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Contenuti:
Legge regionale 28 dicembre 1999, n. 62 (BUR n. 113/1999)
Legge regionale 28 dicembre 1999, n. 62 (BUR n. 113/1999) [sommario] [RTF]
INDIVIDUAZIONE DEI COMUNI A PREVALENTE ECONOMIA TURISTICA E DELLE
CITTÀ D’ARTE AI FINI DELLE DEROGHE AGLI ORARI DI VENDITA
(1) (2)
Art. 1 - Delega alle Province.
1. Ai fini della concessione delle deroghe agli orari degli esercizi
commerciali previste dall’articolo 12 del decreto legislativo n. 114
del 31 marzo 1998, con la presente legge la Regione delega alle province
l'individuazione dei comuni a prevalente economia turistica e delle
città d'arte o le zone del territorio dei medesimi e i periodi di
maggiore afflusso turistico, con le modalità e i criteri indicati agli
articoli seguenti.
2. La Giunta regionale esercita, ai sensi dell’ articolo 55 dello
Statuto regionale i poteri di iniziativa e di vigilanza in ordine
all’esercizio delle funzioni delegate.
Art. 2 - Criteri per
l’individuazione dei Comuni ad economia prevalentemente
turistica.
1. Possono essere individuati ad
economia prevalentemente turistica solo i comuni situati in territorio
montano, litoraneo, lacuale, termale, come definiti al comma 2, con
almeno mille e cinquecento posti letto in strutture alberghiere ed extra
alberghiere.
2. Ai fini della presente legge i comuni sono classificati:
a) montani, se il territorio ricade in tutto o in parte in una
comunità montana;
b) litoranei e lacuali, se il territorio si estende in tutto o in parte sul
litorale adriatico o su un lago;
c) termali, se nel territorio sono state rilasciate concessioni termali e
sono operativi stabilimenti termali.
3. Ai fini dell’individuazione i comuni presentano,
entro il 31 ottobre di ogni anno, domanda alla provincia competente per
territorio, allegando idonea documentazione completa di dati statistici,
anche stagionali, relativi agli indicatori seguenti:
a) rapporto tra popolazione residente e numero di presenze in esercizi
alberghieri ed extra alberghieri;
b) rapporto tra imprese turistiche e occupati nelle stesse e il totale
delle imprese e totale degli occupati nel territorio comunale;
c) presenza di stabilimenti termali o strutture congressuali;
d) rapporto tra pubblici esercizi e popolazione residente;
e) ogni altro elemento o testimonianza storica significativa utile ad
esprimere la rilevanza del turismo nell'economia del comune.
4. Alla domanda di cui al comma 3 sono inoltre allegati:
a) il parere delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello
provinciale dei settori turismo e commercio, dei lavoratori e dei
consumatori;
b) il parere della Azienda di promozione turistica competente per
territorio.
5. In deroga a quanto previsto dai commi precedenti la provincia, su
richiesta, individua come comune o zona del territorio del medesimo, ad
economia prevalentemente turistica, i comuni il cui capoluogo è
situato ad una altitudine superiore o pari a seicento metri sul livello del
mare e i comuni il cui territorio risulta compreso, in tutto o in parte,
nel perimetro del Piano d’area del Delta del Po e i centri storici
dei comuni aventi il proprio territorio ricadente in tutto o in parte nel
perimetro del Parco del Delta del Po. ( 3)
Art. 3 - Criteri per l’individuazione delle città
d'arte.
1. Possono essere individuati come città d’arte o zona del
comune di interesse artistico, ai fini della presente legge, i comuni
ricadenti in tutto o in parte in zona montana e i centri storici, come
definiti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, “Limiti
inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i
fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti
residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività
collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della
formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli
esistenti, ai sensi dell’articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n.
765”, dei comuni individuati come “città murate del
Veneto” ai sensi della legge regionale 16 giugno 2003, n. 15
“Norme per la tutela e la valorizzazione delle città murate del
Veneto” con almeno duecento posti letto in strutture alberghiere ed
extra alberghiere e tutti gli altri comuni con almeno seicento posti letto.
( 4)
2. Ai fini dell’individuazione di cui al comma 1 i comuni
presentano domanda alla provincia competente per territorio fornendo idonea
documentazione relativa ai seguenti indicatori:
a) presenza di centri storici classificati dagli strumenti urbanistici come
Zona A e/o zona di interesse storico-artistico;
b) provvedimenti di riconoscimento da parte di istituzioni internazionali,
nazionali o regionali;
c) operatività nei giorni festivi di enti o strutture museali,
artistici e culturali, edifici di culto o religiosi, atti ad attirare
rilevanti flussi di visitatori, per la cui visita o illustrazione è
richiesta specifica professionalità di guide turistiche specializzate
e riconosciute dalla normativa vigente;
d) adeguato numero di immobili o aree soggetti a vincolo ai sensi della
legge 1 giugno 1939 n. 1089 e legge 29 giugno 1939, n. 1497;
e) menzione del comune o della località in guide turistiche a
diffusione nazionale o internazionale, come centro di interesse
storico-culturale;
f) ogni altro elemento utile a dimostrare la qualifica di città d'arte
e la sua rilevanza nell'economia del comune.
3. Alla domanda di cui al comma 2 sono inoltre allegati:
a) il parere delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello
provinciale dei settori turismo e commercio, dei lavoratori e dei
consumatori;
b) il parere della Azienda di promozione turistica competente per
territorio.
Art. 4 - Compiti della
Provincia.
1. La provincia adotta propri criteri di applicazione nel territorio
degli indicatori di cui all’articolo 2 comma 3 e articolo 3 comma 2,
entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 è comunicato ai comuni e
può essere oggetto di revisione entro il 31 dicembre di ogni anno.
3. I provvedimenti di individuazione devono essere comunicati entro
trenta giorni dall'emanazione alla struttura regionale competente in
materia di commercio.
Art. 5 - Deroghe e sanzioni.
1. Le deroghe alla chiusura non possono applicarsi al di fuori del
centro storico o comunque della zona di interesse artistico o ad economia
prevalentemente turistica espressamente indicata nel provvedimento di
individuazione.
2. Nel Comune di Venezia non sono applicabili deroghe per la zona
della terraferma.
3. In caso di violazione all’obbligo di chiusura
domenicale o festiva i comuni applicano le sanzioni amministrative
pecuniarie, la sospensione o la chiusura dell’esercizio, ai sensi
dell’articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
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Art. 6 - Norme finali e
transitorie.
1. In via di prima applicazione, i comuni che intendano ottenere la
qualifica di cui agli articoli
2 e 3 devono presentare
domanda munita della necessaria documentazione alla provincia competente
per territorio, entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento
dei criteri di cui all’articolo 4. Entro i successivi sessanta giorni
la Provincia provvede alla conseguente individuazione.
2. In caso di inerzia della provincia, la Giunta regionale diffida
la stessa a provvedere entro trenta giorni. In caso di ulteriore inerzia la
Giunta regionale provvede ad adempiere alle disposizioni della presente
legge entro i successivi trenta giorni.
Art. 7 - Norma finanziaria.
Note
( 1) L’articolo 40 della
legge regionale 13
agosto 2004, n. 15 ha dettato disposizioni integrative in materia di
violazioni agli obblighi di chiusura domenicale o festiva.
( 2) La legge è stata impugnata
dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto innanzi alla Corte
Costituzionale con ordinanza del 14 maggio 2003 (G.U. 1ª serie
speciale n. 37/2003) con la quale è stata sollevata questione di
legittimità costituzionale degli articoli 2 e 3 in riferimento agli
articoli 3, 97 e 117 della Costituzione. Il giudizio si è concluso con
la sentenza n. 243/2005 (G.U. 1ª serie speciale n. 26/2005), con cui
la Corte Costituzionale, dichiarando inammissibili le questioni di
legittimità costituzionale sollevate in riferimento all’articolo
117 della Costituzione e non fondate le questioni di legittimità
costituzionale sollevate in riferimento agli articoli 3 e 97 della
Costituzione, ha ritenuto che la disciplina legislativa denunciata non
attribuisce un arbitrario privilegio ad alcuni Comuni, né appare
manifestamente irragionevole, atteso che rientra nella discrezionalità
del legislatore regionale la valutazione finalizzata a differenziare, sulla
base di criteri generali, la composita realtà territoriale, ai fini
dell’attribuzione di specifiche qualificazioni della stessa.
( 4) Comma così sostituito da
comma 1 dell’art. 8 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7 .
( 5) L’articolo 40 della
legge regionale 13
agosto 2004, n. 15 ha dettato disposizioni integrative del presente
articolo disponendo:
“Art. 40 - Disposizioni in materia di violazione degli obblighi di
chiusura domenicale o festiva e modifica dell’articolo 5 della
legge regionale 28
dicembre 1999, n. 62 .
1. Fatte salve le deroghe disposte dai comuni con le modalità
stabilite dall’articolo 11, comma 5 del decreto legislativo
nonché di quelle disposte ai sensi della legge regionale 28 dicembre 1999, n. 62
"Individuazione dei comuni a prevalente economia turistica e delle
città d'arte ai fini delle deroghe agli orari di vendita" e successive
modificazioni in caso di violazione degli obblighi di chiusura domenicale o
festiva i comuni applicano la sanzione pecuniaria da un minimo di euro
500,00 ad un massimo di euro 3.000,00.
2. Dalla seconda violazione i comuni sono tenuti ad imporre la chiusura
dell’esercizio per un periodo compreso tra un minimo di 7 giorni fino
ad un massimo di 15 giorni.”.
( 6) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti.
SOMMARIO
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