Legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 (BUR n. 18/1999)
Legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 (BUR n. 18/1999) [sommario] [RTF]
PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI
REGIONALI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA
REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 1999)
Art. 1 - Rifinanziamenti.
Art. 2 - Modifica della
legge regionale 10
giugno 1991, n. 12 “Organizzazione amministrativa e ordinamento
del personale della Regione” e successive modificazioni.
Art. 3 - Disposizioni in
materia di personale dell’ISAPREL.
(Articolo coinvolto da rinvio governativo, per il quale non può
farsi luogo a promulgazione e pubblicazione).
Art. 4 - Modifiche della
legge regionale 5
settembre 1997, n. 35 “Istituzione dell’azienda regionale
per i settori agricolo, forestale e agro-alimentare “Veneto
agricoltura”” e successive modificazioni.
Art. 5 - Sistemi informatici
territoriali nel settore vitivinicolo.
1. La Giunta regionale, al fine di migliorare la conoscenza
strutturale del potenziale viticolo, di favorire la programmazione delle
produzioni, della raccolta e della trasformazione, di incentivare
l’offerta qualitativa e l’efficienza della
commercializzazione, interviene, a favore di cantine sociali, per la
realizzazione di sistemi informatici territoriali nel settore
vitivinicolo, realizzati nell’ambito di progetti coordinati
2. I sistemi informatici di cui al comma 1 devono essere
realizzati secondo il seguente schema operativo:
a) rilevazione aerofotogrammetrica delle singole unità produttive
vitate;
b) trasferimento ed aggiornamento delle interpretazioni su supporto
cartografico digitalizzato;
c) rilevazione e gestione informatica dei dati pedologici, ambientali e
agronomici di ciascuna unità vitata omogenea e loro aggiornamento;
d) acquisizione di software applicativo e dotazione informatica.
3. La misura dell’intervento regionale è ragguagliata
al quaranta per cento della spesa ammessa e le procedure di concessione
dell’aiuto sono definite sulla base delle condizioni di cui
all’
articolo 29 della
legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 .
4. Per la realizzazione dell’intervento di cui al comma 1,
articolato in un programma triennale, è autorizzata per l’anno
1999 la spesa di lire 200 milioni (capitolo n. 12596).
Art. 6 - Disposizioni in
materia di rinegoziazione di mutui agrari di miglioramento.
1. Al fine di adeguare i saggi di interesse delle operazioni di
credito agrario di miglioramento alla dinamica dei mercati finanziari,
alle cooperative agricole, ai loro consorzi ed alle associazioni dei
produttori può essere concesso un concorso negli interessi relativi
a mutui per il consolidamento di passività onerose derivanti da
mutui agrari poliennali assistiti dal concorso finanziario pubblico
contratti ai sensi degli
articoli 29,
30 e
31 della
legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 .
2. L’importo dei mutui di cui al comma 1, della durata
massima di anni dieci, è ragguagliato fino all’intero
ammontare del capitale residuo in essere all’entrata in vigore
della presente legge e ricomprende pure gli oneri connessi alle
operazioni di rinegoziazione.
3. Le provvidenze assentite per le operazioni di consolidamento
delle passività onerose cumulate con i benefici pubblici concessi
relativamente allo stesso investimento strutturale e dotazionale non
possono superare la misura massima di aiuto prevista dal Reg. (CE)
951/97.
4. Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, è
autorizzata, per l’anno 1999, la spesa di lire 2.500 milioni
(capitolo n. 11042).
Art. 7 - Modifiche della
legge regionale 8
gennaio 1991, n. 1 , “Disposizioni per l’innovazione in
agricoltura e programma regionale di sviluppo agricolo e forestale per il
periodo 1990/1994”.
2. La norma di cui al comma 1 si applica ai procedimenti
amministrativi in corso che risultano non ancora conclusi con
l’adozione del provvedimento finale.
Art. 8 - Disposizioni
transitorie della legge regionale 18 aprile 1995, n. 33 ,
“Tutela del patrimonio genetico delle specie della flora legnosa
indigena nel Veneto”.
Art. 9 - Partecipazioni
societarie.
1. La Giunta regionale è
autorizzata ad effettuare, per il tramite della “Veneto Sviluppo
S.p.A.”, operazioni di ricapitalizzazione delle società:
a) “Metropolitana del Veneto s.r.l.” per lire 218 milioni;
b) “Idrovie S.p.A.” fino all’importo di lire 3.200
milioni; (
9)
c) “Mercato Agroalimentare” di Verona fino all’importo
di lire 1.500 milioni (capitolo n. 20004).
Art. 10 - Modifiche
dell’articolo 8 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 ,
“Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A.” e successive
modificazioni.
2. Al fine di predisporre un progetto per la riorganizzazione e la
razionalizzazione delle partecipazioni societarie regionali, la Giunta
regionale si avvale della società “Veneto Sviluppo
S.p.A.”, assegnando per tale attività un contributo
straordinario per l’anno 1999 di lire 250 milioni (capitolo n.
20002).
Art. 11 - Contributi
all’Ente Padova Fiere.
1. Al fine di potenziare e qualificare il patrimonio fieristico
regionale, è autorizzata la concessione all’Ente Padova Fiere
di un contributo annuo di lire 1.000 milioni dal 1999 al 2008, per la
realizzazione di un programma di investimenti di almeno 30.000 milioni di
lire (capitolo n. 30096).
2. Sono ammesse ai contributi:
a) la realizzazione di nuove strutture espositive e di servizio nel
quartiere fieristico di Padova;
b) la ristrutturazione e l’adeguamento strutturale del quartiere
fieristico di Padova.
3. Il programma di investimenti è approvato con deliberazione
della Giunta regionale. I contributi sono disposti in modo che il totale
dei contributi concessi non superi il trentacinque per cento
dell’ammontare dei progetti approvati, previa valutazione ed
approvazione dei relativi progetti, sentita la Commissione tecnica
regionale.
4. L’erogazione dei contributi avverrà in modo che
l’ammontare complessivo dei contributi erogati non superi il
trentacinque per cento della spesa rendicontata.
Art. 12 - Modifiche della
legge regionale 13
aprile 1995, n. 21 “Norme per la tutela e la regolamentazione
dei campeggi educativo didattici”.
Art. 13 – Modifiche
della legge
regionale 24 novembre 1987, n. 55 “Disciplina delle tasse e dei
canoni di concessione per l’occupazione di aree nelle zone portuali
della sponda veneta del lago di Garda. Rimozione di natanti e di
materiali sommersi.
6. La Giunta regionale è autorizzata ad assegnare
all’Ispettorato di Porto del lago di Garda l’importo di lire
200 milioni per consentire allo stesso la rimozione dei natanti
abusivamente attraccati (capitolo n. 45192).
Art. 14 - Trasporto pubblico
locale.
(Articolo coinvolto da rinvio governativo, per il quale non può
farsi luogo a promulgazione e pubblicazione).
Art. 15 - Interventi nel
settore del trasporto pubblico locale.
1. La Regione individua, quali soggetti destinatari degli
interventi per la copertura dei disavanzi previsti dal comma 1
dell’articolo 2 della legge 18 giugno 1998, n. 194, le aziende che
hanno esercitato servizi di trasporto pubblico locale nel periodo
compreso dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1996.
2. La Giunta regionale assegna alle aziende di cui al comma 1 un
contributo non inferiore al trenta per cento dei disavanzi non ripianati
relativi al periodo 1994-1996 e certificati ai sensi dell’articolo
1, comma 1, della legge 18 giugno 1998, n. 194.
3. Gli Enti locali, che hanno già dato copertura, anche
parziale, ai disavanzi di esercizio di cui al comma 2, possono procedere,
ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge 18 giugno 1998, n.
194, al recupero delle somme anticipate che risultino in sovrapposizione
agli interventi di cui al comma 2 medesimo.
4. L’eventuale contributo statale eccedente il trenta per
cento dei disavanzi relativi al triennio 1994-1996 di cui al comma 2
è destinato al miglioramento del trasporto pubblico locale. A tal
fine la Giunta regionale è autorizzata, nel quadro degli interventi
relativi alla eliminazione di passaggi a livello e all’adeguamento
di sottopassi di linee ferroviarie su strade provinciali e comunali, a
destinare il contributo eccedente alla realizzazione degli interventi
compresi nelle tratte ferroviarie del territorio regionale. Per
l’attuazione degli interventi, la Giunta regionale è
autorizzata a stipulare accordi di programma, ai sensi della legge 8
giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni e della
legge regionale 30 aprile
1990, n. 40 , con le Ferrovie dello Stato S.p.A. e con le
Amministrazioni provinciali e comunali interessate.
Art. 16 - Disposizioni in
materia di trasporti.
1. Gli stanziamenti iscritti ai capitoli nn. 45284 e 45288 dello
stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio 1999
relativi agli interventi previsti dalla
legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 ,
sono utilizzati per la realizzazione degli interventi prioritari del
triennio 1996 – 1998 non finanziati per insufficienza di fondi,
nonché al fine di attuare i finanziamenti statali ai sensi della
legge 19 ottobre 1998, n. 366 “Norme per il finanziamento della
mobilità ciclistica”.
2. Al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza per la
mobilità locale, la Giunta regionale è autorizzata a concedere
all’Amministrazione Provinciale di Venezia un contributo
straordinario di lire 1.000 milioni per la realizzazione di un itinerario
ciclabile nel tratto da Liettoli a Piove di Sacco lungo la S.P. n. 12
“Casello 9 - Piove di Sacco” (capitolo n.45284).
Art. 17 - Realizzazione di
una galleria ad uso viario ed acquedottistico tra Vas e Segusino.
1. Per l’esecuzione delle opere previste dall’accordo
di programma tra la Regione del Veneto, le province di Belluno e di
Treviso, i comuni di Vas e Segusino e il Consorzio Schievenin Alto
Trevigiano per la realizzazione della galleria ad uso viario ed
acquedottistico tra Vas e Segusino, dell’importo di lire 26.300
milioni, la Giunta regionale è autorizzata a concedere al Consorzio
Acquedotto Schievenin Alto Trevigiano con sede a Montebelluna, per
l’esercizio 1999, un contributo straordinario di lire 3.715 milioni
(capitolo n. 50062).
2. Il contributo di cui al comma 1 viene erogato con le
modalità previste dall’accordo di programma.
Art. 18 - Contributo
straordinario alla Parrocchia SS. Gervasio e Protasio di Venezia Mestre
per la realizzazione di una struttura per anziani denominata Centro Don
Vecchi Bis.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alla
Parrocchia SS. Gervasio e Protasio di Venezia Mestre un contributo
straordinario per l’esercizio finanziario 1999 di lire 1.500
milioni per la realizzazione di un immobile denominato Centro Don Vecchi
Bis, destinato all’accoglimento di persone anziane autosufficienti
(capitolo n. 61042).
Art. 19 - Modifica
dell’articolo 41 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8
“Norme per l’attuazione del diritto allo studio
universitario”.
Art. 20 - Modifica
dell’articolo 2 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8
“Norme per l’attuazione del diritto allo studio
universitario”.
Art. 21 - Modifica
dell’articolo 2 della legge regionale 11 giugno 1981, n. 28
“Contributi della Regione Veneto a favore dell’Istituto
Regionale di Ricerca, Sperimentazione e Aggiornamento Educativi -
IRRSAE”.
1. In attesa della riforma organica della disciplina della delega
di funzioni amministrative agli enti locali, anche in relazione alla
legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni, il finanziamento
da parte della Regione delle funzioni delegate alle province è
effettuato, per l'anno 1999, con gli stessi criteri e modalità di
cui all'articolo 6 della
legge regionale 16 gennaio 1990, n. 4
(capitolo n. 4100).
Art. 23 - Modifiche della
legge regionale 9
dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna
selvatica e per il prelievo venatorio” e successive
modificazioni.
1. Al
comma 2 dell’articolo 17 della
legge regionale 9 dicembre 1993, n.
50 , dopo le parole
“dai soggetti previsti al comma 2
dell’articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157”
sono aggiunte le seguenti parole
“e da operatori muniti di
licenza per l’esercizio dell’attività venatoria,
all’uopo espressamente autorizzati dalla Provincia, direttamente
coordinati dal personale di vigilanza della stessa”.
Art. 24 - Estinzione dei
crediti di importo non superiore alle 20 mila lire per imposte e tasse
regionali.
1. I crediti di importo non superiore a lire 20 mila per imposte e
tasse regionali, in essere alla data di entrata in vigore della presente
legge, sono estinti e non si procede da parte degli uffici regionali alla
loro riscossione, né a quella di interessi, pene pecuniarie e
soprattasse ad essi connessi.
2. Non si procede, parimenti, al rimborso dovuto, alla data di cui
al comma 1, per imposte e tasse regionali di importo non superiore a lire
20 mila, né a quello degli interessi ad esso connessi.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai
rimborsi non ancora estinti alla data di entrata in vigore della presente
legge.
Art. 25 - Modifica della
legge regionale 8
settembre 1997, n. 36 : “Norme per l’istituzione del
Parco regionale del Delta del Po”.
2. I piani di riconversione degli impianti di cui alla lettera a)
del comma 1 devono essere presentati all’ente Parco entro diciotto
mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
Art. 26 - Modifica della
legge regionale 6
giugno 1980, n. 87 : “Interventi regionali per sostenere e
favorire l’edilizia residenziale” e successive
modificazioni.
Art. 27 - Acquisizione di
un’area sul Monte Venda.
1. La Giunta regionale è
autorizzata ad adottare gli atti necessari per procedere
all’acquisto dell’ex base militare del I° ROC sul Monte
Venda, situata all’interno del Parco regionale dei Colli Euganei
fino all’importo di lire 1.300 milioni, da assegnare in gestione
allo stesso ente Parco (capitolo n. 51053). (
24)
Art. 28 - Modifica del Piano
regionale di razionalizzazione della rete di distribuzione dei
carburanti.
1. Il comma 2 dell’articolo 24 del Piano regionale di
razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, adottato
con deliberazione del Consiglio regionale 18 febbraio 1998, n. 3 è
abrogato. (
25)
Art. 29 - Interventi
relativi alla laguna del Delta del Po, alla laguna di Caorle e Programma
Integrato Mediterraneo (PIM).
1. La Giunta regionale è
autorizzata ad affidare, tramite apposite convenzioni, ai consorzi di
bonifica Delta Po Adige di Taglio di Po e Pianura Veneta tra Livenza e
Tagliamento di Portogruaro, la gestione e l’esercizio delle opere
realizzate nelle lagune del Delta del Po e di Caorle con i fondi recati
dal Regolamento (CEE) n. 2088/85 (PIM - Veneto).
2. Al fine di garantire l’assetto idrodinamico delle
correnti di marea nelle lagune deltizie e di Caorle, nonché per
garantire la funzionalità delle opere di cui al comma 1, la Giunta
regionale è autorizzata a finanziare specifici progetti di
manutenzione presentati dai medesimi consorzi di bonifica, e a concedere
contributi per la gestione dei bacini vallivo-lagunari ricadenti nei
perimetri di contribuenza dei rispettivi consorzi. (
26)
3. La Giunta regionale può autorizzare i consorzi di bonifica
Delta Po Adige di Taglio di Po e Pianura Veneta tra Livenza e Tagliamento
di Portogruaro a predisporre progetti di intervento nelle aree lagunari
non interessate dal PIM, a valenza ambientale con ricadute sul sistema
produttivo locale, nell’ambito di programmi di finanziamento
comunitario e nazionale.
4. La Giunta regionale, previa richiesta di ulteriore proroga,
è autorizzata, nelle more o in mancanza della decisione comunitaria,
ad anticipare e finanziare la spesa consuntiva di lire 1.100 milioni
sostenuta per l’ultimazione tecnico-funzionale dei progetti
riguardanti la laguna di Vallona, dopo il 31 marzo 1998, non ammessa a
finanziamento con la Decisione della Commissione europea C(96) 2657.
5. Per l’attuazione di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3,
è autorizzata per l’esercizio finanziario 1999 la spesa di
lire 1.200 milioni (capitolo n. 10054).
6. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 4, è
autorizzata per l’esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 1.100
milioni (capitolo n. 10054).
Art. 30 - Modifica
dell’articolo 2 della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14
“Disciplina della viabilità silvo-pastorale”.
Art. 31 - Modifica
dell’articolo 4 della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14
“Disciplina della viabilità silvo-pastorale”.
Art. 32 - Modifica della
legge regionale 27
marzo 1998, n. 5 “Disposizioni in materia di risorse idriche,
istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti
territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n.
36”.
Art. 33 - Proroga del
termine previsto dall’articolo 16 delle norme di attuazione del
Piano territoriale regionale di coordinamento.
1. Il termine previsto dall’articolo 16, punto 1, ultimo
capoverso, delle norme di attuazione del Piano territoriale regionale di
coordinamento, già fissato al 31 dicembre 1998 dall’
articolo 46 della
legge regionale 3
febbraio 1998, n. 3 è prorogato al 31 dicembre 1999.
Art. 34 - Disposizioni in
materia di rinegoziazione mutui.
1. L’autorizzazione alla rinegoziazione dei mutui disposta
dall’
articolo 16 della
legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3
è estesa, compatibilmente con le norme del settore di intervento,
alle operazioni assistite da contributi o da altre forme di agevolazioni
finanziarie a carico del bilancio regionale.
2. Per i mutui il cui contributo in conto interesse previsto dalla
legge regionale 26
settembre 1989, n. 36 , in materia di interventi straordinari per
favorire la locazione, non sia stato ancora attualizzato, il tasso di
interesse di cui all’
articolo 4, comma 1, lettera d) della legge medesima,
è ancorato nella misura del settanta per cento del corrispondente
tasso di riferimento per il credito fondiario edilizio.
Art. 35 - Interventi di
incentivazione turistico ricettiva già ammessi al finanziamento
della legge 30 dicembre 1989, n. 424.
Art. 36 - Modifica
dell’articolo 20 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72
“Attuazione della legge 19 maggio 1976, n. 335” e successive
modificazioni.
Art. 37 - Disposizioni in
materia di oneri contributivi verso gli Istituti previdenziali ed
assicurativi per l'assicurazione degli apprendisti artigiani.
1. Ai sensi dell’articolo 48, comma 9, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, la Regione destina la somma di lire 3.020 milioni
annui di cui alla tabella B allegata alla legge n. 449/1997, per
l’attuazione delle norme in materia di oneri contributivi verso gli
Istituti previdenziali ed assicurativi per l’assicurazione degli
apprendisti artigiani (capitolo n. 72072).
2. L’erogazione delle somme di cui al comma 1 sarà
disciplinata a mezzo di apposita convenzione da stipularsi con
l’INAIL e l’INPS. Nella medesima saranno altresì
disciplinate le modalità di rendicontazione degli oneri da parte
degli istituti, nonché le modalità di erogazione delle quote
trasferibili, previo versamento del saldo da parte dello Stato.
Art. 38 - Celebrazioni del
700° anniversario della nascita di Francesco Petrarca.
1. In vista del 700° anniversario della nascita del poeta
Francesco Petrarca, nato in Arezzo nel 1304 e morto in Arquà
Petrarca nel 1374, considerato il fondatore dei nuovi orientamenti e modi
espressivi che hanno caratterizzato la nascita dell’umanesimo, la
Giunta regionale è autorizzata a nominare un apposito comitato
scientifico – letterario che, proponendo la valorizzazione delle
opere e le ricerche sulla vita e gli studi del poeta, concorra a
programmare vari eventi concernenti tale celebrazione.
2. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al comitato
di cui al comma 1 un contributo annuale di lire 100 milioni per cinque
anni a decorrere dal 1999 (capitolo n. 70216).
3. Con apposita deliberazione la Giunta regionale, sentita la
commissione consiliare competente, stabilirà le modalità di
erogazione dei contributi.
Art. 39 - Campionati europei
di hockey su prato 1999.
1. La Giunta regionale è autorizzata a contribuire alle
attività del Comitato organizzatore dei campionati europei di hockey
su prato che si terranno nella città di Padova dal 1° al 12
settembre 1999.
2. Il Comitato organizzatore di cui al comma 1 deve presentare
entro sessanta giorni dall’approvazione della presente legge il
programma di attività comprensivo di eventuali iniziative già
assunte che è approvato dalla Giunta regionale.
3. Con apposita deliberazione la Giunta regionale stabilirà
le modalità di erogazione dei contributi.
4. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata per
l’anno 1999 la spesa di lire 100 milioni (capitolo n. 73092).
Art. 40 - Modifica della
legge regionale 16
aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela
dell’ambiente” e successive modificazioni.
Art. 41 - Modifica della
legge regionale 3
agosto 1982, n. 23 “Modalità per la presentazione di
istanze, domande o richieste all’amministrazione
regionale”.
Art. 43 - Modifica
dell’articolo 35 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19
“Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna
ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque
interne e marittime interne della Regione Veneto”.
Art. 45 - Modifica della
legge regionale 29
dicembre 1988, n. 62 : “Interventi in favore della
aeroportualità turistica nel Veneto”.
Art. 46 - Partecipazione
della Regione del Veneto al Consorzio Universitario per le Scienze
motorie in Padova. (35)
1. La Regione del Veneto, al fine di sostenere finanziariamente e
sotto il profilo organizzativo l’attivazione e messa a regime del
Corso di laurea in Scienze motorie, partecipa al consorzio denominato
Consorzio universitario per le Scienze motorie in Padova.
2. La Giunta regionale è autorizzata a versare una quota di
partecipazione annua di lire 200 milioni per la realizzazione dei
programmi annuali di attività per il triennio 1999-2001 (capitolo n.
72040).
Art. 47 - Modifiche della
legge regionale 10
ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e
utilizzo delle acque minerali e termali” e successive
modificazioni.
(Articolo coinvolto da rinvio governativo, per il quale non può
farsi luogo a promulgazione e pubblicazione).
Art. 48 - Controllo delle
remunerazioni tariffarie in materia di prestazioni sanitarie.
1. Entro il 31 marzo 1999, la Giunta regionale adotta una
deliberazione sul sistema di controllo della remunerazione tariffaria e
del comportamento dei produttori che consenta un controllo esterno e
oggettivo del sistema di produzione delle prestazioni erogate. La
deliberazione riguarda l’appropriatezza dei ricoveri, i ricoveri
multipli e ripetuti e la congruità dell’attività di day
hospital. L’efficacia del controllo e del monitoraggio dei servizi
erogati, nonché l’applicazione puntuale dei parametri e dei
criteri di efficienza del sistema, sarà oggetto integrante sulla
valutazione di capacità gestionale dei Direttori generali.
Art. 49 - Disposizioni per
l’acquisto di elicotteri per il servizio di elisoccorso del
SUEM.
1. La Giunta regionale è autorizzata a contribuire fino
all’importo di lire 3.000 milioni per all’acquisto di
elicotteri da adibire ad elisoccorso del SUEM, da affidare in gestione,
mediante convenzione, al corpo dei vigili del fuoco (capitolo n. 60120).
Art. 50 - Disposizioni per
il servizio di trasporto in emergenza dei neonati immaturi.
1. Al fine di normare e qualificare il servizio di trasporto in
emergenza dei neonati immaturi gravi, dagli ospedali dotati della sola
area funzionale materno-infantile ai centri neonatali attrezzati per la
cura super intensiva dell’immaturo critico, è autorizzata, per
l’anno 1999, la spesa di lire 300 milioni, da utilizzare con
modalità stabilite dalla Giunta regionale (capitolo n. 60130).
Art. 51 - Interventi culturali nell’ambito di accordi di
programma con enti locali. (36)
1. Nelle more dell’applicazione della nuova disciplina in
materia di attività culturali, la Giunta regionale è
autorizzata per l’anno 1999 a partecipare ad accordi di programma
prioritariamente con gli enti locali o con organizzazioni operanti in
ambito culturale senza scopo di lucro (
37) per la realizzazione di manifestazioni ed iniziative
culturali fino all’importo complessivo di lire 1.000 milioni
(capitolo n. 70226).
Art. 52 - Modifica
dell’articolo 2 della legge regionale 10 aprile 1998, n. 10
“Disposizioni per l’uso e l’esposizione della bandiera
della Regione del Veneto” e modifica dell’articolo 2 della
legge regionale 20
maggio 1975, n. 56 “Bandiera, gonfalone e stemma della
Regione”.
4. Per gli interventi di cui al comma 2 è autorizzata, per
l’anno 1999, la spesa di lire 200 milioni (capitolo n. 3490).
Art. 53 - Interventi di
razionalizzazione irrigua nella collina vicentina.
1. Al fine di garantire agli agricoltori un reddito adeguato delle
colture ivi presenti con conseguente recupero di aree collinari
minacciate di spopolamento, la Giunta regionale è autorizzata a
finanziare interventi di razionalizzazione irrigua nei Comuni di Bassano
del Grappa, Marostica, Pianezze S. Lorenzo, Molvena e Mason Vicentino.
2. Gli interventi sono affidati in concessione al Consorzio di
bonifica Pedemontano Brenta di Cittadella in più lotti, definiti a
livello di progettazione esecutiva, articolati in stralci finalizzati.
3. Per l’attuazione di quanto previsto dal presente
articolo, è autorizzata per l’anno 1999 la spesa di lire 2.000
milioni (capitolo n. 10512).
Art. 54 - Informazione
sull’attività istituzionale del Consiglio regionale.
1. Per l’attivazione di un servizio radiofonico e televisivo
che, in tempo reale, trasmetta sull’intero territorio regionale le
sedute pubbliche del Consiglio regionale veneto, è autorizzata la
spesa di lire 1.000 milioni (capitolo n. 50).
Art. 55 - Provvidenze
straordinarie a favore di degenti di ex ospedali psichiatrici ed ex case
di salute e delle persone insufficienti mentali gravi e gravissimi.
(41)
2. Le spese per il trasporto ed il vitto a carico delle persone
disabili gravi e gravissimi frequentanti i centri educativi occupazionali
diurni (CEOD) sono a carico del fondo sociale regionale.
3. In attuazione di quanto disposto dai commi 1 e 2, la Giunta
regionale determina annualmente i criteri e le modalità di
erogazione del contributo regionale alle unità locali socio
sanitarie, nonché il suo ammontare, anche in concorso con i comuni.
4. Le Unità locali socio sanitarie interessate sono tenute a
certificare, ad ogni effetto di legge, lo stato di beneficiario di cui ai
commi 1 e 2, a redigere un elenco nominativo delle persone beneficiarie e
ad aggiornarlo a seguito di qualunque variazione.
Art. 56 - Modifiche
dell’articolo 2 della legge regionale 7 maggio 1993, n. 13
“Interventi straordinari a sostegno del trasporto pubblico
locale” e successive modificazioni.
Art. 57 - Attività
Promozionali per il Giubileo del 2000.
Art. 58 - Disposizioni in
materia di Casa Famiglia o Comunità Famiglia.
1. La Casa Famiglia o Comunità Famiglia è una
comunità residenziale appartenente ad un ente gestore riconosciuto,
organizzata e modulata su modello familiare; attraverso relazioni ben
individualizzate di tipo parentale, assicura alle persone accolte
crescita e maturazione affettiva, educazione, assistenza, tutela e
reinserimento sociale.
2. Per garantire relazioni stabili, affettivamente significative,
uniche e personalizzate, tra le figure di riferimento e le persone
accolte, la capacità ricettiva non supera le 12 unità. Le
persone accolte, per quanto possibile, collaborano alla gestione della
Casa Famiglia. La Casa Famiglia ha sede presso strutture di civile
abitazione e ne rispetta i parametri abitativi. Per essa valgono, di
norma, gli standards organizzativi e gestionali della Comunità
Alloggio. Le accoglienze richieste dai servizi sociali o dagli organi
pubblici competenti avvengono dietro la stesura di un progetto educativo
personalizzato.
3. Il personale in servizio, nella Casa Famiglia, è
costituito da soggetti adulti motivati che realizzano una condivisione di
vita con le persone accolte. Svolgono funzioni di tipo genitoriale
avvalendosi anche di collaborazioni adeguatamente formate.
4. La Casa Famiglia rientra fra le strutture educative ed
assistenziali per l’attività svolta attraverso le funzioni dei
propri operatori.
5. Le disposizioni previste dal presente articolo sostituiscono ed
integrano per le Case Famiglia, a tutti gli effetti, quanto previsto dal
Regolamento regionale n.8 del 17 gennaio 1984 ed in attesa di revisione
dello stesso, costituiscono deroga per quanto attiene ai requisiti
previsti al punto 2.2 del Regolamento stesso.
Art. 59 - Ammodernamento e
potenziamento delle strutture dei centri di formazione professionale.
1. La Giunta regionale, nel quadro degli interventi di riordino,
di gestione degli esuberi di settore, di messa a norma, ammodernamento e
potenziamento delle strutture degli enti di formazione, è
autorizzata a concorrere finanziariamente per un importo di lire 600
milioni al capitolo n. 72042, nell’ambito delle seguenti azioni:
a) progetto di ristrutturazione dell’Ecap di Padova così come
definito con la costituzione della società consortile IRPEA-ECAP con
sede in Padova: lire 100 milioni;
b) lavori di ammodernamento e/o messa a norma delle strutture
dell’IRPEA di Padova: lire 100 milioni;
c) ammodernamento dotazioni strutturali ed impiantistiche e/o messa a
norma delle strutture del C.F.P. Salesiano “San Zeno di
Verona”: lire 200 milioni;
d) installazione ascensore presso “Istituto San Luigi” di San
Donà di Piave per facilitare l’accesso agli studenti non
deambulanti o con difficoltà di deambulazione: lire 80 milioni;
e) ammodernamento dotazioni strutturali ed impiantistiche e/o messa a
norma delle strutture e degli impianti del C.F.P. Cavanis di Chioggia:
lire 60 milioni;
f) lavori di ammodernamento e/o messa a norma delle strutture del
C.F.P.-E.N.GI.M. Patronato Leone XIII di Vicenza: lire 60 milioni.
2. Un ulteriore stanziamento di lire 500 milioni viene destinato
alle azioni di adeguamento, ristrutturazioni e fusione dei centri di
formazione professionale per meglio corrispondere alle nuove esigenze del
mercato del lavoro e/o anche in qualità di cofinanziamento per le
azioni previste dall’articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196
(capitolo n 72042).
Art. 60 - Attività di
formazione professionale.
1. L’ulteriore onere relativo alle azioni formative a
cofinanziamento per il conseguimento della qualifica è valutato per
l’anno formativo 1998-1999 in lire 1.000 milioni (capitolo n.
72040).
Art. 61 - Modifica
dell’articolo 11 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 72
“Interventi regionali per la realizzazione e il potenziamento dei
servizi socio-assistenziali a favore delle persone anziane”.
Art. 62 - Disposizioni per
la presentazione di progetti immediatamente cantierabili sui programmi
Leader II, Interreg II e Spazio Alpino
1. Al fine del migliore utilizzo delle risorse dell’Unione
Europea, le amministrazioni pubbliche interessate possono presentare alla
Regione progetti, immediatamente cantierabili, relativi ai programmi
comunitari Leader II, Interreg II e Spazio Alpino.
2. La spesa necessaria per la progettazione esecutiva, di cui
all’articolo 16, comma 7, della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
come modificato dalla legge 18 novembre 1998, n. 415, dei progetti di cui
al comma 1, è finanziata con i fondi di cui all’
articolo 41 della
legge regionale 5
febbraio 1996, n. 6 .
3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata
in vigore della presente legge, definisce i termini e le modalità
per la presentazione dei progetti alla Regione.
4. L’ammissione del progetto al finanziamento comunitario
costituisce integrazione del programma triennale di cui
all’articolo 14 della legge n. 109/1994, come sostituito
dall’articolo 4 della legge n. 415/1998.
5. Le amministrazioni interessate provvedono ad approvare la quota
a proprio carico della spesa necessaria per la realizzazione delle opere,
nella prima seduta successiva alla comunicazione dell’ammissione
del progetto al finanziamento di cui al comma 1.
Art. 63 – Contributo
straordinario al Club Alpino Italiano per il completamento del Centro
polifunzionale Bruno Crepaz di Belluno.
1. Per agevolare il completamento del centro polifunzionale Bruno
Crepaz al Passo Pordoi, in provincia di Belluno, la Giunta regionale
è autorizzata a concedere, per l’anno 1999, un contributo
straordinario di lire 300 milioni in favore del Club Alpino Italiano,
proprietario del fabbricato, con le modalità stabilite dalla
legge regionale 16
agosto 1984, n. 42 e successive modificazioni (capitolo n. 51070).
(
45)
Art. 64 - Contributi
straordinari a favore di interventi in materia di opere pubbliche.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di
Cassola in provincia di Vicenza un contributo straordinario di lire 360
milioni per la costruzione e l’adeguamento di strutture
assistenziali (capitolo n. 61044).
Art. 65 - Contributo
straordinario all’associazione AGAPE.
1. Tenuto conto delle finalità sociali che persegue, è
autorizzata la concessione di un contributo straordinario
all’associazione AGAPE di Venezia per l’anno 1999 di lire 270
milioni.
2. Con apposita deliberazione la Giunta regionale determina le
modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1 (capitolo n.
61490).
Art. 66 - Modifica della
legge regionale 30
agosto 1993, n. 40 “Norme per il riconoscimento e la promozione
delle organizzazioni di volontariato” e successive
modificazioni.
Art. 67 - Modalità di
applicazione del regolamento (CE) n. 2078/92.
1. In relazione agli obblighi previsti all’articolo 16 del
regolamento (CE) n.746/96 recante modalità di applicazione del
regolamento (CE) n. 2078/92, la Giunta regionale è autorizzata a
provvedere al monitoraggio ed alla valutazione degli effetti
socioeconomici, agricoli ed ambientali dell’attuazione del
Programma Pluriennale regionale relativo a metodi di produzione agricola
compatibili con le esigenze dell’ambiente e la cura dello spazio
naturale.
2. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 1, è
autorizzata per l’esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 200
milioni (capitolo n. 10084).
Art. 68 - Utilizzo delle
somme assegnate al Consorzio per lo Sviluppo economico e sociale del
Polesine per interventi straordinari per lo sviluppo dell’area
polesana, ai sensi della legge regionale 24 luglio 1984, n. 34
.
1. Il Consorzio per lo Sviluppo economico e sociale del Polesine
è autorizzato ad utilizzare le somme allo stesso già erogate ai
sensi dell’
articolo 8 della
legge regionale 24 luglio 1984, n. 34 ,
con le modalità previste dal medesimo articolo, per la concessione
di contributi a favore dei consorzi, delle cooperative e degli organismi
di garanzia dell’artigianato e dell’industria aventi i
requisiti previsti dalle leggi regionali di settore e sede legale nella
provincia di Rovigo.
2. Ai benefici previsti dal presente articolo possono accedere
esclusivamente le imprese rientranti nella definizione comunitaria di
piccola e media impresa.
3. Le agevolazioni sono concesse nei limiti del regime “de
minimis”.
4. Al Consorzio per lo Sviluppo economico e sociale spetta la
vigilanza sul corretto utilizzo delle somme trasferite ai soggetti di cui
al comma 1.
Art. 69 - Disposizioni in
materia di manutenzione e gestione delle linee navigabili.
1. Alla società Idrovie S.p.A., società a prevalente
capitale regionale, sono demandate le funzioni relative alla manutenzione
e gestione delle linee navigabili ricadenti nel territorio regionale.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad attivare le procedure
di conferimento delle funzioni di cui al comma 1, nonché al
trasferimento del personale necessario all’esercizio delle stesse.
2 bis. Al personale trasferito ai sensi del comma 2 è
riconosciuto il diritto alla ricostituzione del rapporto di lavoro presso
l’amministrazione regionale in caso di diversa allocazione delle
funzioni di cui al comma 1. (
47)
3. Gli stanziamenti relativi agli oneri per l’esercizio
delle funzioni di cui al presente articolo, da determinarsi annualmente
con legge di bilancio, vengono definiti in relazione alle spese
ricorrenti sostenute nel bilancio per l’esercizio delle funzioni di
cui al comma 1 e in relazione al costo del personale regionale
trasferito. (
48)
Art. 70 - Completamento
degli interventi finanziari dell’anno 1998 nel settore delle opere
pubbliche.
1. Lo stanziamento di 14.700 milioni,
autorizzato sul capitolo n. 45336 dello stato di previsione della spesa
per l’anno 1999, è destinato all’ulteriore
soddisfacimento delle domande di finanziamento ammesse per l’anno
1998 per gli interventi in materia di sostegno del settore delle opere
pubbliche di cui all’ articolo 11 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3
.
Art. 71 - Modifiche ed
integrazioni della legge regionale 14 settembre 1994, n. 50
“Provvedimenti per il sostegno dei soci fidejussori di cooperative
incluse nella filiera agrozootecnica veneta, di cui al piano
straordinario regionale ai sensi dell’articolo 1 della legge regionale 9 novembre
1993, n. 49 ”.
Art. 72 - Disposizioni
integrative dell’articolo 178 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12
“Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della
Regione” in materia di gruppo consiliare misto.
Art. 73 - Contributo
straordinario al Comune di San Martino di Lupari (Padova) per la
sistemazione dell’area esterna degli impianti sportivi del
capoluogo.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di
San Martino di Lupari (Padova) un contributo straordinario per
l’esercizio finanziario 1999 di lire 350 milioni per la
sistemazione dell’area esterna degli impianti sportivi del
capoluogo (capitolo n. 45338).
Art. 74 - Contributo
straordinario al Comune di Possagno (Treviso).
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di
Possagno un contributo straordinario di lire 200 milioni per la
ristrutturazione dell’asilo infantile “SOCAL-CUNIAL”
(capitolo n. 45338)
Art. 75 - Contributo
straordinario al Comune di Cittadella (Padova).
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di
Cittadella un contributo straordinario di lire 200 milioni per il
recupero sia dal punto di vista strutturale che architettonico della
torre merlata adiacente all’edificio denominato Villa Rina
(Malfatti) costruito tra il XVII e il XVIII secolo, in località
Borgo Treviso, al fine di poterla restituire alla collettività
inserendo nell’edificio delle funzioni di supporto alla biblioteca
comunale, in fase di ristrutturazione, che avrà sede
all’interno della villa (capitolo n. 45338)
Art. 76 - Interventi per il
decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale del
Veneto orientale per l’anno 1999.
1. Ai sensi dell’
articolo 4 bis della
legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 ,
per il sostegno del Corso di laurea in Scienze dell’educazione,
attivato a Portogruaro dalle Università di Padova e Trieste, la
Giunta regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Portogruaro,
per l’anno accademico 1998/1999, un contributo di lire 200 milioni
(capitolo n. 20006).
Art. 77 - Contributo
straordinario alla Comunità Montana del Grappa per l’acquisto
della malga “Val delle Foglie”.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere a favore
della Comunità Montana del Grappa un contributo straordinario di
lire 300 milioni quale concorso regionale nell’acquisto della malga
denominata “Val delle Foglie” in Comune di Borso del Grappa
per le finalità e gli indirizzi indicati dalla
legge regionale 6 giugno 1983, n. 29
(capitolo n. 14232).
Art. 78 - Gruppo tecnico di
consulenza in materia di revisione dello statuto.
1. La Commissione per lo statuto e per il regolamento del
Consiglio regionale, istituita con decreto del Presidente del Consiglio
regionale n. 1 del 5 luglio 1995, può avvalersi, per la revisione
dello statuto, di un Gruppo tecnico di supporto e di consulenza istituito
dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sentita la
conferenza dei capigruppo. A tal fine è riservato, per l’anno
1999, l’importo di lire 200 milioni (capitolo n. 40).
Art. 79 - Contributo
straordinario al Comune di Caldiero (Verona).
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo
di lire 100 milioni al Comune di Caldiero per le spese di ricerca e
progettazione di nuove strutture termali e del tempo libero da
realizzarsi nell’area termale (capitolo n. 45338).
Art. 80 - Campionati
italiani di sci nordico 1999.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo
al Comitato organizzatore dei campionati italiani di sci nordico, che si
terranno a Boscochiesanuova nel mese di gennaio 1999, di lire 60 milioni
per l’anno 1999 (capitolo n. 73002).
Art. 81 - Modifiche della
legge regionale 16
agosto 1984, n. 42 , "Norme in materia di opere pubbliche di
interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate
sismiche” e successive modificazioni.
Art. 82 - Contributo
straordinario ad associazioni che perseguono finalità sociali.
1. In considerazione delle finalità sociali che perseguono,
la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo
straordinario alle seguenti associazioni:
a) Associazione Handicappati di Treviso: lire 90 milioni;
b) Associazione Noi e il cancro - Volontà di vivere di Padova: lire
200 milioni;
c) Fraternita di Misericordia di Longarone (Belluno) e Associazione di
volontariato SEAS di Comelico Superiore (Belluno): lire 120 milioni;
d) Ente Nazionale Sordomuti di Verona (ENS): lire 70 milioni;
e) Associazione Genitori Bambini Down di Verona: lire 40 milioni.
2. La Giunta regionale è autorizzata a concedere ai seguenti
enti un contributo straordinario per la costruzione e l’adeguamento
di strutture assistenziali:
a) IPAB F. Lampertico di Montegalda (Vicenza): lire 210 milioni;
b) Casa Famiglia Anziani Maria Brunetta di Marano Valpolicella (Verona):
lire 90 milioni.
3. Per l’attuazione di quanto previsto dal comma 1, è
autorizzata la spesa, per l’esercizio finanziario 1999, di lire 520
milioni (capitolo n. 61490).
4. Per l’attuazione di quanto previsto dal comma 2, è
autorizzata la spesa, per l’esercizio finanziario 1999, di lire 300
milioni (capitolo n. 61490).
Art. 83 - Dichiarazione
d'urgenza.
(Articolo per il quale non può farsi luogo a promulgazione e
pubblicazione per mancanza del consenso governativo).
Note
(
9) L’art. 51
legge regionale 28 gennaio
2000, n. 5 autorizza l’acquisizione per il tramite della
società Idrovie S.p.A. quote di capitale sociale della società
Interporto di Venezia S.p.A. fino all’importo di lire 1800 milioni.
(
35) L'articolo 24 della
legge regionale 13
settembre 2001, n. 27 ha previsto il sostegno della Regione
all'attivazione del corso di laurea in scienze motorie presso
l'Università degli Studi di Verona con contributo per il triennio
2001-2003, pari a quello previsto dal presente articolo.
(
37) Comma così
modificato da comma 1, art. 17,
legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 che
ha sostituito le parole “con gli enti locali” con le parole
“prioritariamente con gli enti locali o con organizzazioni operanti
in ambito culturale senza scopo di lucro”.
SOMMARIO
-
Legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7
(BUR n. 18/1999)
-
PROVVEDIMENTO GENERALE DI
RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI PER LA FORMAZIONE DEL
BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA
1999)
-
-
Art. 1 - Rifinanziamenti.
-
Art. 2 - Modifica della
legge
regionale 10 giugno 1991, n. 12 “Organizzazione
amministrativa e ordinamento del personale della Regione” e
successive modificazioni.
-
Art. 3 - Disposizioni in materia
di personale dell’ISAPREL.
-
Art. 4 - Modifiche della
legge
regionale 5 settembre 1997, n. 35 “Istituzione
dell’azienda regionale per i settori agricolo, forestale e
agro-alimentare “Veneto agricoltura”” e
successive modificazioni.
-
Art. 5 - Sistemi informatici
territoriali nel settore vitivinicolo.
-
Art. 6 - Disposizioni in materia
di rinegoziazione di mutui agrari di miglioramento.
-
Art. 7 - Modifiche della
legge
regionale 8 gennaio 1991, n. 1 , “Disposizioni per
l’innovazione in agricoltura e programma regionale di
sviluppo agricolo e forestale per il periodo 1990/1994”.
-
Art. 8 - Disposizioni transitorie
della legge regionale 18 aprile 1995, n.
33 , “Tutela del patrimonio genetico delle specie della
flora legnosa indigena nel Veneto”.
-
Art. 9 - Partecipazioni
societarie.
-
Art. 10 - Modifiche
dell’articolo 8 della legge regionale 3 maggio 1975, n.
47 , “Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A.” e
successive modificazioni.
-
Art. 11 - Contributi
all’Ente Padova Fiere.
-
Art. 12 - Modifiche della
legge
regionale 13 aprile 1995, n. 21 “Norme per la tutela e la
regolamentazione dei campeggi educativo didattici”.
-
Art. 13 – Modifiche
della legge regionale 24 novembre 1987, n.
55 “Disciplina delle tasse e dei canoni di concessione
per l’occupazione di aree nelle zone portuali della sponda
veneta del lago di Garda. Rimozione di natanti e di materiali
sommersi.
-
Art. 14 - Trasporto pubblico
locale.
-
Art. 15 - Interventi nel settore
del trasporto pubblico locale.
-
Art. 16 - Disposizioni in
materia di trasporti.
-
Art. 17 - Realizzazione di una
galleria ad uso viario ed acquedottistico tra Vas e Segusino.
-
Art. 18 - Contributo
straordinario alla Parrocchia SS. Gervasio e Protasio di Venezia
Mestre per la realizzazione di una struttura per anziani denominata
Centro Don Vecchi Bis.
-
Art. 19 - Modifica
dell’articolo 41 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8
“Norme per l’attuazione del diritto allo studio
universitario”.
-
Art. 20 - Modifica
dell’articolo 2 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8
“Norme per l’attuazione del diritto allo studio
universitario”.
-
Art. 21 - Modifica
dell’articolo 2 della legge regionale 11 giugno 1981, n.
28 “Contributi della Regione Veneto a favore
dell’Istituto Regionale di Ricerca, Sperimentazione e
Aggiornamento Educativi - IRRSAE”.
-
Art. 22 - Deleghe alle province
- legge
regionale 16 gennaio 1990, n. 4 .
-
Art. 23 - Modifiche della
legge
regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione
della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” e
successive modificazioni.
-
Art. 24 - Estinzione dei crediti
di importo non superiore alle 20 mila lire per imposte e tasse
regionali.
-
Art. 25 - Modifica della
legge
regionale 8 settembre 1997, n. 36 : “Norme per
l’istituzione del Parco regionale del Delta del Po”.
-
Art. 26 - Modifica della
legge
regionale 6 giugno 1980, n. 87 : “Interventi regionali
per sostenere e favorire l’edilizia residenziale” e
successive modificazioni.
-
Art. 27 - Acquisizione di
un’area sul Monte Venda.
-
Art. 28 - Modifica del Piano
regionale di razionalizzazione della rete di distribuzione dei
carburanti.
-
Art. 29 - Interventi relativi
alla laguna del Delta del Po, alla laguna di Caorle e Programma
Integrato Mediterraneo (PIM).
-
Art. 30 - Modifica
dell’articolo 2 della legge regionale 31 marzo 1992, n.
14 “Disciplina della viabilità
silvo-pastorale”.
-
Art. 31 - Modifica
dell’articolo 4 della legge regionale 31 marzo 1992, n.
14 “Disciplina della viabilità
silvo-pastorale”.
-
Art. 32 - Modifica della
legge
regionale 27 marzo 1998, n. 5 “Disposizioni in materia di
risorse idriche, istituzione del servizio idrico integrato ed
individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione
della legge 5 gennaio 1994, n. 36”.
-
Art. 33 - Proroga del termine
previsto dall’articolo 16 delle norme di attuazione del Piano
territoriale regionale di coordinamento.
-
Art. 34 - Disposizioni in
materia di rinegoziazione mutui.
-
Art. 35 - Interventi di
incentivazione turistico ricettiva già ammessi al
finanziamento della legge 30 dicembre 1989, n. 424.
-
Art. 36 - Modifica
dell’articolo 20 della legge regionale 9 dicembre 1977, n.
72 “Attuazione della legge 19 maggio 1976, n. 335”
e successive modificazioni.
-
Art. 37 - Disposizioni in
materia di oneri contributivi verso gli Istituti previdenziali ed
assicurativi per l'assicurazione degli apprendisti artigiani.
-
Art. 38 - Celebrazioni del
700° anniversario della nascita di Francesco Petrarca.
-
Art. 39 - Campionati europei di
hockey su prato 1999.
-
Art. 40 - Modifica della
legge
regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela
dell’ambiente” e successive modificazioni.
-
Art. 41 - Modifica della
legge
regionale 3 agosto 1982, n. 23 “Modalità per la
presentazione di istanze, domande o richieste
all’amministrazione regionale”.
-
Art. 42 - Modifica della
legge
regionale 27 giugno 1985, n. 61 “Norme per
l’assetto e l’uso del territorio”.
-
Art. 43 - Modifica
dell’articolo 35 della legge regionale 28 aprile 1998, n.
19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e
della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della
pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione
Veneto”.
-
Art. 44 - Modifica della
legge
regionale 18 aprile 1995, n. 25 : “Interventi regionali
per i veneti nel mondo”.
-
Art. 45 - Modifica della
legge
regionale 29 dicembre 1988, n. 62 : “Interventi in favore
della aeroportualità turistica nel Veneto”.
-
Art. 46 - Partecipazione della
Regione del Veneto al Consorzio Universitario per le Scienze
motorie in Padova. (35)
-
Art. 47 - Modifiche della
legge
regionale 10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della
ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e
termali” e successive modificazioni.
-
Art. 48 - Controllo delle
remunerazioni tariffarie in materia di prestazioni sanitarie.
-
Art. 49 - Disposizioni per
l’acquisto di elicotteri per il servizio di elisoccorso del
SUEM.
-
Art. 50 - Disposizioni per il
servizio di trasporto in emergenza dei neonati immaturi.
-
Art. 51 - Interventi culturali
nell’ambito di accordi di programma con enti locali. (36)
-
Art. 52 - Modifica
dell’articolo 2 della legge regionale 10 aprile 1998, n.
10 “Disposizioni per l’uso e l’esposizione
della bandiera della Regione del Veneto” e modifica
dell’articolo 2 della legge regionale 20 maggio 1975, n.
56 “Bandiera, gonfalone e stemma della Regione”.
-
Art. 53 - Interventi di
razionalizzazione irrigua nella collina vicentina.
-
Art. 54 - Informazione
sull’attività istituzionale del Consiglio regionale.
-
Art. 55 - Provvidenze
straordinarie a favore di degenti di ex ospedali psichiatrici ed ex
case di salute e delle persone insufficienti mentali gravi e
gravissimi. (41)
-
Art. 56 - Modifiche
dell’articolo 2 della legge regionale 7 maggio 1993, n.
13 “Interventi straordinari a sostegno del trasporto
pubblico locale” e successive modificazioni.
-
Art. 57 - Attività
Promozionali per il Giubileo del 2000.
-
Art. 58 - Disposizioni in
materia di Casa Famiglia o Comunità Famiglia.
-
Art. 59 - Ammodernamento e
potenziamento delle strutture dei centri di formazione
professionale.
-
Art. 60 - Attività di
formazione professionale.
-
Art. 61 - Modifica
dell’articolo 11 della legge regionale 9 giugno 1975, n.
72 “Interventi regionali per la realizzazione e il
potenziamento dei servizi socio-assistenziali a favore delle
persone anziane”.
-
Art. 62 - Disposizioni per la
presentazione di progetti immediatamente cantierabili sui programmi
Leader II, Interreg II e Spazio Alpino
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Art. 63 – Contributo
straordinario al Club Alpino Italiano per il completamento del
Centro polifunzionale Bruno Crepaz di Belluno.
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Art. 64 - Contributi
straordinari a favore di interventi in materia di opere
pubbliche.
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Art. 65 - Contributo
straordinario all’associazione AGAPE.
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Art. 66 - Modifica della
legge
regionale 30 agosto 1993, n. 40 “Norme per il
riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di
volontariato” e successive modificazioni.
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Art. 67 - Modalità di
applicazione del regolamento (CE) n. 2078/92.
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Art. 68 - Utilizzo delle somme
assegnate al Consorzio per lo Sviluppo economico e sociale del
Polesine per interventi straordinari per lo sviluppo
dell’area polesana, ai sensi della legge regionale 24 luglio 1984, n.
34 .
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Art. 69 - Disposizioni in
materia di manutenzione e gestione delle linee navigabili.
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Art. 70 - Completamento degli
interventi finanziari dell’anno 1998 nel settore delle opere
pubbliche.
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Art. 71 - Modifiche ed
integrazioni della legge regionale 14 settembre 1994, n.
50 “Provvedimenti per il sostegno dei soci fidejussori di
cooperative incluse nella filiera agrozootecnica veneta, di cui al
piano straordinario regionale ai sensi dell’articolo 1 della
legge
regionale 9 novembre 1993, n. 49 ”.
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Art. 72 - Disposizioni
integrative dell’articolo 178 della legge regionale 10 giugno 1991, n.
12 “Organizzazione amministrativa e ordinamento del
personale della Regione” in materia di gruppo consiliare
misto.
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Art. 73 - Contributo
straordinario al Comune di San Martino di Lupari (Padova) per la
sistemazione dell’area esterna degli impianti sportivi del
capoluogo.
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Art. 74 - Contributo
straordinario al Comune di Possagno (Treviso).
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Art. 75 - Contributo
straordinario al Comune di Cittadella (Padova).
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Art. 76 - Interventi per il
decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale
del Veneto orientale per l’anno 1999.
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Art. 77 - Contributo
straordinario alla Comunità Montana del Grappa per
l’acquisto della malga “Val delle Foglie”.
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Art. 78 - Gruppo tecnico di
consulenza in materia di revisione dello statuto.
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Art. 79 - Contributo
straordinario al Comune di Caldiero (Verona).
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Art. 80 - Campionati italiani di
sci nordico 1999.
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Art. 81 - Modifiche della
legge
regionale 16 agosto 1984, n. 42 , "Norme in materia di opere
pubbliche di interesse regionale e per le costruzioni in zone
classificate sismiche” e successive modificazioni.
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Art. 82 - Contributo
straordinario ad associazioni che perseguono finalità
sociali.
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Art. 83 - Dichiarazione
d'urgenza.