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Contenuti:
Legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 (BUR n. 76/1997)
Legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 (BUR n. 76/1997) [sommario] [RTF]
PROVVEDIMENTO
GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI IN
CORRISPONDENZA DELL’ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER
L’ANNO FINANZIARIO 1997
Art. 1 - Modifiche della legge regionale 30 gennaio
1997, n. 6 "Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di
leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della
Regione" e successive modificazioni.
1. La tabella A, allegata alla legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 ,
relativa agli importi da iscrivere in bilancio per il rifinanziamento di
leggi settoriali di spesa, è modificata e integrata per effetto delle
variazioni indicate nella tabella 1 allegata alla presente legge. ( 1)
Art. 2 - Interventi di
incentivazione turistico ricettiva già ammessi al finanziamento della
legge 30 dicembre 1989, n. 424.
1. Ad integrazione degli interventi
previsti dalla legge 30 dicembre 1989, n. 424, la Regione assume a proprio
carico gli oneri conseguenti ai contributi corrisposti o da corrispondere
agli istituti di credito per i mutui agevolati stipulati o da stipulare in
attuazione dei provvedimenti finalizzati alla nuova costruzione di
strutture turistiche, Tipologia C del PCR 23 febbraio 1990, n. 1048 per un
totale di quattordici interventi per complessive lire 4.700.000.000,
provvedimenti emanati con l'osservanza delle procedure di cui alla
richiamata legge 30 dicembre 1989, n. 424 (capitolo n. 80382).
2. Omissis ( 2)
3. La Giunta regionale è autorizzata, per i contributi ancora
da corrispondere agli istituti di credito, a deliberare la liquidazione
degli stessi in applicazione dei provvedimenti di concessione già
approvati e delle disposizioni contenute nelle convenzioni stipulate fra la
Regione e gli Istituti medesimi.
Art. 3 - Modifica dell'articolo
32 della legge
regionale 23 agosto 1996, n. 28 , "Provvedimento generale di
rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza
dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario
1996» e successive modificazioni, in materia di proroga dei termini
per la trasmissione di strumenti urbanistici redatti col contributo
regionale.
Art. 4 - Modifica della
legge regionale 16
agosto 1984, n. 42 "Norme in materia di opere pubbliche di interesse
regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche" e successive
modificazioni.
Art. 5 - Disposizioni
transitorie di leggi regionali.
1. Per il completamento dei
procedimenti di spesa ancora pendenti, relativi a contributi concessi entro
il 31 dicembre 1992, il termine ultimo per la presentazione della
deliberazione esecutiva con la quale il soggetto appaltante ha approvato
gli atti di contabilità finale, il certificato di collaudo e/o
regolare esecuzione e la spesa effettivamente sostenuta, è fissato al
31 dicembre 1998.
2. Per il completamento dei procedimenti di spesa ancora pendenti,
relativi a contributi concessi tra il 1° gennaio 1993 e il 31 dicembre
1996, il termine ultimo per la presentazione della deliberazione esecutiva
con la quale il soggetto appaltante ha approvato gli atti di
contabilità finale, il certificato di collaudo e/o regolare esecuzione
e la spesa effettivamente sostenuta, è fissato al 31 dicembre 2001.
3. L'inosservanza dei termini posti nei commi 1 e 2, comporta la
decadenza dal contributo e la conseguente revoca per la parte non ancora
erogata. È fatta salva la responsabilità dell'Ente beneficiario
per le somme già ricevute con riferimento ai lavori svolti da
accertarsi allo scadere dei termini stabiliti.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano i
procedimenti in corso già avviati ai sensi delle seguenti leggi:
Art. 6 - Modifica
dell’articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39
«Interventi a favore della mobilità e della sicurezza
stradale».
1. Il termine previsto dal comma 4 dell’ articolo 9 della
legge regionale 30
dicembre 1991, n. 39 è stabilito in centottanta giorni,
limitatamente agli interventi individuati dalla Giunta regionale ai sensi
del comma 3 del medesimo articolo e già ammessi a contributo per
l’esercizio 1996.
Art. 7 - Modifica
dell’articolo 6 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 20
«Interventi regionali per l’ampliamento, completamento e
sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e
medie» e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 8 - Modifiche alla
legge regionale 30
luglio 1991, n. 19 "Organizzazione e funzionamento del Comitato
regionale di controllo" e successive modificazioni.
Art. 9 - Classificazione delle
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza con finalità
socio-assistenziali.
1. La Regione, al fine di consentire il corretto funzionamento ed
inquadramento del personale delle istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive
modificazioni ed integrazioni, provvede entro trenta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge alla determinazione dei
criteri di classificazione tipologica, per i conseguenti provvedimenti da
adottarsi ai sensi dell’ articolo 12 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 e
successive modificazioni ed integrazioni.
2. A seguito della classificazione di cui al comma 1, le istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza provvedono, laddove necessario, ad
adeguare i propri ordinamenti secondo le prescrizioni del relativo
provvedimento regionale.
3. Qualora il provvedimento regionale di classificazione di cui al
comma 1 non comporti modificazione alcuna dell’assetto del personale
dell’istituzione pubblica di assistenza e beneficenza,
l’assetto medesimo si ritiene legittimamente disposto sin dal momento
della sua formale adozione.
Art. 10 - Modifiche degli
articoli 1 e 2 della legge regionale 15 dicembre 1981, n. 71
"Iniziative regionali nel quadro della Comunità di Lavoro
Alpe-Adria".
Art. 11 - Modifica dell'articolo
3 della legge
regionale 1 dicembre 1989, n. 49 "Premio letterario Leonilde e Arnaldo
Settembrini, Mestre" e successive modificazioni.
Art. 12 - Modifica dell'articolo
36 della legge
regionale 1 febbraio 1995, n. 6 "Provvedimento generale di
rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1995)»
e successive modificazioni in materia di istituzione del fondo di rotazione
per l'edilizia culturale.
Art. 13 - Modifiche della
legge regionale 5
aprile 1993, n. 12 "Norme in materia di sport e tempo libero" e
successive modificazioni.
Art. 14 - Modifiche della
legge regionale 8
maggio 1989, n. 14 , "Ordinamento del Bollettino ufficiale della
Regione Veneto" e successive modificazioni.
Art. 15 - Contributo
straordinario al Comune di Costabissara (VI).
1. È concesso un contributo straordinario al Comune di
Costabissara di lire 450.000.000 per i lavori straordinari di intervento
sulla rete fognaria cittadina (capitolo n. 50102).
Art. 16 - Modifiche della
legge regionale 10
giugno 1991, n. 12 , "Organizzazione amministrativa e ordinamento del
personale della Regione" e successive modificazioni.
Art. 17 - Modifiche della
legge regionale 4
febbraio 1980, n. 6 , "Disciplina dei servizi di approvvigionamento,
manutenzione e conservazione dei beni regionali" e successive
modificazioni.
Art. 18 - Cessione pacchetto
azionario della Società «Valfiorentina spa» con sede in
Selva di Cadore (BL).
1. La Giunta regionale è autorizzata a cedere a titolo gratuito
al Comune di Selva di Cadore la partecipazione azionaria detenuta dalla
Regione nella Società «Valfiorentina spa» con sede a Selva
di Cadore, senza alcun onere a carico della Regione.
Art. 19 - Finanziamento
programmi ESAV di sperimentazione ed assistenza specialistica per lo
sviluppo dell'attività faunistica e la salvaguardia della
biodiversità animale.
Art. 20 - Sovvenzione annuale
al Centro operativo ortofrutticolo di Ferrara.
1. La sovvenzione annuale al Centro operativo ortofrutticolo di
Ferrara di cui al punto 6 della lettera A dell’ articolo 43 della
legge regionale 31
ottobre 1980, n. 88 , determinata per l’anno 1997 in complessive
lire 800 milioni, è così suddivisa: lire 100 milioni per le spese
di funzionamento e fino a lire 700 milioni in relazione ai programmi
specifici di attività del Centro medesimo.
2. Per gli esercizi successivi al 1997, la sovvenzione annuale al
Centro operativo ortofrutticolo di Ferrara è determinata sulla base
del criterio di cui al comma 1, con provvedimento di rifinanziamento di cui
all’ articolo 32 bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e
successive modificazioni.( 19)
Art. 21 - Modifiche degli
articoli 9 e 10 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 ,
"Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione", in
materia di interventi straordinari a favore della cunicultura e di
contributi straordinari ai produttori olivicoli.
Art. 22 - Modifiche della
legge regionale 9
dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e
per il prelievo venatorio" e successive modificazioni.
4. È abrogato il comma 8 dell’ articolo 29 della
legge regionale 9
dicembre 1993, n. 50 .
5. Le distanze fra aziende faunistico venatorie e zone adibite a
parco, riserve naturali ed a oasi di protezione, ripopolamento e cattura,
escluse quelle ricadenti nella zona lagunare e valliva, sono fissate dalle
province, sentita la Commissione tecnica consultiva provinciale.
Art. 23 - Estensione benefici
in materia di interventi in favore dell'esercizio associato di funzioni nei
comuni montani di cui all'articolo 3 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6
"Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione" e
successive modificazioni.
Art. 24 - Modifiche della
legge regionale 9
marzo 1995, n. 8 , "Disciplina e delega ai Comuni delle funzioni
amministrative regionali in materia di commercio su aree pubbliche".
Art. 25 - Contributo al Comune
di Boscochiesanuova (VR).
1. Nell’ambito delle finalità stabilite dalla legge regionale 30 gennaio
1990, n. 12 e successive modificazioni, è autorizzata la
concessione di un contributo di lire 170.000.000 al Comune di
Boscochiesanuova per lo studio di riordino urbanistico della località
San Giorgio e la costruzione della pista di sci da fondo ed i connessi
parcheggi (capitolo n. 51044).
Art. 26 - Contributo
all’Ente Parco delle Dolomiti Bellunesi.
1. Nell’ambito delle finalità stabilite dalla legge regionale 10 agosto
1984, n. 40 , è autorizzata la concessione di un contributo di
lire 100.000.000 all’Ente Parco delle Dolomiti Bellunesi per il
recupero, la risistemazione e la pulizia delle fornaci in calce in
Valcanzoi (capitolo n. 51048).
Art. 27 - Modifiche della
legge regionale 19
agosto 1996, n. 23 , "Disciplina della raccolta e commercializzazione
dei funghi epigei freschi e conservati".
Art. 28 - Finanziamenti per il
riconoscimento dell'idoneità alla commercializzazione di funghi.
1. Ai fini della realizzazione degli interventi diretti al
riconoscimento dell'idoneità all'identificazione delle specie fungine
commercializzate da parte dei soggetti di cui all' articolo 11 della
legge regionale 19
agosto 1996, n. 23 , "Disciplina della raccolta e commercializzazione
dei funghi epigei freschi e conservati", la Giunta regionale è
autorizzata a concedere finanziamenti alle strutture, dalla medesima
individuate, sulla base di idonei progetti operativi.
2. Per l'anno 1997, la spesa autorizzata ammonta a lire 150.000.000
(capitolo n. 32270).
Art. 29 - Modifica
dell’articolo 20 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 ,
"Organizzazione turistica della Regione" e successive modificazioni.
Art. 30 - Modifica
dell'articolo 21 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 "Norme
per il riordinamento degli Enti di edilizia residenziale" e successive
modificazioni.
Art. 31 - Modifica
dell'articolo 3 della legge regionale 14 marzo 1980, n. 17 ,
"Disposizione per la classificazione, la manutenzione e la sistemazione di
strade provinciali".
Art. 32 - Proroga al Comune di
Selva di Cadore (BL) del termine di cui all'articolo 8 della legge regionale 16 agosto
1984, n. 42 , per la presentazione del progetto esecutivo della
"Sistemazione dell'acquedotto comunale". (28)
1. Il termine di cui al quarto comma dell' articolo 8 della
legge regionale 16
agosto 1984, n. 42 , per la presentazione del progetto esecutivo della
sistemazione dell'acquedotto comunale da parte del Comune di Selva di
Cadore, viene prorogato al 31 dicembre 1997.
2. Il contributo viene revocato, scaduto il termine previsto dal
comma 1.
Art. 34 - Contributo
straordinario alla Comunità montana dell’Alto Astico e
Posina.
Art. 35 - Cessione di immobile
al Comune di Castelfranco Veneto (TV).
1. La Giunta regionale è autorizzata a cedere al Comune di
Castelfranco Veneto a titolo gratuito l'immobile denominato "Casa del
Giorgione" sito in Castelfranco Veneto, per destinarlo, con totali oneri a
carico del Comune, a museo, a centro per il restauro e a centro di studi
giorgioneschi ed attività culturali.
Art. 36 - Modifica
dell'articolo 20 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 ,
"Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto Regionale per le
Ville Venete" e successive modificazioni.
Art. 37 - Campionati mondiali
di ciclismo.
Art. 38 - Modifica
dell’articolo 2 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 27
«Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei
rifiuti solidi».
Art. 39 - Modifiche della
legge regionale 6
agosto 1993, n. 33 "Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali"
e successive modificazioni.
Art. 40 - Contributo
straordinario alla Comunità montana dei Sette Comuni.
1. Al fine di agevolare il raggiungimento delle finalità
previste dalla legge
regionale 8 aprile 1986, n. 17 «Disciplina degli interventi
regionali nel settore archeologico», la Giunta regionale è
autorizzata a concedere un contributo straordinario di lire 200.000.000
alla Comunità montana dei Sette Comuni per l’acquisto anche
parziale dell’area archeologica paleoveneta denominata
«Bostel» e sita nel Comune di Rotzo (capitolo n. 70206).
2. Il contributo è erogato in due rate uguali, di cui la prima
previa presentazione da parte del richiedente di idonea relazione tecnica e
storica contenente l’indicazione delle aree da acquisire, nonché
i documenti preliminari di acquisto; la seconda previa presentazione
dell’atto notarile relativo alla compravendita.
Art. 41 - Disposizioni in
materia di compensazione tributaria.
1. Il contribuente, che abbia
indebitamente o erroneamente pagato una somma relativa ad un tributo
regionale, può, in alternativa al rimborso, richiedere nei tempi e con
le modalità previste per la richiesta di rimborso, la compensazione
delle somme pagate indebitamente.
2. La richiesta deve essere effettuata alla struttura regionale
competente, la quale concede l'assenso, una volta compiute le verifiche in
merito, circa la sussistenza dei presupposti per dar luogo alla
compensazione.
3. La compensazione può avvenire solo mediante trasferimento al
periodo successivo di versamento dell'importo pagato indebitamente o
( 38) eccedente quello dovuto e
solamente nell'ambito dello stesso tributo, senza pregiudizio per le
sanzioni previste dalla vigente normativa.
3 bis. Quanto versato indebitamente o in eccedenza e riportato nel
periodo d’imposta successivo viene imputato a compensazione prima del
debito d’imposta, poi della eventuale sanzione, ed infine degli
interessi se dovuti. ( 39)
3 ter. La compensazione può essere richiesta dal contribuente
anche tra più anni d'imposta e può essere altresì disposta
d'ufficio, sempre che non si rechi pregiudizio al contribuente e previa
comunicazione all'interessato. Entro il termine perentorio di sessanta
giorni dal ricevimento della comunicazione, il contribuente può
inviare osservazioni sulle quali, entro i successivi sessanta giorni si
esprime, con provvedimento definitivo, il dirigente della struttura
regionale competente in materia di tributi. ( 40)
Art. 42 - Modifica della
legge regionale 5
settembre 1984, n. 50 "Norme in materia di musei, biblioteche, archivi
di enti locali o di interesse locale" e successive modificazioni.
a) al comma 3 dopo le parole "Ai fini dell'erogazione del contributo" sono
aggiunte le parole "per le attività di cui all'articolo 19".
b) il comma 4 è sostituito dal seguente comma:
c) al comma 5 sono aggiunte le seguenti parole "per le attività di cui
all'articolo 19, o alla spesa ammessa, per le attività di cui agli
articoli 36 e 42.".
d) al comma 6 prima delle parole "Il beneficiario" sono inserite le parole
"Per le attività di cui all'articolo 19,".
Art. 43 - Modifiche della
legge regionale 15
gennaio 1985, n. 6 «Interventi per la realizzazione,
l’ampliamento, il completamento e la sistemazione di centri di
servizi culturali, biblioteche, teatri, musei e archivi» e successive
modificazioni.
Art. 44 - Modifiche
dell'articolo 13 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56
"Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in
attuazione del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502" e successive
modifiche e integrazioni.
Art. 45 - Interpretazione
autentica dell'articolo 29 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 ,
"Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi
di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il
servizio pubblico di gondola nella città di Venezia", così come
modificato dall'articolo 2 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 13 .
1. Ai sensi del comma 2 dell' articolo 49 della
legge regionale 23
agosto 1996, n. 28 , e del comma 1 dell' articolo 18 della
legge regionale 30
dicembre 1993, n. 63 , come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 7 maggio 1996,
n. 13 , l' articolo 29 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 ,
va interpretato nel senso che i requisiti richiesti per il rilascio delle
autorizzazioni alle imprese societarie sono soddisfatti, qualora posseduti
da almeno una persona inserita nella struttura dell'impresa in qualità
di socio amministratore nella società di persone e di amministratore
per ogni altro tipo di società o di dipendente a livello direzionale,
cui sia affidata in modo effettivo e permanente la conduzione dell'impresa,
come già stabilito dal medesimo comma 2 dell' articolo 49 della
legge regionale 23
agosto 1996, n. 28 .
Art. 46 - Contributi ad
associazioni culturali.
Art. 47 - Partecipazione
azionaria alla Brennero Trasporti Rotaia.
1. La Regione Veneto aderisce alla costituzione della Brennero
Trasporti Rotaia Brenner-Schienen-Transport.
2. La Giunta regionale provvede con apposito provvedimento alla
sottoscrizione della quota di adesione dell’importo di lire
1.000.000.000 (capitolo n. 45262).
Art. 48 - Modifiche della
legge regionale 30
gennaio 1997, n. 5 «Trattamento indennitario dei consiglieri
regionali».
Art. 49 - Contributo
straordinario al Comune di Cinto Euganeo (PD).
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di
Cinto Euganeo un contributo straordinario di lire 80.000.000 a fronte delle
spese da sostenersi per l’esecuzione dei lavori di consolidamento e
sistemazione dei muri di recinzione del cimitero, danneggiato e crollato a
seguito di dissesto idrogeologico (capitolo n. 53044).
Art. 50 - Partecipazione
azionaria alle Autovie Venete spa.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad aumentare le
partecipazioni azionarie al capitale delle Autovie Venete spa con sede in
Trieste per l'importo di lire 300 milioni (capitolo n. 45252).
Art. 51 - Modifiche
dell'articolo 5 della legge regionale 18 giugno 1996, n. 15 ,
"Istituzione della tassa regionale per il diritto allo studio
universitario, adeguamento degli importi delle borse di studio regionali e
determinazione dei limiti di reddito".
Art. 52 - Modifiche della
legge regionale 10
ottobre 1989, n. 40 «Disciplina della ricerca, coltivazione e
utilizzo delle acque minerali e termali» e successive
modificazioni.
Art. 53 - Alienazione di
oggetti mobili di proprietà delle Unità locali socio sanitarie
(ULSS).
1. Le apparecchiature di proprietà delle ULSS del Veneto ovvero
delle Aziende ospedaliere divenute inadeguate od obsolete per la funzione a
cui erano destinate sono alienate, ove possibile dalle Unità sanitarie
e dalle Aziende ospedaliere, secondo il procedimento previsto
dall’articolo 35 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827. In caso di
esito negativo del procedimento di alienazione, le apparecchiature stesse
sono assegnate in comodato a titolo gratuito ad associazioni di
volontariato, anche internazionale, o ad altri soggetti non aventi fini di
lucro che ne abbiano fatto richiesta, ovvero sono distrutte nel rispetto
della vigente normativa in materia di tutela ambientale.
Art. 54 - Espletamento delle
elezioni degli imprenditori artigiani nelle Commissioni provinciali per
l’artigianato. (50)
1. Il termine previsto dal comma 3 dell’ articolo 34 della
legge regionale 31
dicembre 1987, n. 67 , come modificato dall’articolo 13 della
legge regionale 6
dicembre 1996, n. 40 per l’espletamento delle elezioni degli
imprenditori artigiani nelle Commissioni provinciali per
l’artigianato, è prorogato al terzo mese successivo alla data di
entrata in vigore dell’apposito regolamento previsto dal comma 8
dell’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
2. Le Commissioni costituite con le modalità straordinarie di
cui al comma 2 dell’ articolo 34 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67
continuano ad esercitare le proprie funzioni fino alla scadenza del termine
di cui al comma 1.
Art. 55 - Iniziative
promozionali nei settori turistici di cui all’articolo 8 della
legge regionale 16
marzo 1994, n. 13 .
Art. 56 - Modifica
dell’articolo 55 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6
"Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione" e
successive modificazioni in materia di riordinamento degli Enti di edilizia
residenziale.
Art. 57 - Rimborso spese per
gli amministratori degli enti dipendenti e strumentali della Regione.
1. Ai componenti degli organi degli
enti dipendenti e strumentali della Regione, che si rechino nella sede
dell’ente per lo svolgimento della propria attività
istituzionale, sono rimborsate le spese di trasporto secondo i criteri dei
commi 1 e 2 dell’ articolo 4 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 .
2. Ai presidenti degli stessi enti, che abbiano una competenza
territoriale sovraprovinciale o, in caso di enti economici, provinciale,
è riconosciuta una diaria a titolo di rimborso spese pari al cinquanta
per cento di quella del consigliere regionale di cui all’ articolo 3 della legge
sopra citata.
Art. 58 - Abrogazione
dell’articolo 102 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6
«Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi
regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della
Regione».
Art. 59 - Banca dati regionali
subfornitura.
1. Le azioni volte alla realizzazione di una banca dati regionale
delle aziende subfornitrici dei settori tessile, calzaturiero e
metalmeccanico, vengono attuate mediante la concessione del contributo,
già disposto dall’ articolo 13 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 , al
Consorzio per lo sviluppo economico e sociale del Polesine, anziché al
Centro regionale animazione economica (capitolo n. 21470).
Art. 60 - Modifiche della
legge regionale 26
settembre 1989, n. 35 "Nuove norme in materia di associazionismo
artigiano" e successive modificazioni.
Art. 61 - Contributo al Comune
di Portobuffolè (TV).
1. Nell’ambito delle iniziative di valorizzazione economica,
turistica e culturale dei centri storici, la Giunta regionale è
autorizzata a concedere un contributo al Comune di Portobuffolè di
lire 300.000.000 per interventi sul patrimonio di edilizia pubblica
esistente ivi compresi quelli di arredo urbano (capitolo n. 44020).
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso nella misura del
trenta per cento degli interventi secondo le procedure della legge 16
agosto 1984, n. 42.
Art. 62 - Contributo a
sostegno delle azioni di promozione di cui alla legge regionale 14 marzo 1980, n. 16
«Iniziative regionali di promozione economica e fieristica. Settore
secondario.».
1. Al fine di rispondere alle istanze che provengono dalle categorie
economiche finalizzate all’internazionalizzazione delle produzioni
venete e più in particolare alla valorizzazione del sistema economico
produttivo regionale, la Giunta regionale è autorizzata a sostenere
azioni di promozione con un incremento di lire 500.000.000 dello
stanziamento di bilancio dell’anno 1997 (capitolo n. 30024).
Art. 63 - Disposizioni
integrative alla legge regionale 3 luglio 1984, n. 31 e
successive modificazioni, in materia di complessi ricettivi
all’aperto.
Art. 64 - Modifica della
legge regionale 30
agosto 1993, n. 40 "Norme per il riconoscimento e la promozione delle
organizzazioni di volontariato" e successive modificazioni.
Art. 65 - Contributo
straordinario a favore del "Consorzio Alta Servizi".
1. Nell'ambito delle finalità disposte dalla legge regionale 29 giugno
1981, n. 30 , "Concessione di contributi ai Comuni, alle Comunità
montane o a loro Consorzi e alle Province per la realizzazione degli
interventi di competenza nel settore delle opere fognarie e
acquedottistiche, ai sensi dell'articolo 19 della legge 10 maggio 1976, n.
319 e dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1979, n. 650", la Giunta
regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di
lire 2.500.000.000 al "Consorzio Alta Servizi" di Cittadella (PD) per
l'anno 1997 per la realizzazione di collettori fognari di collegamento
dell'area di ricarica degli acquiferi ad ovest del fiume Brenta
all'impianto di depurazione esistente (capitolo n. 50130).
2. Il contributo di cui al comma 1 è erogato con le
modalità di cui alla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 , e
successive modificazioni. ( 55)
Art. 66 - Dichiarazione
d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
dell' articolo
44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
( 1) Si omette la tabella 1
allegata.
( 18) L’ESAV finanziata dal
presente articolo è stato soppresso ai sensi del comma 3
dell’art. 1 della legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 che
ha istituito l’azienda regionale per i settori agricolo forestale e
agroalimentare “Veneto agricoltura”
( 45) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti.
( 50) L’art. 3 della
legge regionale 16
dicembre 1999, n. 51 ha disposto che:
“Art. 3 - Norma transitoria.
1. La scadenza delle commissioni provinciali per l’artigianato e
della Commissione regionale per l’artigianato, come prevista
dall’articolo 54 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 ,
è ulteriormente prorogata fino al rinnovo delle commissioni stesse
secondo le modalità della presente legge, e comunque non oltre sei
mesi dall’entrata in vigore della legge stessa.”.
( 56) Si omette la tabella
allegata..
SOMMARIO
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Legge regionale 12 settembre 1997, n. 37
(BUR n. 76/1997)
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PROVVEDIMENTO GENERALE DI
RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI IN CORRISPONDENZA
DELL’ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO
FINANZIARIO 1997
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Art. 1 - Modifiche della
legge regionale
30 gennaio 1997, n. 6 "Provvedimento generale di rifinanziamento
e modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale della Regione" e successive modificazioni.
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Art. 2 - Interventi di
incentivazione turistico ricettiva già ammessi al finanziamento
della legge 30 dicembre 1989, n. 424.
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Art. 3 - Modifica dell'articolo 32
della legge
regionale 23 agosto 1996, n. 28 , "Provvedimento generale di
rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza
dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario
1996» e successive modificazioni, in materia di proroga dei
termini per la trasmissione di strumenti urbanistici redatti col
contributo regionale.
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Art. 4 - Modifica della
legge regionale
16 agosto 1984, n. 42 "Norme in materia di opere pubbliche di
interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate
sismiche" e successive modificazioni.
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Art. 5 - Disposizioni transitorie
di leggi regionali.
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Art. 6 - Modifica
dell’articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 1991, n.
39 «Interventi a favore della mobilità e della
sicurezza stradale».
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Art. 7 - Modifica
dell’articolo 6 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 20
«Interventi regionali per l’ampliamento, completamento e
sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari
e medie» e successive modificazioni e integrazioni.
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Art. 8 - Modifiche alla
legge regionale
30 luglio 1991, n. 19 "Organizzazione e funzionamento del
Comitato regionale di controllo" e successive modificazioni.
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Art. 9 - Classificazione delle
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza con finalità
socio-assistenziali.
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Art. 10 - Modifiche degli articoli
1 e 2 della legge regionale 15 dicembre 1981, n.
71 "Iniziative regionali nel quadro della Comunità di Lavoro
Alpe-Adria".
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Art. 11 - Modifica dell'articolo 3
della legge
regionale 1 dicembre 1989, n. 49 "Premio letterario Leonilde e
Arnaldo Settembrini, Mestre" e successive modificazioni.
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Art. 12 - Modifica dell'articolo 36
della legge
regionale 1 febbraio 1995, n. 6 "Provvedimento generale di
rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria
1995)» e successive modificazioni in materia di istituzione del
fondo di rotazione per l'edilizia culturale.
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Art. 13 - Modifiche della
legge regionale
5 aprile 1993, n. 12 "Norme in materia di sport e tempo libero" e
successive modificazioni.
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Art. 14 - Modifiche della
legge regionale
8 maggio 1989, n. 14 , "Ordinamento del Bollettino ufficiale
della Regione Veneto" e successive modificazioni.
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Art. 15 - Contributo straordinario
al Comune di Costabissara (VI).
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Art. 16 - Modifiche della
legge regionale
10 giugno 1991, n. 12 , "Organizzazione amministrativa e
ordinamento del personale della Regione" e successive modificazioni.
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Art. 17 - Modifiche della
legge regionale
4 febbraio 1980, n. 6 , "Disciplina dei servizi di
approvvigionamento, manutenzione e conservazione dei beni regionali"
e successive modificazioni.
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Art. 18 - Cessione pacchetto
azionario della Società «Valfiorentina spa» con sede
in Selva di Cadore (BL).
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Art. 19 - Finanziamento programmi
ESAV di sperimentazione ed assistenza specialistica per lo sviluppo
dell'attività faunistica e la salvaguardia della
biodiversità animale.
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Art. 20 - Sovvenzione annuale al
Centro operativo ortofrutticolo di Ferrara.
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Art. 21 - Modifiche degli articoli
9 e 10 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6
, "Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi
regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della
Regione", in materia di interventi straordinari a favore della
cunicultura e di contributi straordinari ai produttori olivicoli.
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Art. 22 - Modifiche della
legge regionale
9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna
selvatica e per il prelievo venatorio" e successive modificazioni.
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Art. 23 - Estensione benefici in
materia di interventi in favore dell'esercizio associato di funzioni
nei comuni montani di cui all'articolo 3 della legge regionale 30
gennaio 1997, n. 6 "Provvedimento generale di rifinanziamento e
modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale della Regione" e successive modificazioni.
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Art. 24 - Modifiche della
legge regionale
9 marzo 1995, n. 8 , "Disciplina e delega ai Comuni delle
funzioni amministrative regionali in materia di commercio su aree
pubbliche".
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Art. 25 - Contributo al Comune di
Boscochiesanuova (VR).
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Art. 26 - Contributo
all’Ente Parco delle Dolomiti Bellunesi.
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Art. 27 - Modifiche della
legge regionale
19 agosto 1996, n. 23 , "Disciplina della raccolta e
commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati".
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Art. 28 - Finanziamenti per il
riconoscimento dell'idoneità alla commercializzazione di
funghi.
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Art. 29 - Modifica
dell’articolo 20 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13
, "Organizzazione turistica della Regione" e successive
modificazioni.
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Art. 30 - Modifica dell'articolo
21 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10
"Norme per il riordinamento degli Enti di edilizia residenziale" e
successive modificazioni.
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Art. 31 - Modifica dell'articolo 3
della legge
regionale 14 marzo 1980, n. 17 , "Disposizione per la
classificazione, la manutenzione e la sistemazione di strade
provinciali".
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Art. 32 - Proroga al Comune di
Selva di Cadore (BL) del termine di cui all'articolo 8 della
legge regionale
16 agosto 1984, n. 42 , per la presentazione del progetto
esecutivo della "Sistemazione dell'acquedotto comunale". (28)
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Art. 33 - Interpretazione
autentica dell'articolo 8 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29
, (29) come sostituito dall'articolo 70 della legge regionale 30 gennaio 1997, n.
6 .
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Art. 34 - Contributo straordinario
alla Comunità montana dell’Alto Astico e Posina.
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Art. 35 - Cessione di immobile al
Comune di Castelfranco Veneto (TV).
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Art. 36 - Modifica dell'articolo
20 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63
, "Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto Regionale
per le Ville Venete" e successive modificazioni.
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Art. 37 - Campionati mondiali di
ciclismo.
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Art. 38 - Modifica
dell’articolo 2 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 27
«Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica
dei rifiuti solidi».
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Art. 39 - Modifiche della
legge regionale
6 agosto 1993, n. 33 "Disciplina delle tasse sulle concessioni
regionali" e successive modificazioni.
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Art. 40 - Contributo straordinario
alla Comunità montana dei Sette Comuni.
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Art. 41 - Disposizioni in materia
di compensazione tributaria.
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Art. 42 - Modifica della
legge regionale
5 settembre 1984, n. 50 "Norme in materia di musei, biblioteche,
archivi di enti locali o di interesse locale" e successive
modificazioni.
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Art. 43 - Modifiche della
legge regionale
15 gennaio 1985, n. 6 «Interventi per la realizzazione,
l’ampliamento, il completamento e la sistemazione di centri di
servizi culturali, biblioteche, teatri, musei e archivi» e
successive modificazioni.
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Art. 44 - Modifiche dell'articolo
13 della legge regionale 14 settembre 1994, n.
56 "Norme e principi per il riordino del servizio sanitario
regionale in attuazione del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.
502" e successive modifiche e integrazioni.
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Art. 45 - Interpretazione
autentica dell'articolo 29 della legge regionale 30 dicembre 1993, n.
63 , "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in
materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di
navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella
città di Venezia", così come modificato dall'articolo 2
della legge
regionale 7 maggio 1996, n. 13 .
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Art. 46 - Contributi ad
associazioni culturali.
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Art. 47 - Partecipazione azionaria
alla Brennero Trasporti Rotaia.
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Art. 48 - Modifiche della
legge regionale
30 gennaio 1997, n. 5 «Trattamento indennitario dei
consiglieri regionali».
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Art. 49 - Contributo straordinario
al Comune di Cinto Euganeo (PD).
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Art. 50 - Partecipazione azionaria
alle Autovie Venete spa.
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Art. 51 - Modifiche dell'articolo
5 della legge regionale 18 giugno 1996, n. 15
, "Istituzione della tassa regionale per il diritto allo studio
universitario, adeguamento degli importi delle borse di studio
regionali e determinazione dei limiti di reddito".
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Art. 52 - Modifiche della
legge regionale
10 ottobre 1989, n. 40 «Disciplina della ricerca,
coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali» e
successive modificazioni.
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Art. 53 - Alienazione di oggetti
mobili di proprietà delle Unità locali socio sanitarie
(ULSS).
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Art. 54 - Espletamento delle
elezioni degli imprenditori artigiani nelle Commissioni provinciali
per l’artigianato. (50)
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Art. 55 - Iniziative promozionali
nei settori turistici di cui all’articolo 8 della legge regionale 16 marzo
1994, n. 13 .
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Art. 56 - Modifica
dell’articolo 55 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6
"Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi
regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della
Regione" e successive modificazioni in materia di riordinamento degli
Enti di edilizia residenziale.
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Art. 57 - Rimborso spese per gli
amministratori degli enti dipendenti e strumentali della Regione.
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Art. 58 - Abrogazione
dell’articolo 102 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6
«Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi
regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della
Regione».
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Art. 59 - Banca dati regionali
subfornitura.
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Art. 60 - Modifiche della
legge regionale
26 settembre 1989, n. 35 "Nuove norme in materia di
associazionismo artigiano" e successive modificazioni.
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Art. 61 - Contributo al Comune di
Portobuffolè (TV).
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Art. 62 - Contributo a sostegno
delle azioni di promozione di cui alla legge regionale 14 marzo 1980, n. 16
«Iniziative regionali di promozione economica e fieristica.
Settore secondario.».
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Art. 63 - Disposizioni integrative
alla legge
regionale 3 luglio 1984, n. 31 e successive modificazioni, in
materia di complessi ricettivi all’aperto.
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Art. 64 - Modifica della
legge regionale
30 agosto 1993, n. 40 "Norme per il riconoscimento e la
promozione delle organizzazioni di volontariato" e successive
modificazioni.
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Art. 65 - Contributo straordinario
a favore del "Consorzio Alta Servizi".
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Art. 66 - Dichiarazione
d'urgenza.
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