 |
Contenuti:
Legge regionale 11 settembre 2000, n. 19 (BUR n. 83/2000)
Legge regionale 11 settembre 2000, n. 19 (BUR n. 83/2000) [sommario] [RTF]
PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI
REGIONALI IN CORRISPONDENZA DELL'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2000
Art. 1 - Modifiche della legge regionale 28 gennaio
2000, n. 5 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di
modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale della Regione (legge finanziaria 2000)”.
1. La tabella A,
allegata alla legge
regionale 28 gennaio 2000, n. 5 relativa agli importi da iscrivere in
bilancio per il rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, è
modificata ed integrata per effetto delle variazioni indicate nella tabella
allegata alla presente legge. ( 1)
Art. 2 - Modifiche della
legge regionale 8
agosto 1997, n. 31 “Disposizioni in tema di ordinamento del
personale regionale”.
Art. 3 – Modifiche
dell'articolo 22 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1
"Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione".
Art. 4 - Modifiche
dell’articolo 89 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12
“Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della
Regione” e successive modificazioni.
Art. 5 - Modifiche della
legge regionale 30
gennaio 1997, n. 5 “Trattamento indennitario dei consiglieri
regionali” e successive modificazioni.
Art. 6 - Modifiche
dell’articolo 185 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12
“Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della
Regione” e successive modificazioni.
Art. 7 - Interventi regionali
per il fermo pesca temporaneo volontario connesso alla emergenza
mucillagini.
1. A favore dei pescatori di professione con licenza di pesca marittima e
degli allevamenti di mitili a mare che operano in ambito regionale, la
Regione interviene mediante la concessione di un contributo straordinario
per le perdite economiche conseguenti al fermo pesca volontario causato
dalla cosiddetta emergenza mucillagini verificatasi nell’anno 2000.
2. La Giunta regionale definisce i criteri e le condizioni per
l’attuazione dell’intervento, anche al fine di conferire al
medesimo un valore non duplicativo nel caso in cui il competente Ministero
disponga in futuro analoghe forme di contribuzione.
3. Per le iniziative regionali di cui al comma 1 è autorizzata, per
l’esercizio finanziario 2000, la spesa complessiva di lire 1.000
milioni (capitolo n. 15518).
Art. 8 - Disposizioni per
l’esercizio di compiti e funzioni in materia di incentivi ad imprese
previsti in particolare dall’articolo 19 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni.
1. In attuazione dell’articolo 3 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 28 giugno 2000 n. 149, “Individuazione dei beni e delle
risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle
Regioni per l’esercizio delle funzioni in materia di incentivi alle
imprese di cui agli articoli 19, 30, 34, 41, 48 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112”, sono disciplinate, nei commi successivi, le
funzioni amministrative di competenza regionale che richiedono l'unitario
esercizio a livello regionale nonché il conferimento delle altre
funzioni amministrative in materia di incentivi alle imprese.
2. Agli effetti del presente articolo, per imprese si intendono le
attività imprenditoriali nei settori industria, artigianato,
commercio, servizi e promozione all’export.
3. Per l'attuazione degli interventi di propria competenza la Giunta
regionale si avvale di enti, società o agenzie regionali.
4. Ai sensi dell’articolo 19, comma 12, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, la Regione subentra alle amministrazioni statali nei
diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni dalle stesse stipulate
adottando, ove occorra, atti integrativi.
5. Ai sensi del comma 1, in materia di artigianato, sono di competenza
regionale le funzioni amministrative concernenti la ricerca applicata,
l'attuazione degli interventi finanziati dall'Unione Europea, la
concessione e l’erogazione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni,
incentivi e benefici comunque denominati e la formazione per gli
imprenditori artigiani.
6. Ai sensi del comma 1, in materia di industria, sono di competenza
regionale le funzioni amministrative concernenti l'attuazione di interventi
finanziati dall'Unione Europea, la concessione di agevolazioni, contributi,
sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere all'industria, di cui
all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, l'erogazione
dei fondi trasferiti con leggi dello Stato nella materia, salvo quanto
previsto dall'articolo 18, comma 1, lettere n), o), p), q), r), s), z),
aa), bb) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, assegnati ad un
fondo unico regionale disciplinato ai sensi dell'articolo 19 sopracitato.
7. I benefici alle imprese sono attribuiti, in conformità alle
disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, nelle
forme del credito di imposta, del bonus fiscale, della concessione di
garanzia, del contributo in conto capitale, del contributo in conto
interessi e del finanziamento agevolato.
8. Fatto salvo il rispetto di quanto assunto a seguito di subentro alle
convenzioni di cui al comma 4, sono sub-delegate alle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura le funzioni inerenti alla concessione
di benefici alle imprese nelle forme del bonus fiscale e del credito di
imposta.
9. La Giunta regionale, anche avvalendosi dei confidi, esercita le funzioni
inerenti alla concessione di benefici alle imprese nella forma della
concessione di garanzia.
10. La Giunta regionale esercita le funzioni inerenti alla concessione di
benefici alle imprese nelle forme del contributo in conto capitale, del
contributo in conto interessi e del finanziamento agevolato, anche
avvalendosi delle società a partecipazione regionale.
11. Ai sensi del comma 1 sono di competenza regionale le funzioni
amministrative in materia di energia di cui all’articolo 30, commi 1,
2 e 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
12. Non si applicano le disposizioni di cui ai commi precedenti
limitatamente alle ipotesi di approvazione di programmi integrati di
sviluppo che individuino un diverso soggetto gestore del pacchetto di
interventi definito dallo strumento di programmazione negoziata.
13. Alla Giunta regionale è demandata, nelle materie di cui al
presente articolo, sentita la competente commissione consiliare, la
ripartizione e la determinazione delle modalità e dei criteri di
erogazione, nonché la concessione ed erogazione dei fondi assegnati
con i provvedimenti previsti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
e confluiti nel fondo unico regionale di cui al comma 6. La competente
commissione consiliare si esprime entro trenta giorni dal ricevimento del
provvedimento; trascorso inutilmente tale termine, si prescinde dal parere.
14. La Regione esercita le funzioni amministrative ed i compiti
disciplinati dal presente articolo dal 1° luglio 2000.
15. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano fino
all'entrata in vigore della disciplina organica prevista dal decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Art. 9 - Attuazione degli
interventi previsti dall’articolo 12 della legge 7 dicembre 1999, n.
472 “Interventi nel settore dei trasporti”.
1. La Regione individua, quali soggetti destinatari degli interventi per la
copertura dei disavanzi previsti dall’articolo 12 della legge 7
dicembre 1999, n. 472, le aziende che hanno esercitato servizi di trasporto
pubblico locale nel periodo compreso dal 1° gennaio al 31 dicembre
1997.
2. La Giunta regionale assegna alle aziende di cui al comma 1 un contributo
non inferiore al trenta per cento dei disavanzi non ripianati relativi al
periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1997, certificati ai sensi
dell’articolo 12, comma 1, della legge 7 dicembre 1999, n. 472.
3. Gli enti locali proprietari di aziende beneficiarie degli interventi di
cui al comma 2, che hanno già dato copertura, anche parziale, ai
disavanzi aziendali per l’esercizio 1997, possono procedere al
recupero delle somme anticipate che risultino in sovrapposizione agli
interventi di cui al comma 2 medesimo.
4. L’eventuale contributo statale eccedente il trenta per cento dei
disavanzi di cui al comma 2 è destinato al miglioramento del trasporto
pubblico locale. A tal fine la Giunta regionale è autorizzata, nel
quadro degli interventi relativi alla eliminazione di passaggi a livello e
all’adeguamento di sottopassi di linee ferroviarie su strade
provinciali e comunali, a destinare il contributo eccedente alla
realizzazione degli interventi interessanti le tratte ferroviarie del
territorio regionale, ivi comprese le tratte relative al primo stralcio dei
lavori del Servizio ferroviario metropolitano regionale (SFMR). Per
l’attuazione degli interventi la Giunta regionale è autorizzata
a stipulare accordi di programma, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n.
142 e successive modificazioni e integrazioni e della legge regionale 30 aprile 1990, n. 40
, con le Ferrovie dello Stato spa e con le amministrazioni provinciali e
comunali interessate. ( 6)
5. Per far fronte agli interventi previsti dal presente articolo, la Giunta
regionale è autorizzata a contrarre mutui per la durata massima di
quindici anni per una rata annua complessiva pari al relativo concorso
dello Stato, con le modalità previste dall’articolo 23 della
legge regionale 9
dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni ed integrazioni.
( 7)
Art. 10 - Realizzazione di un
ponte stradale in corrispondenza della barriera antintrusione salina sul Po
di Tolle in località Scardovari di Porto Tolle.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad assegnare al consorzio di
bonifica Delta Po Adige per l’anno 2000 la somma di lire 7.000
milioni per la realizzazione di un ponte stradale, in corrispondenza della
barriera antintrusione nella salina sul Po di Tolle, al fine di incentivare
lo sviluppo turistico e le altre attività economiche del Delta del Po
per il collegamento viabile fra l’abitato di Scardovari e
l’isola di Polesine Camerini e per le operazioni periodiche di
manutenzione della stessa barriera antisale (capitolo n. 45206).
2. La somma è erogata con le modalità previste dalla legge regionale 16 agosto
1984, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni. ( 8)
Art. 11 - Modifiche della
legge regionale 18
aprile 1995, n. 29 “Istituzione dell’autorità di
bacino del fiume Sile e della pianura tra Piave e Livenza e disciplina
delle funzioni della Regione in attuazione della legge 18 maggio 1989, n.
183 e successive modifiche ed integrazioni”.
Art. 12 - Modifiche degli
articoli 43 e 44 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3
“Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti”.
Art. 13 - Operazioni finanziarie
delle unità locali socio sanitarie e delle aziende ospedaliere del
Veneto.
1. Con riferimento alle risorse di competenza della Regione, comprese negli
accantonamenti di cui alla Tabella A della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
per il ripiano delle maggiori occorrenze finanziarie del servizio sanitario
regionale, ed in attesa della loro effettiva erogazione da parte dello
Stato, la Giunta regionale è autorizzata a mettere a disposizione
delle singole unità locali socio sanitarie e delle aziende
ospedaliere, in via di anticipazione, le relative somme nel limite
complessivo di 850.000 milioni (capitolo n. 60106).
2. Per l’effettuazione delle operazioni di cui al comma 1, la Giunta
regionale è autorizzata ad acquisire le risorse necessarie mediante
finanziamenti a titolo oneroso sul mercato del credito.
3. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale è
autorizzata ad operare anche mediante operazioni di cartolarizzazione dei
crediti.
4. Il rimborso delle somme finanziate avviene in concomitanza con
l’erogazione da parte dello Stato delle medesime ed i relativi oneri
sono posti a carico delle singole unità locali socio sanitarie ed
aziende ospedaliere.
Art. 14 – Disposizioni
transitorie in materia di interventi sociali relativi ai non vedenti,
audiolesi e ai figli minori riconosciuti dalla sola madre (Articolo 5, del
decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9 convertito con modificazioni nella
legge 18 marzo 1993, n. 67).
1. Sino all'entrata in vigore della legge regionale di attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni le
province assicurano anche con risorse proprie gli interventi sociali
relativi ai non vedenti, agli audiolesi e ai figli minori riconosciuti
dalla sola madre, mediante le forme organizzative di cui agli articoli 24,
25 e 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni e
nell’ambito della programmazione del Piano di zona dei servizi
sociali, di cui all’articolo 4 della legge regionale 3 febbraio 1996, n. 5 .
Art. 15 - Trattamenti economici
a favore degli invalidi civili.
1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare,
determina gli indirizzi per la concessione dei nuovi trattamenti economici
agli invalidi civili ai sensi dell’articolo 130 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni e adotta i
provvedimenti conseguenti il trasferimento del personale e delle risorse da
parte dello Stato.
2. Le funzioni di concessione dei nuovi trattamenti economici a favore
degli invalidi civili, ai sensi dell’articolo 130 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni, è
trasferita, con decorrenza 1° gennaio 2001, alle unità locali
socio sanitarie aventi sede nel capoluogo di provincia; a tali enti, in
rapporto alle rispettive competenze spetta la conseguente legittimazione
passiva nelle controversie riguardanti l’esercizio delle funzioni
trasferite.
3. La Regione può provvedere alla eventuale concessione di benefici
aggiuntivi rispetto a quelli determinati dallo Stato nell’ambito
delle disponibilità di bilancio.
Art. 16 – Modifica alla
legge regionale 22
ottobre 1999, n. 49 "Disciplina e classificazione di alcune strutture
ricettive extralberghiere".
1. Dopo il comma 3 dell' articolo 26 è aggiunto il seguente comma 3 bis:
omissis ( 13)
Art. 17 – Contributo a
favore della Comunità del Garda e della Guardia Costiera Ausiliaria -
Centro regionale del Veneto. (14)
1. Al fine di garantire il servizio di pronto intervento e soccorso ai
naviganti espletato dalla Guardia costiera nelle acque del lago di Garda,
è autorizzato un contributo a favore della Comunità del Garda
(capitolo n. 45194). ( 15)
1 bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1 il contributo
è concesso anche a favore della Guardia Costiera Ausiliaria-Centro
Regionale del Veneto con sede a Venezia. ( 16)
Art. 18 – Integrazione
all'articolo 39 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44
"Norme per la disciplina dell'attività di cava".
Art. 19 – Interventi a
favore di famiglie in particolari situazioni di bisogno.
1. Per interventi economici a sostegno
delle famiglie dove sono avvenuti parti plurigemellari, la Giunta regionale
è autorizzata ad erogare contributi ai comuni, ai sensi dell' articolo 15 bis
della legge regionale
15 dicembre 1982, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni, pari
almeno a lire 1.000.000 mensili per ciascun bambino fino al compimento del
sedicesimo anno di età, nei limiti di disponibilità del relativo
stanziamento di bilancio (capitolo n. 61416). ( 18)
Art. 20 – Sostituzione
del comma 1 dell'articolo 178 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 ,
successive modifiche ed integrazioni.
Art. 21 – Modifica
dell'articolo 178 e della relativa Tabella B della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12
, successive modifiche ed integrazioni.
Art. 22 – Introduzione
del comma 4 bis nell'articolo 178 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 ,
successive modifiche ed integrazioni.
Art. 23 – Introduzione
del comma 1 bis nell'articolo 179 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 ,
successive modifiche ed integrazioni.
Art. 24 – Modifica
dell'articolo 181 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 ,
successive modifiche ed integrazioni.
Art. 25 – Modifica
dell'articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1
"Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione".
Art. 26 – Introduzione
del comma 4 bis nell'articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1
"Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione".
Art. 27 – Introduzione
del comma 4 ter nell'articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1
"Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione".
Art. 28 – Sostituzione
del comma 7 dell'articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1
"Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione".
Art. 29 – Introduzione
del comma 10 bis nell'articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1
"Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione".
Art. 30 – Modifica
dell'articolo 19 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1
"Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione".
Art. 31 - Dichiarazione
d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo
44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
SI OMETTONO GLI ALLEGATI
Note
( 1) Tabella omessa.
( 2) Testo riportato in art. 9
legge regionale 8
agosto 1997, n. 31 .
( 3) Testo riportato in art. 22
legge regionale 10
gennaio 1997, n. 1 .
( 4) Testo riportato in art. 89
legge regionale 10
giugno 1991, n. 12 .
( 5) Testo riportato in art. 9 bis
legge regionale 30
gennaio 1997, n. 5 .
( 6) La legge regionale 30 aprile 1990, n. 40
è stata abrogata dall'art. 34 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 che
ha ridisciplinato la materia.
( 7) La legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72
è stata abrogata dall'art. 62 comma 1 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 che
ha ridisciplinato la materia.
( 8) La legge regionale 16 agosto 1984, n. 42
è stata abrogata dall'art. 73 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27
entrata in vigore il 10 gennaio 2004, con le modalità e le decorrenze
ivi previste.
( 9) Testo riportato in art. 8
legge regionale 18
aprile 1995, n. 29 .
( 10) Testo riportato in art. 13
legge regionale 18
aprile 1995, n. 29 .
( 11) Testo riportato in art. 43
legge regionale 21
gennaio 2000, n. 3 .
( 12) Testo riportato in art. 44
legge regionale 21
gennaio 2000, n. 3 .
( 13) Testo riportato in art. 26
legge regionale 22
ottobre 1999, n. 49 , la legge regionale 22 ottobre 1999, n. 49
è stata abrogata da art. 130 comma 1 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 .
( 14) Rubrica modificata da comma
1 art. 24 della legge
regionale 26 giugno 2008, n. 4 , che ha soppresso la parola
“straordinario” e ha aggiunto dopo le parole “a favore
della Comunità del Garda” le parole “e della Guardia
Costiera Ausiliaria-Centro regionale del Veneto”.
( 15) Comma modificato da comma 2
art. 24 della legge
regionale 26 giugno 2008, n. 4 , che ha sostituito con le parole
“un contributo” le parole “per l’anno 2000 un
contributo straordinario di lire 60 milioni”.
( 16) Comma inserito da comma 3
art. 24 della legge
regionale 26 giugno 2008, n. 4 .
( 17) Testo riportato in art. 39
legge regionale 7
settembre 1982, n. 44 .
( 18) Comma così
modificatodall'articolo 35 della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 ,
che ha eliminato il riferimento a 240 milioni sostituendolo con il
riferimento allo stanziamento di bilancio.
( 19) Testo riportato in art. 178
legge regionale 10
giugno 1991, n. 12 .
( 20) Testo riportato in tabella
B allegata alla legge
regionale 10 giugno 1991, n. 12 .
( 21) Testo riportato in art. 178
legge regionale 10
giugno 1991, n. 12 .
( 22) Testo riportato in art. 179
legge regionale 10
giugno 1991, n. 12 .
( 23) Testo riportato in art. 8
legge regionale 10
gennaio 1997, n. 1 .
( 24) Testo riportato in art. 8
legge regionale 10
gennaio 1997, n. 1 .
( 25) Testo riportato in art. 8
legge regionale 10
gennaio 1997, n. 1 .
( 26) Testo riportato in art. 8
legge regionale 10
gennaio 1997, n. 1 .
( 27) Testo riportato in art. 8
legge regionale 10
gennaio 1997, n. 1 .
( 28) Testo riportato in art. 8
legge regionale 10
gennaio 1997, n. 1 .
( 29) Testo riportato in art. 8
legge regionale 10
gennaio 1997, n. 1 .
( 30) Testo riportato in art. 19
legge regionale 10
gennaio 1997, n. 1 .
SOMMARIO
-
Legge regionale 11 settembre 2000, n. 19
(BUR n. 83/2000)
-
PROVVEDIMENTO GENERALE DI
RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI IN CORRISPONDENZA
DELL'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO
2000
-
-
Art. 1 - Modifiche della
legge regionale
28 gennaio 2000, n. 5 “Provvedimento generale di
rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria
2000)”.
-
Art. 2 - Modifiche della
legge regionale
8 agosto 1997, n. 31 “Disposizioni in tema di ordinamento
del personale regionale”.
-
Art. 3 – Modifiche
dell'articolo 22 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1
"Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione".
-
Art. 4 - Modifiche
dell’articolo 89 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12
“Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale
della Regione” e successive modificazioni.
-
Art. 5 - Modifiche della
legge regionale
30 gennaio 1997, n. 5 “Trattamento indennitario dei
consiglieri regionali” e successive modificazioni.
-
Art. 6 - Modifiche
dell’articolo 185 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12
“Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale
della Regione” e successive modificazioni.
-
Art. 7 - Interventi regionali per
il fermo pesca temporaneo volontario connesso alla emergenza
mucillagini.
-
Art. 8 - Disposizioni per
l’esercizio di compiti e funzioni in materia di incentivi ad
imprese previsti in particolare dall’articolo 19 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni.
-
Art. 9 - Attuazione degli
interventi previsti dall’articolo 12 della legge 7 dicembre
1999, n. 472 “Interventi nel settore dei trasporti”.
-
Art. 10 - Realizzazione di un ponte
stradale in corrispondenza della barriera antintrusione salina sul Po
di Tolle in località Scardovari di Porto Tolle.
-
Art. 11 - Modifiche della
legge regionale
18 aprile 1995, n. 29 “Istituzione dell’autorità
di bacino del fiume Sile e della pianura tra Piave e Livenza e
disciplina delle funzioni della Regione in attuazione della legge 18
maggio 1989, n. 183 e successive modifiche ed integrazioni”.
-
Art. 12 - Modifiche degli articoli
43 e 44 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3
“Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti”.
-
Art. 13 - Operazioni finanziarie
delle unità locali socio sanitarie e delle aziende ospedaliere
del Veneto.
-
Art. 14 – Disposizioni
transitorie in materia di interventi sociali relativi ai non vedenti,
audiolesi e ai figli minori riconosciuti dalla sola madre (Articolo
5, del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9 convertito con
modificazioni nella legge 18 marzo 1993, n. 67).
-
Art. 15 - Trattamenti economici a
favore degli invalidi civili.
-
Art. 16 – Modifica alla
legge regionale
22 ottobre 1999, n. 49 "Disciplina e classificazione di alcune
strutture ricettive extralberghiere".
-
Art. 17 – Contributo a
favore della Comunità del Garda e della Guardia Costiera
Ausiliaria - Centro regionale del Veneto. (14)
-
Art. 18 – Integrazione
all'articolo 39 della legge regionale 7 settembre 1982, n.
44 "Norme per la disciplina dell'attività di cava".
-
Art. 19 – Interventi a
favore di famiglie in particolari situazioni di bisogno.
-
Art. 20 – Sostituzione del
comma 1 dell'articolo 178 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12
, successive modifiche ed integrazioni.
-
Art. 21 – Modifica
dell'articolo 178 e della relativa Tabella B della legge regionale 10
giugno 1991, n. 12 , successive modifiche ed integrazioni.
-
Art. 22 – Introduzione del
comma 4 bis nell'articolo 178 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12
, successive modifiche ed integrazioni.
-
Art. 23 – Introduzione del
comma 1 bis nell'articolo 179 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12
, successive modifiche ed integrazioni.
-
Art. 24 – Modifica
dell'articolo 181 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12
, successive modifiche ed integrazioni.
-
Art. 25 – Modifica
dell'articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1
"Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione".
-
Art. 26 – Introduzione del
comma 4 bis nell'articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1
"Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione".
-
Art. 27 – Introduzione del
comma 4 ter nell'articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1
"Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione".
-
Art. 28 – Sostituzione del
comma 7 dell'articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1
"Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione".
-
Art. 29 – Introduzione del
comma 10 bis nell'articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1
"Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione".
-
Art. 30 – Modifica
dell'articolo 19 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1
"Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione".
-
Art. 31 - Dichiarazione
d’urgenza.
|
|