Legge abrogata dall’articolo 49, comma 1 lettera h), della
legge regionale 23 aprile
2004, n. 11 , a decorrere dall'adozione da parte della Giunta regionale
e pubblicazione nel BUR dei provvedimenti previsti dall'articolo 50, comma
1, della medesima
legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , i
provvedimenti sono stati adottati con un’unica deliberazione della
Giunta regionale n. 3178/2004 pubblicata nel BUR n. 105 del 22 ottobre
2004. Successivamente ne è stata prorogata l’applicazione ai
sensi degli articoli 48 e 49, della
legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 ,
come modificati dagli articoli 1 e 2, della
legge regionale 21 ottobre 2004, n. 20 ,
per tutte le fattispecie ivi previste. Si segnala inoltre che ai sensi del
combinato disposto di cui agli articoli 48, commi 1 e 1 bis, 49 e 50, della
medesima
legge
regionale 23 aprile 2004, n. 11 , la legge rimane applicabile ai
programmi integrati adottati entro il 28 febbraio 2005. Si evidenzia,
infine, che il comma 7 quater, dell’articolo 48, della medesima
legge regionale 23
aprile 2004, n. 11 , introdotto dall’articolo 8, comma 1, della
legge regionale 10
agosto 2006, n. 18 , stabilisce che “Per i programmi integrati di
riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale trasmessi entro il 30
giugno 2006, il termine di cui all’articolo 5, comma 2, della
legge regionale 1
giugno 1999, n. 23 , è prorogato di ulteriori centoventi
giorni.”. Per una migliore comprensione di tale disposizione si
ritiene utile riportare anche il comma 2, dell’articolo 5, citato che
dispone “Qualora gli interventi previsti dal programma integrato
comportino varianti al piano regolatore generale diverse da quelle di cui
al comma 1, il programma integrato, adottato ed approvato con la procedura
di cui allo stesso comma 1, è trasmesso all’ente competente ad
approvare il piano regolatore generale che, entro il termine perentorio di
90 giorni, può avocare il programma integrato ed approvare la variante
ai sensi dell’articolo 45, n. 3), 4), 5), 6), dell’articolo 46,
o restituire la stessa ai sensi dell’articolo 47, della
legge regionale 27 giugno
1985, n. 61 .”.