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Contenuti:
Legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 (BUR n. 113/1998)
Legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 (BUR n. 113/1998) [sommario] [RTF]
NORME
IN MATERIA DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE E SERVIZI
ALL’IMPIEGO IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 DICEMBRE 1997,
N. 469 (1)
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1 –
Finalità.
CAPO II
Conferimento di funzioni e compiti
Art. 2 – Funzioni e
compiti della Regione.
Art. 3 – Funzioni e
compiti della provincia.
Art. 4 – Conferimento di
ulteriori funzioni e compiti alla provincia e programma regionale.
Art. 5 – Piano provinciale
per il lavoro.
Art. 6 – Indirizzo,
vigilanza e controllo
Art. 7 – Strutture
organizzative per l’esercizio di funzioni e compiti.
CAPO III
Ente regionale Veneto Lavoro
Art. 8 - Istituzione
dell’Ente regionale Veneto Lavoro.
1. Ai sensi dell’articolo 4,
comma 1, lettera d) del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469,
è istituito l’Ente regionale Veneto Lavoro, di seguito
denominato Ente, con sede a Venezia, quale ente strumentale della Regione,
con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia
organizzativa, amministrativa, contabile, patrimoniale.
2. L’organizzazione, la dotazione organica ed il funzionamento
dell’Ente sono disciplinati da regolamento di cui all’articolo
11, proposto dal Direttore e approvato dalla Giunta regionale.
3. L’Ente disciplina le attività di gestione
amministrativa, contabile, patrimoniale e di erogazione dei servizi con
apposito regolamento proposto dal Direttore in conformità al
regolamento di organizzazione, e approvato dalla Giunta regionale.
( 9)
Art. 9 – Funzioni
dell’Ente.
Art. 10 – Organi.
Art. 11 – Direttore.
Art. 12 – Collegio dei
revisori.
Art. 13 – Vigilanza.
Art. 14 – Personale.
Art. 15 – Risorse
finanziarie e patrimoniali.
Art. 16 – Norma
transitoria per l’Ente Veneto Lavoro.
CAPO IV
Integrazione delle politiche attive del lavoro, delle politiche della
formazione, dell’orientamento e delle fasce deboli
Art. 17 – Obiettivi.
Art. 18 – Criteri
d’azione.
CAPO V
Organismi di coordinamento istituzionale e di concertazione tra le parti
sociali
Art. 19 . Commissione regionale
per la concertazione tra le parti sociali.
Art. 20 – Funzioni della
Commissione
Art. 21 – Comitato di
coordinamento istituzionale.
Articolo 22 – Funzioni
del Comitato.
Articolo 23 –
Commissioni provinciali.
CAPO VI
Sistema informativo lavoro e osservatorio mercato del lavoro
Art. 24 – Connessione
con il Sistema informativo lavoro.
Art. 25 – Modalità
di funzionamento.
Art. 26 – Sistema
informativo lavoro regionale.
Art. 27 – Osservatorio
regionale mercato del lavoro.
Articolo 28 – Accesso
dei privati al SILR.
Art. 29 – Norma
transitoria.
Art. 30 – Misure di
politica attiva del lavoro.
Art. 31 – Lavori
socialmente utili.
Art. 32 – Incentivi al
reimpiego.
Art. 33 – Politiche di
pari opportunità.
CAPO VIII
Disposizioni finanziarie e transitorie
Art. 34 – Personale
statale trasferito.
Art. 35 – Assegnazione
alle province del personale delle direzioni provinciali e sezioni
circoscrizionali per l’impiego.
Art. 36 – Centri per
l’impiego.
Art. 37 – Trasferimento
di risorse.
Art. 38 – Norma
finanziaria.
Art. 39 – Norma finale e
abrogazioni.
Art. 40 – Dischiarazione
d’urgenza.
Note
( 1) La presente legge è stata
abrogata, ad eccezione dell’articolo 8, da lett. e) comma 1 art. 64
legge regionale 13
marzo 2009, n. 3 , l’art. 63 della medesima legge regionale detta
disposizioni transitorie disponendo che: “1. Gli organismi già
istituiti ai sensi degli articoli 19, 21 e 23 della legge regionale 16 dicembre 1998, n.
31 continuano a operare sino alla loro naturale scadenza ed esercitano
le funzioni e i compiti di cui agli articoli 6, 8 e 9 della presente legge.
2. Al fine di garantire la prosecuzione dei programmi e la continuità
della gestione dell’ente Veneto Lavoro, istituito e disciplinato
dagli articoli da 8 a 16 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 e
successive modifiche ed integrazioni, si applicano le seguenti disposizioni
transitorie:
a) il direttore ed il collegio dei revisori, in carica alla data di entrata
in vigore della presente legge, conservano l’incarico fino alla
naturale scadenza;
b) i regolamenti di organizzazione e di gestione amministrativa e
contabile, approvati dalla Giunta regionale ai sensi della previgente
normativa, conservano efficacia fino alla loro sostituzione;
c) i contratti di lavoro stipulati ai sensi della previgente normativa
proseguono senza soluzione di continuità e con la conservazione di
tutti i diritti maturati dal momento dell’assunzione; i contratti di
prestazione ed i contratti di fornitura, adottati dall’ente ai sensi
della previgente normativa proseguono fino alla loro naturale scadenza.
3. Fino all’adozione dei provvedimenti attuativi delle disposizioni
della presente legge, conservano efficacia i provvedimenti della Giunta
regionale e del dirigente della struttura regionale competente in materia
di lavoro già adottati alla data di entrata in vigore della presente
legge.
4. Fino all’approvazione del primo programma regionale per la
formazione, l’istruzione, il lavoro e l’orientamento previsto
dall’articolo 10, conservano efficacia il programma triennale di
tutti gli interventi in materia di osservazione del mercato del lavoro,
informazione e orientamento al lavoro, formazione professionale e sostegno
all’occupazione approvato ai sensi dell’articolo 2 della
legge regionale 30
gennaio 1990, n. 10 “Ordinamento del sistema di formazione
professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro”
e successive modifiche ed integrazioni e il programma regionale approvato
ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 e
successive modifiche ed integrazioni.”.
( 5) Articolo abrogato da lett. e)
comma 1 art. 64 legge
regionale 13 marzo 2009, n. 3 . Il comma 5 del medesimo art. 64 dispone
che: “Ogni richiamo al programma previsto dall’articolo 4 della
legge regionale 16
dicembre 1998, n. 31 , contenuto nella legislazione regionale vigente,
deve intendersi riferito al programma previsto dall’articolo 10 della
presente legge.”. Inoltre il comma 4 dell’art. 63 della
legge regionale 13
marzo 2009, n. 3 dispone che: “Fino all’approvazione del
primo programma regionale per la formazione, l’istruzione, il lavoro
e l’orientamento previsto dall’articolo 10, conservano
efficacia il programma triennale di tutti gli interventi in materia di
osservazione del mercato del lavoro, informazione e orientamento al lavoro,
formazione professionale e sostegno all’occupazione approvato ai
sensi dell’articolo 2 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10
“Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione
delle politiche regionali del lavoro” e successive modifiche ed
integrazioni e il programma regionale approvato ai sensi
dell’articolo 4 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 e
successive modifiche ed integrazioni.”.
( 9) Disciplina e funzioni
dell’Ente regionale Veneto Lavoro istituito dal presente articolo
sono ora disciplinate dal Capo IV Titolo I della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 e in
via transitoria dall’art. 63 della medesima legge regionale.
( 11) Articolo abrogato da lett.
e) comma 1 art. 64 legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 ;
quanto alla disciplina transitoria vedi in particolare il comma 2
dell’art. 63 della medesima legge regionale riportato nella nota del
titolo della presente legge.
( 12) Articolo abrogato da lett.
e) comma 1 art. 64 legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 ;
quanto alla disciplina transitoria vedi in particolare il comma 2
dell’art. 63 della medesima legge regionale riportato nella nota del
titolo della presente legge.
( 13) Articolo abrogato da lett.
e) comma 1 art. 64 legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 ;
quanto alla disciplina transitoria vedi in particolare il comma 2
dell’art. 63 della medesima legge regionale riportato nella nota del
titolo della presente legge.
( 14) Articolo abrogato da lett.
e) comma 1 art. 64 legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 ;
quanto alla disciplina transitoria vedi in particolare il comma 2
dell’art. 63 della medesima legge regionale riportato nella nota del
titolo della presente legge.
( 15) Articolo abrogato da lett.
e) comma 1 art. 64 legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 ;
quanto alla disciplina transitoria vedi in particolare il comma 2
dell’art. 63 della medesima legge regionale riportato nella nota del
titolo della presente legge.
( 16) Articolo abrogato da lett.
e) comma 1 art. 64 legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 ;
quanto alla disciplina transitoria vedi in particolare il comma 2
dell’art. 63 della medesima legge regionale riportato nella nota del
titolo della presente legge.
( 17) Articolo abrogato da lett.
e) comma 1 art. 64 legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 ;
quanto alla disciplina transitoria vedi in particolare il comma 2
dell’art. 63 della medesima legge regionale riportato nella nota del
titolo della presente legge.
( 20) Articolo abrogato da lett.
a) comma 1 art. 64 legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 . Il
comma 2 del medesimo art. 64 dispone che: “Ogni richiamo alla
commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali prevista
dall’articolo 19 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 ,
contenuto nella legislazione regionale vigente, deve intendersi riferito
alla commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali
prevista dall’articolo 6 della presente legge.”. Inoltre
l’art. 63 comma 1 della medesima legge stabilisce che: “Gli
organismi già istituiti ai sensi degli articoli 19, 21 e 23 della
legge regionale 16
dicembre 1998, n. 31 continuano a operare sino alla loro naturale
scadenza ed esercitano le funzioni e i compiti di cui agli articoli 6, 8 e
9 della presente legge.
( 22) Articolo abrogato da lett.
a) comma 1 art. 64 legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 . Il
comma 3 del medesimo art. 64 dispone che: “Ogni richiamo
dall’articolo 21 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 ,
contenuto nella legislazione regionale vigente, deve intendersi riferito al
comitato di coordinamento istituzionale previsto dall’articolo 7
della presente legge.”. Inoltre l’art. 63 comma 1 della
medesima legge stabilisce che: “Gli organismi già istituiti ai
sensi degli articoli 19, 21 e 23 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31
continuano a operare sino alla loro naturale scadenza ed esercitano le
funzioni e i compiti di cui agli articoli 6, 8 e 9 della presente legge.
( 24) Articolo abrogato da lett.
a) comma 1 art. 64 legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 .
Inoltre l’art. 63 comma 1 della medesima legge stabilisce che:
“Gli organismi già istituiti ai sensi degli articoli 19, 21 e 23
della legge regionale
16 dicembre 1998, n. 31 continuano a operare sino alla loro naturale
scadenza ed esercitano le funzioni e i compiti di cui agli articoli 6, 8 e
9 della presente legge.
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