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Contenuti:
Legge regionale 5 maggio 1998, n. 21 (BUR n. 40/1998)
Legge regionale 5 maggio 1998, n. 21 (BUR n. 40/1998) [sommario] [RTF]
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 27 GIUGNO 1985, n. 61
"NORME PER L'ASSETTO E L'USO DEL TERRITORIO" E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
BASI INFORMATIVE TERRITORIALI (1)
Art. 3 - Costituzione delle basi
informative territoriali elementari.
Art. 4 - Norme transitorie e
finali. (5)
1. Gli atti di indirizzo di cui all’ articolo 120 della
legge regionale 27
giugno 1985, n. 61 come sostituito dall’articolo 2, sono
approvati dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione
consiliare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
a) alle varianti adottate successivamente alla data di entrata in vigore
della presente legge, qualora le stesse rientrino in una delle fattispecie
previste dal medesimo articolo 50, comma 4, con esclusione della lettera f);
5. Trascorso un anno dall’entrata in vigore della presente
legge, la Giunta regionale, sulla base di una dettagliata ricognizione
delle varianti adottate dai comuni ai sensi dell’ articolo 50 della
legge regionale 27
giugno 1985, n. 61 , come sostituito dall’articolo 1, presenta al
Consiglio regionale, tramite la competente Commissione consiliare, una
relazione sull’efficacia della presente legge anche al fine di sue
eventuali modificazioni ed integrazioni.
Note
( 1) Abrogata da lett. g) comma 1
art. 49 legge
regionale 23 aprile 2004, n. 11 , a decorrere dall'adozione da parte
della Giunta regionale e pubblicazione nel BUR dei provvedimenti previsti
dall'art. 50 comma 1 della medesima legge regionale 11/2004. I
provvedimenti sono stati adottati con una unica deliberazione della Giunta
regionale n. 3178/2004, pubblicata nel BUR n. 105 del 22 ottobre 2004.
Successivamente ne è stata prorogata l’applicazione ai sensi
degli articoli 48 e 49 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 come
modificati dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 21 ottobre 2004, n. 20 per
le fattispecie ivi previste.
( 4) Articolo abrogato da art. 49
comma 1 della legge
regionale 23 aprile 2004, n. 11 , con decorrenza dal 22 ottobre 2004
data di pubblicazione nel BUR n. 105/2004 della deliberazione della Giunta
regionale n. 3178/2004 con la quale sono stati adottati i provvedimenti
previsti dall’articolo 50 comma 1 della medesima legge regionale.
( 5) Vedi annotazione nel titolo
della legge.
SOMMARIO
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