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Contenuti:
Legge regionale 9 agosto 1999, n. 36 (BUR n. 69/1999)
Legge regionale 9 agosto 1999, n. 36 (BUR n. 69/1999) [sommario] [RTF]
NORME
PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEL TRAFFICO E DELLA DISTRIBUZIONE DELLE MERCI E
PER L’ABBATTIMENTO DELL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO
ALL’INTERNO DELLE AREE URBANE
Art. 1 - Finalità.
1. Al fine di favorire la razionalizzazione del traffico commerciale
in ambito urbano e di ridurre il conseguente impatto di carattere
ambientale, la Giunta regionale concede contributi a favore dei comuni
capoluogo di provincia dotati del piano urbano del traffico di cui
all’articolo 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285:
a) per la redazione di programmi di intervento finalizzati alla
razionalizzazione della distribuzione delle merci nelle aree urbane e per
l’abbattimento dell’inquinamento atmosferico, in seguito
denominati programmi di intervento;
b) per la realizzazione delle opere ed infrastrutture previste dai
programmi di intervento;
c) per l’acquisto di veicoli adibiti al trasporto merci con
alimentazione elettrica, ibrida, a gas naturale o GPL dotati di dispositivo
per l’abbattimento delle emissioni inquinanti.
2. I comuni redigono i programmi di intervento di cui al comma 1,
lettera a), previa consultazione delle associazioni degli imprenditori che
operano nei settori del trasporto, della distribuzione e della vendita
delle merci.
3. I contributi per l’acquisto dei veicoli di cui alla lettera
c) del comma 1, sono concessi, per il tramite dei comuni, alle imprese, nel
rispetto della normativa comunitaria sulla concorrenza ed entro i limiti
della regola de minimis di cui alla Comunicazione n. 96/C 68/06 della
Commissione Europea, pubblicata nella GUCE n. C 68 del 6 marzo 1996 e
successive modificazioni.
Art. 2 - Contenuto dei programmi
di intervento.
1. I programmi di intervento di cui all’articolo 1 devono
prevedere misure per la razionalizzazione della circolazione del traffico
commerciale in ambito urbano ed in particolare:
a) interventi miranti a favorire la circolazione preferenziale a livello
comunale o di area metropolitana;
b) la concentrazione dello smistamento programmato delle merci mediante la
realizzazione di aree attrezzate per favorire l’interscambio fra
vettori e mediante l’impiego di strumenti telematici per la gestione
delle operazioni di smistamento delle merci in funzione del percorso di
consegna;
c) l’acquisto, da parte degli imprenditori, di veicoli adibiti al
trasporto merci in ambito urbano con alimentazione elettrica, ibrida, a gas
naturale o GPL, dotati di dispositivo per l’abbattimento delle
emissioni inquinanti, sulla base di preventivi accordi fra comune e
associazioni degli imprenditori.
Art. 3 - Contributi per la
redazione dei programmi di intervento, la realizzazione delle opere ed
infrastrutture previste e l’acquisto di veicoli.
1. I contributi di cui all’articolo 1 sono finalizzati alla
copertura dei costi concernenti la redazione dei programmi di intervento e
alla realizzazione delle infrastrutture previste. Per le spese di
redazione, il contributo non può superare l’importo di lire 50
milioni. Per le infrastrutture e le opere, il contributo non può
finanziare oltre il venticinque per cento della spesa ammessa e comunque
non può superare i 200 milioni di lire per ciascun intervento da
realizzare in attuazione del programma. Per l’acquisto dei veicoli il
contributo può finanziare fino al venti per cento del costo della
spesa prevista.
Art. 4 - Norme per
l’erogazione dei contributi ai comuni.
1. La Giunta regionale entro sessanta giorni dall’entrata in
vigore della presente legge, definisce i termini e le modalità per la
presentazione dei programmi di intervento nonché i criteri di
priorità per l’erogazione dei contributi.
2. La Giunta regionale entro novanta giorni dalla presentazione da
parte dei comuni interessati dei programmi di intervento, corredati da un
elenco e descrizione delle iniziative proposte con relativo preventivo di
spesa, approva i programmi di intervento ai fini dell’ammissione ai
contributi. Il provvedimento di approvazione della Giunta regionale
individua l’ammontare del contributo e le modalità di
erogazione.
Art. 5 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge
quantificati in lire 1.000 milioni si fa fronte:
a) mediante riduzione di lire 200 milioni, in termini di competenza e di
cassa, dello stanziamento iscritto al capitolo n. 7010 denominato
“Spese per studi, indagini, ricerche e consulenze” del bilancio
di previsione 1999;
b) mediante riduzione di lire 800 milioni, in termini di competenza e di
cassa, dello stanziamento iscritto al capitolo n. 45288 denominato
“Contributi in conto capitale per l’adeguamento della
viabilità al fine di migliorare la viabilità e la sicurezza del
sistema trasporti” del bilancio di previsione 1999.
2. Nel medesimo stato di previsione della spesa sono istituiti:
a) il capitolo n. 45296 “Contributi ai comuni per la redazione di
programmi di intervento per l’abbattimento dell’inquinamento
atmosferico” con lo stanziamento di lire 200 milioni in termini di
competenza e di cassa;
b) il capitolo n. 45298 “Contributi ai comuni per l’adozione di
misure per la razionalizzazione del traffico commerciale in ambito
urbano” con lo stanziamento di lire 800 milioni in termini di
competenza e di cassa.
Note
SOMMARIO
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