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Contenuti:
Legge regionale 22 febbraio 1999, n. 6 (BUR n. 17/1999)
Legge regionale 22 febbraio 1999, n. 6 (BUR n. 17/1999) [sommario] [RTF]
CONTRIBUTO AI CITTADINI VENETI PORTATORI DI HANDICAP PSICOFISICI CHE
APPLICANO IL «METODO DOMAN O VOJTA O FAY O ABA» (1)
Articolo 1
1. La Regione partecipa, con la
concessione di un contributo alle spese non coperte dal fondo sanitario
regionale sostenute dai cittadini portatori di handicap psicofisici
residenti in Veneto da almeno sei mesi dall'entrata in vigore della
presente legge che si avvalgono del "Metodo Doman o Vojta o Fay o ABA
( 2)", quale trattamento
riabilitativo debitamente certificato. ( 3)
Articolo 2
1. Al fine di assicurare uniformità di trattamento, la Giunta
regionale definisce con apposita deliberazione le modalità per la
presentazione delle domande di contributo di cui all’articolo 1 e per
l’accreditamento delle relative somme all’ULSS di residenza.
( 4)
Articolo 3
1. All’onere derivante
dall’applicazione della presente legge, quantificabile in lire 1.250
milioni per l’esercizio 1999, si provvede mediante prelevamento di
pari importo, per competenza e per cassa, dalla partita n. 13 del fondo
globale per le spese correnti (capitolo n. 80210) del medesimo bilancio.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno
finanziario 1999 è istituito il capitolo n. 60230 denominato
«Contributo ai cittadini veneti portatori di handicap psicofisici che
applicano il Metodo Doman o Vojta o Fay o ABA( 5)», con lo stanziamento di lire 1.250 milioni per
competenza e per cassa.
Art. 3 bis (6)
1. La Giunta regionale invia al Consiglio regionale una relazione
tecnico-scientifica sull’efficacia dei metodi autorizzati con la
presente legge.
Note
( 1) Titolo così modificato
dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 che
ha aggiunto la parola “o ABA”, in precedenza modificato
dall’articolo 41, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 che
ha aggiunto le parole "o Fay" in precedenza modificato dall'articolo 10,
comma 1, della legge
regionale 19 dicembre 2003, n. 41 che ha aggiunto dopo le parole
“Metodo Doman” le parole “o Vojta”.
( 2) Comma così modificato
dall’articolo 11, comma 2, della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 che
ha aggiunto le parole “o ABA”, in precedenza modificato
dall’articolo 41, comma 2, della legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 che
ha aggiunto le parole "o Fay" in precedenza modificato dall'articolo 10,
comma 2, della legge
regionale 19 dicembre 2003, n. 41 che ha aggiunto dopo le parole
“Metodo Doman” le parole “o Vojta”; inoltre
l’articolo 32, della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11
prevede la possibilità che la Giunta regionale, sentita la competente
commissione consiliare dia contributi per ulteriori trattamenti
riabilitativi specifici non coperti dal fondo sanitario regionale.
( 4) Ai fini della applicazione
delle modifiche introdotte dall’articolo 11, della legge regionale 16 agosto
2007, n. 23 il comma 4 del medesimo articolo 11 prevede che: “La
Giunta regionale entro novanta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge (19 novembre 2007) integra il provvedimento di cui
all’articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 6 ,
definendo anche le modalità di certificazione e rendicontazione dei
trattamenti riabilitativi effettuati con metodo ABA.”.
( 5) Comma così modificato
dall’articolo 11, comma 3, della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 che
ha aggiunto le parole “o ABA”, in precedenza modificato
dall’articolo 41, comma 3, della legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 che
ha aggiunto le parole "o Fay" in precedenza modificato dall'articolo 10,
comma 3, della legge
regionale 19 dicembre 2003, n. 41 che ha aggiunto dopo le parole
“Metodo Doman” le parole “o Vojta”.
SOMMARIO
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