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Contenuti:
Legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 (BUR n. 8/2000)
Legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 (BUR n. 8/2000) [sommario] [RTF]
NUOVE
NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI (1) (2)
CAPO I
Principi generali
Art. 1 - Oggetto.
1. La presente legge:
a) detta norme in materia di gestione dei rifiuti, in conformità al
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, “Attuazione delle
direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e
94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi”, e successive
modificazioni, nel rispetto dei principi di economicità, efficienza ed
efficacia assicurando, nel contempo, le massime garanzie di protezione
dell’ambiente e della salute nonché di salvaguardia dei valori
naturali e paesaggistici e delle risorse del pianeta;
b) individua, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo
1997, n. 59”, le funzioni amministrative relative alla gestione dei
rifiuti, che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale e
disciplina il conferimento delle rimanenti funzioni amministrative alle
province ed ai comuni;
c) riordina la legislazione regionale in materia di rifiuti e le
disposizioni inerenti il tributo speciale per il deposito in discarica dei
rifiuti;
d) favorisce e sostiene, anche con iniziative finanziarie, gli interventi
volti alla realizzazione di un sistema di gestione dei rifiuti che
promuove:
1) la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti;
2) la raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
3) la selezione ed il recupero dei rifiuti;
4) la commercializzazione dei materiali ottenuti dal recupero dei rifiuti;
e) promuove la gestione unitaria dei rifiuti urbani in ambiti territoriali
ottimali al fine di realizzare l’autosufficienza nello smaltimento
degli stessi.
2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge disciplina, in
particolare:
a) l’esercizio delle funzioni regionali in materia di organizzazione
e gestione dei rifiuti anche mediante la delega alle province di specifiche
attribuzioni;
b) le procedure per l’adozione e l’aggiornamento dei piani di
gestione dei rifiuti;
c) le procedure per l’approvazione dei progetti di impianti di
recupero e di smaltimento dei rifiuti;
d) le procedure per il rilascio ed il rinnovo delle autorizzazioni
all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti.
Art. 2 - Obiettivi.
1. La presente legge si propone il
raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) la valorizzazione della capacità di proposta e di
autodeterminazione degli enti locali mediante il loro coinvolgimento nelle
procedure di aggiornamento e adozione dei piani regionali di gestione dei
rifiuti;
b) la riduzione alla fonte della quantità e della pericolosità
dei rifiuti prodotti;
c) l’incentivazione massima del recupero dai rifiuti di materiali
riutilizzabili;
d) l’incentivazione massima dell’utilizzazione dei rifiuti
successivamente alle operazioni di recupero di cui alla lettera c), come
combustibile o come altro mezzo per produrre energia;
e) la progressiva riduzione delle discariche come sistema ordinario di
smaltimento;
f) l’autosufficienza regionale per lo smaltimento dei rifiuti urbani
ed assimilati, anche mediante la riduzione dei rifiuti da avviare ad
operazioni di smaltimento.
2. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui al comma 1, in tutto
il territorio regionale sono adottate le seguenti iniziative:
a) la riduzione alla fonte della produzione di rifiuti;
b) la raccolta differenziata della frazione verde, nonché di quella
putrescibile relativa ad utenze selezionate, per il successivo conferimento
ad impianti di bioconversione pubblici o privati;
c) la raccolta differenziata della frazione secca recuperabile, per il
successivo conferimento a impianti di recupero pubblici o privati;
d) la raccolta della rimanente frazione dei rifiuti solidi urbani, operando
prioritariamente, in funzione della tipologia degli impianti esistenti o di
prevista realizzazione, la separazione della frazione umida a monte,
mediante raccolta differenziata presso l’utente; in via subordinata,
operando la separazione a valle prima dell’impianto di smaltimento o
di recupero.
3. L’attivazione delle raccolte differenziate, di cui al comma
2, è obbligatoria:
a) dalla data di entrata in funzione degli impianti pubblici in ciascun
bacino di utenza degli impianti stessi;
b) ovvero, entro sei mesi dalla data entrata in vigore della presente
legge, qualora sia possibile conferire i materiali raccolti ad impianti
privati di recupero in ambito provinciale.
4. La raccolta di frazione organica putrescibile presso le utenze
domestiche è obbligatoria dal 1° gennaio 2003, in ogni comune in
cui non sia già stata raggiunta la percentuale del trentacinque per
cento di raccolta differenziata, di cui all’articolo 24, comma 1,
lettera c) del decreto legislativo n. 22/1997.
5. Le raccolte differenziate di cui al comma 2, lettere b) e c),
devono comunque garantire il raggiungimento delle percentuali minime
previste dall’articolo 24 del decreto legislativo n. 22/1997, entro i
termini ivi fissati, in ogni ambito territoriale ottimale.
6. La Giunta regionale, sulla base dell’effettiva
disponibilità di impianti di recupero pubblici e privati, può
disporre, sentita la competente commissione consiliare, il raggiungimento
degli obiettivi di cui al comma 5 entro termini inferiori rispetto a quelli
fissati dall’articolo 24 del decreto legislativo n. 22/1997.
7. Il mancato raggiungimento, nei singoli ambiti territoriali
ottimali, delle percentuali minime nei termini previsti dalla Giunta
regionale di cui al comma 6 o, in assenza di tali previsioni,
dall’articolo 24 del decreto legislativo n. 22/1997, comporta
l’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei
rifiuti nella misura massima prevista dall’articolo 3, comma 24 e
seguenti, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e l’impossibilità
per i medesimi ambiti territoriali ottimali di accedere ai contributi
previsti dall’articolo 48, comma 1 della presente legge.
8. La verifica del raggiungimento delle percentuali minime viene
effettuata dall’Osservatorio regionale sui rifiuti istituito presso
l’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del
Veneto (ARPAV) di cui all’articolo 5.
Art. 3 - Informazione al
cittadino.
1. La Regione promuove e coordina iniziative e campagne di
comunicazione e informazione al cittadino, finalizzate a fornire
informazioni in ordine alla programmazione regionale di settore ed alle
conseguenti scelte operative, anche per promuovere comportamenti conformi
alle esigenze di riduzione, riutilizzo, valorizzazione, recupero e
smaltimento dei rifiuti.
2. La Giunta regionale assicura l’unitarietà di indirizzo
dell’informazione, predispone programmi pluriennali di attività
e provvede alla realizzazione e divulgazione di materiale didattico e
informativo.
3. Le province, in collaborazione con le Autorità
d’ambito e con i comuni, nel rispetto della programmazione regionale,
oltre alla produzione di materiale proprio, curano la diffusione nelle
scuole e nelle comunità locali del materiale didattico, armonizzandone
i contenuti agli indirizzi predisposti dalla Giunta regionale e apportando
agli stessi ogni integrazione ritenuta necessaria per le peculiari
caratteristiche del territorio provinciale.
4. Le Autorità d’ambito di cui all’articolo 14, in
collaborazione con i comuni, attuano le attività di informazione e
sensibilizzazione funzionali ai tipi di raccolta attivati in relazione agli
impianti di recupero e smaltimento in esercizio.
5. Allo scopo di favorire la consapevole partecipazione degli utenti
alle attività di raccolta dei rifiuti sono previsti comitati
consultivi di utenti, alla cui istituzione provvede ciascuna Autorità
d’ambito con apposito regolamento che ne garantisce
l’autonomia.
CAPO II
Competenze regionali e degli enti locali
Art. 4 - Competenze della
Regione.
1. Le competenze della Regione, nel
quadro dell’ordinamento statale vigente e, in particolare,
dell’articolo 19, comma 1 del decreto legislativo n. 22/1997 sono le
seguenti:
a) l’adozione di misure dirette alla riduzione alla fonte della
quantità e della pericolosità dei rifiuti prodotti;
b) la promozione e stipulazione di accordi e contratti di programma con i
soggetti economici interessati al fine di favorire il riutilizzo, il
riciclaggio ed il recupero dei rifiuti;
c) la predisposizione, l’approvazione e l’aggiornamento dei
piani regionali di gestione dei rifiuti, di cui agli articoli 10 e 11, e del piano regionale per la
bonifica delle aree inquinate, di cui all’articolo 12, secondo le procedure stabilite dall’articolo 13;
d) l’approvazione dei piani provinciali di gestione dei rifiuti
urbani, secondo le procedure stabilite dall’articolo 9;
e) la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti mediante
l’adozione di direttive ed indirizzi per l’esercizio delle
funzioni attribuite agli enti locali e per l’attività di
controllo; ( 3)
f) l’approvazione dei progetti, e loro eventuali modifiche, dei
seguenti impianti:
1) per le operazioni di smaltimento dei rifiuti speciali, individuate
dall’allegato B, al decreto legislativo n. 22/1997, ad eccezione di
quelli di cui all’articolo
6, comma 1, lettera b), numeri 2 e 5;
2) per l’incenerimento dei rifiuti, come individuati ai punti D10 e
D11 dell’allegato B al decreto legislativo n. 22/1997, o per
l’utilizzazione principale degli stessi come combustibile o altro
mezzo per produrre energia, come individuati al punto R 1
dell’allegato C al decreto legislativo n. 22/1997; ( 4)
2 bis) impianti per rifiuti urbani definiti con apposito provvedimento
della Giunta regionale come tattici, in quanto destinati a sopperire a
situazioni di emergenza che si verificano nel territorio regionale;
( 5)
h) il rilascio dell’autorizzazione a smaltire rifiuti urbani presso
impianti ubicati fuori dal territorio provinciale di produzione degli
stessi per un periodo limitato;
i) le attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti
che il Regolamento del Consiglio 259/93/CEE del 1° febbraio 1993
attribuisce alle Autorità competenti di spedizione e di destinazione;
l) il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione ed
all’esercizio degli impianti di ricerca e sperimentazione;
m) la sottoscrizione, secondo le forme previste dall’articolo 5 del
decreto legislativo n. 22/1997, di apposite convenzioni con altre regioni,
al fine di autorizzare, in via eccezionale, lo smaltimento di rifiuti
urbani prodotti in Veneto in impianti ubicati fuori dal territorio
regionale e lo smaltimento in impianti ubicati nel Veneto di rifiuti urbani
prodotti in altre regioni, comprese le frazioni di rifiuti derivanti da
raccolte differenziate o da operazioni di selezione e di pretrattamento.
2. Le competenze di cui al comma 1, lettere e), f), g), h), i), l) e
n) sono esercitate mediante:
a) deliberazione della Giunta regionale, relativamente a quanto previsto al
comma 1, lettere e), f), g), l) e n);
b) decreto del Presidente della Giunta regionale, relativamente a quanto
previsto al comma 1, lettera h);
c) provvedimento del responsabile della struttura regionale competente alla
tutela dell’ambiente, relativamente a quanto previsto al comma 1,
lettera i).
Art. 5 - Osservatorio regionale
sui rifiuti.
1. É istituito presso
l’ARPAV l’Osservatorio regionale sui rifiuti.
2. L’Osservatorio regionale sui rifiuti gestisce la sezione
regionale del catasto di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto
legislativo n. 22/1997, organizza la raccolta e l’elaborazione dei
dati sulla gestione dei rifiuti urbani e speciali, ivi compresi i dati
sulle raccolte differenziate, sulla produzione di compost e sul trasporto
transfrontaliero dei rifiuti, opera in collaborazione con gli enti locali
per l’organizzazione e l’elaborazione della “banca dati
regionale” anche relativamente agli impianti che effettuano
operazioni di recupero di rifiuti in regime di comunicazione ai sensi
dell’articolo 33 del decreto legislativo n. 22/1997 e provvede alla
verifica di cui all’articolo 2, comma 8.
3. La Giunta regionale, entro due mesi dall’entrata in vigore
della presente legge, provvede a disciplinare con apposite direttive, le
attività di competenza dell’Osservatorio regionale sui rifiuti.
Art. 6 - Competenze delle
Province.
1. Le competenze delle province, nel
quadro dell’ordinamento statale e, in particolare,
dell’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 22/1997, e
delle funzioni ad esse delegate dalla presente legge, consistono in:
a) predisposizione ed aggiornamento dei piani per la gestione dei rifiuti
urbani relativi ai territori di propria competenza, ai sensi
dell’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo n. 22/1997;
b) approvazione dei progetti, e loro eventuali modifiche, relativi a:
1) impianti per lo smaltimento e il recupero di rifiuti urbani, individuati
negli allegati B e C del decreto legislativo n. 22/1997, previsti dal Piano
regionale di gestione dei rifiuti urbani, ad eccezione degli impianti per
l’incenerimento dei rifiuti, o per l’utilizzazione principale
degli stessi come combustibile o altro mezzo per produrre energia, di cui
all’articolo 4, comma 1, lettera f), numero 2 nonché degli
impianti per rifiuti definiti con apposito provvedimento della Giunta
regionale come tattici di cui al medesimo articolo 4, comma 1 lettera f)
numero 2 bis; ( 7)
2) discariche di seconda categoria tipo A di cui alla Deliberazione del
Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984;
3) impianti per il recupero di rifiuti speciali, individuati
all’allegato C al decreto legislativo n. 22/1997, ad eccezione di
quelli di cui all’articolo 4, comma 1, lettera f), numero 2;
4) centri di raccolta per la messa in sicurezza, per la demolizione, per il
recupero di materiali e per la rottamazione di veicoli a motore e loro
parti di cui all’articolo 46 del decreto legislativo n. 22/1997;
5) operazioni di stoccaggio di rifiuti, individuate al punto D 15
dell’allegato B ed al punto R 13 dell’allegato C al decreto
legislativo n. 22/1997, realizzate nel luogo di produzione per i rifiuti
ivi prodotti o per rifiuti prodotti anche in altri impianti o stabilimenti,
purché appartenenti alla medesima impresa, fermo restando
l’esonero dall’approvazione ed autorizzazione per i depositi
temporanei di cui all’articolo 6, lettera m) del decreto legislativo
n. 22/1997;
c) rilascio delle autorizzazioni all’esercizio degli impianti di
smaltimento e recupero di rifiuti; ( 8)
c bis) rilascio dell’autorizzazione prevista dalla normativa vigente
per gli impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti; ( 9)
d) rilascio dell’autorizzazione relativa agli impianti assoggettati
alla procedura semplificata prevista dall’articolo 29;
e) rilascio delle autorizzazioni all’utilizzo in agricoltura dei
fanghi di depurazione di scarichi civili, di pubbliche fognature e di
quelli ad essi assimilabili, nonché di ogni altro fango o residuo di
cui sia comprovata l’utilità ai fini agronomici in
conformità a quanto previsto dalla normativa statale e regionale in
materia; l’autorizzazione non è richiesta per chi esercita il
trasporto e lo spargimento di liquami e fanghi derivanti da propri pozzi
neri al fine di fertilizzare i propri terreni;
f) rinnovo dell’autorizzazione alla raccolta e trasporto dei rifiuti,
ivi compresi gli oli minerali e sintetici usati disciplinati dal decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, fino alla data di iscrizione
dell’interessato all’Albo nazionale delle imprese che
effettuano la gestione dei rifiuti o al provvedimento definitivo di diniego
dell’iscrizione stessa;
g) rilascio dell’autorizzazione al conferimento dei rifiuti solidi
urbani presso impianti di smaltimento in ambiti territoriali ottimali
diversi da quelli di produzione, ma ubicati nel medesimo territorio
provinciale;
h) ricezione e verifica delle comunicazioni presentate per
l’esercizio di attività di autosmaltimento e recupero di rifiuti
in regime semplificato ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 del decreto
legislativo n. 22/1997;
i) ricezione e verifica della comunicazione preventiva all'installazione
degli impianti mobili autorizzati di smaltimento e di recupero, prevista
dall’articolo 28, comma 7, del decreto legislativo n. 22/1997, per lo
svolgimento delle singole campagne di attività;
l) esercizio delle attività di vigilanza e controllo sulle
attività di gestione dei rifiuti ai sensi dell’articolo 20 del
decreto legislativo n. 22/1997 e dell’articolo 35 della presente legge.
2. Sono delegate alle province le funzioni regionali in materia di
bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati di cui
all’articolo 17 del decreto legislativo n. 22/1997, fatta salva
l’istituzione dell’apposito fondo regionale di cui al comma 9
dell’articolo 17, nonché le funzioni regionali di cui ai commi
14 e 15 ter del medesimo articolo.
3. Per l’espletamento delle attività di cui ai commi 1,
lettere b), d), e), h) e i), e al comma 2, le province possono avvalersi
della collaborazione dell’ARPAV. Per l’espletamento delle
attività di cui al comma 1, lettera l) le province si avvalgono della
collaborazione dell’ARPAV.
Art. 7 - Competenze dei
comuni.
1. Le competenze dei comuni nel quadro
dell’ordinamento statale e, in particolare, dell’articolo 21
del decreto legislativo n. 22/1997, consistono principalmente:
a) nella gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo
smaltimento in regime di privativa;
b) nella disciplina della gestione dei rifiuti urbani con appositi
regolamenti che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed
economicità, stabiliscano in particolare:
1) le disposizioni per assicurare la tutela igienico sanitaria in tutte le
fasi della gestione dei rifiuti urbani;
2) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti
urbani;
3) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del
trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione
delle diverse frazioni dei rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
4) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti
urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui
all’articolo 7, comma 2, lettera f), del decreto legislativo n.
22/1997;
5) le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento,
raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con
altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
6) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di
inviarli al recupero e allo smaltimento;
7) l’assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti
speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello
smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell’articolo 18,
comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 22/1997. Sono comunque
considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello
stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade,
ovvero di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree
pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico
o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;
c) nella approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati ai sensi
dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 22/1997, stabilendo
inoltre l’ammontare delle garanzie finanziarie determinate ai sensi
dell’articolo 26,
comma 9.
2. Alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati i comuni provvedono
attraverso l’Autorità d’ambito di cui all’articolo 14.
3. Il regolamento di cui al comma 1, lettera b), è predisposto
dai comuni sulla base di un regolamento tipo adottato
dall’Autorità d’ambito competente.
4. Per l’espletamento dell’attività di cui al comma
1, lettera c), i comuni possono chiedere la collaborazione dell’ARPAV
e/o il parere della competente Commissione tecnica provinciale per
l’ambiente.
CAPO III
Piani di gestione dei rifiuti e piano regionale per la bonifica delle aree
inquinate
Art. 8 - Piani provinciali di
gestione dei rifiuti urbani.
1. Gli ambiti territoriali ottimali
per la gestione dei rifiuti urbani corrispondono al territorio provinciale,
salvo quanto previsto dal comma 3, lettera c).
2. Le province predispongono i piani provinciali di gestione dei
rifiuti urbani relativi ai territori di propria competenza con
l’obbligo di assicurare nei suddetti ambiti l’autosufficienza
dello smaltimento dei rifiuti urbani, fatto salvo quanto stabilito
all’articolo 10, comma 1, lettera g).
3. Nella predisposizione dei piani provinciali di gestione dei
rifiuti urbani, le province provvedono a:
a) individuare le iniziative possibili per limitare la produzione dei
rifiuti e favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero degli
stessi;
b) individuare le iniziative dirette a favorire il recupero di materiali
dai rifiuti anche riconvertendo, potenziando o ampliando gli impianti
esistenti;
c) individuare, in alternativa all’ambito provinciale unico, gli
ambiti territoriali ottimali di livello subprovinciale per la gestione dei
rifiuti urbani;
d) definire lo schema di convenzione e relativo disciplinare, regolante i
rapporti fra l’Autorità d’ambito, di cui all’articolo 14, ed i
soggetti che effettuano la gestione operativa dei rifiuti urbani;
e) definire la tipologia ed il fabbisogno degli impianti da realizzare
nell’ambito territoriale ottimale, tenuto conto dell’offerta di
smaltimento e recupero da parte del sistema sia pubblico che privato, e
delle possibilità di potenziamento o ampliamento degli impianti
esistenti, nonché la loro localizzazione;
f) individuare le aree non idonee alla localizzazione di impianti di
smaltimento e recupero di rifiuti;
g) definire gli indirizzi per la redazione da parte delle Autorità
d’ambito di regolamenti tipo per la gestione dei rifiuti urbani;
h) valutare il fabbisogno delle discariche necessarie per lo smaltimento
della frazione secca non recuperabile dei rifiuti urbani per un periodo non
inferiore a 10 anni, nonché la loro localizzazione di massima.
5. Fino all’approvazione dei piani provinciali di gestione dei
rifiuti urbani, i bacini di utenza previsti dal piano regionale di
smaltimento rifiuti solidi urbani approvato con deliberazione del Consiglio
regionale n. 785 del 28 ottobre 1988, nonché per la Provincia di
Belluno dall’articolo 17, terzo comma della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 62
e successive modificazioni, fungono da ambiti territoriali ottimali.
Art. 9 - Procedure per
l’approvazione dei piani provinciali di gestione dei rifiuti
urbani.
1. Le province adottano i piani
provinciali di gestione dei rifiuti urbani previsti all’articolo 8;
successivamente provvedono ad inviarne copia ai comuni ed alle
Autorità d’ambito, o in attesa della costituzione di queste
ultime, agli enti responsabili di bacino, di cui all’articolo 8,
comma 5, ed a darne notizia, indicando le sedi in cui chiunque può
prendere visione dei piani adottati, tramite pubblicazione:
a) sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
b) su i due quotidiani locali maggiormente diffusi nelle province.
2. L’adozione dei piani provinciali di gestione dei rifiuti
urbani e delle loro varianti, in assenza di diversa previsione statutaria
dell’ente, è di competenza del Consiglio provinciale che è
tenuto ad assicurare adeguata pubblicità e massima partecipazione ai
sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi”.
3. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto chiunque ne abbia interesse può far
pervenire alle province eventuali osservazioni e proposte.
4. I comuni, le Autorità d’ambito e gli enti responsabili
di bacino di cui all’articolo 8, comma 5, esprimono il proprio parere
sul piano entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto; decorso tale termine si prescinde dal
parere.
5. Il parere del comune, in assenza di diversa previsione statutaria
dell’ente, spetta al Consiglio comunale.
6. Trascorso il termine previsto ai commi 3 e 4, le province
trasmettono alla Regione i piani adottati, unitamente alle osservazioni,
alle proposte ed ai pareri pervenuti ed alle controdeduzioni sugli stessi.
7. I piani provinciali di gestione dei rifiuti urbani, e le loro
varianti, sono approvati dal Consiglio regionale.
8. L’approvazione dei piani provinciali di gestione dei
rifiuti urbani comporta l’automatica variazione del piano regionale
di gestione dei rifiuti solidi urbani, o, fino alla sua approvazione,
l’adeguamento del Piano regionale di smaltimento rifiuti solidi
urbani, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 785/1988.
9. Alle varianti ai piani provinciali di gestione dei rifiuti urbani
relative a limitate modifiche ai perimetri degli ambiti territoriali
ottimali di livello subprovinciale non si applica la procedura di cui al
presente articolo. Tali varianti sono adottate dalle province, sentiti i
comuni e le Autorità d’ambito interessate e sono approvate dalla
Giunta regionale ai fini dell’aggiornamento del piano regionale di
gestione dei rifiuti urbani.
Art. 10 - Piano regionale di
gestione dei rifiuti urbani.
1. Il piano regionale di gestione
dei rifiuti urbani provvede a:
a) promuovere la riduzione della quantità, dei volumi e della
pericolosità dei rifiuti;
b) individuare le iniziative dirette a limitare la quantità dei
rifiuti e a favorire il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei
rifiuti, nonché le iniziative dirette a favorire il recupero di
materie dai rifiuti;
c) dettare i criteri per l’individuazione, da parte delle province,
delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei
rifiuti, nonché per l’individuazione dei luoghi e impianti
adatti allo smaltimento;
d) stabilire le condizioni e i criteri tecnici in base ai quali gli
impianti per la gestione dei rifiuti, ad eccezione delle discariche,
possono essere localizzati in aree destinate ad insediamenti produttivi;
e) definire le misure atte ad assicurare la regionalizzazione della
raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani;
f) stabilire la tipologia ed il complesso degli impianti per la gestione
dei rifiuti urbani da realizzare nella Regione tenendo conto
dell’obiettivo di assicurare la gestione dei rifiuti urbani
all’interno degli ambiti territoriali ottimali nonché
dell’offerta di smaltimento e di recupero da parte del sistema
produttivo;
g) stabilire la tipologia e la quantità degli impianti per
l’incenerimento, con recupero energetico, dei rifiuti urbani e per
l’utilizzazione principale degli stessi come combustibile o altro
mezzo per produrre energia, da realizzare nella Regione, tenendo conto che
in tal caso l’ambito territoriale ottimale per la gestione di tali
rifiuti è l’intero territorio regionale;
h) stimare i costi delle operazioni di recupero e di smaltimento.
2. Il piano regionale di gestione dei rifiuti urbani si compone dei
seguenti elaborati:
a) relazione sullo stato di attuazione del Piano regionale di smaltimento
dei rifiuti solidi urbani vigente;
b) normativa generale;
c) criteri per la organizzazione del sistema di riduzione, recupero e
smaltimento dei rifiuti urbani;
d) criteri per la organizzazione del sistema di recupero energetico dei
rifiuti urbani;
e) criteri per l’individuazione da parte delle province delle aree
non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero
rifiuti, nonché per l’individuazione dei luoghi e impianti
adatti allo smaltimento;
f) criteri per la organizzazione e la gestione delle attività di
raccolta differenziata dei rifiuti urbani.
3. La Giunta regionale, sentite le province e la commissione
consiliare competente, provvede a determinare, entro sessanta giorni
dall’approvazione del piano regionale di gestione dei rifiuti urbani,
con apposite direttive:
a) la normativa tecnica per l’ubicazione, la realizzazione e la
gestione degli impianti di discarica controllata;
b) la normativa tecnica per l’ubicazione, la realizzazione e la
gestione degli impianti di recupero e di smaltimento diversi dalla
discarica.
3 bis. L’individuazione della tipologia e del complesso degli
impianti per la gestione dei rifiuti urbani da realizzare nella Regione,
operata dal piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dalle sue
varianti rappresentate dall’approvazione dei piani di cui
all’articolo 8, vincola il Programma triennale per i lavori pubblici
di competenza regionale, di cui all’articolo 4, comma 1 della
legge regionale 7
novembre 2003, n. 27 , ‘Disposizioni generali in materia di
lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone
classificate sismiche’, quanto agli impianti pubblici di gestione dei
rifiuti urbani di competenza della Regione, ai sensi dell’articolo 4,
e vincola altresì i programmi triennali dei lavori pubblici di
competenza delle province, quanto agli impianti pubblici di gestione dei
rifiuti urbani di competenza delle province, ai sensi dell’articolo
6. ( 10)
Art. 11 - Piano regionale di
gestione dei rifiuti speciali, anche pericolosi.
1. Il piano regionale di gestione
dei rifiuti speciali, anche pericolosi, provvede a:
a) promuovere le iniziative dirette a limitare la produzione della
quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti speciali;
b) stimare la quantità e la qualità dei rifiuti prodotti in
relazione ai settori produttivi e ai principali poli di produzione;
c) dettare criteri per l’individuazione, da parte delle province,
delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei
rifiuti speciali;
d) stabilire le condizioni ed i criteri tecnici in base ai quali gli
impianti per la gestione dei rifiuti speciali, ad eccezione delle
discariche, sono localizzati nelle aree destinate ad insediamenti
produttivi;
e) definire, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n.
22/1997, le misure necessarie ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti
speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la
riduzione della movimentazione dei rifiuti speciali, tenuto conto degli
impianti di recupero e di smaltimento esistenti, nonché della
vicinanza e dell’utilizzo di linee ferroviarie.
2. Il piano regionale di gestione dei rifiuti speciali si compone
dei seguenti elaborati:
a) normativa di attuazione;
b) relazione generale sui principali poli di produzione dei rifiuti
speciali, nonché sugli obiettivi finali del piano;
c) stima del fabbisogno di impianti, potenzialmente necessari sulla base
del principio di prossimità.
3. La Giunta regionale, sentite le province e la commissione
consiliare competente, provvede a determinare, entro sessanta giorni
dall’approvazione del piano, con apposite direttive:
a) la normativa tecnica per l’ubicazione, la realizzazione e la
gestione degli impianti di discarica controllata;
b) la normativa tecnica per l’ubicazione, la realizzazione e la
gestione degli impianti di recupero e di smaltimento diversi dalla
discarica.
Art. 12 - Piano regionale per
la bonifica delle aree inquinate.
1. Il piano regionale per la
bonifica delle aree inquinate provvede a individuare:
a) i siti da bonificare e le caratteristiche degli inquinamenti presenti;
b) le modalità degli interventi di bonifica e risanamento ambientale
che privilegino prioritariamente l’impiego di materiali provenienti
da attività di recupero dei rifiuti urbani;
c) l’ordine di priorità degli interventi;
d) le modalità di smaltimento dei materiali da asportare;
e) la stima degli oneri finanziari.
Art. 13 - Procedure per
l’approvazione dei piani regionali di gestione dei rifiuti e del
piano regionale per la bonifica delle aree inquinate.
1. I piani regionali di cui agli
articoli 10, 11, 12 e le loro varianti, sono adottati con deliberazione
della Giunta regionale che provvede ad inviarne copia alle province, alle
Autorità d’ambito ed ai comuni.
2. Il Presidente della Giunta regionale provvede a dare notizia
dell’adozione dei piani regionali, indicando le sedi in cui chiunque
può prenderne visione, tramite pubblicazione:
a) sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
b) su due quotidiani a diffusione regionale.
3. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto chiunque ne abbia interesse può far
pervenire alla Giunta regionale eventuali osservazioni e proposte. Entro il
medesimo termine la Giunta regionale provvede a sentire la Conferenza
permanente Regione-Autonomie locali, prevista dall’ articolo 9 della
legge regionale 3
giugno 1997, n. 20 .
4. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il piano
adottato, con le controdeduzioni alle proposte, osservazioni e pareri
pervenuti con le eventuali proposte di modifica.
5. I piani e le loro varianti sono approvati con deliberazione del
Consiglio regionale, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
6. Le varianti al piano regionale per la bonifica delle aree
inquinate, nonché le varianti ai piani regionali di gestione dei
rifiuti che non incidono sui loro criteri informatori e sulle loro
caratteristiche essenziali, così come individuate nei piani medesimi,
sono approvate dalla Giunta regionale, sentite le Autorità
d’ambito interessate e la competente commissione consiliare che si
esprime entro trenta giorni dal ricevimento delle proposte trascorsi i
quali si prescinde dal parere.
7. Agli impianti di trattamento dei rifiuti che i piani regionali di
cui agli articoli 10, 11 e 12 dovessero localizzare nel territorio compreso
nel bacino idrogeografico della laguna di Venezia, così come indicato
nel “Piano regionale per la prevenzione dell’inquinamento e il
risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante
nella laguna di Venezia”, approvato con deliberazione del Consiglio
regionale, n. 255/1991 e successive modifiche, si applicano le
“migliori tecnologie di processo e depurazione” degli impianti
così come indicato nel “Documento tecnico” pubblicato sul
supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 19 agosto 1999.
CAPO IV
Forme di cooperazione e Autorità d’Ambito
Art. 14 - Forme e modi della
cooperazione ed istituzione dell’Autorità d’ambito.
1. Al fine di garantire la gestione
dei rifiuti urbani secondo criteri di efficacia, efficienza ed
economicità, i comuni e le province ricadenti in ciascun ambito
territoriale ottimale, individuato dal Piano provinciale di gestione dei
rifiuti urbani, istituiscono l’Autorità d’ambito,
utilizzando una delle seguenti forme di cooperazione:
a) convenzione ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali” e successive modificazioni; ( 11)
b) consorzio ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo n.
267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” e successive modificazioni. ( 12)
2. Nel caso in cui la forma prescelta sia quella prevista alla
lettera a) del comma 1, la convenzione per la cooperazione è definita
secondo lo schema allegato alla presente legge (allegato A).
3. Nel caso in cui la forma prescelta sia quella prevista alla
lettera b) del comma 1, la convenzione per la cooperazione e lo statuto
sono definiti secondo gli schemi allegati alla presente legge (allegati B e C).
4. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare
che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento delle proposte trascorsi
i quali si prescinde dal parere, può modificare gli allegati di cui ai
commi 2 e 3.
Art. 15 – Funzioni
dell’Autorità d’ambito.
1. L’Autorità d’ambito svolge funzioni di
organizzazione, coordinamento e controllo della gestione dei rifiuti
urbani, in particolare:
a) redige ed approva il programma pluriennale degli interventi previsto
all’ articolo 20;
b) realizza gli interventi previsti dal programma pluriennale o individua i
soggetti cui affidarne la realizzazione;
c) individua i soggetti cui affidare la gestione operativa relativa alla
raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani, fatto salvo quanto
stabilito all’ articolo
19 in ordine alla raccolta ed al trasporto;
d) provvede a coordinare i criteri per la determinazione della tariffa di
cui all’articolo 49 del decreto legislativo n. 22 del 1997 da
applicare in ogni singolo comune e provvede alla riscossione della stessa
direttamente o tramite terzi;
e) adotta il regolamento tipo relativo alla gestione dei rifiuti urbani,
previsto all’ articolo
7;
f) provvede alla verifica della gestione operativa
g) stabilisce gli obiettivi di raccolta differenziata di ogni singolo
Comune al fine del raggiungimento per l’intero ambito delle
percentuali previste all’ articolo 2.
2. L’Autorità d’ambito non può svolgere
attività di gestione operativa relative alla raccolta, trasporto,
recupero e smaltimento dei rifiuti urbani.
3. Il divieto di cui al comma 2 non si applica per un periodo
transitorio di tre anni, dall’entrata in vigore della presente legge,
agli enti responsabili di bacino di cui al Piano regionale di smaltimento
rifiuti solidi urbani, approvato con deliberazione del Consiglio regionale
n. 785/1988, qualora tali enti provvedano direttamente alla gestione
operativa dei rifiuti urbani.
Art. 16 - Individuazione della
forma di cooperazione.
1. Ai fini del presente articolo, la consultazione tra gli enti
locali partecipanti all’ambito avviene mediante la Conferenza
d’ambito.
2. La Conferenza d’ambito è composta dai presidenti e dai
sindaci, o dagli assessori delegati, delle province e dei comuni ricadenti
nell’ambito territoriale ottimale ed è convocata e presieduta
dal Presidente della provincia competente.
3. Entro centottanta ( 13) giorni dall’approvazione del piano provinciale di
gestione dei rifiuti urbani, i comuni e le province ricadenti in ciascun
ambito territoriale ottimale provvedono, attraverso la Conferenza
d’ambito, ad individuare la forma di cooperazione nonché ad
approvare lo schema di convenzione o di statuto di cui all’articolo
14, commi 2 e 3.
4. La rappresentanza in seno alla Conferenza d’ambito spetta
ai sindaci dei comuni partecipanti all’ambito territoriale ottimale o
ai loro delegati, ed è determinata in ragione della popolazione
residente risultante dall’ultimo censimento ISTAT.
5. La Conferenza d’ambito è validamente costituita con la
presenza di almeno la metà più uno dei componenti determinati sia
in termini di rappresentanza di cui al comma 4 che di numero degli enti di
cui al comma 2; le deliberazioni della Conferenza sono adottate con il voto
favorevole di almeno la metà più uno dei componenti determinati
sia in termini di rappresentanza di cui al comma 4 che di numero degli enti
di cui al comma 2; i presidenti delle province o i loro delegati sono
computati soltanto per la determinazione della maggioranza in termini di
numero di enti.
6. In caso di inutile decorso del termine di cui al comma 3, il
Presidente della provincia competente per territorio provvede, previa
diffida, in via sostitutiva, ad adottare la forma di cui all’articolo
14, comma 1, lettera b).
7. Nei sessanta giorni successivi alla deliberazione della
Conferenza d’ambito prevista al comma 3, ovvero alla deliberazione
della provincia prevista al comma 6, ciascun ente locale provvede
all’approvazione della convenzione, nelle forme e nei modi previsti
dal proprio statuto, individuando altresì il soggetto interessato alla
stipula della medesima; la convenzione istitutiva dell’Autorità
d’ambito viene stipulata nei successivi trenta giorni.
8. In caso di inadempimento all’obbligo di cui al comma 7 da
parte del comune, provvede in via sostitutiva, previa diffida, il
Presidente della provincia competente per territorio.
8 bis. In caso di inadempimento dell’obbligo di cui al comma 6
da parte del Presidente della provincia o in caso di inerzia del Presidente
della provincia rispetto all’esercizio della funzione di cui al comma
8, provvede in via sostitutiva, previa diffida, il Presidente della Giunta
regionale. ( 14)
Art. 16 bis - Transizione
dagli enti responsabili di bacino all’Autorità
d’ambito.
1. Nelle more dell’individuazione delle forme di servizio di
gestione dei rifiuti urbani da parte dell’Autorità
d’ambito, ai sensi del comma 3 dell’articolo 19, e
dell’operatività dell’organizzazione del servizio da
questa approvata, rimangono in essere ed esercitano le funzioni loro
proprie gli enti responsabili di bacino di cui al piano regionale di
smaltimento dei rifiuti solidi urbani approvato con deliberazione del
Consiglio regionale n. 785/1988 e continuano a produrre effetti, fino alla
loro naturale scadenza, fatta salva la disposizione di cui al comma 2, le
concessioni ed i contratti di servizio vigenti per l’affidamento
della gestione operativa relativa alla raccolta, trasporto e smaltimento
dei rifiuti urbani, rilasciate e stipulati dagli stessi enti responsabili
di bacino. Successivamente, fatte salve le ipotesi di cui al comma 4, gli
enti responsabili di bacino sono soppressi e le relative concessioni e
contratti di servizio si estinguono.
2. Nelle more dell’operatività dell’organizzazione
del servizio di gestione dei rifiuti approvato dall’Autorità
d’ambito, conformemente alle disposizioni di cui al comma 15 bis
dell'articolo 113 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive
modificazioni, le concessioni ed i contratti di servizio di cui al comma 1
si estinguono comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2006,
fatte salve le eccezioni di cui ai commi 15 bis e 15 ter del medesimo
articolo 113.
3. Con atto successivo alla istituzione dell’Autorità
d’ambito gli enti locali partecipanti, definiscono i criteri e le
modalità di conferimento al patrimonio dell’Autorità, delle
quote di partecipazione ripartite a seguito dell’estinzione degli
enti responsabili di bacino.
4. L’Autorità d’ambito, ove lo ritenesse
rispondente agli interessi generali dell’ambito, può prevedere
su domanda degli enti locali partecipanti all’ambito, che
l’organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani preveda
anche la salvaguardia di una o più delle gestioni esistenti. La
salvaguardia deve avere carattere di temporaneità e non deve recare
pregiudizio all’efficienza, efficacia ed economicità della
gestione complessiva dell’ambito, né comportare una
significativa differenziazione delle tariffe da applicare alle utenze.
5. Nelle ipotesi di cui al comma 4 l’Autorità
d’ambito nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 15:
a) individua le gestioni da salvaguardare ed i relativi enti responsabili
di bacino;
b) definisce i termini di durata della salvaguardia e le modalità di
gestione ad essa relative.
6. In ogni caso i termini di durata di cui alla lettera b) del comma
5 non possono eccedere la data del 31 dicembre 2006 o, per le sole
eccezioni di cui ai commi 15 bis e 15 ter dell'articolo 113 del decreto
legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni, la data del 31 dicembre
2007. ( 15)
Art. 17 - Ordinamento
dell’Autorità d’ambito.
1. L’Autorità d’ambito di cui all’articolo 14
ha personalità giuridica di diritto pubblico.
2. L’ordinamento dell’Autorità d’ambito
è stabilito dalla convenzione o dallo statuto di cui
all’articolo 14, commi 2 e 3, nonché dalle disposizioni del
presente articolo.
3. Nel caso in cui l’Autorità d’ambito venga
istituita utilizzando la forma di cooperazione prevista all’articolo
14, comma 1, lettera a), nella convenzione di cui al comma 2 del medesimo
articolo, è indicato l’ente locale responsabile del
coordinamento.
4. Nell’ipotesi del comma 3, gli organi
dell’Autorità d’ambito sono:
a) l’assemblea d’ambito, composta dai presidenti e dai sindaci,
o dagli assessori delegati, delle province e dei comuni ricadenti
nell’ambito territoriale;
b) il Presidente, cui compete la rappresentanza istituzionale e legale,
individuato nella persona del Presidente della provincia o del sindaco del
comune, responsabile del coordinamento;
c) il Comitato istituzionale, presieduto dal Presidente
dell’Autorità è composto da un minimo di cinque ad un
massimo di nove membri, eletti dall’assemblea; ( 16)
d) il direttore, con responsabilità organizzativa e gestionale della
struttura operativa dell’Autorità d’ambito.
5. Nel caso in cui l’Autorità d’ambito venga
istituita utilizzando la forma di cooperazione prevista all’articolo
14, comma 1, lettera b), gli organi della medesima sono:
a) l’assemblea d’ambito, composta dal Presidente e dai sindaci,
o dagli assessori delegati, delle province e dei comuni ricadenti
nell’ambito territoriale;
b) il Presidente, cui compete la rappresentanza istituzionale e legale,
eletto dall’assemblea fra i suoi componenti;
c) il Consiglio di amministrazione, presieduto dal Presidente
dell’Autorità d’ambito è composto da un minimo di
cinque ad un massimo di nove membri, eletti dall’assemblea; ( 17)
d) il Collegio dei revisori dei conti;
e) il direttore, con responsabilità organizzativa e gestionale della
struttura operativa dell’Autorità d’ambito.
6. La rappresentanza in seno all’assemblea d’ambito
spetta ai sindaci dei comuni partecipanti all’ambito o agli assessori
loro delegati, ed è determinata dallo statuto o dalla convenzione in
base alla popolazione residente risultante dall’ultimo censimento
ISTAT.
7. L’assemblea prevista ai commi 4 e 5:
a) elegge il Presidente dell’Autorità d’ambito e il
collegio dei revisori nel caso previsto al comma 5, elegge rispettivamente
il comitato istituzionale o il Consiglio di amministrazione e nomina il
direttore;
b) sceglie ed approva l’organizzazione della gestione dei rifiuti
urbani;
c) approva i programmi pluriennali degli interventi ed i successivi
aggiornamenti ed integrazioni, i modelli organizzativi ed i relativi piani
finanziari assicurandone il coordinamento e l’integrazione;
d) approva le norme per il proprio funzionamento nonché per il
funzionamento della struttura operativa;
e) approva l’entità della maggiorazione delle tariffe di cui
all’ articolo 36 per
far fronte alle proprie spese di funzionamento, alle ulteriori forme di
compensazione ambientale nonché per finanziare il programma
pluriennale di cui all’ articolo 20; ( 18)
f) propone eventuali modifiche dei confini dell’ambito territoriale
ottimale;
g) propone aggiornamenti al piano provinciale di gestione dei rifiuti
urbani;
h) approva i bilanci previsionali e consuntivi dell’Autorità
d’ambito.
8. L’assemblea prevista ai commi 4 e 5 è valida:
a) in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più
uno degli aventi diritto, calcolati sia in termini numerici che di
rappresentanza;
b) in seconda convocazione quando siano presenti almeno un terzo degli
aventi diritto, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza.
9. Le deliberazioni dell’assemblea relative alle lettere b),
c), d) del comma 7 sono adottate con il voto favorevole di almeno due terzi
dei presenti, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza; le
restanti deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della metà
più uno dei presenti, calcolati sia in termini numerici che di
rappresentanza; i presidenti delle province o i loro delegati sono
computati soltanto per la determinazione delle maggioranze in termini di
numero degli enti.
10. Gli atti non compresi nel comma 7 competono al Presidente
dell’Autorità d’ambito, al comitato istituzionale di cui
al comma 4 o al Consiglio di cui al comma 5 e al direttore, secondo quanto
stabilito dalla convenzione o dallo statuto di cui all’articolo 14,
commi 2 e 3.
Art. 18 - Organizzazione e
funzionamento dell’Autorità d’ambito.
1. Per l’espletamento delle proprie funzioni ed attività
l’Autorità d’ambito si dota di una struttura operativa,
posta alle dipendenze del direttore, può inoltre avvalersi di uffici e
servizi dei comuni e delle province partecipanti all’ambito, messi a
disposizione a tale fine.
2. Le modalità di organizzazione sono determinate dalla
convenzione o dallo statuto di cui all’articolo 14, commi 2 e 3.
Art. 19 - Organizzazione della
gestione dei rifiuti urbani.
1. Gli enti locali partecipanti
all’ambito territoriale ottimale, attraverso le forme di cooperazione
individuate ai sensi dell’ articolo 14, comma 1, organizzano la gestione dei rifiuti urbani
secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
2. L’Autorità d’ambito provvede, di norma, alla
organizzazione ed alla gestione del servizio relativo ai rifiuti urbani con
un unico gestore, fatta eccezione per il servizio di raccolta e trasporto
che può essere organizzato autonomamente dai singoli comuni mediante
l’individuazione del soggetto gestore; per particolari ragioni di
natura territoriale, amministrativa, economica e tecnica nel rispetto dei
criteri di interesse generale dell’ambito territoriale ottimale e di
qualità del servizio, può organizzare il servizio anche
prevedendo più soggetti gestori.
3. Entro sessanta giorni dalla stipula della convenzione di cui
all’articolo 16, l’Autorità d’ambito individua le
forme del servizio di gestione dei rifiuti urbani da scegliersi
conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 113 e 113 bis del
decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni. ( 19)
5. Qualora non si pervenga all’approvazione
dell’organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani entro
il termine di cui al comma 3, il Presidente della provincia competente per
territorio, previa diffida, provvede in luogo dell’Autorità
d’ambito inadempiente.
6. I rapporti fra Autorità d’ambito e soggetti gestori di
ciascun ambito territoriale ottimale sono regolati da una convenzione di
gestione e relativo disciplinare.
7. Al fine di disciplinare le modalità di conferimento dei
rifiuti urbani ivi comprese le frazioni provenienti dalla raccolta
differenziata, l’autorità d’ambito ed i titolari degli
impianti di smaltimento e recupero esistenti nel territorio di competenza
sono tenuti a sottoscrivere tra loro idonea convenzione.
Art. 20 - Programma
pluriennale degli interventi.
1. In attuazione del piano
provinciale di gestione dei rifiuti urbani l’Autorità
d’ambito, entro centottanta giorni dalla sua costituzione, approva il
programma pluriennale degli interventi.
2. Il programma di cui al comma 1, comprensivo
dell’indicazione della localizzazione degli impianti previsti dal
piano provinciale di gestione dei rifiuti urbani, individua altresì le
risorse finanziarie da destinare alla sua attuazione.
3. La concessione di eventuali contributi da parte della Regione per
la realizzazione del sistema di gestione dei rifiuti urbani è
subordinata all’approvazione del programma di cui al comma 1.
CAPO V
Impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti
Art. 21 - Requisiti tecnici ed ubicazione degli impianti.
1. Nella progettazione,
realizzazione ed esercizio degli impianti di recupero e di smaltimento dei
rifiuti devono essere utilizzati i migliori ritrovati della tecnica idonei
al conseguimento degli obiettivi della massima tutela della salute degli
abitanti e di progressiva riduzione dell’impatto ambientale derivante
dai rifiuti. A tal fine la Giunta regionale, con proprie deliberazioni
emana ed aggiorna direttive sui requisiti che debbono essere accertati in
sede di approvazione dei progetti e di rinnovo delle autorizzazioni, in
relazione alla sviluppo delle migliori tecnologie disponibili. Il progetto
sulla base delle direttive della Giunta regionale, individuerà le
soluzioni economicamente praticabili.
2. I nuovi impianti di smaltimento e recupero di rifiuti sono
ubicati di norma, nell’ambito delle singole zone territoriali
omogenee produttive o per servizi tecnologici.
3. Quanto previsto al comma 2 non si applica:
a) alle discariche ed agli impianti di compostaggio, che vanno localizzati
in zone territoriali omogenee di tipo E o F;
b) agli impianti di recupero dei rifiuti inerti come individuati al punto
4.2.3.1. della deliberazione del Comitato interministeriale del 27 luglio
1984 ed al paragrafo 7, dell’allegato 1, suballegato 1, del Decreto
del Ministro dell’Ambiente 5 febbraio 1998, che vanno localizzati
preferibilmente all'interno di aree destinate ad attività di cava, in
esercizio o estinte, di materiali di gruppo A, come individuati
all' articolo 3,
primo comma, lettera a), della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 .
( 21)
4. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 si applicano anche ai
progetti di impianti di smaltimento di rifiuti per i quali il proponente
abbia richiesto l’ammissione alla procedura semplificata di cui
all’ articolo
23 della legge
regionale 26 marzo 1999, n. 10 .
Art. 22 - Presentazione del
progetto degli impianti e relativi elaborati tecnici.
1. Fatto salvo quanto previsto
dall’articolo 24, comma 5, i soggetti che intendono realizzare nuovi
impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti, anche pericolosi, devono
presentare apposita domanda alla Regione o alla provincia, secondo le
rispettive competenze previste dagli articoli 4 e 6 della presente legge,
allegando il progetto definitivo dell’impianto, secondo le
disposizioni vigenti, e la documentazione tecnica prevista, per la
realizzazione del progetto stesso, dalle disposizioni vigenti in materia
urbanistico-edilizia, di tutela ambientale, di salute e di sicurezza sul
lavoro e di igiene pubblica.
2. Il progetto degli impianti:
a) dev’essere corredato dagli elaborati tecnici necessari ad
individuare il processo e le apparecchiature del sistema di recupero o di
smaltimento adottato, sia sotto il profilo funzionale, sia, per gli
impianti destinati al recupero o allo smaltimento di rifiuti urbani, sotto
il profilo della convenienza economica;
b) deve indicare gli apprestamenti tecnici e igienici atti a garantire, in
ogni fase della lavorazione ed in quanto compatibili con l’impianto
da realizzare, il raggiungimento delle seguenti finalità;
1) garantire il regolare controllo e deflusso delle acque e degli eventuali
fanghi e liquami;
2) evitare infiltrazioni nel terreno e ogni pericolo di inquinamento delle
acque;
3) evitare l’inquinamento atmosferico da polveri o composti chimici;
4) evitare spandimenti ed esalazioni maleodoranti o nocive e la
proliferazione di ratti ed insetti;
5) evitare l’inquinamento da rumore;
c) deve assicurare che le caratteristiche chimiche, fisiche e
batteriologiche dei prodotti di recupero e di scarto siano compatibili con
la destinazione successiva;
d) deve contenere un piano di sicurezza che disponga le procedure da
adottarsi in caso di incidente grave che si estenda al perimetro esterno
dello stabilimento. Tale piano deve essere accessibile agli interessati e
verificabile da parte delle Autorità comunali e di quelle che
esercitano la vigilanza.
3. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge la
Giunta regionale, sentite le province, individua gli elaborati tecnici di
progetto che devono essere allegati alla domanda di approvazione del
progetto e di realizzazione degli impianti.
4. Qualora gli impianti per lo smaltimento di rifiuti non siano
assoggettati a valutazione di impatto ambientale il progetto deve essere
corredato da una relazione di compatibilità ambientale contenente le
seguenti informazioni, in quanto compatibili con l’impianto da
realizzare:
a) descrizione dei potenziali impatti ambientali, anche con riferimento a
parametri e standard previsti dalla normativa ambientale, nonché ai
piani di utilizzazione del territorio;
b) rassegna delle relazioni esistenti tra il progetto proposto e le norme
in materia ambientale;
c) descrizione delle misure previste per eliminare, ridurre e se possibile
compensare gli effetti sfavorevoli sull’ambiente.
5. I progetti, firmati da tecnici abilitati e controfirmati dal
proponente debbono essere presentati all’Autorità preposta
all’approvazione ai sensi degli articoli 4 e 6.
6. Copia del progetto deve essere inoltrato al comune ove
l’impianto viene localizzato, nonché alla provincia, per i
progetti di competenza regionale.
Art. 23 - Istruttoria per
l’approvazione dei progetti e conferenza dei servizi.
1. Il responsabile del procedimento
relativo all’approvazione di progetti di nuovi impianti di recupero o
di smaltimento o di modifiche sostanziali di impianti esistenti, nominato
dall’ente competente a ricevere la domanda, entro trenta giorni dal
ricevimento della stessa, provvede in via preliminare, all’esame
formale della documentazione presentata, per verificarne la completezza in
relazione ai previsti effetti del provvedimento richiesto, nonché
all’immediata segnalazione all’interessato delle eventuali
carenze documentali riscontrate, al fine della procedibilità
dell’istruttoria.
2. Nei successivi trenta giorni dalla verifica della completezza
della documentazione di cui al comma 1 o dell’integrazione della
stessa, il responsabile del procedimento provvede a:
a) individuare gli specifici visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di
organi regionali, provinciali e comunali che verrebbero sostituiti dal
provvedimento di approvazione, ai sensi dell’articolo 27, comma 5,
del decreto legislativo n. 22 del 1997, ivi compresa la variante dello
strumento urbanistico eventualmente necessaria;
b) a far trasmettere, a cura del proponente, copia della documentazione ai
singoli organi o uffici regionali, provinciali e comunali titolari delle
funzioni relative ai visti, pareri autorizzazioni e concessioni di cui alla
lettera a), ove detti organi ed uffici non abbiano già ricevuto copia
del progetto direttamente dal proponente;
c) fissare uno o più incontri istruttori con i rappresentanti di detti
organi per l’esame congiunto delle risultanze delle rispettive
istruttorie parziali, ivi compresa quella propria dell’ufficio
procedente; ai previsti incontri è invitato a partecipare anche il
richiedente l’autorizzazione o suo rappresentante, al fine di fornire
informazioni e chiarimenti;
d) fissare un termine ultimo entro il quale comunque gli uffici
interpellati debbono esprimere il proprio parere sulla documentazione di
rispettiva competenza; l’inutile decorso del termine equivale ad un
parere positivo su detta documentazione;
e) fatto salvo quanto previsto dall’articolo 24, comma 5, convocare
l’apposita conferenza, prevista dall’articolo 27, comma 2, del
decreto legislativo n. 22 del 1997, cui partecipano i responsabili degli
uffici regionali competenti e i rappresentanti degli enti locali
interessati; alla conferenza è invitato a partecipare anche il
richiedente l’autorizzazione o un suo rappresentante al fine di
fornire informazioni e chiarimenti.
3. Entro novanta giorni dalla convocazione la conferenza:
a) procede alla valutazione del progetto;
b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità
del progetto con le esigenze ambientali e territoriali;
c) trasmette, tramite il responsabile del procedimento, le proprie
conclusioni con i relativi atti all’organo competente
all’approvazione del progetto ed all’autorizzazione alla
realizzazione dell’impianto, ai sensi degli articoli 4 e 6 della presente legge.
4. Qualora nel corso dell’esame della documentazione si rilevi
la necessità di provvedere all’integrazione della documentazione
stessa, il responsabile del procedimento invia al proponente una richiesta
in tal senso, assegnando un congruo termine per provvedervi.
5. I termini del procedimento restano sospesi dalla data della
richiesta di integrazione a quella di presentazione da parte
dell’interessato di quanto richiesto e, comunque, fino alla scadenza
del termine assegnato.
6. Le procedure del presente articolo si applicano anche alle
varianti sostanziali in corso di esercizio, che comportano modifiche per
cui gli impianti di recupero e smaltimento non sono più conformi
all’autorizzazione rilasciata. Le varianti che non riguardino il
processo tecnologico e non comportino modifiche ai quantitativi di rifiuti
recuperati e/o smaltiti sono soggette al solo rilascio della concessione o
autorizzazione edilizia da parte del comune competente.
Art. 24 - Approvazione dei
progetti.
1. Entro quindici giorni dal ricevimento delle conclusioni della
conferenza, di cui all’articolo 23, comma 2 lettera e), e sulla base
delle risultanze della stessa, la Giunta regionale o l’organo
individuato dalla provincia sulla base del proprio Statuto, secondo le
rispettive competenze, approva il progetto e autorizza la realizzazione
dell’impianto.
2. Il provvedimento di approvazione del progetto produce gli effetti
sostitutivi di cui all’articolo 27, comma 5, del decreto legislativo
n. 22 del 1997, ed abilita alla realizzazione dell’impianto ed al suo
esercizio provvisorio, con le modalità previste dall’articolo
25.
3. Per la realizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti gli
oneri di concessione sono dovuti nella misura prevista per gli impianti
industriali in relazione alla zona di ubicazione. Ai fini del computo degli
oneri di urbanizzazione le zone F sono assimilate alle zone D.
4. Il provvedimento di approvazione del progetto decade
automaticamente qualora, salvo diversi termini fissati nel provvedimento
stesso o salvo proroga accordata su motivata istanza
dell’interessato, i lavori non vengano iniziati e l’impianto
non sia messo in esercizio, rispettivamente:
a) entro dodici mesi, per l’inizio dei lavori ed entro diciotto mesi
per la messa in esercizio, se trattasi di discarica;
b) entro dodici mesi, per l’inizio dei lavori, ed entro trentasei
mesi per la messa in esercizio, in ogni altro caso.
5. Qualora l’approvazione sia stata richiesta per progetti di
impianti sottoposti a valutazione di impatto ambientale ai sensi della
normativa vigente, si applicano gli articoli 11 e 23 della legge regionale 26 marzo 1999,
n. 10 , ove il proponente esperisca la procedura ivi disciplinata;
qualora diversamente il proponente abbia esperito la procedura ordinaria di
valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 10 e 19bis ( 22) della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 , le
funzioni della conferenza di cui all’articolo 23, comma 2, lettera e)
sono svolte dalla commissione VIA integrata dai rappresentanti degli enti
locali interessati e dai responsabili degli uffici regionali o provinciali
competenti.
6. Le disposizioni di cui ai commi 2,3 e 4 si applicano anche agli
impianti di smaltimento di rifiuti per i quali il proponente abbia
richiesto l’ammissione alla procedura semplificata di cui
all’ articolo
23 della legge
regionale 26 marzo 1999, n. 10 .
Art. 25 - Realizzazione
dell’impianto, esercizio provvisorio e collaudo funzionale.
1. Gli impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti, di cui
all’articolo 22, sono soggetti a collaudo funzionale.
2. Il provvedimento di approvazione del progetto dell’impianto
di smaltimento o recupero abilita alla realizzazione dell’impianto ed
al suo esercizio provvisorio fino al rilascio o diniego
dell’autorizzazione all’esercizio prevista dall’articolo
26.
3. L’avvio dell’impianto, e l’esercizio
provvisorio dello stesso, è preceduto dall’invio al Presidente
della provincia da parte del proponente di una comunicazione, recante in
allegato una dichiarazione scritta del direttore dei lavori attestante
l'ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato, dalla
quale risulti:
a) la data di avvio dell’impianto;
b) il nominativo del tecnico responsabile della gestione
dell’impianto stesso.
4. Alla comunicazione di cui al comma 3 deve essere allegata la
documentazione attestante la prestazione delle garanzie finanziarie
previste dall’articolo 26, comma 9.
5. Entro centottanta giorni dalla comunicazione di avvio
dell’impianto, salvo proroga accordata su motivata istanza
dell’interessato, deve essere presentato al Presidente della
provincia, in allegato alla richiesta di autorizzazione
all’esercizio, il certificato di collaudo funzionale.
6. In deroga a quanto previsto ai commi 3 e 5, le opere relative
agli impianti di stoccaggio, anche annessi ad attività di recupero o
smaltimento, e le discariche debbono essere collaudate prima
dell’avvio dell’impianto e del suo esercizio provvisorio. Il
relativo certificato di collaudo è trasmesso unitamente alla
dichiarazione di ultimazione delle opere di cui al comma 3 del presente
articolo.
7. Il provvedimento di approvazione degli impianti di smaltimento e
di recupero dei rifiuti, diversi da quelli di cui al comma 6, può
comunque prevedere, per alcune componenti, che il collaudo funzionale
preceda l’avvio dell’impianto ed il suo esercizio provvisorio.
8. In sede di collaudo devono, tra l’altro, essere attestati,
in funzione anche della tipologia di impianto:
a) la conformità dell’impianto realizzato con il progetto a suo
tempo approvato;
b) la funzionalità dei sistemi di stoccaggio e dei processi di
smaltimento o di recupero in relazione alla quantità e qualità
dei rifiuti da smaltire o da recuperare;
c) la funzionalità dei sistemi di allarme e di sicurezza;
d) l’idoneità delle singole opere civili ed elettromeccaniche
dell’impianto a conseguire i rispettivi risultati funzionali;
e) il regolare funzionamento dell’impianto nel suo complesso a regime
di minima e di massima potenzialità;
f) l’idoneità dell’impianto a garantire il rispetto dei
limiti di legge ovvero di quelli prescritti come condizione nel
provvedimento di approvazione;
g) l’esecuzione di campionamenti ed analisi sui rifiuti da smaltire o
da recuperare, sui rifiuti prodotti, sui materiali recuperati, sulle
emissioni e sugli scarichi, con specificazione dei valori, misurati
all’atto del prelievo, delle variabili e dei parametri operativi.
9. Per le discariche deve essere effettuato un ulteriore collaudo
funzionale, successivo alla chiusura dell’impianto, finalizzato ad
attestare l’avvenuta ultimazione e la funzionalità delle opere
previste nel progetto approvato per la ricomposizione finale
dell’area.
Art. 26 - Autorizzazione
all’esercizio.
1. La richiesta di autorizzazione
all’esercizio dell’impianto, corredata dal relativo certificato
di collaudo, è indirizzata al Presidente della Provincia.
2. Il provvedimento di autorizzazione all’esercizio è
rilasciato entro novanta giorni dalla presentazione dell’istanza da
parte dell’interessato.
3. Le province comunicano alla regione entro trenta giorni dal
rilascio di cui al comma 2, i dati relativi alle autorizzazioni
all’esercizio per le discariche, nonché le modifiche alle
autorizzazioni in essere.
4. L’autorizzazione all’esercizio, oltre ad individuare
le condizioni e le prescrizioni indicate all’articolo 28, comma 1,
del decreto legislativo n. 22/1997, costituisce altresì autorizzazione
per gli scarichi idrici e le emissioni in atmosfera previste nel progetto
approvato.
5. L’autorizzazione all’esercizio non sostituisce il
certificato di agibilità dell’opera.
6. Le variazioni relative alla gestione degli impianti di
smaltimento e recupero dei rifiuti che comportino limitate modificazioni
alle caratteristiche ed ai quantitativi di rifiuti smaltiti o recuperati e
che non riguardino il processo tecnologico, sono autorizzate dalla
Provincia competente tramite modifica dell’autorizzazione
all’esercizio.
7. Per tutti gli impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti
costituiti da matrici organiche selezionate, con potenzialità
superiore a 100 tonnellate al giorno, ad esclusione degli impianti di
recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e
33 del d.lgs. n. 22/1997 dovrà essere approvato in sede di rilascio
del provvedimento di autorizzazione da parte della provincia un programma
di controllo per garantire che: ( 23)
a) tutte le sezioni impiantistiche assolvano alle funzioni per le quali
sono progettate in tutte le condizioni operative previste;
b) vengano adottati tutti gli accorgimenti per ridurre i rischi per
l’ambiente ed i disagi per la popolazione;
c) venga assicurato un tempestivo intervento in caso di imprevisti;
d) venga garantito l’addestramento costante del personale impiegato
nella gestione;
e) venga garantito l’accesso ai principali dati di funzionamento
nonché ai risultati delle campagne di monitoraggio.
7 bis. Per gli impianti in esercizio ricompresi nelle tipologie di
cui al comma 7, il programma di controllo dovrà essere attivato entro
sei mesi dell'entrata in vigore della legge. ( 24)
7 ter. Ferma restando l’esclusione disposta dal comma 7, la
Provincia può richiedere la presentazione del programma di controllo
di cui allo stesso comma 7 per tutti gli impianti di recupero dei rifiuti
con potenzialità superiore a 100 tonnellate al giorno e per gli
impianti di stoccaggio di rifiuti di cui all’articolo 6, comma 1,
lettera e) del decreto legislativo n. 22/1997 e successive modifiche ed
integrazioni, ogniqualvolta ciò si renda opportuno, in considerazione
di particolari situazioni territoriali che richiedano elevato grado di
tutela ambientale individuate dalla Provincia stessa. ( 25)
8. All’esecuzione del programma di cui al comma 7, si provvede
da parte di personale qualificato ed indipendente.
9. La Giunta regionale è delegata ad emanare, entro sessanta
giorni dalla pubblicazione della presente legge, i criteri per la
determinazione delle garanzie finanziarie che l’interessato è
tenuto a fornire per ottenere l’autorizzazione all’esercizio
dell’impianto. Le garanzie finanziarie possono consistere in depositi
cauzionali, polizze fideiussorie, assicurazioni a copertura degli eventuali
danni ambientali e degli adempimenti relativi alla gestione ordinaria.
Art. 27 - Rinnovo delle
autorizzazioni all’esercizio.
1. Le autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di
smaltimento e di recupero di rifiuti hanno di norma la durata di cinque
anni e sono rinnovabili. Possono essere rilasciate autorizzazioni di durata
inferiore solo per ragioni adeguatamente motivate nel provvedimento stesso.
2. I titolari di autorizzazioni all’esercizio possono
chiederne il rinnovo non prima di un anno ed almeno sei mesi prima dalla
scadenza delle stesse. In ogni caso l’amministrazione competente deve
pronunziarsi sull’istanza di rinnovo entro centottanta giorni dalla
sua presentazione.
3. Il rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio può
essere negato solo in presenza di gravi inadempienze ai contenuti del
provvedimento autorizzatorio, imputabili al gestore.
4. In sede di rinnovo dell’autorizzazione sono ridefinite le
garanzie finanziarie di cui all’articolo 26, comma 9; dette garanzie
devono essere, rispettivamente, maggiorate o ridotte, in relazione ad
accertate inadempienze ovvero alla correttezza nella gestione
dell’attività di smaltimento.
Art. 28 - Gestione
amministrativa degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti.
1. Gli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti, per la
realizzazione ed esercizio dei quali sono richieste le autorizzazioni
previste dagli articoli 24 e 26 della presente legge, sono gestiti da un
tecnico responsabile, in possesso di idonee conoscenze tecniche, il cui
nominativo è comunicato al Presidente della provincia contestualmente
alla dichiarazione di cui al precedente articolo 25, comma 3.
2. Presso gli impianti di recupero e smaltimento di cui al comma 1,
oltre ai documenti previsti dagli articoli 12 e 15 del decreto legislativo
n. 22/1997, sono tenuti appositi quaderni per la registrazione dei
controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione
programmata e straordinaria degli impianti nonché il piano di
sicurezza di cui all’ articolo 22, comma 2, lettera d).
Art. 29 - Impianti
assoggettati a procedura autorizzativa semplificata.
1. Sono assoggettati a procedura
autorizzativa semplificata:
a) le aree attrezzate al ricevimento di rifiuti urbani, o loro frazioni,
che non prevedano l’installazione di strutture tecnologiche e/o
processi di trattamento, e gli impianti connessi e funzionali al sistema di
raccolta dei rifiuti urbani al servizio dei singoli Comuni; ( 26)
b) gli stoccaggi di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da
attività di demolizione e costruzione, per i quali non sia possibile
il ricorso alla procedura prevista dall’articolo 33 del decreto
legislativo n. 22/1997.
2. La domanda di autorizzazione all’esercizio degli impianti
indicati al comma precedente è presentata contestualmente alla domanda
per l’approvazione del progetto e la realizzazione
dell’impianto.
3. L’avvio degli impianti è subordinato al solo invio al
Presidente della provincia di una comunicazione dalla quale risulti la data
di avvio e recante in allegato una dichiarazione scritta del direttore
lavori attestante l’ultimazione delle opere in conformità al
progetto approvato e la documentazione attestante la prestazione delle
garanzie finanziarie previste al precedente articolo 26, comma 9.
4. Agli impianti di cui al comma 1 non si applica quanto previsto
all’articolo 28 relativamente alla gestione amministrativa degli
impianti.
5. Nelle aree attrezzate di cui al comma 1, lettera a), che
costituiscono una fase integrata dell’attività di raccolta dei
rifiuti urbani, è obbligatoria la tenuta di un apposito registro, da
compilarsi settimanalmente, da cui risultino i dati inerenti le tipologie e
le quantità di rifiuti urbani avviati a successivi centri di
stoccaggio o impianti di smaltimento o recupero, con indicazione di tale
destinazione. Il trasporto effettuato dal gestore dell’ordinario
servizio pubblico di raccolta, dall’area attrezzata verso i
successivi centri di stoccaggio o impianti di smaltimento o recupero, in
quanto rientrante comunque nella fase di raccolta dei rifiuti urbani, non
è soggetto all’obbligo del formulario di identificazione
previsto dall’articolo 15 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22.
Art. 30 - Impianti di
sperimentazione e ricerca.
1. Agli impianti di sperimentazione e ricerca relativi allo
smaltimento ed al recupero di rifiuti, volti alla verifica della
fattibilità ambientale, tecnica ed economica di tecnologie e sistemi
innovativi per la gestione dei rifiuti si applicano le disposizioni
dell’articolo 29 del decreto legislativo n. 22/1997.
2. La Regione nel rilasciare l’autorizzazione
all’esercizio di tali impianti prevede specifiche forme di controllo
in ordine allo sviluppo di ciascuna attività sperimentale e al
conseguimento dei fini fissati, anche avvalendosi della consulenza
specifica di organismi competenti sotto il profilo tecnico scientifico; al
termine del periodo consentito, l’autorizzazione può essere
rinnovata e comunque non può superare i due anni.
3. Le attività di cui al comma 1 possono essere interrotte,
anche prima della scadenza prevista nell’autorizzazione, qualora i
controlli rilevino rischi di danno ambientale e territoriale.
Art. 31 - Procedure
semplificate per l’autosmaltimento ed il recupero dei rifiuti.
1. Le procedure semplificate disciplinate al Titolo I Capo V del
decreto legislativo n. 22/1997 si applicano alle attività di
autosmaltimento di rifiuti non pericolosi nonché alle attività di
recupero dei rifiuti individuati dai decreti ministeriali previsti dagli
articoli 31, 32 e 33 del medesimo decreto legislativo.
2. L’esercizio delle attività indicate al comma 1
può essere intrapreso decorsi novanta giorni dall’invio alla
provincia territorialmente competente della comunicazione di inizio
attività e di un’apposita relazione previste dagli articoli 32 e
33 del decreto legislativo n. 22/1997. I contenuti della relazione da
allegare alla comunicazione di inizio attività, sono definiti con
deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro sessanta giorni
dalla pubblicazione della presente legge.
3. Per la realizzazione degli impianti relativi alle attività
di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto all’ articolo 21, è necessario, ove
prescritto, il rilascio della concessione edilizia.
4. L’esercizio delle attività di cui al comma 1 è
inoltre subordinato all’ottenimento delle autorizzazioni previste
dalle disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici ed emissioni in
atmosfera, ove necessarie.
5. Per l’esercizio degli impianti relativi alle attività
di cui al comma 1 non sono dovute le garanzie finanziarie previste
all’ articolo 26,
comma 9, salvo che per l’esercizio di impianti di messa in riserva di
rifiuti; per tali impianti la mancata presentazione, entro il termine di
novanta giorni dall’invio della comunicazione, della documentazione
attestante la prestazione delle garanzie finanziarie non consente
l’avvio dell’attività.
CAPO VI
Disposizioni per particolari tipologie di impianti per le bonifiche
Art. 32 - Norme generali per
le discariche.
1. Le discariche per rifiuti urbani e per rifiuti speciali devono
distare dagli edifici destinati ad abitazione ovvero dagli edifici pubblici
stabilmente occupati almeno:
a) 150 metri qualora trattasi di discariche per soli rifiuti secchi, o
comunque non putrescibili;
b) 250 metri negli altri casi.
2. Le distanze di cui al comma 1 vanno misurate rispetto al
perimetro dell’area destinata ad essere occupata dai rifiuti.
3. Non possono essere approvati progetti di nuove discariche per
rifiuti speciali, con esclusione delle discariche di seconda categoria tipo
A, di cui alla deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio
1984, nel territorio dei comuni in cui sono in attività altre
discariche per rifiuti speciali o rifiuti urbani, salvo espresso parere
favorevole del comune. Detto parere, in assenza di diversa previsione
statutaria, é di competenza del Consiglio comunale.
4. Ai fini di cui al comma 3:
a) si considera nuova discarica anche l’ampliamento di una discarica
esistente, qualora detto ampliamento comporti un incremento superiore al
cinque per cento della superficie occupata dalla discarica, al netto delle
aree di pertinenza e di servizio, o della quantità in volume di
rifiuti smaltibili nella stessa;
b) si considerano non più in attività le discariche per le quali
sia stato ultimato l’intervento di ricopertura finale in
conformità al progetto approvato, anche se sono ancora in corso la
gestione ed il controllo del percolato e del biogas e gli interventi di
mitigazione degli effetti della discarica sotto il profilo paesaggistico.
Art. 32 bis - Interpretazione
autentica della lettera a), comma 4, articolo 32.
1. La lettera a) del comma 4 dell'articolo 32 deve intendersi nel
senso che, ai soli fini dell'approvazione del progetto, l'ampliamento di
una discarica di rifiuti speciali esistente, diversa da quelle di seconda
categoria di tipo A di cui alla deliberazione del Comitato
Interministeriale del 27 luglio 1984, deve considerarsi nuova discarica
solo quando sussistano entrambe le seguenti condizioni:
a) la discarica esistente interessata dal progetto di ampliamento sia
ubicata nel territorio di un comune in cui sono in attività altre di
scariche per rifiuti speciali o rifiuti urbani;
b) l'ampliamento comporti un incremento superiore al cinque per cento della
superficie occupata dalla discarica, al netto delle aree di pertinenza e di
servizio, o della qualità in volume dei rifiuti smaltibili nella
stessa. ( 27)
( 28)
Art. 33 - Norme particolari
per le discariche di rifiuti speciali. (29) (30)
1. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 5, comma
6, del decreto legislativo n. 22/1997, e successive modifiche ed
integrazioni, le nuove discariche per rifiuti speciali, diverse da quelle
per rifiuti inerti di seconda categoria tipo A ai sensi della deliberazione
Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, possono essere realizzate
da:
a) soggetti singoli o associati per lo smaltimento dei rifiuti derivati
dalle loro attività di produzione di beni ubicate nel territorio
regionale;
b) soggetti titolari di attività di trattamento o recupero di rifiuti,
ubicati nel territorio regionale, come individuati negli allegati B e C del
decreto legislativo n. 22/1997, per lo smaltimento dei rifiuti derivanti
dalle loro attività, ad esclusione di coloro che esercitano soltanto
le operazioni di cui ai punti D 15 e R 13 dei citati allegati.
2. Nelle discariche di cui al comma 1 è riservata una quota,
non superiore al venticinque per cento della capacità ricettiva, per
lo smaltimento di rifiuti speciali conferiti da soggetti diversi da quelli
indicati al medesimo comma.
3. In attuazione del principio per il quale i rifiuti devono essere
smaltiti presso gli impianti appropriati più vicini al luogo di
produzione dei rifiuti stessi, previsto dalla direttiva 91/156/CE e dal
decreto legislativo n. 22/1997, i rifiuti speciali prodotti al di fuori del
territorio regionale possono essere smaltiti nelle discariche di cui al
comma 1, a condizione che nella Regione nel cui territorio gli stessi sono
stati prodotti manchino impianti più vicini adeguati allo smaltimento.
( 31)
3 bis. Ai fini di cui al comma 3 si considerano prodotti al di fuori
del territorio regionale anche i rifiuti che nel Veneto siano solamente
transitati attraverso stoccaggi provvisori, ovvero siano sottoposti a
trattamenti preliminari allo smaltimento in discarica quali ad esempio, la
riduzione volumetrica, la miscelazione, l’inertizzazione, la
stabilizzazione e la solidificazione. ( 32)
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano alle
discariche in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge
a decorrere da sei mesi dalla medesima data. La quota di rifiuti riservata
si calcola sulla capacità residua della discarica alla medesima data.
5. A fronte di situazioni di motivata necessità, le
Autorità d’ambito, di cui all’ articolo 14, possono conferire la
sola frazione secca dei rifiuti urbani in idonee discariche autorizzate per
rifiuti speciali, ubicate nel territorio provinciale di appartenenza,
previa stipula di apposita convenzione con i gestori delle discariche
stesse.
Art. 34 - Disposizioni per le
operazioni di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati.
1. Ferme restando le limitazioni di cui all’articolo 33, comma
3 relativamente ai rifiuti prodotti al di fuori del territorio regionale,
ai progetti di bonifica che comportino la messa in sicurezza in via
definitiva anche mediante apporto di materiale o rifiuti non putrescibili
non si applicano le distanze previste dall’articolo 32, comma 1.
2. Ferme restando le competenze e le funzioni previste
dall’articolo 17 del decreto legislativo n. 22/1997 e dagli articoli
6 e 7 della presente legge, le garanzie finanziarie previste
dall’articolo 17, comma 4, del citato decreto legislativo sono
prestate, a favore della provincia territorialmente competente, per
l’esercizio degli impianti di smaltimento e/o recupero realizzati
nell’ambito dell’attività di bonifica autorizzata. La
tipologia e l’entità delle garanzie finanziarie da prestare per
l’esercizio delle attività sopraindicate sono determinate dalla
Giunta regionale nell’ambito del provvedimento previsto
all’ articolo 26,
comma 9.
3. Per il finanziamento di operazioni di bonifica e di ripristino
ambientale di siti inquinati eseguite dai comuni ovvero, in via
sostitutiva, dalle province, in quanto non sia possibile risalire ai
soggetti responsabili, ovvero qualora gli stessi non vi provvedano, ferma e
impregiudicata ogni iniziativa tesa all’individuazione del
responsabile del danno ambientale e comunque al recupero delle spese
sostenute secondo le modalità di cui all’articolo 17, commi 10 e
11, del decreto legislativo n. 22/1997, si provvede, ai sensi del comma 9
del medesimo articolo 17, con i fondi stanziati al capitolo n. 50256 nel
bilancio regionale, che assume la seguente nuova denominazione:
“Pronto intervento per fenomeni occasionali d’inquinamento e
bonifica di siti inquinati o aree industriali dismesse”.
4. A tale finanziamento regionale possono accedere, sulla base dei
progetti di bonifica approvati, i comuni che provvedono d’ufficio
alla bonifica, ovvero le province che provvedono in via sostitutiva.
5. Le somme successivamente recuperate dai soggetti o dagli enti
responsabili del danno ambientale, per le spese sostenute, dovranno essere
versate nel capitolo di nuova istituzione n. 7943 dello stato di previsione
dell’entrata denominato: “Entrate derivanti dal risarcimento
del danno da inquinamento e per il recupero dei costi di bonifica di siti
inquinati”, per essere riassegnate al capitolo n. 50256.
6. Nel caso di interventi di messa in sicurezza o di bonifica
eseguiti in danno a pubbliche amministrazioni, la Giunta regionale può
determinare condizioni temporali di recupero delle somme anticipate fino a
dieci anni e stabilendo la corresponsione degli interessi nella misura
legale.
CAPO VII
Vigilanza
Art. 35 - Vigilanza sulle
attività di gestione dei rifiuti.
1. Le province, nell’esercizio
delle funzioni di controllo loro attribuite dall’articolo 20 del
decreto legislativo n. 22/1997, quando accertino violazioni alle norme di
legge in materia, provvedono, fatte salve le eventuali sanzioni penali
previste e le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 in materia
di accertamento degli illeciti amministrativi, all’irrogazione delle
sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dal suddetto decreto.
2. Qualora nell’esercizio di tali funzioni le province
accertino una situazione di pericolo o di danno per l’igiene pubblica
o per l’ambiente, oltre all’applicazione delle sanzioni
amministrative, provvedono all’immediata sospensione, modifica o
revoca dell’autorizzazione all’esercizio dalle stesse
rilasciata. Nel caso in cui le attività di smaltimento e di recupero
dei rifiuti siano esercitate secondo le procedure semplificate di cui agli
articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo n. 22/1997, le province
provvedono altresì all’immediata sospensione
dell’attività stessa.
3. Resta di competenza comunale la vigilanza
sull’attività edilizia connessa all’esecuzione delle opere
relative agli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti e
l’adozione di ogni provvedimento connesso, ai sensi della legge regionale 27 giugno
1985, n. 61 , e successive modifiche ed integrazioni.
CAPO VIII
Norme finanziarie
Art. 36 - Tariffe per il
conferimento di rifiuti urbani agli impianti di smaltimento e di
recupero.
1. L’approvazione della
tariffa di conferimento costituisce parte integrante del provvedimento di
approvazione del progetto degli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani
e per quelli pubblici di recupero di cui al punto R1 dell’allegato C
al decreto legislativo n. 22/1997.
2. La tariffa di cui al comma 1 è calcolata sulla base di un
piano economico-finanziario formulato dal titolare, composto da due
fattori:
a) il costo industriale, predisposto in relazione a:
1) costi relativi alle spese di investimento per la costruzione
dell’impianto, ivi compresi gli oneri finanziari ed i costi relativi
alla realizzazione di opere di mitigazione ambientale;
2) spese per la gestione operativa, ivi comprese quelle relative al
personale e ai mezzi d’opera utilizzati;
3) spese generali e tecniche ed utile d’impresa;
4) spese per l’eventuale dismissione degli impianti e, per le
discariche, spese previste per la ricomposizione ambientale e per la
gestione del periodo successivo alla chiusura;
b) gli oneri fiscali nella misura determinata dalle vigenti leggi.
3. Qualora il sistema di aggiornamento della tariffa non sia stato
già previsto in sede di individuazione del soggetto gestore
dell’impianto, al fine di consentire all’ente competente per
l’approvazione del progetto l’approvazione della tariffa a
valere per l’anno successivo entro il 30 giugno di ogni anno deve
essere presentata all’ente medesimo la proposta di adeguamento della
tariffa di conferimento, formulata dal titolare a seguito di:
a) variazioni riscontrate a consuntivo, o previste per l’anno
successivo, nei costi di gestione, ivi compresi gli incrementi ISTAT ovvero
nel costo di costruzione delle opere previste in progetto;
b) nuove prescrizioni imposte da normative o disposizioni vigenti;
c) nuove perizie di variante.
4. Entro tre mesi dall’avvenuto esaurimento delle discariche,
il titolare è tenuto a presentare una perizia di assestamento finale
che riporti un conto consuntivo di tutti i costi di realizzazione della
discarica che é approvata dall’ente competente per
l’approvazione del progetto anche al fine di individuare
l’utilizzo delle maggiori somme eventualmente accantonate durante la
gestione.
Art. 37 - Contributo
ambientale ai comuni sede di impianti di recupero e di smaltimento di
rifiuti.
1. I soggetti che effettuano la
gestione di impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti devono
corrispondere un contributo ambientale ai comuni ove gli impianti sono
ubicati.
2. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge,
la Giunta regionale provvede:
a) ad individuare le tipologie di impianti per la gestione dei quali è
dovuto il contributo di cui al comma 1;
b) a determinare l’entità del contributo in funzione della
quantità e della qualità dei rifiuti movimentati;
c) a determinare i criteri per la suddivisione del contributo fra i comuni
confinanti effettivamente interessati al disagio provocato dalla presenza
degli impianti.
3. La Giunta regionale provvede ad aggiornare annualmente il
contributo ambientale.
4. Il gettito derivante dall’applicazione del contributo
disciplinato dal presente articolo é destinato ad interventi
finalizzati prioritariamente al ristoro del disagio indotto nel territorio
dalla presenza dell’impianto.
Art. 38 - Contributo regionale
per lo smaltimento di rifiuti urbani in impianti ubicati fuori dagli ambiti
territoriali ottimali.
1. La Giunta regionale determina annualmente l’ammontare del
contributo dovuto alla Regione per lo smaltimento dei rifiuti urbani in
impianti utilizzati per sopperire ad emergenze e richieste di smaltimento
di rifiuti provenienti da ambiti territoriali ottimali diversi da quello in
cui è ubicato l’impianto.
2. Il gettito derivante dall’applicazione del contributo viene
introitato al capitolo di bilancio n. 7515 dello stato di previsione
dell’entrata del bilancio regionale denominato “Maggiorazione a
carico dei comuni per lo smaltimento dei rifiuti urbani al di fuori
dell’ambito territoriale ottimale” ed integra il fondo
destinato ad interventi in materia ambientale di cui al capitolo n. 50164
iscritto nello stato di previsione della spesa.
3. Il gettito derivante dall’applicazione del contributo di
cui al comma 1 è impiegato, per intero, dalla Giunta regionale per il
perseguimento degli obiettivi di cui all’ articolo 48, con le modalità
stabilite dagli articoli 49
e 50 ed é utilizzato,
per una quota non inferiore al trentacinque per cento, a favore degli
ambiti territoriali ottimali ove vengono conferiti i rifiuti.
4. L’applicazione del contributo decorre a far data dal
secondo trimestre del 2.000.
5. Per le modalità di versamento del contributo si applicano le
disposizioni del Capo IX.
CAPO IX
Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi
Art. 39 - Ammontare del
tributo.
1. L’ammontare del tributo
speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito e
disciplinato dall’articolo 3, commi da 24 a 41, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, è determinato ai sensi del medesimo articolo 3.
2. L’ammontare del tributo, per ogni tonnellata di rifiuti
conferiti in discarica, è fissato nel modo seguente:
a) euro 1,03 per i rifiuti speciali non pericolosi del settore minerario,
estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico, ivi compresi i rifiuti inerti
provenienti da scavi;
b) euro 2,07 per i rifiuti speciali pericolosi del settore minerario
estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico;
c) euro 10,33 per rifiuti speciali non pericolosi;
d) euro 20,66 per i rifiuti speciali pericolosi;
e) euro 25,82 per tutti i rifiuti urbani, ancorché conferiti in
discariche per rifiuti speciali, nonché per le altre tipologie di
rifiuti speciali conferite in discariche per rifiuti urbani.
3. Sono soggetti al pagamento del tributo nella misura del 20 per
cento dell'ammontare fissato dal comma 2 i seguenti rifiuti:
a) i rifiuti smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero
di energia;
b) gli scarti e i sovvalli di impianti ove vengono svolte operazioni di
recupero di cui all’allegato C del decreto legislativo n. 22/1997,
nonché le scorie dei forni degli impianti di termodistruzione
conferite in discarica per rifiuti urbani;
c) i fanghi palabili conferiti in discariche controllate;
d) i rifiuti provenienti da attività di ripristino ambientale di siti
inquinati nonché da attività di bonifica regolate dalla vigente
normativa, anche in tema di amianto;
d bis) i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle spiagge
marittime, come individuati dalla lettera d) del comma 2 dell'articolo 7
del decreto legislativo n. 22 del 1997, che si depositano durante il
periodo dell'anno compreso fra il 1 ottobre e il 30 aprile. ( 33)
4. Sono soggetti al pagamento del tributo in misura ridotta rispetto
all'ammontare fissato dal comma 2, lettera e), i seguenti rifiuti per le
percentuali appresso indicate:
a) pagamento nella misura del trenta per cento del tributo, per il
conferimento della frazione dei rifiuti urbani qualora nell'anno precedente
a quello di pagamento del tributo il Comune produttore abbia assicurato il
raggiungimento dell’obiettivo del cinquanta per cento della raccolta
differenziata dei rifiuti urbani;
b) pagamento nella misura del sessantacinque per cento del tributo, per il
conferimento della frazione dei rifiuti urbani, qualora nell'anno
precedente a quello di pagamento del tributo il Comune produttore abbia
assicurato il raggiungimento dell'obiettivo del trentacinque per cento
della raccolta differenziata dei rifiuti urbani.
4 bis. Le suddette riduzioni sono applicate anche ai comuni che
raggiungono rispettivamente il 50 per cento e il 35 per cento, aggiungendo
alle percentuali di raccolta differenziata quelle ottenute attraverso la
riduzione dei rifiuti avviati in discarica mediante l'utilizzo di appositi
impianti. ( 34)
5. Il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata di
cui al comma 4 è certificato annualmente dall'Osservatorio regionale
sui rifiuti di cui all' articolo
5 della presente legge.
6. Le riduzioni del tributo previste dal comma 3 non si applicano ai
rifiuti prodotti al di fuori del territorio regionale, considerando tali
anche i rifiuti che nel Veneto, prima del conferimento in discarica, sono
assoggettati solamente ad operazioni di:
a) stoccaggio come definito all’articolo 6, comma 1, lettera l), del
decreto legislativo n. 22/1997;
b) trattamento preliminare allo smaltimento in discarica, quale riduzione
volumetrica, miscelazione, inertizzazione, stabilizzazione,
solidificazione.
7. La frazione organica stabilizzata, utilizzata per la ricopertura
giornaliera o definitiva, nonché gli altri materiali utilizzati per la
realizzazione e gestione di discariche, non sono assoggettati al pagamento
del tributo, limitatamente alle quantità previste nel progetto di
discarica approvato o da successivi provvedimenti autorizzativi.
8. In caso di bonifica di siti inquinati, mediante utilizzazione di
rifiuti già presenti nel sito, ai sensi dell'articolo 34, i rifiuti
utilizzati per la bonifica non sono assoggettati al pagamento del tributo,
purché il soggetto che effettua la bonifica sia diverso da colui che
ha cagionato l'inquinamento ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo n. 22/1997. ( 35)
Art. 40 - Modalità di
versamento del tributo.
1. Il tributo è versato alla Regione Veneto, entro il mese
successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate
le operazioni di conferimento dei rifiuti, mediante versamento in apposito
conto corrente postale effettuato dai gestori degli impianti.
Art. 41 - Presentazione della
dichiarazione.
1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno i gestori degli impianti
soggetti al tributo sono tenuti a produrre alla Regione Veneto, struttura
competente per le finanze, i tributi e la ragioneria, una dichiarazione su
apposito modello, predisposto dalla medesima struttura, contenente i
seguenti dati:
a) la denominazione e sede della ditta che gestisce l’impianto e le
generalità complete del suo legale rappresentante, qualora trattasi di
società o ente pubblico;
b) l’ubicazione della discarica;
c) la quantità complessiva dei rifiuti conferiti e le quantità
parziali per ogni tipologia di rifiuto di cui all’articolo 39, comma
2;
d) l’indicazione dei versamenti tributari effettuati.
2. La dichiarazione è inoltrata alla Regione Veneto, struttura
competente per le finanze, i tributi e la ragioneria, per plico postale
raccomandato e fanno fede, quale data di presentazione, il timbro e la data
apposti dall’ufficio postale ricevente.
3. Le dichiarazioni presentate in difformità a quanto previsto
al presente articolo, ovvero oltre i termini, sono considerate omesse e
come tali sanzionabili ai sensi dell’articolo 3, comma 31, della
legge n. 549/1995.
Art. 42 - Accertamento delle
violazioni.
1. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente capo sono
accertate dai soggetti e con le modalità indicate all’articolo
3, comma 33, della legge n. 549/1995.
2. I soggetti di cui al comma 1 redigono apposito processo verbale
da trasmettere alla Regione, entro trenta giorni dalla redazione.
3. Nel caso in cui dagli atti si rilevi direttamente la violazione
commessa l’accertamento è effettuato d’ufficio.
Art. 43 - Applicazione delle
sanzioni.
1. Per l’applicazione delle
sanzioni amministrative previste dall’articolo 3 della legge 28
dicembre 1995, n. 549 e dall’articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471 si osservano le disposizioni previste dal decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
2. Qualora le somme di cui è ingiunto il pagamento non vengano
versate in tutto o in parte nel termine di sessanta giorni dalla
notificazione del relativo provvedimento, si procede alla riscossione
coattiva come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Gli interessi moratori sono dovuti nella misura di cui alla legge
26 gennaio 1961, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni. ( 36)
Art. 44 - Decadenza, rimborsi
e compensazione.
1. L’accertamento delle
violazioni delle disposizioni di cui al presente capo deve essere eseguito
entro il termine di decadenza di cinque anni a decorrere dall’ultimo
giorno utile per la presentazione della dichiarazione annuale di cui
all’articolo 41.
2. Gli aventi titolo possono richiedere la restituzione di quanto
indebitamente o erroneamente pagato entro il termine di decadenza di cinque
anni dal giorno di pagamento con gli interessi previsti dalla legge 26
gennaio 1961, n. 29 e successive modifiche o integrazioni.
3. Chi abbia indebitamente o erroneamente pagato il tributo
può, entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare
seguente, operare la compensazione, anche parziale, tra le somme
indebitamente o erroneamente pagate e quelle da versare quale tributo per
il trimestre solare trascorso.
4. Per i controlli di competenza, l’interessato deve inviare,
contemporaneamente all’operazione di cui al comma 3, alla struttura
regionale competente per i tributi, tempestiva comunicazione che evidenzi
la compensazione tra le somme indebitamente o erroneamente pagate per il
trimestre solare precedente e la somma che avrebbe dovuto versare per il
trimestre solare successivo; la compensazione di cui sopra deve essere
annotata nella dichiarazione prevista dall’articolo 41; qualora sia
accertata una erronea compensazione, si applica una sanzione amministrativa
pecuniaria pari al doppio della somma effettivamente dovuta. ( 37)
Art. 45 - Presunzione di
conferimento.
1. Ove non sia possibile, per gli organi addetti ai controlli,
determinare il momento del conferimento in discarica, sia autorizzata che
abusiva, ovvero il momento dell’abbandono, scarico o deposito
incontrollato di rifiuti, ivi compresi quelli di cui all’articolo 3,
comma 40, della legge n. 549/1995, i rifiuti si presumono conferiti alla
data della redazione del processo verbale.
2. Avverso la presunzione di cui al comma 1 è ammessa la prova
contraria.
Art. 46 - Norma
finanziaria.
1. Il gettito del tributo speciale per il deposito in discarica dei
rifiuti solidi è iscritto nell’apposito capitolo
dell’entrata del bilancio regionale n. 196 “Tributo speciale
per il deposito in discarica dei rifiuti solidi”.
2. Il dieci per cento del gettito derivante dall’applicazione
del tributo spetta alle province e trova allocazione nell’apposito
capitolo del bilancio regionale n. 50146 “Quote del tributo speciale
per il deposito in discarica dei rifiuti da devolvere alle province”.
Le province dispongono l’impiego della quota loro spettante del
tributo di cui all’articolo 3, comma 27, della legge n. 549/1995
nell’ambito delle finalità e degli obiettivi indicati
all’articolo 47, comma 2.
3. Una quota non inferiore al venti per cento del gettito derivante
dall’applicazione del tributo, al netto della quota spettante alla
province, affluisce in un apposito fondo destinato ad interventi in materia
di tutela ambientale ai sensi dell’articolo 3, comma 27, della legge
n. 549/1995. Detto fondo trova allocazione nell’apposito capitolo
dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale n. 50164 che
assume la seguente intestazione “Interventi regionali per le
finalità di cui all’articolo 3, comma 27, legge n.
549/1995”.
4. Le risorse di cui al comma 2 sono attribuite alle province con
deliberazione della Giunta regionale sulla base dei seguenti criteri:
a) la popolazione residente nella provincia;
b) la quantità dei rifiuti smaltiti in ambito provinciale;
c) una quota fissa per ciascuna provincia.
5. Gli importi da erogare alle province, ai sensi del comma 4,
verranno corrisposti nel mese di giugno di ogni anno e calcolati sulla base
di un acconto pari al settanta per cento di quanto previsto dal capitolo n.
50146 del bilancio regionale e del saldo relativo all’anno
precedente, calcolato sul reale introito affluito sull’apposito conto
corrente postale nel corso dell’anno precedente.
Art. 47 - Modalità di
impiego del fondo regionale.
1. Il fondo regionale di cui all’articolo 46, comma 3, è
impiegato per la concessione di contributi a soggetti pubblici e privati,
oltre che per interventi d’iniziativa della Regione,
nell’ambito delle destinazioni di cui all’articolo 3, comma 27,
della legge n. 549/1995.
2. Il fondo è impiegato, in particolare, per il perseguimento
dei seguenti obiettivi:
a) costruzione di impianti per il recupero, la valorizzazione e lo
smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, nonché di impianti
afferenti il ciclo integrato delle acque; ( 38)
b) realizzazione di interventi di bonifica di siti inquinati e aree
degradate ivi comprese le opere di mitigazione ambientale;
c) istituzione di un fondo di rotazione per la progettazione di impianti di
cui alla lettera a) e la redazione di progetti di bonifica ambientale di
cui alla lettera b);
d) predisposizione e aggiornamento dei piani regionali ambientali di
settore previsti dalla vigente legislazione;
e) attuazione di iniziative concernenti la raccolta differenziata dei
rifiuti, ivi compresi l’acquisto di attrezzature e di mezzi di
raccolta e trasporto e la realizzazione di centri di stoccaggio
provvisorio, recupero e commercializzazione dei materiali recuperati;
f) individuazione e classificazione delle aree di maggior inquinamento
ambientale cui riconoscere la massima priorità negli interventi di
tutela ambientale;
g) istituzione e manutenzione delle aree naturali protette;
h) attivazione di adeguati servizi che consentano a chiunque
l’accesso alle informazioni sullo stato dell’ambiente in ambito
regionale;
i) finanziamento di pubblicazioni e di campagne promozionali, di convegni e
di ogni altra manifestazione utile per la salvaguardia dell’ambiente;
l) effettuazione di iniziative di ricerca, comprese quelle a carattere
sperimentale, utili ai fini della tutela dell’ambiente e del
recupero, valorizzazione e sfruttamento delle materie prime, anche mediante
l’istituzione di borse di studio a favore di giovani laureati in
discipline riguardanti il settore ambientale per l’effettuazione di
stages di formazione presso strutture pubbliche e private;
m) incentivazione delle iniziative dirette alla prevenzione e riduzione dei
rifiuti di cui all’articolo 50.
Art. 48 - Programma annuale e
modalità per la concessione di contributi.
1. La Giunta regionale predispone
annualmente un programma che individua:
a) gli obiettivi prioritari tra quelli indicati dal precedente articolo 47,
comma 2;
b) gli interventi e le iniziative che la Regione intende realizzare
direttamente;
c) gli interventi e le iniziative di altri soggetti pubblici e privati che
la Regione intende prioritariamente finanziare parzialmente o interamente;
d) l’ammontare delle risorse disponibili per la concessione di
contributi ad altri soggetti pubblici e privati.
2. Qualora il programma di cui al comma 1 preveda la concessione dei
contributi di cui al comma 1, lettera d), lo stesso comprende i bandi
indicanti le categorie dei possibili beneficiari, le modalità ed i
termini per la presentazione delle domande, la documentazione da allegare,
i criteri per la valutazione delle domande medesime e per la formulazione
delle graduatorie, nonché le percentuali massime di contribuzione
sulla spesa ritenuta ammissibile.
3. Il programma ed i bandi di cui ai commi 1 e 2 sono approvati
dalla Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno, sentita la
competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal
ricevimento della proposta; trascorso tale termine il parere si intende
reso positivamente.
Art. 49 - Concessione e
liquidazione dei contributi.
1. Entro sessanta giorni dalla
scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui
all’articolo 48, comma 2, la Giunta regionale approva le graduatorie,
individua gli interventi ammessi a contributo ed il piano di riparto,
nonché indica le modalità di erogazione dei contributi. Con il
medesimo provvedimento è precisata l’eventuale ulteriore
documentazione da presentare a cura dei soggetti beneficiari.
2. Qualora il beneficiario non provveda all’invio della
prescritta documentazione entro i termini per la presentazione della
domanda di cui all’articolo 48, comma 2, ovvero nel termine
prescritto per l’inizio dell’attività o dei lavori, la
revoca del contributo è disposta entro sessanta giorni dal dirigente
responsabile della struttura regionale competente.
3. I fondi resisi disponibili a seguito di eventuali riduzioni del
contributo dovute alla minore entità della spesa sostenuta dal
beneficiario ed alle revoche di cui al comma 2, sono impegnati dalla Giunta
regionale, all’interno dell’esercizio di assunzione
dell’impegno di spesa, per la concessione di contributi ad altri
soggetti aventi diritto sulla base delle graduatorie approvate.
CAPO X
Prevenzione e riduzione dei rifiuti
Art. 50 - Iniziative regionali
per la prevenzione dei rifiuti e per il loro recupero.
1. La Regione persegue gli obiettivi
della prevenzione e della riduzione della produzione dei rifiuti attuando
le seguenti azioni:
a) campagne informative, formative ed educative rivolte all’intera
popolazione e particolarmente alle scuole, che promuovono l’adozione
di comportamenti tali da favorire la prevenzione e la riduzione dei
rifiuti, quali, ad esempio, l’acquisto di prodotti durevoli,
facilmente riparabili, col minimo di imballaggio necessario e con
imballaggio riusabile;
b) campagne informative rivolte ai produttori, ai commercianti ed agli
artigiani, che promuovono la riduzione dei rifiuti di ogni tipo, con
particolare riguardo agli imballaggi ingombranti e non riutilizzabili;
c) divulgazione ed incentivazione della pratica del compostaggio domestico
degli scarti alimentari e di giardinaggio;
d) sperimentazione, adozione, diffusione ed incentivazione, nelle
attività degli uffici, di metodologie e strumenti di lavoro tali da
ridurre la produzione di rifiuti e che privilegino l’utilizzo di
materiali riutilizzabili, il risparmio di materiali a perdere e
l’impiego di materiali e prodotti derivanti da riciclo, quali, ad
esempio, l’uso di fotocopiatrici che fotocopino anche sui due lati
del foglio, l’utilizzo di contenitori di toner e di inchiostro
ricaricabili, l’uso di penne ricaricabili, l’uso di batterie
ricaricabili;
e) indizione di concorsi a premio aperti alle diverse categorie economiche
e sociali, al fine di promuovere ed incentivare la prevenzione e la
riduzione di rifiuti;
f) promozione ed incentivazione del non utilizzo di stoviglie monouso nelle
mense e nelle feste pubbliche o aperte al pubblico.
2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione promuove accordi con le
province, i comuni e le associazioni di categoria dei produttori di
rifiuti, delle associazioni ambientalistiche, quelle di volontariato e dei
consumatori, le istituzioni scolastiche e degli operatori economici del
settore. Le modalità e gli obiettivi degli accordi sono definiti dalla
Giunta regionale in un programma triennale di iniziative elaborato anche
sulla base dei piani regionali di gestione dei rifiuti.
3. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge, la Giunta regionale determina modalità e condizioni per
l’inserimento nei capitolati per appalti pubblici di opere, forniture
e di servizi di specifiche condizioni che favoriscano l’utilizzo di
materiali derivanti dal recupero di rifiuti
Art. 51 - Disposizioni per
l’uso della carta riciclata negli enti pubblici, anche economici,
della Regione.
1. Ai fini della conservazione dell’ambiente e del
contenimento dei consumi energetici, in conformità a quanto disposto
dall’articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 22/1997, gli
enti pubblici, anche economici, sono tenuti a soddisfare il proprio
fabbisogno annuale di carta con una quota di carta riciclata pari almeno al
quaranta per cento del fabbisogno stesso.
2. Con relazione da presentarsi entro il 31 gennaio di ogni anno per
l’anno precedente gli enti di cui al comma 1 esistenti nel territorio
regionale, comunicano alla struttura regionale competente per la tutela
dell’ambiente, il resoconto concernente il quantitativo di carta
utilizzata distinguendo la percentuale di carta riciclata, le modalità
di impiego della stessa nell’ambito degli uffici nonché ogni
altra informazione o suggerimento validi all’ottimizzazione
dell’utilizzo stesso.
3. L’osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo
è condizione necessaria per accedere a finanziamenti o erogazioni di
contributi regionali di qualsiasi natura destinati a consentire interventi
in campo ambientale.
CAPO XI
Modifiche della legge
regionale 16 aprile 1985, n. 33 e successive
modificazioni e della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10
Art. 52 - Modifiche alla
legge regionale 26
marzo 1999, n. 10 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di
valutazione di impatto ambientale”.
b) dopo la lettera “C1” è aggiunta la lettera
“C3 bis”.
a) al primo comma dell’articolo 12:
1) la lettera b) é così sostituita:
2) la lettera p) é abrogata;
b) dopo il primo comma dell’articolo 14 sono aggiunti i seguenti due
commi:
4. La rubrica del Capo II del Titolo III é così sostituita:
“Piano regionale dell’atmosfera e piano regionale delle
acque”.
5. Nel secondo comma dell’ articolo 57 le parole:
“per il territorio” sono sostituite dalle parole:
“per l’ambiente”.
Art. 54 - Abrogazioni di
disposizioni della legge regionale 16 aprile 1985 n . 33 e successive
modifiche ed integrazioni, in materia di rifiuti.
1) la lettera a) del numero 2);
2) nella lettera b) del numero 2) l’espressione: “del suolo,
come specificazione settoriale delle scelte e delle compatibilità
generali previste all’interno del piano di cui alla precedente
lettera a)”;
3) nella lettera b) del numero 5) l’espressione: “approva
altresì i progetti relativi ad impianti di stoccaggio di oli usati,
come definiti dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, nonché
le modifiche o gli adeguamenti degli impianti esistenti e di nuova
realizzazione”;
4) la lettera e) del numero 5);
c) le lettere c), d), g), h), i), m), del numero 2, nonché le lettere
b) e c), del numero 3;e la lettera d) del numero 4) nel primo comma
dell’ articolo
5:
h) la lettera a) del primo comma, il secondo comma ed il terzo comma
dell’ articolo
35;
l) nel primo comma, n.1 dell’ articolo 40, le parole:
“nonché per quel che riguarda gli inceneritori, degli
impianti per il recupero o reimpiego anche energetico del calore ; quando
sia previsto il trattamento di rifiuti tossici e nocivi, la relazione deve,
in particolare, specificare le sostanze tossiche e nocive
trattate”;
1) nel sesto comma le parole: “che, per quanto concerne gli
stoccaggi vanno prestate per la durata di almeno un quinquennio anche dopo
la cessazione dell’attività o la chiusura del singolo
impianto”;
2) il nono comma;
p) la lettera a) ed il numero 3) della lettera c) del primo comma ed il
secondo comma dell’ articolo 49;
2. Nella legge
regionale 16 aprile 1985, n. 33 e successive modificazioni ed
integrazioni sono abrogati gli articoli 26, 27, 27 bis, 27 ter, 52, 53, 55,
61, 62, 63, 64, 64 bis, 64 ter.
3. Non si applicano comunque alla gestione dei rifiuti, le
disposizioni della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 e
successive modificazioni ed integrazioni, incompatibili con la presente
legge.
CAPO XII
Sanzioni, disposizioni transitorie e finali
Art. 55 - Sanzioni
amministrative.
1. Ferme restando le disposizioni in materia di sanzioni previste al
Titolo V del decreto legislativo n. 22/1997, e successive modifiche ed
integrazioni, l’inosservanza alle disposizioni della presente legge
è punita con l’applicazione da parte dell’Autorità di
vigilanza della sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire
10.000.000.
2. Le entrate derivanti dall’applicazione delle sanzioni
amministrative di cui al presente articolo sono impiegate per le
finalità e gli obiettivi di cui all’ articolo 48, comma 2.
3. La Giunta regionale provvede, ogni due anni,
all’aggiornamento delle sanzioni previste al comma 1 sulla base
dell’indice ISTAT del costo medio della vita.
4. Per le procedure inerenti l’applicazione delle sanzioni e
la riscossione delle somme dovute, si applicano le norme di cui alla legge
24 novembre 1981, n. 689, e, in quanto compatibili, alla legge regionale 28 gennaio
1977, n. 10 .
Art. 56 - Decorrenza delle
competenze.
1. Le province esercitano le nuove
funzioni previste dalla presente legge a decorrere da novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 57 - Norma di prima
applicazione.
1. Fino all’approvazione del Piano regionale di gestione dei
rifiuti urbani di cui all’ articolo 10, le province provvedono a individuare le aree non
idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero
rifiuti, nonché i luoghi e impianti adatti allo smaltimento sulla base
dei criteri di cui all’ allegato D.
Art. 58 – Disposizioni
transitorie in materia di impianti di incenerimento di rifiuti e di
varianti al PRSU.
1. L’articolo 5 elaborato A, del PRSU approvato con
deliberazione del Consiglio regionale n. 785 del 1988, è così
sostituito:
“Art. 5 - Varianti.
1. Costituiscono variante al Piano:
a) la previsione di nuovi impianti;
b) la modifica della tipologia degli impianti esistenti.
2. In deroga a quanto previsto dall’articolo 19, comma 7,
della legge regionale
16 aprile 1985, n. 33 e successive modifiche e integrazioni, le
varianti di cui al comma precedente, di iniziativa della Giunta regionale,
delle province o degli enti responsabili di bacino, sono deliberate dalla
Giunta regionale medesima, sentita la commissione consiliare competente,
che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento delle proposte trascorsi
i quali si prescinde dal parere.”.
2. Fino all’approvazione del piano regionale di gestione dei
rifiuti urbani di cui all’ articolo 10, si applicano le disposizioni contenute nel PRSU
approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 785/988, come
modificato dal comma 1.
3. L’approvazione dei progetti relativi agli impianti che
costituiscono variante al PRSU, segue le procedure regolate al capo V della presente legge.
4. L’articolo 16 del Piano territoriale regionale di
coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 382
del 28 maggio 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, é
abrogato.
5. Dall’entrata in vigore della presente legge e sino
all’approvazione del piano di cui all’ articolo 10 non sono rilasciate
nuove autorizzazioni per gli impianti di incenerimento di cui alle lettere
D10 e D11 dell’allegato B del decreto legislativo n. 22/1997.
5 bis. Le Province approvano i progetti degli impianti di cui
all'articolo 6, comma 1, lettera b), numero 1), della presente legge,
secondo le procedure regolate al Capo V, anche nelle more dell'approvazione
del Piano Regione di Gestione dei Rifiuti Urbani di cui all'articolo 10.
( 49)
Art. 59 - Organi di consulenza
tecnico-amministrativa.
1. Fino alla riforma organica degli organi consultivi previsti dalla
legislazione regionale vigente, la Commissione tecnica regionale, sezione
ambiente, di cui all’ articolo 12 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 , e
successive modifiche ed integrazioni, e, per le funzioni di approvazione
dei progetti e di autorizzazione alla realizzazione degli impianti delegate
alle province, le Commissioni tecniche provinciali per l’ambiente, di
cui all’ articolo 14 della stessa legge, svolgono le funzioni della
conferenza di cui all’articolo 27, commi 2 e 3, del decreto
legislativo n. 22/1997, e di cui all’ articolo 23, commi 2, lettera e), e 3 della presente
legge.
Art. 60 - Disposizioni
transitorie relative al tributo speciale per il deposito in discarica di
rifiuti solidi.
Art. 61 - Abrogazioni.
3. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente
legge. ( 51)
Allegato A, di cui
all’articolo 14,
comma 2
REGIONE DEL VENETO
Giunta Regionale
SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI RICADENTI
NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
Art. 1 - Oggetto e finalità della convenzione.
1. Al fine di garantire la gestione dei rifiuti urbani, gli enti
locali di cui al successivo articolo 2, ricadenti nell'Ambito territoriale
ottimale (ATO) denominato "...................", convengono di cooperare in
conformità dei principi, criteri e modalità esposti nella
presente convenzione.
2. In particolare la cooperazione e l'organizzazione devono
assicurare:
a) eguale cura ed attenzione indistintamente per tutti gli enti
partecipanti;
b) livelli e standard di qualità del servizio omogenei ed adeguati
alle necessità degli utenti;
c) la gestione dei rifiuti urbani all'interno dell'ambito sulla base di
criteri di efficienza, efficacia ed economicità;
d) il coordinamento tra gli enti appartenenti all’ambito per la
determinazione della tariffa di cui all’articolo 49 del D.Lgs. n.
22/1997;
e) la definizione dei contenuti del programma pluriennale degli interventi
di cui all’articolo 17 della legge regionale n. (...).
Art. 2 - Enti locali partecipanti.
1. Aderiscono e sottoscrivono la presente convenzione i seguenti
enti locali:
- Provincia di (............);
- Provincia di (............);
- Comune di (............);
- Comune di (............);
di seguito indicati come "Enti partecipanti".
Art. 3 - Costituzione dell’Autorità d’ambito,
denominazione, sede modifica.
1. Con l'approvazione e la sottoscrizione della presente convenzione
gli enti partecipanti costituiscono, ai sensi dell’articolo (...)
della legge regionale (...), una Autorità d’ambito denominata
(...) avente personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia
organizzativa, con lo scopo di organizzare il Servizio idrico integrato
nonché di svolgere le funzioni di programmazione e di controllo sulla
gestione del servizio medesimo.
2. L’Autorità ha sede (...).
3. A seguito di una modifica dei confini dell’ambito, la
presente convenzione viene modificata di conseguenza con la predisposizione
di appositi atti aggiuntivi che saranno approvati e sottoscritti con le
medesime modalità della presente.
Art. 4 - Durata.
1. La presente convenzione ha durata (...) a partire dalla data di
sottoscrizione e alla scadenza del termine la durata è automaticamente
prorogata di un identico periodo.
2. La presente convenzione può essere sciolta anche
anticipatamente alla sua scadenza solo per il venir meno dei fini per i
quali è stata costituita.
Art. 5 - Ente locale responsabile del coordinamento.
1. Gli enti partecipanti danno atto che ai sensi del comma 3
dell’articolo 14 della legge regionale (...) l’ente locale
responsabile del coordinamento per l'Ambito è la Provincia di (...)
(il Comune di (...).
Art. 6 - Quote di partecipazione.
1. Le quote di partecipazione all’Autorità d'ambito sono
determinate in rapporto all’entità della popolazione residente
nel territorio di ciascun Comune, risultante dall’ultimo censimento
ISTAT, e sono aggiornate dall’Autorità d’ambito entro sei
mesi dalla pubblicazione del censimento.
2. In sede di prima applicazione le quote di partecipazione sono
stabilite come segue:
- Comune di (...): (...) per cento;
- Comune di (...): (...) per cento;
- (...).
Art. 7 - Organi dell’Autorità d'ambito.
1. Sono organi dell’Autorità d'ambito:
a) l'assemblea d’ambito;
b) il Presidente;
c) il Comitato istituzionale;
d) il direttore.
Art. 8 - Composizione e durata dell’assemblea d’ambito.
1. L'assemblea è composta dai rappresentanti degli enti
partecipanti, nella persona del Sindaco, del Presidente della Provincia o
assessori loro delegati.
2. La rappresentatività degli enti partecipanti in seno
all'assemblea è determinata ai sensi del comma (...)
dell’articolo(...) della legge regionale (...) proporzionale alle
rispettive quote di partecipazione all’Autorità d’ambito.
3. Il mandato di rappresentanza cessa di diritto quando il Sindaco
è sostituito nella carica; analogamente cessa di diritto
l’eventuale delegato qualora venga sostituito nella propria carica
ovvero gli venga revocata la delega.
Art. 9 - Attribuzioni dell’assemblea d’ambito.
1. L'assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo
politico-amministrativo dell’Autorità d'ambito.
2. Rientrano nelle attribuzioni dell’assemblea i seguenti atti
fondamentali:
a) elezione del Comitato istituzionale;
b) nomina del direttore su proposta del comitato istituzionale;
c) approvazione dell'organizzazione della gestione dei rifiuti urbani, in
particolare:
1) individuazione della forma di gestione del servizio medesimo;
2) individuazione del soggetto che svolge il compito di coordinamento fra
la pluralità di soggetti gestori;
d) approvazione, su proposta del comitato istituzionale, della convenzione
diretta a regolare i rapporti fra l’Autorità d’ambito e i
soggetti gestori;
e) determinazione delle procedure per l'individuazione del o dei soggetti
gestori e affidamento della gestione di rifiuti urbani;
f) approvazione dei programmi pluriennali di intervento e dei relativi
piani finanziari, su proposta del Comitato istituzionale;
g) individuazione delle risorse finanziarie da destinare all'attuazione dei
programmi pluriennali di intervento su proposta del Comitato istituzionale;
h) effettuazione del coordinamento per la determinazione della tariffa di
cui all’articolo 49, D.Lgs. n. 22/1997;
i) approvazione dei bilanci annuali e pluriennali, economici e finanziari e
relative variazioni, nonché‚ dei conti consuntivi, su proposta
del Comitato istituzionale;
j) presentazione alla Giunta Regionale di proposte di modifiche ai confini
dell'Ambito Territoriale Ottimale, di concerto con le altre Autorità
d'Ambito interessate;
k) presentazione alla Giunta regionale di proposte di modifiche ai confini
dell’ambito;
l) approvazione, sulla base delle norme vigenti per gli enti locali, del
regolamento sull’ordinamento degli uffici, delle dotazioni organiche
e delle modalità di assunzione, su proposta del direttore.
3. L’assemblea non può svolgere le funzioni di cui alle
lettere b) e seguenti del comma 2 senza che il comitato istituzionale sia
stato eletto.
Art. 10 - Svolgimento delle sedute e modalità di votazione
dell’assemblea d’ambito.
1. Le sedute dell’assemblea d’ambito sono validamente
convocate quando ricorrono le maggioranze previste al comma
(...)dell’articolo (...) della legge regionale (...).
2. Le deliberazioni dell’assemblea sono adottate con il voto
favorevole delle maggioranze determinate ai sensi del comma 9
dell’articolo 5 della legge regionale (...).
3. Le votazioni dell’assemblea sono palesi, salvo questioni
concernenti persone, nel caso sono a scrutinio segreto; in caso di
scrutinio segreto, per la determinazione della maggioranza in termini di
rappresentanza ciascun componente l’assemblea depone nell’urna
un numero di schede corrispondente al numero delle quote di rappresentanza.
4. Delle sedute dell’assemblea è redatto sommario
processo verbale a cura del direttore. Le deliberazioni sono sottoscritte
dal Presidente e dal direttore.
Art. 11 - Composizione, nomina e durata del comitato istituzionale.
1. Il Comitato istituzionale è composto dal Presidente e da
numero non inferiore a tre e non superiore a sette membri eletti
dall'assemblea fra i suoi componenti sulla base di liste bloccate.
2. L’elezione del comitato istituzionale deve avvenire entro
sessanta giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione da parte di
tutti gli enti partecipanti.
3. Qualora dopo due votazioni consecutive nessuna lista, contenente
l'elenco dei candidati alla carica di Presidente e di componente del
Comitato istituzionale, abbia riportato la maggioranza assoluta, si procede
a una votazione di ballottaggio tra le due liste che abbiano ottenuto il
maggior numero di voti nella seconda votazione.
4. Il comitato istituzionale dura in carica quattro anni, ovvero
finché il rinnovo dei consigli comunali non riguardi la metà
più uno degli enti partecipanti, calcolata in termini sia di numero
che di rappresentanza. Il comitato istituzionale esercita le proprie
funzioni fino alla elezione del nuovo comitato, garantendo
l’ordinaria amministrazione e adottando gli atti che risultano
urgenti e improrogabili.
5. L’elezione del nuovo comitato istituzionale deve avvenire
entro sessanta giorni dalla cessazione e l’assemblea non può nel
frattempo svolgere le funzioni di cui alle lettere e seguenti del comma
(...) dell'articolo (...).
6. La cessazione dal mandato di rappresentanza previsto al comma
(...) dell’articolo (...) comporta di diritto la decadenza da
componente del comitato istituzionale.
7. In caso di cessazione di uno o più dei componenti del
comitato istituzionale, l’assemblea provvede alla loro sostituzione,
con le procedure previste ai commi (...) e (...) entro sessanta giorni
dalla cessazione.
8. Le dimissioni dei singoli componenti sono presentate per
iscritto, sono irrevocabili e decorrono dal momento in cui la comunicazione
è acquisita al protocollo dell’Autorità.
9. L’assemblea d’ambito può deliberare la sfiducia
al comitato istituzionale in carica solo con la contestuale elezione del
nuovo organo. In questo caso la proposta di deliberazione deve essere
presentata almeno (...) giorni prima della data di convocazione
dell’assemblea ed essere sottoscritta da almeno (...) enti
partecipanti.
Art. 12 - Attribuzioni del Comitato istituzionale.
1. Il Comitato istituzionale è l'organo esecutivo
dell’Autorità d'ambito. Esso compie tutti gli atti di
amministrazione che non siano riservati dalla legge e dalla presente
convenzione all'assemblea e che non rientrino nelle competenze del
Presidente e del direttore.
2. Nell'ambito delle competenze di cui al comma precedente, spetta
in particolare al Comitato istituzionale l'adozione dei seguenti atti:
a) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse
quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e
fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
b) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli
appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti
fondamentali dell'assemblea;
c) le proposte all’assemblea degli atti di cui alle lettere b), d)
g), h), i) e l) del comma 2 dell’articolo 9;
d) le decisioni sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio;
e) (...).
3. Al Comitato istituzionale compete, inoltre di riferire
annualmente all'assemblea sulla propria attività e di svolgere
attività propositiva e d’impulso nei confronti dell'assemblea.
Art. 13 - Svolgimento delle sedute e modalità di votazione del
Comitato istituzionale.
1. Il Comitato istituzionale è presieduto dal Presidente o, in
caso di assenza o impedimento, dal componente da lui delegato.
2. Per la validità delle sedute e delle deliberazioni del
comitato istituzionale è necessaria la presenza e il voto favorevole
della metà più uno dei componenti.
3. Le sedute del Comitato istituzionale non sono pubbliche.
Art. 14 - Presidente.
1. Il Presidente dell’Autorità d’ambito, o in caso
di assenza o impedimento, il componente da lui delegato:
a) ha la rappresentanza legale dell'ente con facoltà di delega al
direttore;
b) convoca e presiede, (senza diritto di voto deliberativo, ma con la
più ampia facoltà di intervento) (*), l'assemblea;
c) convoca e presiede il Comitato istituzionale;
d) vigila sull'applicazione dello statuto nonché‚ sul rispetto
delle diverse competenze degli organi statutari;
e) sovrintende al buon funzionamento dei servizi e degli uffici
nonché‚ alla esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e del
Comitato istituzionale.
Art. 15 - Direttore.
1. Il direttore è nominato dall’assemblea su proposta del
comitato istituzionale.
2. Il direttore ha la responsabilità gestionale dell’ente
e in particolare:
a) ha la rappresentanza legale dell'ente con facoltà di delega al
direttore;
b) convoca e presiede, (senza diritto di voto deliberativo, ma con la
più ampia facoltà di intervento) (*), l'assemblea;
c) ha la responsabilità del personale e del funzionamento degli
uffici;
d) coordina l’attività tecnico-amministrativa e finanziaria
dell’Autorità;
e) cura l’attuazione delle deliberazioni degli organi
dell’Autorità;
f) è responsabile dell’istruttoria dei provvedimenti;
g) esercita tutte le tre funzioni demandategli dai regolamenti;
h) comunica alla Regione eventuali inadempienze da parte degli enti
partecipanti all’ambito;
i) trasmette gli atti fondamentali e, su richiesta, i verbali e le
deliberazioni dell’assemblea d’ambito agli enti partecipanti;
l) propone all’assemblea il regolamento sull’ordinamento degli
uffici, delle dotazioni organiche e delle modalità di assunzione.
3. Spettano al direttore, inoltre, tutti i compiti, compresa
l’adozione di atti che impegnano l’amministrazione verso
l’esterno, che la legge, la convenzione o i regolamenti adottati
espressamente non riservino agli altri organi di governo
dell’Autorità d’ambito.
4. Il direttore riferisce annualmente all’assemblea sulla
propria attività.
Art. 16 - Disposizioni finanziarie.
1. I Comuni partecipanti coprono le spese di funzionamento
dell’Autorità d’ambito in ragione delle quote di
partecipazione.
2. Il pagamento degli oneri di pertinenza dei singoli enti
partecipanti deve avvenire entro e non oltre (...) giorni dalla data della
richiesta.
3. Il fabbisogno finanziario è indicato nel bilancio di
previsione da approvarsi da parte dell’assemblea entro il (...) di
ogni anno.
Art. 17 - Rinvio.
1. Per quanto non disciplinato dal presente statuto si fa rinvio
alle norme previste dalla vigente legislazione per i comuni e le province,
in quanto applicabili.
Allegato B, di cui
all’articolo 14,
comma 3
REGIONE DEL VENETO
Giunta Regionale
SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO TRA GLI ENTI
LOCALI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
Art. 1 - Oggetto e finalità della convenzione.
1. Al fine di garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo
criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ricadenti nell'Ambito
territoriale ottimale (ATO) denominato "...................", convengono di
costituire un Consorzio secondo lo statuto parte integrante della presente
convenzione.
2. In particolare l'organizzazione deve assicurare:
a) eguale cura ed attenzione indistintamente per tutti gli enti
partecipanti;
b) livelli e standard di qualità del servizio omogenei ed adeguati
alle necessità degli utenti;
c) la definizione e l'attuazione di un programma di investimenti per
l'estensione, la razionalizzazione e l’ottimazione del sistema di
(...) di rifiuti urbani.
Art. 2 - Enti locali partecipanti.
1. Aderiscono e sottoscrivono la presente convenzione i seguenti
Comuni:
- Comune di (...);
- (...).
Art. 3 - Durata e modifica della convenzione.
1. La presente convenzione ha durata (...) a partire dalla data di
sottoscrizione e alla scadenza del termine la durata è automaticamente
prorogata di un identico periodo.
2. La presente convenzione può essere sciolta anche
anticipatamente alla sua scadenza solo per il venire meno dei fini per i
quali è stata costituita.
3. A seguito di una modifica dei confini dell’ambito la
presente convenzione viene modificata di conseguenza con la predisposizione
di appositi atti aggiuntivi che saranno approvati e stipulati con le
medesime modalità della presente.
Art. 4 - Insediamento dell’assemblea di ambito.
1. Il Presidente della Provincia col maggior numero di abitanti
residenti nei comuni dell’ambito provvede a convocare e presiedere
l’assemblea di insediamento per l’elezione degli organi del
Consorzio costituito in attuazione della presente convenzione.
Allegato C, di cui
all’articolo 14,
comma 3
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Giunta Regionale
SCHEMA DI STATUTO DEL CONSORZIO TRA GLI ENTI LOCALI RICADENTI
NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede.
1. É costituito un Consorzio tra enti locali denominato
“Autorità d'ambito ATO (...)”, ai sensi
dell’articolo 12 della legge regionale (...).
2. Il Consorzio ha sede (...).
3. Fanno parte del Consorzio gli enti locali ricadenti nell'Ambito
territoriale ottimale denominato (...), di seguito indicati come enti
consorziati”:
- Provincia di (...);
- Provincia di (...);
- Comune di (...);
- Comune di (...);
- (...).
Art. 2 - Oggetto.
1. L'Autorità d'ambito è dotata di personalità
giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, ed ha lo scopo di
garantire la gestione di rifiuti urbani secondo criteri di efficienza,
efficacia, nonché di svolgere le funzioni di cui all’articolo 12
bis e in particolare quelle di programmazione e di controllo della gestione
del servizio medesimo. secondo quanto disposto dall’articolo 12 bis
della legge regionale (...).
Art. 3 - Durata.
1. La durata dell'Autorità d'ambito è stabilita per un
periodo identico a quello della convenzione.
2. L’Autorità d’ambito può essere sciolta
anticipatamente solo per il venir meno della convenzione di cui (...).
Art. 4 - Quote di partecipazione.
1. Le quote di partecipazione all’Autorità d'ambito,
determinate in rapporto all’entità della popolazione risultante
dall’ultimo censimento ISTAT residente nel territorio di ciascun
comune e sono aggiornate dall’Autorità d’ambito entro sei
mesi dalla pubblicazione del censimento.
2. In sede di prima applicazione le quote di partecipazione sono
stabilite come segue:
- Comune di (...): (...) per cento;
- Comune di (...): (...) per cento
- (...).
Art. 5 - Patrimonio dell'Autorità d'ambito.
1. L’Autorità d’ambito è dotata di proprio
patrimonio costituito da:
a) fondo di dotazione, sottoscritto da ciascun Comune ricadente nell'ambito
in proporzione alla propria quota di partecipazione determinata con il
sistema di cui all’articolo 4 del presente statuto;
b) beni acquisiti dal Consorzio con propri mezzi.
2. Eventuali conferimenti in natura sono imputabili alla quota di
adesione e la loro valutazione è effettuata in base al valore attuale
con le modalità previste dall'articolo 2343 del Codice civile.
3. Possono altresì essere assegnati al Consorzio beni in uso,
locazione, o comodato gratuito.
4. La Provincia non partecipa al fondo consortile, né al
patrimonio del Consorzio, ma può assegnare al Consorzio beni a titolo
di comodato.
5. Alla cessazione o in caso di scioglimento
dell’Autorità d’ambito il suo patrimonio è trasferito
agli enti consorziati in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti.
Art. 6 - Organi dell’Autorità d'ambito.
1. Sono organi dell’Autorità d’ambito:
a) l'assemblea;
b) il Consiglio d'amministrazione;
c) il Presidente del Consiglio d'amministrazione;
d) il Collegio dei revisori dei conti;
e) il direttore.
Art. 7 - Composizione dell’assemblea d’ambito.
1. L'assemblea è composta dai rappresentanti degli enti
consorziati, nella persona del Sindaco, del Presidente o loro delegati.
2. La rappresentanza degli enti consorziati in seno
all’assemblea è determinata ai sensi della legge regionale
(...).
3. Il mandato di rappresentanza cessa di diritto quando il Sindaco
è sostituito nella carica; analogamente cessa di diritto
l’eventuale delegato qualora venga sostituito nella propria carica
ovvero gli venga revocata la delega.
Art. 8 - Attribuzioni dell’assemblea d’ambito.
1. L’assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo
politico-amministrativo dell’Autorità d'ambito.
2. Rientrano nelle attribuzioni dell’assemblea i seguenti atti
fondamentali:
a) elezione del Presidente, del Consiglio di amministrazione,
nonché‚ del Collegio dei revisori dei conti;
b) nomina del direttore su proposta del Consiglio di amministrazione;
c) approvazione dell’organizzazione della gestione di rifiuti urbani,
in particolare:
1) individuazione della forma di gestione del servizio medesimo;
2) individuazione del soggetto che svolge il compito di coordinamento fra
la pluralità di soggetti gestori;
d) approvazione, su proposta del Consiglio di amministrazione, della
convenzione diretta a regolare i rapporti fra l’Autorità
d’ambito ed i soggetti gestori;
e) determinazione delle procedure per l'individuazione dei soggetti cui
affidare la gestione operativa relativa alla raccolta (...) e smaltimento
di rifiuti urbani;
f) affidamento della gestione del Servizio medesimo;
g) approvazione del programma pluriennale di intervento e dei relativi
piani finanziari, su proposta del Consiglio di amministrazione;
h) individuazione delle risorse finanziarie da destinare all'attuazione dei
programmi pluriennali di intervento su proposta del Consiglio di
amministrazione;
i) approvazione della tariffa su proposta del Consiglio di amministrazione;
l) approvazione dei bilanci annuali e pluriennali, economici e finanziari e
relative variazioni, nonché‚ dei conti consuntivi, su proposta
del Consiglio di amministrazione;
m) presentazione alla Giunta regionale di proposte di modifiche ai confini
dell'Ambito territoriale ottimale, di concerto con le altre Autorità
d'ambito interessate;
n) approvazione, sulla base delle norme vigenti per gli enti locali, del
regolamento sull’ordinamento degli uffici, delle dotazioni organiche
e delle modalità di assunzione, su proposta del direttore.
Art. 9 - Svolgimento delle sedute e modalità di votazione
dell'assemblea.
1. Le sedute dell’assemblea d’ambito sono validamente
convocate quando ricorrono la maggioranze previste al comma (...)
dell’articolo (...) della legge regionale (...).
2. Le deliberazioni della assemblea d’ambito sono adottate con
il voto favorevole delle maggioranze previste al comma (...)
dell’articolo (...) legge regionale (...).
3. Le votazioni dell'assemblea sono palesi, salvo questioni
concernenti persone, nel qual caso sono a scrutinio segreto; in caso di
scrutinio segreto per la determinazione della maggioranza in termini di
rappresentanza ciascun componente l’assemblea depone nell’urna
un numero di schede corrispondente al numero delle quote di rappresentanza
4. Delle sedute dell'assemblea è redatto sommario processo
verbale a cura del direttore. Le deliberazioni sono sottoscritte dal
Presidente e dal direttore.
Art. 10 - Composizione, nomina e durata del Consiglio di
amministrazione.
1. Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente e
da .numero non inferiore a tre e non superiore a sette membri eletti
dall’assemblea fra i suoi componenti sulla base di liste bloccate.
2. L’elezione del Consiglio di amministrazione deve avvenire
entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del presente statuto da parte di
tutti gli enti consorziati.
3. Qualora dopo due votazioni consecutive nessuna lista, contenente
l'elenco dei candidati alla carica di Presidente e di componente del
Consiglio di amministrazione, abbia riportato la maggioranza assoluta, si
procede a una votazione di ballottaggio tra le due liste che abbiano
ottenuto il maggior numero di voti nella seconda votazione.
4. Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni,
ovvero finché il rinnovo dei consigli comunali non riguardi la
metà più uno degli enti partecipanti, calcolata in termini sia di
numero che di rappresentanza. Il Consiglio di amministrazione esercita le
proprie funzioni fino alla elezione del nuovo Consiglio, garantendo
l’ordinaria amministrazione adottando gli atti che risultano urgenti
e improrogabili.
5. L’elezione del nuovo Consiglio di amministrazione deve
avvenire entro sessanta giorni dalla cessazione e l’assemblea non
può nel frattempo svolgere le funzioni di cui alle lettere (...) e
seguenti del comma (...) dell’articolo (...).
6. La cessazione dal mandato di rappresentanza previsto al comma
(...) dell’articolo (...) comporta di diritto la decadenza da
componente del Consiglio di amministrazione.
7. In caso di cessazione di uno o più dei componenti del
Consiglio di amministrazione l’assemblea provvede alla loro
sostituzione, con le procedure di cui ai commi (...) e entro sessanta
giorni dalla cessazione.
8. Le dimissioni dei singoli componenti sono presentate per
iscritto, sono irrevocabili e decorrono dal momento in cui la comunicazione
è acquisita al protocollo dell’Autorità.
9. L’assemblea d’ambito può deliberare la sfiducia
del Consiglio di amministrazione in carica solo con la contestuale elezione
del nuovo Consiglio. In questo caso la proposta di deliberazione deve
essere presentata almeno (...) giorni prima della data di convocazione
dell’assemblea ed essere sottoscritta da almeno (...) enti
consorziati.
Art. 11 - Attribuzioni del Consiglio d'amministrazione.
1. Il Consiglio di amministrazione è l'organo esecutivo
dell’Autorità d’ambito. Esso compie tutti gli atti di
amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto
all’assemblea e che non rientrino nelle competenze del Presidente e
del direttore amministrativo; riferisce annualmente all'assemblea sulla
propria attività propositiva e di impulso nei confronti della
medesima.
2. Nell'ambito delle competenze di cui al comma precedente, spetta
in particolare al Consiglio di amministrazione l'adozione dei seguenti
atti:
a) le spese che non impegnino i bilanci per gli esercizi successivi,
escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione
e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
b) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli
appalti e le concessioni che non siano espressamente attribuiti
all’assemblea;
c) le proposte all’assemblea degli atti di cui alle lettere b), d),
h) i) e m) del comma 2 dell’articolo 8;
d) le decisioni sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio;
e) (...).
3. Il Consiglio di amministrazione riferisce annualmente
all’assemblea sulla propria attività e svolge attività
propositiva e d’impulso nei confronti dell’assemblea.
Art. 12 - Svolgimento delle sedute e modalità di votazione del
Consiglio di amministrazione.
1. Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Presidente
o, in caso di assenza o impedimento, dal componente da lui delegato.
2. Per la validità delle sedute e delle deliberazioni del
Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza e il voto
favorevole della metà più uno dei componenti
3. Le sedute del Consiglio di amministrazione non sono pubbliche.
Art. 13 - Nomina e durata del Presidente.
1. Il Presidente dell’Autorità d’ambito viene
eletto dall’assemblea d’ambito fra i suoi componenti sulla base
di candidature presentate da almeno (...) enti consorziati.
2. L’elezione del Presidente deve avvenire entro sessanta
giorni dalla sottoscrizione del presente statuto da parte di tutti gli enti
consorziati.
3. Qualora dopo due votazioni consecutive nessun candidato abbia
riportato le maggioranze di cui al comma (...) dell’articolo (...)
della legge regionale (...), si procede a votazioni di ballottaggio tra i
due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nella seconda
votazione.
4. Il Presidente dura in carica quattro anni, ovvero finché il
rinnovo dei consigli comunali non riguardi la metà più uno degli
enti partecipanti, calcolata in termini sia di numero che di
rappresentanza. Il Presidente esercita le proprie funzioni fino alla
elezione del successore, garantendo l’ordinaria amministrazione e
adottando gli atti che risultano urgenti e improrogabili.
5. L’elezione del nuovo Presidente deve avvenire entro
sessanta giorni dalla cessazione e l’assemblea non può nel
frattempo svolgere le funzioni di cui alle lettere (...) e seguenti del
comma (...) dell’articolo (...).
6. La cessazione dal mandato di rappresentanza previsto al comma
(...) dell’articolo (...) comporta di diritto la decadenza da
Presidente.
7. Le dimissioni del Presidente vanno presentate per iscritto, sono
irrevocabili e decorrono dal momento in cui la comunicazione è
acquisita al protocollo dell’Autorità.
8. L’assemblea d’ambito può deliberare la sfiducia
del Presidente in carica solo con la contestuale elezione del successore;
in tale caso la proposta di deliberazione deve essere presentata almeno
(...) giorni prima della data di convocazione dell’assemblea ed
essere sottoscritta da almeno (...) enti consorziati.
Art. 14 - Attribuzioni del Presidente.
1. Il Presidente dell’Autorità d’ambito o, in caso
di assenza o impedimento, il componente del Consiglio di amministrazione da
lui delegato:
a) ha la rappresentanza legale dell’ente con facoltà di delega
al direttore;
b) convoca e presiede l’assemblea;
c) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione;
d) vigila sull’applicazione dello statuto, nonché sul rispetto
delle diverse competenze degli organi statutari;
e) sovrintende al buon funzionamento dei servizi e degli uffici
nonché, alla esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea e del
Consiglio di amministrazione.
Art. 15 - Collegio dei revisori dei conti.
1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri.
2. I revisori dei conti devono essere scelti tra gli iscritti al
registro ufficiale dei revisori dei conti.
3. I revisori dei conti durano in carica tre anni, non sono
revocabili se non per giusta causa, e sono rieleggibili per una sola volta.
4. Non possono essere eletti revisori dei conti, e se eletti
decadono, i consiglieri comunali facenti parte del Consorzio, i parenti e
gli affini entro il quarto grado dei membri dell'assemblea e del Consiglio
di amministrazione, coloro che sono legati all'ente facente parte del
Consorzio da un rapporto di lavoro subordinato o di consulenza, coloro che
hanno stabili rapporti commerciali col Consorzio, coloro che hanno liti
pendenti con lo stesso.
5. I revisori dei conti hanno diritto di accesso agli atti e
documenti dell'ente.
6. Il collegio dei revisori collabora con l'assemblea nella sua
funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla
regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta
la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo
apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione del conto
consuntivo; nella stessa relazione il collegio esprime rilievi e proposte
tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed
economicità della gestione.
7. I revisori si riuniscono almeno ogni trimestre e possono
assistere, senza diritto di voto, alle sedute dell'assemblea d’ambito
e del Consiglio di amministrazione.
8. I revisori dei conti rispondono della verità delle loro
attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario;
ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne
riferiscono immediatamente all'assemblea.
Art. 16 - Direttore.
1. Il direttore è nominato dall'assemblea su proposta del
Consiglio di amministrazione.
2. Il direttore ha la responsabilità gestionale dell'ente e in
particolare:
a) assiste gli organi istituzionali dell’Autorità;
b) partecipa, senza diritto di voto, alle sedute dell'assemblea e del
Consiglio di amministrazione e ne redige i processi verbali;
c) ha la responsabilità del personale e del funzionamento degli
uffici;
d) coordina attività tecnico-amministrativa e finanziaria
dell'Autorità;
e) cura l'attuazione delle deliberazioni degli organi
dell’Autorità;
f) è responsabile dell'istruttoria dei provvedimenti;
g) esercita tutte le altre funzioni demandategli dai regolamenti;
h) comunica alla Regione eventuali inadempienze da parte degli enti
consorziati;
i) trasmette gli atti fondamentali e, su richiesta, i verbali e le
deliberazioni dell’assemblea d’ambito agli enti consorziati;
j) propone all’assemblea il regolamento sull’ordinamento degli
uffici, delle dotazioni organiche e delle modalità di assunzione.
3. Spettano al direttore, inoltre, tutti i compiti, compresa
l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la
legge, lo statuto o i regolamenti adottati espressamente non riservino agli
altri organi di governo dell'Autorità d’ambito.
4. Il direttore riferisce annualmente all’assemblea sulla
propria attività.
Art. 17 - Finanze.
1. I comuni consorziati coprono le spese di funzionamento
dell’Autorità d'ambito in ragione delle quote di partecipazione.
2. Il pagamento degli oneri di pertinenza dei singoli enti
consorziati deve avvenire entro e non oltre (...) giorni dalla data della
richiesta.
3. Il fabbisogno finanziario è indicato nel bilancio di
previsione da approvarsi da parte dell’assemblea entro il (...) di
ogni anno.
Art. 18 - Rinvio.
1. Per quanto non disciplinato dal presente statuto, ivi compreso il
controllo sugli atti dell’Autorità d’ambito, si fa rinvio
alle norme previste dalla vigente legislazione per i comuni e le province,
in quanto applicabili.
Allegato D, di cui
all’articolo 57
REGIONE DEL VENETO
Giunta Regionale
AREE NON IDONEE ALLA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO E
RECUPERO DI RIFIUTI E CRITERI GENERALI ALLE PROVINCE PER LA REDAZIONE DELLE
CARTE DI NON IDONEITÀ.
Nella tabella seguente sono state riportate, suddivise per tipo di vincolo:
- le aree sottoposte a vincolo assoluto e, pertanto, non idonee, nelle
quali non è consentita l’installazione di nuovi impianti o
discariche con esclusione degli stoccaggi annessi ad attività
produttive o di servizio;
- le aree sottoposte ad altri tipi di vincolo, che possono essere ritenute
idonee e nelle quali i piani provinciali possono individuare ulteriori
prescrizioni rispetto a quelle previste dai rispettivi strumenti normativi.
Nell’individuazione delle aree dedicate alla realizzazione degli
impianti e delle discariche va comunque garantito il rispetto delle
procedure derivanti dalla vigente normativa (quale ad esempio la legge regionale 26 marzo 1999,
n. 10 ).
Nell’individuazione delle aree non idonee le province dovranno,
inoltre, tenere conto dei seguenti criteri, in funzione delle diverse
tipologie impiantistiche:
1) rispetto delle direttive degli strumenti pianificatori vigenti ed, in
particolare, del PTRC;
2) distanze dagli insediamenti, tenuto conto dei vincoli indotti dalla
presenza degli impianti stessi;
3) viabilità generale e maggiore fruibilità della viabilità
d’accesso;
4) presenza di punti di approvvigionamento di acque sotterranee e
superficiali in funzione del tipo di utilizzo;
5) situazione generale di inquinamento orientale;
6) rischio di valanghe e di incendi.
|
TIPO DI VINCOLO
E DI AREA
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AREE ESCLUSE
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AREE PER LE QUALI LE PROVINCE POSSONO STABILIRE SPECIFICHE
PRESCRIZIONI
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PAESAGGISTICO
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Le aree naturali protette nazionali, normativamente istituite ai
sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
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Aree sottoposte a vincolo ai sensi della legge n. 431/1985 e della
legge n. 1497/1939
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IDROGEOLOGICO
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Aree classificate dalle province come “molto
instabili”, articolo 7 PTRC
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Zone di tutela assoluta e di rispetto delle risorse idriche, ai
sensi degli articoli 5 e 6 del d.P.R. 24/5/88, n. 236
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Aree classificate “instabili”, articolo 7 PTRC
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Aree esondabili, articolo 10 PTRC
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Fascia di ricarica degli acquiferi, articolo 12 PTRC
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STORICO E ARCHEOLOGICO
|
Siti ed immobili sottoposti a vincoli assoluti previsti dal
Ministero per i beni e le attività culturali, legge n.
1089/1939
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Centri storici, articolo 24 PTRC
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Zone di interesse archeologico previste dal Ministero per i beni e
le attività culturali e dall’articolo 26 PTRC
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Parchi e riserve archeologiche di interesse regionale. Art. 27 PTRC
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Aree interessate dalle centuriazioni romane Art. 28 PTRC
|
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Itinerari di interesse storico ed ambientale Art. 30 PTRC
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VINCOLI AMBIENTALI
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Ambiti naturalistici, articolo 19 PTRC
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Zone umide incluse nell’elenco di cui al D.P.R. 13.03.1976,
n. 448 e zone umide di cui all’articolo 21 PTRC – Tavv.
2 e 10.
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Rete ecologica europea denominata “Natura 2000”
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Aree litoranee soggette a subsidenza ed erosione costiera, Art. 11
PTRC
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ALTRI VINCOLI
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Zone a rischio sismico legge n. 64/1974, articolo 9 PTRC e Tavola
1.
|
Note
(1) La legge è stata
impugnata in via incidentale dalla Commissione tributaria provinciale di
Venezia innanzi alla Corte Costituzionale con ordinanza n. 202/2005 (G.U.
1ª serie speciale n. 28/2008), con la quale è stata sollevata
questione di legittimità costituzionale dell’articolo 39, comma
6, relativamente all’articolo 120, primo comma, della Costituzione;
la norma regionale è stata ritenuta dalla Commissione tributaria
provinciale di Venezia limitativa della libera circolazione delle merci,
poiché esclude dalla riduzione del tributo speciale per il deposito in
discarica dei rifiuti solidi i rifiuti provenienti da territorio
extraregionale. Con ordinanza n. 79/2009 (G.U. 1ª serie speciale n.
12/2009) la Corte costituzionale ha dichiarato la questione sollevata
manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza,
avendo il giudice rimettente omesso di chiarire se i rifiuti cui si
riferiva l’atto di contestazione di violazione tributaria oggetto del
giudizio principale fossero riconducibili alla stessa categoria dei rifiuti
per i quali si applica la riduzione del tributo.
( 2) La legge è stata impugnata
in via incidentale dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto
innanzi alla Corte Costituzionale con ordinanza n. 298/2010 (G.U. 1ª
serie speciale n. 41/2010), con la quale è stata sollevata questione
di legittimità costituzionale dell’articolo 33, commi 2 e 3, per
contrasto con gli articoli 3, 41, 117 e 120 della Costituzione; la norma
regionale è stata ritenuta dal TAR per il Veneto limitativa del
principio di uguaglianza sotto il profilo dell’irrazionalità,
del principio di libertà di iniziativa economica privata e del
principio di libera circolazione delle cose tra le Regioni nonché
lesiva della competenza legislativa statale in materia di tutela
dell’ambiente e dell’ecosistema, in quanto limita lo
smaltimento in discarica di rifiuti speciali non pericolosi di provenienza
extra-regionale. Con sentenza n. 244/2011 (G.U. 1ª serie speciale n.
32/2011) la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell’articolo 33, comma 2, della legge regionale limitatamente alle
parole “non superiore al venticinque per cento della capacità
ricettiva”, sia per violazione della tutela dell’ambiente e
dell’ecosistema di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera
s), della Costituzione, in quanto fissa dei limiti alla possibilità di
smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi nelle discariche regionali,
individuando un autonomo principio estraneo alla legislazione statale in
materia ambientale dettata dal decreto legislativo n. 152 del 2006, sia per
violazione della libertà di iniziativa economica di cui
all’articolo 41 della Costituzione, in quanto il
“rifiuto”, anche alla luce della normativa comunitaria, rientra
nel più ampio genere di bene commercialmente rilevante. La Corte
dichiara altresì inammissibile la questione di legittimità
costituzionale del combinato disposto dei commi 2 e 3 del medesimo articolo
33 della legge regionale, sollevata in riferimento agli articoli 3, 41 e
117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.
( 3) Il comma 3 dell’art. 16
della legge regionale
16 agosto 2007, n. 20 ha previsto che: “ 3. La Giunta regionale,
ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera e) della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3
“Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” e successive
modificazioni, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, determina con proprio provvedimento i criteri per il rilascio
dell'autorizzazione, per l’effettuazione delle campagne di
attività, e per l’individuazione degli oneri di istruttoria che
vanno posti a carico del proponente.”.
( 4) L'articolo 44 comma 2 lett. b)
della legge regionale
13 aprile 2001, n. 11 conferisce alle province le funzioni
all'autorizzazione all'installazione ed all'esercizio degli impianti di
produzione di energia, inferiori a 300 MW salvo che per quelli che
producano energia da rifiuti per i quali si applica l'art. 4 comma 1 lett.
f) n. 2) della legge
regionale 21 gennaio 2000, n. 3 disponendo che in questo caso il
provvedimento di approvazione del progetto ed autorizzazione alla
costruzione dell'impianto costituisce anche autorizzazione alla produzione
di energia.
( 8) L'articolo 44 comma 2 lett. b)
della legge regionale
13 aprile 2001, n. 11 conferisce alle province le funzioni
all'autorizzazione all'installazione ed all'esercizio degli impianti di
produzione di energia, inferiori a 300 MW salvo che per quelli che
producano energia da rifiuti per i quali si applica l'art. 6 comma 1 lett.
c) della legge
regionale 21 gennaio 2000, n. 3 disponendo che in questo caso il
provvedimento di approvazione del progetto ed autorizzazione alla
costruzione dell'impianto costituisce anche autorizzazione alla produzione
di energia.
( 28) Nel testo approvato
dall'Aula per errore il comma 1 è stato numerato con il numero 2.
( 29) Con la sentenza n. 505/2002
la Corte Costituzionale ha dichiarato: "l'illegittimità costituzionale
dell'articolo 33, commi 3 e 4, della legge della Regione Veneto 21 gennaio
2000, n. 3 (Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti), nella parte in
cui dispone che i rifiuti speciali di provenienza extraregionale possono
essere conferiti in discariche ubicate nel Veneto e già in servizio
all'entrata in vigore della legge regionale, solo entro il limite del
quindici per cento della loro capacità ricettiva residua a quella data
esistente.", con le modifiche apportate dall’art. 15 della legge regionale 28 dicembre
2004, n. 38 al presente articolo la regione si è adeguata alla
sentenza.
( 30) Con sentenza n. 244/2011
(G.U. 1ª serie speciale n. 32/2011) la Corte ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’articolo 33, comma 2,
della legge regionale limitatamente alle parole “non superiore al
venticinque per cento della capacità ricettiva” per violazione
della libertà di iniziativa economica e della tutela
dell’ambiente e dell’ecosistema di cui agli articoli 41 e 117,
secondo comma, lettera s), della Costituzione. La Corte ha dichiarato
altresì inammissibile la questione di legittimità costituzionale
del combinato disposto dei commi 2 e 3 del medesimo articolo 33 della legge
regionale in riferimento agli articoli 3, 41 e 117, secondo comma, lettera
s), della Costituzione.
( 41) Commi da 5 a 10 che
modificavano gli allegati della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 sono
stati abrogati da art. 3 comma 1 legge regionale 27 dicembre 2000. n. 24
che nell'art. 1 ha sostituito interamente i predetti allegati.
( 49) Comma aggiunto da art. 12
legge regionale 16
agosto 2002, n. 27 .
( 50) Si riporta di seguito il
testo dell’articolo 2 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 27 come
novellato dalla legge
regionale 5 settembre 1997, n. 32 e dalla legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 :
“Art. 2 - Ammontare del tributo.
1. L’ammontare del tributo, per l’anno solare 1998, per ogni
chilogrammo di rifiuti conferiti, è fissato nel modo seguente:
a) lire 10 per i rifiuti del settore minerario, estrattivo, edilizio,
lapideo e metallurgico elencati nell’allegato 3 del decreto del
Ministro dell’ambiente 18 luglio 1996, con esclusione dei materiali
inerti provenienti da scavi;
b) lire 5 per i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio,
lapideo e metallurgico, elencati nell’allegato 4 del decreto del
Ministro dell’ambiente 18 luglio 1996;
c) lire 2 per i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio,
lapideo e metallurgico, elencati nell’allegato 2 del decreto del
Ministro dell’ambiente 18 luglio 1996;
d) lire 15 per i rifiuti speciali assimilabili agli urbani, conferiti in
discariche di seconda categoria nonché per gli altri rifiuti speciali
le cui caratteristiche chimiche siano tali da non farli rientrare nella
classificazione prevista dalla deliberazione del Comitato interministeriale
27 luglio 1984, punto 1.2;
e) lire 30 per i rifiuti speciali assimilabili a rifiuti urbani conferiti
in discariche di prima categoria;
f) lire 40 per gli altri rifiuti speciali conferiti in discariche di
seconda categoria le cui caratteristiche chimiche siano tali da farli
rientrare nella classificazione prevista dalla deliberazione del Comitato
interministeriale 27 luglio 1984, punto 1.2;
g) lire 40 per i rifiuti solidi urbani conferiti tal quali e per i rifiuti
speciali assimilati agli urbani conferiti in discariche di prima categoria;
h) lire 30 per la frazione secca dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti
speciali assimilati agli urbani, conferiti al servizio pubblico di
smaltimento, proveniente da separazione meccanica, nonché per i
sovvalli del compostaggio della frazione umida derivante dalla suddetta
separazione meccanica e per il compost o la frazione organica stabilizzata
conferita in discarica oltre la quantità necessaria per la ricopertura
giornaliera in conformità al progetto approvato;
i) lire 20 per la frazione secca dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti
speciali assimilati agli urbani, conferiti al servizio pubblico di
smaltimento, proveniente da raccolta differenziata secco-umido, nonché
per le scorie dei forni degli impianti di termodistruzione conferite in
discarica di prima categoria.
2. (omissis).
3. Il tributo è determinato ai sensi dell'articolo 3 comma 29 della
legge n. 549/1995.
4. Sono soggetti al pagamento del tributo nella misura del venti per cento,
rispetto all’ammontare fissato al comma 1, le seguenti tipologie di
rifiuto:
a) i rifiuti smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero
di energia;
b) gli scarti e i sovvalli di impianti di selezione della frazione secca
recuperabile e di produzione di compost di qualità;
c) i rifiuti che provengono da altri impianti di selezione e recupero, nel
caso in cui venga recuperato almeno il settanta per cento del rifiuto
sottoposto a selezione o recupero;
d) i fanghi palabili conferiti in discariche controllate;
e) i rifiuti conferiti in discarica provenienti da attività di
bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati
4 bis. A partire dall’anno 1998, per i materiali inerti provenienti
da scavi l’ammontare del tributo è fissato in lire 2 per ogni
chilogrammo di rifiuti conferiti.”
( 51) Nel testo approvato
dall’Aula per errore il comma è stato numerato con il numero
due.
(*) Ove scelto fra
estranei all’assemblea
(*) Ove scelto fra
estranei all’assemblea
SOMMARIO
-
Legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3
(BUR n. 8/2000)
-
NUOVE NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI
RIFIUTI (1) (2)
-
-
CAPO I Principi generali
-
Art. 1 - Oggetto.
-
Art. 2 - Obiettivi.
-
Art. 3 - Informazione al
cittadino.
-
CAPO II Competenze regionali e
degli enti locali
-
Art. 4 - Competenze della
Regione.
-
Art. 5 - Osservatorio regionale sui
rifiuti.
-
Art. 6 - Competenze delle
Province.
-
Art. 7 - Competenze dei
comuni.
-
CAPO III Piani di gestione dei
rifiuti e piano regionale per la bonifica delle aree inquinate
-
Art. 8 - Piani provinciali di
gestione dei rifiuti urbani.
-
Art. 9 - Procedure per
l’approvazione dei piani provinciali di gestione dei rifiuti
urbani.
-
Art. 10 - Piano regionale di
gestione dei rifiuti urbani.
-
Art. 11 - Piano regionale di
gestione dei rifiuti speciali, anche pericolosi.
-
Art. 12 - Piano regionale per la
bonifica delle aree inquinate.
-
Art. 13 - Procedure per
l’approvazione dei piani regionali di gestione dei rifiuti e
del piano regionale per la bonifica delle aree inquinate.
-
CAPO IV Forme di cooperazione e
Autorità d’Ambito
-
Art. 14 - Forme e modi della
cooperazione ed istituzione dell’Autorità
d’ambito.
-
Art. 15 – Funzioni
dell’Autorità d’ambito.
-
Art. 16 - Individuazione della
forma di cooperazione.
-
Art. 16 bis - Transizione dagli
enti responsabili di bacino all’Autorità
d’ambito.
-
Art. 17 - Ordinamento
dell’Autorità d’ambito.
-
Art. 18 - Organizzazione e
funzionamento dell’Autorità d’ambito.
-
Art. 19 - Organizzazione della
gestione dei rifiuti urbani.
-
Art. 20 - Programma pluriennale
degli interventi.
-
CAPO V Impianti di recupero e di
smaltimento dei rifiuti
-
Art. 21 - Requisiti tecnici ed
ubicazione degli impianti.
-
Art. 22 - Presentazione del
progetto degli impianti e relativi elaborati tecnici.
-
Art. 23 - Istruttoria per
l’approvazione dei progetti e conferenza dei servizi.
-
Art. 24 - Approvazione dei
progetti.
-
Art. 25 - Realizzazione
dell’impianto, esercizio provvisorio e collaudo funzionale.
-
Art. 26 - Autorizzazione
all’esercizio.
-
Art. 27 - Rinnovo delle
autorizzazioni all’esercizio.
-
Art. 28 - Gestione amministrativa
degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti.
-
Art. 29 - Impianti assoggettati a
procedura autorizzativa semplificata.
-
Art. 30 - Impianti di
sperimentazione e ricerca.
-
Art. 31 - Procedure semplificate
per l’autosmaltimento ed il recupero dei rifiuti.
-
CAPO VI Disposizioni per
particolari tipologie di impianti per le bonifiche
-
Art. 32 - Norme generali per le
discariche.
-
Art. 32 bis - Interpretazione
autentica della lettera a), comma 4, articolo 32.
-
Art. 33 - Norme particolari per le
discariche di rifiuti speciali. (29) (30)
-
Art. 34 - Disposizioni per le
operazioni di bonifica e ripristino ambientale dei siti
inquinati.
-
CAPO VII Vigilanza
-
Art. 35 - Vigilanza sulle
attività di gestione dei rifiuti.
-
CAPO VIII Norme finanziarie
-
Art. 36 - Tariffe per il
conferimento di rifiuti urbani agli impianti di smaltimento e di
recupero.
-
Art. 37 - Contributo ambientale ai
comuni sede di impianti di recupero e di smaltimento di rifiuti.
-
Art. 38 - Contributo regionale per
lo smaltimento di rifiuti urbani in impianti ubicati fuori dagli
ambiti territoriali ottimali.
-
CAPO IX Tributo speciale per il
deposito in discarica dei rifiuti solidi
-
Art. 39 - Ammontare del
tributo.
-
Art. 40 - Modalità di
versamento del tributo.
-
Art. 41 - Presentazione della
dichiarazione.
-
Art. 42 - Accertamento delle
violazioni.
-
Art. 43 - Applicazione delle
sanzioni.
-
Art. 44 - Decadenza, rimborsi e
compensazione.
-
Art. 45 - Presunzione di
conferimento.
-
Art. 46 - Norma finanziaria.
-
Art. 47 - Modalità di impiego
del fondo regionale.
-
Art. 48 - Programma annuale e
modalità per la concessione di contributi.
-
Art. 49 - Concessione e
liquidazione dei contributi.
-
CAPO X Prevenzione e riduzione dei
rifiuti
-
Art. 50 - Iniziative regionali per
la prevenzione dei rifiuti e per il loro recupero.
-
Art. 51 - Disposizioni per
l’uso della carta riciclata negli enti pubblici, anche
economici, della Regione.
-
CAPO XI Modifiche della
legge regionale
16 aprile 1985, n. 33 e successive modificazioni e della
legge regionale
26 marzo 1999, n. 10
-
Art. 52 - Modifiche alla
legge regionale
26 marzo 1999, n. 10 “Disciplina dei contenuti e delle
procedure di valutazione di impatto ambientale”.
-
Art. 53 - Modifiche della
legge regionale
16 aprile 1985, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni.
-
Art. 54 - Abrogazioni di
disposizioni della legge regionale 16 aprile 1985 n . 33 e successive
modifiche ed integrazioni, in materia di rifiuti.
-
CAPO XII Sanzioni, disposizioni
transitorie e finali
-
Art. 55 - Sanzioni
amministrative.
-
Art. 56 - Decorrenza delle
competenze.
-
Art. 57 - Norma di prima
applicazione.
-
Art. 58 – Disposizioni
transitorie in materia di impianti di incenerimento di rifiuti e di
varianti al PRSU.
-
Art. 59 - Organi di consulenza
tecnico-amministrativa.
-
Art. 60 - Disposizioni transitorie
relative al tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti
solidi.
-
Art. 61 - Abrogazioni.
-
Allegato A, di cui
all’00lr0003.html#art14articolo 14, comma 2
-
Allegato B, di cui
all’00lr0003.html#art14articolo 14, comma 3
-
Allegato C, di cui
all’00lr0003.html#art14articolo 14, comma 3
-
Allegato D, di cui
all’00lr0003.html#art57articolo 57
|