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Legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 (BUR n. 8/2000)
Legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 (BUR n. 8/2000) [sommario] [RTF]
INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DI NUOVE IMPRESE E DI INNOVAZIONE
DELL’IMPRENDITORIA FEMMINILE
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto al fine di promuovere e consolidare il
lavoro femminile e consentire una sua qualificata presenza sul mercato:
a) promuove e sostiene l’imprenditoria femminile, particolarmente in
settori innovativi;
b) favorisce la diversificazione delle scelte professionali delle donne, in
particolare attraverso gli strumenti della formazione professionale,
nonché l’accesso al lavoro autonomo e la qualificazione
professionale delle lavoratrici autonome e delle imprenditrici.
Art. 2 - Destinatari dei
contributi.
1. Sono destinatarie dei contributi previsti
dalla presente legge le piccole e medie imprese, anche nel settore
agricolo, che rispondono alla definizione prevista dalla disciplina
comunitaria sugli aiuti di stato a favore delle piccole e medie imprese,
dettata dal regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio
2001, attive o che intendono attivarsi nel territorio veneto, che rientrano
in una delle seguenti tipologie:
a) imprese individuali di cui sono titolari donne residenti nel Veneto da
almeno due anni;
b) società anche di tipo cooperativo i cui soci ed organi di
amministrazione sono costituiti per almeno due terzi da donne residenti nel
Veneto da almeno due anni e nelle quali il capitale sociale è per
almeno il cinquantuno per cento di proprietà di donne.
2. Le imprese di cui alle lettere a) e b) devono avere sede operativa nel
Veneto.( 1)
3. Possono ottenere i contributi le imprese di cui al comma 1 che intendono
perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:
a) adottare processi produttivi innovativi ovvero innovare o diversificare
prodotti;
b) qualificare l'impresa con corsi di formazione per l'imprenditoria, la
direzione e il personale dipendente.
4. I requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 devono:
a) sussistere al momento della costituzione dell'impresa, se si tratta di
nuova impresa;
b) sussistere da almeno sei mesi anteriori alla richiesta di contributo, se
si tratta di impresa già esistente;
c) permanere nei primi cinque anni dalla concessione del contributo.
( 2)
4 bis. La Regione interviene inoltre per favorire le aggregazioni fra
imprese a prevalente partecipazione femminile, con le modalità
attuative stabilite dalla Giunta regionale. ( 3)
Art. 3 - Contributi.
1. Alle imprese di cui
all’articolo 2 possono essere concessi i seguenti contributi:
a) in conto capitale; ( 4)
b) finanziamenti agevolati per avviare processi innovativi dei prodotti e
delle attività produttive aziendali tramite apposito fondo di
rotazione costituito presso Veneto Sviluppo S.p.A.;
c) per la formazione di titolari, dirigenti, dipendenti di sesso femminile;
c bis) in conto interessi;
c ter) titoli di spesa predefiniti quali vouchers e simili;
c quater) fondi di garanzia ed altre forme agevolate che prevedano il
coinvolgimento del settore creditizio e finanziario privato;
c quinquies) altre forme di intervento individuate e definite dalla Giunta
regionale. ( 5)
1 bis. Le forme agevolative di cui al comma 1 sono concesse e sono
fra loro cumulabili nei limiti previsti dalla vigente normativa. ( 6)
2. I contributi concessi ai sensi della presente legge rientrano nel
regime de minimis di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione
del 12 gennaio 2001; ai sensi del comma 2 dell'articolo 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314 per le imprese del
settore agricolo, fatta eccezione per il settore dell'agriturismo, e per le
imprese del settore della pesca e dell’acquacoltura si applicano
rispettivamente le disposizioni di cui agli articoli 3bis e 3ter. ( 7)
Art. 3 bis - Contributi alle
imprese del settore agricolo.
1. La concessione delle agevolazioni nei settori della produzione primaria
e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli è
subordinata al rispetto delle disposizioni, limitazioni e divieti derivanti
dall’applicazione del regolamento (CE) 1257/1999 del Consiglio del 17
maggio 1999 e degli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel
settore agricolo, pubblicati sulla GUCE n. C28 del 1° febbraio 2000.
2. Per le specifiche disposizioni relative agli investimenti e ai settori
agevolabili, ai soggetti beneficiari degli aiuti, alle iniziative e alle
spese ammissibili nonché alla misura delle agevolazioni si fa
riferimento al Piano di sviluppo rurale (PSR) 2000-2006 della Regione
Veneto approvato dalla Commissione europea con decisione C (2000) n. 2904
del 29 settembre 2000. In particolare, in quanto applicabili si fa
riferimento:
a) alla misura n. 2 “Insediamento dei giovani in agricoltura”
del PSR, fatta eccezione per il limite di età, per quanto riguarda
l’avvio di attività imprenditoriali;
b) alla misura n. 1 “Investimenti nelle aziende agricole”, alla
misura n. 7 “Miglioramento delle condizioni di trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli”, alla misura n.13 A
”Incentivazione dei sistemi di certificazione della
qualità”, alla misura n. 16 A “Agriturismo”, alla
misura n. 16 B “Diversificazione delle attività aziendali”
del PSR, per quanto riguarda la realizzazione di processi innovativi e
delle iniziative produttive aziendali;
c) alla misura n. 3 “Formazione” del PSR, per quanto riguarda
la formazione. ( 8)
Art. 3ter –
Contributi alle iniziative rientranti nel settore della pesca e
dell'acquacoltura.
1. La concessione delle agevolazioni nei settori della pesca,
dell’acquacoltura e delle attività connesse della trasformazione
e commercializzazione dei prodotti ittici è soggetta alle disposizioni
stabilite dal regolamento (CE) 2792/99 del Consiglio del 17 dicembre 1999
che definisce le modalità e le condizioni delle azioni strutturali nel
settore della pesca e dell’acquacoltura.
2. Per le specifiche disposizioni relative agli investimenti e ai settori
agevolabili, ai soggetti beneficiari degli aiuti, alle iniziative e alle
spese ammissibili nonché alla misura delle agevolazioni si fa
riferimento al DOCUP 2000-2006 Completamento di programmazione per le
regioni fuori obiettivo 1, approvato dalla Commissione europea con
decisione C (2001) n. 45 del 23 gennaio 2001; in particolare, in quanto
applicabili si fa riferimento alla misure n. 3.2
“acquacoltura”, n. 3.4 “trasformazione e
commercializzazione dei prodotti ittici”, n. 3.5 “pesca acque
interne”, n. 4.1 “piccola pesca costiera”, n. 4.3
“promozione dei prodotti ittici” e n. 4.6 “diffusione di
nuove tecnologie” dello Strumento finanziario di orientamento della
pesca (SFOP). ( 9)
Art. 4 - Non
cumulabilità.
Art. 5 - Revoca.
1. I contributi erogati ai sensi della presente legge sono revocati
nei seguenti casi:
a) perdita dei requisiti di cui all’articolo 2;
b) mancata attuazione, totale o parziale, dell’iniziativa
imprenditoriale entro due anni dall’erogazione del contributo.
Art. 6 - Disposizioni
attuative.
1. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che
si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della proposta, trascorsi i
quali si prescinde dal parere, delibera:
a) sui termini e le modalità di presentazione delle domande;
b) sull’entità e sulle modalità di erogazione dei
contributi in base alle seguenti priorità:
1) incremento dell’occupazione femminile;
2) raggiungimento degli standards di qualità di certificazione
europea;
3) maggior incremento percentuale degli addetti;
4) attività svolta nei settori innovativi e nella diversificazione dei
prodotti; ( 11)
c) sulle modalità di revoca dei contributi.
1 bis In caso di revoca o rinuncia da parte di soggetti collocati
utilmente nella graduatoria è ammesso lo scorrimento della graduatoria
stessa, fino a concorrenza dell'intero stanziamento disponibile, nel
rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contabilità
regionale. ( 12)
Art. 7 - Assistenza tecnica.
1. La Regione, al fine di fornire
l’assistenza tecnica alle imprese di cui alla presente legge,
può stipulare apposite convenzioni con le associazioni di categoria
operanti nel territorio.
1 bis. La Regione attua azioni di sostegno e sviluppo
all’imprenditoria femminile, avvalendosi anche di qualificati
soggetti esterni. ( 13)
2. La Regione, altresì, può stipulare apposita convenzione
con la Commissione regionale di cui all’articolo 4, comma 1, lettera
b) del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 anche al fine di
consentire un’efficace funzione dei Consiglieri di parità di cui
alla legge 10 aprile 1991, n. 125 “Azioni positive per la
realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro”.
Art. 8 - Relazione annuale.
1. La Giunta regionale, entro l’8 marzo di ogni anno,
predispone una relazione sullo stato di attuazione della presente legge da
presentare alla Commissione consiliare competente.
Art. 9 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge
si fa fronte:
1) per gli interventi di cui alla lettera a) del comma 1
dell’ articolo 3 e
lettera a), comma 2, dell'articolo 3 bis della presente legge,
quantificabili in lire 1.000 milioni, si provvede ai sensi
dell’ articolo
19, comma 5, della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 come
sostituito dall’articolo 2 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 42
( 14) , mediante utilizzo
dell’importo accantonato nella partita n. 12 del capitolo n. 80230
denominato “Fondo globale spese d’investimento” del
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1999 e
contemporanea istituzione, nello stato di previsione della spesa del
bilancio 2000, del capitolo n. 23012 denominato “Contributi in conto
capitale per lo sviluppo dell’imprenditoria femminile” con lo
stanziamento di lire 1.000 milioni in termini di competenza; ( 15)
2) per gli interventi di cui alla lettera b) del comma 1
dell’ articolo 3,
lettera b), comma 2, dell'articolo 3 bis e all'articolo 3 ter della
presente legge si provvederà con i fondi da allocarsi al capitolo n.
23020 denominato “Fondo di rotazione per l’imprenditoria
femminile” con legge di bilancio ai sensi dell’ articolo 32 della
legge regionale 9
dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni; ( 16)
3) per gli interventi di cui alla lettera c) del comma 1
dell’ articolo 3, e
lettera c), comma 2, dell'articolo 3 bis della presente legge si
provvederà con i fondi da allocarsi al capitolo n. 23014, denominato
“Contributi per la formazione dell’imprenditoria
femminile” con legge di bilancio ai sensi dell’ articolo 32 della
legge regionale 9
dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni. ( 17)
Art. 10 - Dichiarazione
d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
dell’ articolo
44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
( 1) Con avviso di rettifica
pubblicato sul BUR n. 51 del 27/05/2003 a pag. 124 è stata apportata
la seguente correzione: dove è scritto "sede legale ed operativa" deve
leggersi e intendersi "sede operativa".
( 5) Lettere c bis), c ter), c
quater) e c quinquies) aggiunte da comma 2 art. 23 legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 .
Il comma 7 dell’art. 23 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13
dispone che la Giunta regionale, sentita la competente commissione
consiliare, stabilisce le modalità operative di attuazione delle
disposizioni introdotte dall’art. 23 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13
facendosi salve le domande di agevolazione presentate successivamente al
1° novembre 2011 e non istruite dalla società per azioni Veneto
Sviluppo S.p.A. per mancanza di fondi.
SOMMARIO
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