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Contenuti:
Regolamento regionale 2 dicembre 1999, n. 5 (BUR n. 105/1999)
Regolamento regionale 2 dicembre 1999, n. 5 (BUR n. 105/1999) [sommario] [RTF]
REGOLAMENTO PER LA TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E PER LA DISCIPLINA DELLA
PESCA NELLE ACQUE DEL LAGO DI GARDA
Art. 1 - Finalità.
1. Il presente regolamento disciplina
ai sensi dell’ articolo 1, comma 4, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19
l’attività di pesca nella sponda veneta del lago di Garda e nel
fiume Mincio e suoi canali dall’imbocco con il lago al ponte della
ferrovia Milano-Venezia.
Art. 2 - Tipi di pesca.
1. Le attività disciplinate dal presente regolamento
riguardano:
a) la pesca dilettantistica e sportiva;
b) la pesca professionale.
2. La pesca sportiva e dilettantistica è l’attività
esercitata nel tempo libero senza scopo di lucro.
3. La pesca professionale è l’attività economica che
viene esercitata in forma esclusiva o prevalente, e consiste nella cattura
di pesci al fine della loro commercializzazione.
Art. 3 - Orari di pesca.
1. La pesca dilettantistica è
consentita a partire da un’ora prima del sorgere del sole a
un’ora dopo il tramonto, salvo quanto previsto ai commi 2, 3, 4 e 5.
2. La pesca notturna è consentita con la canna da pesca
limitatamente all’anguilla, ai ciprinidi e alla bottatrice con le
modalità e nei limiti previsti dall’ articolo 8, comma 1, lettera a).
3. La Provincia può concedere eventuali deroghe alle
disposizioni di cui al comma 1 in funzione di particolari consuetudini o
tradizioni locali , limitatamente alla pesca della trota lacustre con
l’uso della tirlindana e con le modalità previste
dall’ articolo 8, comma
2, lettera b).
4. La pesca subacquea può essere praticata dal sorgere del sole
al tramonto nel rispetto delle disposizioni previste all’ articolo 8, comma 3.
5. La pesca dilettantistica all’agone, dal 1° giugno al
31 luglio, è consentita sino alle ore 21.30 con l’osservanza dei
periodi di divieto di cui all’articolo 4.
Art. 4 - Periodi di divieto e
lunghezze minime.
1. I tempi di divieto e le lunghezze
minime totali, che le specie ittiche devono aver raggiunto per la pesca, la
detenzione, il trasporto, la compravendita e lo smercio nei pubblici
esercizi, sono i seguenti:
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Nome italiano
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Nome scientifico
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Tempi di divieto
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Lunghezze minime
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Carpione
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Salmo carpio
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15/11-31/01
20/06-20/08
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cm 30
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Coregone lavarello
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Coregonus lavaretus
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15/11-15/01
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cm 30
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Trote lacustre e fario
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Salmo (trutta) trutta
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15/10-15/01
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cm 30
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Carpa
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Cyprinus carpio
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05/06-25/06
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cm 30
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Tinca
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Tinca tinca
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05/06-25/06
|
cm 25
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Luccio
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Esox lucius
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22/02-31/03
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cm 40
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Anguilla
|
Anguilla anguilla
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- -
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cm 40
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Pesce persico
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Perca fluviatilis
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15/04-15/05
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cm 18
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Agone
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Alosa fallax
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05/06-10/06
01/07-06/07
20/07-25/07
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cm 15
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Gambero d’acqua dolce
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Austropotamobius pallipes italicus
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01/04-30/06
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cm 7
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2. Le lunghezze minime dei pesci sono misurate dall’apice del
muso all’estremità della pinna caudale, quella del
gambero dall’apice del rostro all’estremità del telson
(coda).
3. La cattura e la detenzione di specie ittiche diverse da quelle
indicate al comma 1, sono sempre vietate se di lunghezza inferiore a 5 cm.
4. I periodi di divieto delle specie ittiche iniziano dalle ore 12
del primo giorno e terminano alle ore 12 dell’ultimo giorno.
5. In deroga ai divieti previsti dal presente regolamento la
Provincia può autorizzare la cattura, la detenzione e l’utilizzo
di fauna ittica per scopi scientifici, per la riproduzione artificiale e
per il ripopolamento.
6. Il pesce eventualmente catturato in periodo di divieto o di
misura inferiore alla minima prevista deve essere immediatamente rimesso in
acqua.
Art. 5 - Limiti di cattura.
1. Per ogni giornata il pescatore dilettante non può catturare
più di:
a) carpione tre capi
b) coregone lavarello sei capi
c) trota spp. (tutte le specie) sei capi
d) luccio tre capi
e) pesce persico venti capi.
2. Il pescatore dilettante non può comunque catturare e
trattenere più di cinque chilogrammi complessivi di pesce
indipendentemente dalle singole specie; per i salmonidi (carpione,
coregone, trota) il limite massimo è fissato in sei capi complessivi
per giornata.
3. Il limite complessivo di peso di cui al comma 2 può essere
derogato con l’ultimo esemplare catturato.
4. È fatta deroga ai limiti di cui ai commi 1 e 2 in occasione
di gare o manifestazioni di pesca autorizzate ai sensi dell’ articolo 14.
5. La Provincia per comprovate esigenze di tutela del patrimonio
ittico può disporre deroghe al limite di cui al comma 2 limitatamente
alla cattura di specie ittiche alloctone.
Art. 6 - Zone di divieto
assoluto di pesca.
1. È vietato l’esercizio della pesca con qualsiasi
attrezzo a una distanza inferiore a 50 cm dagli sbocchi dei corsi
d’acqua e dai ponti e a una distanza inferiore a 100 m dagli impianti
ittiogenici. La distanza da osservare non riguarda solo la posizione in cui
si trova il pescatore, ma anche quella dell’esca o
dell’attrezzo usato per la pesca.
Art. 7 - Norme di
salvaguardia.
1. Al fine di evitare danni all’ittiofauna e al suo ambiente
di vita, la Provincia può vietare o limitare la pesca, anche
relativamente a singoli modi o attrezzi da pesca, per periodi e
località determinati.
2. La Provincia per comprovate esigenze climatiche o di altra natura
relative alla salvaguardia e al mantenimento degli equilibri tra le varie
specie ittiche, può variare i periodi di divieto e le lunghezze minime
di cui all’articolo 4, comma 1, nonché includervi altre specie.
Per le medesime esigenze può altresì variare i modi di pesca di
cui agli articoli 8, 9, commi 4, 5, 6 e 7 e articolo 11, commi 1 e 7.
3. La Provincia, prima di adottare le misure di salvaguardia di cui
ai commi 1 e 2 e all’articolo 11, comma 6, nonché le eventuali
deroghe alle disposizioni previste all’articolo 3, deve sentire le
altre Province interessate.
Art. 8 - Attrezzi e modi
consentiti per la pesca dilettantistica.
1. La pesca dilettantistica dalla riva
è consentita con i mezzi e nei modi sottoindicati:
a) massimo tre canne con o senza mulinello con un massimo complessivo di
sei ami o altre esche singole artificiali o naturali, salvo quanto previsto
alle successive lettere b) e c);
b) per la pesca del coregone lavarello è consentito l’uso di una
sola canna con un massimo di 10 ami. L’uso dell’amettiera per
coregoni è vietato durante il periodo di divieto di cattura della
specie di cui all’articolo 4, comma 1. È sempre vietato il suo
uso a traina;
c) è consentito l’uso di una sola canna munita di una
lanzettiera con un massimo di 15 lanzette per la pesca
dell’alborella;
d) bilancino o bilancella di lato non superiore a 1,5 m e maglia non
inferiore a 10 mm, montato su palo di manovra. L’attrezzo deve essere
utilizzato solo dalla riva a piede asciutto, negli orari previsti
all’ articolo 3; il suo
uso è vietato dal 5 giugno al 25 luglio. È sempre vietato il
sistema a teleferica;
e) guadino e raffio: l’uso è ammesso esclusivamente per il
recupero del pesce allamato. Il guadino non deve avere una maglia inferiore
a 10 mm.
2. La pesca dilettantistica da natante è consentita con i mezzi
e nei modi sottoindicati:
a) nei modi indicati al comma 1;
b) per ogni imbarcazione è consentito l’uso di tre tirlindane
nei modi e tempi sottoindicati:
1) tirlindana da carpione (dindana, matros): attrezzo costituito da un
unico filo zavorrato di bava o metallo della lunghezza massima di 120 m,
dotato di non più di 12 rami laterali recanti ciascuno una latta
raffigurante un pesciolino. È proibita durante il periodo di divieto
del carpione di cui all’articolo 4;
2) tirlindana da cavedano, trota e luccio: attrezzo costituito da un filo
unico di bava della lunghezza massima di 60 m, dotato di non più di
sei rami laterali recanti ciascuno un’esca naturale o artificiale.
Dal 20 giugno al 20 agosto, nella zona di lago posta a nord della
congiungente Punta San Vigilio - Punta di Manerba, è consentito
l’uso di un attrezzo (lillò o peschetto) costituito da un filo
della lunghezza massima di 50 m, dotato di non più di tre rami
laterali recanti ciascuno un’esca naturale o artificiale, ad una
distanza inferiore a 300 m dal battente dell’onda;
3) “filagnino”: attrezzo con un solo filo, della lunghezza
massima di 50 m, recante un’esca naturale o artificiale per la pesca
del cavedano e del luccio;
c) durante il periodo di divieto del luccio di cui all’articolo 4
è vietato l’uso di qualunque tipo di tirlindana di cui alla
lettera b) ad una distanza inferiore a 100 m dal battente dell’onda
nella zona di lago posta a nord della congiunzione Punta San Vigilio -
Punta di Manerba e ad una distanza inferiore a 500 m dal battente
dell’onda a valle dello stesso limite, e comunque sempre in presenza
di fondali di profondità minore di 30 m;
d) il natante può sostare a una distanza non inferiore a 100 m dagli
attrezzi fissi di pesca o dagli impianti ittiogenici e ad una distanza non
inferiore a 50 m dagli attrezzi di pesca segnalati da galleggianti.
3. La pesca subacquea è consentita nel rispetto delle seguenti
prescrizioni:
a) ai maggiori di 18 anni in possesso di licenza di categoria A o B,
esclusivamente in apnea e con fucile subacqueo munito di arpione con non
più di cinque punte, negli orari previsti all’ articolo 3;
b) con un galleggiante portante una bandiera rossa con striscia diagonale
bianca, di dimensioni conformi alle leggi vigenti, per segnalare la propria
presenza;
c) con apposita unità d’appoggio dotata di bandiera di
segnalazione rossa con striscia diagonale bianca secondo le modalità
previste dalla specifica normativa regionale vigente in materia di
navigazione;
d) entro una distanza di 50 m dalla bandiera o dal natante di segnalazione;
e) nelle zone e nei periodi che la Provincia individuerà in relazione
ad esigenze di tutela ambientale e delle diverse attività di pesca e
ricreative;
f) ad una distanza superiore a 100 m dalle zone di protezione e
ripopolamento ittico, di protezione archeologica, dagli allevamenti ittici,
dagli attrezzi fissi da pesca, nonché da ogni altra zona di tutela
ambientale ove già sia previsto il divieto;
g) a una distanza superiore a 50 m dai canneti, dagli attrezzi di pesca
segnalati da galleggianti, dalle opere portuali e dai loro accessi, dalle
zone d’ormeggio autorizzate dagli organi competenti e dai segnali per
la navigazione;
h) al di fuori delle zone ove è praticata la balneazione e della rotta
delle unità di servizio pubblico di linea;
i) al di fuori dei corridoi di lancio dello sci nautico.
4. È vietato tenere il fucile subacqueo in posizione di
armamento prima di entrare in acqua o in emersione.
5. È vietato affidare il fucile subacqueo a persona di età
inferiore a 18 anni.
6. È vietato detenere sul luogo di pesca o nella barca attrezzi
non consentiti e nei periodi in cui essi sono vietati.
7. Il posto di pesca spetta al primo occupante: i pescatori
sopraggiunti devono tenersi a una distanza tale da non pregiudicare
l’esercizio della pesca.
Art. 9 - Uso di esche e
pasture.
1. È consentito usare per la pesca esche naturali e artificiali
ad esclusione del sangue solido e delle interiora di animali.
2. È vietato utilizzare quale esca viva le specie non
appartenenti alla fauna ittica caratteristica del lago.
3. È vietato utilizzare quale esca viva le specie che non
abbiano ancora raggiunto la taglia minima di cattura di cui
all’ articolo 4.
4. Il pescatore dilettante può detenere e usare, per giornata,
non più di un chilogrammo di larve di mosca carnaria, salvo quanto
previsto ai commi 6 e 7.
5. Il pescatore dilettante può detenere e usare, per giornata,
non più di due chilogrammi di pastura, comprensivi delle larve di
mosca carnaria di cui al comma 4, salvo quanto previsto ai commi 6 e 7.
6. Dal 1° giugno al 30 settembre e dalle ore 9 alle ore 19 il
pescatore dilettante può detenere e usare, per giornata, solo pastura
a base di sostanze vegetali in quantità non superiore a un chilogrammo
e non più di 100 grammi di esche naturali, tra cui anche le larve di
mosca carnaria.
7. È vietato pasturare con prodotti chimici, col sangue solido
o liquido o con interiora di animali.
8. È vietato abbandonare esche, pesce o rifiuti di ogni genere
a terra, lungo i corsi o gli specchi d’acqua e nelle loro adiacenze,
o scaricare qualsiasi tipo di rifiuto nel lago.
Art. 10 - Misurazione delle
maglie delle reti.
1. Le maglie delle reti si misurano a rete bagnata dividendo per
dieci la distanza fra undici nodi consecutivi.
Art. 11 - Attrezzi consentiti
per la pesca professionale.
(Legenda: mg = numero maglie; MM = maglia massima; Mm = maglia minima; L =
lunghezza massima del singolo attrezzo; Lg = larghezza massima; h = altezza
massima.)
1. La pesca professionale è consentita unicamente con gli
strumenti e nei modi sottoindicati:
a) RETI VOLANTI, DI TRATTA, A CATINO, RETTANGOLARI (da non usarsi con
barche fisse o ancorate, salvo le eccezioni indicate per ciascuna rete):
1) BIRBA - luccio e tinca. Mm 35; rete: L = 250 m, h 1.000 mg = 35 m.
Divieto: dal 15 novembre al 15 gennaio e dal 5 giugno al 25 giugno. È
consentito l’uso dell’ancora;
2) REMATTINO - alborella. Mm 6,5; MM 9; rete: L = 140 m, h 2.800 mg = 18,2
m con Mm e 25,2 m con MM. Divieto: dal 15 maggio al 15 settembre. È
vietato l’uso dell’ancora;
3) VARONARO (varonar) - agone, anguilla. Mm 16; MM 18; rete: L = 250
m, h 1.200 mg = 19,2 m con Mm e 21,6 m con MM. Divieto: dal 5 giugno al 10
giugno, dal 1° luglio al 6 luglio e dal 20 luglio al 25 luglio;
4) CIARA (ciara) - tinca. Mm 45; rete: L = 300 m, h 1.000 mg = 45 m.
Divieto: dal 5 giugno al 25 giugno. È consentito l’uso
dell’ancora;
b) RETI DA POSTA CONICHE:
1) AEROPLANO CON BERTOVELLI (aeroplano) - tinca, carpa, luccio e
anguilla. Mm 22; rete: L = 20 m, h = 1,5 m; bertovello con Mm 14. Dotazione
massima per pescatore: n. 40 tra aeroplani e bertovelli. È consentito
l’uso di una rosta di 40 m di lunghezza e di 1,5 m di altezza, avente
maglia di Mm 15 e MM 25. È consentito l’uso di un aeroplano con
bertovelli di Mm 7, L = 7 m e h = 0,5 m, dotato di rosta di Mm 7 e L = 25
m, esclusivamente per la cattura dell’esca personale per la spaderna
(ami);
2) BERTOVELLO (bertabel, bertael, realti) - alborella, triotto. Mm
7; rete L = 3 m, diametro cerchio d’entrata = 0,5 m; camera
d’entrata h = 1,5 m. É permesso l’uso delle tele e il
sistema a raggiera (roccolo) con l’ausilio di lampada a olio o a
petrolio da servire come segnale e con luce mai rivolta verso
l’acqua. Dimensioni della tela: Mm 5, L = 25 m, h = 2 m;
3) COGOLO (gabbia, righiera) - anguilla. L = 9 m; bocca con h = 3 m
e Lg = 3 m; ali e bocca con Mm 24; cogolo con Mm 12. É consentito
l’uso di una rosta di Mm 22, L= 60 m e h = 3 m;
c) TREMAGLI:
1) SPIGONSOLA - alborella. Mm 6; MM 10; rete: L = 25 m, h = 1,5 m.
Dotazione massima per pescatore: n. 8. Divieto: dal 15 maggio al 31 luglio.
Durante il periodo di divieto è consentito l’uso di una sola
spigonsola di 25 m per la cattura di esca, e solo per la quantità
indispensabile per l’uso giornaliero degli ami (spaderna);
2) TREMAGLIO (tramac, tramacet, tramai) - anguilla. Mm 18; MM 20; h
= 1,5 m. Dotazione massima per pescatore: Mm 18 = n. 20 da 2.000 mg o n. 15
da 2.800 mg; MM 20 = n. 20 da 2.000 mg o n. 14 da 2.800 mg. É
consentito l’uso di una rosta avente le seguenti caratteristiche: Mm
20; L = 40 m; h = 1,5 m;
3) RE DA SERRAR (re da serar) - pesce bianco. Mm 8; rete: L = 150 m,
h = 3 m. Divieto dal 15 maggio al 1° novembre. La rete va usata con
l’ausilio di un bertovello di Mm 6;
d) RETI SEMPLICI DA POSTA O SOSPESE:
1) VOLANTINO (antana da coregone e carpione, volanti) - carpione,
coregone. Mm 37; h = 7 m. Divieto: dal 15 novembre al 31 gennaio. Dal 20
giugno al 20 agosto la rete non può essere collocata a una
profondità maggiore di 18 m; la profondità sopraindicata
corrisponde alla lunghezza massima della corda alla cui estremità va
poi legata la rete. Dotazione massima per pescatore: n. 12 attrezzi da
2.000 maglie, ciascuno dotato di almeno due gavitelli di congiunzione e di
un gavitello centrale. É consentita l’unione di non più di
due fila di reti, per un massimo di 24 attrezzi. L’uso della rete
è consentito solo in forma volante;
2) VOLANTINO DA TINCA E TROTA - Mm 60, h = 7 m. Divieto: dal 22 febbraio al
31 marzo, dal 5 giugno al 25 giugno e dal 15 ottobre al 15 gennaio.
Dotazione massima per pescatore: n. 10 da 2.000 maglie;
3) ANTANA - tinca, carpa, trota, luccio. Mm 50; h = 3 m. Divieto dal 5
giugno al 25 giugno. Dal 1° novembre al 15 gennaio è consentito
l’uso di un attrezzo di Mm 60 e h = 2 m da porre unicamente su
fondali di profondità maggiore di 5 m. Dotazione massima per
pescatore: n. 25;
4) ANTANELLO (ontanel) - carpione, lavarello, luccio, pesce persico.
Mm 37, MM 45; h = 3 m. Divieto: dal 15 aprile al 15 maggio e dal 15
novembre al 15 gennaio. Dal 20 giugno al 20 agosto è vietato collocare
la rete su fondali profondi più di 20 m e comunque mai a una distanza
maggiore di 1,5 km dal battente dell’onda. Dotazione massima per
pescatore: n. 25 da 2.000 mg. Detta rete deve essere collocata sul fondo
del lago per tutta la sua lunghezza e non può essere utilizzata in
forma volante;
5) GEROLA (filza) - alborella. Mm 8; MM 14; rete: L = 25 m, h = 2 m.
Divieto: dal 15 maggio al 15 agosto. Dotazione massima per pescatore: n.
10;
6) PENDENTE (reu) - agone. Mm 22, MM 25; h = 6 m. Divieto dal
1° aprile al 30 settembre. Dotazione massima per pescatore: n. 15 da
2.000 mg. Ciascun attrezzo deve essere dotato di almeno due gavitelli di
congiunzione. É consentita l’unione di non più di due fila
di reti, per un massimo di 30 attrezzi;
7) S-CIAOLONE (s-ciaolotto, s-ciaulù, scarolin) - agone. Mm 22,
MM 25; h = 2 m. Divieto: dal 1° agosto al 15 maggio e dal 5 giugno al
10 giugno, dal 1° luglio al 6 luglio e dal 20 luglio al 25 luglio.
Dotazione massima per pescatore: n. 25 da 2.000 mg. Dal 1° giugno al
31 luglio la rete deve essere messa in posa dopo le ore 21.30 per essere
recuperata al mattino successivo;
e) ATTREZZI VARI:
1) SPADERNA (ami) - anguilla, luccio;
2) TIRLINDANA - carpione, trota, luccio e cavedano. Nei modi previsti
all’articolo 8, comma 2;
3) FIOCINA. L’uso della sorgente luminosa è vietato dal 15
maggio al 15 luglio e dal 15 ottobre al 31 gennaio.
2. I periodi di divieto d’uso per ciascuna rete, di cui al
comma 1, iniziano alle ore 12 del primo giorno e terminano alle ore 12
dell’ultimo giorno.
3. É sempre vietato l’uso a strascico di qualunque tipo
di rete.
4. Gli attrezzi nel periodo in cui sono soggetti al divieto
d’uso di cui al comma 1 non possono essere trasportati sulla barca o
detenuti sul luogo di pesca.
5. Il pescatore non può trasportare sulla barca attrezzi da
pesca in numero maggiore rispetto a quanto prescritto.
6. La Provincia deve individuare le zone di lago e le
profondità massime entro le quali vietare, dal 22 febbraio al 31
marzo, la messa in posa delle reti antana e antanello, al fine di tutelare
la riproduzione del luccio.
7. Gli attrezzi tipo tremaglio, antana e antanello, dal 1°
marzo al 31 ottobre di ciascun anno, devono essere messi in posa a partire
da tre ore prima del tramonto per essere recuperati non oltre le ore 9 (non
oltre le ore 10 durante i mesi di marzo e di ottobre) del giorno
successivo. É fatta deroga ai limiti di cui sopra in presenza di
condizioni atmosferiche avverse tali da poter costituire pericolo per
l’incolumità del pescatore.
8. Gli impianti fissi di pesca devono essere autorizzati dagli
organi competenti.
Art. 12 - Contrassegno sugli
attrezzi professionali.
1. Tutti gli attrezzi da pesca di cui all’articolo 11, comma
1, lettere a), b), c) e d) devono essere muniti di un apposito contrassegno
rilasciato dalla Provincia, consistente in una targhetta in materiale non
ossidabile, resistente agli agenti atmosferici, applicato saldamente alla
corda o alla rete, in un punto facilmente controllabile.
2. Per gli attrezzi da pesca uniti a formare una fila è
sufficiente che siano muniti di contrassegno i soli gavitelli di inizio e
fine.
3. Il contrassegno deve contenere il numero di identificazione del
pescatore desunto dagli elenchi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250.
4. All’inizio di ciascuna fila di reti deve essere allacciato
un galleggiante che consenta l’identificazione del proprietario degli
attrezzi.
5. Dal 31 ottobre al 1° marzo le reti tipo tremaglio, antana e
antanello devono essere segnalate, all’inizio e alla fine di ciascuna
fila, da due galleggianti dotati ciascuno di un’asta di lunghezza non
inferiore a 50 cm munita di bandierina rossa.
Art. 13 - Modi di pesca
vietati.
1. Oltre ai divieti previsti dai precedenti articoli è vietato:
a) usare materiale esplosivo nonché la corrente elettrica come mezzo
di uccisione o di stordimento della fauna ittica, ad eccezione che per
l’esercizio della pesca scientifica;
b) gettare o infondere nelle acque sostanze atte a intorpidire, stordire o
uccidere la fauna ittica;
c) collocare nelle acque di cui all’articolo 1, comma 1,
nonché nelle insenature naturali o artificiali, reti o apparecchi
fissi o mobili di pesca che occupano più di un terzo della larghezza.
Tra una rete, o fila di reti, e l’altra deve esserci inoltre una
distanza non inferiore a 50 m;
d) esercitare la pesca nei canali in via di prosciugamento naturale o
artificiale, salvo il recupero del materiale ittico per la reimmissione in
altre acque pubbliche sotto il controllo della Provincia;
e) esercitare la pesca nel lago e nei canali smuovendo il fondo delle
acque, ovvero impiegando altri sistemi non previsti dal presente
regolamento;
f) apporre segnali o legende portanti indicazioni riguardanti
l’esercizio della pesca, senza aver ottenuto regolare autorizzazione;
g) usare fonti luminose durante l’esercizio della pesca, salvo che
per la segnalazione delle corde, file o tese di reti, da effettuarsi
unicamente con lampade comunque mai rivolte verso l’acqua;
h) usare a strappo gli attrezzi armati con amo o ancoretta. Si intende
l’uso a strappo l’esecuzione di manovre atte ad allamare il
pesce in parti del corpo che non siano l’apparato boccale;
i) pescare con le mani;
j) estirpare i canneti, smuovere il fondo del lago, il letto del fiume
Mincio e dei suoi canali, estirpare erbe anche sommerse, con qualsiasi
arnese, solo che ciò non sia conseguenza dell’uso di reti e
degli attrezzi di pesca nei periodi e modi consentiti. La Provincia
può autorizzare tagli del canneto e di piante acquatiche ingombranti,
nell’interesse della salvaguardia dell’attività di pesca e
del mantenimento dell’equilibrio ecologico.
Art. 14 - Gare e
manifestazioni di pesca.
1. Le associazioni sportive che
hanno interesse ad effettuare gare o manifestazioni di pesca nelle acque
indicate dal presente regolamento, per ottenere la necessaria
autorizzazione, devono presentare domanda alla Provincia.
2. Nella domanda dovranno essere indicati:
a) il tratto interessato nel caso di gare di pesca dalla riva;
b) l’autorizzazione, ove occorra, del Comune competente per
territorio per l’occupazione della riva;
c) il numero presumibile dei partecipanti;
d) i tempi e le modalità di svolgimento;
e) le specie ittiche oggetto della gara e quant’altro previsto dalle
specifiche normative provinciali.
3. Le gare di pesca subacquea sono autorizzate nelle zone e con i
limiti fissati dalla Provincia.
4. Gli organizzatori della gara o del raduno devono delimitare con
tabelle recanti la scritta “Gara di pesca autorizzata” i tratti
loro concessi.
5. Gli organizzatori sono responsabili degli eventuali danni
provocati a terzi durante lo svolgimento della gara o raduno, nonché
della pulizia del campo.
6. In occasione delle gare di pesca è vietato ogni tipo di
ripopolamento.
7. Durante lo svolgimento delle gare è vietato
l’esercizio della pesca ai non partecipanti.
8. La Provincia può istituire campi di gara.
Art. 15 - Tesserino
catture.
1. La Provincia, può prevedere con proprio decreto
l’obbligo del possesso e della compilazione del tesserino catture da
parte dei pescatori dilettanti che esercitano la pesca nelle acque di cui
all’ articolo 1, comma
1.
Art. 16 - Norme
transitorie.
1. Le reti e gli attrezzi da pesca consentiti dal DPR del 17
dicembre 1951, n. 1829, e successive modifiche, possono essere usati fino a
tre mesi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 17 - Sanzioni
amministrative
1. Per tutte le violazioni ai divieti e alle limitazioni previste
dal presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative di cui
all’ articolo
33 della legge
regionale n. 19/1998 .
SOMMARIO
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