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Contenuti:
Legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 (BUR n. 29/1999)
Legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 (BUR n. 29/1999) [sommario] [RTF]
DISCIPLINA DEI CONTENUTI E DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE
D’IMPATTO AMBIENTALE (1)
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione Veneto, in attuazione
della direttiva 85/337/CEE e del decreto del Presidente della Repubblica 12
aprile 1996, disciplina con la presente legge le procedure di valutazione
d’impatto ambientale (in seguito denominata VIA), ai fini di:
a) assicurare che, nei processi di formazione delle decisioni relative a
progetti di impianti, opere o interventi individuati negli allegati A1, A2, B1, B2,
( 2) C3, C3-1bis, ( 3) A1 bis ( 4) e C4 della presente legge, si perseguano gli obiettivi di tutela
della salute e di miglioramento della qualità della vita umana, di
conservazione della varietà della specie, dell’equilibrio
dell’ecosistema e della sua capacità di riproduzione, in quanto
risorse essenziali di vita, di garanzia della pluralità dell’uso
delle risorse e della biodiversità; ( 5)
b) garantire l’individuazione, la descrizione e la valutazione in
modo appropriato, per ciascun caso particolare, degli impatti diretti ed
indiretti di un progetto sull’ambiente, evidenziandone gli effetti
reversibili e irreversibili sulle seguenti componenti:
1) l’uomo, la fauna e la flora;
2) il suolo, il sottosuolo, le acque di superficie e sotterranee,
l’aria, il clima ed il paesaggio;
3) i beni materiali ed il patrimonio culturale;
4) le interazioni tra i precedenti fattori;
c) identificare e valutare le possibili alternative al progetto, compresa
la sua non realizzazione;
d) indicare le eventuali misure per eliminare o mitigare gli impatti
negativi previsti;
e) consentire il monitoraggio continuo della compatibilità ambientale
dei progetti, verificandone il ciclo completo di realizzazione, compresa la
fase dell’esercizio dell’opera o impianto e la sua eventuale
dismissione alla fine del ciclo di vita previsto;
f) garantire in ogni fase della procedura lo scambio di informazioni e la
consultazione tra il soggetto proponente, l’autorità competente
e la popolazione interessata;
g) promuovere e garantire l’informazione e la partecipazione dei
cittadini ai processi decisionali relativi alle procedure di VIA sulla base
delle consolidate acquisizioni scientifiche, epidemiologiche, tecnologiche
e gestionali;
h) supportare la definizione e l’attuazione di politiche ambientali
fondate sui principi di precauzione e di azione preventiva;
i) favorire l’applicazione efficace della normativa ambientale
regionale;
j) conseguire la semplificazione, la razionalizzazione ed il coordinamento
delle valutazioni e delle procedure amministrative in materia ambientale.
Art. 2 - Definizioni.
1. Ai fini della presente legge si
intende per:
a) progetto: gli elaborati tecnici, preliminari, definitivi o esecutivi
concernenti la proposta di realizzazione di impianti, opere o interventi,
compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse naturali;
b) soglia dimensionale: il limite qualitativo e/o quantitativo oltre il
quale i progetti elencati negli allegati A e B del DPR 12 aprile 1996 e
negli allegati A1, A2, B1, B2, ( 6)
C3, C3-1bis, ( 7) A1
bis ( 8) e C4 della presente legge, sono
assoggettati alla procedura di VIA; ( 9)
c) capacità produttiva: massima produzione possibile senza modifiche
impiantistiche;
d) aree naturali protette: le aree naturali protette nazionali,
normativamente istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394; i
parchi, le riserve naturali regionali e le altre aree protette regionali
normativamente istituite ai sensi della legge n. 394/1991 ovvero della
legge regionale 16
agosto 1984, n. 40 ;
e) aree sensibili: gli ambiti territoriali, diversi dalle aree naturali
protette di cui alla lettera d), caratterizzati da fattori ambientali
peculiari, in relazione alle diverse componenti, come individuati
nell’ allegato D della
presente legge, nonché quelle zone definite con provvedimenti della
Giunta regionale, sentite le competenti commissioni consiliari, a seguito
di comprovate e motivate ragioni in ordine a particolari situazioni
caratteristiche climatiche, epidemiologiche locali, di sicurezza idraulica
e geofisica e, in generale, alla loro particolare vulnerabilità;
f) soggetto proponente: il committente o l’autorità proponente,
cioè rispettivamente, il soggetto privato o pubblico, che predispone
le tipologie progettuali da sottoporre alle procedure disciplinate dalla
presente legge;
g) impatto ambientale: ogni alterazione, qualitativa e/o quantitativa
dell’ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori
antropici, fisici, chimici, naturalistici, climatici ed economici, in
conseguenza della realizzazione di progetti relativi a particolari
impianti, opere o interventi pubblici o privati;
h) procedura di verifica o screening: la fase preliminare, disciplinata
dall’ articolo 7, nella
quale si definisce se il progetto debba essere assoggettato alla procedura
di VIA;
i) procedura di VIA: la procedura, disciplinata dal capo III, preordinata alla
espressione da parte dell’autorità competente del giudizio di
compatibilità ambientale di cui alla successiva lettera r);
j) studio d’impatto ambientale (SIA): lo studio tecnico-scientifico
degli impatti ambientali di un progetto, predisposto a cura e spese del
soggetto proponente, disciplinato dall’ articolo 9;
k) fase preliminare o scoping: la fase preliminare facoltativa,
disciplinata dall’ articolo
8, nella quale si definiscono, in contraddittorio tra autorità
competente per la VIA e soggetto proponente, le informazioni che devono
essere fornite nel SIA;
l) autorità competente per la VIA: l’amministrazione,
individuata ai sensi dell’ articolo 4, che effettua le procedure disciplinate dalla
presente legge;
m) comuni interessati: i comuni nel cui territorio viene localizzato
l’impianto, opera o intervento, nonché gli eventuali altri
comuni interessati dagli impatti ambientali, come individuati nel SIA ai
sensi degli articoli 9 e
13, ai quali spetta
esprimere il parere di cui al comma 2 dell’articolo 5 del DPR 12
aprile 1996;
n) province interessate: le province
nel cui territorio sono ricompresi i comuni interessati di cui alla lettera
m);
o) amministrazioni interessate: gli
enti e gli organi competenti a rilasciare concessioni, autorizzazioni,
licenze, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati, preordinati alla
realizzazione del progetto proposto;
p) soggetti interessati: chiunque, tenuto conto delle caratteristiche del
progetto e della sua localizzazione, intende fornire elementi conoscitivi e
valutativi concernenti i possibili effetti dell’intervento medesimo;
q) consultazione: le forme di partecipazione, anche diretta, delle
popolazioni interessate, disciplinate dall’ articolo 16;
r) giudizio di compatibilità ambientale: il provvedimento con il quale
l’autorità competente conclude la procedura di VIA;
s) commissione VIA: l’organo tecnico-istruttorio istituito
dall’autorità competente per la VIA disciplinato dagli articoli 5 e 6;
t) struttura competente per la VIA: la struttura organizzativa istituita o
designata dall’autorità competente per espletare gli adempimenti
disciplinati dalla presente legge, presso la quale sono depositati i
progetti degli impianti, opere o interventi, nonché i documenti e gli
atti inerenti ai procedimenti conclusi, per consentirne al pubblico la
consultazione, e che cura l’istruttoria dei progetti degli interventi
assoggettati a VIA.
Art. 3 - Campo di
applicazione.
1. Sono assoggettati alla procedura di
VIA:
a) i progetti di impianti, opere o interventi elencati negli allegati A1, A2, B1, B2,
( 10) e A1bis ( 11) eccedenti le soglie dimensionali ivi previste;
( 12)
b) ai sensi e per gli effetti di cui al comma 6 dell’articolo 1 e al
comma 1 dell’articolo 10 del DPR 12 aprile 1996, i progetti di
impianti, opere o interventi elencati nell’ allegato C3 e nell'allegato
C3-1bis ( 13) qualora superino le soglie
dimensionali ivi previste e ricadano nelle aree sensibili individuate
nell’ allegato D;
c) ai sensi e per gli effetti di cui al comma 6 dell’articolo 1 e al
comma 1 dell’articolo 10 del DPR 12 aprile 1996, i progetti di
impianti, opere o interventi elencati nell’ allegato C4, nonché quelli di
cui all’ articolo 7,
comma 1, qualora lo richieda l’esito della procedura di verifica
ivi disciplinata;
d) i progetti di variante di impianti, opere o interventi elencati negli
allegati A1, A2, B1, B2,
( 14) C3, C3-1bis ( 15) e A1 bis ( 16) C4 qualora la variante comporti il
superamento delle soglie dimensionali previste negli allegati medesimi;
( 17)
e) i progetti di variante di impianti, opere o interventi elencati negli
allegati A1, A2, B1, B2,
( 18) C3, C3-1bis ( 19) e A1 bis ( 20) C4 qualora la variante comporti un
incremento di capacità produttiva o di dimensioni originarie superiore
al venticinque per cento; la procedura di VIA si applica inoltre qualora la
sommatoria di successivi incrementi superi la suddetta percentuale.
( 21)
2. La procedura di VIA non si applica agli interventi disposti in
via d’urgenza, ai sensi delle norme vigenti, sia per salvaguardare
l’incolumità delle persone da un pericolo imminente, sia in
seguito a calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato
d’emergenza ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio
1992, n. 225, ed alle opere ed agli impianti necessari ai fini della
realizzazione degli interventi di bonifica autorizzati ai sensi
dell’articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e
successive modificazioni, con esclusione degli impianti di incenerimento e
di recupero energetico.
Art. 4 - Autorità
competenti per le procedure di VIA.
1. La Regione è
l’autorità competente per le procedure di VIA relative ai:
b) progetti elencati negli allegati B2, C3 e A1 bis ( 24) C4
la cui localizzazione interessi il territorio di due o più province o
che presentino impatti interregionali e/o transfrontalieri. ( 25)
2. La provincia è l’autorità competente per le
procedure di VIA relative ai progetti elencati negli allegati B2, C3 e A1 bis C4 la cui
localizzazione interessi il territorio di una sola provincia e che non
presentino impatti interregionali o transfrontalieri. ( 26)
3. Il giudizio di compatibilità ambientale di cui
all’ articolo 19
è emesso dalla Giunta regionale o, in assenza di diversa formulazione
statutaria degli enti, dalla Giunta provinciale, secondo le competenze di
cui ai commi 1 e 2.
4. Le Province espletano le procedure disciplinate dalla presente
legge tramite l’ufficio competente, appositamente designato o
istituito ovvero avvalendosi, previa convenzione, del servizio
dell’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del
Veneto (ARPAV).
5. La Giunta regionale, entro due mesi dalla pubblicazione della
presente legge, provvede:
a) a determinare con apposite direttive le modalità ed i criteri di
attuazione delle procedure di VIA disciplinate dalla presente legge,
nonché ad elaborare specifiche tecniche ed i primi sussidi operativi
alla elaborazione degli studi di impatto ambientale;
b) ad organizzare un archivio degli
studi d’impatto ambientale consultabile dal pubblico; ( 27)
c) a fissare i criteri ed i parametri per la determinazione dei costi
relativi all’istruttoria.
5 bis. La Giunta regionale provvede, ove necessario,
all’aggiornamento dei criteri e dei parametri di cui alla lettera c)
del comma 5 e all’individuazione di nuovi criteri e parametri
riferiti alle procedure di cui agli articoli 7, 8 e 22. ( 28)
6. La Giunta regionale provvede altresì a realizzare o adeguare
la cartografia e i sistemi informativi territoriali necessari
all’applicazione della presente legge avvalendosi dei criteri e degli
strumenti impiegati per la formazione del Piano territoriale regionale di
coordinamento (PTRC), con le integrazioni eventualmente necessarie.
7. Al fine degli adempimenti di cui al comma 2 dell’articolo 4
del DPR 12 aprile 1996, le province trasmettono semestralmente alla
struttura regionale competente per la VIA una relazione informativa in
ordine ai provvedimenti amministrativi di valutazione di impatto ambientale
adottati ed ai procedimenti di VIA in corso.
Art. 5 - Commissione regionale
VIA.
1. È istituito un organo
tecnico-istruttorio denominato Commissione regionale VIA, presieduta dal
Segretario regionale competente in materia ambientale e composta, oltre che
dal presidente:
a) dal dirigente della direzione regionale competente in materia di
valutazione di impatto ambientale, con funzioni di vicepresidente;
b) dal direttore generale dell’ARPAV o da un funzionario da lui
delegato;
c) dal direttore del dipartimento provinciale dell’ARPAV, competente
per territorio, o da un funzionario da lui delegato;
d) dal dirigente responsabile della struttura provinciale competente in
materia di tutela ambientale, competente per territorio, o da un
funzionario da lui delegato;
e) da nove laureati esperti in analisi e valutazione ambientale,
pianificazione urbana, territoriale e del paesaggio, tutela delle specie
biologiche e della biodiversità, tutela dell’assetto agronomico
e forestale, difesa del suolo, geologia e idrogeologia, contenimento degli
inquinanti, analisi dei rischi di incidenti industriali, inquinamento
acustico e radiazioni, beni culturali ed ambientali, salute ed igiene
pubblica, nominati dalla Giunta regionale, sentita la competente
commissione consiliare.
2. Per tutto il periodo di attività presso la Commissione
regionale VIA gli esperti nominati dalla Regione non possono esercitare
attività professionale, nel territorio della Regione del Veneto
limitatamente alla elaborazione di progetti che siano sottoposti alla
procedura di VIA.
3. Le sedute della Commissione sono valide qualora sia presente
almeno la metà dei suoi componenti; le deliberazioni della Commissione
sono valide se assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
La Commissione deve dotarsi di un regolamento interno che deve prevedere,
tra l’altro, la verbalizzazione dei propri lavori.
4. I componenti esperti di cui alla lettera e) del comma 1 durano in
carica quanto la Giunta regionale e continuano ad espletare le funzioni
loro proprie fino alla nomina dei nuovi componenti, effettuata ai sensi
degli articoli 3
e 9 della
legge regionale 22
luglio 1997, n. 27 .
5. Le funzioni di segreteria della Commissione sono garantite dalla
struttura regionale competente per la VIA, con le modalità determinate
dal Segretario regionale competente in materia di ambiente.
6. Ai fini dell’istruttoria, la Commissione può avvalersi
della consulenza di esperti esterni con competenze specifiche nelle
problematiche in esame, nonché dell’ARPAV.
7. La Giunta regionale stabilisce, con proprio provvedimento, le
indennità ed i rimborsi spettanti ai componenti esperti di cui alla
lettera e) del comma 1, nonché agli esperti esterni di cui al comma 6.
Con il medesimo provvedimento la Giunta regionale stabilisce altresì
le modalità per l’espletamento degli incarichi, la revoca e la
decadenza degli stessi; la decadenza opera comunque di diritto in caso di
assenza del componente esperto di cui alla lettera e) del comma 1 a tre
sedute della Commissione nell’anno.
Art. 6 - Commissione
provinciale VIA.
1. In ogni provincia è istituito
un organo tecnico-istruttorio definito commissione provinciale VIA.
2. La commissione provinciale VIA è presieduta dal dirigente
della struttura provinciale competente in materia di tutela ambientale ed
è composta:
a) dal responsabile dell’ufficio provinciale competente in materia di
valutazione di impatto ambientale;
b) dal direttore del dipartimento provinciale dell’ARPAV o da un
funzionario da lui delegato;
c) da nove laureati esperti in analisi e valutazione ambientale,
pianificazione urbana, territoriale e del paesaggio, tutela delle specie
biologiche e della biodiversità, tutela dell’assetto agronomico
e forestale, difesa del suolo, geologia e idrogeologia, contenimento degli
inquinanti, analisi dei rischi di incidenti industriali, inquinamento
acustico e radiazioni, beni culturali ed ambientali, salute ed igiene
pubblica, nominati, in assenza di diversa formulazione statutaria degli
enti, dalla Giunta provinciale.
3. Per tutto il periodo di attività presso la commissione
provinciale VIA, gli esperti non possono esercitare attività
professionale limitatamente all’elaborazione di progetti che siano
sottoposti al VIA nella provincia in cui opera la commissione.
4. Le sedute della commissione sono valide qualora sia presente
almeno la metà dei suoi componenti; le deliberazioni della commissione
sono valide se assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. Le modalità di funzionamento della commissione provinciale
VIA, in assenza di diversa formulazione statutaria degli enti, sono
definite dal presidente della provincia.
CAPO II
Procedure preliminari
Art. 7 - Procedura di
verifica.
1. Qualora la tipologia di intervento
previsto non sia riconducibile con certezza tra quelle elencate negli
allegati A1, A2, B1, B2,
( 29) e C3
C3-1bis ( 30) e A1 bis,( 31)
ovvero nel caso in cui la localizzazione dei progetti di impianti, opere o
interventi di cui all’allegato C3 non sia riferibile in maniera certa alle aree sensibili ivi
indicate, il soggetto proponente richiede la verifica alla Autorità
competente. ( 32)
2. Per le tipologie progettuali di cui all’allegato C4 il soggetto proponente richiede
la verifica all’autorità competente al fine di stabilire se
l’impatto sull’ambiente, in relazione alle caratteristiche del
progetto, comporta la necessità dello svolgimento della procedura di
valutazione di impatto ambientale.
3. Alla richiesta di cui al comma 1 il soggetto proponente allega i
seguenti elaborati:
a) la descrizione del progetto dell'impianto, opera o intervento;
b) una relazione con i dati necessari per individuare e valutare se il
progetto rientra fra le tipologie elencate negli allegati citati al comma
1, o per verificare che la sua effettiva localizzazione sia riferibile alle
aree sensibili.
4. Alla richiesta di cui al comma 2 il soggetto proponente allega i
seguenti elaborati:
a) la descrizione del progetto dell’impianto, opera o intervento;
b) una relazione con i dati necessari per individuare e valutare i
possibili impatti sotto il profilo ambientale e territoriale.
5. La struttura competente per la VIA accerta la completezza degli
elaborati presentati, richiedendo, quando ne rilevi l'incompletezza, per
una sola volta, le integrazioni e/o i chiarimenti necessari; la richiesta
di integrazione sospende i termini della procedura di verifica di cui al
presente articolo fino alla data del ricevimento delle integrazioni e/o dei
chiarimenti predetti.
6. Entro sessanta giorni dalla richiesta di verifica di cui ai commi
1 e 2, il responsabile della struttura competente per la VIA, sulla base
degli elementi di cui all’allegato D del DPR 16 aprile 1996,
nonché, nel caso di cui al comma 2, sulla base del parere della
Commissione VIA, si pronuncia con proprio decreto avente uno dei seguenti
contenuti:
a) l'assoggettamento del progetto alla procedura di VIA di cui al capo III;
b) l'esclusione del progetto dalla procedura di VIA;
c) l'esclusione del progetto dalla procedura di VIA, con indicazioni per la
mitigazione degli impatti ed il monitoraggio dell’impianto, opera o
intervento.
7. Trascorso il termine di sessanta giorni dalla richiesta di
verifica di cui al comma 1, in caso di silenzio della struttura competente
per la VIA, il progetto si intende escluso dalla procedura di VIA.
8. Nel caso in cui il soggetto proponente non ottemperi alla
richiesta di integrazioni e/o chiarimenti di cui al comma 3 entro novanta
giorni dalla richiesta medesima non si procede al compimento della
procedura di verifica; in tal caso la struttura competente per la VIA
dà apposita comunicazione all’autorità competente per
l’approvazione o autorizzazione definitiva del progetto.
9. L’elenco dei progetti per i quali sia stata chiesta la
verifica ed il relativo esito sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
Art. 8 - Fase preliminare per
la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale (SIA).
1. Per i progetti assoggettati alla
procedura di VIA è facoltà del soggetto proponente richiedere
alla autorità competente per la VIA l’effettuazione di una fase
preliminare volta alla definizione delle informazioni da fornire, fra
quelle comprese nell’allegato C del DPR 12 aprile 1996.
2. Al fine di cui al comma 1 il soggetto proponente presenta alla
autorità competente per la VIA un elaborato che:
a) definisce il piano di redazione del SIA;
b) individua i comuni e le province interessati.
3.La fase preliminare di cui al presente articolo è effettuata
in contraddittorio con il soggetto proponente.
4.Il responsabile della struttura competente per la VIA si esprime
entro sessanta giorni sulla richiesta di cui al comma 1; trascorso
inutilmente tale termine l’elaborato di cui comma 2 si intende
approvato.
CAPO III
Procedura di VIA
Art. 9 - Studio di impatto ambientale (SIA).
1. Il SIA è predisposto a cura e
spese del soggetto proponente, con le modalità ed i criteri di cui
all’allegato C del DPR 12 aprile 1996 e secondo le direttive di cui
alla lettera a) del comma 5
dell’articolo 4.
2. Il SIA ha carattere interdisciplinare e deve contenere almeno le
seguenti informazioni:
a) la descrizione del progetto, con indicazione dei parametri ubicativi,
dimensionali e strutturali, e le finalità dello stesso;
c) la descrizione dei potenziali impatti ambientali, anche con riferimento
a parametri e standard previsti dalla normativa ambientale, nonché ai
piani di utilizzazione del territorio;
d) la rassegna delle relazioni esistenti fra il progetto proposto e le
norme in materia ambientale, nonché i piani di utilizzazione del
territorio;
e) la descrizione delle misure previste per eliminare, ridurre e se
possibile compensare gli effetti sfavorevoli sull’ambiente;
f) una descrizione delle principali alternative prese in esame, con
indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo
dell’impatto ambientale.
3. Ai fini della predisposizione del SIA, il soggetto proponente ha
diritto di accesso alle informazioni e ai dati disponibili presso gli
uffici delle amministrazioni pubbliche.
4. Il SIA deve essere corredato da un riassunto non tecnico, ai
sensi del punto 6 dell’allegato C del DPR 12 aprile 1996.
Art. 10 - Presentazione della
domanda di VIA.
1. Chiunque intenda realizzare un
impianto, opera o intervento assoggettato a VIA in base alla presente legge
deve presentare alla autorità competente per la VIA apposita domanda
per ottenere il giudizio di compatibilità ambientale.
2. Alla domanda devono essere allegati:
b) il progetto preliminare dell’impianto, opera o intervento.
Art. 11 - Presentazione
contestuale della domanda di VIA e di autorizzazione o approvazione del
progetto.
1. Per i progetti di impianti, opere
o interventi assoggettati a VIA in base alla presente legge ed elencati
negli allegati A1, B1, B2, dalla lettera n) alla lettera s), del numero 7, Progetti di infrastrutture,
C3-1bis ( 33)
( 34) e A1 bis ( 35) con esclusione delle lettere h bis), h ter), h
quater), il soggetto proponente può chiedere l’autorizzazione o
approvazione definitiva del progetto contestualmente al giudizio di
compatibilità ambientale. ( 36)
2. Nel caso in cui si avvalga della facoltà di cui al comma 1,
il soggetto proponente deve allegare alla domanda:
b) il progetto definitivo dell’impianto, opera o intervento;
c) l’elenco delle amministrazioni competenti per il rilascio di
pareri, nulla osta, autorizzazioni e assensi comunque denominati, necessari
per la realizzazione dell’impianto, opera o intervento, corredato
dalla documentazione prescritta dalla normativa vigente.
Art. 12 - Presentazione contestuale della domanda di
VIA e dei pareri, nulla osta e assensi necessari per l’autorizzazione
del progetto.
1. Per i progetti di impianti, opere
o interventi assoggettati a VIA in base alla presente legge ed elencati
negli allegati A2, B2, ( 37) C3 e
C4 il soggetto proponente
può chiedere, contestualmente al giudizio di compatibilità
ambientale, il rilascio di pareri, nulla osta, autorizzazioni e assensi
comunque denominati, per le materie attinenti alla VIA e per gli aspetti
urbanistici, necessari per l’autorizzazione o approvazione definitiva
del progetto.
2. Nel caso in cui si avvalga
della facoltà di cui al comma 1, il soggetto proponente deve allegare
alla domanda, oltre al SIA e al progetto definitivo dell’impianto,
opera o intervento, l’elenco delle amministrazioni competenti per il
rilascio dei pareri, nulla osta, autorizzazioni e assensi di cui allo
stesso comma 1, corredato dalla documentazione prescritta dalla normativa
vigente.
Art. 13 - Istruttoria
preliminare.
1. Entro sessanta giorni dal
ricevimento della domanda di cui agli articoli 10, 11
o 12, la struttura
competente per la VIA provvede all’esame formale della documentazione
presentata, esprimendosi in ordine a:
a) la completezza della documentazione
in funzione dei previsti effetti del provvedimento richiesto ed al fine
della procedibilità dell’istruttoria;
b) l’individuazione:
1) dei comuni, delle province ed eventualmente degli enti di gestione delle
aree naturali protette interessati, per l’espressione del parere di
cui al comma 2 dell’articolo 5 del DPR 12 aprile 1996;
2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1 e per una sola volta,
la struttura competente per la VIA richiede al soggetto proponente le
integrazioni eventualmente necessarie; la richiesta interrompe i termini
del procedimento.
3. Nel caso il soggetto proponente si sia avvalso della facoltà
di cui all’ articolo 8,
la verifica di completezza riguarda esclusivamente la corrispondenza di
quanto presentato alle eventuali indicazioni del responsabile della
struttura competente per la VIA di cui al comma 4 dell’articolo 8
ovvero all’elaborato di cui al comma 2 dello stesso articolo 8.
4. Concluso l’esame di cui
al comma 1, la struttura competente per la VIA ne dà comunicazione al
soggetto proponente unitamente all’ammontare della somma da versare
per l’istruttoria.
5. Nel caso in cui, entro novanta giorni dalla richiesta, il
soggetto proponente non produca le integrazioni di cui al comma 2, la
domanda di VIA si intende decaduta.
6. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, la
documentazione presentata si intende accolta ed il soggetto proponente
provvede agli adempimenti di cui all’ articolo 14; la struttura competente comunica comunque
l’ammontare della somma da versare per l’istruttoria.
Art. 14 - Deposito e
pubblicità.
1. Il soggetto proponente, a seguito
della comunicazione di cui al comma 4 dell’articolo 13 o dell’inutile decorso del
termine di cui al comma 1
dell’articolo 13, deposita il progetto ed il SIA presso i comuni
e le province ove è localizzato l’impianto, opera o intervento
e, nel caso ricada anche parzialmente in aree naturali protette, anche
presso gli enti di gestione delle stesse; inoltre invia copia del riassunto
non tecnico delle informazioni contenute nel SIA agli eventuali altri
comuni e province interessati di cui alle lettere m) ed n) del comma 1
dell’ articolo 2, come
individuati nel SIA medesimo.
2. Il soggetto proponente provvede altresì ad inviare alle
amministrazioni interessate:
a) il progetto;
b) il riassunto non tecnico delle informazioni contenute nel SIA;
3. Il soggetto proponente
provvede a far pubblicare l’annuncio dell’avvenuto deposito di
cui al comma 1 su due quotidiani a tiratura regionale; l’annuncio
deve contenere:
a) l’indicazione del soggetto proponente;
b) la descrizione sommaria dell’impianto, opera o intervento
proposto;
c) la localizzazione;
d) la data ed i luoghi di deposito.
4. Il soggetto proponente dà comunicazione formale alla
struttura competente per la VIA delle date dell’avvenuta
pubblicazione dell’avviso di cui al comma 3, precisando i quotidiani
nei quali è stata effettuata, nonché dell’avvenuta
trasmissione di cui al comma 2 e dell’avvenuto versamento della somma
di cui all’ articolo 13,
comma 4.
5. Dalla data di pubblicazione dell’ultimo annuncio di cui al
comma 3 decorrono:
a) il termine, previsto dal comma 1 dell’articolo 17, per l’espressione del
parere da parte dei comuni e province interessati ed eventualmente, nei
casi previsti, dagli enti di gestione delle aree naturali protette;
Art. 15 - Presentazione al
pubblico.
1. Entro venti giorni dalla data di pubblicazione dell’ultimo
annuncio di cui al comma 3
dell’articolo 14, il soggetto proponente provvede, a sua cura e
spese, alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA,
secondo le modalità concordate con il comune direttamente interessato
dalla localizzazione dell’impianto, opera o intervento.
2. Qualora l’impianto, opera o intervento interessi il
territorio di più comuni nell’ambito della medesima provincia,
la presentazione al pubblico deve avvenire secondo modalità concordate
dalla provincia stessa con i comuni interessati; qualora siano interessati
i territori di più province, deve essere effettuata una presentazione
al pubblico in ognuna delle province interessate.
3. In caso di mancato accordo, il soggetto proponente provvede alle
presentazioni di cui ai commi 1 e 2 secondo modalità stabilite dalla
struttura competente per la VIA.
Art. 16 - Partecipazione.
1. Entro il termine di cinquanta
giorni dalla data di pubblicazione dell’ultimo annuncio di cui al
comma 3 dell’articolo
14, chiunque può prendere visione della documentazione depositata
presso i competenti uffici della Regione, della provincia e del comune
interessato, ed ottenerne a proprie spese copia.
2. Entro lo stesso termine di cui
al comma 1, chiunque intenda fornire elementi conoscitivi e valutativi
concernenti i possibili effetti dell’intervento medesimo può
presentare alla struttura competente per la VIA, in forma scritta,
osservazioni sull’impianto, opera o intervento soggetto alla
procedura di VIA.
Art. 17 - Pareri dei comuni e
delle province interessati.
1. I comuni e le province interessati, nonché, nel caso di
aree naturali protette, i relativi enti di gestione esprimono il parere di
cui al comma 2 dell’articolo 5 del DPR 12 aprile 1996 entro sessanta
giorni dalla data della pubblicazione dell’ultimo annuncio di cui al
comma 3 dell’articolo
14; decorso tale termine l’autorità competente rende il
giudizio di compatibilità ambientale anche in assenza dei predetti
pareri.
2. In assenza di diversa formulazione statutaria degli enti, i
pareri di cui al comma 1 sono espressi dai consigli dei comuni e delle
province interessati.
3. La struttura competente per la
VIA trasmette le osservazioni di cui al comma 2 dell’articolo 16 ed i pareri di cui al
comma 1 del presente articolo al soggetto proponente che può
presentare alla stessa struttura le proprie controdeduzioni.
Art. 18 - Parere della
commissione VIA.
1. Entro centotrentacinque giorni
dalla data della pubblicazione dell’ultimo annuncio di cui al
comma 3 dell’articolo
14, la commissione VIA esprime il proprio parere sull’impatto
ambientale dell’impianto, opera o intervento proposto, sulla base:
b) delle risultanze dell’eventuale inchiesta pubblica;
2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1 e per una sola volta,
la struttura competente per la VIA richiede al soggetto proponente le
integrazioni eventualmente necessarie; la richiesta sospende i termini del
procedimento che ricominciano a decorrere con la presentazione delle
integrazioni richieste.
3. Nel caso in cui, entro novanta giorni dalla richiesta, il
soggetto proponente non produca le integrazioni di cui al comma 2, la
domanda di VIA si intende decaduta.
4. Il presidente della commissione VIA, in relazione anche alle
osservazioni di cui al comma
2 dell’articolo 16, può disporre l’inchiesta pubblica.
5. Il presidente della commissione VIA è tenuto a disporre
l’inchiesta pubblica di cui al comma 4 qualora essa sia richiesta dal
sindaco di uno dei comuni interessati.
6. L’inchiesta pubblica di cui al comma 4 consiste almeno
nell’audizione, in contraddittorio con il soggetto proponente, di
coloro che hanno presentato le osservazioni, da parte della commissione VIA
e dei comuni e province interessati.
7. Il presidente della commissione VIA decide
sull’ammissibilità delle memorie presentate dai soggetti
interessati, nonché dal proponente dello studio di impatto ambientale.
8. In casi di particolare rilevanza, il presidente della commissione
VIA può disporre la proroga del termine di cui al comma 1 sino ad un
massimo di sessanta giorni.
Art. 19 - Giudizio di
compatibilità ambientale per progetti da approvarsi da Autorità
diversa dalla Regione o dalle Province. (38)
1. Salvo per i progetti di impianti, opere o interventi assoggettati
a VIA in base alla presente legge ed elencati negli allegati A1, B1, C3-1bis, B2
dalla lettera n) alla lettera s) del numero 7, Progetti di infrastrutture,
e A1 bis con esclusione delle lettere h bis), h ter), h quater), ( 39) entro quindici giorni
dall’espressione del parere della commissione VIA di cui
all’ articolo 18 e
sulla base del medesimo, l’autorità competente per la VIA adotta
il provvedimento relativo al giudizio di compatibilità ambientale.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 è comunicato al soggetto
proponente, ai comuni e alle province interessati e, nel caso di aree
naturali protette, ai relativi enti di gestione, nonché ( 40) all’autorità competente
al rilascio di autorizzazioni, approvazioni o concessioni per la
realizzazione dell’impianto, opera o intervento.
3. In caso di giudizio condizionato, lo stesso deve contenere le
prescrizioni, i vincoli e i limiti per l’autorizzazione
dell’impianto, opera o intervento e comunque per la sua
realizzazione.
4. In caso di giudizio negativo, l’impianto, opera o
intervento proposto non può essere autorizzato e comunque non può
essere realizzato.
Art. 19bis - - Giudizio di
compatibilità ambientale e successiva procedura di approvazione
definitiva ed autorizzazione per i progetti da approvarsi dalla Regione o
dalle Province.
1. Per i progetti di impianti opere o
interventi assoggettati a VIA in base alla presente legge ed elencati negli
allegati A1, B1, C3-1bis, B2 dalla lettera n) alla lettera s)
del numero 7, Progetti di infrastrutture, e A1bis con esclusione delle
lettere h bis), h ter), h quater) per i quali il proponente abbia
presentato domanda per ottenere il giudizio di compatibilità
ambientale ai sensi dell' articolo 10, entro quindici giorni dall'espressione del parere
della commissione VIA di cui all'articolo 18 e sulla base del medesimo,
l'autorità competente per la VIA adotta il provvedimento relativo al
giudizio di valutazione di compatibilità ambientale.
2. In caso di giudizio condizionato, lo stesso deve contenere le
prescrizioni, i vincoli e i limiti per l'autorizzazione dell'impianto,
opera o intervento e comunque per la sua realizzazione.
3. In caso di giudizio negativo, l'impianto, opera o intervento proposto
non può essere autorizzato e comunque non può essere realizzato.
4. Qualora il provvedimento relativo al giudizio di valutazione di impatto
ambientale sia positivo o condizionato, la Commissione VIA all'uopo
integrata dai rappresentanti degli enti locali interessati e dai
responsabili degli uffici regionali e provinciali competenti convocati
dall'autorità competente per la VIA, svolge le funzioni della
conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7
agosto 1990, 241 e provvede all'istruttoria amministrativa al fine di
acquisire in un'unica sede i pareri, nullaosta, autorizzazioni assensi
comunque denominati previsti dalla vigente normativa nazionale o regionale
e necessari per l'approvazione definitiva e l'autorizzazione degli
impianti, opere od interventi.
5. Le determinazioni della Conferenza di servizi di cui al comma 4
sostituiscono ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni
di organi regionali, provinciali e comunali. Per gli impianti di
smaltimento dei rifiuti e per i depuratori l'approvazione del progetto
costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale e
comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed
indifferibilità dei lavori. ( 41)
CAPO IV
Procedure di VIA per progetti con impatti interregionali e
transfrontalieri
Art. 20 - Procedure per i
progetti con impatto ambientale interregionale.
1. Nel caso di progetti di impianti, opere o interventi che
risultino localizzati anche sul territorio di regioni confinanti, la Giunta
regionale esprime il giudizio di compatibilità ambientale
d’intesa con le regioni interessate.
2. Nel caso di progetti di impianti, opere o interventi che possano
avere impatti rilevanti sul territorio di regioni confinanti, la Giunta
regionale è tenuta darne immediata comunicazione alla Regione
confinante che sarà chiamata a partecipare alla commissione regionale
VIA per esprimervi il proprio parere.
Art. 21 - Procedure per i
progetti con impatti ambientali transfrontalieri.
1. Nel caso di progetti di impianti, opere o interventi che possono
avere impatti rilevanti sull’ambito di un altro Stato, la Giunta
regionale informa il Ministero dell’ambiente per l’adempimento
degli obblighi di cui alla convenzione sulla valutazione dell’impatto
ambientale in un contesto transfrontaliero, stipulata a Espoo il 25
febbraio 1991, ratificata con la legge 3 novembre 1994, n. 640.
CAPO V
Partecipazione della Regione alla procedura di VIA statale
Art. 22 - Partecipazione della
Regione alla procedura di VIA di cui all’articolo 6 della legge 8
luglio 1986, n. 349.
1. Per i progetti assoggettati alla procedura di VIA ai sensi
dell’articolo 6, comma 4 della legge 8 luglio 1986, n. 349, il parere
richiesto è espresso dalla Giunta regionale.
2. Per l’espressione del parere di cui al comma 1 si applica
la procedura di cui al capo
III, fatto salvo quanto diversamente disposto dalla normativa statale.
CAPO VI
Semplificazione dei procedimenti
Art. 23 - Semplificazione
amministrativa per i progetti ad approvazione o autorizzazione regionale o
provinciale. (42)
1. In attuazione dei principi di semplificazione amministrativa per
i progetti previsti dall’ allegato A1 con esclusione della lettera k), dall’ allegato B1 con esclusione della
lettera g), C3-1bis
( 43) e dall’ allegato B2, dalla lettera n) alla
lettera s) del numero 7 Progetti di infrastrutture nonché
dall’ allegato A1
bis con esclusione delle lettere h bis), h ter), h quater), il giudizio
di compatibilità ambientale è integrato nel provvedimento di
approvazione o di autorizzazione in presenza delle seguenti condizioni:
( 44)
b) la Commissione VIA sia stata appositamente integrata dai rappresentanti
della provincia e/o del comune interessati, nonché dai responsabili
degli uffici provinciali o regionali competenti;
c) la Commissione VIA abbia reso il parere di impatto ambientale di cui
all’ articolo 18.
( 45)
2. Nell’ipotesi prevista al comma 1, la Commissione VIA svolge
le funzioni dell’apposita conferenza prevista dall’articolo 27
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e provvede
all’istruttoria ai fini dell’assunzione dei provvedimenti
richiesti, che sostituiscono ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni
e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali.
L’approvazione del progetto costituisce, ove occorra, variante allo
strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica
utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.
Art. 24 - Semplificazione
amministrativa in materia di autorizzazioni e concessioni per attività
di cava.
1. In attuazione dei princìpi di semplificazione
amministrativa, il giudizio di compatibilità ambientale è
integrato nel provvedimento di concessione o di autorizzazione di
attività di coltivazione di cave e torbiere in presenza delle seguenti
condizioni :
b) la commissione VIA abbia reso il parere sull’impatto ambientale di
cui all’ articolo 18.
2. Nell’ipotesi prevista al comma 1, la commissione VIA,
integrata dai responsabili degli uffici regionali o provinciali competenti,
provvede all’istruttoria ai fini del rilascio dei provvedimenti
richiesti. L’autorizzazione e la concessione sostituiscono ogni altro
parere, nullaosta, autorizzazione di competenza regionale.
Art. 25 - Conferenza di
servizi.
1. In attuazione dei princìpi
di semplificazione amministrativa l’autorità competente per la
VIA convoca una conferenza di servizi al fine di acquisire in
un’unica sede i pareri, nullaosta, autorizzazioni ed assensi comunque
denominati previsti dalla vigente normativa nazionale o regionale e
necessari per l’autorizzazione o approvazione definitiva degli
impianti opere od interventi, in presenza delle seguenti condizioni:
a) il proponente, si sia avvalso della facoltà di cui
all’ articolo 12;
b) la commissione VIA abbia reso il parere ambientale di cui
all’ articolo 18.
2. La conferenza dei servizi per quanto non diversamente
disciplinato dal presente articolo si svolge con le modalità di cui
agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni e integrazioni.
3. Ai fini di quanto previsto al comma 1, il dirigente della
struttura regionale o provinciale competente in materia di tutela
ambientale provvede a:
b) comunicare il termine entro il quale è prevista l’espressione
del parere della commissione VIA di cui all’ articolo 18;
c) comunicare il parere della commissione VIA di cui all’articolo 18;
4. La conferenza dei servizi conclude i suoi lavori entro trenta
giorni dall’espressione del parere di compatibilità ambientale
di cui all’articolo 18; le determinazioni della conferenza
sostituiscono a tutti gli effetti i pareri, nullaosta, autorizzazioni,
assensi comunque denominati.
5. In casi di particolare rilevanza, la conferenza può
prorogare il termine previsto al comma 4 sino ad un massimo di ulteriori
trenta giorni.
CAPO VII
Disposizioni finali e transitorie
Art. 26 - Disposizioni in
materia di sportello unico per le attività produttive.
1. Le disposizioni di cui agli articoli 12 e 25
non si applicano agli impianti produttivi di cui al capo IV del D.Lgs. 31
marzo 1998, n. 112, qualora il comune ove è ubicato l’impianto
assoggettato a VIA abbia provveduto a istituire lo sportello unico per le
attività produttive di cui all’articolo 23 del D.Lgs. n.
112/1998.
Art. 27 - Decorrenza
dell’efficacia.
1. Le disposizioni della presente
legge si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione delle direttive di cui all’ articolo 4; in assenza delle
direttive, le disposizioni si applicano in ogni caso a partire dal
sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della
presente legge.
2. Fino alla data dell’istituzione da parte delle province
delle strutture e degli organi competenti alla VIA di cui agli articoli 4 e 6, e comunque non oltre il 31
dicembre 1999, le procedure di VIA di cui agli allegati B2, C3 e C4
sono svolte dalla Regione.
3. Qualora le province non ottemperino agli adempimenti di cui al
comma 2, il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina di
commissari ad acta che esercitano in via sostitutiva le funzioni proprie
degli organi provinciali di VIA, a spese del bilancio provinciale.
3 bis. Fino all'approvazione del Piano energetico regionale di cui
all'articolo 5 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, la Giunta regionale
esercita le funzioni di autorità competente per le procedure di VIA
relative ai progetti degli impianti di produzione di energia di cui
all'articolo 44, comma 2, lettera b), della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 .
( 46)
Art. 28 - Ulteriori
semplificazioni di procedure.
1. Entro il 31 dicembre 1999, la Giunta regionale, acquisito il
parere favorevole della competente commissione consiliare, tenuto conto
delle esperienze acquisite e tenuto altresì conto delle disposizioni
in materia di sportello unico per le attività produttive, può
adottare eventuali procedure semplificate riguardanti i progetti
dell’allegato B del DPR 12 aprile 1996.
1. A decorrere dalla data di applicazione delle procedure VIA di cui
al comma 1 dell’articolo 27, la lettera h) del comma 1
dell’articolo 5 della legge regionale 29 aprile 1997, n. 11
( 48) è così
sostituita:
Art. 31 - Norma
finanziaria.
2. Nel bilancio di previsione 1999 sono istituiti, con lo
stanziamento di lire 100 milioni in termini di competenza:
a) nello stato di previsione dell’entrata, il capitolo n. 8334
“Proventi derivanti dalle spese di istruttoria delle procedure di
valutazione di impatto ambientale”;
b) nello stato di previsione della spesa, il capitolo n. 50264 “Spese
per il funzionamento della Commissione regionale VIA”.
Art. 32 - Entrata in
vigore.
1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno
successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
del Veneto.
PROGETTI
ASSOGGETTATI ALLA PROCEDURA DI VIA IN TUTTO IL TERRITORIO
REGIONALE
a) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali pericolosi mediante
operazioni di cui all’allegato B del D.Lgs. n. 22/97, salvo le
operazioni di deposito preliminare (allegato B, lett. D15) effettuate nel
luogo di produzione per i rifiuti ivi prodotti o per i rifiuti prodotti
anche in altri impianti o stabilimenti purché appartenenti alla
medesima impresa.
b) Impianti di smaltimento di rifiuti urbani, con capacità superiore a
10 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento di cui all’allegato
B, lett. D10 e D11, del D.Lgs. n. 22/97.
c) Discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui
all’allegato B, lett. D1 e D5, del D.Lgs. n. 22/97), ad esclusione
delle discariche per inerti.
d) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con
capacità superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento
o di trattamento di cui all’allegato B, lett. D2 e da D8 a D11, del
D.Lgs. n. 22/97.
e) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante
operazioni di iniezione in profondità, lagunaggio, scarico di rifiuti
solidi nell’ambiente idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo
marino, deposito permanente (operazioni di cui all’allegato B, lett.
D3, D4, D6, D7 e D12, del D.Lgs. n. 22/97).
f) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante
operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari, con
capacità superiore a 20 t/giorno, di cui all’allegato B, lett.
D13 e D14, del D.Lgs. n. 22/97.
g) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante
operazioni di deposito preliminare, ad esclusione di quelli realizzati nel
luogo di produzione per i rifiuti ivi prodotti o per i rifiuti prodotti
anche in altri impianti o stabilimenti purché appartenenti alla
medesima impresa, con capacità superiore a 30.000 m 3 oppure
con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui
all’allegato B, lett. D 15, del D.Lgs. n. 22/97).
h) Impianti di recupero di rifiuti pericolosi mediante operazioni di cui
all’allegato C, lett. R1, del D.Lgs. n. 22/97, ad esclusione di
quelli sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33
del D.Lgs. n. 22/97.
i) Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di
cui all’allegato C, lett. R1, del D.Lgs. n. 22/97, con capacità
superiore a 100 t/giorno, ad esclusione di quelli sottoposti alle procedure
semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del D.Lgs. n. 22/97.
j) Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a
13.000 abitanti equivalenti.
k) Cave e torbiere con più di 350.000 m 3/anno di materiale
estratto o di un'area interessata superiore a 15 ha.
l) Attività di coltivazione di minerali solidi.
m) Attività di coltivazione delle risorse geotermiche sulla
terraferma.
m bis) Impianti per rifiuti urbani definiti con apposito provvedimento
della Giunta regionale come tattici, in quanto destinati a sopperire a
situazioni di emergenza che si verifichino nel territorio regionale,
previsti dal numero 2 bis) della lettera f) del comma 1 dell’articolo
4 della legge
regionale 21 gennaio 2000, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;
( 51)
m ter) Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la
derivazione superi i 1000 litri al minuto secondo e di acque sotterranee,
ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione
superi i 100 l/minuto secondo; ( 52)
m quater) Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o
accumulare le acque in modo durevole, a fini non energetici, di altezza
superiore a 10 metri e/o di capacità superiore a 100.000 m3; ( 53)
m quinquies) Opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti,
canalizzazioni e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad
incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali
litoidi dal demanio fluviale e lacuale; ( 54)
m sexies) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 200
ha); ( 55)
m septies) Porti turistici e da diporto quando lo specchio d’acqua
è superiore a 10 ha o le aree esterne interessate superano i 5 ha,
oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 metri; ( 56)
m octies) Opere costiere destinate a combattere l’erosione e lavori
marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe,
moli ed altri lavori di difesa del mare. ( 57)
ALLEGATO A2 ( 58)
PROGETTI
ASSOGGETTATI ALLA PROCEDURA DI VIA IN TUTTO IL TERRITORIO
REGIONALE
a) omissis ( 59)
b) omissis ( 60)
c) Fabbricazione di pasta di carta a partire dal legno o da altre materie
fibrose con una capacità di produzione superiore a 100 t al giorno.
d) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici,
per una capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime
lavorate.
e) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici,
elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità
superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate.
f) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici
pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256 e successive
modificazioni, con capacità complessiva superiore a 40.000
m 3.
g) Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità
superi le 12 t/giorno di prodotto finito al giorno.
h) omissis ( 61)
i) omissis ( 62)
j) Stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei con una
capacità complessiva superiore a 80.000 m 3.
k) omissis ( 63)
l) omissis ( 64)
m) omissis ( 65)
n) Aeroporti.
o) omissis ( 66)
p) omissis ( 67)
q) omissis ( 68)
r) Attività di coltivazione degli idrocarburi sulla terraferma.
ALLEGATO B1 ( 69)
PROGETTI
ASSOGGETTATI ALLA PROCEDURA DI VIA QUALORA RICADANO, ANCHE PARZIALMENTE,
ALL'INTERNO DI AREE NATURALI PROTETTE
a) Impianti di smaltimento di rifiuti urbani, con capacità superiore a
5 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento di cui all’allegato
B, lett. D10 e D11, del D.Lgs. n. 22/97.
b) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con
capacità superiore a 5 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento
o di trattamento di cui all’allegato B, lett. D2 e da D8 a D11, del
D.Lgs. n. 22/97.
c) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante
operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari, con
capacità superiore a 10 t/giorno, di cui all’allegato B, lett.
D13 e D14, del D.Lgs. n. 22/97.
d) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, mediante
operazioni di deposito preliminare, ad esclusione di quelli realizzati nel
luogo di produzione per i rifiuti ivi prodotti o per i rifiuti prodotti
anche in altri impianti o stabilimenti purché appartenenti alla
medesima impresa, con capacità superiore a 15.000 m 3 oppure
con capacità superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui
all’allegato B, lett. D 15, del D.Lgs. n. 22/97).
e) Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di
cui all’allegato C, lett. R1, del D.Lgs. n. 22/97, con capacità
superiore a 50 t/giorno, ad esclusione di quelli sottoposti alle procedure
semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del D.Lgs. n. 22/97.
f) Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a
5.000 abitanti equivalenti.
g) Cave e torbiere con più di 200.000 m 3/anno di materiale
estratto o di un'area interessata superiore a 10 ha.
g bis) Derivazioni di acque superficiali ed opere connesse che prevedano
derivazioni superiori a 100 l/minuto secondo o di acque sotterranee, ivi
comprese acque minerali e termali, che prevedano derivazioni superiori a 25
l/minuto secondo; ( 70)
g ter) Porti lacuali, fluviali, vie navigabili; ( 71)
g quater) Porti turistici e da diporto con parametri inferiori a quelli
indicati per la medesima tipologia progettuale nell’allegato A1,
nonché progetti d’intervento su porti già esistenti;
( 72)
g quinquies) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 5
ha e sia inferiore al parametro indicato per la medesima tipologia
progettuale nell’allegato A1. ( 73)
ALLEGATO B2 ( 74)
PROGETTI
ASSOGGETTATI ALLA PROCEDURA DI VIA QUALORA RICADANO, ANCHE PARZIALMENTE,
ALL'INTERNO DI AREE NATURALI PROTETTE
1. AGRICOLTURA
a) Cambiamento di uso di aree non coltivate, semi naturali o naturali per
la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 5 ha.
b) Iniziale forestazione con una superficie superiore a 10 ha;
deforestazione allo scopo di conversione ad altri usi del suolo di una
superficie superiore a 2,5 ha.
c) Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più
di 20.000 posti pollame, 1.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg),
375 posti scrofe.
d) Progetti di irrigazione per una superficie superiore ai 150 ha.
e) Piscicoltura per superficie complessiva oltre i 2,5 ha.
f) Progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie
superiore a 100 ha.
2. INDUSTRIA ENERGETICA ED ESTRATTIVA
a) Impianti termici per la produzione di vapore e acqua calda con potenza
termica complessiva superiore a 25 MW.
b) Attività di ricerca di minerali solidi e di risorse geotermiche
incluse le relative attività minerarie.
c) Impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed
acqua calda.
d) Impianti industriali per il trasporto del gas, vapore e dell’acqua
calda che alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore a 10
km.
e) Impianti industriali per la produzione di energia mediante lo
sfruttamento del vento.
f) Installazione di oleodotti e gasdotti con la lunghezza complessiva
superiore ai10 km.
3. LAVORAZIONE DEI METALLI
a) Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi che
superino 2.500 m 2 di superficie impegnata o 25.000 m 3
di volume.
b) Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o
secondaria) compresa la relativa colata continua di capacità superiore
a 1,25 t/ora.
c) Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:
- - laminazione a caldo con capacità superiore a 10 t/ora di
acciaio grezzo;
- - forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 25 KJ per
maglio e allorché la potenza calorifica è superiore a 10 MW;
- - applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una
capacità di trattamento superiore a 1 t/ora di acciaio grezzo.
d) Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione
superiore a 10 t/giorno.
e) Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali,
nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti
metallurgici, chimici o elettrolitici.
f) Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti
di recupero (affinazione, formatura in fonderia) con una capacità di
fusione superiore a 5 t/giorno per il piombo e il cadmio o a 25 t/giorno
per tutti gli altri metalli.
g) Impianti per il trattamento di superfici di metalli e materie plastiche
mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al
trattamento abbiano un volume superiore a 15 m 3.
h) Impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e costruzione
dei relativi motori; impianti per la costruzione e riparazione di
aeromobili; costruzioni di materiale ferroviario e rotabile che superino
5.000 m 2 di superficie impegnata o 25.000 m 3 di
volume.
i) Cantieri navali di superficie complessiva superiore a 1 ha.
j) Imbutitura di fondo con esplosivi che superino 2.500 m 2 di
superficie impegnata o 25.000 m 3 di volume.
4. INDUSTRIA DEI PRODOTTI ALIMENTARI
a) Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali
(diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti
di oltre 37,5 t/giorno.
b) Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime
vegetali con una produzione di prodotti finiti di oltre 150 t/giorno su
base trimestrale.
c) Impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con
capacità di lavorazione superiore a 100 t/giorno su base annua.
d) Impianti per la produzione di birra o malto con una capacità di
produzione superiore a 250.000 hl/anno.
e) Impianti per la produzione di dolciumi e sciroppi che superino 25.000
m 3 di volume.
f) Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse superiore a
25 t/giorno e impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di
residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 5
t/giorno.
g) Impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce con
capacità di lavorazione superiore a 25.000 q/anno di prodotto
lavorato.
h) Molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei
prodotti alimentari per zootecnia che superino 2.500 m 2 di
superficie impegnata o 25.000 m 3 di volume.
i) Zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con capacità di
produzione o raffinazione superiore a 5.000 t/giorno di barbabietole.
5. INDUSTRIA DEI TESSILI, DEL CUOIO, DEL LEGNO, DELLA CARTA
a) Impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e
compensati, di capacità superiore alle 25.000 t/anno di materie prime
lavorate.
b) Impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa, fabbricazione
di carta e cartoni di capacità superiore a 25 t/giorno.
c) Impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio,
l'imbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di fibre, di tessili, di
lana la cui capacità di trattamento supera le 5 t/giorno.
d) Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità
superi le 2,5 t/giorno di prodotto finito e sia inferiore al parametro
indicato per la medesima tipologia progettuale nell'allegato A2.
6. INDUSTRIA DELLA GOMMA E DELLE MATERIE PLASTICHE
a) Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno
12.500 t/anno di materie prime lavorate.
7. PROGETTI DI INFRASTRUTTURE
a) Progetti di sviluppo di zone industriali o
produttive con una superficie interessata superiore ai 20 ha.
b) Progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti
superfici superiori ai 20 ha; progetti di sviluppo urbano all'interno di
aree urbane esistenti che interessano superfici superiori ai 5 ha.
c) omissis ( 75)
d) Interporti.
e) omissis ( 76)
f) Strade extraurbane secondarie.
g) Costruzione di strade di scorrimento in area urbana o potenziamento di
esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana,
superiore a 750 metri.
h) Linee ferroviarie a carattere regionale o locale.
i) Sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane),
funicolari o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o
principalmente adibite al trasporto di passeggeri.
j) Acquedotti con lunghezza superiore a 10 km.
k) omissis ( 77)
l) Elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con
tensione nominale superiore a 100 KV e con tracciato di lunghezza superiore
a 1,5 km.
m) Impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le monofuni a
collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500
metri, con portata oraria massima superiore a 900 persone.
n) Impianti di smaltimento di rifiuti urbani con capacità complessiva
superiore a 5 t/giorno mediante operazioni di trattamento (operazioni di
cui all’allegato B, lett. D2, D8 e D9, del D.Lgs. n. 22/97).
o) Impianti di smaltimento di rifiuti urbani mediante operazioni di
raggruppamento o ricondizionamento preliminare con capacità massima
complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui all’allegato
B, lett. D13 e D14, del D.Lgs. n. 22/97).
p) Impianti di smaltimento di rifiuti urbani mediante operazioni di
deposito preliminare, con capacità superiore a 75.000 m 3
oppure con capacità superiore a 100 t/giorno (operazioni di cui
all’allegato B, lett. D15, del D.Lgs. n. 22/97).
q) Discariche per inerti con capacità complessiva superiore a 50.000 m
3.
r) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali mediante operazioni di
deposito preliminare, realizzati nel luogo di produzione per i rifiuti ivi
prodotti o per i rifiuti prodotti anche in altri impianti o stabilimenti,
purché appartenenti alla medesima impresa, con capacità superiore
a 15.000 m 3 oppure con capacità superiore a 20 t/giorno
(operazioni di cui all’allegato B, lett. D15, del D.Lgs. n. 22/97).
s) Impianti di recupero di rifiuti urbani e speciali non pericolosi con
capacità superiore a 50 t/giorno mediante operazioni di cui
all’allegato C, di cui alle lett. da R2 a R9 D.Lgs. n. 22/97, ad
esclusione di quelli sottoposti alle procedure semplificate di cui agli
articoli 31 e 33 del D.Lgs. n. 22/97.
8. ALTRI PROGETTI
a) Campeggi e villaggi turistici di superficie superiore a 2,5 ha, centri
turistici residenziali ed esercizi alberghieri con oltre 150 posti letto o
volume edificato superiore a 12.500 m 3, o che occupano una
superficie superiore ai 10 ha, esclusi quelli ricadenti all'interno dei
centri abitati.
b) Piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri
veicoli a motore.
c) Centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro,
autoveicoli e simili con superficie superiore a 0,5 ha.
d) Banchi di prova per motori, turbine, reattori quando l'area impegnata
supera i 250 m 2.
e) Fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 2.500
m 2 di superficie impegnata o 25.000 m 3 di volume.
f) Fabbricazione, condizionamento, carica o messa in cartuccia di esplosivi
con almeno 12.500 t/anno di materie prime lavorate.
g) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici
pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256 e successive
modificazioni, con capacità complessiva superiore a 500 m 3
e inferiore al parametro indicato per la medesima tipologia progettuale
nell'allegato A2.
h) omissis ( 78)
i) Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni
rotativi la cui capacità di produzione supera 250 t/giorno oppure di
calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 25
t/giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione
di oltre 25 t/giorno.
j) Impianti per la produzione di vetro compresi quelli destinati alla
produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 5.000
t/anno.
k) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici,
per una capacità superiore alle 5.000 t/anno di materie prime lavorate
e inferiore al parametro indicato per la medesima tipologia progettuale
nell'allegato A2.
l) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici,
elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità
superiore alle 5.000 t/anno di materie prime lavorate e inferiore al
parametro indicato per la medesima tipologia progettuale nell'allegato A2.
m) Fabbricazione di pasta di carta a partire dal legno o da altre materie
fibrose con una capacità di produzione superiore a 50 t/giorno e
inferiore al parametro indicato per la medesima tipologia progettuale
nell'allegato A2.
n) Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le
acque in modo durevole, a fini non energetici, di altezza superiore a 5
metri e/o di capacità superiore a 50.000 m 3, ma inferiori
ai parametri indicati per la medesima tipologia progettuale nell'allegato
A2.
o) Stoccaggi di gas combustibili in serbatoi sotterranei con una
capacità complessiva compresa fra 40.000 m 3 e 80.000
m 3.
ALLEGATO C1
omissis ( 79)
ALLEGATO C2
omissis ( 80)
ALLEGATO C3 ( 81)
PROGETTI
ASSOGGETTATI ALLA PROCEDURA DI VIA QUALORA RICADANO, ANCHE PARZIALMENTE,
ALL'INTERNO DI AREE SENSIBILI COME INDIVIDUATE E CLASSIFICATE NELL'ALLEGATO
D
TIPOLOGIA PROGETTUALE
|
AREE SENSIBILI
|
|
1. AGRICOLTURA
|
|
a) Cambiamento di uso di aree non coltivate, semi naturali o
naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una
superficie superiore a 10 ha.
|
D - E
|
|
b) Iniziale forestazione con una superficie superiore a 25 ha;
deforestazione allo scopo di conversione ad altri usi del suolo di
una superficie superiore a 6 ha.
|
D - E
|
|
c) Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con
più di 50.000 posti pollame, 2.000 posti suini da produzione
(di oltre 30 kg), 750 posti scrofe.
|
A - C3 - D
|
|
d) Progetti di irrigazione per una superficie superiore a 350 ha.
|
D - E
|
|
e) Piscicoltura per superficie complessiva oltre i 5 ha.
|
A - B - C3 - D - E
|
|
f) Progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una
superficie superiore a 200 ha.
|
D - E
|
|
2. INDUSTRIA ENERGETICA ED ESTRATTIVA
|
|
a) Impianti termici per la produzione di vapore e acqua calda con
potenza termica complessiva superiore a 50 MW.
|
A - D - E
|
|
b) Attività di ricerca di minerali solidi e di risorse
geotermiche incluse le relative attività minerarie.
|
D - E
|
|
c) Impianti industriali non termici per la produzione di energia,
vapore ed acqua calda.
|
D - E
|
|
d) Impianti industriali per il trasporto del gas, vapore e
dell’acqua calda che alimentano condotte con una lunghezza
complessiva superiore a 20 km.
|
D - E
|
|
e) Impianti industriali per la produzione di energia mediante lo
sfruttamento del vento.
|
D - E
|
|
f) Installazione di oleodotti e gasdotti con la lunghezza
complessiva superiore a 20 km.
|
D - E
|
|
3. LAVORAZIONE DEI METALLI
|
|
a) Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali
metalliferi che superino 5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000
m3 di volume.
|
A - D - E
|
|
b) Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o
secondaria) compresa la relativa colata continua di capacità
superiore a 2,5 t/ora.
|
A - D - E
|
|
c) Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi
mediante:
- laminazione a caldo con capacità superiore a 20 t/ora di
acciaio grezzo;
- forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 KJ per
maglio e allorché la potenza calorifica è superiore a 20
MW;
- applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una
capacità di trattamento superiore a 2 t/ora di acciaio grezzo
|
A – D - E
|
|
d) Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione
superiore a 20 t/giorno.
|
A – D - E
|
|
e) Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da
minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie
attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici.
|
A - C3 - D - E
|
|
f) Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i
prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia) con una
capacità di fusione superiore a 10 t/giorno per il piombo e il
cadmio o a 50 t/giorno per tutti gli altri metalli.
|
A - C3 - D - E
|
|
g) Impianti per il trattamento di superfici di metalli e materie
plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le
vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30
m3.
|
A - C3 - D - E
|
|
h) Impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e
costruzione dei relativi motori; impianti per la costruzione e
riparazione di aeromobili; costruzione di materiale ferroviario e
rotabile che superino 10.000 m2 di superficie impegnata
o 50.000 m3 di volume.
|
A - D - E
|
|
|
|
|
j) Imbutitura di fondo con esplosivi che superino 5.000
m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di
volume.
|
A - D - E
|
|
4. INDUSTRIA DEI PRODOTTI ALIMENTARI
|
|
a) Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime
animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di
prodotti finiti di oltre 75 t/giorno.
|
A - C3 - D - E
|
|
b) Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime
vegetali con una produzione di prodotti finiti di oltre 300
t/giorno su base trimestrale.
|
A - D - E
|
|
c) Impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con
capacità di lavorazione superiore a 260 t/giorno su base
annua.
|
A - D - E
|
|
d) Impianti per la produzione di birra o malto con una
capacità di produzione superiore a 500.000 hl/anno.
|
A - C3 - D - E
|
|
e) Impianti per la produzione di dolciumi e sciroppi che superino
50.000 m3 di volume.
|
A - D - E
|
|
f) Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse
superiore a 50 t/giorno e impianti per l'eliminazione o il recupero
di carcasse e di residui di animali con una capacità di
trattamento di oltre 10 t/giorno.
|
A - C3 - D - E
|
|
g) Impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce
con capacità di lavorazione superiore a 5.000 t/anno di
prodotto lavorato.
|
A - D - E
|
|
h) Molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria
dei prodotti alimentari per zootecnia che superino 5.000
m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di
volume.
|
A - D - E
|
|
i) Zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con
capacità di produzione o raffinazione superiore a 10.000
t/giorno di barbabietole.
|
A - D - E
|
|
5. INDUSTRIA DEI TESSILI, DEL CUOIO, DEL LEGNO E DELLA CARTA
|
|
a) Impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di
particelle e compensati, di capacità superiore alle 40.000
t/anno di materie prime lavorate.
|
A - C3 - D - E
|
|
b) Impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa,
fabbricazione di carta e cartoni di capacità superiore a 40
t/giorno.
|
A - C3 - D - E
|
|
c) Impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio,
l'imbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di fibre, di
tessili, di lana la cui capacità di trattamento supera le 7
t/giorno.
|
A - C3 - D - E
|
|
d) Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la
capacità superi le 4 t/giorno di prodotto finito e sia
inferiore al parametro indicato per la medesima tipologia
progettuale nell'allegato A2.
|
A - C3 - D - E
|
|
6. INDUSTRIA DELLA GOMMA E DELLE MATERIE PLASTICHE
|
|
a) Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con
almeno 25.000 t/anno di materie prime lavorate.
|
A - D - E
|
|
7. PROGETTI DI INFRASTRUTTURE
|
|
a) Progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una
superficie interessata superiore ai 40 ha.
|
D - E
|
|
b) Progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione,
interessanti superfici superiori ai 40 ha; progetti di sviluppo
urbano all'interno di aree urbane esistenti che interessano
superfici superiori ai 10 ha.
|
A - D - E
|
|
|
|
|
d) Interporti.
|
A - B - D - E
|
|
|
|
|
f) Strade extraurbane secondarie superiori a 5 km.
|
D - E
|
|
g) Costruzione di strade di scorrimento in area urbana o
potenziamento di esistenti a quattro o più corsie con
lunghezza, in area urbana, superiore a 1.900 m.
|
A - D - E
|
|
h) Linee ferroviarie a carattere regionale o locale.
|
D - E
|
|
i) Sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e
metropolitane), funicolari o linee simili di tipo particolare,
esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri.
|
A - D - E
|
|
j) Acquedotti con lunghezza superiore a 25 km.
|
D
|
|
k) Porti turistici e da diporto con parametri inferiori a quelli
indicati nella lettera h) dell'allegato A2, nonché progetti
d'intervento su porti già esistenti, qualora il progetto
preveda più di 100 posti barca.
|
B – D - E
|
|
8. ALTRI PROGETTI
|
|
a) Campeggi e villaggi turistici di superficie superiore a 6 ha,
centri turistici residenziali ed esercizi alberghieri con oltre 300
posti letto o volume edificato superiore a 25.000 m3, o
che occupano una superficie superiore ai 20 ha, esclusi quelli
ricadenti all'interno dei centri abitati.
|
D - E
|
|
b) Piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette
ed altri veicoli a motore.
|
A - B - D - E
|
|
c) Centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di
ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ha.
|
A - D - E
|
|
d) Banchi di prova per motori, turbine, reattori quando l'area
impegnata supera i 500 m2.
|
A - D - E
|
|
e) Fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 5.000
m2 di superficie impegnata o 40.000 m3 di
volume.
|
A - C3 - D - E
|
|
f) Fabbricazione, condizionamento, carica o messa in cartuccia di
esplosivi con almeno 20.000 t/anno di materie prime lavorate.
|
A - D - E
|
|
g) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e
chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256 e
successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a
1000 m3 e inferiore al parametro indicato per la
medesima tipologia progettuale nell'allegato A2.
|
A - C3 - D - E
|
|
|
|
|
i) Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni
rotativi la cui capacità di produzione supera 500 t/giorno
oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di
produzione supera 50 t/giorno, o in altri tipi di forni aventi una
capacità di produzione di oltre 50 t/giorno.
|
A - D - E
|
|
j) Impianti per la produzione di vetro compresi quelli destinati
alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di
oltre 10.000 t/anno.
|
A - D - E
|
|
k) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti
chimici, per una capacità superiore alle 7.000 t/anno di
materie prime lavorate e inferiore al parametro indicato per la
medesima tipologia progettuale nell'allegato A2.
|
A - C3 - D - E
|
|
l) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e
vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di
capacità superiore alle 7.000 t/anno di materie prime lavorate
e inferiore al parametro indicato per la medesima tipologia
progettuale nell'allegato A2.
|
A - C3 - D - E
|
ALLEGATO C3-1bis
PROGETTI ASSOGGETTATI ALLA
PROCEDURA DI VIA QUALORA RICADANO, ANCHE PARZIALMENTE, ALL'INTERNO DI AREE
SENSIBILI COME INDIVIDUATE E CLASSIFICATE NELL'ALLEGATO D.
|
a) Derivazioni di acqua superficiali ed opere connesse che
prevedano derivazioni superiori a 200 l/minuto secondo o di acque
sotterranee, ivi comprese acque minerali e termali, che prevedano
derivazioni superiori a 50 l/minuto secondo
|
B - C3 - D - E
|
|
b) Porti lacuali, fluviali, vie navigabili
|
B - E
|
|
c) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 10 ha
e sia inferiore al parametro indicato per la medesima tipologia
progettuale nell’allegato A1
|
B
|
|
d) cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2 ha
|
A - B - D - E
|
PROGETTI
ASSOGGETTATI ALLA PROCEDURA DI VIA IN TUTTO IL TERRITORIO
REGIONALE
a) Discariche di rifiuti urbani (operazioni di cui all’allegato B,
lett. D1 e D5 D.Lgs. n. 22/97).
b) Impianti di smaltimento di rifiuti urbani con capacità complessiva
superiore a 10 t/giorno mediante operazioni di trattamento (operazioni di
cui all’allegato B, lett. D2, D8 e D9, del D.Lgs. n. 22/97).
c) Impianti di smaltimento di rifiuti urbani mediante operazioni di
raggruppamento o ricondizionamento preliminare con capacità massima
complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all’allegato
B, lett. D13 e D14, del D.Lgs. n. 22/97).
d) Impianti di smaltimento di rifiuti urbani mediante operazioni di
deposito preliminare, con capacità superiore a 150.000 m 3
oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui
all’allegato B, lett. D15 D.Lgs. n. 22/97).
e) Discariche per inerti con capacità complessiva superiore a 100.000
m 3.
f) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali mediante operazioni di
deposito preliminare, realizzati nel luogo di produzione per i rifiuti ivi
prodotti o per i rifiuti prodotti anche in altri impianti o stabilimenti,
purché appartenenti alla medesima impresa, con capacità superiore
a 30.000 m 3 oppure con capacità superiore a 40 t/giorno
(operazioni di cui all’allegato B, lett. D15 D.Lgs. n. 22/97).
g) Impianti di recupero di rifiuti urbani e speciali pericolosi mediante
operazioni di cui all’allegato C, di cui alle lett. da R2 a R9 D.Lgs.
n. 22/97, ad esclusione di quelli sottoposti alle procedure semplificate di
cui agli articoli 31 e 33 D.Lgs. n. 22/97.
h) Impianti di recupero di rifiuti urbani e speciali non pericolosi con
capacità superiore a 100 t/giorno mediante operazioni di cui
all’allegato C, di cui alle lett. da R2 a R9 D.Lgs. n. 22/97, ad
esclusione di quelli sottoposti alle procedure semplificate di cui agli
articoli 31 e 33 D.Lgs. n. 22/97.
h bis) impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le monofuni a
collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500
metri, con portata oraria massima superiore a 2200 persone; ( 87)
h ter) piste da sci da discesa con lunghezza superiore a 2.000 metri o
superficie superiore a 5 ha; ( 88)
h quater) elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica
con tensione nominale superiore a 100 KV con tracciato di lunghezza
superiore a 3 Km. ( 89)
“h quinquies) grandi strutture di vendita e parchi commerciali di cui
agli articoli 15 e 10 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 nei
limiti di cui all’articolo 18, comma 7, della medesima legge.
( 90)
ALLEGATO C4 ( 91)
PROGETTI
ASSOGGETTATI ALLA PROCEDURA DI VERIFICA DI CUI ALL'ARTICOLO 7 QUALORA NON
SOTTOPOSTI OBBLIGATORIAMENTE ALLE PROCEDURE DI VIA DI CUI AL CAPO
III
1. AGRICOLTURA
a) Cambiamento di uso di aree non coltivate, semi naturali o naturali per
la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 13
ha.
b) Iniziale forestazione con una superficie superiore a 26 ha;
deforestazione allo scopo di conversione ad altri usi del suolo di una
superficie superiore a 6,5 ha.
c) Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più
di 52.000 posti pollame, 2.600 posti suini da produzione (di oltre 30 kg),
975 posti scrofe.
d) Progetti di irrigazione per una superficie superiore a 390 ha.
e) Piscicoltura per superficie complessiva oltre i 6,5 ha.
f) Progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie
superiore a 260 ha.
2. INDUSTRIA ENERGETICA ED ESTRATTIVA
a) Impianti termici per la produzione di vapore e acqua calda con potenza
termica complessiva superiore a 65 MW.
b) Impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed
acqua calda.
c) Impianti industriali per il trasporto del gas, vapore e dell’acqua
calda che alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore a 26
km.
d) Impianti industriali per la produzione di energia mediante lo
sfruttamento del vento.
e) Installazione di oleodotti e gasdotti con la lunghezza complessiva
superiore a 26 km.
f) Attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma.
3. LAVORAZIONE DEI METALLI
a) Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi che
superino 6.500 m 2 di superficie impegnata o 65.000 m3 di volume.
b) Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o
secondaria) compresa la relativa colata continua di capacità superiore
a 3,25 t/ora.
c) Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:
- - laminazione a caldo con capacità superiore a 26 t/ora di
acciaio grezzo;
- - forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 65 KJ per
maglio e allorché la potenza calorifica è superiore a 26 MW;
- - applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una
capacità di trattamento superiore a 2,6 t/ora di acciaio grezzo.
d) Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione
superiore a 26 t/giorno.
e) Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali,
nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti
metallurgici, chimici o elettrolitici.
f) Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti
di recupero (affinazione, formatura in fonderia) con una capacità di
fusione superiore a 13 tonnellate per il piombo e il cadmio o a 65 t/giorno
per tutti gli altri metalli.
g) Impianti per il trattamento di superfici di metalli e materie plastiche
mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al
trattamento abbiano un volume superiore a 39 m 3.
h) Impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e costruzione
dei relativi motori; impianti per la costruzione e riparazione di
aeromobili; costruzione di materiale ferroviario e rotabile che superino
13.000 m 2 di superficie impegnata o 65.000 m 3 di
volume.
i) Cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2,6 ha.
j) Imbutitura di fondo con esplosivi che superino 6.500 m 2 di
superficie impegnata o 65.000 m 3 di volume.
4. INDUSTRIA DEI PRODOTTI ALIMENTARI
a) Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali
(diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti
di oltre 97,5 t/giorno.
b) Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime
vegetali con una produzione di prodotti finiti di oltre 390 t/giorno su
base trimestrale.
c) Impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con
capacità di lavorazione superiore a 260 t/giorno su base annua.
d) Impianti per la produzione di birra o malto con una capacità di
produzione superiore a 650.000 hl/anno.
e) Impianti per la produzione di dolciumi e sciroppi che superino 65.000
m 3 di volume.
f) Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse superiore a
65 t/giorno e impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di
residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 13
t/giorno.
g) Impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce con
capacità di lavorazione superiore a 6.500 t/anno di prodotto lavorato.
h) Molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei
prodotti alimentari per zootecnia che superino 6.500 m 2 di
superficie impegnata o 65.000 m 3 di volume.
i) Zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con capacità di
produzione o raffinazione superiore a 13.000 t/giorno di barbabietole.
5. INDUSTRIA DEI TESSILI, DEL CUOIO, DEL LEGNO E DELLA CARTA
a) Impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e
compensati, di capacità superiore alle 65.000 t/anno di materie prime
lavorate.
b) Impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa, fabbricazione
di carta e cartoni di capacità superiore a 65 t/giorno.
c) Impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio,
l'imbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di fibre, di tessili, di
lana la cui capacità di trattamento supera le 13 t/giorno.
d) Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità
superi le 6,5 t/giorno di prodotto finito e sia inferiore al parametro
indicato per la medesima tipologia progettuale nell'allegato A2.
6. INDUSTRIA DELLA GOMMA E DELLE MATERIE PLASTICHE
a) Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno
32.500 t/anno di materie prime lavorate.
7. PROGETTI DI INFRASTRUTTURE
a) Progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie
interessata superiore ai 52 ha.
b) Progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti
superfici superiori ai 52 ha; progetti di sviluppo urbano all'interno di
aree urbane esistenti che interessano superfici superiori ai 13 ha.
c) omissis ( 92)
d) Interporti.
e) Porti lacuali, fluviali, vie navigabili.
f) Strade extraurbane secondarie superiori a 5 km.
g) Costruzione di strade di scorrimento in area urbana o potenziamento di
esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana,
superiore a 1.950 metri.
h) Linee ferroviarie a carattere regionale o locale.
i) Sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane),
funicolari o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o
principalmente adibite al trasporto di passeggeri.
j) Acquedotti con lunghezza superiore a 26 km.
k) Porti turistici e da diporto con parametri inferiori a quelli indicati
per la medesima tipologia progettuale nell'allegato A2, nonché
progetti d'intervento su porti già esistenti, qualora il progetto
preveda più di 100 posti barca.
8. ALTRI PROGETTI
a) Campeggi e villaggi turistici di superficie superiore a 6,5 ha, centri
turistici residenziali ed esercizi alberghieri con oltre 390 posti letto o
volume edificato superiore a 32.500 m 3, o che occupano una
superficie superiore ai 26 ha, esclusi quelli ricadenti all'interno dei
centri abitati.
b) Piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri
veicoli a motore.
c) Centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro,
autoveicoli e simili con superficie superiore a 1,3 ha.
d) Banchi di prova per motori, turbine, reattori quando l'area impegnata
supera i 650 m 2.
e) Fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 6.500
m 2 di superficie impegnata o 65.000 m 3 di volume.
f) Fabbricazione, condizionamento, carica o messa in cartuccia di esplosivi
con almeno 32.500 t/anno di materie prime lavorate.
g) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici
pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256 e successive
modificazioni, con capacità complessiva superiore a 1.300
m 3 e inferiore al parametro indicato per la medesima tipologia
progettuale nell'allegato A2.
h) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 13 ha e sia
inferiore al parametro indicato per la medesima tipologia progettuale
nell'allegato A2.
i) Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni
rotativi la cui capacità di produzione supera 650 t/giorno oppure di
calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 65
t/giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione
di oltre 65 t/giorno.
j) Impianti per la produzione di vetro compresi quelli destinati alla
produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 13.000
t/anno.
k) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici,
per una capacità superiore alle 13.000 t/anno di materie prime
lavorate e inferiore al parametro indicato per la medesima tipologia
progettuale nell'allegato A2.
l) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici,
elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità
superiore alle 13.000 t/anno di materie prime lavorate e inferiore al
parametro indicato per la medesima tipologia progettuale nell'allegato A2.
m) Progetti di cui agli allegati A1 e A2 che servono esclusivamente per lo
sviluppo e il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per
più di due anni.
m bis) grandi strutture di vendita e parchi commerciali di cui agli
articoli 15 e 10 della legge regionale in materia di commercio che abroga
la legge regionale n.
37/1999 nei limiti di cui all’articolo 18, comma 8 della medesima
legge. ( 93)
ALLEGATO D
CLASSIFICAZIONE E INDIVIDUAZIONE DELLE AREE
SENSIBILI
A - AREE
DENSAMENTE ABITATE:
centri abitati delimitati dai comuni ai sensi dell’articolo 4 del
decreto legislativo 30 aprile 1992 e successive modificazioni o, in
mancanza, centri edificati delimitati dai comuni ai sensi
dell’articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
B - AMBIENTE
IDRICO SUPERFICIALE:
specchi acquei marini o lacustri e fiumi, torrenti e corsi d’acqua
iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge
sulle acque ed impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre
1933, n. 1775.
C - SUOLO E
SOTTOSUOLO:
C 1 - zone sottoposte
a vincolo idrogeologico ai sensi del regio decreto-legge 30 dicembre
1923, n. 3267, riportate nelle tavole n. 1 e n. 10 del Piano territoriale
regionale di coordinamento (PTRC);
C 2 - zone a rischio
sismico di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, riportate nella
tavola n. 1 del PTRC;
C 3 - fascia di
ricarica degli acquiferi di cui all’articolo 12 delle norme di
attuazione del PTRC, individuata nella tavola n. 1 del PTRC.
C 4 - aree
carsiche di cui alla legge regionale 8 maggio 1980, n. 54 .
D -
ECOSISTEMI:
D 1 - ambiti
naturalistici di livello regionale di cui all’articolo 19 delle
norme di attuazione del PTRC, individuati nelle tavole n. 2 e n. 10 del
PTRC;
D 2 - siti
individuati con proprio procedimento dalla Regione ai sensi
dell’articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
8 settembre 1997, n. 357, per la costituzione della rete ecologica europea
denominata “Natura 2000”;
D 3 - zone umide
di cui all’articolo 21 delle norme di attuazione del PTRC,
individuate nelle tavole n. 2 e n. 10 del PTRC.
E -
PAESAGGIO:
E 1 - località
ed ambiti soggetti a vincolo ex legge 29 giugno 1939, n. 1497 e 8
agosto 1985, n. 431, riportati nelle tavole n. 2, n. 4 e n. 10 del PTRC;
E 2 - ambiti per
l’istituzione di parchi e riserve naturali regionali e aree di tutela
paesaggistica di interesse regionale, di cui agli articoli 33, 34 e 35
delle norme di attuazione del PTRC, individuati nelle tavole n. 5 e n. 9
del PTRC.
F - AMBITI
SPECIALI:
F 1 - zone
individuate con gli specifici provvedimenti regionali di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera e) e motivate in ordine a
particolari situazioni geoclimatiche, epidemiologiche, di sicurezza
idraulica e geofisica.
Note
( 1) L'articolo 74 comma 1 della
legge regionale 13
aprile 2001, n. 11 dispone che le modifiche degli allegati da attuare
in esecuzione di provvedimenti statali sono disposte con provvedimento
della Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare.
SOMMARIO
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