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Legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 (BUR n. 69/1999)
Legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 (BUR n. 69/1999) [sommario] [RTF]
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI SVILUPPO AGRICOLO
Art. 1 - Finalità e
caratteristiche.
1. I Servizi di sviluppo agricolo hanno lo scopo di favorire lo
sviluppo e la diffusione dell'innovazione, con particolare riferimento
all'orientamento commerciale, al fine di sostenere l'impresa agricola nel
processo di integrazione con gli altri sistemi produttivi in atto
nell'Unione Europea, favorendone così l'efficienza e la
competitività anche in relazione alle esigenze di salvaguardia
dell’ambiente e di gestione del territorio.
2. I Servizi di cui al comma 1 costituiscono un sistema integrato
che si articola nella ricerca e sperimentazione, informazione e
divulgazione, consulenza all'impresa, promozione della qualità e della
filiera agro-alimentare, nei servizi tecnici di supporto, nella statistica
agraria, nonché nella formazione professionale e dei quadri tecnici.
3. Gli interventi in attuazione degli obiettivi e delle azioni di
cui ai commi 1 e 2, sono determinati in conformità alle disposizioni
della presente legge, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in
materia e del Programma nazionale dei servizi di sviluppo agricolo.
Art. 2 - Piano esecutivo dei
servizi di sviluppo agricolo.
1. La Giunta regionale, sentito il
Comitato regionale per la concertazione in agricoltura di cui
all’ articolo 3, in
conformità con gli indirizzi della programmazione regionale, approva
il piano esecutivo dei servizi di sviluppo agricolo avente valenza
pluriennale, articolato per aree territoriali e settori di attività,
determinando gli obiettivi.
2. L'attuazione del piano avviene attraverso progetti di durata
annuale o pluriennale, presentati dai soggetti di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e
8 nei termini e con le
modalità stabilite dallo stesso.
3. La Giunta regionale provvede al controllo, all’approvazione
ed al coordinamento dei progetti di attuazione del piano e al loro
finanziamento.
4. I progetti presentati dagli organismi di diritto pubblico di cui
agli articoli 1 , lettera b) e 6
della Direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992, operanti
nell’ambito regionale, sono finanziabili fino al cento per cento
della spesa ritenuta ammissibile sulla base di apposita convenzione
stipulata con la Regione nella quale sono fissate anche le modalità e
i tempi di erogazione del finanziamento.
Art. 3 - Comitato regionale per
la concertazione in agricoltura. (1)
1. É istituito il Comitato regionale per la concertazione in
agricoltura con il compito di contribuire a definire le scelte
programmatiche regionali, le azioni da intraprendere per l'attuazione e la
verifica dell’efficacia delle stesse.
2. Il Comitato di cui al comma 1 può costituirsi come
“Tavolo verde” e “Tavolo agroalimentare”:
a) “Tavolo verde” per le questioni concernenti lo sviluppo, il
rafforzamento, il rinnovamento e la valorizzazione delle imprese agricole.
Al tavolo partecipano:
1) il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato;
2) l’Assessore all'agricoltura o un suo delegato;
2 bis) il Presidente della Commissione consiliare competente o un
componente della medesima suo delegato; ( 2)
3) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali
agricole maggiormente rappresentative a livello regionale.
Ciascun partecipante al “Tavolo verde” può farsi
assistere, nel corso delle riunioni, da un numero massimo di due persone
dotate di particolare competenza sugli argomenti all’ordine del
giorno.
b) “Tavolo agroalimentare”, per le questioni relative allo
sviluppo dell’intera filiera agricolo-alimentare ed agroindustriale.
Al tavolo partecipano:
1) l’Assessore regionale all’agricoltura o un suo delegato;
1 bis) il Presidente della Commissione consiliare competente o un
componente della medesima suo delegato; ( 3)
2) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali
agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
3) un rappresentante per ciascuna delle centrali cooperative maggiormente
rappresentative a livello regionale;
4) cinque rappresentanti designati dalle associazioni produttori
regolarmente costituite ed operanti in Veneto;
5) un rappresentante dell’industria alimentare designato
congiuntamente dalle organizzazioni maggiormente rappresentative del
settore a livello regionale;
6) un rappresentante degli imprenditori del commercio alimentare designato
dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale;
7) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;
8) un rappresentante delle organizzazioni dei consumatori maggiormente
rappresentative a livello regionale.
Ciascun partecipante può farsi assistere, nel corso delle riunioni, da
un numero massimo di due persone dotate di particolare competenza sugli
argomenti all’ordine del giorno.
3. I componenti sono nominati con decreto del Presidente della
Giunta regionale e rimangono in carica per la durata della legislatura.
Art. 4 - Ricerca di interesse
regionale e sperimentazione.
1. I
progetti di ricerca e sperimentazione, finalizzati prioritariamente
all'affermazione di prodotti di qualità, possono essere presentati da
istituti o dipartimenti universitari e dagli organismi di diritto pubblico
di cui agli articoli 1, lettera b) e 6 della Direttiva 92/50/CEE del
Consiglio, operanti a livello regionale che, anche se non svolgono
istituzionalmente attività di ricerca e sperimentazione, sono
riconosciuti idonei dalla Giunta regionale.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono avvalersi nella
predisposizione e realizzazione dei programmi di ricerca e sperimentazione
dei centri di consulenza di cui all’articolo 6, individuati secondo
le modalità di selezione ivi previste.
2 bis. La Giunta regionale è autorizzata a promuovere e
sostenere interventi di ricerca a carattere interregionale, riguardanti il
settore primario, attuati dai soggetti di cui al comma 1 e realizzati anche
attraverso accordi di programma in collaborazione con altre Regioni.
( 4)
3. Per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1 possono
essere concessi contributi nel limite massimo del cento per cento della
spesa ritenuta ammissibile a condizione che rispondano agli obiettivi e
alle indicazioni del Piano regionale dei servizi di sviluppo agricolo.
4. I progetti di cui al presente articolo devono essere di interesse
generale e garantire un’adeguata informazione in merito alle
iniziative svolte e ai risultati ottenuti che sono messi a disposizione di
tutti i potenziali utilizzatori, secondo modalità e criteri non
discriminatori conformemente alla disciplina comunitaria, anche attraverso
l’attività di divulgazione ed informazione di cui
all’ articolo 5.
5. I progetti finanziati dal presente articolo devono comunque
soddisfare le condizioni previste dai trattati internazionali e non
provocare distorsioni alla concorrenza.
Art. 5 - Attività di
collaudo dell'innovazione, divulgazione ed informazione.
1. Le attività di collaudo
dell'innovazione, informazione e divulgazione sono realizzate direttamente
dalla Regione o, tramite apposite convenzioni, dagli organismi di cui
all’ articolo 4 comma
1, operanti nell’ambito regionale, esclusivamente per il tempo
necessario a far conoscere agli agricoltori i risultati delle azioni di
ricerca e sperimentazione.
2. L’informazione sullo stato di attuazione della ricerca e
sulla possibilità di utilizzazione dei risultati avviene anche tramite
pubblicazione su quotidiani e periodici tecnici aventi diffusione
nazionale.
Art. 6 - Progetti integrati di
consulenza all'impresa.
1. La consulenza all'impresa è
attività di supporto e orientamento delle scelte imprenditoriali
riguardo agli aspetti tecnici, gestionali ed economici dell'azienda
agricola singola ed associata.
2. I centri di consulenza e gli organismi di diritto pubblico di cui
all’ articolo 2 comma
4, esclusivamente tramite l’informazione, esercitano
l’attività di cui al comma 1 ed in particolare:
a) consulenza alla gestione aziendale;
b) consulenza alla progettazione aziendale ed interaziendale;
c) consulenza tecnico-produttiva;
d) consulenza per l’attivazione e la messa a livello dei sistemi di
qualità;
e) formazione professionale in collaborazione con gli enti di formazione
riconosciuti.
3. Le attività di cui ai commi 1 e 2 sono finanziate dalla
Giunta regionale sulla base di specifici progetti fino al settanta per
cento della spesa ritenuta ammissibile.
4. I progetti presentati dagli organismi di diritto pubblico di cui
al comma 2 sono finanziabili sino al cento per cento della spesa ritenuta
ammissibile e vengono affidati dalla Giunta regionale con le modalità
previste dall’ articolo
2, comma 4.
5. I centri di consulenza devono avere capacità operativa su
tutto il territorio regionale e possedere i seguenti requisiti:
a) essere costituiti sotto forma di società o di associazione;
b) avere autonomia patrimoniale.
6. I centri di consulenza vengono individuati tramite pubblica gara
da esperirsi, secondo le modalità di cui alla Direttiva 92/50/CEE del
Consiglio, come modificata dalla Direttiva 97/52/CE del Parlamento Europeo
e del Consiglio.
7. I centri di cui al presente articolo presentano progetti
integrati di consulenza all’impresa che possono avere valenza annuale
o pluriennale.
8. I centri di consulenza individuati secondo le modalità di
cui al comma 6, possono costituirsi in consorzio per la realizzazione dei
progetti ad essi affidati.
9. Per la realizzazione dei progetti di cui al presente articolo, i
centri di consulenza e i loro consorzi devono impiegare assistenti tecnici
iscritti nel registro di cui all' articolo 9, nella misura di almeno il cinquanta per cento del
personale.
Art. 7 - Attività di
consulenza al mercato e di prodotto.
1. Le associazioni tra produttori, i
consorzi di tutela operanti nel settore vitivinicolo ( 5) e le cooperative agricole, nei limiti dei propri
fini istituzionali, possono svolgere tramite la sola informazione
attività di:
a) consulenza tecnica di prodotto anche connessa alle attività di
trasformazione e commercializzazione;
b) consulenza di mercato;
c) orientamento commerciale;
d) consulenza per l'attivazione e la messa a livello dei sistemi di
qualità.
2. I progetti relativi alle attività di cui al comma 1 devono
essere coerenti con il piano esecutivo dei servizi di sviluppo agricolo
previsto all' articolo 2 e
sono finanziabili fino al settanta per cento della spesa ritenuta
ammissibile.
3. I progetti di cui al presente articolo possono essere affidati
dalla Giunta regionale agli organismi di diritto pubblico di cui agli
articoli 1, lettera b) e 6 della Direttiva 92/50/CEE del Consiglio,
operanti nell’ambito regionale, con le modalità previste
dall’ articolo 2, comma
4.
4. I progetti presentati dagli organismi di cui al comma 3 sono
finanziabili sino al cento per cento della spesa ritenuta ammissibile.
Art. 8 - Tenuta della
contabilità aziendale.
1. La Giunta regionale promuove, anche
ai fini della rilevazione statistica e della programmazione degli
interventi in agricoltura, la tenuta della contabilità nelle aziende
agricole, in collaborazione con l'Istituto nazionale di economia agraria
(INEA) .
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale
può prevedere la realizzazione di progetti specifici di consulenza
finanziati secondo le modalità previste dall' articolo 6.
3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 consistono esclusivamente in
attività di consulenza ed informazione al fine di facilitare la tenuta
della contabilità da parte delle imprese agricole.
Art. 9 - Registro regionale dei
tecnici agricoli
1. É istituito il registro
regionale dei tecnici di cui devono avvalersi i centri di consulenza e loro
consorzi al fine di beneficiare degli interventi previsti dalla presente
legge.
2. Per essere iscritti al registro di cui al comma 1, i tecnici
devono essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
a) laurea in scienze agrarie e forestali, in medicina veterinaria o altre
lauree equipollenti;
b) diploma di perito agrario, agrotecnico od equipollenti.
3. I tecnici e i divulgatori agricoli di cui al Regolamento (CEE)
del Consiglio n. 270 del 6 febbraio 1979, iscritti nel registro regionale
di cui all' articolo
21 della legge
regionale 31 ottobre 1980, n. 88 , sono iscritti d'ufficio al registro
regionale dei tecnici di cui al comma 1.
Art. 10 - Formazione
professionale e di aggiornamento (6) .
1. In armonia con la normativa comunitaria vigente in materia,
l'attività di formazione professionale e di aggiornamento ( 7) si articola in corsi o tirocini diretti
alla formazione ed aggiornamento:
a) degli imprenditori agricoli, coadiuvanti, partecipi familiari e
salariati agricoli, che hanno superato l'età della scuola
dell'obbligo;
b) dei quadri direttivi e degli amministratori delle associazioni di
produttori e delle cooperative agricole.
c) degli assistenti tecnici e delle altre professionalità operanti nel
sistema dei servizi di sviluppo agricolo.
2. L'attività di formazione e aggiornamento professionale di
cui al comma 1 viene svolta ai sensi della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 e
successive modificazioni ed integrazioni, sentita la struttura regionale
competente per i servizi di sviluppo agricolo.
3. I corsi di formazione attivati all'interno dei progetti integrati
di consulenza all'impresa di cui all' articolo 6 hanno priorità di finanziamento nell'ambito dei
fondi destinati dalla Regione Veneto alla formazione professionale.
3 bis. In presenza di esigenze di formazione e di aggiornamento nei
settori agroambientale ed agroalimentare, rese necessarie da adempimenti
disposti dalla normativa nazionale o comunitaria successivamente
all’adozione della programmazione formativa della Regione, la Giunta
regionale, sentita la competente commissione consiliare, è autorizzata
a concedere contributi per la realizzazione delle relative iniziative
formative e di aggiornamento, destinate anche ai tecnici ed operatori che
interagiscono con il sistema agricolo-ambientale e per lo sviluppo rurale.
( 8)
3 ter. La Giunta regionale, nella definizione delle procedure di
assegnazione dei finanziamenti, nell’individuazione della tipologia
delle spese inerenti l’organizzazione e la realizzazione di progetti
di formazione e aggiornamento nonché nella concessione dei relativi
contributi, applica il regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione del 23
dicembre 2003 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del
trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese
attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione
dei prodotti agricoli, pubblicato nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea del 3 gennaio 2004 e il regolamento (CE) n. 68
della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all’applicazione degli
articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 13
gennaio 2001 e successive modificazioni. ( 9)
3 quater. Per i progetti di cui al comma 3 bis possono essere
concesse, su richiesta, successivamente all’inizio delle
attività di formazione ed aggiornamento programmate, anticipazioni
fino al 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, previa
costituzione di una garanzia bancaria o garanzia equivalente rilasciata da
un istituto bancario o istituzione finanziaria autorizzata, corrispondente
al 110 per cento dell’importo anticipato.” ( 10)
Art. 11 - Disposizioni
applicative
1. La Giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della
presente legge, emana, ai sensi dell' articolo 32, lettera
g) dello Statuto, disposizioni applicative della presente legge.
2. Le norme di cui al comma 1 continuano comunque a trovare
applicazione sino all’emanazione delle disposizioni applicative
previste all’articolo 11.
Art. 13 - Norma
finanziaria
Note
( 1) L'articolo 5 della legge regionale 12 dicembre
2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura" prevede che
la concertazione con le parti economiche e sociali nel settore agricolo sia
attuata mediante la consultazione del Comitato di cui al presente articolo.
( 11) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti.
SOMMARIO
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