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Contenuti:
Legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 (BUR n. 99/1998)
Legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 (BUR n. 99/1998) [sommario] [RTF]
DISCIPLINA ED ORGANIZZAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
CAPO I
Finalità e definizioni
Art. 1 - Finalità della
legge.
1. La Regione, in attuazione al decreto legislativo 19 novembre
1997, n. 422, e in armonia con la normativa comunitaria, nonché con
gli obiettivi di riequilibrio territoriale e socio-economico e con la
direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 febbraio 1994, n. 43 recante
principi sull’erogazione dei servizi pubblici, persegue lo sviluppo
ed il miglioramento del sistema del trasporto pubblico regionale e locale
nell'ambito del proprio territorio, promuovendo, con il concorso degli enti
locali, interventi volti al coordinamento delle modalità di trasporto
ed alla realizzazione di un sistema integrato della mobilità e delle
relative infrastrutture.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la
Regione:
a) conferisce agli enti locali tutte le funzioni e i compiti regionali in
materia di trasporto pubblico locale che non richiedano l'unitario
esercizio a livello regionale nel rispetto dei principi di
sussidiarietà, economicità, efficienza, responsabilità,
unicità ed omogeneità dell’amministrazione;
b) finalizza l'utilizzazione dei finanziamenti disponibili al
raggiungimento di un adeguato rapporto tra le risorse destinate
all'esercizio e quelle destinate agli investimenti, ivi compresa
l'introduzione di tecnologie avanzate;
c) incentiva il miglioramento della mobilità urbana ed extraurbana
avendo particolare riguardo alle aree caratterizzate da elevati livelli di
inquinamento e congestione, attraverso il riassetto e l’integrazione
delle reti e dei modi di offerta di trasporto pubblico e la
razionalizzazione del traffico privato, in modo da conseguire efficacia,
efficienza ed economicità favorendo il trasporto collettivo rispetto a
quello individuale;
d) determina, con il concorso degli enti locali, il livello dei servizi
quantitativamente e qualitativamente sufficienti a garantire la domanda di
mobilità dei cittadini e le risorse finanziarie atte ad assicurare
tale livello di servizi;
e) incentiva il superamento degli assetti monopolistici nella gestione dei
servizi di trasporto e introduce regole di concorrenzialità nel
periodico affidamento dei servizi, attraverso il ricorso a procedure
concorsuali per la scelta dei gestori dei servizi o dei soci privati delle
società che gestiscono i servizi;
f) introduce contratti di servizio pubblico improntati a principi di
economicità ed efficienza, idonei ad assicurare la completa
corrispondenza tra oneri per servizi e risorse disponibili, al netto dei
proventi tariffari;
g) realizza l'integrazione tariffaria tra le diverse modalità di
trasporto e favorisce la separazione tra i soggetti cui compete la
programmazione e il finanziamento dei servizi e i soggetti incaricati della
gestione;
h) effettua il monitoraggio della mobilità regionale favorendo lo
scambio di informazioni tra gli enti locali, le aziende e gli utenti del
trasporto pubblico.
Art. 2 - Trasporto pubblico
locale.
1. Per trasporto pubblico locale si
intendono i servizi svolti via terra, via acqua ed aerea, anche organizzati
per l’integrazione dei vari sistemi di mobilità, e destinati al
trasporto collettivo di persone o cose. Tali servizi sono effettuati in
modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe
prestabilite e ad offerta indifferenziata, anche rivolta a fasce omogenee
di utenti.
Art. 3 - Servizi di trasporto
ordinari, integrativi e sperimentali.
1. I servizi di trasporto pubblico locale sono, in relazione alle
esigenze di mobilità da soddisfare, classificati in:
a) ordinari;
b) integrativi;
c) sperimentali.
2. Sono servizi ordinari i servizi offerti alla generalità
degli utenti a normali condizioni di trasporto.
3. Sono servizi integrativi i servizi effettuati in zone a bassa
densità abitativa, ovvero in territori a domanda debole, anche con
l'utilizzazione di idonee tecnologie. In particolare si definiscono:
a) servizi a domanda debole, i servizi che si svolgono in territori a
domanda debole di trasporto, al fine di garantire comunque la
mobilità. Tali servizi possono essere effettuati con modalità
particolari da affidare nell'ambito delle procedure concorsuali adottate
per l'intera rete ad imprese con i requisiti professionali idonei
all'esercizio di autoservizi pubblici non di linea e ad imprese con i
requisiti per l’accesso alla professione di trasportatore di
viaggiatori su strada;
b) servizi montani, i servizi che si svolgono nei comuni montani o nei
territori in cui non vi è offerta di servizi di trasporto pubblico,
programmati o di servizi di noleggio con conducente. Per tali servizi gli
enti locali possono utilizzare veicoli adibiti ad uso proprio, con
l'obbligo, per l'esercente, del possesso dei requisiti professionali per
l'esercizio di servizio pubblico non di linea o dei requisiti per
l’accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada;
c) servizi urbani con autovettura, i servizi che i comuni, al fine del
decongestionamento del traffico e del disinquinamento ambientale nelle aree
urbane, possono organizzare nell'ambito dell'unità di rete, e comunque
su specifiche relazioni di traffico. I servizi urbani effettuati con
autovettura, sono espletati da imprese munite dei requisiti per
l’esercizio di servizio pubblico non di linea o servizi di trasporto
persona su strada. L'espletamento di tali servizi non costituisce titolo
per il rilascio di nuove licenze o autorizzazioni. Per il primo anno di
istituzione tali servizi sono affidati in via prioritaria a soggetti
già titolari di autoservizi pubblici non di linea;
d) servizi temporanei, i servizi effettuati con autobus e finalizzati a
soddisfare le esigenze di mobilità derivanti da eventi particolari,
contingenti o straordinari, di durata definita e non superiore a un mese;
e) servizi a chiamata, i servizi offerti a determinate fasce deboli
dell'utenza, o in fasce orarie a domanda debole, anche con l'uso di
opportune tecnologie, svolti su percorsi fissi o variabili, con
prenotazione di un numero limitato di persone al fine di soddisfare le
esigenze di mobilità in intervalli prestabiliti della giornata o della
settimana. ( 1)
4. Sono sperimentali i servizi effettuati con sistemi innovativi di
trasporto e con sistemi che introducono l'utilizzazione di tecnologie
evolute, ovvero i servizi finalizzati all'accertamento delle
caratteristiche del traffico o all'adeguamento delle modalità di
esercizio.
Art. 4 - Servizi di trasporto
programmati e servizi autorizzati.
1. Sono servizi programmati i servizi
previsti dagli strumenti di programmazione indicati dalla presente legge.
2. I servizi programmati, in relazione alle compensazioni degli
obblighi di servizio, si suddividono in:
a) servizi minimi qualitativamente e quantitativamente sufficienti a
soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini, i cui costi sono a
carico della Regione Veneto, definiti secondo la procedura prevista
dall’ articolo 20;
( 2)
b) servizi aggiuntivi che possono essere istituiti da province, comuni e
comunità montane nell’ambito dell’unità di rete e in
aggiunta a quelli minimi con oneri a carico dei bilanci degli enti stessi.
In tal caso l’imposizione degli obblighi di servizio aggiuntivo e le
corrispondenti compensazioni finanziarie, da portare a carico dei bilanci
degli enti stessi, sono fissate mediante i contratti di servizio di cui
agli articoli 30 e 31. ( 3) ( 4)
3. Sono servizi autorizzati i servizi esercitati tramite
autorizzazione da imprese di trasporto in possesso dei requisiti di cui al
DM 20 dicembre 1991, n. 448 e senza oneri finanziari a carico della
pubblica amministrazione.
4. I servizi autorizzati si
suddividono in:
b) servizi di gran turismo svolti allo scopo di collegare centri o
località di interesse turistico per valorizzarne le caratteristiche
artistiche, storico-ambientali e paesaggistiche, nel rispetto del divieto
di sovrapposizione o interferenza di cui all' articolo 23, comma 2;
c) servizi commerciali svolti a totale rischio economico del richiedente,
che non risultino integrati in una unità di rete in relazione al
livello di servizi minimi e nel rispetto del divieto di sovrapposizione o
interferenza di cui all’ articolo 23, comma 2.
4 bis. L'ambito della laguna
di Venezia è escluso dall'applicazione delle norme relative ai servizi
autorizzati di cui ai commi 3 e 4, in considerazione delle peculiari
caratteristiche locali che richiedono una specifica disciplina dei
trasporti nelle vie d'acqua lagunari. ( 5)
4 ter. É vietato alle imprese l’esercizio dei servizi
autorizzati di cui ai commi 3 e 4 mediante l’utilizzo di autobus
acquistati con finanziamenti pubblici prima che siano trascorsi dodici anni
dalla data di prima immatricolazione. ( 6)
Art. 5 - Servizi di trasporto
pubblico locale.
1. I servizi di trasporto pubblico
locale, si distinguono in urbani, extraurbani ed interregionali.
2. Sono servizi urbani:
a) i servizi che si svolgono interamente nell'ambito del territorio
comunale;
b) i servizi caratterizzati da alta
frequenza di corse che collegano il territorio dei maggiori comuni con i centri abitati principali dei
comuni di prima cintura, con i quali vi sia continuità di abitato.
Tali servizi sono individuati dalle province nell’ambito dei Piani di
bacino.
3. Sono servizi extraurbani tutti i
servizi non contemplati dal comma 2 e in particolare:
a) i servizi la cui attività si sviluppa interamente all'interno di
una unità di rete, così come definita dall'articolo 19,
interessando il territorio di più comuni;
b) i servizi che collegano, in via principale, una stazione ferroviaria,
uno scalo portuale o aeroportuale, anche se si svolgono interamente
nell’ambito del territorio di un comune;
c) i servizi la cui attività interessa due o più unità di
rete.
4. Sono servizi interregionali i servizi che collegano il territorio
della Regione Veneto con il territorio di una o più Regioni limitrofe.
Art. 6 - Bacino.
1. Si definisce bacino l’unità territoriale di
riferimento per l’esercizio delle funzioni amministrative e di
pianificazione in materia di trasporto pubblico locale.
2. Per i servizi del trasporto pubblico locale come definiti
dall’ articolo 5, i
bacini coincidono con le circoscrizioni provinciali.
3. I servizi di trasporto pubblico effettuati per ferrovia, per via
aerea, per via marittima e per via lacuale, costituiscono bacini unici di
competenza regionale, la cui pianificazione tiene conto dei servizi
proposti dai singoli Piani di bacino provinciali al fine di garantire
migliori livelli di integrazione dell’offerta ed economia di
gestione.
CAPO II
Ripartizione delle funzioni
Art. 7 - Funzioni della
regione.
1. La Regione, in materia di trasporto pubblico locale:
a) approva il Piano regionale del trasporto pubblico locale ed i relativi
aggiornamenti, tenendo conto della programmazione degli enti locali, in
connessione con le previsioni di assetto territoriale e di sviluppo
economico della Regione;
b) definisce gli indirizzi per la pianificazione, in particolare per i
piani di bacino, per i piani del trasporto pubblico urbano e per i
programmi triennali dei servizi di trasporto pubblico;
c) predispone la programmazione degli investimenti, raccordandola con
quella dello Stato e degli enti locali;
d) individua i servizi minimi, nonché i criteri e le modalità per
l’espletamento dei servizi di trasporto pubblico locale in territori
a domanda debole secondo la procedura prevista dall’ articolo 20;
e) stabilisce le tariffe dei servizi minimi anche allo scopo di realizzare
l’integrazione tariffaria tra le diverse modalità di trasporto;
f) provvede alla ripartizione, tra gli enti locali interessati, delle
risorse finanziarie disponibili per l’esercizio delle funzioni
delegate agli enti medesimi;
g) provvede ad organizzare, secondo le finalità e gli obiettivi della
programmazione regionale, i servizi di trasporto pubblico locale su
ferrovia in concessione a Ferrovie dello Stato spa e stipula il relativo
contratto di servizio;
h) svolge le funzioni ed i compiti di programmazione e di amministrazione,
individuando i servizi riguardanti le ferrovie in concessione a soggetti
diversi da Ferrovie dello Stato spa;
i) stipula con il Ministero dei trasporti accordi di programma finalizzati
alla definizione dei finanziamenti diretti al risanamento tecnico-economico
delle ferrovie di cui alle lettere g) e h);
l) introduce regole di concorrenzialità nella gestione dei servizi di
propria competenza, stipulando i relativi contratti di servizio e
provvedendo a tutti gli adempimenti conseguenti;
m) approva un capitolato generale per l’espletamento delle procedure
concorsuali relative all’affidamento dei servizi di trasporto
pubblico locale;
n) esercita le funzioni amministrative relative ai servizi interregionali
su strada che collegano il territorio di due o più province con il
territorio di una regione contermine, salvo che gli stessi non siano
assegnati ad una provincia;
o) esercita le funzioni amministrative
relative ai servizi di trasporto ferroviario, aereo, elicotteristico,
marittimo e lacuale, interessanti il territorio regionale; ( 7)
p) svolge le funzioni di indirizzo, di coordinamento e di vigilanza sulle
attività conferite agli enti locali per effetto della presente legge e
delle altre norme regionali in materia;
q) assegna ed eroga le risorse finanziarie in relazione ai servizi minimi
di cui all’ articolo
20;
r) istituisce l’Osservatorio permanente per la mobilità di cui
all’ articolo 45;
s) svolge le funzioni di cui all’articolo 105, comma 2, lettera h)
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 concernenti il rilascio di
concessioni per la gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse
regionale;
t) svolge ogni altra funzione che richieda l’unitario esercizio a
livello regionale.
2. La Giunta regionale provvede allo svolgimento delle funzioni di
cui al comma 1 se non espressamente attribuite ad altri organi della
Regione.
Art. 8 - Funzioni delle
province.
1. Le province, nell’ambito
delle proprie competenze in materia di trasporti:
a) predispongono, sulla base degli indirizzi della Regione, i Piani di
bacino per pianificare il trasporto pubblico locale e assicurare la
mobilità nell’ambito del territorio provinciale;
c) stipulano accordi di programma per gli investimenti di cui
all’ articolo 18;
d) predispongono proposte triennali per gli investimenti, ai fini di quanto
previsto dall’ articolo
21, comma 2;
e) istituiscono eventuali servizi aggiuntivi nell’ambito dei servizi
di cui al comma 2, lettere a) e b), con oneri finanziari a carico dei
propri bilanci, stipulando i relativi contratti di servizio;
f) stabiliscono le tariffe per i servizi aggiuntivi.
2. È delegato alle province l’esercizio di ulteriori
funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico locale che non
richiedano l’unitario esercizio a livello regionale. In particolare,
sono delegate le funzioni riguardanti:
a) i servizi extraurbani come individuati dall’ articolo 5, comma 3. Nel caso in
cui i servizi interessino il territorio di più province, le relative
funzioni amministrative sono delegate alla provincia nel cui territorio il
servizio si sviluppa in misura prevalente;
b) i servizi interregionali che collegano il territorio di una provincia
veneta con una Regione contermine e quelli eventualmente assegnati ai sensi
dell’ articolo 7, comma
1, lettera n);
c) la irrogazione delle sanzioni amministrative a carico degli utenti
trasgressori e la previsione e l’applicazione delle sanzioni per
l’inosservanza del contratto di servizio nonché le ipotesi di
risoluzione per i casi di inadempienza degli affidatari;
d) l’autorizzazione all’effettuazione dei servizi di gran
turismo di cui all’ articolo 4, comma 4, lettera b), che abbiano origine nel proprio
ambito territoriale;
e) l’espletamento delle procedure concorsuali per l’affidamento
dei servizi di cui alle lettere a) e b);
f) la stipula dei contratti di servizio relativi ai servizi extraurbani ed
interregionali minimi, di cui alle lettere a) e b) nonché
l’autorizzazione all’effettuazione dei servizi commerciali di
cui all’ articolo 4,
comma 4, lettera c) di propria competenza secondo i criteri indicati
alla lettera a);
g) l’erogazione delle risorse finanziarie necessarie per far fronte
agli impegni ed agli obblighi derivanti dal contratto di servizio per lo
svolgimento dei servizi minimi, di cui alle lettere a) e b);
h) l'autorizzazione a impiegare in servizio di noleggio con conducente,
autobus destinati al servizio di trasporto pubblico locale e
viceversa, di cui al combinato disposto degli articoli 82 e 87 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e dell’articolo 105, comma
2, lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; tale
autorizzazione può essere rilasciata sulla base delle direttive
stabilite dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall’entrata in
vigore della presente legge;
i) l’approvazione dei regolamenti comunali relativi
all’esercizio dell’attività di noleggio autobus con
conducente;
l) il riconoscimento, ai fini della sicurezza e della regolarità del
servizio di trasporto extraurbano su strada, dell’idoneità del
percorso, delle sue variazioni, nonché dell’ubicazione delle
fermate, ai sensi dell’articolo 5, ultimo comma del DPR 11 luglio
1980, n. 753.
2 bis. Per l’esercizio delle funzioni delegate le province
possono avvalersi di enti strumentali a totale partecipazione pubblica,
istituiti secondo i principi previsti dall’articolo 5 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a cui possono essere trasferite
direttamente le risorse finanziarie di cui alla lettera g) del comma 2 del
presente articolo purché con le caratteristiche di cui alla lettera c)
del comma 142 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2006). ( 8)
3. Sono inoltre delegate le funzioni amministrative relative al
personale dipendente dai soggetti affidatari di servizi di trasporto
pubblico locale, concernenti:
a) lo svolgimento delle competenze previste dal Regio Decreto 8 gennaio
1931, n. 148 e successive modificazioni;
b) la vigilanza sull’esatta applicazione delle norme di legge e dei
regolamenti per il trattamento del personale e sulla completa applicazione
dei contratti collettivi di lavoro.
Art. 9 - Funzioni dei
comuni.
1. Spettano ai comuni,
nell’ambito delle proprie competenze in materia di pianificazione, di
assetto e utilizzazione del territorio, le funzioni amministrative
riguardanti:
d) la predisposizione dei piani del trasporto pubblico urbano di cui
all’ articolo 16, al
fine di assicurare un adeguato livello di mobilità nell’ambito
del territorio comunale, sulla base degli indirizzi forniti dalla Giunta
regionale;
e) la predisposizione di proposte triennali per gli investimenti, ai fini
di quanto previsto dall’ articolo 21, comma 2;
f) la stipula di accordi di programma per gli investimenti di cui
all’ articolo 18;
g) l'autorizzazione a impiegare in servizio di noleggio con conducente,
autobus destinati al servizio di trasporto pubblico locale e viceversa, di
cui al combinato disposto degli articoli 82 e 87 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 e dell’articolo 105, comma 2, lettera a) del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; tale autorizzazione può
essere rilasciata sulla base delle direttive stabilite dalla Giunta
regionale entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge;
h) l’adozione dei regolamenti comunali relativi all’esercizio
dell’attività di noleggio autobus con conducente;
i) l’istituzione di eventuali servizi di trasporto aggiuntivi, con
oneri finanziari a carico dei propri bilanci, stipulando i relativi
contratti di servizio;
l) la determinazione delle tariffe dei servizi aggiuntivi;
m) la irrogazione delle sanzioni amministrative a carico degli utenti
trasgressori e la previsione e l’applicazione delle sanzioni per
l’inosservanza del contratto di servizio nonché le ipotesi di
risoluzione per i casi di inadempienza degli affidatari;
n) il settore del trasporto lagunare, ai sensi dell’articolo 7, comma
4, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.
2. Sono delegate ai comuni le funzioni amministrative riguardanti:
a) l’erogazione delle risorse finanziarie necessarie a far fronte
agli obblighi derivanti dai contratti di servizio relativi ai servizi di
trasporto urbano minimi;
b) il riconoscimento, ai fini della sicurezza e della regolarità dei
servizi di trasporto urbano su strada, dell’idoneità del
percorso, delle sue variazioni, nonché dell’ubicazione delle
fermate, ai sensi dell’articolo 5, ultimo comma, del DPR 11 luglio
1980, n. 753.
c) la vigilanza sull'esatta applicazione delle norme di legge e dei
regolamenti per il trattamento del personale e sulla completa applicazione
dei contratti collettivi di lavoro.
2 bis. Per l’esercizio delle funzioni delegate i Comuni
possono avvalersi di enti strumentali a totale partecipazione pubblica,
istituiti secondo i principi previsti dall’articolo 5 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a cui possono essere trasferite
direttamente le risorse finanziarie di cui alla lettera g) del comma 2 del
presente articolo purché con le caratteristiche di cui alla lettera c)
del comma 142 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2006). ( 9)
Art. 10 - Decorrenza del
conferimento delle funzioni.
1. Fatte salve le funzioni già
esercitate in base alla legislazione precedente, le funzioni trasferite o
delegate ai sensi degli articoli
8 e 9 sono conferite a
province e comuni entro novanta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge.
CAPO III
Piano regionale dei trasporti e attività di programmazione
regionale
Art. 11 - Piano regionale dei
trasporti.
1. La Regione, nell'esercizio delle proprie funzioni di
programmazione, approva il Piano regionale dei trasporti e provvede al suo
periodico aggiornamento, quale strumento finalizzato alla previsione,
indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle diverse forme di
mobilità relative a persone e merci che si svolgono sul territorio
regionale e dei fabbisogni infrastrutturali delle diverse forme di
mobilità, assicurando una rete di trasporto che privilegi
l’integrazione tra le varie modalità e favorendo in particolare
quelle a minore impatto sotto il profilo ambientale.
2. Il Piano regionale dei trasporti distingue le componenti della
mobilità originate all'interno e all'esterno del territorio regionale,
considerando altresì il quadro di riferimento infrastrutturale
relativo alle previsioni e indirizzi espressi a livello nazionale e
comunitario nonché dagli enti locali.
3. L'attività di programmazione e di pianificazione nel campo
dei trasporti si svolge in armonia con le altre forme di programmazione e
di pianificazione esercitate dalla Regione in campo economico, territoriale
e ambientale e in coerenza con la pianificazione nazionale e comunitaria.
Art. 12 - Procedura per la
formazione del Piano regionale dei trasporti.
1. Il Piano regionale dei trasporti è adottato dalla Giunta
regionale previo parere della Commissione di cui all’ articolo 45, comma 6, entro tre
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge . ( 10)
2. Il Presidente della Giunta regionale, entro i trenta giorni
successivi, dispone la pubblicazione del provvedimento di adozione nel
Bollettino Ufficiale della Regione, dando indicazioni sulle modalità
di accesso e consultazione dei relativi elaborati.
3. Entro sessanta giorni dalla data pubblicazione, le province, i
comuni, le comunità montane, le organizzazioni e associazioni
economiche e sociali possono presentare alla Giunta regionale osservazioni
e proposte.
4. La Giunta regionale, entro i successivi sessanta giorni,
trasmette al Consiglio regionale il Piano adottato con le eventuali
proposte di integrazione e di modifica e con le osservazioni pervenute
corredate dal proprio parere.
5. Il Piano regionale dei trasporti è approvato con
provvedimento del Consiglio regionale.
6. Le modifiche del Piano regionale dei trasporti che abbiano
carattere meramente operativo e che non alterino i contenuti sostanziali
della programmazione degli interventi negli specifici settori previsti dal
Piano medesimo, sono deliberate dalla Giunta regionale, sentita la
competente Commissione consiliare.
6 bis. Ai fini di una tempestiva progettazione della rete stradale,
entro il 31 marzo 2001, la Giunta regionale trasmette, al Consiglio
regionale per l'approvazione, il Piano triennale di interventi per
l'adeguamento della rete viaria trasferita ai sensi dell'articolo 101 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. ( 11)
Art. 13 - Piano regionale del
trasporto pubblico locale.
1. La Regione redige il Piano regionale del trasporto pubblico
locale in coerenza con gli indirizzi del Piano regionale dei trasporti allo
scopo di garantire un efficace uso delle risorse erogate per il trasporto
pubblico locale e un'efficiente organizzazione dei relativi servizi, e al
fine di:
a) fornire una organizzazione regionale del trasporto pubblico locale
finalizzata a realizzare sull'intera rete condizioni di accessibilità,
economicità, sicurezza, qualità e ridotto impatto ambientale;
b) assicurare nell’azione amministrativa la coerenza tra gli
interventi a breve termine e gli obiettivi di medio e lungo termine;
c) garantire il coordinamento di tutti i livelli di pianificazione dei
trasporti, con particolare riferimento ai Piani di bacino e ai Piani del
trasporto pubblico urbano dei comuni;
d) disporre che l'attività del settore trasporto pubblico locale sia
prioritariamente orientata a raggiungere risultati di maggiore integrazione
tra le diverse modalità di trasporto, sia pubbliche che private, di
decongestionamento del traffico nelle aree critiche, di riduzione dei tempi
di percorrenza, di abbattimento dell'inquinamento ambientale, di riduzione
delle sovrapposizioni.
Art. 14 - Procedura per la
formazione del Piano regionale del trasporto pubblico locale.
1. Il Piano regionale del trasporto
pubblico locale è adottato dalla Giunta regionale, tenendo conto dei
Piani di bacino di cui all' articolo 15. ( 12)
2. Il Presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni dalla
data di adozione, dispone la pubblicazione del relativo provvedimento nel
Bollettino Ufficiale della Regione, dando indicazione circa le
modalità di accesso e consultazione dei relativi elaborati.
3. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione, le province, i
comuni, le Comunità Montane, le associazioni e le organizzazioni
economiche e sociali possono presentare alla Giunta regionale osservazioni
e proposte.
4. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di adozione,
trasmette al Consiglio regionale il piano adottato con le eventuali
proposte di integrazione e di modifica e con le osservazioni pervenute
corredate dal proprio parere.
5. Il Piano regionale del trasporto pubblico locale è approvato
con provvedimento del Consiglio regionale.
6. Le modifiche del Piano regionale del trasporto pubblico locale,
che abbiano carattere meramente operativo e che non alterino i contenuti
sostanziali della programmazione degli interventi negli specifici settori
previsti dal piano medesimo, sono deliberate dalla Giunta regionale,
sentita la competente Commissione consiliare.
Art. 15 - Piani di bacino.
1. I Piani di bacino costituiscono
lo strumento di pianificazione del trasporto pubblico locale nell'ambito
della mobilità di livello provinciale e di essi tiene conto la Regione
in sede di adozione e approvazione del Piano regionale del trasporto
pubblico locale di cui all' articolo 14.
2. Le province adottano il piano di bacino che deve in particolare
assicurare:
a) la connessione con le previsioni di assetto territoriale e di sviluppo
economico contenute nel piano territoriale provinciale;
b) una rete di trasporto che privilegi le integrazioni tra le varie
modalità favorendo quelle a minore impatto sotto il profilo
ambientale;
c) il progressivo superamento delle barriere e lo sviluppo della
mobilità dei soggetti disabili;
d) il decongestionamento e il miglioramento dell’accessibilità
alle aree urbane, anche attraverso forme di integrazione tra servizi urbani
ed extraurbani.
3. Ciascun Piano di bacino è adottato, entro tre anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge , dalla provincia
competente per territorio, che provvede a darvi adeguata pubblicità,
ed è approvato dalla Giunta regionale. ( 13)
4. In sede di adozione dei Piani
di bacino, le province si conformano a un documento di indirizzi per la
pianificazione del trasporto pubblico locale, approvato dalla Giunta
regionale sentiti gli enti locali interessati.
5. I Piani di bacino sono aggiornati almeno ogni sei anni con la
medesima procedura stabilita per l’approvazione.
Art. 16 - Piano del trasporto
pubblico urbano.
1. I comuni obbligati, ai sensi del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, alla redazione del Piano urbano
del traffico, nell'ambito delle azioni di razionalizzazione del traffico
urbano, sono tenuti a specificare le misure volte a migliorare l'efficienza
del trasporto pubblico locale.
2. Le misure di cui al comma 1 definite Piani del trasporto pubblico
urbano possono essere adottate anche da comuni non obbligati alla redazione
del Piano urbano del traffico.
3. I Piani di trasporto pubblico urbano da adottarsi entro trenta
mesi dall'entrata in vigore della presente legge tengono conto degli
indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale nel documento di cui
all' articolo 15, comma 4,
e costituiscono parte integrante dei rispettivi Piani di bacino. ( 14)
4. La Regione, nell'ambito delle direttive del Piano regionale per
il trasporto pubblico locale o dei programmi triennali dei servizi di
trasporto pubblico locale di cui all’ articolo 21, può disporre misure incentivanti per le
azioni locali che favoriscano l'utilizzazione del mezzo pubblico.
5. La Regione individua azioni prioritarie a sostegno dei Piani di
trasporto pubblico urbano, anche differenziate per i diversi ambiti del
territorio regionale.
CAPO IV
Programmazione degli investimenti
Art. 17 - Investimenti.
1. La Regione al fine di promuovere
lo sviluppo del trasporto pubblico locale, contribuisce con appositi fondi
di bilancio, mediante risorse proprie e dello Stato, al sostegno degli
investimenti nel settore finalizzati:
a) all'ammodernamento e al potenziamento dei mezzi;
b) alla costruzione e all'ammodernamento delle relative infrastrutture
complementari;
c) al trasporto delle categorie deboli dell'utenza;
c bis) alle tecnologie per la realizzazione dell'integrazione tariffaria.
( 15)
2. I contributi regionali sono destinati:
a) all'acquisto di mezzi di trasporto di persone nonché alla
costruzione e all'ammodernamento delle relative infrastrutture,
autostazioni, poli di interscambio, impianti fissi e
officine-deposito con relative attrezzature e sedi;
b) alla costruzione e all'ammodernamento di natanti per il trasporto di
persone per via d'acqua interna, lagunare, fluviale ( 16) e lacuale, nonché alla costruzione e
all'ammodernamento delle relative infrastrutture, impianti fissi e
officine-deposito con relative attrezzature e sedi;
c) all’acquisto di apparecchiature di controllo e per l'integrazione
tariffaria. ( 17)
Art. 18 - Accordi di programma
per investimenti. (18)
1. Nell'ambito del programma triennale dei servizi di trasporto
pubblico locale, la Giunta regionale individua programmi di intervento per
investimenti finanziati sia con il concorso dello Stato, sia con esclusive
risorse proprie.
2. Per gli investimenti da realizzare con il concorso dello Stato si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422.
3. Per gli investimenti da realizzare con risorse proprie, la Giunta
regionale autorizza il Presidente alla stipula di accordi di programma con
le province e i comuni interessati, individuando:
a) le opere da realizzare, le tecnologie ed i mezzi di trasporto da
acquisire; ( 19)
b) i tempi di realizzazione del programma di investimenti;
c) i soggetti coinvolti, i loro compiti ed i loro obblighi;
d) le risorse necessarie, i tempi e le modalità di erogazione dei
contributi;
e) il periodo di validità;
f) le limitazioni all’uso diverso dei mezzi di trasporto pubblico dal
servizio di linea.
4. In particolare, tra gli obblighi da porre a carico dei soggetti
beneficiari dei contributi, deve essere previsto il divieto di alienazione
o destinazione definitiva ad uso diverso dei mezzi di trasporto pubblico
acquistati con il contributo regionale, prima che siano trascorsi dalla
data di prima immatricolazione dodici anni per i mezzi rotabili e venti
anni per i natanti e i rotabili ferroviari. Deve altresì essere
prescritto il divieto di alienazione o di destinazione delle opere
realizzate con il contributo regionale ad uso diverso da quello del
servizio di trasporto pubblico, prima che siano trascorsi venti anni dalla
data di collaudo dei lavori, nonché il divieto di alienazione o di
destinazione ad uso diverso delle tecnologie oggetto di contributo
regionale, prima che siano trascorsi otto anni dalla concessione del
medesimo. ( 20)
4 bis. Sono consentiti i trasferimenti dei beni di cui al comma 3,
lettera a) ad enti locali o a società che abbiano per oggetto la
gestione della proprietà delle reti, degli impianti e delle altre
dotazioni patrimoniali, esclusivamente previa autorizzazione rilasciata
dalla struttura regionale competente in materia di mobilità, fermo
restando il vincolo di destinazione di cui al comma 4. ( 21)
5. Nel caso di cessazione di
attività ovvero nel caso di cambiamento, per qualsiasi motivo, del
soggetto affidatario, è posto a carico del beneficiario dei contributi
l'obbligo di trasferire la proprietà o il godimento dei beni mobili ed
immobili acquistati con il concorso finanziario regionale al soggetto
subentrante, che ha l'obbligo di destinarli al servizio del trasporto
pubblico locale per un periodo corrispondente alla durata residua del
cespite, così come stabilita dal comma 4. I beni sono ceduti a prezzo
di mercato al netto dei contributi in conto capitale per gli investimenti
non ammortizzati. Il beneficiario deve comunicare alla struttura regionale
competente in materia di mobilità l’avvenuto trasferimento o la
messa in disponibilità dei beni finanziati. ( 22)
6. In ogni altro caso di anticipata alienazione dei beni il soggetto
beneficiario dei contributi deve restituire all’ente erogante le
somme assegnate in misura proporzionale al valore dei beni vincolati.
7. In caso di mancato accordo tra le parti, la decisione circa la
stima dei beni trasferiti in proprietà o in godimento ai sensi del
comma 5 è devoluta ad un collegio arbitrale formato da un
rappresentante dell'ente affidante, che lo presiede, da un rappresentante
del soggetto cessante e da un rappresentante del soggetto subentrante.
8. I contributi per investimenti dovranno essere iscritti nei
bilanci aziendali secondo le norme vigenti.
9. Durante la gestione del servizio non possono essere ceduti
dall’affidatario, senza il preventivo consenso dell’ente che ha
provveduto alla loro assegnazione i contributi accordati a qualunque
titolo.
10. Senza il preventivo consenso dell’ente di cui al comma 9,
in nessun caso può essere altresì impedito all’affidatario
del servizio l’uso degli impianti e delle vetture adibite al servizio
stesso, né può l’affidatario effettuarne
l’alienazione, fatti salvi i provvedimenti di competenza
dell’Autorità Giudiziaria o del Prefetto.
11. La vigilanza sugli accordi di programma e gli eventuali
interventi sostitutivi sono svolti, ai sensi dell'articolo 27 della legge 8
giugno 1990, n. 142 e successive modificazione ed integrazioni, da un
collegio formato da un rappresentante della Regione, che lo presiede, da un
rappresentante del soggetto beneficiario e da un rappresentante della
provincia o del comune.
11 bis. Nel caso di scissione societaria ai sensi dell'articolo 35,
comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) e
successive modificazioni, o negli altri casi previsti dall'articolo 113 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni,
le società titolari delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni
patrimoniali possono essere destinatarie dei contributi per gli
investimenti previsti dal presente articolo e sono sottoposte agli stessi
obblighi e vincoli previsti per i soggetti beneficiari. ( 23)
CAPO V
Organizzazione dei servizi di trasporto
Art. 19 - Unità di
rete.
1. Il territorio regionale, ai fini dell'organizzazione dei servizi
di trasporto pubblico locale, è suddiviso in unità di rete.
2. Si definisce unità di rete di trasporto pubblico locale un
insieme di linee tra loro connesse funzionalmente ai fini di una maggiore
economia ed efficienza di gestione e di un miglior grado di integrazione
modale, nonché per il raggiungimento del rapporto tra ricavi e costi
dello 0,35.
3. L’unità di rete, individuata dai programmi triennali
dei servizi di cui all’ articolo 21, costituisce, di norma, l'entità da porre a
base delle offerte nell'espletamento delle procedure concorsuali per
l'affidamento dei servizi.
Art. 20 - Servizi minimi.
1. La Regione, d’intesa con le
province ed i comuni, determina il livello dei servizi minimi del trasporto
pubblico locale con oneri a carico del bilancio regionale.
2. I servizi, di cui al comma 1, sono individuati sulla base delle
esigenze di mobilità, tenendo conto:
a) dell'integrazione fra le reti di trasporto;
b) del pendolarismo scolastico e lavorativo;
c) della fruibilità dei servizi da parte degli utenti per l'accesso ai
vari servizi amministrativi, socio-sanitari e culturali;
d) della necessità di ridurre la congestione e l'inquinamento;
e) delle necessità di trasporto delle persone con ridotta
capacità motoria.
3. Allo scopo di assicurare la mobilità urbana ed extraurbana
nelle aree a domanda debole, la Regione, nella ripartizione delle risorse
finanziarie relative ai servizi minimi, tiene conto, ai fini del
conseguimento del rapporto 0,35 tra ricavi e costi a partire dal 1°
gennaio 2000, dei minori introiti che si possono verificare in tali aree.
4. Il livello dei servizi minimi può essere individuato anche
prima della definitiva approvazione del Piano regionale del trasporto
pubblico locale sulla base del documento di indirizzi di cui all' articolo 15, comma 4.
5. Nella definizione dei servizi minimi la Regione e gli enti
locali, fermo restando l’obiettivo di realizzare livelli di servizi
integrati equamente distribuiti sul territorio regionale, garantiscono il
trasporto pubblico in aree economicamente e territorialmente svantaggiate,
in particolare per le isole e la montagna, e promuovono
l’utilizzazione dei mezzi di trasporto pubblico ai fini del
contenimento dell’inquinamento e della congestione del traffico.
6. Per raggiungere l'intesa, di cui al comma 1, la Giunta regionale
convoca conferenze di servizi. Ove non venga raggiunta l'intesa la
determinazione del livello dei servizi minimi è deliberata dalla
Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare.
Art. 21 - Programmi
triennali.
1. L'organizzazione dei servizi del
trasporto pubblico locale è finalizzata alla realizzazione di principi
di economicità e di efficienza, da conseguire anche mediante
l'integrazione modale dei servizi stessi.
2. Al fine di disciplinare il trasporto pubblico locale e di
definire i servizi minimi di cui all’ articolo 20, la Giunta regionale, previa intesa con le
province e i comuni interessati, sentite le organizzazioni sindacali e le
associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale,
nonché le associazioni regionali
dei consumatori, approva programmi triennali dei servizi di trasporto
pubblico locale, che individuano:
a) le unità di rete e l'organizzazione dei servizi;
b) l'integrazione modale e tariffaria;
c) le risorse da destinare all'esercizio ed agli investimenti;
d) le modalità di determinazione delle tariffe;
e) le modalità di attuazione e revisione dei contratti di servizio;
f) il sistema di monitoraggio dei servizi;
g) i criteri per la riduzione della congestione del traffico e
dell'inquinamento ambientale.
3. Qualora non venga raggiunta l’intesa, di cui al comma 2, la
Giunta regionale provvede all’individuazione delle unità di rete
con propria deliberazione.
4. Il primo programma triennale è approvato entro tre anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. ( 24)
Art. 22 - Affidamento dei
servizi.
1. Allo scopo di incentivare il
superamento degli assetti monopolistici e di introdurre regole di
concorrenzialità nell’affidamento dei servizi di trasporto
facenti parte della rete dei servizi minimi, la regione, le province ed i
comuni, in base alla rispettiva competenza attribuita ai sensi della
presente legge, fanno ricorso a procedure concorsuali per la scelta del
gestore dei servizi o dei soci privati delle società che gestiscono i
servizi, in conformità alla normativa comunitaria e statale sugli
appalti pubblici di servizi e sulla costituzione delle società miste.
1 bis. Alle gare possono partecipare i soggetti in possesso dei
requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale richiesti ai
sensi della normativa vigente, per il conseguimento della prescritta
abilitazione all'autotrasporto di viaggiatori su strada, con esclusione
delle società che, in Italia o all'estero, gestiscono servizi in
affidamento diretto o attraverso procedure non ad evidenza pubblica, e
delle società dalle stesse controllate. Tale esclusione non opera
limitatamente alle gare che hanno ad oggetto i servizi già espletati
dai soggetti stessi. Alle procedure concorsuali ed al successivo
affidamento sono ammesse imprese idonee tra cui società di capitali,
anche consortili, e società costituite in forma cooperativa ed in
forma consortile. Alle suddette procedure concorsuali ed al successivo
affidamento sono ammesse anche associazioni temporanee di impresa (ATI)
costituite da imprese idonee, senza obbligatorietà in caso di
aggiudicazione, della trasformazione dell'ATI in società di capitali o
in forma consortile. ( 25)
1 ter. Qualora si verifichi il caso in cui l'ente competente, ai
sensi degli articoli 8 e 9, allo svolgimento delle procedure concorsuali,
sia proprietario o comproprietario di un'impresa in possesso dei requisiti
di cui al precedente comma, o abbia comunque partecipazione, in qualsiasi
forma, nella impresa medesima, la competenza allo svolgimento delle
procedure concorsuali stesse è attribuita alla Regione. In tal caso la
Regione, previo accordo con l’ente competente, provvede allo
svolgimento delle procedure concorsuali anche per gli eventuali servizi
aggiuntivi. ( 26)
2. In attuazione di quanto previsto al comma 1:
a) per quanto riguarda la scelta del gestore dei servizi si applica la
vigente normativa nazionale e comunitaria e per quanto riguarda i criteri
di aggiudicazione, si applica il criterio di cui all’articolo 24,
comma 1, lettera b) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158;
a bis) le riunioni di impresa di cui all'articolo 23 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 158, che possiedono la totalità dei
requisiti previsti dal bando di gara possono associare al raggruppamento o
indicare come consorziate esecutrici anche altre imprese in possesso dei
requisiti in misura inferiore al 20 per cento; ( 27)
b) per la scelta dei soci privati di maggioranza o di minoranza delle
società miste si applica, in ogni caso, il procedimento di
confronto concorrenziale previsto dal DPR 16 settembre 1996, n. 533;
c) i bandi relativi alle procedure concorsuali attribuiscono titolo
preferenziale a quanti sono in possesso di certificazione di qualità
secondo le norme UNI EN ISO 9000.
4. Nel caso di trasformazione, da
effettuarsi entro il 31 dicembre 2000, delle aziende speciali e dei
consorzi che attualmente sono affidatari dei servizi nella Regione, in
società di capitali o in cooperative a responsabilità limitata
anche tra i dipendenti, ovvero, nel caso di frazionamento societario per
esigenze funzionali o di gestione, i servizi sono affidati direttamente
alle società derivanti dalla trasformazione, mediante la stipula dei
relativi contratti di servizio, fino al 31 dicembre 2003. ( 29)
4 bis. L'ente locale titolare dei servizi esercitati dalla
società derivante dalla trasformazione di cui al comma 4, può
restare socio unico per un periodo non superiore a due anni dalla data di
costituzione della società. ( 30)
4 ter. Entro il 30 giugno 2001 gli enti competenti, ai sensi degli
articoli 8 e 9, individuano le quote di servizio e i servizi speciali
esercitati dalle società di cui al comma 4 del presente articolo 22
che possono essere gestiti in modo più economico a seguito del loro
affidamento a terzi mediante procedura concorsuale, anche autorizzando
l'Istituto del subaffidamento di cui all'articolo 26. Il complesso dei
servizi affidati o subaffidati ai sensi del presente comma, non può
essere inferiore al cinque per cento né superiore al venti per cento
della percorrenza preventiva dei servizi di trasporto pubblico locale.
L'obbligo dell'ente competente, in adempimento del comma 3 bis
dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 422/1997 così come
modificato dal decreto legislativo n. 400/1999, si intende assolto qualora
l'azienda affidataria provveda ad subaffidare almeno il cinque per cento
dei servizi minimi entro il 30 giugno 2001. ( 31)
5. Qualora la trasformazione non avvenga entro il 31 dicembre 2000,
provvede il Sindaco o il Presidente della Provincia entro i successivi tre
mesi. ( 32)
6. In caso di ulteriore inerzia, la Regione procede all'affidamento
immediato del relativo servizio mediante le procedure concorsuali di cui al
comma 2. ( 33)
Art. 22 bis - Beni
essenziali.
1. I bandi di gara relativi alle
procedure concorsuali di cui all’articolo 22 individuano i beni
essenziali di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 18 del
decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 che devono essere messi a
disposizione del gestore subentrante. I bandi di gara stabiliscono le
modalità e le condizioni di trasferimento dei beni essenziali, ivi
compresi il prezzo di cessione o di locazione.
2. I beni essenziali oggetto di contribuzione regionale sono ceduti in
proprietà o in locazione al netto delle quote di contributo in conto
capitale determinate in misura proporzionale alla durata residua del
cespite ai sensi dell’articolo 18, comma 4.
3. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, in relazione alla
specificità di alcune categorie di beni, i bandi di gara possono
stabilire che il prezzo di cessione o locazione dei beni essenziali da
trasferire sia definito mediante accordo tra proprietario e aggiudicatario
della gara. In caso di mancato accordo tra le parti, si applica la
procedura di cui al comma 7 dell’articolo 18. ( 34)
Art. 23 - Obblighi e tutela
dell'affidatario dei servizi.
1. L'affidatario del servizio è tenuto all'osservanza di tutti
gli obblighi derivanti dall'aggiudicazione della gara e dalla
sottoscrizione del contratto di servizio di cui all’ articolo 30. In particolare
l'affidatario è tenuto a:
a) effettuare il servizio come previsto dal contratto;
b) garantire la puntualità, la regolarità e la sicurezza del
servizio;
c) utilizzare personale qualificato e materiale idoneo;
d) garantire un servizio di qualità e una adeguata informazione
all'utenza;
e) fornire all'ente affidante e alla Regione i dati ritenuti necessari e
richiesti dagli enti stessi, utilizzando anche i supporti informatici;
f) adottare la carta dei servizi del settore trasporti.
2. È vietata l’effettuazione di servizi di trasporto
passeggeri da parte di terzi in sovrapposizione o interferenza con i
servizi affidati ai sensi della presente legge.
3. Chiunque contravviene alla
norma di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria di lire 5.000.000.
Art. 24 - Sanzioni, revoca e
decadenza.
1. L'ente affidante applica le sanzioni previste dall’ articolo 31, comma 1, lettera m),
in presenza delle infrazioni specificamente previste nel contratto di
servizio.
2. L'ente affidante ha facoltà di revocare l'affidamento, con
atto motivato, in caso di modifiche o revisione sostanziale della rete di
servizi o di una parte di essa, ovvero nei casi in cui venga meno
l'interesse pubblico, così come previsto dal contratto di servizio.
3. L'affidatario incorre nella decadenza dall'affidamento in
presenza delle irregolarità specificamente previste nel contratto di
servizio ed in ogni caso comporta la decadenza, la reiterata violazione
degli obblighi previsti dall’ articolo 31, comma 1, lettere o) e q).
Art. 25 - Subentro di impresa
al precedente affidatario.
1. In tutti i casi di subentro di
un'impresa al precedente affidatario si applicano le seguenti disposizioni:
a) all'affidatario che cessa il servizio non spetta alcun indennizzo. Lo
stesso trattamento è previsto nel caso di mancato rinnovo o di
decadenza dal contratto ovvero dall'affidamento;
b) il trasferimento del personale dall'impresa cessante all'impresa
subentrante è disciplinato secondo i principi dell’articolo 2112
del codice civile per quanto attiene all’applicazione dei trattamenti
economici e normativi previsti dai contratti nazionali e aziendali vigenti
alla data del subentro; ( 35)
c) i beni strumentali funzionali all'effettuazione del servizio acquistati
con il concorso finanziario della Regione o degli enti locali sono ceduti
all'impresa subentrante ai sensi di quanto previsto dall' articolo 18, comma 5.
Art. 26 - Subaffidamento dei
servizi di trasporto.
1. È consentito il
subaffidamento dei servizi, allo scopo di realizzare economia nei costi dei
servizi di trasporto previsti dalla presente legge.
2. L'affidatario dei servizi di cui al comma 1, sulla base di quanto
stabilito nel bando di gara, può applicare l'istituto del
subaffidamento dei servizi ad altra impresa, entro il limite massimo del
venti per cento dei servizi affidati, nel rispetto delle procedure di cui
articolo 22. Esperite le
procedure anzidette per la scelta del subaffidatario, si procede alla
stipula di un contratto tra affidatario ed il subaffidatario, fermo
restando che l'affidatario resta comunque unico responsabile del servizio
nei confronti dell'Ente affidante. ( 36)
3. L'impresa subaffidataria deve possedere i requisiti per l'accesso
alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada ed è tenuta
a rispettare tutte le norme vigenti in materia di trasporto pubblico di
persone ed in particolare quelle riguardanti la sicurezza, la
regolarità e la qualità del servizio e il rispetto dei contratti
collettivi di lavoro, pena la decadenza dal subaffidamento.
4. In caso di decadenza o di revoca dell'affidamento viene meno
contestualmente il subaffidamento, senza alcun obbligo di indennizzo da
parte dell'ente affidante.
CAPO VI
Tariffe
Art. 27 - Tariffe.
1. La Giunta regionale, sentiti gli enti locali interessati,
stabilisce i criteri della politica tariffaria dei servizi minimi di
trasporto pubblico locale, nel rispetto dei principi di integrazione tra le
diverse modalità di trasporto, tenuto conto del costo dei servizi, a
fronte degli obblighi di servizio, e della necessità di assicurare
dall'1 gennaio 2000 il conseguimento del rapporto dello 0,35 tra ricavi da
traffico e costi operativi al netto del costo delle infrastrutture.
2. Le tariffe sono determinate dalla Giunta regionale prima della
stipulazione dei contratti relativi ai servizi minimi.
3. L'aggiornamento delle tariffe può essere effettuato con
cadenza annuale, tenuto conto dell'eventuale tasso d'inflazione, di
variazioni significative del costo medio di produzione del servizio, del
conseguimento della concorrenzialità del mezzo pubblico rispetto al
mezzo privato.
4. Per gli obblighi di natura tariffaria si tiene conto di quanto
disposto dall’articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1191/69 del
Consiglio, del 26 giugno 1969 come modificato dal regolamento (CEE) n.
1893/91 del Consiglio, del 20 giugno 1991, nonché di quanto disposto
dalla delibera CIPE 24 aprile 1996 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22
maggio 1996, n. 118.
CAPO VII
Organizzazione dei servizi ferroviari e lacuali
Art. 28 - Servizi
ferroviari.
1. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti
necessari alla costituzione di una società di capitali per la gestione
delle ferrovie in gestione commissariale governativa, affidate per la
ristrutturazione alla Ferrovie dello Stato spa. Per la scelta
dell’eventuale socio privato di maggioranza o di minoranza si
applica, in ogni caso, il procedimento previsto dal decreto del
Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 533.
2. Alla società costituita ai sensi del comma 1, sono conferiti
i beni, gli impianti e le infrastrutture trasferiti a titolo gratuito alla
Regione dallo Stato, nonché le risorse finanziarie previste
dall'articolo 20, comma 3 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.
3. La Società di cui al comma 2 potrà assumere
partecipazioni in società aventi per fine statutario la gestione dei
servizi ferroviari regionali e locali.
4. Le disposizioni della direttiva n. 91/440/CEE del Consiglio del
29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, si
applicano anche al settore dei trasporti regionali e locali.
Art. 29 - Servizi lacuali.
1. La Giunta regionale è
autorizzata a stipulare accordi di programma con le Regioni e la provincia
autonoma interessate per la organizzazione della gestione della navigazione
per i Laghi Maggiore, di Como e di Garda.
2. Per la gestione dei servizi di cui al comma 1 la Giunta regionale
è autorizzata a costituire una società di capitali con le Regioni
e la provincia autonoma interessate. Per la scelta dell’eventuale
socio privato di maggioranza o di minoranza si applica il procedimento
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n.
533.
Art. 29 bis - Servizi
elicotteristici.
1. La Regione svolge compiti di regolamentazione dei servizi
elicotteristici, promuovendo la loro utilizzazione a fini sociali e
turistici.
2. La Regione individua i soggetti gestori dei servizi di cui al
comma 1 con le modalità di cui agli articoli 22, 30 e 3 31 per
quanto compatibili. ( 37)
CAPO VIII
Contratti di servizio
Art. 30 - Finalità e
durata dei contratti di servizio.
1. I contratti di servizio stipulati
a seguito delle procedure concorsuali hanno durata non superiore a nove
anni. Gli enti affidanti stipulano i contratti di servizio con le aziende
aggiudicatarie, a seguito dell'espletamento di procedure concorsuali svolte
sulla base di un capitolato generale, approvato dalla Giunta regionale.
( 38)
2. I contratti di servizio assicurano la completa corrispondenza tra
oneri per servizi e risorse disponibili, al netto dei proventi tariffari e
tenuto conto del mancato introito derivante dall'applicazione delle
agevolazioni tariffarie. L'eventuale mancato introito sarà compensato
a consuntivo. I contratti di servizio devono possedere caratteristiche di
certezza finanziaria e copertura di bilancio e devono prevedere un
progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi
operativi, che, al netto dei costi di infrastruttura, dovrà
raggiungere almeno lo 0,35 a partire dal 1° gennaio 2000, salvo quanto
disposto dall’articolo 20, comma 3.
3. Al fine del raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 2, gli
enti affidanti possono provvedere alla ristrutturazione o riduzione della
rete, individuando la rete dei servizi minimi anche per i servizi in
esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. I servizi urbani ed extraurbani in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge, in qualsiasi forma affidati e con qualsiasi
modalità effettuati, sono prorogati sino al 31 dicembre 2003, a
condizione che vengano riconosciuti come servizi minimi. Per essi si
procede alla stipula di contratto di servizio con l'attuale affidatario,
con scadenza non oltre il 31 dicembre 2003. I servizi aggiuntivi di cui
alla lettera b) del comma 2 dell' articolo 4, in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge in qualsiasi forma affidati e con qualsiasi modalità
effettuati, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2003. ( 39)
4 bis. Il subaffidamento dei servizi prorogati ai sensi del comma 4,
è consentito per le medesime finalità e con le medesime procedure
concorsuali di cui all'articolo 26. ( 40)
5. Con decorrenza 1° gennaio 2004, l'affidamento di tutti i
servizi, compresi quelli svolti in base ad atti di affidamento emessi prima
della entrata in vigore della presente legge, anche con scadenza successiva
al 31 dicembre 2003, è effettuato mediante esperimento di apposite
procedure concorsuali da svolgersi a norma della presente legge. ( 41)
6. Agli oneri previsti dai contratti di servizio e posti a carico
degli enti contraenti devono corrispondere risorse finanziarie
effettivamente disponibili a pena di nullità dei contratti di servizio
medesimi.
7. La Giunta regionale autorizza la direzione regionale competente a
sottoscrivere i contratti di servizio di propria competenza per l'intero
periodo di validità con assunzione delle relative obbligazioni per il
medesimo periodo. Il bilancio annuale e quello pluriennale assicurano la
copertura finanziaria per le obbligazioni che vengono a scadenza nei
rispettivi esercizi finanziari.
8. La disposizione di cui al comma 7 si applica anche ai
finanziamenti che la Regione assicura agli enti locali per la stipula dei
rispettivi contratti di servizio.
9. Per i servizi ferroviari, i contratti di servizio sono stipulati
almeno sette mesi prima dell'inizio del periodo di validità. Per gli
altri servizi i contratti sono, stipulati almeno due mesi prima dell'inizio
del periodo di validità.
10. I contratti di servizio devono essere predisposti nel rispetto
delle disposizioni contenute negli articoli 2, 3 e 14, comma 2, del
Regolamento 1191/69/CEE, così come modificato dal Regolamento
1893/91/CEE, nonché nel rispetto dei principi sull'erogazione dei
servizi pubblici di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri 27 gennaio 1994.
Art. 31 - Contenuto dei
contratti di servizio.
1. I contratti di servizio devono contenere:
a) il periodo di validità;
b) l'oggetto del contratto;
c) le caratteristiche dei servizi offerti e il relativo programma analitico
di esercizio;
d) i casi in cui è possibile apportare variazioni al programma;
e) l'obbligo del soggetto affidatario di utilizzare personale qualificato e
mezzi idonei a garantire la sicurezza del servizio;
f) gli standard qualitativi minimi del servizio, in termini di età,
manutenzione, comfort e pulizia dei veicoli utilizzati, nonché in
termini di regolarità e di affidabilità dei servizi, di
puntualità delle corse, di comunicazioni all'utenza, di rispetto per
l'ambiente e di carta dei servizi del settore trasporti;
g) la struttura tariffaria adottata;
h) gli importi dovuti, dall'ente affidante all'impresa di trasporto
affidataria, per le prestazioni oggetto del contratto, tenuto conto anche
degli obblighi di servizio di cui all'articolo 17 del decreto legislativo
19 novembre 1997, n. 422, nonché le modalità ed i tempi dei
rispettivi pagamenti;
i) l'obbligo di fornire rendicontazione annuale;
j) i casi di revisione degli importi dovuti dall’ente affidante e i
limiti percentuali entro cui può ritenersi ammessa la revisione;
k) le modalità per le modifiche dei contratti successivi alla
conclusione degli stessi, anche al fine di tener conto di mutamenti e
circostanze imprevedibili;
l) le garanzie che devono essere prestate dall'impresa di trasporto
affidataria del servizio;
m) le sanzioni per l'inosservanza del contratto nonché le ipotesi di
risoluzione del contratto;
n) la ridefinizione dei rapporti, relativamente ai lavoratori dipendenti e
al capitale investito dall'affidatario, in caso di notevole
discontinuità nell'entità dei servizi durante il periodo di
validità del contratto di servizio;
o) l'obbligo di applicare, per le singole tipologie di servizio, i
rispettivi contratti collettivi di lavoro;
p) la disciplina da applicare nel caso di subaffidamento dei servizi;
q) l'obbligo di assicurare la sicurezza negli ambienti di lavoro ai sensi
del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive
modificazioni;
r) l'obbligo di provvedere, per le aziende che gestiscono servizi di
trasporto pubblico locale per una percorrenza complessiva superiore ad un
milione di chilometri, alla certificazione dei bilanci;
s) l'obbligo, per le società di gestione e per soggetti affidatari di
servizi di trasporto pubblico locale che svolgano anche altre
attività, di tenere la contabilità separata ai sensi
dell'articolo 1, comma 5, del Regolamento 1893/91/CEE;
t) l'obbligo del soggetto affidatario di fornire i dati su supporto
cartaceo e/o informatico;
u) le modalità di svolgimento delle funzioni di vigilanza e di
controllo da parte dell'ente affidante;
v) le procedure da osservare in caso di controversie.
Art. 32 - Finanziamenti dei
contratti di servizio.
1. La Giunta regionale assegna
annualmente agli enti affidanti i finanziamenti destinati alla copertura
degli oneri derivanti dalla stipula dei contratti di servizio con gli
affidatari dei servizi minimi di trasporto pubblico locale.
2. Il Dirigente della struttura regionale competente provvede a
corrispondere direttamente agli affidatari i contributi per i servizi
minimi di competenza regionale.
3. L’onere complessivo risultante dai contratti di servizio
relativi a tutti i servizi minimi corrisponde allo stanziamento complessivo
che la Regione iscrive nel proprio bilancio di previsione.
4. L’erogazione dei finanziamenti agli enti locali è
effettuata dal Dirigente della struttura regionale competente in rate
mensili anticipate.
Art. 32 bis -
Destinazione dei contributi.
1. I contributi erogati a ripiano dei disavanzi di esercizio dei
servizi di trasporto pubblico locale di cui ai commi 1 e 2
dell’ articolo 49 ed i
contributi erogati ai sensi dell'articolo 32, sono destinati alla copertura
degli oneri derivanti dai contratti di lavoro del personale dipendente, in
quota percentuale pari all’incidenza del costo del personale
dipendente sul totale dei costi aziendali imputabili ai servizi di
trasporto pubblico locale, risultante dal bilancio consuntivo aziendale.
2. Il rapporto tra il costo del personale dipendente, comprensivo
degli accantonamenti per oneri previsti dai contratti collettivi di lavoro
e/o da leggi nazionali e/o regionali, ed il totale dei costi aziendali
imputabili ai servizi di trasporto pubblico locale deve essere certificato,
a consuntivo, dal presidente del collegio dei revisori della società
interessata o da società di certificazione o revisori contabili
abilitati ai sensi della normativa vigente. ( 42)
CAPO IX
Vigilanza e sanzioni
Art. 33 -Vigilanza.
1. Hanno diritto alla libera circolazione sui mezzi di trasporto
pubblico locale senza oneri per la Regione:
a) i dipendenti regionali in servizio di vigilanza e di controllo, dotati
di apposita tessera di servizio;
b) i dipendenti provinciali e comunali in servizio di vigilanza e di
controllo sulla rete di propria competenza, dotati di apposita tessera di
servizio.
2. I dipendenti di cui al comma 1, lettere a) e b), hanno
facoltà di chiedere in visione i documenti relativi
all’esercizio del servizio e hanno libero accesso alle rimesse ed
officine degli affidatari.
3. Ogni affidatario di servizi di trasporto pubblico locale è
tenuto a fornire alla Regione e agli enti locali competenti tutti i dati e
le informazioni concernenti i servizi, entro i termini indicati nella
richiesta; in caso di mancata ottemperanza è sospesa
l’erogazione dei finanziamenti previsti dalla presente legge.
Art. 33 bis - Libera
circolazione sui mezzi del trasporto pubblico locale da parte delle forze
dell’ordine.
1. Per la circolazione in ragione
delle funzioni e del servizio sui mezzi di trasporto pubblico locale di cui
all’articolo 2, gli agenti e gli ufficiali di pubblica sicurezza, gli
appartenenti all’arma dei carabinieri, alla polizia di Stato, alla
polizia penitenziaria, al corpo della guardia di finanza, al corpo
forestale dello Stato, vigili del fuoco, alla polizia municipale utilizzano
la tessera di riconoscimento rilasciata dai rispettivi comandi che consente
il trasporto anche dei relativi veicoli di servizio. Per gli appartenenti
alla polizia municipale la circolazione è limitata ai servizi di
trasporto svolti nell’ambito del territorio comunale. ( 43)
2. Nel caso di presenza di barriere connesse all’introduzione della
bigliettazione automatica, le aziende esercenti i servizi ovvero i soggetti
gestori dei sistemi di bigliettazione rilasciano agli interessati, a
richiesta dei rispettivi comandi, i titoli di libera circolazione.
3. In caso di circolazione in ragione delle funzioni e del servizio sui
mezzi di trasporto pubblico locale da parte dei soggetti di cui al presente
articolo non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 49,
comma 7, e non è dovuto alcun rimborso alle aziende esercenti il
pubblico trasporto. ( 44)
Art. 34 - Assicurazione contro
incendi e danneggiamenti.
1. Oltre agli oneri per le assicurazioni obbligatorie, stabilite
nella normativa vigente, gli affidatari di servizi di trasporto pubblico
locale sono tenuti a provvedere alle assicurazioni contro gli incendi e
danneggiamenti.
Art. 35 - Interruzione di
pubblico servizio.
1. In caso di interruzione di
servizio di trasporto pubblico, fatte salve le sanzioni previste dalla
legislazione vigente, gli enti affidanti possono adottare d’ufficio a
carico dell’affidatario del servizio stesso tutte le misure
necessarie alla sua tempestiva ripresa.
2. Qualora l’interruzione dipenda da pubbliche calamità o
comunque da cause di forza maggiore, la Giunta regionale può
corrispondere agli enti affidanti contributi sulla spesa necessaria al
ripristino del servizio entro i limiti degli stanziamenti all’uopo
previsti con legge di bilancio.
Art. 36 - Iniziative di
prevenzione.
1. Gli enti affidanti e i soggetti affidatari dei servizi di
trasporto pubblico locale promuovono iniziative volte a prevenire e
disincentivare i fenomeni di evasione dal pagamento dei titoli di viaggio.
Art. 37 - Sanzioni
amministrative a carico degli utenti trasgressori.
1. Gli utenti dei servizi di
trasporto pubblico locale sono tenuti a munirsi di valido titolo di
viaggio, ad obliterarlo e convalidarlo anche all’inizio di ogni
singola tratta del viaggio, in conformità alle apposite prescrizioni
previste dal gestore, a conservarlo per la durata del percorso e ad
esibirlo su richiesta degli agenti accertatori di cui all' articolo 41. ( 45)
2. Nel caso di trasporto urbano la violazione degli obblighi
indicati al comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 4, comporta:
( 46)
a) il pagamento della tariffa ordinaria in vigore;
b) la sanzione amministrativa da 40 a 150 volte la tariffa ordinaria
regionale, arrotondata all’euro superiore. ( 47)
3. Nel caso di trasporto
extraurbano la violazione degli obblighi indicati al comma 1, fatto salvo
quanto previsto dal comma 4, comporta: ( 48)
a) il pagamento della tariffa ordinaria calcolata dal capolinea di
partenza, per il percorso già effettuato, fino alla località di
destinazione che l'utente dichiara di voler raggiungere;
b) la sanzione amministrativa da 40 a 150 volte la tariffa ordinaria
regionale relativa al primo scaglione chilometrico o alla prima fascia
tariffaria. L'importo della sanzione deve essere arrotondato all’euro
superiore. ( 49)
4. Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche quando
l'utente titolare di abbonamento nominativo non sia in grado di esibirlo
all'agente accertatore. Nel caso in cui lo stesso presenti il documento di
viaggio entro i successivi cinque giorni agli uffici del soggetto
affidatario del servizio di trasporto pubblico locale si applica una
sanzione pecuniaria di 6 euro purché il documento non risulti
regolarizzato successivamente all'accertamento della violazione. La stessa
sanzione pecuniaria di 6 euro si applica nel caso in cui l’utente non
abbia provveduto, in conformità alle apposite prescrizioni previste
dal gestore, a convalidare il titolo di viaggio anche all’inizio di
ogni singola tratta del viaggio. ( 50)
5. Per i servizi ferroviari sono applicate le sanzioni previste dal
DPR 11 luglio 1980, n. 753.
Art. 38 - Funzioni
amministrative.
1. Le funzioni inerenti
l'applicazione delle sanzioni amministrative indicate all' articolo 37 sono esercitate
rispettivamente dalla Regione, dalla provincia o dal comune in ragione
della competenza in materia di trasporto pubblico locale.
2. Per il procedimento di accertamento della violazione e di
determinazione e irrogazione delle sanzioni ai trasgressori si applicano le
norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 39 - Pagamento.
1. Il pagamento delle somme, dovute
per le violazioni di cui alla presente legge, può essere effettuato
nella misura minima indicata alla lettera b) dei commi 2 e 3 dell'articolo 37 immediatamente
nelle mani dell'agente accertatore all'atto della contestazione, ovvero
entro i successivi cinque giorni nella sede del soggetto affidatario del
servizio di trasporto pubblico o anche a mezzo di versamento in conto
corrente postale. Resta ferma la possibilità del pagamento in misura
ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 40 - Destinatari delle
somme introitate.
1. Gli affidatari di servizi di trasporto pubblico locale introitano
l'intero importo delle pene pecuniarie riscosse, provvedendo ad iscrivere
le somme nel bilancio di esercizio come proventi del traffico e con obbligo
di rendicontazione separata.
2. Nel caso in cui il pagamento delle somme non sia avvenuto con le
modalità previste all' articolo 39 gli enti competenti di cui all' articolo 38 trattengono il trenta
per cento dell'importo delle pene pecuniarie irrogate e riscosse al fine di
coprire le spese per l'esercizio dell'attività svolta.
3. Gli affidatari di servizi di trasporto pubblico locale impiegano
parte dei proventi relativi alle sanzioni per attività idonee a
migliorare le informazioni relative al servizio e ai punti vendita.
Art. 41 - Agenti
accertatori.
1. All'accertamento e alla
contestazione delle violazioni di cui all'articolo 37 provvede il personale
dipendente dai soggetti affidatari dei servizi di trasporto pubblico in
possesso della relativa autorizzazione. Gli stessi gestori del servizio
possono affidare il controllo, l’accertamento e la contestazione
delle stesse violazioni anche a guardie particolari giurate allo scopo
autorizzate, secondo le modalità di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773 “Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza” e del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635
“Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico
18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza”. ( 51)
2. Le funzioni amministrative relative al rilascio
dell'autorizzazione, di cui al comma 1, sono delegate alla provincia nel
cui territorio rientra in parte prevalente l'unità di rete.
3. Per lo svolgimento delle funzioni loro affidate gli agenti
accertatori esibiscono apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dal
Presidente della provincia competente.
4. Gli agenti accertatori, di cui al comma 1, possono accertare e
contestare anche le altre violazioni in materia di trasporto pubblico
contenute nel DPR 11 luglio 1980, n. 753 e per le quali sia prevista la
irrogazione di una sanzione amministrativa.
5. Gli agenti accertatori, nell'esercizio delle funzioni di cui alla
presente legge, hanno la qualifica di agente di polizia amministrativa.
Art. 42 - Requisiti degli
agenti accertatori.
1. Il personale del soggetto affidatario per poter essere incaricato
dell'accertamento delle violazioni di cui alla presente legge, ai fini del
rilascio dell'autorizzazione di cui all' articolo 41 deve essere in possesso dei seguenti
requisiti:
a) non aver subito condanna per delitti non colposi per i quali la legge
preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e,
nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza
definitiva di riabilitazione;
b) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
c) aver frequentato con esito favorevole il corso di idoneità di cui
all' articolo 43.
Art. 43 - Corsi
d'idoneità.
1. La provincia competente organizza
di norma ogni anno un corso di preparazione per l'esercizio delle funzioni
inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni
commesse da utenti del trasporto pubblico locale.
2. Il corso comprende l'insegnamento della normativa in materia di
sanzioni amministrative e delle necessarie nozioni di diritto e procedura
penale.
3. Alla fine del corso i partecipanti devono sostenere con esito
favorevole una prova d'esame per l'accertamento dell'idoneità.
Art. 44 - Obblighi degli
affidatari.
1. Gli affidatari di servizi di trasporto pubblico locale forniscono
alla Giunta regionale nonché alle amministrazioni provinciali e
comunali richiedenti ogni informazione sull'esercizio delle funzioni in
materia di accertamento e contestazione delle violazioni sui mezzi di
trasporto.
CAPO X
Disposizioni finali e transitorie
Art. 45 - Osservatorio
permanente della mobilità.
1. Al fine di tenere sotto costante
controllo l'evoluzione della mobilità regionale e in particolare le
reti di trasporto e le relative infrastrutture, la qualità e il
livello dei servizi, l'efficacia ed efficienza delle aziende di trasporto,
la sicurezza e l'impatto del sistema dei trasporti sul territorio e
sull'ambiente, è istituito presso la Segreteria regionale competente
in materia di infrastrutture e mobilità, l'Osservatorio permanente
della mobilità. ( 52)
2. L'Osservatorio costituisce sostegno della programmazione della
Regione e degli enti locali nel campo del trasporto, elemento di supporto
per il monitoraggio dei servizi di trasporto, strumento di diffusione delle
informazioni.
3. L'Osservatorio provvede a definire le grandezze da monitorare, le
modalità di rilievo e il relativo livello di dettaglio, le procedure
per la raccolta ed elaborazione delle informazioni dai soggetti operanti
nel settore della mobilità. L'Osservatorio della mobilità
provvede, inoltre, a individuazione dei modelli più efficaci per la
rappresentazione dello stato della mobilità regionale mediante l'uso
di appropriati sistemi informatizzati, nonché a promuovere ed
effettuare indagini sistematiche o finalizzate, anche avvalendosi di
Istituti universitari o di altri soggetti specializzati nel settore.
4. L'Osservatorio predispone rapporti periodici in cui vengono
riportate le rappresentazioni aggiornate dello stato della mobilità
della Regione e delle sue tendenze evolutive, l'analisi dei costi dei
diversi modi di trasporto nonché l'efficacia dei servizi offerti.
4 bis. I rapporti periodici previsti dal comma 4, sono trasmessi
alla competente Commissione consiliare. ( 53)
5. Le province, i comuni e gli affidatari dei servizi di trasporto
locale sono tenute a fornire tutte le informazioni richieste
dall'Osservatorio.
6. Le informazioni elaborate
dall’Osservatorio, al fine della verifica dell’attività di
pianificazione, programmazione e amministrazione, sono sottoposte
periodicamente all’attenzione di una apposita Commissione, con
funzione propositiva e consultiva, formata da:
a) l’Assessore regionale alle politiche della mobilità, con
funzioni di Presidente;
b) il Segretario regionale competente in materia di infrastrutture e
mobilità; ( 54)
c) un rappresentante designato dell’Unione Regionale Province Venete;
d) un rappresentante designato dell’Associazione Nazionale Comuni
Italiani regionale;
e) un rappresentante designato dai soggetti gestori dei servizi ferroviari
regionali e locali;
f) un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative nell’ambito regionale;
g) un rappresentante della Confederazione Italiana Servizi Pubblici e Enti
Locali;
h) un rappresentante dell’Associazione Nazionale Autolinee in
Concessione;
i) un rappresentante designato dalle associazioni regionali degli utenti o
consumatori;
l) un rappresentante designato dalle associazioni regionali dei portatori
di handicap ed invalidi;
m) un rappresentante per ciascuna delle associazioni degli artigiani del
settore maggiormente rappresentative nell’ambito regionale.
7. La Commissione di cui al comma 6 è insediata con Decreto del
Presidente della Giunta regionale, quando sono pervenute al medesimo la
maggioranza delle designazioni di cui alle lettere da c) a m).
8. La Commissione di cui al comma 6 dura in carica quanto la
legislatura.
Art. 46 - Adeguamento del
fondo di buonuscita.
1. Sono a carico della Regione i
maggiori oneri necessari per l’adeguamento del fondo di buonuscita al
31 dicembre 1977 per il personale dipendente dagli affidatari dei servizi
di linea ( 55) derivanti
dall’applicazione dell’accordo nazionale intervenuto presso il
Ministero del lavoro il 4 giugno 1975 e integrato il 23 novembre 1977. A
tal fine, per ciascun agente, si considera a carico degli affidatari una
somma pari a sei mensilità, calcolate in relazione alla qualifica e
alla retribuzione spettante al 31 dicembre 1977 in base al contratto ANAC,
proporzionalmente ridotta in rapporto al periodo che deve trascorrere per
il raggiungimento del limite massimo di età.
2. Sono a carico della Regione i maggiori oneri necessari per
l’adeguamento del fondo di buonuscita al 31 dicembre 1980 per il
personale dipendente da aziende esercenti autoservizi sostitutivi di
filoferrotramvie. A tal fine è a carico delle aziende, per ciascun
agente, una somma pari all’accantonamento riconosciuto in sede di
erogazione delle sovvenzioni di esercizio a suo tempo concesse dalla
Regione in conformità alla legge 2 agosto 1952, n. 1221.
3. All'erogazione delle somme accantonate, si provvede con decreto
del Dirigente della struttura regionale competente, entro sei mesi dalla
conferma della data di avvenuto collocamento a riposo del dipendente
interessato.
Art. 47 - Norma
finanziaria.
1. Agli oneri derivanti
dall'attuazione della presente legge, si fa fronte mediante l'istituzione
di un Fondo regionale trasporti, alimentato con le risorse finanziarie
trasferite ai sensi degli articoli 12 e 20 del decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422, e con risorse proprie della Regione.
2. Il Fondo regionale trasporti evidenzia separatamente, per ogni
modalità di trasporto, le risorse destinate al finanziamento dei
servizi e quelle destinate al finanziamento degli investimenti.
3. Relativamente al finanziamento dei servizi ed
all’espletamento delle relative funzioni strumentali, il Fondo si
articola nei seguenti capitoli di spesa concernenti: ( 56)
a) interventi per far fronte agli oneri derivanti dall’effettuazione
dei servizi ferroviari di cui all’articolo 28 della presente legge e
degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, agli
oneri connessi all'espletamento delle procedure concorsuali attribuite alla
Regione ai sensi del comma 1, lettera l), dell'articolo 7 e agli oneri
derivanti da provvedimenti finalizzati al monitoraggio della mobilità,
al miglioramento dei livelli d'inquinamento e congestione, alla
ottimizzazione dell'integrazione modale e tariffaria ai sensi del comma 2,
lettere c) ed h), dell'articolo 1; ( 57)
b) interventi per far fronte agli oneri derivanti dall’effettuazione
dei servizi minimi automobilistici e lagunari di cui agli articoli 20 e 32, agli oneri connessi
all'espletamento delle procedure concorsuali attribuite alla Regione ai
sensi del comma 1 ter, dell'articolo 22 e del comma 1, lettere l) e n),
dell'articolo 7 e agli oneri derivanti da provvedimenti finalizzati al
monitoraggio della mobilità, al miglioramento dei livelli
d'inquinamento e congestione, alla ottimizzazione dell'integrazione modale
e tariffaria ai sensi del comma 2, lettere c) ed h), dell'articolo 1;
( 58)
c) interventi per far fronte agli oneri derivanti dall’effettuazione
dei servizi lacuali di cui all’ articolo 29, agli oneri connessi all'espletamento delle
procedure concorsuali attribuiti alla Regione ai sensi del comma 1, lettera
l), dell'articolo 7 e agli oneri derivanti da provvedimenti finalizzati al
monitoraggio della mobilità, al miglioramento dei livelli
d'inquinamento e congestione, alla ottimizzazione dell'integrazione modale
e tariffaria ai sensi del comma 2, lettere c) ed h), dell'articolo 1.
( 59)
d) interventi per far fronte al ripristino dei servizi di trasporto
pubblico locale interrotti a causa di pubbliche calamità o a causa di
forza maggiore, ai sensi dell’ articolo 35;
e) interventi per l’adeguamento del fondo di buonuscita per i
dipendenti da aziende di trasporto pubblico locale, di cui
all’ articolo 46;
f) interventi per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di
trasporto pubblico locale, ai sensi dell’ articolo 49, comma 1;
g) interventi per far fronte agli oneri sostenuti dagli enti locali a
seguito della delega delle funzioni di cui agli articoli 8, 9 e 10.
4. Relativamente al finanziamento degli investimenti, il Fondo si
articola nei seguenti capitoli di spesa concernenti:
a) interventi per far fronte agli oneri relativi agli investimenti per
impianti fissi, beni strumentali e materiale rotabile della rete dei
servizi ferroviari;
b) interventi per far fronte agli oneri relativi agli investimenti per
impianti fissi, beni strumentali e materiale rotabile della rete dei
servizi minimi automobilistici e lagunari di cui agli articoli 17 e 18;
c) interventi per far fronte agli oneri relativi agli investimenti per
impianti fissi, beni strumentali e materiale rotabile della rete dei
servizi lacuali di cui all’ articolo 29;
d) interventi per far fronte agli oneri relativi agli investimenti per
impianti fissi, beni strumentali e materiale rotabile da destinare ai
servizi di trasporto pubblico locale automobilistici e lagunari ai sensi
del titolo V della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54 .
5. Per l’anno 1998 si fa fronte agli oneri di cui al comma 3,
lettere d), e), f), utilizzando le somme già stanziate rispettivamente
ai capitoli di spesa nn. 45740, 45760 e 45772.
6. Per gli oneri di cui alla lettera g) del comma 3 si fa
riferimento, per le spese derivanti dalla delega di funzioni agli enti
locali, alle somme già stanziate sul capitolo n. 4100 nonché alla
partita n. 1 “Fondo regionale per le funzioni delegate” del
Fondo globale spese correnti (capitolo n. 80210), in ragione di lire
200.000.000.
7. Per gli oneri di cui al comma 4, lettera d) si fa riferimento
alle somme già stanziate ai capitoli nn. 45775, 45777 e 45789.
8. Per gli esercizi successivi, la spesa occorrente per il
finanziamento degli interventi di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo
sarà determinata con la legge di approvazione del bilancio, fermo
restando che il finanziamento degli interventi di cui al comma 3, lettere
a) e c) e al comma 4, lettere a) e c) è subordinato
all’effettivo trasferimento delle risorse previste dagli articoli 12
e 20 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.
Art. 48 - Interventi
sostitutivi.
1. Nell’esercizio delle funzioni di vigilanza sulle
attività delegate agli enti locali, in caso di mancato svolgimento
delle stesse o in caso di mancato rispetto di termini stabiliti dalla
presente legge, la Giunta regionale provvede a diffidare l’ente
delegato, fissando un congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente
tale termine, la Giunta regionale nomina un commissario ad acta.
Art. 49 - Norme
transitorie.
1. Sino alla attivazione delle procedure di cui all’ articolo 32, ( 60) l’assegnazione dei contributi per il
ripiano dei disavanzi di esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale
è disciplinata dal titolo III della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54 , con
le modalità di cui al comma 2. ( 61)
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
i contributi di cui al comma 1 sono erogati in acconto con decreto del
dirigente regionale della Direzione regionale competente, in rate mensili
anticipate. ( 62)
4. In sede di prima applicazione e fino all’emanazione del
documento di indirizzi per la pianificazione del trasporto pubblico locale
di cui all’ articolo 15,
comma 4, la Giunta regionale provvede alla individuazione delle
Unità di rete e dei relativi servizi minimi, d’intesa con gli
enti locali interessati, tenuto conto delle percorrenze chilometriche
approvate alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Qualora non venga raggiunta l’intesa, di cui al comma 4, la
Giunta regionale provvede all’individuazione con propria
deliberazione.
6. Ai procedimenti amministrativi in corso si continuano ad
applicare le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente
legge.
Art. 49 bis –
Agevolazioni particolari.
1. Sono esenti dal pagamento della tariffa i bambini e le bambine
fino al compimento dei quattro anni di età. ( 65)
Art. 50 - Abrogazione di
leggi.
Note
( 2) L’articolo 3 commi 1 e 2
della legge regionale
26 novembre 2004, n. 30 detta disposizioni transitorie disponendo che:
“1. Gli affidatari, alla data del 31 dicembre 2003, dei servizi
minimi di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 4 della
legge regionale 30
ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto
pubblico locale” e successive modificazioni, proseguono la gestione
dei servizi sino al 31 dicembre 2006 e i relativi contratti di servizio
sono prorogati sino al 31 dicembre 2006.
2. Al fine di conseguire obiettivi di miglioramento
dell’organizzazione del ser4vizio, è data facoltà agli Enti
affidanti d’intesa con i soggetti affidatari di rinegoziare i
contenuti dei contratti di cui al comma 1”.
( 4) L’articolo 3 comma 3
della legge regionale
26 novembre 2004, n. 30 detta disposizioni transitorie disponendo che:
“3. I servizi aggiuntivi di cui alla lettera b) del comma 2
dell’articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 e
successive modificazioni, e i contratti di subaffidamento di cui
all’articolo 26 della medesima legge regionale, possono essere
prorogati sino alla data del 31 dicembre 2005”.
( 5) Comma inserito da comma 1 art.
8 della legge
regionale 25 febbraio 2005, n. 8 . Il comma 2 dell’art. 8 della
legge regionale 25
febbraio 2005, n. 8 dispone che: “2. Le autorizzazioni già
rilasciate nell'ambito della laguna di Venezia ai sensi dell'articolo 4,
commi 3 e 4, della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 e
successive modificazioni, restano valide fino alla scadenza fissata dalle
medesime autorizzazioni.”. Successivamente i commi 4 e 5
dell’art. 14 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9
hanno disposto che: “4. L’articolo 8 della deliberazione
legislativa “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa
– Collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di edilizia
residenziale pubblica, viabilità, mobilità, urbanistica ed
edilizia” approvata dal Consiglio regionale in data 9 febbraio 2005,
si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006, e comunque non prima
dell’approvazione della legge di riordino in materia di disciplina ed
organizzazione del trasporto pubblico locale. A tal fine la Giunta
regionale è autorizzata ad effettuare specifici studi di settore.
5. Gli oneri derivanti dall’applicazione del comma 4 sono
quantificati in euro 25.000,00 per l’esercizio 2005 (upb U0125
“Studi, progettazioni ed informazione per i
trasporti”).”.
( 20) Comma modificato da comma 2
art. 25 della legge
regionale 26 giugno 2008, n. 4 , che ha aggiunto alla fine le parole
“nonché il divieto di alienazione o di destinazione ad uso
diverso delle tecnologie oggetto di contributo regionale, prima che siano
trascorsi otto anni dalla concessione del medesimo”.
( 22) Comma modificato da comma 4
art. 25 della legge
regionale 26 giugno 2008, n. 4 , che ha aggiunto alla fine le parole
“Il beneficiario deve comunicare alla struttura regionale competente
in materia di mobilità l’avvenuto trasferimento o la messa in
disponibilità dei beni finanziati”.
( 26) Comma modificato da comma 1
art. 26 della legge
regionale 26 giugno 2008, n. 4 , che ha aggiunto alla fine le parole
“In tal caso la Regione, previo accordo con l’ente competente,
provvede allo svolgimento delle procedure concorsuali anche per gli
eventuali servizi aggiuntivi”. In precedenza comma aggiunto da comma
1 dell'art. 10 della legge regionale 1 febbraio 2001, n. 4 .
( 35) Lettera modificata da comma
1 art. 28 della legge
regionale 26 giugno 2008, n. 4 , che ha sostituito le parole
“dall’articolo 26, allegato A), del regio decreto 8 gennaio
1931, n. 148” con le parole “secondo i principi
dell’articolo 2112 del codice civile per quanto attiene
all’applicazione dei trattamenti economici e normativi previsti dai
contratti nazionali e aziendali vigenti alla data del subentro”.
( 43) Comma così modificato
da comma 1 art. 19 legge regionale 10 agosto 2006, n. 18 che
dopo le parole “dai rispettivi comandi” aggiunge la frase
“che consente il trasporto anche dei relativi veicoli di
servizio”; in precedenza modificato da art. 1 della legge regionale 2 dicembre
2005, n. 24 , che dopo le parole “corpo forestale dello
Stato” aggiunge le parole “, vigili del fuoco”. In
precedenza il comma era stato modificato da art. 10 della legge regionale 25 febbraio
2005, n. 8 , che ha sostituito le parole “al corpo degli agenti
di custodia” e “di servizio” rispettivamente con le
parole “alla polizia penitenziaria” e “di
riconoscimento”.
( 45) Comma modificato da comma 1
art. 30 della legge
regionale 26 giugno 2008, n. 4 , che ha aggiunto dopo la parole
“viaggio” le parole “ad obliterarlo e convalidarlo anche
all’inizio di ogni singola tratta del viaggio, in conformità
alle apposite prescrizioni previste dal gestore”.
( 49) Lettera modificata da comma
3 art. 30 della legge
regionale 26 giugno 2008, n. 4 , che ha sostituito le parole “da
30 a 100 volte” con le parole “da 40 a 150 volte” e le
parole “alle lire mille superiori” con le parole
“all’euro superiore”. In precedenza lettera modificata da
comma 2 dell'art. 15 della legge regionale 1 febbraio 2001, n. 4 .
( 50) Comma modificato da comma 4
art. 30 della legge
regionale 26 giugno 2008, n. 4 , che ha sostituito con le parole:
“di 6 euro” le parole “di lire 2000” dopo la parola
“pecuniaria,” e ha aggiunto alla fine la frase: “La
stessa sanzione pecuniaria di 6 euro si applica nel caso in cui
l’utente non abbia provveduto, in conformità alle apposite
prescrizioni previste dal gestore, a convalidare il titolo di viaggio anche
all’inizio di ogni singola tratta del viaggio”.
( 51) Comma modificato da comma 1
art. 31 della legge
regionale 26 giugno 2008, n. 4 , che ha aggiunto alla fine la frase:
“Gli stessi gestori del servizio possono affidare il controllo,
l’accertamento e la contestazione delle stesse violazioni anche a
guardie particolari giurate allo scopo autorizzate, secondo le
modalità di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
“Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza” e del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635
“Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico
18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza”.
( 56) Alinea così modificata
da comma 1 art. 11 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 8 ,
che ha inserito le parole “ed all’espletamento delle relative
funzioni strumentali” dopo le parole “relativamente al
finanziamento dei servizi”.
( 57) Lettera così
modificata da comma 2 art. 11 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 8 ,
che ha aggiunto tutte le parole presenti dopo le parole “del decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422.
( 60) L’art. 1 della
legge regionale 26
novembre 2004, n. 30 ha recato una interpretazione del comma 1
disponendo che: “1. Nel comma 1 dell'articolo 49 della legge regionale 30 ottobre
1998, n. 25 , la dizione: "sino alla attivazione delle procedure di cui
all'articolo 32" deve essere intesa come: "sino alla stipula dei contratti
di servizio fra gli enti affidanti ed i soggetti affidatari dei servizi
minimi di trasporto pubblico locale", conseguentemente i contributi erogati
dalla Regione prima della stipula dei contratti di servizio devono
intendersi assegnati esclusivamente a ripiano delle perdite di esercizio ai
sensi del Titolo III "Ripiano dei disavanzi di esercizio" della legge regionale 8 maggio 1985,
n. 54 , a cui rinvia il medesimo articolo 49.”. Per la
formulazione del testo dell’interpretazione vedi l’avviso di
rettifica pubblicato nel BUR 21 dicembre 2004 n. 129 che segnala come nel
testo approvato dall’Aula per mero errore materiale era stato scritto
“ a seguito della” invece che “ sino
alla”.
“TITOLO III
Ripiano dei disavanzi di esercizio
Art. 21 (Contributi annuali)
Con l’obiettivo di conseguire l’equilibrio economico dei
bilanci dei servizi di trasporto pubblico locale, la Regione eroga alle
Aziende, Imprese ed Esercizi di trasporto pubblico locale, contributi per
il ripiano dei disavanzi di esercizio nei limiti e secondo le modalita'
della Legge 10 aprile 1981, n. 151 e successive modificazioni e
integrazioni.
I criteri e le procedure per la determinazione dei contributi sono
stabiliti dalla presente legge tenuto conto del costo economico
standardizzato del servizio e dei ricavi del traffico presunti derivanti
dall’applicazione di tariffe minime.
Art. 22 (Costi standardizzati)
I costi standardizzati sono calcolati sulla base del costo dei consumi
tecnici dei veicoli, delle manutenzioni e dei ricambi, del costo del
personale, dell’ammortamento e delle spese generali, applicando
coefficienti, differenziati per ciascun modo e categoria di trasporto, che
tengano conto del tipo di veicolo impiegato, della qualita' del servizio
offerto e delle condizioni ambientali in cui lo stesso si svolge.
Le modalita' per la determinazione dei costi standardizzati sono stabilite
dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare.
Annualmente la Giunta regionale provvede altresi' alla determinazione dei
valori di detti costi, distinti per categorie e modo di trasporto.
Art. 23 (Modi e categorie di trasporto)
Ai fini della presente legge, i modi di trasporto sono:
− automobilistici;
− di navigazione interna;
e le categorie sono:
− servizi di linea viaggiatori;
− servizi lagunari di linea viaggiatori, cose e automezzi.
Art. 24 (Determinazione dei contributi)
La Giunta regionale stabilisce, sentita la competente Commissione
consiliare, i criteri per la determinazione del contributo spettante alle
Aziende, Imprese o Esercizi di trasporto pubblico locale con riferimento:
− all’estensione della rete dei servizi aziendali e alle
caratteristiche ambientali in cui gli stessi si svolgono;
calcolando:
− il costo economico standardizzato del servizio secondo quanto
previsto al precedente art. 22;
− i ricavi presunti del traffico ai sensi del punto b)
dell’art. 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151;
− l’ammontare del contributo di cui al punto c) del citato art.
6 della Legge 10 aprile 1981, n. 151;
tenuto conto dello:
− stato di attuazione dei provvedimenti tesi a conseguire
l’equilibrio economico del bilancio secondo i modi e nei termini
previsti dall’art. 6 della Legge 10 aprile 1981, n. 151.
La Giunta regionale provvede annualmente alla determinazione del contributo
spettante a ciascuna Azienda, Impresa o Esercizio di trasporto pubblico
locale.
I contributi di cui al precedente comma, per un importo non inferiore al 90
per cento sono erogati sulla base delle percorrenze autorizzate ed
effettivamente esercitate nell’anno precedente.
Il conguaglio avviene in base alle percorrenze autorizzate ed effettuate
nell’anno a cui si riferiscono i contributi.
Sono considerate le percorrenze relative alle corse bis documentate e
denunciate dal responsabile aziendale dell’esercizio entro il mese
successivo a quello della loro effettuazione di previsioni contenute nei
piani di bacino, e quelle richieste dalla Giunta regionale per assolvere a
impreviste esigenze di traffico.
Restano esclusi dai contributi gli autoservizi di gran turismo, quelli
atipici e gli altri per i quali la Giunta regionale non ha accertato il
sussistere della pubblica utilita'.
Art. 25 (Modalita' per l’erogazione dei contributi)
Con decreto del Presidente della Giunta regionale saranno stabiliti termini
e modalita' per la presentazione da parte delle Autorita' di bacino della
documentazione a corredo delle domande delle Aziende di trasporto pubblico
locale, per l’erogazione dei contributi.
L’erogazione dei contributi e' fatta con decreto del Presidente della
Giunta regionale, in rate bimestrali anticipate, direttamente alle Aziende,
Imprese o Esercizi di trasporto.
Art. 26 (Piani di riorganizzazione e ristrutturazione dei servizi)
Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i
soggetti pubblici e privati esercenti servizi di trasporto pubblico locale
devono presentare alla Giunta regionale un piano di riorganizzazione e
ristrutturazione aziendale diretto al riordino economico della gestione, al
contenimento dei costi e al miglioramento del servizio.
Il piano deve assicurare annualmente l’incremento del rapporto ricavi
- costi nella misura che e' definita dalla Giunta regionale in sede di
revisione delle tariffe.
Le Aziende speciali che, all’entrata in vigore della presente legge,
gia' hanno predisposto i propri piani ai sensi delle Leggi 17 marzo 1977,
n. 62; 27 febbraio 1978, n. 43; 8 gennaio 1979, n. 3 e 21 dicembre 1978, n.
843, devono elaborare entro un anno dalla suddetta le modifiche necessarie
al raggiungimento dell’incremento del rapporto ricavi - costi nella
misura di cui al comma precedente.
Art. 27 (Rilevamenti)
La Giunta regionale, in collaborazione con le Autorita' di bacino, compie
annualmente la rilevazione dei costi effettivi dei servizi di trasporto
pubblico locale.
Ogni gestore di servizi di trasporto pubblico locale deve inviare alla
Regione e alla competente Autorita' di bacino, entro il 31 gennaio di
ciascun anno, i propri bilanci o stati di previsione, con allegata una
tabella di raffronto tra i propri costi e quelli economici standardizzati
calcolati dalla Regione ai sensi dell’art. 22 della presente legge.
Entro il 31 maggio di ciascun anno tutti i soggetti che gestiscono esercizi
di trasporto pubblico locale devono presentare alla Regione e alla
Autorita' di bacino competente per territorio il conto consuntivo
dell’anno precedente, ancorche' non approvato, secondo lo schema di
bilancio tipo definito dal Ministero del Tesoro ai sensi del quarto comma
dell’art. 25 della Legge 5 agosto 1978, n. 468, fornendo tutte le
informazioni richieste. Lo schema deve essere compilato annualmente anche
dai gestori ammessi al particolare regime contabile semplificato.
Ogni gestore di servizi di trasporto pubblico locale e' tenuto a fornire
alla Regione e alla competente Autorita' di bacino tutti i dati e le
informazioni concernenti i servizi, entro 15 giorni dal ricevimento della
richiesta; in caso di mancata o non tempestiva ottemperanza, e' sospesa la
erogazione al singolo gestore committente dei contributi previsti dalla
presente legge.
Art. 28 (Copetura delle perdite eccedenti il contributo)
Le eventuali perdite o disavanzi non coperti dai contributi regionali come
sopra determinati restano a carico delle singole Aziende, Imprese o
Esercizi di trasporto.
Gli Enti locali o i loro Consorzi provvedono alla copertura dei disavanzi
delle proprie Aziende che eccedano i contributi regionali all’interno
dei propri bilanci, senza possibilita' di rimborso, sulla base di un piano
che preveda il raggiungimento dell’equilibrio di bilancio entro il
termine massimo di cinque anni, a decorrere dall’esercizio
finanziario successivo a quello dell’entrata in vigore della presente
legge.
La verifica dello stato di attuazione del piano stesso, redatto sulla base
di quanto previsto dall’art. 9 bis del Decreto Legge 17 gennaio 1977,
n. 2, convertito in Legge con modificazioni, dalla Legge 17 marzo 1977, n.
62, deve essere effettuata mediante resoconti semestrali da inoltrare alla
Giunta regionale.
Art. 29 (Obblighi dei beneficiari dei contributi)
Sono ammessi a beneficiare dei contributi di cui al presente titolo le
Aziende, Imprese ed Esercizi di trasporto i quali:
− abbiano effettuato regolarmente la gestione delle linee, salvo
modifiche e interruzioni conseguenti a provvedimenti adottati dalle
competenti autorita';
− abbiano osservato le disposizioni delle vigenti leggi;
− abbiano correttamente applicato i contratti nazionali di
lavoro.”.
“TITOLO V
Rinnovo e potenziamento del parco mezzi e degli impianti fissi
Art. 34 (Programmi regionali di intervento)
In attuazione dell’articolo 2, lettera c), della Legge 10 aprile
1981, n. 151, la Regione approva il programma regionale degli investimenti,
di durata di tre o cinque anni, per interventi nei settori della
navigazione dei trasporti terrestri, nonche' l’ordine di priorita' di
realizzazione degli interventi stessi.
Il programma regionale di intervento si attua, nel rispetto delle priorita'
di cui al comma precedente, alla luce dei seguenti criteri di massima:
a) per l’ammodernamento e potenziamento dei mezzi di trasporto e per
la costruzione e l’ammodernamento delle relative infrastrutture
complementari tenendo conto:
− della vetusta', in rapporto all’entita' del parco mezzi,
della rete dei servizi in atto e da istituire;
− della consistenza delle opere da realizzare in rapporto alla
situazione degli impianti esistenti e del numero dei dipendenti;
b) per il settore della navigazione interna lagunare, tenendo conto delle
priorita' degli interventi da realizzare in rapporto allo stanziamento
previsto;
c) per il trasporto degli invalidi, tenendo conto anche della incidenza
percentuale dell’utenza interessata in relazione all’entita'
della popolazione e dei flussi di traffico sentite le Unita' Locali Socio -
Sanitarie operanti nel bacino.
Art. 35 (Proposte di investimento)
Le Autorita' di bacino, sentiti gli Enti Locali interessati e i gestori di
servizio di trasporto pubblico locale, sottopongono alla Regione, entro 3
mesi dall’entrata in vigore della presente legge, proposte di
investimento, suddividendone la realizzazione per stralci annuali.
Le proposte per l’acquisto dei mezzi destinati al potenziamento del
parco devono essere corredate da una dettagliata relazione che illustri
l’effettiva esigenza in funzione dei servizi da espletare, e indichi
il numero e la qualita' dei mezzi da acquistare.
Le proposte di investimento per la realizzazione di opere devono risultare
compatibili con la pianificazione regionale in materia di assetto del
territorio; a questo fine, le proposte stesse devono essere completate dai
progetti di massima tecnico - finanziari, corredati dall’analisi
costi - benefici e da una relazione illustrante la loro funzionalita' ai
fini degli obiettivi da raggiungere.
Esse devono altresi' risultare coordinate con i piani di trasporto di
bacino e con i programmi di ristrutturazione delle aziende di cui agli
articoli 8 e 26 della presente legge.
Art. 36 (Contributi in conto investimenti
Per il rinnovo, la ristrutturazione e il potenziamento dei servizi di
trasporto pubblico locale disciplinati dalla presente legge, sono concessi
contributi in conto investimenti sulle spese di investimento sostenute
dagli esercenti i servizi stessi. Sono inoltre beneficiari di contributi
gli Enti locali concedenti, proprietari delle immobilizzazioni materiali
utilizzate per l'esercizio di servizi di trasporto pubblico.
a) all’acquisto di mezzi terrestri di trasporto di persone nonche'
alla costruzione e ammodernamento delle relative infrastrutture
complementari, impianti fissi, apparecchiature di controllo e officine -
deposito con le relative attrezzature e sedi;
b) alla costruzione e ammodernamento di natanti per il trasporto di persone
per via d' acqua interna lagunare e lacuale, nonche' alla costruzione e
ammodernamento delle relative infrastrutture complementari, impianti fissi,
apparecchiature di controllo e officine - deposito con le relative
attrezzature e sedi.
I contributi di cui al presente articolo sono quelli stabiliti nella
legge regionale 31
maggio 1982, n. 18 , e successive modifiche; con appositi provvedimenti
legislativi la Regione puo' stanziare propri fondi per integrare la quota
assegnatale ai sensi dell’articolo 12 della Legge 10 aprile 1981, n.
151.
Art. 37 (Criteri generali per l’assegnazione e la ripartizione dei
contributi)
Per la concessione dei contributi di cui all’articolo 36 e'
utilizzata la quota assegnata alla Regione in sede di ripartizione del
fondo per gli investimenti costituito allo articolo 11 della Legge 10
aprile 1981, n. 151, nonche' i fondi regionali iscritti in bilancio per le
stesse finalita'.
La Giunta regionale in armonia con il programma pluriennale regionale di
cui all’articolo 34 e alle proposte di investimento avanzate dalle
Autorita' di bacino di cui all’articolo 35, provvede in sede di piano
annuale alla ripartizione dei fondi distintamente per interventi nei
settori della navigazione interna e dei trasporti terrestri.
Ai fini del riparto dei fondi si tiene conto dei seguenti criteri:
a) il contributo destinato al settore della navigazione non puo' essere
inferiore al 10% delle somme globalmente disponibili nel periodo di
riferimento dello atto di riparto, con il limite del 60% delle spese
ammesse;
b) per la costruzione e l’ammodernamento delle sedi o delle officine
- deposito per ciascuno dei due settori individuati non puo' essere
destinato piu' del 25% delle somme globalmente disponibili per gli
investimenti;
c) ai sensi dell’articolo 27 della Legge 30 marzo 1971, n. 118, deve
essere utilizzata una quota non superiore al 10% dei fondi globalmente
disponibili per contribuire alla eliminazione delle barriere
architettoniche negli impianti e per consentire l’accessibilita' agli
invalidi almeno su parte dei mezzi impiegati nei servizi pubblici.
Art. 38 (Modalita' per l’approvazione dei progetti delle opere
nonche' per l'erogazione dei contributi)
I progetti delle opere per la costruzione e l’ammodernamento delle
infrastrutture complementari del servizio, sono approvati con le modalita'
previste dalla legge
regionale 16 agosto 1984, n. 42 .
I contributi per l’acquisto dei mezzi di trasporto sono erogati dalla
Giunta regionale con le seguenti modalita':
− il 50% all’atto della fatturazione del telaio del materiale
rotabile o l’inizio dei lavori per i natanti;
− il saldo del contributo alla presentazione della documentazione e
certificazione attestante l’ammontare della spesa effettiva sostenuta
per l’acquisto dei mezzi di trasporto, previa verifica da parte di
funzionari del Dipartimento Viabilita' e Trasporti.
I contributi previsti dal presente articolo sono concessi nella seguente
misura:
− fino al 75% del costo dei mezzi rotabili, nel limite massimo di
spesa ammesso dalla Giunta Regionale;
− fino al 75% del costo sostenuto per l’acquisto di mezzi
rotabili speciali o per l’adattamento di altri mezzi adibiti al
trasporto degli invalidi, nel limite massimo di spesa ammesso dalla Giunta
regionale;
− fino al 60% della spesa ammessa dalla Giunta regionale per la
costruzione e l’ammodernamento dei natanti per la navigazione
interna; fino al 60% della spesa ammessa dalla Giunta regionale per la
costruzione e ammodernamento di infrastrutture, di impianti fissi, di
apparecchiature di controllo, di officine deposito con le relative
attrezzature e di sedi, relativi ai diversi settori del trasporto pubblico
locale.
I mezzi che usufruiscono del contributo regionale devono essere dotati di
strumenti tecnici idonei alla rilevazione automatica delle percorrenze,
delle fermate e delle obliterazioni dei documenti di viaggio; devono
inoltre corrispondere alle caratteristiche unificate di cui ai Decreti
Ministeriali n. 11 e 12 dell’1 febbraio 1982 ed essere dotati dei
simboli e dei contrassegni da stabilirsi con deliberazione della Giunta
regionale.
La Giunta regionale ha facolta' di assegnare ad altri gestori le somme
destinate a singoli gestori e non utilizzate per causa imputabile a questi
ultimi.
Art. 39 (Vincoli sugli investimenti)
Salvo che per effetto di pubblicizzazione o di cessazione
dell’attivita', i mezzi di trasporto acquistati con il contributo
regionale possono essere allineati o destinati a usi diversi da quelli del
servizio pubblico di linea solo dopo che siano trascorsi dalla data di
prima immatricolazione a 12 anni se trattasi di mezzi rotabili e 20 anni se
trattasi di natanti.
L’anticipata alienazione o diversa destinazione dei veicoli e delle
opere per i quali sono stati accordati contributi da parte della Regione e'
comunque subordinata alla preventiva autorizzazione del Presidente della
Giunta regionale.
In caso di autorizzazione all’anticipata alienazione dei beni le
eventuali plusvalenze patrimoniali devono essere accantonate in un apposito
conto del passivo per essere reinvestite in beni ammortizzabili destinati
ai servizi di trasporto pubblico locale entro il secondo esercizio
successivo a quello del realizzo.
Ove entro il biennio le somme accantonate non vengano reinvestite, il
residuo contributo regionale, non ancora ammortizzato, dovra' essere
recuperato.
In caso vengano accordati ai beneficiari, nel periodo sopra definito, nuovi
contributi in conto investimenti, le plusvalenze patrimoniali accantonate
sono detratte dalla spesa ritenuta ammissibile per i contributi stessi.
Art. 40 (Contabilizzazione dell’intervento regionale)
Ai fini della presente legge, i soggetti beneficiari sostenuti a porre in
evidenza, tra le passivita' della situazione patrimoniale, in un conto
apposito denominato << Contributo regionale in conto capitale
>>, i contributi per investimenti, erogati in loro favore ai sensi
dell’articolo 36.
Il conto deve essere annualmente ridotto nella misura percentuale
corrispondente al coefficiente di ammortamento cui il conto stesso si
riferisce. Nella stessa misura deve essere incrementato il fondo
ammortamento.
Art. 41 (Recupero di somme erogate)
In caso di cessione, risoluzione o decadenza delle concessioni di cui sia
titolare il beneficiario di contributi accordati ai sensi della presente
legge, la Giunta regionale procede al recupero delle somme erogate in
misura proporzionale al valore residuo dei beni vincolati ai sensi
dell’articolo 39.
Non sono ammessi a contributo i beni acquistati in occasione di subentro
nella concessione di pubblici servizi di trasporto e compresi tra le spese
ammissibili ai sensi della presente legge.
Art. 42 (Fidejussioni)
La Giunta regionale puo' deliberare di concedere fidejussioni a garanzia di
mutui contratti per gli investimenti di cui alla presente legge da parte
degli Enti Locali, ovvero da societa' a totale o prevalente capitale
pubblico.
Art. 43 (Contratti di locazione finanziaria)
In sostituzione dei contributi per l’acquisto di veicoli, la Giunta
regionale, su richiesta delle imprese e delle aziende di trasporto, puo'
deliberare la concessione di contributi correlati a contratti di locazione
finanziaria concernenti gli stessi veicoli.
La misura dei contributi e' determinata in modo che il beneficio per
l’acquisto dei veicoli in locazione sia finanziariamente
ragguagliabile a quello accordato per gli acquisti in proprieta'.”.
“Art. 30 - Tariffe minime e agevolazioni
1. Omissis
2. Omissis
3. Sono previste agevolazioni per le fasce deboli dell'utenza, identificate
nei pensionati con trattamento economico non superiore al minimo INPS, di
età superiore ai sessanta anni, privi di redditi propri, nonché
negli invalidi e portatori di handicap, formalmente riconosciuti dalle
commissioni mediche previste dalla legislazione vigente, con grado di
invalidità non inferiore al sessantasette per cento o equiparato.
4. Nel caso di due coniugi, anche se entrambi pensionati, l'agevolazione di
cui al comma 3 non spetta ove il cumulo dei redditi imponibili di qualsiasi
natura percepiti dagli stessi, al netto dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, risulti superiore a due volte l'ammontare del trattamento
minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a
tredici volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun
anno.
5. L'agevolazione di cui al comma 3 spetta altresì ai ciechi civili
assoluti e parziali in possesso di residuo visivo fino ad un decimo in
entrambi gli occhi, con eventuale correzione, ai sordomuti, ai minori
beneficiari dell'indennità d'accompagnamento prevista dall'articolo 1
della legge 11 febbraio 1980, n. 18, o dell'indennità di frequenza
prevista dall'articolo 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 289, o della
speciale indennità in favore dei ciechi civili parziali o
dell'indennità di comunicazione in favore dei sordi prelinguali
previste dagli articoli 3 e 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508,
nonché agli esercenti la patria potestà dei suddetti minori
handicappati.
6. Per le categorie degli invalidi e portatori di handicap di cui al comma
3, per i ciechi civili parziali e per sordomuti di cui al comma 5, le
agevolazioni spettano ove il trattamento di invalidità riconosciuto,
esclusa l'eventuale indennità di accompagnamento, non sia superiore a
tre volte l'ammontare del trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori
dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore
dal 1° gennaio di ciascun anno.
7. Per minori portatori di handicap di cui al comma 5, nonché per gli
esercenti la patria potestà, le agevolazioni spettano comunque
indipendentemente dall'ammontare del trattamento economico riconosciuto a
seguito della stessa invalidità.
8. Al fine di cui ai commi 3 e 4 non si considerano né il reddito
della casa di abitazione né gli importi integrativi del trattamento
minimo di cui agli articoli 1, 2 e 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 544.
9. Per i mutilati e invalidi di guerra e per servizio appartenenti alle
categorie dalla prima all'ottava, per i ciechi civili assoluti, per gli
invalidi del lavoro con invalidità non inferiore all'ottanta per
cento, le agevolazioni di viaggio di cui al presente articolo spettano
comunque indipendentemente dall'ammontare del trattamento economico
riconosciuto a seguito della stessa invalidità e degli altri redditi
percepiti.
10. Le agevolazioni di viaggio di cui al presente articolo, sono confermate
ai cavalieri di Vittorio Veneto, nonché agli accompagnatori degli
invalidi e dei ciechi di cui al comma 9, titolari dell'indennità di
accompagnamento.
11. Le autorità di bacino determinano, sulla base dei criteri di
indirizzo adottati dalla Giunta regionale, le modalità del rilascio, i
tempi di validità, il tipo di agevolazione. L'ammontare dell'onere a
carico dell'utente beneficiario per il rilascio del titolo di viaggio,
eventualmente differenziato per categorie, non può essere superiore al
venti per cento della tariffa dell'abbonamento ordinario e va destinato
alle aziende di trasporto locale interessate.”.
“Art. 2 - Criteri di indirizzo.
1. Al fine di conseguire l'omogeneità nel settore delle agevolazioni
di cui all'articolo 30 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54 , come
sostituito dall'articolo 1, la Giunta regionale, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, delibera criteri di
indirizzo sulle agevolazioni, nonché criteri per il riparto dei
contributi.
Art. 3 - Norma finanziaria.
1. All'onere derivante dalla applicazione della presente legge,
quantificato in lire 300.000.000 per l'anno 1996, si provvede mediante
prelevamento di pari importo per competenza e per cassa dal fondo globale
capitolo n. 80210 - partita n. 2 - del bilancio di previsione 1996 e
iscrizione della somma di lire 300.000.000 al capitolo n. 45754 così
denominato "Contributo per incentivare l’uso dei servizi di trasporto
pubblico delle fasce deboli dell’utenza di cui all’articolo 30
della legge regionale
8 maggio 1985, n. 54 ".”.
SOMMARIO
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