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Contenuti:
Legge regionale 24 dicembre 1999, n. 61 (BUR n. 112/1999)
Legge regionale 24 dicembre 1999, n. 61 (BUR n. 112/1999) [sommario] [RTF]
NORME
PER L'ACQUISIZIONE DI SEDI FERROVIARIE DISMESSE
Art. 1 - Finalità.
1. Al fine di consentire l'utilizzazione, per interventi di pubblico
interesse, di aree del territorio regionale già sedi di linee
ferroviarie oggi dismesse ovvero di immobili di pertinenza ferroviaria non
più utilizzati, la Giunta regionale è autorizzata a promuovere la
conclusione di accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8
giugno 1990, n. 142 con gli enti locali, enti gestori di aree protette
interessati e con i soggetti proprietari.
2. Negli accordi di programma di cui al comma 1 vengono definiti la
quota di cofinanziamento a carico regionale, entro il limite dell'ottanta
per cento della spesa prevista, i tempi e le modalità di intervento,
nonché le competenze e gli oneri a carico di ciascun ente.
3. I criteri per l'ammissione a cofinanziamento regionale degli
interventi di cui ai precedenti commi, sono determinati con provvedimento
della Giunta regionale, attribuendo priorità, in fase di prima
attuazione, all’acquisto di immobili e di sedi ferroviarie dismesse
che consentano la realizzazione di percorsi ciclabili di valenza regionale.
4. L’acquisto, anche per stralci successivi, delle sedi della
linea ferroviaria dismessa Treviso Ostiglia, da parte degli enti di cui al
comma 1, è vincolata alla realizzazione di un percorso ciclabile a
valenza interprovinciale o regionale.
Art. 2 - Norma finanziaria.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio 2000 viene
istituito il capitolo n. 45300 denominato “Contributi per
l'acquisizione di sedimi ferroviari dismessi”, con lo stanziamento di
lire 3 miliardi in termini di competenza.
Note
SOMMARIO
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