 - Norma
finanziaria.
1. A decorrere dall’esercizio finanziario 1998, il contributo
annuale delle spese di gestione del parco, fa carico allo stanziamento,
determinato dalla legge annuale di approvazione del bilancio, al capitolo
n. 51050.
Art. 37 - Piorità nel
riparto dei finanziamenti regionali.
1. Nel riparto dei finanziamenti regionali derivanti in particolare
da leggi di settore è riservata priorità ai soggetti pubblici e
privati che realizzano entro l'ambito territoriale del parco, nel rispetto
delle finalità del parco e delle priorità del Piano pluriennale
economico-sociale, progetti riguardanti:
a) opere di conservazione, restauro ambientale e/o forestale e difesa del
suolo;
b) recupero di edilizia rurale abitativa di pregio ambientale;
c) attività culturali e turistiche di interesse del parco;
d) attività agricole, della pesca e agrituristiche;
e) attività di qualificazione e sviluppo di servizi in campo agricolo,
alieutico, zootecnico e forestale;
f) acquisizione delle aree pubbliche;
g) attrezzature delle aree pubbliche;
h) acquisto e risanamento di immobili da destinare a sede
dell'attività dell'Ente parco.
SI OMETTE ALLEGATO
Note
( 1) L'art. 64 comma 1 della
legge regionale 13
aprile 2001, n. 11 ha conferito agli enti parco regionali con
esclusione del Parco delle Dolomiti d'Ampezzo di cui alla legge regionale 22 marzo 1990,
n. 21 sia nelle aree ricadenti nel perimetro dei parchi, sia nelle aree
di protezione esterne vincolate ai sensi dell'art. 146 del decreto
legislativo n. 490, il rilascio delle autorizzazioni e l'adozione di
provvedimenti cautelari sanzionatori di cui alla legge regionale 31 ottobre 1994, n. 63 con
esclusione di quelli di competenza regionale; il comma 3 ha individuato nel
novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della medesima
legge regionale 13
aprile 2001, n. 11 la decorrenza dell'esercizio delle funzioni se non
già esercitate.
( 8) Il comma 1 dell’art. 29
legge regionale 28
gennaio 2000, n. 5 ha stabilito che agli amministratori locali nominati
nel consiglio si applicano le disposizioni di cui all’art. 24 della
legge n. 265/1999 in materia di permessi per assenze dal servizio, con
oneri a carico dell’ente parco.
Il comma 2 dell’art. 29 legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 ha
dato facoltà agli enti parco di assicurare i propri amministratori
contro i rischi conseguenti all’espletamento del mandato.
( 9) L’art. 57 legge regionale 12 settembre
1997, n. 37 ha disposto che ai componenti degli organi degli enti
dipendenti e strumentali della Regione, che si rechino nella sede
dell’ente per lo svolgimento della propria attività
istituzionale, sono rimborsate le spese di trasporto secondo i criteri dei
commi 1 e 2 dell’articolo 4 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 . Ai
presidenti degli stessi enti, che abbiano una competenza territoriale
sovraprovinciale o, in caso di enti economici, provinciale, è
riconosciuta una diaria a titolo di rimborso spese pari al cinquanta per
cento di quella del consigliere regionale di cui all’articolo 3 della
legge sopra citata.
( 11) L’art. 57 legge regionale 12 settembre
1997, n. 37 ha disposto che ai componenti degli organi degli enti
dipendenti e strumentali della Regione, che si rechino nella sede
dell’ente per lo svolgimento della propria attività
istituzionale, sono rimborsate le spese di trasporto secondo i criteri dei
commi 1 e 2 dell’articolo 4 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 . Ai
presidenti degli stessi enti, che abbiano una competenza territoriale
sovraprovinciale o, in caso di enti economici, provinciale, è
riconosciuta una diaria a titolo di rimborso spese pari al cinquanta per
cento di quella del consigliere regionale di cui all’articolo 3 della
legge sopra citata.
( 12) L’art. 57 legge regionale 12 settembre
1997, n. 37 ha disposto che ai componenti degli organi degli enti
dipendenti e strumentali della Regione, che si rechino nella sede
dell’ente per lo svolgimento della propria attività
istituzionale, sono rimborsate le spese di trasporto secondo i criteri dei
commi 1 e 2 dell’articolo 4 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 . Ai
presidenti degli stessi enti, che abbiano una competenza territoriale
sovraprovinciale o, in caso di enti economici, provinciale, è
riconosciuta una diaria a titolo di rimborso spese pari al cinquanta per
cento di quella del consigliere regionale di cui all’articolo 3 della
legge sopra citata.
( 15) L’art. 57 legge regionale 12 settembre
1997, n. 37 ha disposto che ai componenti degli organi degli enti
dipendenti e strumentali della Regione, che si rechino nella sede
dell’ente per lo svolgimento della propria attività
istituzionale, sono rimborsate le spese di trasporto secondo i criteri dei
commi 1 e 2 dell’articolo 4 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 . Ai
presidenti degli stessi enti, che abbiano una competenza territoriale
sovraprovinciale o, in caso di enti economici, provinciale, è
riconosciuta una diaria a titolo di rimborso spese pari al cinquanta per
cento di quella del consigliere regionale di cui all’articolo 3 della
legge sopra citata.
Il comma 2 dell’art. 25 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7
dispone che “I piani di conversione degli impianti di cui alla
lettera a) del comma 1 devono essere presentati all’ente Parco entro
diciotto mesi dall’entrata in vigore della presente legge”.
SOMMARIO
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