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Legge regionale 19 gennaio 2001, n. 1 (BUR n. 8/2001)
Legge regionale 19 gennaio 2001, n. 1 (BUR n. 8/2001) [sommario] [RTF]
INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE STATALI E
PARITARIE (1)
Art. 1 – Finalità.
1. La Regione del Veneto nell'ambito della completa applicazione delle
norme in materia di diritto allo studio e di riordino dei cicli e al fine
di garantire la parità scolastica, interviene in favore delle famiglie
degli alunni del sistema scolastico d'istruzione.
Art. 2 – Obiettivi.
1. Per le finalità di cui all'articolo 1 ed in particolare per
garantire il diritto all'accesso ed alla frequenza, la parità
nell'accesso e nella frequenza e per promuovere il successo formativo, la
Regione interviene mediante buoni scuola agli alunni e alle loro famiglie
di cui all'articolo 3.
2. I buoni scuola di cui al comma 1 sono destinati a totale o parziale
copertura delle spese effettivamente sostenute a partire da quelle
d'iscrizione, di acquisto di testi e sussidi scolastici, di frequenza e di
sostegno dei disabili.
Art. 3 – Destinatari.
1. Sono destinatari degli interventi previsti dalla presente legge le
famiglie degli studenti residenti nel territorio regionale frequentanti le
scuole statali e paritarie private e degli enti locali, nell'adempimento
dell'obbligo scolastico e nella successiva frequenza alla scuola
secondaria.
2. Fino alla definizione del percorso triennale per la parificazione delle
scuole di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono destinatari degli
interventi previsti dalla presente legge le famiglie degli alunni residenti
nel territorio regionale, frequentanti le scuole statali e non statali che
siano legalmente riconosciute, paritarie, parificate, autorizzate, atte a
garantire l'adempimento dell'obbligo scolastico e la successiva frequenza
della scuola secondaria superiore.
Art. 4 - Buoni scuola.
1. I buoni scuola di cui all'articolo 2, devono essere rapportati alle
condizioni reddituali e al numero dei componenti del nucleo familiare,
secondo i criteri del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109
"Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica
dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma
dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449",
nonché all’entità delle spese scolastiche complessivamente
gravanti sul nucleo medesimo, privilegiando le famiglie a minor reddito.
2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare che si
esprime nel termine di sessanta giorni, nel rispetto di quanto previsto al
comma 1, determina i criteri e le modalità per l’erogazione dei
buoni scuola.
3. Per l'assegnazione dei buoni scuola si provvede a mezzo di appositi
bandi.
Art. 5 - Norma finale.
1. Gli interventi di cui alla presente legge sono integrativi e
complementari a quelli previsti in materia dalla vigente normativa statale
e regionale.
Art. 6 - Norma finanziaria.
Note
( 2) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti.
SOMMARIO
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