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Contenuti:
Legge regionale 27 dicembre 2000, n. 25 (BUR n. 114/2000)
Legge regionale 27 dicembre 2000, n. 25 (BUR n. 114/2000) [sommario] [RTF]
NORME
PER LA PIANIFICAZIONE ENERGETICA REGIONALE, L’INCENTIVAZIONE DEL
RISPARMIO ENERGETICO E LO SVILUPPO DELLE FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA
Art. 1 - Finalità.
1. In attuazione degli indirizzi della politica energetica comunitaria e
nazionale e nell’ambito delle competenze conferite alla Regione dalle
leggi dello Stato, la Regione del Veneto promuove:
a) l’uso razionale dell’energia;
b) il contenimento del consumo energetico;
c) la riduzione dei gas serra mediante la valorizzazione e
l’incentivazione dell’utilizzo delle fonti rinnovabili di
energia.
2. Ai fini dell’applicazione della presente legge sono considerate
fonti rinnovabili di energia quelle definite al comma 3 dell’articolo
1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 “Norme in materia di uso
razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle
fonti rinnovabili di energia”.
Art. 2 - Piano energetico
regionale. (1)
1. La Regione, nell’ambito dello sviluppo in forma coordinata con lo
Stato e gli Enti Locali degli interventi nel settore energetico, predispone
il Piano Energetico Regionale, di seguito denominato PER.
2. Il PER è un piano settoriale, è predisposto dalla Giunta
regionale entro un anno, è approvato con provvedimento amministrativo
del Consiglio regionale e, la sua durata è stabilita in ragione degli
obiettivi e delle strategie poste a suo fondamento.
3. Il PER, nel rispetto delle previsioni contenute nell’articolo 5
della legge n. 10/1991, definisce le linee di indirizzo e di coordinamento
della programmazione provinciale in materia di promozione delle fonti
rinnovabili e del risparmio energetico, come previsto al comma 2
dell’articolo 31 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo
1997, n. 59”.
4. Per la redazione del PER, la Giunta regionale è autorizzata a
promuovere indagini, effettuare studi, curare pubblicazioni nonché
stipulare convenzioni con centri di ricerca e di consulenza pubblici e
privati che diano garanzia di specifica competenza tecnico-scientifica.
5. Il PER può essere attuato per singole azioni programmatiche
definite progetti finalizzati, predisposti ed approvati dalla Giunta
regionale sentita la Commissione consiliare competente.
Art. 3 - Finanziamento degli
interventi regionali in materia di energia.
1. Alle esigenze di spesa relative alle attività delegate alla Regione
in materia di energia ai sensi dell’articolo 30 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 è destinata, con legge di bilancio,
la quota dell’uno per cento delle disponibilità conseguite
annualmente ai sensi dell’articolo 3, comma 12, della legge 28
dicembre 1995, n. 549 “Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica”.
2. La Giunta regionale programma annualmente l’utilizzo dei fondi di
cui al comma 1 in base ai criteri ed alle priorità individuate dal PER
stabilendo i requisiti di ammissibilità e le modalità di
finanziamento degli interventi.
3. Per l’attuazione dei progetti finalizzati di cui
all’articolo 2 sono disposti specifici capitoli di finanziamento nel
bilancio regionale.
Art. 4 - Norma transitoria.
1. Nelle more di approvazione del PER la Giunta regionale è
autorizzata ad attuare progetti pilota nel settore delle fonti rinnovabili
e del risparmio energetico con particolare riferimento ad interventi
promossi da Comuni o loro Consorzi finalizzati alla riduzione di emissione
di gas ad effetto serra.
2. La Giunta regionale fissa con proprio provvedimento i criteri per la
selezione e le modalità di attuazione dei progetti medesimi sentita la
competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal
ricevimento della proposta, trascorsi i quali si prescinde dal parere.
Art. 5 - Norma finanziaria.
Note
( 1) L’articolo 4 della
legge regionale 18
marzo 2011, n. 7 detta una disciplina transitoria in materia di
autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio di impianti
fotovoltaici a terra, di impianti di produzione di energia alimentati da
biomasse e a biogas e bio liquidi.
( 2) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti.
SOMMARIO
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