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Contenuti:
Legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 (BUR n. 11/2000)
Legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 (BUR n. 11/2000) [sommario] [RTF]
PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI
REGIONALI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA
REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 2000)
Art. 1 - Rifinanziamenti.
1. In attesa della riforma organica della disciplina della delega di
funzioni amministrative agli enti locali, anche in relazione alla legge 8
giugno 1990, n. 142, il finanziamento da parte della Regione delle funzioni
delegate alle province è effettuato, per l’anno 2000, con gli
stessi criteri e modalità di cui all’ articolo 6 della
legge regionale 16
gennaio 1990, n. 4 (capitolo n. 4100).
Art. 3 - Modifica
dell’articolo 5 della legge regionale 5 novembre 1979, n. 85 ,
“Interventi per lo sviluppo della proprietà diretto -
coltivatrice” e successive modificazioni.
Art. 4 - Modifica e disposizioni
sull’ambito di applicazione dell’articolo 6 bis della legge regionale 5 novembre
1979, n. 85 , “Interventi per lo sviluppo della proprietà
diretto - coltivatrice” e successive modificazioni.
Art. 5 - Disposizioni
transitorie in materia di interventi per la ricostruzione di materiale
vegetale non contaminato dalla flavescenza dorata di cui all’articolo
11 della legge
regionale 30 gennaio 1997, n. 6 , “Provvedimento generale di
rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria
1997)”.
1. Per l’anno 2000 è autorizzata la spesa di lire 500
milioni (capitolo n. 12210) per la prosecuzione del programma di intervento
per la ricostruzione di materiale vegetale non contaminato dalla
flavescenza dorata di cui all’ articolo 11, comma 1,
lettere a), b) e d), della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 .
Art. 6 - Prosecuzione del
programma di interventi per il controllo della diffusione del virus della
Sharka sulle drupacee.
1. Per contenere la diffusione del virus della Sharka sulle drupacee
ed in particolare sul pesco, la Giunta regionale, in prosecuzione di quanto
previsto dall’ articolo 12 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 ,
adotta un programma triennale di interventi comprendente le seguenti
azioni:
a) ispezioni di vivai e fonti di approvvigionamento di materiale di
moltiplicazione;
b) ispezioni in aziende nelle zone interessate dalla presenza di focolai di
infezione;
c) analisi di laboratorio;
d) acquisizione di collaborazioni per controlli in campo;
e) sperimentazione e divulgazione.
2. Per l’anno 2000 è autorizzata la spesa di lire 300
milioni (capitolo n. 12539).
Art. 7 - Interventi per il
risanamento delle aree frutticole soggette alla lotta obbligatoria colpite
da infezioni di Sharka e di Erwinia amylovora.
1. Al fine di proseguire nel risanamento delle aree frutticole
situate in zone soggette alla lotta obbligatoria colpite da infezioni di
Sharka e di Erwinia amylovora, la Giunta regionale è autorizzata per
l’anno 2000 a concedere interventi contributivi con le modalità
ed entro i limiti previsti dalla legge 1° luglio 1997, n. 206 e dalla
legge 17 agosto 1999, n. 307, “Disposizioni in materia di interventi
del Fondo di solidarietà nazionale in favore delle aziende agricole
danneggiate da fitopatologie di eccezionale gravità” per
l’importo di lire 6.000 milioni (capitolo n. 12586).
Art. 8 - Modifiche della
legge regionale 14
settembre 1994, n. 50 “Provvedimenti per il sostegno dei soci
fidejussori di cooperative incluse nella filiera agrozootecnica veneta, di
cui al piano straordinario regionale ai sensi dell’articolo 1 della
legge regionale 9
novembre 1993, n. 49 ” e successive modificazioni.
Art. 9 - Modifiche della
legge regionale 31
marzo 1992, n. 14 , “Disciplina della viabilità silvo -
pastorale” e successive modificazioni.
Art. 10 - Partecipazione della
Regione del Veneto alla Fondazione Nord Est.
1. La Giunta regionale, al fine di promuovere e favorire, mediante
studi, ricerche, analisi, informazioni e collaborazioni, la conoscenza dei
caratteri e delle trasformazioni della realtà culturale, civile,
economica e sociale del Veneto, è autorizzata a partecipare alla
Fondazione Nord Est, con sede a Venezia, per l’importo di lire 150
milioni per l’anno 2000 (capitolo n. 20516).
2. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni
con la Fondazione per la predisposizione e lo svolgimento di particolari
programmi o progetti di attività, studi e ricerche.
Art. 11 - Disciplina sulle
ispezioni, controlli, restituzioni e revoche degli interventi di sostegno
pubblico alle imprese.
1. In ogni intervento di sostegno
pubblico alle imprese, la Giunta regionale può avvalersi di quanto
previsto dall’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 123, “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi
di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4,
lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive
modificazioni.
2. In adempimento a quanto disposto dal comma 1 e dalla vigente
normativa comunitaria, la Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla
pubblicazione della presente legge, stabilisce idonee modalità di
controllo, anche a campione, del rispetto da parte dei beneficiari delle
regole che disciplinano i regimi di aiuto gestiti dalla Regione e in
particolar modo quelle previste dalla regola de minimis, di cui alla
comunicazione della Commissione europea pubblicata nella G. U. C.E. n. C 68
del 6 marzo 1996 e successive modificazioni, ove applicata, nonché le
disposizioni sul cumulo degli aiuti.
3. Qualora a seguito dei controlli effettuati ai sensi dei commi 1 e
2, ovvero con qualsiasi altra modalità, siano accertate gravi
irregolarità o inadempimenti, per fatti comunque imputabili al
richiedente e non sanabili, è disposta la revoca, anche parziale,
purché in proporzione all’inadempimento riscontrato, dei
benefici concessi. Nel caso il beneficio sia già stato erogato
interamente o parzialmente, viene applicata una sanzione amministrativa
pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma da un minimo del cinque
per cento ( 8) ad un massimo di due
volte l’importo del beneficio fruito (upb di entrata E0045
“Altre sanzioni amministrative”). Non viene applicata sanzione
nel caso sia stata data tempestiva comunicazione di rinuncia. ( 9)
4. La revoca dei benefici è disposta anche qualora i beni
acquistati con l’intervento siano alienati, ceduti o distratti nei
cinque anni successivi al provvedimento di concessione ovvero prima che
abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso all’intervento
secondo quanto previsto dal comma 5. La Giunta regionale è autorizzata
ad individuare ulteriori fattispecie di applicazione della revoca con
conseguente applicazione di quanto disposto dal comma 5. ( 10)
5. Qualora, in conseguenza della revoca, il beneficiario sia tenuto
a restituire gli importi erogati, gli stessi sono maggiorati di un
interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del
provvedimento di revoca, aumentato di due punti percentuali. ( 11)
6. Gli interessi e le maggiorazioni percentuali di cui al comma 5
decorrono dalla data di pagamento del mandato di erogazione del beneficio
economico. ( 12)
6 bis. omissis ( 13)
6 ter. È consentito, a fronte di idonea garanzia fideiussoria,
il pagamento rateale delle somme oggetto di restituzione, nonché della
sanzione, qualora l’importo complessivo sia superiore ad euro
3.000,00 in base al piano di rateizzazione contenuto nel provvedimento di
revoca. In caso di pagamento rateale della sanzione non si applica quanto
previsto dal comma 6 bis. ( 14)
Art. 12 - Limiti
dell’aiuto alle imprese.
1. L'ammontare dei benefici concessi ad una
impresa, cumulati con quelli ottenuti dal medesimo beneficiario a valere su
altri regimi di aiuto non autorizzati espressamente dalla Commissione
europea in applicazione delle vigenti disposizioni comunitarie, non
può in nessun caso superare l'importo previsto dalla regola de
minimis, di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12
gennaio 2001.
2. Sono fatti salvi gli altri regimi di aiuto disciplinati nella relativa
legge istitutiva oppure individuati dalla Giunta regionale, con proprio
provvedimento, in applicazione della disciplina di cui al regolamento (CE)
n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001.
3. Al momento dell'inoltro della domanda, i soggetti richiedenti, aventi i
prescritti requisiti, rilasciano, sotto la propria responsabilità, una
dichiarazione attestante gli eventuali aiuti comunitari, statali, regionali
o di altro tipo ricevuti nell'arco temporale in cui si applica la predetta
regola de minimis. ( 15)
Art. 13 - Modifiche della
legge regionale 28
gennaio 1997, n. 3 , “Interventi regionali a favore della
qualità e dell’innovazione” e successive
modificazioni.
Art. 14 - Modifiche della
legge regionale 27
giugno 1985, n. 61 , “Norme per l’assetto e l’uso del
territorio” e successive modificazioni.
Art. 15 - Realizzazione dei
parcheggi d’interscambio del Primo stralcio del Sistema Ferroviario
Metropolitano Regionale.
1. La Giunta regionale adotta un piano triennale di interventi per
la realizzazione dei parcheggi scambiatori previsti dal progetto di primo
stralcio del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale per complessivi
52.000 milioni di lire, di cui lire 25.000 milioni per l’esercizio
finanziario 2000, lire 17.000 milioni per l’esercizio finanziario
2001 e lire 10.000 milioni per l’esercizio finanziario 2002 (capitolo
n. 45787).
Art. 16 - Interventi per la
valorizzazione di itinerari di interesse storico, artistico, etnografico e
archeologico.
1. La Giunta regionale, nell’ambito di un progetto complessivo
dalla stessa appositamente predisposto al fine di tutelare e valorizzare il
patrimonio storico, artistico, etnografico e archeologico, è
autorizzata ad erogare specifici contributi ai comuni interessati per
interventi di conservazione e valorizzazione, nonché per la dotazione
di servizi ed attrezzature connesse alla corretta gestione dei siti.
2. Contestualmente all’approvazione del progetto di cui al
comma 1, la Giunta regionale definisce criteri e modalità per
l’erogazione dei contributi.
2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, è
autorizzata per l’anno 2000 la spesa di lire 2.000 milioni (capitolo
70244).
Art. 17 - Interventi per la
conservazione e la tutela della natura nelle aree naturali protette.
1. Ai fini della conservazione della natura e della valorizzazione
dei parchi e delle riserve naturali regionali istituite ai sensi della
legge regionale 16
agosto 1984, n. 40 , nonché di quelle di istituzione statale
trasferite alla Regione e gestite, ai sensi della legge regionale 5 settembre 1997, n.
35 dall’azienda regionale per i settori agricolo, forestale e
agroalimentare Veneto Agricoltura, la Giunta regionale è autorizzata
ad erogare agli enti gestori appositi contributi nell’anno 2000 per
l’importo di lire 2.000 milioni (capitolo n. 51026).
Art. 18 - Modifica
dell’articolo 37 della legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6 ,
“Disciplina dei servizi di approvvigionamento, manutenzione e
conservazione dei beni regionali” e successive modificazioni.
Art. 19 - Modifiche della
legge regionale 18
aprile 1995, n. 25 “Interventi regionali per i veneti nel
mondo” e successive modificazioni.
Art. 20 - Interventi per la
valorizzazione del patrimonio degli organi musicali del Veneto.
1. In armonia con i principi generali della legge regionale 5 settembre 1984, n.
50 , e dell’ articolo 78 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 , e
in attuazione di quanto disposto dall’articolo 152, comma 3, lettera
a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché nel quadro
dell’intesa tra la Giunta regionale e la Provincia Ecclesiastica
veneta del 15 ottobre 1994, la Regione del Veneto concorre alla conoscenza,
salvaguardia, restauro, manutenzione straordinaria e valorizzazione del
patrimonio degli organi musicali aventi valenza storico - artistica
presenti sul proprio territorio di proprietà ecclesiastica, religiosa
o di altri soggetti che ne garantiscano un uso pubblico.
2. La Giunta regionale è autorizzata a definire, d’intesa
con i competenti organismi statali ed ecclesiastici, le modalità di
intervento ed i termini del concorso finanziario.
3. Per le preliminari attività di ricognizione e catalogazione,
propedeutiche agli interventi di cui al comma 1, è autorizzata per
l’anno 2000 la spesa di lire 200 milioni (capitolo n. 70242):
Art. 21 - Disposizioni
transitorie in materia di decadenza e revoca di contributi per
l’impiantistica sportiva.
1. Per il completamento dei procedimenti di spesa ancora pendenti,
relativi a contributi concessi ai sensi dell’ articolo 13 della
legge regionale 6
settembre 1991, n. 20 , il termine ultimo per la presentazione della
deliberazione con la quale il soggetto beneficiario ha approvato gli atti
di contabilità finale, il certificato di collaudo e/o regolare
esecuzione e la spesa effettivamente sostenuta, è fissato al 31
dicembre 2000.
2. L’inosservanza del termine di cui al comma 1 comporta la
decadenza dal contributo e la revoca per la parte non ancora erogata.
3. In caso di decadenza dal contributo, la struttura regionale
competente, ove le opere oggetto della agevolazione regionale siano state
parzialmente eseguite, chiede all’ente beneficiario la
rendicontazione relativa alla quota parte erogata, secondo la proporzione
fissata in sede di assegnazione del contributo. Detta rendicontazione
può essere costituita da una dichiarazione resa dal legale
rappresentante dell’ente beneficiario, attestante che le opere nel
frattempo realizzate sono funzionali e regolarmente eseguite e che il costo
sostenuto per le stesse è tale da comportare il contributo già
liquidato. Gli importi non rendicontati entro un anno dalla data di
richiesta da parte della struttura regionale competente, o che risultino
liquidati in eccesso rispetto a quanto consentito in rapporto
all’ammontare delle opere eseguite, devono essere rimborsati
dall’ente beneficiario.
Art. 22 - Cofinanziamento
delle intese istituzionali di programma.
1. La Regione concorre alla
realizzazione di interventi previsti dalle intese istituzionali di
programma e dagli altri strumenti di programmazione negoziata di cui
all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n.662, mediante
l'istituzione di un apposito cofinanziamento la cui dotazione è
autorizzata annualmente con legge finanziaria (u.p.b. U0183
“Finanziamento intese istituzionali di programma e patti
territoriali). ( 22)
2. Il cofinanziamento di cui al comma 1 concorre al finanziamento
degli interventi individuati dagli accordi di programma quadro, attuativi
dell’intesa istituzionale di programma, per la parte che non trova
copertura nelle autorizzazioni di spesa disposte da specifiche leggi di
settore.
3. La Giunta regionale adotta le deliberazioni relative agli accordi
di programma quadro di cui al comma 2, sentite le commissioni consiliari
competenti per materia, che si esprimono nel termine di sessanta giorni
dalla richiesta di parere, trascorsi inutilmente i quali si prescinde dal
medesimo.
4. Per l’anno 2000 lo stanziamento del capitolo istituito ai
sensi del presente articolo è stabilito in lire 30.000 milioni.
Art. 23 - Relazione
previsionale e programmatica degli enti locali.
1. La Giunta regionale, d’intesa con le associazioni regionali
degli enti locali, stabilisce i criteri per la comunicazione alla Regione
delle relazioni previsionali e programmatiche di cui al decreto legislativo
25 febbraio 1995, n. 77 e successive modificazioni.
2. Al fine di razionalizzare i relativi flussi informativi, la
Regione provvede a predisporre ed inviare agli enti locali un supporto
informatico per permettere la gestione informatizzata delle procedure
relative alla predisposizione, raccolta, elaborazione e consultazione delle
informazioni contenute nelle relazioni previsionali e programmatiche degli
enti locali stessi, sulla base degli schemi individuati dal decreto del
Presidente della Repubblica 3 agosto 1998, n. 326.
Art. 24 - Collocamento a
riposo dei dirigenti a tempo indeterminato della Regione del Veneto.
1. Ai dirigenti a tempo indeterminato che, dalla data di entrata in
vigore della presente legge, presentano istanza, non oltre il 30 giugno
2000, per essere collocati a riposo entro il 1° gennaio 2001, è
corrisposta una indennità aggiuntiva, una tantum, pari a dodici
mensilità dello stipendio tabellare, dell’indennità
integrativa speciale, della retribuzione individuale di anzianità e
del maturato economico ex seconda qualifica dirigenziale se in godimento,
con esclusione della retribuzione di posizione e di risultato.
2. Il beneficio di cui al comma 1 è concesso a coloro che,
entro il 31 dicembre 1999, hanno maturato i requisiti per il diritto alla
pensione di anzianità e non devono essere collocati d’ufficio a
riposo per raggiunti limiti di età entro il 31 dicembre 2000.
3. Il beneficio di cui al comma 1 è corrisposto unitamente alla
indennità premio di fine servizio e, in ogni caso, non è
riconosciuto in qualunque ipotesi di mancato o impossibilitato collocamento
a riposo nel periodo di cui al comma 1.
4. Per i dirigenti a tempo indeterminato che ricoprono
l’incarico di segretario regionale, dirigente regionale e figure
equiparate ai sensi della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 per i
quali è previsto il trattamento economico omnicomprensivo,
l’indennità aggiuntiva è calcolata con le stesse
modalità e sulle stesse voci economiche di cui al comma 1, con
riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto per
l’area dirigenziale.
5. La dotazione organica della qualifica dirigenziale di cui
all’ articolo
31, comma 3, della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1
è ridotta in misura pari al numero dei dirigenti che conseguono il
beneficio previsto dai commi precedenti. Alla conseguente ricognizione
provvede la Giunta regionale con proprio provvedimento, dopo la scadenza
del termine per la presentazione delle istanze di cui al comma 1.
Art. 25 - Modifiche della
legge regionale 22
luglio 1997, n. 27 , “Procedure per la nomina e designazione a
pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli
organi” e disposizioni transitorie in materia di scadenze degli
organi.
a) il comma 4 è così sostituito:
Art. 26 - Contributo al Comune
di Cavallino Treporti (Venezia).
1. La Regione concorre alle spese di avvio del Comune di Cavallino
Treporti, istituito con la legge regionale 29 marzo 1999, n. 11 ,
mediante la concessione di un contributo in conto capitale a rimborso in
quote annuali costanti, senza oneri per interessi, per la durata massima di
dieci anni.
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso fino al cento per
cento della spesa in conto capitale sostenuta dal Comune e per un importo
massimo di lire 1.000 milioni (capitolo n. 3492).
3. Il rimborso del contributo avviene entro il 31 dicembre di ogni
anno per quote costanti a decorrere dall’anno successivo a quello in
cui è avvenuta la concessione del medesimo.
4. Il mancato versamento di una sola quota entro il termine
stabilito comporta la revoca dell’intero contributo.
Art. 27 - Contributi per
interventi di metanizzazione in zone montane.
1. In attuazione della legge regionale 6 giugno 1983, n. 29 ,
recante disposizioni per le zone montane, la Giunta regionale è
autorizzata a concedere per l’anno 2000 contributi fino
all’importo complessivo di lire 1.000 milioni per la realizzazione di
reti di metanizzazione in zone montane con priorità per aree di
particolare interesse turistico ambientale (capitolo n. 22620).
2. La Giunta regionale provvede a fissare i criteri per
l’erogazione del contributo, finanziando i comuni aventi il più
alto valore del parametro climatico gradi giorno di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.
Art. 28 - Contributo
straordinario per l’allestimento del nuovo Museo Marciano.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare alla
Procuratoria di San Marco per l’anno 2000 un contributo di lire 250
milioni per l’allestimento e le attrezzature del nuovo Museo Marciano
(capitolo n. 70246).
Art. 29 - Disposizioni per gli
amministratori degli enti parco.
1. Agli amministratori locali che sono nominati nel consiglio o nel
comitato esecutivo degli enti parco istituiti con le leggi regionali
10 ottobre 1989, n.
38, 30 gennaio 1990,
n. 12, 28 gennaio
1991, n. 8 e 8
settembre 1997, n. 36, si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 24 della legge 3 agosto 1999, n. 265,
“Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti
locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142” in
materia di permessi per assenze dal servizio. Il relativo onere è a
carico dell’ente parco.
2. Gli enti parco possono assicurare i propri amministratori contro
i rischi conseguenti all’espletamento del loro mandato.
3. Gli enti parco applicano ai consiglieri ed ai direttori degli
enti medesimi le disposizioni concernenti il patrocinio legale di cui
all’ articolo
89 della legge
regionale 10 giugno 1991, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni,
per fatti o atti connessi all’espletamento del loro mandato.
Art. 30 - Modifiche della
legge regionale 8
settembre 1997, n. 36 , “Norme per l’istituzione del Parco
regionale del Delta del Po” e successive modificazioni.
“c bis) il Direttore”.
Art. 31 - Proroga dei termini
previsti dall’articolo 30 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 37 ,
“Norme di programmazione per l’insediamento di attività
commerciali nel Veneto”.
Art. 32 - Modifiche della
legge regionale 6
settembre 1993, n. 48 , “Interventi per finanziamenti agevolati
alle imprese artigiane” e successive modificazioni.
Art. 33 - Parco scientifico
tecnologico Agripolis di Legnaro (Padova).
1. Le somme già assegnate all’ESAV, ai sensi
dell’ articolo
6 della legge
regionale 23 agosto 1996, n. 28 , sono utilizzate dall’azienda
regionale Veneto Agricoltura, con le modalità e secondo le direttive
ed i programmi approvati dalla Giunta regionale, per favorire lo sviluppo
del parco scientifico tecnologico Agripolis di Legnaro, realizzando
investimenti nel campo informativo e creando strutture di studio e di
ricerca.
Art. 34 - Modifica
dell’articolo 3 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 ,
“Norme per la disciplina dell’attività di cava” e
successive modificazioni.
Art. 35 - Interventi per il
miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei
prodotti agricoli.
1. Al fine di dare continuità e compiutezza all’opera di
adeguamento tecnologico e strutturale nel settore agroindustriale, la
Giunta regionale può concedere un contributo alle iniziative di
miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei
prodotti agricoli, presentate ai sensi dell’ articolo 29 della
legge regionale 31
ottobre 1980, n. 88 e del Regolamento (CE) n. 951/97, anche per quelle
che nel corso del periodo di programmazione comunitaria 1994-1999 hanno
intrapreso o realizzato le iniziative previste nei progetti.
2. Le istanze che beneficiano del contributo di cui al comma 1 sono
quelle presentate per i settori di intervento previsti dalla decisione
della Commissione europea del 2 ottobre 1996 e soggiacciono alle
prescrizioni, ai vincoli e alle compatibilità dalla medesima fissati,
nonché a quelli stabiliti dalla normativa di riferimento.
3. Il contributo di cui al comma 1 è concesso nel limite
massimo del quaranta per cento della spesa ammessa.
4. Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, è
autorizzata per l’anno 2000 la spesa di lire 5.000 milioni (capitolo
n. 11480).
5. I benefici di cui al presente articolo sono subordinati
all’acquisizione del parere di compatibilità da parte della
Commissione Europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE.
Art. 36 - Disposizioni
transitorie della legge regionale 18 aprile 1995, n. 33 ,
“Tutela del patrimonio genetico delle specie della flora legnosa
indigena nel Veneto”.
Art. 37 - Adeguamenti ai
programmi di intervento nelle zone collinari e montane.
Art. 38 - Programma di
interventi strutturali nel settore zootecnico per l’adeguamento alla
normativa comunitaria delle condizioni igienico – sanitarie negli
allevamenti bovini da latte.
1. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 2, della
legge 2 dicembre 1998, n. 423, “Interventi strutturali e urgenti nel
settore agricolo, agrumicolo e zootecnico” ad integrazione degli
interventi ivi previsti, la Giunta regionale può concedere aiuti per
favorire l’adeguamento alla normativa comunitaria in materia igienico
- sanitaria delle strutture ed attrezzature di produzione del latte.
2. Sono ammissibili interventi per l’adeguamento delle
superfici a disposizione degli animali, per la ristrutturazione completa o
parziale della sala di mungitura e dei locali annessi, per
l’installazione dei nuovi impianti di mungitura e di refrigerazione,
per la realizzazione di impianti per l’erogazione di acqua potabile e
dispositivi per l’agevole lavaggio, la pulizia, la disinfezione e la
depurazione, nonché per la modifica dei locali per l’igiene e la
pulizia del personale di stalla.
3. Per l’attuazione del programma di cui ai commi 1 e 2,
è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni (capitolo n. 11602).
4. I benefici di cui al presente articolo sono subordinati
all’acquisizione del parere di compatibilità da parte della
Commissione europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE.
Art. 39 - Interventi per la
tutela e la conservazione delle antiche varietà cerealicole
venete.
1. La Giunta regionale, al fine di combattere la diffusione di
organismi geneticamente modificati, è autorizzata a finanziare
l’Istituto di genetica e sperimentazione agraria Nazareno Strampelli
di Lonigo per la realizzazione di un progetto triennale per la
conservazione e il mantenimento del germoplasma e della biodiversità
originale del Veneto nelle popolazioni locali di mais e frumento tenero.
2. Il progetto di cui al comma 1 è realizzato
dall’Istituto Nazareno Strampelli di Lonigo in collaborazione con
l’azienda regionale Veneto Agricoltura, secondo modalità
stabilite dalla Giunta regionale.
3. Il progetto di cui al presente articolo è finanziato per
l’importo complessivo di lire 500 milioni nel triennio 2000-2003; per
l’anno 2000 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni (capitolo
n. 13116).
Art. 40 - Modifiche della
legge regionale 7
marzo 1985, n. 25 , “Norme per l’erogazione di sussidi ad
allevatori singoli o associati in casi particolarmente gravi di perdita di
animali per morte o disgrazia”.
Art. 41 - Modifica
dell’articolo 20 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 ,
“Organizzazione turistica della Regione” come da ultimo
modificato dall’articolo 29 della legge regionale 12 settembre 1997,
(35) n. 37.
Art. 42 - Modifiche della
legge regionale 27
febbraio 1990, n. 17 , “Norme per l’esercizio delle
funzioni nelle materie di competenza regionale attribuite ai sensi della
legge 29 novembre 1984, n. 798 “Nuovi interventi per la salvaguardia
di Venezia””.
Art. 43 - Modifica
dell’articolo 65 bis della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 ,
“Norme per la tutela dell’ambiente” e successive
modificazioni.
Art. 44 - Disposizioni
transitorie della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12
“ Normativa regionale per le incentivazioni di interventi di
interesse turistico”.
1. Per il completamento dei procedimenti di spesa ancora pendenti,
relativi alle iniziative disciplinate dalla legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 , il
termine ultimo per la presentazione della documentazione, da parte dei
soggetti ammessi ai contributi a seguito dei provvedimenti di riparto degli
anni 1987, 1988 e 1989, è fissato al 31 dicembre 2000. ( 39)
2. L’inosservanza del termine di cui al comma 1 comporta la
decadenza dal contributo e la revoca per la parte non ancora erogata.
Art. 45 - Modifica
dell’articolo 11 della legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 ,
“Istituzione dell’Azienda regionale per i settori agricolo,
forestale e agroalimentare Veneto Agricoltura”.
Art. 46 - Modifica
dell’articolo 16 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 ,
“Norme in materia di politiche attive del lavoro, formazione e
servizi all’impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre
1997, n. 469”.
Art. 47 - Contributo al Comune
di Vicenza per la ristrutturazione del mercato all’ingrosso ai sensi
della legge regionale
10 ottobre 1989, n. 39 , “Interventi per i mercati
all’ingrosso”.
1. Il contributo, già concesso al Comune di Vicenza ai sensi
della legge regionale
10 ottobre 1989, n. 39 a valere sul capitolo 32070 del bilancio
regionale, per la realizzazione di un centro agro alimentare
nell’ambito del mercato all’ingrosso, è utilizzato per la
ristrutturazione del mercato all’ingrosso stesso.
Art. 48 - Contributi
all’Agenzia Regionale per la prevenzione e protezione ambientale del
Veneto (ARPAV).
1. Al fine di qualificare il patrimonio immobiliare mediante
operazioni di manutenzione straordinaria e di adeguamento degli immobili e
degli impianti delle sedi dell’ARPAV, è autorizzata la
concessione alla stessa di un contributo annuo di lire 1.000 milioni per la
durata di dieci anni (capitolo n. 50266).
2. Il contributo è concesso con deliberazione della Giunta
regionale sulla base del programma complessivo degli investimenti
dell’ARPAV.
Art. 49 - Contributo alla
società Terme di Recoaro S.p.A..
1. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare operazioni
di ricapitalizzazione della società Terme di Recoaro S.p.A. fino
all’importo di lire 500 milioni (capitolo n. 31094).
Art. 50 - Modifiche della
legge regionale 10
giugno 1991, n. 12 , “Organizzazione amministrativa e ordinamento
del personale della Regione” e successive modificazioni.
Art. 51 - Acquisizione di
quote di capitale dell’Interporto di Venezia S.p.A..
1. La Giunta regionale
nell’ambito del mandato già conferito alla "Veneto Sviluppo
S.p.A." con l’ articolo 9 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7
è autorizzata a partecipare alle operazioni di aumento del capitale
sociale della Società Idrovie S.p.A., finalizzate
all’acquisizione della Società ‘Interporto di Venezia
S.p.A.’ fino all’importo di lire 1.800 milioni (capitolo n.
20004) . ( 43)
Art. 52 - Modifiche della
legge regionale 10
ottobre 1989, n. 40 , “Disciplina della ricerca, coltivazione e
utilizzo delle acque minerali e termali” e successive modificazioni e
abrogazione dell’articolo 38 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46
.
1. Il comma 1 dell’ articolo 15 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 ,
è così sostituito:
omissis ( 44)
2. Dopo l’ articolo 55 bis della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 ,
è inserito il seguente articolo 55 ter:
omissis ( 45)
3. L’articolo 38 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46 ,
è abrogato.
4. Le ditte già autorizzate all’imbottigliamento di acque
di sorgente per proseguire nella produzione devono presentare alla Giunta
regionale domanda di concessione di coltivazione entro un mese dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
5. Ai titolari di concessioni sospese esistenti alla data di entrata
in vigore della presente legge l’aumento del canone di concessione
conseguente a quanto previsto al comma 1, si applica per l’anno 2000
nella misura del cinquanta per cento.
Art. 53 - Modifica
dell’articolo 7 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 54 ,
“Interventi a tutela della cultura dei Rom e dei Sinti”.
Art. 54 - Contributo per la
realizzazione del Museo della Medicina a Padova.
1. Al fine di portare a compimento il Museo della Medicina
all’interno dello stabile, sito in Via San Francesco, di
proprietà della provincia di Padova, la Giunta regionale è
autorizzata a concedere per l’esercizio 2000 un contributo alla
provincia di Padova di lire 2.000 milioni (capitolo n. 70250).
Art. 55 - Catalogo delle opere
d’arte trafugate nel Veneto.
1. La Giunta regionale è autorizzata a curare la pubblicazione
di un catalogo delle opere d’arte di particolare pregio trafugate a
soggetti pubblici e privati compresi gli enti religiosi, a decorrere
dall’1 gennaio 1990 nel Veneto.
2. Il catalogo di cui al comma 1, contiene la riproduzione
fotografica o, in mancanza, la descrizione puntuale delle opere
d’arte.
3. Per l’attuazione dell’intervento è autorizzata
per l’anno 2000 la spesa di lire 150 milioni (capitolo n. 70254).
Art. 56 - Disciplina
transitoria in materia di assegno vitalizio dei consiglieri regionali.
1. In deroga a quanto previsto dalla legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 , e
dalla legge regionale
18 dicembre 1993, n. 55 , e successive modificazioni ed integrazioni,
relativamente ai consiglieri regionali che sono subentrati nel mandato nel
corso della sesta legislatura, fino alla data di entrata in vigore della
presente legge, per effetto di provvedimenti giurisdizionali o di
disposizioni legislative di interpretazione autentica, la Regione assume a
carico del bilancio regionale, nella percentuale del cinquanta per cento, i
contributi di cui alla lettera a), comma 1, dell’ articolo 8 della
legge regionale 10
marzo 1973, n. 9 , e successive modificazioni ed integrazioni,
afferenti il periodo intercorrente dall’inizio della legislatura
medesima e la data di effettivo inizio del mandato del consigliere
interessato; la restante quota del cinquanta per cento è a carico del
consigliere interessato. Tale periodo è computato esclusivamente ai
fini della corresponsione dell’assegno vitalizio.
Art. 57 - Interventi regionali
per il fermo pesca temporaneo conseguente alle operazioni belliche nei
Balcani.
1. I benefici di cui all’ articolo 10 della
legge regionale 9
settembre 1999, n. 46 , sono estesi a cooperative svolgenti
attività di carico e scarico di bagagli presso il porto di Venezia. La
Regione interviene mediante la concessione di un contributo straordinario
per i mancati redditi conseguenti all’arresto temporaneo
dell’attività in conseguenza dell’intervento bellico nei
Balcani.
2. La Giunta regionale definisce i criteri e le condizioni per
l’attuazione dell’intervento di cui al comma 1, che è
comunque concesso nel limite massimo dell’ottanta per cento delle
retribuzioni.
3. Per l’esercizio finanziario 2000 è autorizzata la
spesa di lire 200 milioni (capitolo n. 15516).
Art. 58 - Partecipazione e
tutela dei diritti dei cittadini.
1. Con regolamento sono estese alle
strutture che erogano servizi di assistenza sociosanitaria per anziani
disabili non autosufficienti, le modalità di partecipazione dei
cittadini previste dall’articolo 12 del decreto legislativo 19 giugno
1999, n. 229 “Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario
nazionale, a norma dell’articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n.
419”. ( 47)
Art. 59 - Modifiche della
legge regionale 30
ottobre 1998, n. 25 , “Disciplina ed organizzazione del trasporto
pubblico locale”.
Art. 60 - Disposizioni in
materia di etichettatura dei prodotti alimentari.
(Articolo coinvolto da rinvio governativo, per il quale non può farsi
luogo a promulgazione e pubblicazione).
Art. 61 - Disposizioni in
materia di coltivazioni agricole.
(Articolo coinvolto da rinvio governativo, per il quale non può farsi
luogo a promulgazione e pubblicazione).
Art. 62 - Disposizioni
urbanistiche in materia di impianti per gli sport motoristici.
1. Gli impianti sportivi destinati all’allenamento o alle gare
di veicoli a motore, quali in particolare gli autodromi, i kartodromi, i
motodromi, non possono essere insediati nelle zone destinate a verde
pubblico attrezzato o a verde privato per attrezzature sportive, senza una
specifica previsione dello strumento urbanistico comunale. Gli stessi
dovranno essere sottoposti a Valutazione di impatto ambientale. La presente
disposizione si applica a tutti gli impianti sportivi destinati
all’allenamento o alle gare di veicoli a motore per i quali non sono
ancora iniziati i lavori di realizzazione dell’impianto.
Art. 63 - Piani coordinati per
gli insediamenti produttivi.
1. Per favorire l’integrazione delle previsioni urbanistiche
di più comuni, relative alla localizzazione degli insediamenti
produttivi, la Regione promuove la pianificazione coordinata dei relativi
insediamenti, determinando le modalità di formazione delle previsioni
urbanistiche mediante i piani coordinati per gli insediamenti.
2. Per le finalità di cui al comma 1 i comuni, nella formazione
delle varianti generali o parziali al piano regolatore generale, devono
localizzare gli insediamenti produttivi in aree dotate di adeguate
infrastrutture e preferibilmente contigue ad aree su cui già sono
localizzati insediamenti produttivi.
3. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge,
la Giunta regionale previa intesa con le province, con proprio
provvedimento individua gli ambiti territoriali omogenei nei quali devono
essere localizzati i piani coordinati per gli insediamenti produttivi.
4. Al fine di evitare che la carenza di dotazioni finanziarie dei
comuni comporti previsioni urbanistiche tra loro non coordinate e per far
sì che la realizzazione dei piani di cui al comma 1 non comporti un
minor gettito per alcuni dei comuni interessati, la Regione promuove la
conclusione di accordi tra le amministrazioni comunali, per disciplinare il
riparto dei proventi derivanti dall’imposta comunale sugli immobili
relativa alle aree ed ai fabbricati localizzati nelle zone territoriali
omogenee di tipo D, ricomprese nell’ambito dei piani coordinati per
gli insediamenti produttivi.
Art. 64 - Modifica della
legge regionale 13
aprile 1995, n. 21 , “Norme per la tutela e la regolamentazione
dei campeggi educativo-didattici” e successive modificazioni.
Art. 65 - Disposizioni in
favore delle famiglie delle vittime del disastro aereo di Verona.
1. Alle famiglie delle vittime del disastro aereo verificatosi il 13
dicembre 1995 all’aeroporto di Verona è concessa una speciale
elargizione di lire 20 milioni per ciascuna vittima.
2. La speciale elargizione di cui al comma 1, è corrisposta
secondo l’ordine fissato dall’articolo 6 della legge 13 agosto
1980, n. 466, come sostituito dall’articolo 2 della legge 4 dicembre
1981, n. 720.
3. L’elargizione di cui al comma 1 è corrisposta
altresì a soggetti non parenti né affini, né legati da
rapporto di coniugio, che risultino conviventi a carico della persona
deceduta negli ultimi tre anni precedenti l’evento nonché ai
conviventi more uxorio; detti soggetti sono a tale scopo posti,
nell’ordine stabilito dal citato articolo 6 della legge 13 agosto
1980, n. 466, dopo i fratelli e le sorelle conviventi a carico.
4. L’elargizione di cui al comma 1 è attribuita ai
soggetti di cui ai commi 2 e 3 nei limiti complessivi di lire 980 milioni,
sentita l’Associazione tra i familiari delle vittime del disastro
aereo di Verona.
5. Per le finalità del presente articolo è autorizzata,
per l’anno 2000, la spesa di lire 980 milioni (capitolo n. 61322).
Art. 66 - Modifica della
legge regionale 2
aprile 1985, n. 31 , “Norme e interventi per agevolare i compiti
educativi delle famiglie e per rendere effettivo il diritto allo
studio” e successive modificazioni.
1. Nel primo comma dell’ articolo 17 della
legge regionale 2
aprile 1985, n. 31 , dopo le parole “normali strutture
scolastiche” aggiungere le parole “con le caratteristiche
previste dalla lettera a) del primo comma dell’articolo 4”.
2. Dopo il secondo comma dell’ articolo 17 della
legge regionale 2
aprile 1985, n. 31 , è aggiunto il seguente terzo comma:
omissis ( 50)
3. Per la prima attuazione di quanto previsto dal presente articolo
è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l’anno 2000
(capitolo n. 61514).
Art. 67 - Conteggio del
nascituro nelle graduatorie regionali.
1. Qualora un beneficio previsto da leggi regionali in vigore sia
attribuito in base a graduatorie che tengano conto del numero dei figli, in
quest’ultimo vanno conteggiati anche i nascituri.
2. Al fine di cui al comma 1, chi ha interesse presenta idonea
documentazione dello stato di gravidanza e, in seguito della avvenuta
nascita.
Art. 68 - Modifica
dell’articolo 2 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 ,
“Disciplina per l’assegnazione e la fissazione dei canoni degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica” e successive
modificazioni.
1. Alla lettera e) del comma 1 dell’ articolo 2 della
legge regionale 2
aprile 1996, n. 10 , le parole: “La riduzione non si applica
per i figli a carico ai quali si applica la riduzione prevista
dall’articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457;” sono
sostituite dalle parole: “La riduzione si applica anche per i
figli a carico oltre alla riduzione per gli stessi prevista
dall’articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457;”.
Art. 69 - Modifica
dell’articolo 9 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 ,
“Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla
prima infanzia: asili nido e servizi innovativi”.
Art. 70 - Modifica
dell’articolo 3 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 28 ,
“Provvidenze a favore delle persone non autosufficienti assistite a
domicilio e norme attuative delle residenze sanitarie assistenziali”
e successive modificazioni.
Art. 71 - Modifica
dell’articolo 20 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 31 ,
“Norme e interventi per agevolare i compiti educativi delle famiglie
e per rendere effettivo il diritto allo studio” e successive
modificazioni.
Art. 72 - Modifiche della
legge regionale 9
giugno 1975, n. 72 , “Interventi regionali per la realizzazione
ed il potenziamento dei servizi socio-assistenziali a favore delle persone
anziane” e successive modificazioni ed abrogazione
dell’articolo 47 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46
.
Art. 73 - Persone ospitate
nelle strutture intermedie dell’area psichiatrica.
Art. 74 - Contributo
straordinario al Comune di Legnago per le celebrazioni del 250°
anniversario della nascita di Antonio Salieri.
1. Al fine di commemorare degnamente l’uomo e il musicista
Antonio Salieri, nonché di promuoverne la conoscenza, nella ricorrenza
del 250° anniversario della nascita, la Giunta regionale è
autorizzata a concedere per l’esercizio 2000, un contributo
straordinario di lire 300 milioni al Comune di Legnago per iniziative e
azioni, da realizzarsi in collaborazione con la Fondazione Salieri,
l’Università degli Studi di Verona ed il Conservatorio di
Verona, volte all’esecuzione di opere di Salieri e alla pubblicazione
di materiale informativo e documentario (capitolo n. 70260).
2. Il contributo è erogato in due rate con le seguenti
modalità:
a) la prima rata, pari al quaranta per cento, previo inoltro del progetto
delle iniziative e azioni e del relativo piano economico finanziario;
b) la seconda rata, pari al sessanta per cento, previa presentazione della
relazione dell’attività svolta e del relativo rendiconto.
Art. 75 - Contributo
straordinario al comune di Portogruaro.
1. Per il sostegno dei corsi di laurea attivati a Portogruaro dalle
Università di Padova e di Trieste, la Giunta regionale è
autorizzata ad erogare al Comune di Portogruaro per l’anno accademico
1999-2000 un contributo di lire 400 milioni (capitolo n. 20006).
Art. 76 - Concorsi per
particolari figure professionali.
(Articolo coinvolto da rinvio governativo, per il quale non può farsi
luogo a promulgazione e pubblicazione).
Art. 77 - Contributo per la
ricostruzione del ponte comunale sul fiume Bacchiglione.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo
di lire 1.200 milioni al comune di Pontelongo per la ricostruzione del
ponte sul fiume Bacchiglione (capitolo n. 45214).
2. Il contributo di cui al comma 1 è erogato a seguito della
presentazione del progetto e di atti di impegno della provincia di Padova e
del comune di Pontelongo a compartecipare alla copertura della spesa
complessiva.
Art. 78 - Informazione
sull’attività istituzionale del Consiglio regionale.
1. Nell’ambito dello stanziamento del capitolo n. 50 dello
stato di previsione della spesa del bilancio 2000 è riservata una
quota fino a lire 400 milioni per l’attivazione di un servizio
radiofonico che, in tempo reale, trasmetta nel territorio regionale le
sedute pubbliche del Consiglio regionale del Veneto.
Art. 79 - Modifica
dell’articolo 20 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 ,
“Disciplina per l’assegnazione e la fissazione dei canoni degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica” e successive
modificazioni.
Art. 80 – Disposizioni
transitorie in materia di domande presentate ai sensi della legge regionale 9 settembre
1999, n. 41 , “Contributi a favore dei cittadini in condizione di
disagio economico per le spese di riscaldamento domestico”.
1. Per l’anno 2000 lo stanziamento del capitolo n. 61036
è utilizzato per integrare le risorse destinate alle richieste
già presentate ai sensi della legge regionale 9 settembre 1999, n. 41
nell’anno 1999.
Art. 81 - Modifica
dell’articolo 31 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 ,
“Ordinamento delle funzioni e delle strutture della
Regione”.
Art. 82 - Modifica
dell’articolo
9 della legge
regionale 8 agosto 1997, n. 31 , “Disposizioni in tema di
ordinamento del personale regionale”.
(Articolo coinvolto da rinvio governativo, per il quale non può farsi
luogo a promulgazione e pubblicazione).
Art. 83 - Interventi per la
qualificazione e la valorizzazione della zootecnia bovina.
1. A completamento delle iniziative poste in essere per limitare gli
effetti negativi indotti dalla encefalopatia spongiforme bovina (BSE) ed al
fine di concorrere al miglioramento delle condizioni di commercializzazione
delle produzioni zootecniche bovine, la Giunta regionale è autorizzata
ad approvare ed a finanziare un progetto specifico per la valorizzazione
della qualità del prodotto, che preveda di incentivare le seguenti
azioni:
a) studio, ricerca, sperimentazione e controllo della qualità;
b) introduzione di sistemi di controllo, assicurazione e certificazione
della qualità;
c) sviluppo di sistemi di identificazione ed etichettatura;
d) sviluppo e promozione di marchi di qualità.
2. Possono beneficiare del presente regime di aiuti le associazioni
dei produttori riconosciute operanti nel settore, direttamente o in quanto
responsabili del coordinamento di progetti articolati di filiera.
3. Per l’attuazione di quanto disposto dal presente articolo
è autorizzata per l’anno 2000 la spesa di lire 6.500 milioni
(capitolo n. 12112).
Art. 84 – Modifica
dell’articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 38 ,
“Provvedimenti in attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 19,
“Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della
cooperazione internazionale della Regione Friuli Venezia Giulia, della
Provincia di Belluno e delle aree limitrofe” ”.
Art. 85 - Disposizioni
transitorie in materia di variazione delle circoscrizioni comunali.
1. Il procedimento dei progetti di legge concernenti variazioni
delle circoscrizioni comunali che, nella legislatura in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale ha già
ritenuto meritevoli di accoglimento ai sensi dell’ articolo 5 della
legge regionale 24
dicembre 1992, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, prosegue
nella legislatura successiva.
2. Relativamente ai progetti di cui al comma 1, la Giunta regionale
entro nove mesi dall’entrata in vigore della presente legge delibera
il referendum consultivo di cui all’ articolo 5 della
legge regionale 24
dicembre 1992, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 86 - Iniziativa per la
costituzione di una società internazionale per lo sviluppo ed il
coordinamento di attività di interesse comune.
(Articolo coinvolto da rinvio governativo, per il quale non può farsi
luogo a promulgazione e pubblicazione).
Art. 87 - Modifiche della
legge regionale 7
aprile 1994, n. 18 , “Interventi in favore delle imprese ubicate
nel territorio dei comuni della provincia di Belluno ai sensi
dell’articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 e successive
modificazioni”.
Art. 88 – Interventi a
favore dell’abitato di Gosaldo (Belluno).
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo
straordinario per danni subiti dall’abitato di Gosaldo in occasione
dell’alluvione del 1966 unicamente ai soggetti aventi diritto e
già ammessi a contributo parziale ai sensi della legge 23 dicembre
1966, n. 1142.
2. Il contributo di cui al comma 1 è ripartito
proporzionalmente al danno subito tra i singoli aventi diritto.
3. Il danno di cui al comma 2 viene commisurato all’importo
aggiornato del progetto già approvato dalla Regione per la sola
aliquota dei vani effettivamente perduti.
4. L’effettiva erogazione del contributo è subordinata
alla rinuncia da parte dei soggetti beneficiari di qualsiasi ulteriore
pretesa nei confronti della Regione.
5. Per l’attuazione del presente articolo è disposta per
l’anno 2000 la spesa di lire 720 milioni, rinvenibili per lire 270
milioni mediante utilizzo delle somme ancora disponibili a valere sulle
assegnazioni statali di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 1142 e per la
restante quota di lire 450 milioni mediante specifica autorizzazione al
capitolo n. 53216.
Art. 89 – Contributo
straordinario al Banco alimentare – Comitato del Veneto.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere per
l’esercizio finanziario 2000 un contributo straordinario di lire 150
milioni al Banco alimentare – Comitato del Veneto, associazione senza
scopo di lucro con sede in Verona, per le attività connesse alla
raccolta, ricovero, distribuzione gratuita di alimenti recuperati
dall’industria alimentare e dall’AIMA e distribuiti
gratuitamente agli enti e associazioni non profit che assistono persone
indigenti (capitolo n. 61496).
Art. 90 – Modifica
dell’articolo 2 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 ,
“Norme per l’attuazione del diritto allo studio
universitario”.
Art. 91 – Interventi di
completamento di impianti sportivi comunali.
1. Al fine di favorire interventi di completamento di impianti
sportivi comunali, è concesso un contributo straordinario per
l’anno 2000 di lire 600 milioni (capitolo n. 73004).
2. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare
competente, stabilisce appositi criteri e modalità di presentazione
delle domande.
Art. 92 – Contributi
straordinari a favore di interventi per l’edilizia scolastica.
1. Al fine di favorire interventi di straordinaria manutenzione e di
completamento di scuole materne, una quota fino a lire 800 milioni dello
stanziamento del capitolo n. 71020 è riservata ad interventi di
particolare urgenza o criticità.
2. La Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare
determina le modalità e i termini per la realizzazione degli
interventi di cui al comma 1.
Art. 93 – Modifica
dell’articolo 9 della legge regionale 16 aprile 1992, n. 16 ,
“Ordinamento delle professioni di maestro di sci e di guida
alpina”.
Art. 94 – Contributo
straordinario al comune di Verona.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere per
l’esercizio finanziario 2000 un contributo straordinario di lire
1.000 milioni al comune di Verona per il recupero della sede storica della
biblioteca civica (capitolo n. 70258).
2. La Giunta regionale determina le modalità e i termini per la
realizzazione dell’intervento di cui al comma 1.
Art. 95 – Contributo
straordinario alla provincia di Belluno.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare per
l’esercizio finanziario 2000 alla provincia di Belluno un contributo
straordinario di lire 1.000 milioni per il restauro conservativo
dell’edificio denominato “ex casa Bizzarrini” situato in
Feltre in via Luzzo, di proprietà della provincia medesima, da
destinare all’edilizia universitaria (capitolo n. 71210).
2. La Giunta regionale determina le modalità e i termini per la
realizzazione degli interventi di cui al comma 1.
Art. 96 – Contributo
straordinario al comune di Chiuppano (Vi).
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di
Chiuppano un contributo straordinario per l’esercizio finanziario
2000 di lire 150 milioni per l’adeguamento del sistema informatico
comunale (capitolo n. 7252).
Art. 97 - Modifica
dell’articolo 2 della legge regionale 30 luglio 1999, n. 27 ,
“Realizzazione di un autodromo nella Regione Veneto”.
Art. 99 - Contributo
straordinario al Consorzio di Bonifica Agro Veronese Tartaro-Tione.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo
straordinario al Consorzio di Bonifica Agro Veronese Tartaro-Tione con sede
in Verona per il ripianamento delle rate di mutuo anticipate dal Consorzio
medesimo per conto dei Comuni di Gazzo Veronese e Nogara per la costruzione
dell’acquedotto rurale della Bassa Veronese realizzato ai sensi
dell’articolo 2, lettera d), del regio decreto 13 febbraio 1933, n.
215, “Nuove norme per la bonifica integrale”.
2. Il contributo è erogato a condizione che i Comuni di Gazzo
Veronese e Nogara si impegnino a corrispondere al Consorzio di Bonifica
Agro Veronese Tartaro-Tione le rimanenti rate di mutuo per le
annualità 2000-2003 ed a ultimare le opere del medesimo acquedotto.
3. All’onere di lire 2.000 milioni derivante della concessione
del contributo di cui al comma 1 si provvede con lo stanziamento previsto
al capitolo n. 50066.
Art. 100 - Modifiche della
legge regionale 27
gennaio 1999, n. 5 , “Contributi per il sostegno, la salvaguardia
e la diffusione della voga alla veneta”.
Art. 101 – Modifica
dell’articolo 19 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 ,
“Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque
minerali e termali”.
Art. 102 - Modifica della
legge regionale 3
febbraio 1996, n. 5 , “Piano Socio-Sanitario regionale per il
triennio 1996-1998”.
Art. 103 - Disposizioni in
materia di piste ciclabili.
1. Lo stanziamento iscritto al capitolo n. 45284 dello stato di
previsione della spesa del bilancio per l’esercizio 2000, relativo
agli interventi previsti dalla legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 ,
per la realizzazione di itinerari ciclabili, è utilizzato per la
realizzazione degli interventi prioritari del triennio 2000-2002,
nonché al fine di attivare, in cofinanziamento con i fondi statali di
cui alla legge 19 ottobre 1998, n. 366, “Norme per il finanziamento
della mobilità ciclistica”, gli interventi prioritari di cui al
piano regionale di riparto approvato ai sensi della medesima legge statale.
Art. 104 – Contributo
straordinario al comune di Lonigo (Vi).
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al comune di
Lonigo un contributo straordinario per l’esercizio finanziario 2000
di lire 200 milioni per la sistemazione dello stabile comunale sede
dell’Istituto di formazione professionale “Cavallaro”
(capitolo n. 71212).
Art. 105 - Dichiarazione
d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
dell’ articolo
44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Si omettono gli allegati
Note
( 10) Comma così modificato
da comma 2 art. 110 legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 ,
che ha aggiunto alla fine le parole “secondo quanto previsto dal
comma 5. La Giunta regionale è autorizzata ad individuare ulteriori
fattispecie di applicazione della revoca con conseguente applicazione di
quanto disposto dal comma 5.”. In precedenza comma sostituito da
lett. a) comma 1 art. 47 legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 .
( 35) Nel testo approvato per
mero errore materiale è stato indicato l'anno 1999.
( 43) Articolo sostituito da art.
4 comma 1 della legge
regionale 9 febbraio 2001, n. 5 . Il comma 2 del medesimo articolo
recita: "2. La Giunta regionale, nell'ambito del mandato già conferito
alla società "Veneto Sviluppo S.p.A." con l'articolo 9 della legge regionale 22 febbraio
1999, n. 7 , è autorizzata a partecipare alle operazioni di
aumento del capitale sociale della società "Idrovie S.p.A.",
finalizzate all'aumento di capitale della società "Interporto di
Rovigo S.p.A." fino all'importo di lire 1.600.000.000 (capitolo n. 20004)."
SOMMARIO
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Legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5
(BUR n. 11/2000)
-
PROVVEDIMENTO GENERALE DI
RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI PER LA FORMAZIONE DEL
BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 2000)
-
-
Art. 1 - Rifinanziamenti.
-
Art. 2 - Deleghe alle province
- legge
regionale 16 gennaio 1990, n. 4 .
-
Art. 3 - Modifica
dell’articolo 5 della legge regionale 5 novembre 1979, n.
85 , “Interventi per lo sviluppo della proprietà
diretto - coltivatrice” e successive modificazioni.
-
Art. 4 - Modifica e disposizioni
sull’ambito di applicazione dell’articolo 6 bis della
legge regionale
5 novembre 1979, n. 85 , “Interventi per lo sviluppo della
proprietà diretto - coltivatrice” e successive
modificazioni.
-
Art. 5 - Disposizioni transitorie
in materia di interventi per la ricostruzione di materiale vegetale
non contaminato dalla flavescenza dorata di cui all’articolo 11
della legge
regionale 30 gennaio 1997, n. 6 , “Provvedimento generale
di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria
1997)”.
-
Art. 6 - Prosecuzione del programma
di interventi per il controllo della diffusione del virus della
Sharka sulle drupacee.
-
Art. 7 - Interventi per il
risanamento delle aree frutticole soggette alla lotta obbligatoria
colpite da infezioni di Sharka e di Erwinia amylovora.
-
Art. 8 - Modifiche della
legge regionale
14 settembre 1994, n. 50 “Provvedimenti per il sostegno dei
soci fidejussori di cooperative incluse nella filiera agrozootecnica
veneta, di cui al piano straordinario regionale ai sensi
dell’articolo 1 della legge regionale 9 novembre 1993, n.
49 ” e successive modificazioni.
-
Art. 9 - Modifiche della
legge regionale
31 marzo 1992, n. 14 , “Disciplina della viabilità
silvo - pastorale” e successive modificazioni.
-
Art. 10 - Partecipazione della
Regione del Veneto alla Fondazione Nord Est.
-
Art. 11 - Disciplina sulle
ispezioni, controlli, restituzioni e revoche degli interventi di
sostegno pubblico alle imprese.
-
Art. 12 - Limiti dell’aiuto
alle imprese.
-
Art. 13 - Modifiche della
legge regionale
28 gennaio 1997, n. 3 , “Interventi regionali a favore
della qualità e dell’innovazione” e successive
modificazioni.
-
Art. 14 - Modifiche della
legge regionale
27 giugno 1985, n. 61 , “Norme per l’assetto e
l’uso del territorio” e successive modificazioni.
-
Art. 15 - Realizzazione dei
parcheggi d’interscambio del Primo stralcio del Sistema
Ferroviario Metropolitano Regionale.
-
Art. 16 - Interventi per la
valorizzazione di itinerari di interesse storico, artistico,
etnografico e archeologico.
-
Art. 17 - Interventi per la
conservazione e la tutela della natura nelle aree naturali
protette.
-
Art. 18 - Modifica
dell’articolo 37 della legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6
, “Disciplina dei servizi di approvvigionamento, manutenzione e
conservazione dei beni regionali” e successive modificazioni.
-
Art. 19 - Modifiche della
legge regionale
18 aprile 1995, n. 25 “Interventi regionali per i veneti
nel mondo” e successive modificazioni.
-
Art. 20 - Interventi per la
valorizzazione del patrimonio degli organi musicali del Veneto.
-
Art. 21 - Disposizioni transitorie
in materia di decadenza e revoca di contributi per
l’impiantistica sportiva.
-
Art. 22 - Cofinanziamento delle
intese istituzionali di programma.
-
Art. 23 - Relazione previsionale e
programmatica degli enti locali.
-
Art. 24 - Collocamento a riposo
dei dirigenti a tempo indeterminato della Regione del Veneto.
-
Art. 25 - Modifiche della
legge regionale
22 luglio 1997, n. 27 , “Procedure per la nomina e
designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e
disciplina della durata degli organi” e disposizioni
transitorie in materia di scadenze degli organi.
-
Art. 26 - Contributo al Comune di
Cavallino Treporti (Venezia).
-
Art. 27 - Contributi per
interventi di metanizzazione in zone montane.
-
Art. 28 - Contributo straordinario
per l’allestimento del nuovo Museo Marciano.
-
Art. 29 - Disposizioni per gli
amministratori degli enti parco.
-
Art. 30 - Modifiche della
legge regionale
8 settembre 1997, n. 36 , “Norme per l’istituzione
del Parco regionale del Delta del Po” e successive
modificazioni.
-
Art. 31 - Proroga dei termini
previsti dall’articolo 30 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 37
, “Norme di programmazione per l’insediamento di
attività commerciali nel Veneto”.
-
Art. 32 - Modifiche della
legge regionale
6 settembre 1993, n. 48 , “Interventi per finanziamenti
agevolati alle imprese artigiane” e successive modificazioni.
-
Art. 33 - Parco scientifico
tecnologico Agripolis di Legnaro (Padova).
-
Art. 34 - Modifica
dell’articolo 3 della legge regionale 7 settembre 1982, n.
44 , “Norme per la disciplina dell’attività di
cava” e successive modificazioni.
-
Art. 35 - Interventi per il
miglioramento delle condizioni di trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli.
-
Art. 36 - Disposizioni transitorie
della legge
regionale 18 aprile 1995, n. 33 , “Tutela del patrimonio
genetico delle specie della flora legnosa indigena nel Veneto”.
-
Art. 37 - Adeguamenti ai programmi
di intervento nelle zone collinari e montane.
-
Art. 38 - Programma di interventi
strutturali nel settore zootecnico per l’adeguamento alla
normativa comunitaria delle condizioni igienico – sanitarie
negli allevamenti bovini da latte.
-
Art. 39 - Interventi per la tutela
e la conservazione delle antiche varietà cerealicole venete.
-
Art. 40 - Modifiche della
legge regionale
7 marzo 1985, n. 25 , “Norme per l’erogazione di
sussidi ad allevatori singoli o associati in casi particolarmente
gravi di perdita di animali per morte o disgrazia”.
-
Art. 41 - Modifica
dell’articolo 20 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13
, “Organizzazione turistica della Regione” come da ultimo
modificato dall’articolo 29 della legge regionale 12 settembre
1997, (35) n. 37.
-
Art. 42 - Modifiche della
legge regionale
27 febbraio 1990, n. 17 , “Norme per l’esercizio
delle funzioni nelle materie di competenza regionale attribuite ai
sensi della legge 29 novembre 1984, n. 798 “Nuovi interventi
per la salvaguardia di Venezia””.
-
Art. 43 - Modifica
dell’articolo 65 bis della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33
, “Norme per la tutela dell’ambiente” e successive
modificazioni.
-
Art. 44 - Disposizioni transitorie
della legge
regionale 5 marzo 1987, n. 12 “ Normativa regionale per le
incentivazioni di interventi di interesse turistico”.
-
Art. 45 - Modifica
dell’articolo 11 della legge regionale 5 settembre 1997, n.
35 , “Istituzione dell’Azienda regionale per i
settori agricolo, forestale e agroalimentare Veneto
Agricoltura”.
-
Art. 46 - Modifica
dell’articolo 16 della legge regionale 16 dicembre 1998, n.
31 , “Norme in materia di politiche attive del lavoro,
formazione e servizi all’impiego in attuazione del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469”.
-
Art. 47 - Contributo al Comune di
Vicenza per la ristrutturazione del mercato all’ingrosso ai
sensi della legge regionale 10 ottobre 1989, n.
39 , “Interventi per i mercati all’ingrosso”.
-
Art. 48 - Contributi
all’Agenzia Regionale per la prevenzione e protezione
ambientale del Veneto (ARPAV).
-
Art. 49 - Contributo alla
società Terme di Recoaro S.p.A..
-
Art. 50 - Modifiche della
legge regionale
10 giugno 1991, n. 12 , “Organizzazione amministrativa e
ordinamento del personale della Regione” e successive
modificazioni.
-
Art. 51 - Acquisizione di quote di
capitale dell’Interporto di Venezia S.p.A..
-
Art. 52 - Modifiche della
legge regionale
10 ottobre 1989, n. 40 , “Disciplina della ricerca,
coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali” e
successive modificazioni e abrogazione dell’articolo 38 della
legge regionale
9 settembre 1999, n. 46 .
-
Art. 53 - Modifica
dell’articolo 7 della legge regionale 22 dicembre 1989, n.
54 , “Interventi a tutela della cultura dei Rom e dei
Sinti”.
-
Art. 54 - Contributo per la
realizzazione del Museo della Medicina a Padova.
-
Art. 55 - Catalogo delle opere
d’arte trafugate nel Veneto.
-
Art. 56 - Disciplina transitoria
in materia di assegno vitalizio dei consiglieri regionali.
-
Art. 57 - Interventi regionali per
il fermo pesca temporaneo conseguente alle operazioni belliche nei
Balcani.
-
Art. 58 - Partecipazione e tutela
dei diritti dei cittadini.
-
Art. 59 - Modifiche della
legge regionale
30 ottobre 1998, n. 25 , “Disciplina ed organizzazione del
trasporto pubblico locale”.
-
Art. 60 - Disposizioni in materia
di etichettatura dei prodotti alimentari.
-
Art. 61 - Disposizioni in materia
di coltivazioni agricole.
-
Art. 62 - Disposizioni
urbanistiche in materia di impianti per gli sport motoristici.
-
Art. 63 - Piani coordinati per gli
insediamenti produttivi.
-
Art. 64 - Modifica della
legge regionale
13 aprile 1995, n. 21 , “Norme per la tutela e la
regolamentazione dei campeggi educativo-didattici” e successive
modificazioni.
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Art. 65 - Disposizioni in favore
delle famiglie delle vittime del disastro aereo di Verona.
-
Art. 66 - Modifica della
legge regionale
2 aprile 1985, n. 31 , “Norme e interventi per agevolare i
compiti educativi delle famiglie e per rendere effettivo il diritto
allo studio” e successive modificazioni.
-
Art. 67 - Conteggio del nascituro
nelle graduatorie regionali.
-
Art. 68 - Modifica
dell’articolo 2 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10
, “Disciplina per l’assegnazione e la fissazione dei
canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” e
successive modificazioni.
-
Art. 69 - Modifica
dell’articolo 9 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32
, “Disciplina degli interventi regionali per i servizi
educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi
innovativi”.
-
Art. 70 - Modifica
dell’articolo 3 della legge regionale 6 settembre 1991, n.
28 , “Provvidenze a favore delle persone non
autosufficienti assistite a domicilio e norme attuative delle
residenze sanitarie assistenziali” e successive modificazioni.
-
Art. 71 - Modifica
dell’articolo 20 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 31
, “Norme e interventi per agevolare i compiti educativi delle
famiglie e per rendere effettivo il diritto allo studio” e
successive modificazioni.
-
Art. 72 - Modifiche della
legge regionale
9 giugno 1975, n. 72 , “Interventi regionali per la
realizzazione ed il potenziamento dei servizi socio-assistenziali a
favore delle persone anziane” e successive modificazioni ed
abrogazione dell’articolo 47 della legge regionale 9 settembre 1999, n.
46 .
-
Art. 73 - Persone ospitate nelle
strutture intermedie dell’area psichiatrica.
-
Art. 74 - Contributo straordinario
al Comune di Legnago per le celebrazioni del 250° anniversario
della nascita di Antonio Salieri.
-
Art. 75 - Contributo straordinario
al comune di Portogruaro.
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Art. 76 - Concorsi per particolari
figure professionali.
-
Art. 77 - Contributo per la
ricostruzione del ponte comunale sul fiume Bacchiglione.
-
Art. 78 - Informazione
sull’attività istituzionale del Consiglio regionale.
-
Art. 79 - Modifica
dell’articolo 20 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10
, “Disciplina per l’assegnazione e la fissazione dei
canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” e
successive modificazioni.
-
Art. 80 – Disposizioni
transitorie in materia di domande presentate ai sensi della
legge regionale
9 settembre 1999, n. 41 , “Contributi a favore dei
cittadini in condizione di disagio economico per le spese di
riscaldamento domestico”.
-
Art. 81 - Modifica
dell’articolo 31 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1
, “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della
Regione”.
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Art. 82 - Modifica
dell’articolo 9 della
legge regionale
8 agosto 1997, n. 31 , “Disposizioni in tema di ordinamento
del personale regionale”.
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Art. 83 - Interventi per la
qualificazione e la valorizzazione della zootecnia bovina.
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Art. 84 – Modifica
dell’articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1991, n.
38 , “Provvedimenti in attuazione della legge 9 gennaio
1991, n. 19, “Norme per lo sviluppo delle attività
economiche e della cooperazione internazionale della Regione Friuli
Venezia Giulia, della Provincia di Belluno e delle aree
limitrofe” ”.
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Art. 85 - Disposizioni transitorie
in materia di variazione delle circoscrizioni comunali.
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Art. 86 - Iniziativa per la
costituzione di una società internazionale per lo sviluppo ed il
coordinamento di attività di interesse comune.
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Art. 87 - Modifiche della
legge regionale
7 aprile 1994, n. 18 , “Interventi in favore delle imprese
ubicate nel territorio dei comuni della provincia di Belluno ai sensi
dell’articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 e successive
modificazioni”.
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Art. 88 – Interventi a
favore dell’abitato di Gosaldo (Belluno).
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Art. 89 – Contributo
straordinario al Banco alimentare – Comitato del Veneto.
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Art. 90 – Modifica
dell’articolo 2 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 ,
“Norme per l’attuazione del diritto allo studio
universitario”.
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Art. 91 – Interventi di
completamento di impianti sportivi comunali.
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Art. 92 – Contributi
straordinari a favore di interventi per l’edilizia
scolastica.
-
Art. 93 – Modifica
dell’articolo 9 della legge regionale 16 aprile 1992, n. 16
, “Ordinamento delle professioni di maestro di sci e di guida
alpina”.
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Art. 94 – Contributo
straordinario al comune di Verona.
-
Art. 95 – Contributo
straordinario alla provincia di Belluno.
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Art. 96 – Contributo
straordinario al comune di Chiuppano (Vi).
-
Art. 97 - Modifica
dell’articolo 2 della legge regionale 30 luglio 1999, n. 27
, “Realizzazione di un autodromo nella Regione Veneto”.
-
Art. 98 - Modifica
dell’articolo 4 della legge regionale 30 giugno 1993, n. 27
modificata dalla legge regionale 1 settembre 1993, n.
43 , “Prevenzione dei danni derivanti dai campi
elettromagnetici generati da elettrodotti”.
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Art. 99 - Contributo straordinario
al Consorzio di Bonifica Agro Veronese Tartaro-Tione.
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Art. 100 - Modifiche della
legge regionale
27 gennaio 1999, n. 5 , “Contributi per il sostegno, la
salvaguardia e la diffusione della voga alla veneta”.
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Art. 101 – Modifica
dell’articolo 19 della legge regionale 10 ottobre 1989, n.
40 , “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo
delle acque minerali e termali”.
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Art. 102 - Modifica della
legge regionale
3 febbraio 1996, n. 5 , “Piano Socio-Sanitario regionale
per il triennio 1996-1998”.
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Art. 103 - Disposizioni in materia
di piste ciclabili.
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Art. 104 – Contributo
straordinario al comune di Lonigo (Vi).
-
Art. 105 - Dichiarazione
d’urgenza.
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