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Contenuti:
Legge regionale 6 aprile 1999, n. 13 (BUR n. 32/1999)
Legge regionale 6 aprile 1999, n. 13 (BUR n. 32/1999) [sommario] [RTF]
INTERVENTI REGIONALI PER I PATTI TERRITORIALI
Art. 1 - Finalità.
1. La presente legge disciplina il
ruolo della Regione nei patti territoriali e il loro raccordo con la
programmazione regionale.
2. La Regione può promuovere e può partecipare ai patti
territoriali, quali espressioni del partenariato sociale, con la
finalità di favorire la piena mobilitazione delle risorse locali, nel
rispetto del principio di sussidiarietà.
2 bis. La Regione promuove e favorisce l'adeguamento delle forme di
organizzazione dei patti territoriali, già costituiti o da costituire,
alle modalità della programmazione decentrata previste dall'articolo
25 della legge
regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla
programmazione”. ( 1)
Art. 2 - Definizione di patto
territoriale.
1. Agli effetti della presente legge, per patto territoriale si
intende l’accordo promosso dalla Regione, o da enti locali, o da
parti sociali, o da altri soggetti pubblici o privati, per
l’attuazione di un programma di interventi caratterizzato da
specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale, in conformità
alla disciplina di cui all’articolo 2, comma 203, lettera d) della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, come integrata dalle deliberazioni del CIPE
adottate ai sensi del comma 207 dello stesso articolo.
Art. 3 - Rapporto con la
programmazione regionale.
1. In attuazione dell’articolo
19, comma 2 ultimo capoverso, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
e della delibera CIPE 25 luglio 2003, n. 26 "Regionalizzazione dei patti
territoriali", ( 2) la Regione
determina le modalità di attuazione dei patti territoriali tra
Regione, enti locali e parti sociali.
2. I patti territoriali devono essere coerenti con le linee e gli
indirizzi fissati:
a) dai piani economico-sociali, territoriali e ambientali adottati dalla
Regione;
b) dagli accordi sottoscritti tra la Regione, le autonomie locali e
funzionali e le parti sociali;
c) dai piani e dalla programmazione comunitaria.
2 bis. Nelle aree oggetto di un patto territoriale, qualora ne
sussistano le condizioni, possono essere attuate intese programmatiche
d'area, di cui al comma 5 dell'articolo 25 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 .
( 3)
Art. 4 - Ambito
territoriale.
1. I patti territoriali possono essere attivati, nel rispetto
dell’autonomia associativa degli enti Locali e delle parti sociali,
in aree subprovinciali, provinciali o sovraprovinciali, che siano tra loro
omogenee dal punto di vista socio-economico, anche con riferimento alle
delimitazioni territoriali individuate dalla programmazione regionale e
comunitaria.
Art. 5 - Protocolli di intesa e
patti territoriali.
1. I promotori di patti territoriali
possono invitare la Giunta regionale ad intervenire ai preliminari del
protocollo d’intesa da stipularsi tra tutti i soggetti interessati.
2. Il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, sottoscrive
il protocollo d’intesa, previa deliberazione della Giunta regionale,
qualora i contenuti dello stesso siano coerenti con i piani e i programmi
regionali.
3. La Giunta regionale, dopo la sottoscrizione del protocollo
d’intesa di cui al comma 2, può:
a) dar corso all’attuazione degli impegni e degli obblighi ivi
previsti;
b) inserire il protocollo fra le azioni e le iniziative attuative di
programmi regionali.
4. La Giunta regionale, dopo la sottoscrizione del protocollo di
intesa può, inoltre, anche alternativamente fra loro:
a) attribuire un titolo preferenziale o di priorità ai soggetti
dell’area interessata dal patto territoriale che inoltrano domanda
per l’ammissione a agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e
benefici per iniziative o azioni coordinate con il patto territoriale;
b) prendere in considerazione le iniziative previste dal patto territoriale
al fine di valutare un eventuale inserimento delle stesse tra i programmi
di rilevanza comunitaria;
c) concorrere al finanziamento di azioni comprese nel patto territoriale,
per la quota non finanziata da altre parti;
d) disporre uno o più degli interventi di cui all’ articolo 6.
5. Completata l’istruttoria secondo la disciplina disposta
dalle deliberazioni del CIPE, la Giunta regionale autorizza il Presidente a
sottoscrivere i patti territoriali e, di conseguenza:
a) è vincolata all’attuazione degli impegni e degli obblighi
previsti nei patti territoriali;
b) inserisce i patti territoriali fra le azioni e le iniziative attuative
di programmi regionali.
6. La Giunta regionale, ai sensi delle deliberazioni del CIPE,
esprime parere sui patti territoriali nei quali la Regione non sia compresa
fra i soggetti sottoscrittori.
7. La Giunta regionale, sulla base di esperienze attuative di
iniziative analoghe, può richiedere, prima della sottoscrizione dei
patti territoriali, che siano effettuate ulteriori valutazioni su singoli
interventi previsti.
Art. 6 - Interventi specifici a
favore dei patti territoriali.
1. La Giunta regionale, a seguito
della sottoscrizione dei patti territoriali di cui all’ articolo 5, è autorizzata a:
a) promuovere attività di animazione istituzionale ( 4) economica nell’area interessata dal
patto territoriale;
a bis) contribuire alla formazione di piani o programmi di azioni
settoriali o plurisettoriali di sviluppo locale; ( 5)
b) sostenere l’assistenza per la diffusione di reti e sistemi
informativi tra i sottoscrittori e gli attuatori del patto territoriale;
c) contribuire al finanziamento della progettazione degli interventi
previsti;
d) cofinanziare, con riferimento alla previsione di cui all’articolo
24, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la gestione
dello sportello unico attribuita, per l’intero territorio del patto,
al soggetto pubblico responsabile del patto stesso;
d bis) cofinanziare interventi strutturali con risorse del proprio bilancio
o con altre risorse nazionali o comunitarie. ( 6)
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono definiti dalla Giunta
regionale in relazione alla specificità del patto territoriale
sottoscritto.
3. La Giunta regionale, ripartisce tra gli interventi di cui al
comma 1 le risorse previste dalla presente legge ed individua le ulteriori
forme di partecipazione anche a valere su specifiche disposizioni di
finanziamento.
3 bis. La Giunta regionale può finanziare gli interventi di cui
alla lettera c), anche prima della sottoscrizione dei protocolli di intesa
di cui all’articolo 5, purché previsti da vigenti strumenti di
programmazione regionali , nazionali e comunitari.
3 ter. Al fine di garantire il totale utilizzo dei fondi attribuiti
alla Regione, le modalità di individuazione e attuazione degli
interventi finanziati devono essere compatibili con quelle previste dalla
normativa nazionale e comunitaria di settore. ( 7)
Art. 7 - Concorso regionale al
finanziamento dei patti territoriali.
1. L’eventuale concorso regionale al finanziamento dei patti
territoriali è disposto dalla Giunta regionale nel rispetto della
normativa che disciplina i regimi di aiuto utilizzati dal patto
territoriale.
2. Spetta alla Giunta regionale, con riferimento ai patti
territoriali o ai protocolli d’intesa di cui all’articolo 5
sottoscritti, la disciplina dei criteri e delle modalità relativi alla
vigilanza e all’erogazione degli eventuali finanziamenti regionali.
Art. 8 - Osservatorio
regionale.
2. L’Osservatorio ha il compito di verificare
l’andamento e l’efficacia degli interventi di cui alla presente
legge.
3. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge, la Giunta regionale, sentita la Conferenza delle Autonomie di cui al
comma 1, delibera disposizioni per il funzionamento
dell’Osservatorio.
Art. 9 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente
legge, quantificabili in lire 6 miliardi di cui lire 2 miliardi per
ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si fa fronte:
- per lire 2 miliardi mediante prelevamento, in termini di competenza e di
cassa, dal capitolo n. 80230 denominato «Fondo globale spese
d’investimento», partita n. 7, iscritto nello stato di
previsione della spesa del bilancio di previsione per l’esercizio
1999;
- per lire 2 miliardi, per ciascuno degli anni 2000 e 2001, mediante
prelevamento dalla partita n. 7 del medesimo capitolo n. 80230, iscritto
nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1999-2001.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione
per l’esercizio 1999 è istituito il capitolo n. 20080 denominato
«Interventi regionali per i patti territoriali», con lo
stanziamento di lire 2 miliardi in termini di competenza e di cassa per
l’anno 1999 e di lire 2 miliardi in termini di competenza per
ciascuno degli anni 2000 e 2001.
Note
SOMMARIO
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