|
Contenuti:
Regolamento regionale 29 dicembre 2000, n. 1 (BUR n. 1/2001)
Regolamento regionale 29 dicembre 2000, n. 1 (BUR n. 1/2001) [sommario] [RTF]
DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI
TASSIDERMIA.(1)
Art. 1 - Definizione
dell'attività.
1. Ai fini del presente Regolamento, per attività di tassidermia si
intende l'applicazione, a scopo scientifico, didattico od amatoriale, di un
insieme di tecniche di lavorazione delle spoglie di animali vertebrati, o
di soggetti appartenenti ad altre classi zoologiche, che rendono possibile
la conservazione dell'aspetto esteriore dei medesimi.
Art. 2 - Esercizio
dell'attività di tassidermia.
1. L'esercizio dell'attività di tassidermia è subordinato al
rilascio di apposita autorizzazione da parte della Provincia
territorialmente competente.
2. Coloro che svolgono l'attività di tassidermia sono soggetti
all'obbligo di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane. Sono esentati
da tale obbligo i dipendenti di Enti ed Istituzioni pubbliche, quali i
Musei di storia naturale e gli Istituti universitari, purchè prestino
la loro opera esclusivamente per l'Ente di appartenenza, segnalando
comunque la propria attività al Presidente della Provincia competente
per territorio.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinata al conseguimento
dell'abilitazione di cui all'articolo 3.
Art. 3 - Esame di
abilitazione.
1. L'abilitazione all'esercizio dell'attività di tassidermia è
conseguita previo superamento di un esame da sostenere davanti alla
Commissione regionale per la tassidermia nominata dal Presidente della
Giunta Regionale.
2. La Commissione di cui al comma 1 è nominata entro 60 giorni dalla
pubblicazione del presente Regolamento sul Bollettino Ufficiale della
Regione Veneto ed è composta da:
a) il dirigente della Struttura regionale competente in materia
faunistico-venatoria, con funzioni di Presidente;
b) due esperti in materia venatoria, di cui uno in rappresentanza della
categoria dei tassidermisti.
3. Le funzioni di Segretario sono esercitate da un dipendente regionale in
servizio presso la Struttura regionale di cui al precedente comma secondo.
4. La prova che il candidato deve sostenere mira ad accertare la
capacità di riconoscere le specie di cui al successivo articolo 4, con
particolare riferimento a quelle protette dalla normativa internazionale,
nonché il livello di conoscenza delle leggi vigenti in materia di
attività venatoria e delle tecniche di tassidermia.
5. Ai membri esterni della Commissione spetta l'indennità giornaliera
ed il rimborso spese sostenute nella misura di cui all' articolo 187 della
legge regionale 10
giugno 1991, n. 12 .
Art. 4 - Oggetto
dell'attività di tassidermia.
1. Fatto salvo quanto disposto al successivo articolo 5, la preparazione
tassidermica delle spoglie è consentita esclusivamente per esemplari
appartenenti alle seguenti categorie:
a) fauna selvatica di cui all'articolo 18 della Legge 11 febbraio 1992, n.
157, purchè abbattuta nel rispetto delle normative vigenti in materia;
b) fauna proveniente dall'estero, purchè l'abbattimento o comunque
l'impossessamento siano avvenuti in conformità alle legislazioni
vigenti in materia nel Paese d'origine e nel rispetto degli accordi
internazionali;
c) fauna domestica;
d) fauna di comprovata provenienza da allevamenti autorizzati.
Art. 5 - Autorizzazioni in
deroga.
1. La Provincia può autorizzare la preparazione tassidermica di ogni
tipo di esemplare non riconducibile alle categorie di cui al precedente
art. 4 qualora il medesimo sia stato rinvenuto morto per cause naturali o
accidentali.
2. La Provincia rilascia l'autorizzazione in deroga entro trenta giorni
dalla presentazione della richiesta previa effettuazione, ove necessario,
di specifici accertamenti. Trascorso questo termine, l'autorizzazione in
deroga si intende comunque rilasciata. In caso di diniego, la Provincia
provvede alla conservazione e alla destinazione d'uso dell'esemplare a fini
didattico-scientifici oppure, ove necessario, alla sua distruzione.
3. I soggetti appartenenti a specie protette per i quali le Province hanno
autorizzato la preparazione tassidermia possono essere detenuti dal
privato.
Art. 6 - Adempimenti ed
obblighi.
1. Il tassidermista deve annotare giornalmente, su apposito registro
vidimato presso la Provincia territorialmente competente, tutti i dati
relativi agli animali appartenenti alle specie protette consegnatigli per
la preparazione; in particolare deve indicare la specie e la provenienza di
ogni esemplare, nonché le generalità del cliente che ha
consegnato l'animale o le circostanze nelle quali ne è venuto in
possesso.
2. Il tassidermista deve altresì compilare apposito modulo in triplice
copia, sottoscritto dal cliente, contenente, oltre al numero di carico
attribuito, le indicazioni di cui al comma 1. Una copia del suddetto modulo
deve essere consegnata al proprietario delle spoglie ed una inviata alla
Provincia competente entro 48 ore dal ricevimento delle spoglie medesime.
3. Su tutte le preparazioni di soggetti appartenenti alle specie protette
deve essere apposto un contrassegno inamovibile, approvato dalla Provincia,
indicante il numero di riferimento nel registro di cui al comma 1.
4. Le Province possono richiedere la disponibilità dell'animale. Nel
caso di disponibilità permanente le Province rimborsano al detentore
le spese di preparazione.
5. Il tassidermista, al quale venga richiesta la prestazione da chi rifiuti
o non sia in grado di fornire notizie sulla provenienza degli esemplari,
deve immediatamente segnalare il caso alla Provincia e rifiutare la propria
opera.
6. Il tassidermista deve consentire agli agenti della vigilanza venatoria
l'ispezione, durante i normali orari di lavoro, dei locali adibiti
all'esercizio dell'attività ed al deposito degli animali preparati o
da preparare.
Art. 7 - Sanzioni.
1. Le inadempienze alle disposizioni del presente Regolamento comportano
l'applicazione, da parte della Provincia territorialmente competente, delle
sanzioni amministrative previste dall' articolo 7, comma 2,
della Legge regionale
9 dicembre 1993, n. 50 . ( 2)
2. E' fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni previste
dall'articolo 30 comma 2 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157.
Art. 8 - Abrogazione.
Art. 9 - Norme transitorie.
1. I tassidermisti già autorizzati a svolgere la propria attività
ai sensi del Regolamento regionale 16 agosto 1991, n. 3
, sono esonerati dal conseguimento dell'abilitazione purchè, entro
trenta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, dichiarino,
ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, di svolgere attività di
tassidermia con iscrizione presso il Registro delle imprese artigiane. La
dichiarazione deve essere trasmessa alla Provincia territorialmente
competente nonché, per conoscenza, alla Regione.
2. omissis ( 3)
Note
( 1) Il presente regolamento è
stato approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 121
della Costituzione come modificato dall’articolo 1 della legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1. A seguito della sentenza della Corte
Costituzionale n. 313/2003 che ha riservato allo Statuto regionale la
disciplina del potere regolamentare in vigenza dell’articolo 37 dello
Statuto vigente che attribuisce il potere regolamentare al Consiglio
regionale e in capo al Consiglio regionale. L’articolo 10 della
legge regionale 26
novembre 2004, n. 23 ha provveduto alla convalida del presente
regolamento.
( 2) Comma modificato da art. 1 del
regolamento regionale
6 dicembre 2001, n. 4 .
( 3) Comma abrogato da art. 1
regolamento regionale
14 ottobre 2002, n. 3 .
SOMMARIO
|