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Legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 (BUR n. 32/1998)
Legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 (BUR n. 32/1998) [sommario] [RTF]
NORME
PER L’ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
TITOLO I
Principi generali
Art. 1 - Principi e obiettivi.
1. In attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione ed in
conformità ai principi dettati dalla legge 2 dicembre 1991, n. 390, la
Regione del Veneto disciplina l’attuazione del diritto allo studio al
fine di garantire, nell’ambito delle proprie competenze,
l’accesso e la frequenza ai corsi universitari e post-universitari a
studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi.
2. L’attuazione del diritto allo studio universitario avviene
nel rispetto del pluralismo delle istituzioni e degli indirizzi culturali,
in conformità agli obiettivi posti dalla programmazione nazionale e
regionale e ai relativi strumenti attuativi.
3. La Regione collabora con le Università, con i Consorzi per
la costituzione e lo sviluppo degli studi universitari, nonché con
soggetti pubblici e privati che concorrano all’attuazione del diritto
allo studio universitario, per la migliore realizzazione delle
finalità di cui alla presente legge.
Art. 2 - Destinatari.
1. Sono beneficiari della presente legge gli studenti,
indipendentemente dalla regione di provenienza, delle Università e
degli Istituti di istruzione superiore di grado universitario, delle
Accademie di belle arti statali e non statali, dei corsi del periodo
superiore dei Conservatori di musica e dei corsi di diploma delle Scuole
superiori per interpreti e traduttori che rilasciano titoli aventi valore
legale, con sede principale nel Veneto, di seguito indicati con il termine
di Università. ( 1)
2. Sono altresì beneficiari della presente legge gli studenti
stranieri, apolidi e rifugiati politici nel rispetto di quanto stabilito
dall’articolo 20 della legge n. 390/1991.
Art. 3 - Tipologia degli
interventi.
1. L’attuazione del diritto allo
studio universitario si realizza, secondo i criteri di uniformità di
trattamento stabiliti ai sensi dell’articolo 4 della legge n.
390/1991, mediante i seguenti interventi:
a) servizi di orientamento e di informazione sulla situazione occupazionale
e sugli sbocchi professionali;
b) servizio di consulenza psicologica;
c) erogazione di borse di studio;
d) sussidi straordinari;
e) iniziative per favorire l’accesso al credito degli studenti
mediante i prestiti d’onore;
f) istituzione e gestione di strutture abitative;
g) istituzione e gestione di strutture adibite al servizio di ristorazione;
h) interventi e provvidenze a favore degli studenti portatori di handicap;
i) organizzazione di servizi editoriali e prestiti librari;
l) attività di collaborazione con l’Università nei settori
culturale, sportivo e ricreativo e degli interscambi di studenti;
m) interventi e provvidenze a favore degli studenti lavoratori;
n) agevolazioni per la mobilità degli studenti;
o) servizio sanitario;
p) ogni altra forma di intervento utile ad attuare il diritto allo studio
universitario.
2. Gli interventi di cui alle lettere c), e) e f) del comma 1
vengono effettuati tramite concorso.
3. I servizi di cui alle lettere f) e g) del comma 1 vengono di
norma erogati a tariffa differenziata in base a requisiti di merito e di
condizione economica.
4. Le Aziende di cui all’ articolo 5 possono realizzare, con propri fondi di bilancio e
proprie modalità, forme di collaborazione degli studenti alle
attività connesse ai propri servizi, attingendo alle graduatorie
predisposte dalle Università per le attività a tempo parziale
degli studenti di cui all’articolo 13 della legge n. 390/1991.
5. Gli interventi previsti dal presente articolo sono gestiti dalle
Aziende di cui all’articolo 5. La gestione degli interventi previsti
alle lettere c) ed e) del comma 1 può essere affidata alle
Università previa stipula di apposita convenzione con la Regione.
Art. 4 - Conferenza Regione
Università del Veneto.
1. É istituita ai sensi
dell’articolo 10 della legge n. 390/1991 la Conferenza
Regione-Università del Veneto.
2. La Conferenza, costituita entro quarantacinque giorni
dall’entrata in vigore della presente legge con decreto del
Presidente della Giunta regionale, è composta da:
a) il Presidente della Giunta regionale o suo delegato con funzioni di
Presidente;
b) quattro rappresentanti del Comitato regionale di coordinamento di cui
all’articolo 3 della legge 14 agosto 1982, n. 590;
c) un rappresentante rispettivamente dell’Accademia di Belle arti di
Venezia, di Verona e dei Conservatori musicali; ( 2)
d) un rappresentante degli studenti rispettivamente
dell’Università di Padova, Venezia, Verona e dell’Istituto
Universitario di Architettura di Venezia, individuato tra quelli eletti nel
consiglio di amministrazione e designato dagli stessi;
e) due componenti della Commissione consiliare regionale competente per il
diritto allo studio, garantendo le minoranze;
f) l’Assessore regionale competente per il diritto allo studio;
g) i Presidenti delle Aziende regionali per il diritto allo studio
universitario di cui all’ articolo 5;
h) i Sindaci o loro delegati dei Comuni di Padova, Venezia e Verona;
3. La Conferenza ha lo scopo di promuovere il coordinamento degli
interventi di competenza della Regione e delle Università mediante
indirizzi, proposte e pareri per gli aspetti inerenti il diritto allo
studio e lo sviluppo universitario nel Veneto.
4. La Conferenza si riunisce almeno tre volte l’anno.
5. I risultati della Conferenza sono comunicati periodicamente alla
Consulta nazionale di cui all’articolo 6 della legge n. 390/1991.
TITOLO II
Aziende regionali per il diritto allo studio universitario
Art. 5 - Azienda regionale per
il diritto allo studio universitario.
1. Gli enti per il diritto allo studio
universitario situati nelle città sedi di ateneo già istituiti ai
sensi della legge
regionale 22 ottobre 1982, n. 50 , sono trasformati in aziende
regionali con denominazione ESU - Azienda regionale per il diritto allo
studio universitario, di seguito indicata con il termine Azienda.
2. L’Azienda è dotata di personalità giuridica
pubblica, ha propria autonomia gestionale e imprenditoriale, un proprio
patrimonio e proprio personale dipendente.
3. Le Aziende subentrano nei rapporti attivi e passivi degli enti
per il diritto allo studio universitario.
4. Alle Aziende fanno capo gli interventi da realizzare in altre
città della Regione sedi di decentramento universitario, dipendenti
dalle Università dove ha sede l’Azienda.
Art. 6 - Organi
dell’Azienda.
1. Sono organi dell’Azienda:
a) il Presidente;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Collegio dei revisori dei conti;
d) il Direttore.
Art. 7 - Presidente
dell’Azienda.
1. Il Presidente dell’Azienda è nominato dal Consiglio
regionale su proposta della Giunta regionale, d’intesa con
l’Università.
2. Il Presidente rappresenta l’Azienda, convoca e presiede il
Consiglio di amministrazione, ne firma i verbali congiuntamente con il
Direttore dell’Azienda.
3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne esercita le
funzioni il Vicepresidente.
Art. 8 - Composizione del
Consiglio di amministrazione dell’Azienda.
1. Il Consiglio di amministrazione dell’Azienda è
nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è
composto da:
a) il Presidente;
b) quattro rappresentanti della Regione eletti dal Consiglio regionale con
voto limitato a tre;
c) quattro rappresentanti delle Università, di cui due eletti dalla
componente studentesca.
2. Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono
svolte dal Direttore dell’Azienda.
3. Il Consiglio di amministrazione dura quanto il Consiglio
regionale, salvo la componente studentesca che viene rinnovata
contestualmente al rinnovo delle rappresentanze studentesche negli
organismi di governo degli Atenei. I componenti possono essere confermati
per una sola volta.
4. In caso di dimissioni o decadenza per qualunque causa i
componenti del Consiglio sono designati con atto dell’organismo o
ente di cui erano espressione e nominati con decreto del Presidente della
Giunta regionale. Se il componente è un rappresentante degli studenti,
subentra il primo dei non eletti nella lista.
Art. 9 - Competenze del
Consiglio di amministrazione.
1. Il Consiglio di amministrazione, nell’ambito degli
indirizzi regionali, definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare
indicandone le priorità, emana le conseguenti direttive per
l’azione amministrativa e verifica i risultati della gestione
amministrativa.
2. In particolare sono di competenza del Consiglio di
amministrazione:
a) l’elezione nel proprio seno, a scrutinio segreto, del
Vicepresidente;
b) la nomina e la revoca del Direttore e l’applicazione nei confronti
dello stesso delle sanzioni previste dal contratto;
c) l’approvazione del bilancio di previsione e le relative
variazioni;
d) l’approvazione del conto consuntivo;
e) i regolamenti e la pianta organica del personale;
f) le deliberazioni relative alle trasformazioni patrimoniali;
g) la costituzione in giudizio e le transazioni.
Art. 10 - Funzionamento del
Consiglio di amministrazione.
1. Il Consiglio di amministrazione è convocato con preavviso di
cinque giorni, salvo in caso di urgenza, in via ordinaria ogni tre mesi e
ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e, in via straordinaria,
quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri o dal
Presidente del Collegio dei revisori dei conti.
2. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza
della maggioranza dei componenti; si intendono validamente adottate le
deliberazioni che riportano il voto favorevole della maggioranza dei
presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, il funzionamento
del Consiglio di amministrazione è disciplinato da apposito
regolamento approvato dal Consiglio stesso.
Art. 11 - Collegio dei revisori
dei conti.
1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri
effettivi e due membri supplenti eletti dal Consiglio regionale con
separate votazioni, con voto limitato a due per quanto riguarda i membri
effettivi, e con voto limitato a uno per i membri supplenti. I candidati
sono scelti tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti di
cui al D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88.
2. Il Collegio elegge il Presidente scegliendolo tra i suoi
componenti.
3. I revisori rimangono in carica quanto il Consiglio di
amministrazione e possono essere confermati una sola volta.
4. Il Collegio dei revisori dei conti:
a) esamina i bilanci e i rendiconti dell’Azienda e predispone la
relazione che li accompagna;
b) verifica la regolarità ed efficienza della gestione amministrativa
e finanziaria dell’Azienda e relaziona in merito annualmente al
Presidente della Giunta regionale.
5. I revisori partecipano alle riunioni del Consiglio di
amministrazione.
Art. 12 - Ineleggibilità
e incompatibilità degli amministratori.
1. Fatte salve le incompatibilità sancite per legge dello Stato
non possono essere nominati componenti del Consiglio di Amministrazione e
del Collegio dei revisori dei conti:
a) coloro che ricoprono la carica di tesoriere e/o segretario
amministrativo a livello locale, provinciale, regionale e nazionale in
partiti e movimenti politici, associazioni e sindacati;
b) coloro che ricevono stipendi dall’Azienda o da organismi da essa
dipendenti;
c) coloro che hanno maneggio di denaro dell’Azienda o di organismi da
essa dipendenti e che non hanno ancora reso il conto;
d) i titolari o amministratori di imprese private che risultino vincolati
per contratti di opere e di somministrazioni con l’Azienda.
2. La carica di componente del Consiglio di amministrazione o del
Collegio dei revisori dei conti è incompatibile con quella di
consigliere regionale.
Art. 13 - Indennità degli
amministratori.
1. Al Presidente, al Vicepresidente del Consiglio di amministrazione
e ai componenti il Collegio dei revisori dei conti spetta
un’indennità di carica onnicomprensiva nei limiti stabiliti
dagli articoli
1, 2,
3 e 6 bis della legge regionale 23 dicembre
1983, n. 64 e successive modificazioni.
2. Ai restanti amministratori spetta per ogni giornata di effettiva
partecipazione alle sedute del Consiglio, una indennità di presenza
nei limiti stabiliti dall’ articolo 4 della legge regionale n. 64/1983 e successive
modificazioni.
Art. 14 - Direttore
dell’Azienda.
1. Il Direttore dell’Azienda è nominato dal Consiglio di
amministrazione ed è scelto tra persone che abbiano esperienza e
adeguata preparazione acquisita nello svolgimento di attività a
livello dirigenziale presso lo Stato, enti pubblici, aziende private o
pubbliche, ovvero acquisita nello svolgimento di attività scientifiche
o professionali.
2. L’incarico di Direttore è conferito con un contratto
di diritto privato di durata non superiore a cinque anni. Il contratto
è risolto di diritto non oltre i sei mesi successivi alla fine della
legislatura. Gli elementi negoziali essenziali, ivi comprese le clausole di
risoluzione anticipata, sono fissati con apposito provvedimento del
Consiglio di Amministrazione dell’Azienda.
3. Il conferimento dell’incarico di Direttore
dell’Azienda a dipendenti regionali, determina il loro collocamento
in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell’incarico. Il
versamento di contributi previdenziali ed assistenziali è calcolato
sull’intero trattamento economico corrisposto.
4. Il trattamento economico del Direttore è parametrato a
quello riservato ai dirigenti regionali delle unità di progetto di cui
alla legge regionale
10 gennaio 1997, n. 1 ed è differenziato in relazione al numero
degli studenti di riferimento:
a) novanta per cento della retribuzione sino a 20.000 studenti;
b) novantacinque per cento della retribuzione da 20.001 a 40.000 studenti;
c) cento per cento della retribuzione oltre 40.000 studenti.
5. Al Direttore spetta la gestione finanziaria, tecnica e
amministrativa dell’Azienda, compresa l’adozione di tutti gli
atti che impegnano l’amministrazione all’esterno che non siano
riservati alla competenza degli altri organi. Firma ed è responsabile
della legittimità delle deliberazioni del Consiglio di
Amministrazione. Gli atti che comportano impegni di spesa portano la firma
congiunta del Direttore e del responsabile della struttura di
contabilità che ne rispondono in solido.
6. Il Direttore presenta, entro il mese di dicembre di ogni anno, al
Consiglio di amministrazione una relazione sull’attività svolta,
con allegate le relazioni dei singoli responsabili dei servizi, e un
programma di lavoro per l’anno successivo.
7. La revoca dell’incarico di Direttore è disposta dal
Consiglio d’Amministrazione per gravi irregolarità o
inefficienza dell’azione amministrativa, previa contestazione
all’interessato.
Art. 15 - Personale.
1. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale
dipendente dalle Aziende è equiparato a quello del personale di ruolo
della Regione ed è soggetto alla relativa normativa regionale.
2. L’Azienda può assumere personale a tempo determinato
nei limiti e con le modalità in vigore presso la Regione.
Art. 16 - Beni.
1. La Regione trasferisce all’Azienda i beni mobili, immobili
e le attrezzature già affidate in gestione ai sensi
dell’articolo 15 della legge regionale n. 50/1982 ( 3) ; il Presidente della Regione con proprio
decreto individua i beni regionali da trasferire all’Azienda.
2. Il patrimonio dell’Azienda è costituito altresì
da beni mobili e immobili derivanti da acquisizioni, donazioni,
eredità e legati.
3. I beni concessi alla Regione in uso perpetuo e gratuito ai sensi
dell’articolo 21 della legge n. 390/1991, vengono messi a
disposizione delle Aziende con deliberazione della Giunta regionale.
4. I Consorzi universitari e le Università, con apposita
convenzione da stipulare con le Aziende interessate, possono mettere a
disposizione a titolo gratuito i beni immobili e attrezzature o le opere di
edilizia residenziale finanziate dallo Stato per gli scopi di cui
all’articolo 1. Le manutenzioni ordinarie e straordinarie e le spese
di gestione dei beni di cui al presente comma, sono a carico
dell’Azienda.
Art. 17 - Vigilanza e
controllo.
1. La Giunta regionale, nei modi e nei termini stabiliti dalla
legge regionale 18
dicembre 1993, n. 53 , esercita la vigilanza e il controllo sugli
organi e sui sotto indicati atti delle Aziende:
a) bilancio di previsione e conto consuntivo di esercizio;
b) regolamenti di amministrazione e contabilità;
c) regolamento e dotazione organica del personale.
Art. 18 - Mezzi
finanziari.
1. Alle spese per il funzionamento e
l’attività delle Aziende si provvede:
a) con il contributo della Regione per l’attuazione degli interventi
e dei servizi di cui all’ articolo 3 della presente legge;
b) con i proventi della tassa prevista dal primo comma dell’articolo
190 del TU approvato con RD 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modifiche
e integrazioni, alla quale sono soggetti coloro che conseguono
l’abilitazione all’esercizio professionale essendo provvisti di
titolo accademico conseguito in una Università del Veneto;
d) con l’avanzo di amministrazione non vincolato dagli esercizi
precedenti da destinare, in via prioritaria, a spese d’investimento
ovvero al finanziamento di spese correnti, in sede di assestamento del
bilancio, qualora non si possa provvedere con le entrate ordinarie;
e) con le rendite, interessi e frutti di propri beni patrimoniali,
nonché con le entrate derivanti dalla gestione dei servizi;
f) con eventuali contributi e donazioni dello Stato, di enti locali e di
altri soggetti pubblici o privati.
2. Le Aziende possono accedere a mutui e a contratti di leasing per
far fronte alle proprie spese di investimento.
3. L’importo complessivo delle annualità di ammortamento
per capitale e interessi per mutui in estinzione e per leasing di cui al
comma 2, non può superare il dieci per cento dell’ammontare
complessivo delle entrate correnti di cui alle lettere a), b) e c) del
comma 1 del presente articolo.
4. I tributi di cui al comma 1, lettere b) e c), devono essere
corrisposti dagli interessati con versamento sull’apposito conto
corrente postale intestato alla Tesoreria della Regione del Veneto, ovvero
possono essere versati dagli interessati all’Azienda, che funge da
esattore, a seguito di deliberazione della Giunta regionale.
5. L’effettuato pagamento della tassa di cui alla lettera b)
del comma 1 deve essere dimostrato all’atto della consegna del titolo
di abilitazione ovvero, per le professioni per le quali non si fa luogo al
rilascio del titolo, all’atto dell’iscrizione nell’albo o
nel ruolo professionale. La modalità di pagamento, di riscossione e
sanzionatorie sono disciplinate dalla vigente normativa regionale e
nazionale in materia di tasse sulle concessioni regionali . ( 4)
6. É concesso l’esonero totale dal pagamento della tassa
regionale per il diritto allo studio di cui alla legge regionale 18 giugno 1996, n. 15 ,
agli studenti vincitori o risultati idonei nelle graduatorie delle borse di
studio di cui all’ articolo 22, o dei prestiti d’onore di cui
all’ articolo 24 della
presente legge, nonché agli studenti vincitori di borse di studio
attribuite da enti pubblici, sulla base di criteri equiparabili a quelli
ivi stabiliti.
Art. 19 - Bilanci e norme
contabili.
1. La gestione economico finanziaria delle Aziende è
disciplinata dalla legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e
successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalle altre norme in
materia di contabilità e amministrazione del patrimonio in quanto
applicabili. ( 5)
2. Il servizio di tesoreria è affidato secondo procedure di
gara ad evidenza pubblica.
3. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge la Giunta regionale, approva gli indirizzi per l’introduzione
del controllo di gestione di cui alla legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 .
TITOLO III
Servizi del diritto allo studio universitario
Art. 20 - Servizio di
informazione e di orientamento al lavoro.
1. Il servizio di informazione e di orientamento al lavoro, ha la
funzione di indirizzare gli studenti della scuola media superiore
diplomandi e neo diplomati, e quelli dell’università diplomandi,
laureandi e neolaureati favorendo:
a) la scelta consapevole degli studi in relazione alle inclinazioni
personali;
b) la conoscenza delle linee generali della situazione socio-economica del
territorio anche in relazione alle evoluzioni tecnologiche e produttive,
alle dinamiche occupazionali e al contesto internazionale;
c) l’identificazione delle opportunità di lavoro connesse al
percorso universitario scelto.
2. Il raccordo con le attribuzioni concernenti l’orientamento
didattico proprio delle Università è definito nell’ambito
della Conferenza prevista dall’ articolo 4 ed è recepito nella programmazione regionale
prevista dagli articoli 36
e 37. Il servizio previsto
al comma 1 è svolto sulla base di convenzioni stipulate tra le Aziende
e le Università.
3. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1
l’Azienda si avvale della collaborazione dell’Osservatorio
regionale del mercato del lavoro e delle strutture regionali per le
politiche attive del lavoro.
Art. 21 - Consulenza
psicologica.
1. Le Aziende possono istituire, mediante convenzione con le
Università, e d’intesa con le Aziende sanitarie di competenza,
specifici servizi di consulenza psicologica a studenti che presentano
difficoltà personali al fine di prevenire l’abbandono degli
studi e di motivare all’inserimento ed all’impegno
universitario.
Art. 22 - Borse di studio.
1. La Giunta regionale determina
annualmente la quota dei fondi destinati agli interventi per il diritto
allo studio da devolvere alle Aziende per l’erogazione di borse di
studio.
2. Le borse sono attribuite agli studenti dotati dei requisiti
prescritti, mediante concorso per titoli relativi al merito scolastico ed
alle condizioni economiche della famiglia dello studente in conformità
ai criteri stabiliti ai sensi dell’articolo 4 della legge n.
390/1991.
3. L’entità delle borse di studio è determinata
dalla Giunta regionale con le modalità previste dall’ articolo 37.
4. Il bando di concorso di cui al comma 2 determina le modalità
di erogazione delle borse di studio e di presentazione delle domande.
5. Compatibilmente con la capacità di erogazione da parte delle
Aziende, le borse di studio devono essere erogate in servizi.
Art. 23 - Sussidi
straordinari.
1. Agli studenti che si trovano in situazioni di particolare ed
eccezionale disagio economico, il Direttore dell’Azienda, con propria
determinazione motivata e documentata sulla base di criteri obiettivi
fissati dalla Giunta regionale, può erogare sussidi straordinari nel
corso degli studi di ogni singolo studente, di importo tale che, sommati
agli altri benefici eventualmente fruiti in forma diretta, non risultino
superiori agli importi fissati per la borsa di studio.
2. L’eventuale stanziamento di bilancio non può superare
il due per cento del contributo annuale regionale di funzionamento.
Art. 24 - Prestiti
d’onore.
1. La Giunta regionale, ai sensi
dell’ articolo 37,
determina gli stanziamenti necessari per finanziare i prestiti
d’onore mediante convenzioni con gli Istituti di credito che devono
prevedere le forme di garanzia nei casi di mancato recupero dei crediti
loro affidati.
2. Ai prestiti d’onore si accede per concorso secondo i
criteri e le modalità fissati dalla Giunta regionale, in
conformità a quanto stabilito dall’articolo 16 della legge n.
390/1991.
Art. 25 - Servizio
abitativo.
1. La Regione predispone, nel quadro della programmazione prevista
all’ articolo 36,
interventi per l’edilizia residenziale universitaria a norma
dell’articolo 18 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, garantendo il
rispetto della normativa vigente in materia di barriere architettoniche e
la realizzazione di appositi locali attrezzati per ospitare portatori di
handicap e loro eventuali accompagnatori all’interno delle strutture
abitative.
2. Il servizio abitativo è gestito dall’Azienda
direttamente o mediante appalto o con convenzioni con enti, società,
cooperative o privati. Le strutture abitative gestite direttamente, possono
essere organizzate:
a) in forma di residenze o pensionati che consentano agli studenti una
agevole frequenza ai corsi di studio;
b) in collegi universitari che promuovono anche specifiche occasioni di
attività collettiva di carattere culturale.
3. Alle strutture abitative si accede per pubblico concorso secondo
le disposizioni deliberate annualmente dalla Giunta regionale.
4. Ai portatori di handicap è riservata una quota dei posti
nelle strutture abitative gestite e convenzionate con le Aziende.
5. Al concorso possono partecipare gli iscritti alle Università
fino al compimento di un primo corso legale di diploma o di laurea
limitatamente al secondo anno fuori corso, purché in possesso dei
requisiti di continuità scolastica e degli altri requisiti indicati
nel bando.
6. Alle strutture abitative
gestite dall’Azienda accedono altresì gli studenti appartenenti
ad altre nazionalità, nel rispetto del limite stabilito alla lettera f) del comma 1
dell’articolo 37, secondo criteri e modalità determinati dal
Consiglio di Amministrazione.
7. Le Aziende possono organizzare
ulteriori forme di facilitazione della residenzialità degli studenti
mediante locazione o sub-locazione di abitazioni a canoni sociali ovvero
contributi in conto canoni, convenzioni con enti e con privati.
8. I direttori dei collegi esercitano la loro funzione senza
rapporto di impiego con la Regione o con l’Azienda e hanno diritto di
alloggio gratuito all’interno del collegio stesso.
9. L’utilizzo del servizio abitativo avviene, di norma, in
armonia con il calendario dell’attività didattica. Il Direttore
dell’Azienda con propria determinazione può concedere deroghe al
vincolo precedente per singoli casi.
10. Nei periodi di vacanza dell’attività didattica
l’Azienda può concedere, a tariffa libera, l’uso delle
strutture residenziali anche ad utenti diversi dai beneficiari di cui alla
presente legge.
Art. 26 - Servizio di
ristorazione.
1. Il servizio di ristorazione è gestito dall’Azienda
direttamente o mediante appalto o con convenzioni con enti, società,
cooperative o privati, garantendo comunque idonee forme di controllo sulla
qualità del servizio e flessibilità nella tipologia rispetto alle
diversificate esigenze della domanda.
2. La partecipazione alle spese da parte degli utenti è
determinata dalla Giunta regionale sulla base dei criteri previsti
dall’articolo 4 della legge n. 390/1991.
3. Possono fruire del servizio di ristorazione alle condizioni
previste dal comma 2, gli studenti iscritti al primo anno di corso ovvero
che abbiano superato, nell’anno accademico precedente, almeno due
esami.
4. Al servizio di ristorazione possono accedere, alle condizioni
previste per gli studenti delle Università venete, studenti di altre
Università con le quali le rispettive Aziende si siano convenzionate.
5. Gli studenti della scuola secondaria superiore possono accedere
al servizio di ristorazione alle condizioni stabilite dagli accordi tra le
Aziende e le istituzioni scolastiche ove ha sede la scuola, purché sia
garantita la funzionalità del servizio e la copertura dei costi.
6. L’eventuale utilizzazione del servizio da parte di altri
utenti o studenti privi dei requisiti di cui ai commi 3, 4 e 5, può
aver luogo senza oneri per le Aziende.
Art. 27 - Interventi e
provvidenze a favore degli studenti portatori di handicap.
1. Per gli studenti che fruiscono
degli interventi previsti dalla presente legge e appartengono alle
categorie di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 oppure ad altre
categorie di disabili protette dall’ordinamento in materia di
assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate, le
Aziende prevedono specifici interventi sia individuali che collettivi
mediante l’erogazione diretta dei servizi o sotto forma di concorso
finanziario.
2. Le Aziende stabiliscono le modalità per la fruizione dei
servizi di cui al comma 1 anche da parte degli eventuali accompagnatori.
Art. 28 - Servizio editoriale
e di prestito librario.
1. Le Aziende promuovono, in collaborazione con le Università,
un servizio editoriale, di videodocumentazione e di prestito librario al
fine di provvedere alla diffusione, senza scopo di lucro, di materiale
didattico e scientifico, prodotto a uso degli studenti universitari.
2. Il servizio può essere gestito direttamente dalle Aziende o
tramite convenzioni con le cooperative operanti nell’ambito
universitario.
Art. 29 - Attività
culturali, sportive e ricreative.
1. Le Aziende collaborano con le Università nella promozione di
attività culturali, sportive e ricreative per gli studenti nei limiti
previsti dalla legge 2 dicembre 1991, n. 390.
2. Nell’ambito delle attività culturali le Aziende
possono istituire un servizio editoriale d’informazione anche
telematica, concernente le proprie attività.
Art. 30 - Interscambio di
studenti.
1. Le Aziende, nell’ambito della programmazione prevista negli
articoli 36 e 37, collaborano con le
Università per la promozione di interscambi di studenti realizzati a
condizione di reciprocità con le Università italiane e straniere.
2. Gli interscambi di cui al
comma 1, se finalizzati a corsi di studio frequentati da studenti iscritti
nelle Università del Veneto, ed aventi validità ai fini del
diploma di laurea, possono essere sostenuti da contributi della Regione.
3. Per le finalità di cui al comma 1, le Aziende stipulano
apposite convenzioni per garantire agli studenti ospiti il servizio di
ristorazione e l’utilizzo delle strutture abitative.
Art. 31 - Interventi a favore
degli studenti lavoratori.
1. Le Aziende attuano interventi a favore degli studenti lavoratori
che abbiano i requisiti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a)
della legge n. 390/1991 e collaborano con le Università per il
raggiungimento degli obiettivi indicati dagli articoli 12, comma 1, lettere
b), c) e 14 della legge n. 390/1991.
Art. 32 - Servizi per gli
studenti pendolari.
1. Agli studenti pendolari che non fruiscono di servizi abitativi,
può essere riservata una quota delle residenze a disposizione
dell’Azienda per limitati periodi di tempo.
2. Agli studenti di cui al comma 1, è garantita inoltre la
possibilità di utilizzazione diurna di adeguati locali di studio.
Art. 33 - Agevolazioni per la
mobilità degli studenti.
1. Le Aziende concordano coi servizi di pubblico trasporto o in
concessione, le tariffe agevolate per gli studenti universitari e concedono
documenti di viaggio gratuiti agli studenti di cui all’ articolo 27, anche per
l’eventuale accompagnatore, qualora non siano già previste da
norme statali, regionali o locali.
Art. 34 - Servizio
sanitario.
1. L’Azienda può stipulare una convenzione con
l’Università, in accordo con il Servizio Sanitario Nazionale,
per assicurare prestazioni sanitarie agli studenti all’interno delle
sedi universitarie.
Art. 35 - Accertamenti e
sanzioni.
1. Per quanto riguarda gli accertamenti, le sanzioni e la
pubblicità si applicano gli articoli 22, 23 della legge n. 390/1991.
TITOLO IV
Funzioni della Regione
Art. 36 - Programmazione
regionale.
1. La Giunta regionale, sentita la
Conferenza di cui all’articolo 4 della presente legge, a decorrere
dall’anno accademico 1999-2000, sottopone all’approvazione del
Consiglio regionale il programma triennale per il diritto allo studio
universitario.
2. Nel programma triennale sono stabiliti:
a) gli obiettivi generali di sviluppo del diritto allo studio universitario
e quelli da realizzare in via prioritaria;
b) le strategie e gli strumenti utili al conseguimento degli obiettivi
fissati;
c) il quadro delle risorse finanziarie che si prevede di acquisire ed
impegnare nel periodo di riferimento.
Art. 37 - Piano annuale degli
interventi.
1. La Giunta regionale, sulla base
degli indirizzi del piano triennale, sentita la Conferenza
Regione-Università di cui all’articolo 4 della presente legge,
in conformità a quanto previsto dall’articolo 4 della legge 2
dicembre 1991, n. 390, entro il 31 maggio di ogni anno, approva, con
propria deliberazione il piano annuale degli interventi contenente, tra
l’altro:
a) i criteri e le modalità, inerenti la formazione delle graduatorie
per la fruizione dei servizi previsti dall’articolo 3, comma 1,
lettere c), e) e f);
b) gli importi delle borse di studio e l’ammontare dei prestiti
d’onore;
c) l’entità minima delle tariffe per ogni fascia di appartenenza
per l’utilizzo delle mense e delle strutture abitative universitarie;
d) i criteri per il riparto del fondo tra le Aziende per le spese di
funzionamento, tenuto conto del numero complessivo degli studenti iscritti
e dei servizi direttamente erogati;
g) la quota dei posti riservata, ai
portatori di handicap, nelle strutture abitative.
2. Sulla realizzazione degli interventi previsti nel piano annuale
di cui al comma 1, la Giunta regionale relaziona annualmente alla
competente Commissione consiliare. La stessa Commissione, esprime parere in
ordine ai criteri generali che presiedono all’assegnazione della
riserva di cui al comma 3.
3. Sul fondo complessivo di cui alla lettera d) del comma 1 è
costituita una riserva del dieci per cento che la Giunta regionale provvede
ad assegnare nel corso dell’anno, in attuazione degli interventi
previsti dall’articolo 3 della presente legge.
4. La Giunta regionale è autorizzata ad assegnare alle Aziende,
sulla base di progetti di opere presentati dalle stesse in conformità
al programma triennale, contributi fino al cento per cento del costo delle
opere da eseguire.
5. La Conferenza Regione-Università esprime il parere di cui al
comma 1 entro il 31 marzo di ogni anno. Trascorso il termine in assenza del
parere, la Giunta regionale procede indipendentemente da esso.
Art. 38 - Osservatorio del
diritto allo studio universitario.
1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in
vigore della presente legge, istituisce l’Osservatorio sul diritto
allo studio universitario presso la competente Direzione regionale.
2. L’Osservatorio acquisisce informazioni e dati sulla
popolazione universitaria, sul grado di accesso ai servizi per il diritto
allo studio universitario e ogni altro dato funzionale ad una efficace
programmazione degli interventi.
TITOLO V
Disposizioni transitorie e finali
Art. 39 - Abrogazioni.
1. Sono abrogati:
Art. 40 - Norma
finanziaria.
Art. 41 - Norma
transitoria.
1. Entro il 30 settembre 1999
sono insediati gli organi di cui all’ articolo 6, comma 1, lettere a), b), c). ( 7)
3. Entro trenta giorni dall’insediamento il Consiglio di
amministrazione nomina il direttore di cui all’ articolo 6, comma 1, lettera d).
4. Fino alla nomina del direttore dell’azienda di cui al comma
3, il direttore di cui all’articolo 14 della legge regionale 22 ottobre 1982, n. 50
, continua ad esercitare le proprie funzioni.
5. Il Consiglio di amministrazione in carica all’entrata in
vigore della presente legge, predispone, entro trenta giorni la
ricognizione dei beni e dei rapporti attivi e passivi della rispettiva
Azienda. Tale documento è approvato dalla Giunta regionale.
6. In via transitoria, la dotazione organica ed il personale di
ciascuna Azienda sono costituiti dalla dotazione organica e dal personale,
di ruolo o in servizio, del corrispondente Ente per il diritto allo studio
universitario, esistente alla data di entrata in vigore della presente
legge.
7. Nelle more della
programmazione regionale, limitatamente all’anno accademico
1998-1999, nonchè limitatamente all’anno accademico 1999-2000
qualora sussista l’impossibilità di dare attuazione
all’articolo 36 a decorrere dall’anno accademico 1999-2000, la
Giunta regionale è autorizzata, in conformità a quanto previsto
dall’articolo 4 della legge n. 390/1991, sentita la competente
Commissione consiliare, ad approvare il piano degli interventi di cui
all’articolo 37 entro il 31 maggio 1998 relativamente all’anno
accademico 1998-1999, entro il 30 settembre 1999 relativamente
all’anno accademico 1999-2000. ( 8)
Art. 42 - Dichiarazione
d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
del Veneto.
Note
( 6) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti.
SOMMARIO
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