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Contenuti:
Legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 (BUR n. 112/1999)
Legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 (BUR n. 112/1999) [sommario] [RTF]
NUOVE
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERVENTO REGIONALE PER L’AMPLIAMENTO,
COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE DI EDIFICI SCOLASTICI PER LE SCUOLE MATERNE
ELEMENTARI E MEDIE
Art. 1 - Finalità.
1. Per il miglioramento e il recupero del patrimonio edilizio
scolastico, la Regione concede contributi per lavori di ampliamento
completamento e sistemazione di edifici adibiti o da adibire a sedi di
scuole materne, statali e non statali, nonché di scuole elementari e
medie, statali, autorizzate e legalmente riconosciute.
Art. 2 - Destinatari.
1. Hanno titolo alla concessione dei
contributi di cui all’articolo 1, gli enti locali proprietari degli
edifici e le istituzioni pubbliche o private che, proprietarie degli
edifici, gestiscono direttamente le scuole o concedono a uso scolastico per
almeno dieci anni a titolo gratuito o a canone simbolico, l’utilizzo
degli edifici di loro proprietà a enti pubblici o a comitati di
gestione rappresentativi anche delle famiglie degli alunni.
1 bis. Hanno titolo alla concessione dei contributi di cui
all’articolo 1 i comitati di gestione di cui al comma 1 che risultino
titolari di convenzione stipulata con l’istituzione pubblica o
privata proprietaria dell’edificio scolastico, in forza della quale
hanno legittimazione ad eseguire interventi di ampliamento, completamento e
sistemazione dell’edificio stesso. ( 1)
Art. 3 - Presentazione delle
domande.
1. Ai fini di accedere ai benefici
previsti dalla presente legge, il legale rappresentante dell’ente
interessato presenta domanda alla Giunta regionale entro sessanta giorni
dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto, del provvedimento con cui la Giunta regionale stabilisce i criteri
per l’assegnazione dei contributi. ( 2)
2. Le domande devono essere corredate dai seguenti documenti:
a) una dichiarazione da parte del legale rappresentante che attesti la
proprietà dell’immobile e che i lavori, per i quali si richiede
il contributo, non sono stati iniziati;
b) nel caso di istituzioni private, una dichiarazione da parte del legale
rappresentane, che si impegni a destinare l’immobile ad uso
scolastico per dieci anni o a concederlo per lo stesso uso e periodo a
titolo gratuito ovvero a un canone simbolico o in comodato;
c) una dichiarazione, da parte dell’autorità scolastica
competente, attestante il numero degli alunni frequentanti nell'ultimo
triennio, il plesso scolastico per il quale si richiedono i benefici;
d) una relazione, resa dal legale rappresentante dell’ente, che
illustri le motivazioni della necessità e urgenza dell’opera con
riferimento sia allo stato di fatto che ai futuri fabbisogni, e una
relazione, a firma di un tecnico abilitato, che descriva le caratteristiche
tecnico-funzionali del progetto e i costi previsti;
d bis) nei casi di cui al comma 1 bis dell’articolo 2, copia della
convenzione di cui al comma 1 bis del medesimo articolo 2. ( 3)
Art. 4 - Piano di riparto.
2. Per la definizione del piano di riparto, la struttura regionale
competente in materia di lavori pubblici, anche avvalendosi degli uffici
regionali del Genio civile, entro centoventi giorni dal ricevimento della
documentazione, esprime un parere tecnico sulle caratteristiche
tecnico-funzionali del progetto e sui costi previsti.
Art. 5 - Misura del
contributo.
1. Il limite massimo della spesa
ritenuta ammissibile ai fini del contributo regionale non può superare
la somma di 200.000,00 euro, ( 5)
oltre l’IVA, indipendentemente dall’importo complessivo del
progetto o del preventivo di spesa presentati.
Art. 6 - Erogazione dei
contributi. (8)
1. L'erogazione dei contributi è disposta in unica soluzione
con decreto del dirigente della struttura regionale competente in materia
di lavori pubblici sulla base del certificato di regolare esecuzione
rilasciato dal direttore dei lavori e della dichiarazione di avvenuta
esecuzione degli stessi da parte del legale rappresentante dell’ente
beneficiario.
2. La richiesta di erogazione del contributo è presentata alla
struttura regionale di cui al comma 1 competente in materia di lavori
pubblici corredata dai prescritti certificati, entro il termine indicato
nel provvedimento di concessione e comunque entro i termini previsti dalla
vigente legislazione regionale in materia di lavori pubblici, ( 9) pena la decadenza del contributo
stesso.
4. La struttura regionale competente in materia di lavori pubblici
effettua, avvalendosi degli uffici regionali del Genio civile, verifiche
sulla correttezza e sulla regolarità della spesa sostenuta mediante il
metodo del sorteggio su un campione pari ad almeno il cinque per cento dei
soggetti finanziati.
4 bis. La diversa destinazione dell'immobile, prima della scadenza
del termine decennale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), comporta
la revoca del contributo ed il conseguente recupero con le modalità
previste dalla vigente normativa. ( 11)
Art. 7 - Fondi disponibili per
provvedimenti di revoca o decadenza.
1. I fondi che si rendessero disponibili per provvedimenti di revoca
o per decadenza o per accertamenti di economia, sono utilizzati dalla
Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, per
interventi di particolare urgenza e indifferibilità o per opere
relative a domande non accolte, purché ammissibili a contributo.
Art. 8 - Abrogazioni.
1. Sono abrogati:
Art. 9 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge
si fa fronte con i fondi già stanziati sul capitolo n. 71020
(contributi ai comuni e istituzioni pubbliche e private per
l’adattamento e il riattamento di edifici per scuole materne,
elementari e medie) del bilancio di previsione della Regione per
l’esercizio finanziario 1999. Per gli esercizi finanziari successivi
si provvede con legge di bilancio.
Art. 10 - Norme transitorie.
1. Le disposizioni previste
dall’ articolo 3 e
quelle previste dall’ articolo 6 si applicano anche al piano finanziato con il
bilancio di cui all’esercizio corrente.
2. In sede di prima applicazione, il termine di cui
all’ articolo 3 è
fissato entro i sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge.
2 bis. La graduatoria delle domande prodotte entro il termine di cui
al comma 2 per l’esercizio finanziario 2000 rimane in vigore anche
per l’esercizio finanziario 2001. ( 12)
2 ter. Le domande prodotte entro il settembre 2000 concorrono alla
graduatoria dell’esercizio finanziario 2002. ( 13)
Art. 11 - Dichiarazione
d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
dell’ articolo
44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
( 7) Comma abrogato da comma 2 art.
1 legge regionale 30
giugno 2006, n. 11 .
( 8) L’articolo 5 della
legge regionale 28
dicembre 2004, n. 38 ha disposto al comma 1 che: “Ai fini della
erogazione, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59
“Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per
l’ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per
le scuole materne elementari e medie”, dei contributi già
concessi e non revocati alla data di entrata in vigore della presente
legge, sono fatte salve le rendicontazioni delle spese sostenute dagli enti
pubblici o dai comitati di gestione di cui all’articolo 2 della
stessa legge” ed al comma 2 che: “Quanto disposto al comma 1,
nel caso di istituzione privata proprietaria dell’edificio, è
subordinato al rilascio, da parte del rappresentante legale della stessa,
della dichiarazione di impegno di cui all'articolo 3 comma 2 lettera b),
della legge regionale
24 dicembre 1999, n. 59 .”
( 9) Comma così modificato da
comma 1 art. 4 legge
regionale 28 dicembre 2004, n. 38 che ha sostituito le parole
“entro ventiquattro mesi dalla data di approvazione del piano di
riparto” con le parole “entro il termine indicato nel
provvedimento di concessione e comunque entro i termini previsti dalla
vigente legislazione regionale in materia di lavori pubblici”.
SOMMARIO
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