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Contenuti: Legge regionale 5 maggio 1998, n. 21 (BUR n. 40/1998)

Legge regionale 5 maggio 1998, n. 21 (BUR n. 40/1998) [sommario] [RTF]

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 27 GIUGNO 1985, n. 61 "NORME PER L'ASSETTO E L'USO DEL TERRITORIO" E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BASI INFORMATIVE TERRITORIALI (1)

Art. 1 - Sostituzione dell’articolo 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 .

1. L’articolo 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 è così sostituito:
omissis (2)

Art. 2 - Sostituzione dell’articolo 120 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 .

1. L’articolo 120 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 è così sostituito:
omissis (3)

Art. 3 - Costituzione delle basi informative territoriali elementari.

omissis (4)

Art. 4 - Norme transitorie e finali. (5)

1. Gli atti di indirizzo di cui all’articolo 120 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 come sostituito dall’articolo 2, sono approvati dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le procedure per l’approvazione delle varianti parziali disciplinate dall’articolo 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 , come sostituito dall’articolo 1, si applicano:
a) alle varianti adottate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora le stesse rientrino in una delle fattispecie previste dal medesimo articolo 50, comma 4, con esclusione della lettera f);
b) alle varianti adottate successivamente all’approvazione degli atti di indirizzo previsti dalle lettere a), c), d) ed f) dell’articolo 120 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 , come sostituito dall’articolo 2, qualora le stesse rientrino in una delle fattispecie previste dall’articolo 50, comma 4, lettera f) e comma 9.
3. Per gli interventi di cui alla lettera a), comma 9 dell’articolo 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 , come sostituito dall’articolo 1, non si applica quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 11 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 come modificato dalla legge regionale 1 settembre 1993, n. 47 .
4. Nelle more dell’applicazione delle procedure per le varianti parziali di cui al comma 2, si continua ad applicare la procedura prevista dagli articoli 44, 45, 46 e 47 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 .
5. Trascorso un anno dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sulla base di una dettagliata ricognizione delle varianti adottate dai comuni ai sensi dell’articolo 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 , come sostituito dall’articolo 1, presenta al Consiglio regionale, tramite la competente Commissione consiliare, una relazione sull’efficacia della presente legge anche al fine di sue eventuali modificazioni ed integrazioni.



Note

(1) Abrogata da lett. g) comma 1 art. 49 legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , a decorrere dall'adozione da parte della Giunta regionale e pubblicazione nel BUR dei provvedimenti previsti dall'art. 50 comma 1 della medesima legge regionale 11/2004. I provvedimenti sono stati adottati con una unica deliberazione della Giunta regionale n. 3178/2004, pubblicata nel BUR n. 105 del 22 ottobre 2004. Successivamente ne è stata prorogata l’applicazione ai sensi degli articoli 48 e 49 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 come modificati dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 21 ottobre 2004, n. 20 per le fattispecie ivi previste.
(2) Testo riportato nella legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 .
(3) Testo riportato nella legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 .
(4) Articolo abrogato da art. 49 comma 1 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , con decorrenza dal 22 ottobre 2004 data di pubblicazione nel BUR n. 105/2004 della deliberazione della Giunta regionale n. 3178/2004 con la quale sono stati adottati i provvedimenti previsti dall’articolo 50 comma 1 della medesima legge regionale.
(5) Vedi annotazione nel titolo della legge.


SOMMARIO

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