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Contenuti: Legge regionale 1 giugno 1999, n. 23 (BUR n. 49/1999) (Abrogata)

Legge regionale 1 giugno 1999, n. 23 (BUR n. 49/1999) (Abrogata) [sommario] [RTF]

PROGRAMMI INTEGRATI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA, EDILIZIA ED AMBIENTALE IN ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 16 DELLA LEGGE 17 FEBBRAIO 1992, N. 179.

Legge abrogata dall’articolo 49, comma 1 lettera h), della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , a decorrere dall'adozione da parte della Giunta regionale e pubblicazione nel BUR dei provvedimenti previsti dall'articolo 50, comma 1, della medesima legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , i provvedimenti sono stati adottati con un’unica deliberazione della Giunta regionale n. 3178/2004 pubblicata nel BUR n. 105 del 22 ottobre 2004. Successivamente ne è stata prorogata l’applicazione ai sensi degli articoli 48 e 49, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , come modificati dagli articoli 1 e 2, della legge regionale 21 ottobre 2004, n. 20 , per tutte le fattispecie ivi previste. Si segnala inoltre che ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 48, commi 1 e 1 bis, 49 e 50, della medesima legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , la legge rimane applicabile ai programmi integrati adottati entro il 28 febbraio 2005. Si evidenzia, infine, che il comma 7 quater, dell’articolo 48, della medesima legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , introdotto dall’articolo 8, comma 1, della legge regionale 10 agosto 2006, n. 18 , stabilisce che “Per i programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale trasmessi entro il 30 giugno 2006, il termine di cui all’articolo 5, comma 2, della legge regionale 1 giugno 1999, n. 23 , è prorogato di ulteriori centoventi giorni.”. Per una migliore comprensione di tale disposizione si ritiene utile riportare anche il comma 2, dell’articolo 5, citato che dispone “Qualora gli interventi previsti dal programma integrato comportino varianti al piano regolatore generale diverse da quelle di cui al comma 1, il programma integrato, adottato ed approvato con la procedura di cui allo stesso comma 1, è trasmesso all’ente competente ad approvare il piano regolatore generale che, entro il termine perentorio di 90 giorni, può avocare il programma integrato ed approvare la variante ai sensi dell’articolo 45, n. 3), 4), 5), 6), dell’articolo 46, o restituire la stessa ai sensi dell’articolo 47, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 .”.


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