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Contenuti:
Legge regionale 30 luglio 1999, n. 27 (BUR n. 67/1999)
Legge regionale 30 luglio 1999, n. 27 (BUR n. 67/1999) [sommario] [RTF]
REALIZZAZIONE DI UN AUTODROMO NELLA REGIONE VENETO
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione Veneto, in attuazione di quanto previsto
dall’articolo 4 del proprio Statuto, riconoscendo la pratica dello
sport come importante momento di crescita individuale e di aggregazione
sociale, garantisce la fruibilità in ambito regionale di una struttura
su pista specificamente dedicata alla pratica dell’automobilismo e
del motociclismo agonistico.
Art. 2 - Studio di
fattibilità.
1. Per le finalità di cui
all’articolo 1, la Giunta regionale è autorizzata per il tramite
della Veneto Sviluppo S.p.A., a procedere ad uno studio di fattibilità
per l’individuazione del sito più idoneo alla realizzazione di
un autodromo regionale dello sviluppo minimo di 3500 metri. ( 1)
2. Al fine di verificare la disponibilità delle amministrazioni
comunali interessate alla ubicazione dell’autodromo, la Giunta
regionale attua idonea azione di informazione, prevedendo un termine non
inferiore a due mesi per la formulazione di proposte.
3. Lo studio di cui al comma 1 deve altresì accertare la
possibilità di collegare in modo funzionale l’autodromo con
apposite strutture dedicate alle attività di prove e collaudi,
nonché di intrattenimento nel settore motoristico e di ricerca nel
campo della sicurezza stradale.
Art. 3 - Promozione e
partecipazione della Regione alla realizzazione dell’autodromo.
1. La Giunta regionale promuove, per tramite
della Veneto Sviluppo S.p.A. e secondo le norme di diritto privato, la
costituzione di una società fra enti pubblici e privati denominata
"Società Autodromo del Veneto S.p.A." per la progettazione, la
realizzazione e la gestione dell'intervento denominato "Autodromo del
Veneto", con una quota di partecipazione fino a euro 1.549.370,70. La
società così costituita opererà come soggetto privato per il
perseguimento dell'obiettivo di interesse pubblico oggetto della presente
legge.
2. L'intervento di interesse pubblico denominato "Autodromo del Veneto"
sarà realizzato nell'area appositamente individuata dalla
pianificazione urbanistica come zona speciale "F", all'interno della quale
saranno altresì localizzate le strutture connesse e complementari di
intrattenimento, espositive, di ricerca, di servizio, turistico ricettive,
produttive nonché commerciali al dettaglio di completamento, che
potranno essere autorizzate alla Società Autodromo del Veneto S.p.A.
di cui al comma 1, dalla Giunta regionale in deroga agli obiettivi di
sviluppo e ai limiti dimensionali della grande distribuzione di vendita
stabiliti dalla normativa regionale sul commercio. ( 2)
Art. 4 - Norma finanziaria.
Note
( 3) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti.
SOMMARIO
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