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Legge regionale 10 maggio 1999, n. 21 (BUR n. 42/1999)
Legge regionale 10 maggio 1999, n. 21 (BUR n. 42/1999) [sommario] [RTF]
NORME
IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO (1)
Art. 1 - Finalità.
1. Al fine di promuovere la salvaguardia della salute pubblica e la
riqualificazione ambientale, in attuazione della legge 26 ottobre 1995, n.
447, “Legge quadro sull’inquinamento acustico”, la
Regione Veneto detta norme di tutela dell’ambiente esterno e
dell’ambiente abitativo dall’inquinamento prodotto dal rumore.
Art. 2 - Ambito di tutela.
1. La tutela dall'inquinamento acustico esterno si esercita su tutto
il territorio regionale, fatta eccezione per le aree agricole, a bosco, a
pascolo e improduttive, qualora l'inquinamento acustico sia prodotto da
attività agricole e forestali non industriali con carattere di
temporaneità.
Art. 3 - Piano di
classificazione acustica dei comuni.
1. I comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge
non hanno ancora adottato i piani di classificazione acustica ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 1991, devono
provvedervi entro sei mesi.
2. La Giunta regionale, in adeguamento ai decreti attuativi della
legge n. 447/1995, provvede all’aggiornamento delle linee guida per
la classificazione acustica del territorio già adottate con
deliberazione della Giunta regionale n. 4313 del 21 settembre 1993
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del 19 ottobre 1993, n.
88, individuando i criteri di cui alla lettera a), comma 1, articolo 4
della legge n. 447/1995.
3. I comuni, entro dodici mesi dalla pubblicazione della
deliberazione di cui al comma 2, verificano la conformità dei piani di
classificazione acustica e delle misure già adottati, ai contenuti
della deliberazione stessa, provvedendo al relativo adeguamento ove
necessario.
4. A seguito dell’adozione di nuovi strumenti urbanistici
comunali o di varianti di quelli vigenti, i comuni provvedono alle
necessarie modifiche al piano di classificazione acustica.
5. I comuni provvedono al coordinamento degli strumenti urbanistici
già adottati con le determinazioni contenute nel piano di
classificazione acustica.
6. Nella stesura dei piani di classificazione acustica i comuni
possono avvalersi del supporto tecnico-scientifico dal competente
dipartimento provinciale dell'ARPAV.
7. Il piano di classificazione acustica, una volta approvato dal
comune, viene inviato alla provincia competente per territorio per la
verifica di congruità con i piani di classificazione acustica dei
comuni contermini. Qualora siano riscontrate incongruenze la provincia,
d’intesa con i comuni interessati, provvede alle opportune modifiche
dei piani di classificazione acustica.
8. Copia del piano di classificazione viene altresì inviata al
competente Dipartimento provinciale dell’ARPAV al fine di costituire
una idonea banca dati.
9. Entro novanta giorni dalla definizione delle aree di rispetto
nell’intorno degli aeroporti siti nel territorio regionale, ai sensi
dell’articolo 6 del decreto del Ministro dell’Ambiente 31
ottobre 1997 “Metodologia di misura del rumore aeroportuale”, i
comuni interessati adeguano il proprio piano di classificazione acustica e
modificano, se necessario, gli strumenti urbanistici in vigore.
10. Qualora il comune non provveda alla modifica o all'adozione del
piano di classificazione acustica entro i limiti temporali fissati
rispettivamente dai commi 1 e 3, la provincia territorialmente competente
diffida il comune ad adeguarsi entro tre mesi; in caso di inottemperanza la
provincia nomina entro 1 mese un commissario ad acta.
Art. 4 - Disposizioni
attuative.
1. Entro nove mesi dall'entrata in
vigore della presente legge la Giunta regionale adotta, con proprio
provvedimento, sentita la Commissione consiliare competente, disposizioni
attuative della legge n. 447/1995.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 disciplina le modalità di
applicazione della presente legge e, in particolare stabilisce:
a) le modalità di riconoscimento della figura di tecnico competente ai
sensi dei commi 6, 7 e 8 dell’articolo 2 della legge n. 447/1995;
b) le procedure e i criteri, oltre quelli previsti dall'articolo 7 della
legge n. 447/1995 e dal successivo articolo 5, per la predisposizione e l'adozione dei piani
comunali di risanamento acustico;
c) le modalità per la predisposizione del Piano regionale triennale di
intervento per la bonifica dell'inquinamento acustico previsto
dall'articolo 4 comma 2 della legge n. 447/1995;
d) i criteri da osservare per la predisposizione della documentazione di
impatto acustico prevista all'articolo 8, commi 2, 3 e 4 della legge n.
447/1995 e le modalità di controllo, in conformità con le norme
regionali e statali sulla valutazione di impatto ambientale (VIA);
( 2)
e) i criteri e le condizioni per l'individuazione, da parte dei comuni il
cui territorio presenti un rilevante interesse ambientale e/o
turistico, di valori inferiori a quelli di cui all'articolo 2 della legge
n. 447/1995, in conformità a quanto previsto all'articolo 4, comma 1,
lettera f) della medesima legge.
Art. 5 - Piani comunali di
risanamento acustico.
1. Nei casi previsti
dall’articolo 7 della legge n. 447/1995 il comune entro i successivi
dodici mesi, provvede all’approvazione del Piano di risanamento
acustico, i cui contenuti sono individuati dal comma 2 del medesimo
articolo.
2. Per la stesura dei piani comunali di risanamento acustico i
comuni possono avvalersi del supporto tecnico-scientifico dal competente
Dipartimento provinciale dell'ARPAV.
3. Il piano comunale di risanamento acustico, una volta approvato
dal comune, deve essere inviato alla provincia per la verifica di
congruità con piani comunali di risanamento acustico dei comuni
contermini. Qualora siano riscontrate incongruenze la provincia,
d’intesa con i comuni interessati, provvede alle opportune modifiche
dei piani medesimi.
4. Successivamente, il comune trasmette il piano di risanamento
acustico alla Regione per l’inserimento nel piano regionale triennale
di intervento.
5. Nei casi di inerzia del Comune previsti dall’articolo 7,
comma 3 della legge n. 447/1995, la provincia territorialmente competente
diffida il comune a redigere il piano entro tre mesi; in caso di
inottemperanza la provincia nomina entro un mese un commissario ad acta.
Art. 6 - Piano regionale
triennale di intervento per la bonifica dall’inquinamento
acustico.
1. Il Consiglio regionale, su proposta
della Giunta, approva il Piano regionale triennale di intervento per la
bonifica dall'inquinamento acustico di cui all’articolo 4, comma 2
della legge n. 447/1995. In sede di prima applicazione il Piano regionale
deve essere approvato entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della
presente legge.
2. Per il finanziamento degli interventi previsti dal piano
regionale di cui al comma 1, vengono utilizzati le somme di cui
all’ articolo 10.
Art. 7 - Emissioni sonore da
attività temporanee.
1. Il Comune può, ai sensi
dell'articolo 6, comma 1, lettera h) della legge n. 447/1995, autorizzare
deroghe temporanee ai limiti di emissione, qualora lo richiedano
particolari esigenze locali o ragioni di pubblica utilità. Il
provvedimento autorizzatorio del comune deve comunque prescrivere le misure
necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi e i limiti temporali di
validità della deroga.
2. Nei cantieri edili i lavori con macchinari rumorosi sono
consentiti dalle ore 8.00 alle ore 19.00, con interruzione pomeridiana
individuata dai regolamenti comunali, tenuto conto delle consuetudini
locali e delle tipologie e caratteristiche degli insediamenti.
3. L'accensione di fuochi d'artificio ed il lancio di razzi non
utilizzati per fini tecnici o agricoli sono vietati su tutto il territorio
regionale.
4. L'impiego di macchine da giardinaggio con motore a scoppio è
consentito dalle ore 8.00 alle ore 20.00 con interruzione dalle ore 13.00
alle ore 15.00. Variazioni di tali orari potranno essere disposte dai
regolamenti comunali tenuto conto delle consuetudini locali e delle
tipologie e caratteristiche degli insediamenti.
5. Le attività sportive o ricreative rumorose, fra le quali
motocross, go-kart e tiro a volo, sono ammesse esclusivamente in fasce
orarie autorizzate dal comune, tenuto conto della tipologia e delle
caratteristiche degli insediamenti civili interessati dallo svolgimento di
tali attività.
6. Le emissioni sonore provenienti da circhi, teatri tenda ed altre
strutture mobili di intrattenimento o prodotte da festival o manifestazioni
analoghe sono ammesse solo se preventivamente autorizzate dal comune e
comunque non possono protrarsi oltre le ore 24.00.
7. Deroga agli orari e ai divieti
di cui al presente articolo può essere prevista nei regolamenti
comunali.
8. Ulteriori deroghe agli orari e ai divieti di cui al presente
articolo possono essere autorizzate dal comune su richiesta scritta e
motivata del soggetto interessato.
Art. 8 - Controllo e sanzioni
amministrative.
1. Per le funzioni tecniche di controllo di propria competenza i
comuni e le province si avvalgono dell'ARPAV.
2. L'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 10 della legge
n. 447/1995 e di quelle previste dalla presente legge, spettano al comune
territorialmente competente. Nelle ipotesi in cui la violazione delle
prescrizioni attinenti al contenimento dell’inquinamento acustico,
producano effetti dannosi in ambiti territoriali ricadenti nel territorio
di più comuni, ed il comune nel cui territorio è ubicata la
sorgente sonora di inquinamento non provveda all’applicazione delle
relative sanzioni amministrative, queste vengono applicate dalla provincia
territorialmente competente.
3. Oltre a quelle previste dall'articolo 10 della legge n. 447/1995
sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:
a) chiunque violi le disposizioni riguardanti l'esercizio delle
attività svolte all'aperto o temporanee di cui all' articolo 7 è punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire
1.000.000;
b) alla stessa sanzione soggiace chiunque violi le prescrizioni relative
alle autorizzazioni in deroga di cui all’ articolo 7, comma 7;
c) chiunque, nell’esercizio o nell’impiego di una sorgente
fissa o mobile, supera i limiti fissati dal Comune a tutela delle zone
particolarmente sensibili di cui all’articolo 2, comma 2( 3), è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire
2.000.000.
Art. 9 - Fondo comunale.
1. Il trenta per cento delle somme derivanti dall’applicazione
delle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 10 della legge
n. 447/1995 è destinato a costituire presso i comuni un fondo
finalizzato alla realizzazione dei piani di classificazione acustica, dei
piani comunali di risanamento acustico e degli interventi di bonifica
acustica previsti in detti piani.
Art. 10 - Norma finanziaria.
1. All’introito delle somme
provenienti dallo Stato, ai sensi del comma 4 dell’articolo 10 della
legge n. 447/1995, si provvede mediante istituzione in entrata di apposito
capitolo n. 1727 denominato “Assegnazione statale per la tutela
dell’ambiente esterno e abitativo dall’inquinamento acustico
(articolo 10, comma 4, legge n. 447/1995)” e con l’istituzione
in uscita del corrispondente capitolo n. 50277 denominato “Spese per
la tutela dell’ambiente esterno e abitativo dall’inquinamento
acustico”, ai sensi dell’ articolo 20 della
legge regionale 9
dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni, non appena definiti i
provvedimenti di riparto tra le Regioni. ( 4)
2. Le disponibilità finanziarie assegnate alla Regione dallo
Stato, ai sensi del comma 2 dell’articolo 4 della legge n. 447/1995,
sono destinate al finanziamento degli interventi di bonifica previsti dal
Piano regionale triennale di cui all’ articolo 6.
Note
( 1) L'articolo 79 comma 1 legge regionale 13 aprile
2001, n. 11 dispone che sino all'approvazione di una legge recante un
testo unico di disciplina organica della materia entro 2 anni dall'entrata
in vigore della medesima legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 resta
ferma la ripartizione di competenze fra Regione ed enti locali previste
dalle leggi regionali vigenti in materia di tutela dall'inquinamento
acustico, luminoso, atmosferico ed elettromagnetico.
( 3) Trattasi di un errore, la
disposizione da richiamare è l’articolo 3 comma 2.
SOMMARIO
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