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Contenuti:
Legge regionale 16 dicembre 1997, n. 43 (BUR n. 107/1997)
Legge regionale 16 dicembre 1997, n. 43 (BUR n. 107/1997) [sommario] [RTF]
INTERVENTI PER IL
CENSIMENTO, IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DI PARTICOLARI BENI STORICI,
ARCHITETTONICI E CULTURALI DELLA GRANDE GUERRA
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione, a testimonianza del patrimonio di valori umani e
civili espressi nel corso della prima guerra mondiale, che tanto
dolorosamente ha coinvolto la popolazione e la terra veneta, promuove
l’individuazione, il censimento, la catalogazione, il recupero e la
valorizzazione dei beni storici, architettonici e culturali correlati a
tale evento, inseriti in contesti ambientali di particolare valenza
naturalistica.
Art. 2 - Beni oggetto di
censimento, recupero e valorizzazione.
1. Fermi restando le competenze statali in ordine ai propri beni, e
i vincoli di tutela, ai fini della presente legge sono considerati oggetto
di censimento, recupero e valorizzazione:
a) i forti, i capisaldi e le fortificazioni;
b) le gallerie;
c) le trincee;
d) i percorsi militari;
e) gli osservatori militari;
f) gli ex ospedali militari;
g) i cimiteri di guerra; ( 1)
h) ogni altro manufatto e opera aventi correlazione con le operazioni
militari della grande guerra.
Art. 3 - Individuazione,
censimento e catalogazione dei beni.
1. La Giunta regionale, avvalendosi della collaborazione degli enti
locali interessati e delle Forze armate, nonché di istituzioni,
associazioni, società e privati, provvede, mediante convenzione, alla
individuazione, al censimento ed alla catalogazione dei beni di cui
all’articolo 2, nonché al recupero dell'apparato documentale e
iconografico ad essi relativo, per farne oggetto di memoria storica e
occasione di studio, di ricerca storico-scientifica, di mostre e di
rassegne.
2. Il censimento e la catalogazione di cui al comma 1 devono
rispettare le norme in materia regionali e statali garantendo la raccolta
su supporto informatico di dati e immagini per il loro inserimento nella
banca dati dei beni culturali e ambientali del Veneto.
3. Il materiale di cui ai commi 1 e 2 è utilizzato, anche, per
costituire o dotare archivi e musei storici, esistenti o da realizzare
preferibilmente in alcune tra le strutture più significative di cui
all'articolo 2.
4. I dati relativi ai beni vengono tradotti negli strumenti
urbanistici ed edilizi dei comuni interessati, per garantire un uso
corretto e appropriato dei beni stessi.
Art. 4 - Interventi per il
recupero e la valorizzazione dei beni.
1. La Giunta regionale, per il recupero e la valorizzazione dei beni
di cui all'articolo 2, è autorizzata a concedere contributi in conto
capitale, fino al limite massimo del novanta per cento della spesa ammessa,
a comuni e comunità montane.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono avvalersi per
l’esecuzione degli interventi anche di associazioni pro-loco,
cooperative ed altri soggetti pubblici e privati.
3. La Giunta regionale definisce con proprio atto:
a) i criteri per l’assegnazione dei contributi;
b) le modalità di presentazione dei progetti;
c) le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione delle
spese.
4. La Giunta regionale tiene conto dei progetti formulati in
precedenza e non ancora finanziati.
5. Il dirigente regionale della struttura competente provvede
all’erogazione dei contributi sulla base di quanto previsto dalla
deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3.
Art. 5 - Norma finanziaria.
Note
( 1) Nei siti individuati quali
cimiteri di guerra sono escluse, ai sensi della lettera b), del comma 2,
dell’art. 3 della legge regionale 12 agosto 2011, n. 17 , le
attività di raccolta di cimeli e reperti mobili della grande guerra.
( 2) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti.
SOMMARIO
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