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Contenuti:
Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 (BUR n. 35/2001)
Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 (BUR n. 35/2001) [sommario] [RTF]
CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI ALLE AUTONOMIE LOCALI
IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI
CAPO I - Finalità e indirizzi
generali
Art. 1 - Oggetto.
1. La presente legge regionale, individua, nelle materie relative al
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed enti locali, in
attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59” e successive
modifiche e integrazioni, le funzioni amministrative che richiedono
l’unitario esercizio a livello regionale e disciplina il conferimento
delle rimanenti funzioni amministrative alle province, ai comuni, alle
comunità montane ed alle autonomie funzionali.
2. Tali funzioni sono esercitate e conferite in conformità ai principi
stabiliti dall’articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59
“Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per
la semplificazione amministrativa” e successive modifiche e
integrazioni e dalla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20
“Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di
attribuzione e di delega agli enti locali” e successive modifiche e
integrazioni.
3. Il conferimento delle funzioni di cui al comma 1 avviene in applicazione
del principio di sussidiarietà; conseguentemente tutte le funzioni
regionali che non attengono ad esigenze unitarie per la collettività
ed il territorio regionale, sono conferite alle province, ai comuni, alle
comunità montane secondo le rispettive dimensioni territoriali
associative ed organizzative.
4. Le funzioni amministrative di cui al comma 1 attengono, in particolare,
ai seguenti ambiti:
a) sviluppo economico ed attività produttive;
b) territorio, ambiente ed infrastrutture;
c) servizi alla persona e alla comunità;
d) polizia amministrativa.
5. Salvo diversa espressa disposizione della presente legge, il
conferimento di funzioni comprende anche le funzioni di organizzazione e le
attività connesse e strumentali necessarie all’esercizio delle
funzioni conferite.
6. Tutte le funzioni amministrative non espressamente conservate allo Stato
dal decreto legislativo n. 112 del 1998, spettano alla Regione, alle
province, ai comuni, alle comunità montane ed alle autonomie
funzionali, secondo quanto disposto dalla presente legge.
Art. 2 - Principio di
sussidiarietà e partecipazione dei privati all’esercizio di
funzioni amministrative.
1. La Regione riconosce e valorizza il ruolo
dell’autonomia dei soggetti privati esercitata anche attraverso le
formazioni sociali e le loro forme associative.
2. In attuazione del principio di sussidiarietà, Regione, province,
comuni, comunità montane e autonomie funzionali esercitano i
rispettivi compiti e funzioni anche attraverso la partecipazione, il
concorso o l’iniziativa dei soggetti privati, salvo quando
l’organizzazione pubblica sia indispensabile alla realizzazione
dell’interesse generale costituzionalmente protetto.
3. La partecipazione, il concorso o l’iniziativa dei privati, nel
rispetto dei principi di trasparenza e di libera concorrenza, può
interessare tutti gli ambiti indicati dall’articolo 1, comma 4.
4. La partecipazione, il concorso o l’iniziativa di cui al comma 3,
si esplica con le modalità individuate dalla Giunta regionale con
proprio provvedimento da adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza
permanente Regione - Autonomie locali di cui alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 e
successive modificazioni.
Art. 3 - Principio della
concertazione.
1. La Regione attua, nelle materie oggetto della presente legge, il
principio della concertazione con gli enti locali e con le parti sociali.
2. Le modalità di partecipazione delle parti sociali nel tavolo di
concertazione regionale sono individuate dalla Giunta regionale con proprio
provvedimento da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
CAPO II - Ruolo della Regione e
degli enti locali
Art. 4 - Funzioni della
Regione.
1. Nelle materie oggetto della presente legge la Regione esercita funzioni
di legislazione, di programmazione, di indirizzo e di coordinamento.
2. Qualora la presente legge attribuisca alla Giunta regionale funzioni
amministrative senza una specifica competenza all’adozione del
provvedimento finale, si intende fatta salva la previsione di cui
all’ articolo
28, comma 2, della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1
“Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione” e
successive modifiche e integrazioni, secondo il quale è competente, ai
fini dell’adozione del provvedimento finale nell’esercizio dei
compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria, il dirigente
responsabile della struttura organizzativa competente in materia.
3. Con riferimento alle materie di rilievo sovraregionale o che richiedono
l’intervento congiunto dello Stato, degli enti locali, delle
autonomie funzionali nonché dei soggetti privati, la Regione si avvale
degli accordi di cui all’articolo 2, comma 203, della legge 23
dicembre 1996, n. 662 “Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica” e successive modifiche e integrazioni, nonché delle
altre forme convenzionali previste dalle leggi vigenti.
4. Per agevolare lo svolgimento delle funzioni di rispettiva competenza, la
Regione, anche in applicazione dell’articolo 3, comma 5, del decreto
legislativo n. 112/1998, promuove la cooperazione tra gli enti locali e tra
questi e la Regione stessa, nel rispetto delle autonomie costituzionalmente
garantite.
5. Alla Regione competono, nelle materie oggetto della presente legge, le
funzioni di vigilanza e controllo sull’esercizio delle funzioni
conferite, con particolare riferimento alle funzioni ed ai compiti per i
quali, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, è definito il livello
ottimale di esercizio.
6. Ove lo richiedano particolari esigenze determinate da eventi calamitosi
o da situazioni di grave insufficienza delle infrastrutture indispensabili
allo sviluppo economico e sociale, la Regione può intervenire, in via
eccezionale, assumendo ogni idonea iniziativa anche in ambiti riguardanti
funzioni amministrative conferite agli enti locali e non espressamente
attribuite alla competenza regionale.
Art. 5 - Funzioni delle
Province.
1. Le province, esercitano funzioni di programmazione in riferimento alle
materie e competenze proprie, attribuite o delegate.
2. Le province esercitano, altresì, funzioni di tipo gestionale in
riferimento agli interessi relativi a vaste zone intercomunali o
all’intero territorio provinciale.
3. Al fine di valorizzare la specificità delle condizioni
socioeconomiche del proprio territorio, su iniziativa della provincia
interessata, con legge regionale previo parere della Conferenza permanente
Regione-Autonomie locali di cui all’ articolo 18, ulteriori funzioni amministrative possono
essere attribuite alle province; in particolare viene riconosciuta la
specificità alla provincia di Belluno in relazione alle convenzioni
comunitarie per le zone transfrontaliere.
Art. 6 - Funzioni dei
Comuni.
1. É attribuita ai comuni, singoli o associati, secondo le
modalità di cui all’articolo 8, la generalità delle
funzioni, in particolare nei settori dei servizi alla persona, dei servizi
sociali, dello sviluppo economico nonché dell’assetto e
dell’utilizzazione del territorio, con l’eccezione di quelle
espressamente riservate alla Regione e alle province o conferite alle
comunità montane e alle autonomie funzionali.
Art. 7 - Funzioni delle
Città metropolitane.
1. Alle città metropolitane, ove costituite, sono attribuite le
funzioni amministrative di cui agli articoli 5 e 6 che richiedono
l’esercizio unitario nell’ambito del proprio territorio.
Art. 8 - Esercizio associato di
funzioni da parte dei Comuni.
1. Al fine di favorire l’esercizio
associato delle funzioni dei comuni, entro novanta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale,
d'intesa con la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui alla
legge regionale 3
giugno 1997, n. 20 e successive modificazioni, definisce, per materia,
i livelli ottimali di esercizio delle funzioni conferite ai comuni, al fine
di garantire la possibilità di esercizio in forma associata con le
modalità di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo
n. 112/1998, fatto salvo quanto già disciplinato dalla legge regionale 27 marzo 1998,
n. 5 “Disposizioni in materia di risorse idriche, istituzione del
servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali
ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36” e
successive modificazioni e dalla legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3
“Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” e successive
modificazioni.
2. I livelli ottimali di cui al comma 1 sono individuati, anche con
riferimento all’articolo 4, comma 3, lettere e), f) e g) della legge
n. 59/1997 ed in applicazione del principio di leale collaborazione tra
enti locali, in ragione dei seguenti elementi:
a) dimensione demografica, caratteristiche geografiche, morfologiche e
orografiche dei territori dei comuni interessati;
b) classi di popolazione dei comuni interessati, con particolare attenzione
alle esigenze delle componenti infantile, femminile, studentesca,
produttiva e anziana;
c) tipologia ed articolazione delle attività produttive e commerciali
presenti nei comuni interessati al fine di assicurare un congruo sviluppo
dell’economia e dell’occupazione locali;
d) vocazioni e tradizioni delle popolazioni interessate;
e) caratteristiche dei servizi da assicurare ai cittadini, in modo che il
loro esercizio associato risulti maggiormente efficace ed economico;
f) contiguità territoriale, salvo casi eccezionali, fra i comuni
interessati.
3. Entro i successivi centoventi giorni, i comuni interessati, anche con il
concorso delle province oppure, nel caso di comuni montani, delle
comunità montane, individuano i soggetti, le forme e le metodologie
per l’esercizio associato delle funzioni e dei compiti trasferiti o
delegati.
4. All’interno del territorio provinciale, le funzioni di tipo
gestionale di vaste aree intercomunali di cui all’articolo 5 comma 2,
sono esercitate dai soggetti individuati ai sensi del comma 3.
5. Qualora i comuni, entro il termine di cui al comma 3 ed in applicazione
del principio di adeguatezza di cui all’articolo 4, comma 3, lettera
g), della legge n. 59/1997, dichiarino, nelle forme previste dai rispettivi
statuti, l’impossibilita’ di garantire l’esercizio in
forma associata delle funzioni conferite, entro i successivi novanta giorni
tali funzioni sono temporaneamente delegate alla provincia competente per
territorio oppure, nel caso di comuni montani, alla comunità montana,
fino all'individuazione dei soggetti, delle forme e delle metodologie per
l'esercizio associato delle funzioni e dei compiti trasferiti o delegati.
6. Per favorire l’esercizio associato delle funzioni da parte dei
comuni la Regione individua appositi strumenti di incentivazione nel
rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”.
CAPO III - Tutela del territorio
montano
Art. 9 - Ruolo delle
Comunità Montane.
1. Le comunità montane promuovono la valorizzazione e lo sviluppo dei
territori montani nel quadro della programmazione regionale e in attuazione
delle leggi regionali.
2. Le comunità montane, in particolare, esercitano le funzioni
amministrative nei settori della tutela e valorizzazione dello spazio
agro-forestale e della manutenzione del territorio, nell’ambito della
programmazione regionale e secondo le indicazioni contenute nei piani
territoriali provinciali.
Art. 10 - Funzioni delle
Comunità Montane.
1. Fermo restando le competenze già attribuite dalla legge regionale 18 gennaio
1994, n. 2 “Provvedimenti per il consolidamento e lo sviluppo
dell’agricoltura di montagna e per la tutela e la valorizzazione dei
territori montani” e successive modifiche ed integrazioni, le
comunità montane, negli ambiti territoriali di rispettiva competenza,
possono esercitare direttamente gli interventi di cui agli articoli 20, 21 e 22 della legge regionale n. 2/1994
, e in particolare:
a) il mantenimento delle aree prative;
b) lo sfalcio dei prati incolti, prioritariamente di quelli prossimi alle
aree urbane e turistiche;
c) il controllo della vegetazione infestante nelle superfici abbandonate;
d) la manutenzione delle sistemazioni idraulico-agrarie dei terreni;
e) il recupero e la manutenzione delle infrastrutture interaziendali, della
sentieristica e della viabilità interpoderale, ivi compresa la
sistemazione delle scarpate e ogni altro intervento atto ad assicurarne la
transitabilità;
f) le cure colturali ai soprassuoli boschivi o comunque arborati, ivi
compresa la pulizia del sottobosco e gli interventi fitosanitari nelle
formazioni di interesse turistico ricreativo.
g) la manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua non demaniali mediante
lavori di decespugliamento in alveo, sghiaiamento e ricomposizione degli
argini;
h) la manutenzione ordinaria dei torrenti, secondo un programma definito in
accordo con le strutture regionali competenti, cui resta in capo il
procedimento autorizzatorio, mediante lavori di decespugliamento in alveo,
sghiaiamento e ricomposizione degli argini;
i) la costruzione, sistemazione e manutenzione della viabilità rurale
di uso pubblico.
2. Nell’ambito delle linee guida contenute nel Piano regionale
antincendi boschivi di cui all’ articolo 2 della
legge regionale 24
gennaio 1992, n. 6 “Provvedimenti per la prevenzione ed
estinzione degli incendi boschivi”, e salvo quanto previsto
dall’ articolo 108,
sono delegati alle comunità montane negli ambiti territoriali di
rispettiva competenza, i seguenti interventi:
a) manutenzione territoriale finalizzata alla riduzione del rischio di
incendio di vegetazione quali la ripulitura del sottobosco, le cure
colturali ed i diradamenti, lo sfalcio dei prati, la ripulitura degli
incolti e delle aree marginali;
b) progettazione, realizzazione e manutenzione delle infrastrutture di
supporto all’attività antincendio quali la viabilità di
servizio, i punti di approvvigionamento idrico, le piazzole per gli
elicotteri, i depositi di materiali e attrezzature;
c) vigilanza delle aree maggiormente a rischio anche attraverso il
coordinamento operativo dei corpi di volontari antincendio convenzionati
con la Regione;
d) diffusione delle informazioni ai cittadini per favorire comportamenti
prudenti e responsabili da parte dei frequentatori delle aree boscate,
nonché realizzazione di campagne di sensibilizzazione e di educazione
ambientale, in particolare, in ambito scolastico.
3. Le comunità montane esercitano gli interventi di cui ai commi 1 e 2
direttamente o nel rispetto delle norme vigenti, mediante affidamento ad
imprese oppure ai soggetti previsti dall’articolo 17 della legge 31
gennaio 1994, n. 97 "Nuove disposizioni per le zone montane".
4. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2, con la specificazione della loro
tipologia, si intendono autorizzati ove, nel termine di trenta giorni dal
ricevimento della richiesta, non sia intervenuto, da parte degli uffici
regionali competenti, un provvedimento motivato di diniego.
5. Nell’ipotesi di abbandono dei terreni da oltre due anni da parte
di soggetti privati, le comunità montane, nell’ambito delle
azioni di tutela e valorizzazione dell’ambiente rurale montano, anche
ai fini del contenimento dei fenomeni di degrado ambientale connessi
all’abbandono del territorio, oltre alle funzioni attribuite dalle
normative comunitarie, statali e regionali, attuano, direttamente o tramite
i comuni, gli interventi di tutela di cui ai commi 1 e 2 e quelli di
manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua non demaniali mediante
lavori di decespugliamento in alveo, sghiaiamento e ricomposizione degli
argini.
6. Gli interventi di tutela di cui al comma 5, vengono attuati mediante
accordi o apposite convenzioni con i soggetti proprietari delle aree
interessate, salve le competenze e le procedure disciplinate dalle leggi
vigenti nei casi di indifferibilità ed urgenza.
7. Fatte salve le competenze regionali in materia di vincolo idrogeologico,
è delegata alle comunità montane l’istruttoria
tecnico-economica degli interventi previsti dagli articoli 25 e 26 della legge regionale 13 settembre
1978, n. 52 “Legge forestale regionale”.
8. La consegna e riconsegna delle malghe di proprietà dei comuni e
degli enti pubblici è delegata alle comunità montane, che vi
provvedono sulla base di specifico disciplinare; per le malghe di
proprietà regionale continua a provvedervi l’azienda regionale
Veneto Agricoltura.
9. I finanziamenti regionali relativi alla gestione ed esecuzione degli
interventi di cui ai commi 1 e 2 sono imputati annualmente agli specifici
capitoli del bilancio regionale afferente alla legge regionale n. 2/1994 e alla legge regionale n. 52/1978
. Il riparto dei finanziamenti tra le comunità montane è
effettuato con i criteri di cui all’ articolo 17 della
legge regionale 3
luglio 1992, n. 19 "Norme sull’istituzione e il funzionamento
delle comunità montane" come sostituito dall'articolo 14 della
legge regionale 9
settembre 1999, n. 39 .
10. Le comunità montane nel riparto dei fondi di cui al comma 9 sono
tenute ad osservare le seguenti priorità:
a) interventi per la riattivazione delle malghe;
b) interventi effettuati dai proprietari per la manutenzione del
territorio.
11. Fatta salva l’attività di controllo sugli interventi di cui
ai commi 1 e 2, i servizi Forestali regionali assicurano alle comunità
montane l’attività di supporto e di collaborazione
tecnico-amministrativa e, ove necessaria, l’eventuale attività
di progettazione.
12. La Regione coordina la formazione professionale del personale delle
comunità montane.
13. Le comunità montane, sulla base dei propri programmi annuali di
intervento, provvedono alla destinazione dei fondi assegnati e alla
rendicontazione finale.
CAPO IV - Modalità di
assegnazione delle risorse e poteri sostitutivi
Art. 11 - Norma
finanziaria.
1. Agli oneri derivanti
dall’attuazione della presente legge, si provvede con le risorse
trasferite con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
all’articolo 7, comma 1, della legge n. 59/1997, ai sensi di quanto
stabilito negli articoli 3, comma 3, e 7 del decreto legislativo n.
112/1998.
2. La Giunta regionale, con le disponibilità determinate ai sensi del
comma 1, provvede all’esercizio delle funzioni richiedenti
l’unitario esercizio a livello regionale avvalendosi contestualmente
del personale statale trasferito e delle risorse strumentali, immobili e
mobili, attribuite secondo modalità e termini definiti di concerto con
le amministrazioni dello Stato interessate.
3. L’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti
agli enti locali ai sensi della presente legge è assicurato anche
mediante l’utilizzo delle risorse finanziarie, umane e strumentali
loro attribuite direttamente dallo Stato in attuazione degli accordi tra
Governo e Regioni in materia.
4. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge la
Giunta regionale, sentita la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali
e la competente commissione consiliare, determina le attribuzioni delle
risorse umane, finanziarie e strumentali relativamente alle funzioni
proprie della Regione, attribuite o delegate agli enti locali con la
presente legge.
5. Ove successivamente all’entrata in vigore della presente legge si
proceda a conferire, in attuazione del decreto legislativo n. 112/1998,
agli enti locali ulteriori funzioni e compiti amministrativi, con le
relative leggi di conferimento sono contestualmente individuate e
trasferite le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie a
garantirne l’esercizio previa concertazione con la Conferenza
permanente Regione-Autonomie locali.
6. I beni immobili e i diritti reali parziali sugli stessi, nonché i
beni mobili e strumentali, necessari per l’esercizio delle nuove
funzioni conferite agli enti locali sono trasferiti secondo modalità e
termini definiti di concerto con gli enti destinatari.
7. Al bilancio regionale sono allegati:
a) un prospetto riassuntivo riguardante le risorse finanziarie conferite
agli enti locali e trattenute dalla Regione in base ai DPCM definiti in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano;
b) un prospetto riassuntivo riguardante le risorse finanziarie conferite
agli enti locali in base alle funzioni proprie attribuite e delegate dalla
Regione agli enti locali.
8. Per le funzioni proprie della Regione, conferite agli enti locali ai
sensi della presente legge e comportanti l’esercizio delle stesse
già nel corso del 2001, la Giunta regionale è autorizzata ad
apportare al bilancio di previsione 2001 le conseguenti variazioni.
9. Per le funzioni proprie della Regione, conferite agli enti locali ai
sensi della presente legge e comportanti l’esercizio delle stesse a
partire dal 2002, si provvede alla definizione delle occorrenti risorse
finanziarie nella legge di approvazione del bilancio 2002 ai sensi
dell’ articolo
32 della legge
regionale 9 dicembre 1977, n. 72 "Attuazione della legge 19 maggio
1976, n. 335", e successive modificazioni.
10. La quantificazione delle risorse finanziarie di cui ai commi 8 e 9, non
potrà essere inferiore alla media della spesa sostenuta per le stesse
finalità nel triennio precedente.
Art. 12 - Individuazione delle
risorse umane.
1. La Giunta regionale procede all’inquadramento nei ruoli regionali
del personale statale trasferito entro sei mesi dall’effettiva messa
a disposizione.
2. L’impiego del personale statale trasferito avviene nel rispetto
delle norme di stato giuridico e di trattamento economico di ciascun
dipendente come definito dalle leggi e dai contratti collettivi nazionali
di lavoro in vigore al momento della effettiva messa a disposizione.
Art. 13 - Trattamento
economico del personale trasferito.
1. In assenza di specifica normativa, la
Giunta regionale determina l’equiparazione delle qualifiche tra il
personale dello Stato e il personale del comparto “Regioni -
Autonomie locali”.
2. Sono fatti salvi gli effetti derivanti da disposizioni modificative
relative all’inquadramento del personale, introdotte dai contratti
collettivi nazionali dei comparti interessati con decorrenza anteriore alla
data di trasferimento.
3. Al personale trasferito è garantito il trattamento economico fisso
e continuativo in godimento relativo a stipendio, indennità
integrativa speciale, retribuzione di anzianità.
4. Il personale trasferito dallo Stato esercita, qualora consentito, il
diritto di opzione per il mantenimento del trattamento previdenziale
previgente al trasferimento entro sessanta giorni dall’inquadramento
nel ruolo dell’ente di assegnazione.
5. Trascorso il termine di cui al comma 4, in assenza di opzione, il
dipendente viene iscritto all’Istituto nazionale di previdenza per i
dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP) con decorrenza
dalla data di inquadramento nel ruolo dell’ente di assegnazione.
6. Al personale regionale trasferito, a seguito di delega o trasferimento
di funzioni, viene corrisposta, in base al periodo utile computabile alla
data del trasferimento stesso, la differenza tra l'indennità premio di
fine servizio calcolata con le modalità di cui all' articolo 111 della
legge regionale 10
gennaio 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del
personale della Regione" e quella determinata in base alle disposizioni
previdenziali stabilite dall'INPDAP. Il pagamento del differenziale di cui
al citato articolo 111 della legge regionale n. 12/1991 avviene entro
nove mesi dall'avvenuto trasferimento, mentre non viene corrisposta
l'indennità premio di fine servizio. La presente disposizione non
è applicabile nell'ipotesi di trasferimento volontario.
7. Al personale coinvolto in processi di mobilità correlati al
trasferimento o alla delega di funzioni vengono corrisposti gli specifici
compensi di cui all'articolo 17, comma 7 del CCNL Regioni-Autonomie locali
1998-2001.
8. All'atto del passaggio di personale in mobilità a seguito di delega
o trasferimento di funzioni viene assegnata all'ente di destinazione la
corrispondente quota del fondo per il trattamento accessorio di cui
all'articolo 15 del CCNL Regioni-Autonomie locali 1998-2001, al fine di
garantire, secondo modalità da definire in sede di accordo con le
organizzazioni sindacali, una equa corresponsione del trattamento economico
variabile in godimento.
9. Il personale inquadrato nel ruolo dell’ente di assegnazione a
seguito del processo di delega, non può essere comandato o trasferito
nel ruolo regionale per almeno cinque anni dalla data di inquadramento nel
nuovo ente.
Art. 14 - Modificazioni
organizzative.
1. La Giunta regionale provvede, in conseguenza delle attribuzioni delle
deleghe e delle funzioni, all’adeguamento degli organici, garantendo
comunque l’esercizio delle funzioni di programmazione, di indirizzo e
coordinamento e di vigilanza e controllo in ordine alle funzioni trasferite
o delegate.
Art. 15 - Decorrenza
dell’esercizio delle funzioni.
1. Il termine di decorrenza
dell’esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo n.
112/1998, da parte della Regione e degli enti locali è fissato al 21
febbraio 2001.
2. Fatta salva l'esplicita diversa previsione, l’esercizio delle
funzioni proprie della Regione conferite agli enti locali nei titoli che
seguono, decorre dall’entrata in vigore della presente legge.
3. Fatta salva l'esplicita diversa previsione nei titoli che seguono, dal
medesimo termine di cui al comma 2 decorre l’abrogazione di ogni
disposizione regionale in contrasto con la presente legge.
Art. 16 - Poteri
sostitutivi.
1. Fatta salva l'esplicita diversa previsione nei titoli che seguono e
fermo restando quanto stabilito dall’articolo 136 del decreto
legislativo 18 agosto 2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali", nel caso siano accertati una persistente inerzia o
inadempimento nell’esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti
dalla presente legge alle province, ai comuni, alle comunità montane e
alle autonomie funzionali, il Presidente della Giunta regionale, previa
comunicazione alla Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, assegna
agli enti inadempienti un congruo termine, non inferiore a trenta e non
superiore a sessanta giorni, per provvedere, salvo deroga motivata da
ragioni di urgenza. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente della
Giunta regionale sentiti gli enti inadempienti, nomina un commissario ad
acta che provvede in via sostitutiva e nei casi più gravi, sentita la
Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, attiva il procedimento
legislativo di revoca delle funzioni e dei compiti amministrativi già
conferiti.
2. Restano ferme le disposizioni in materia di poteri sostitutivi previste
dalla normativa regionale vigente.
CAPO V - Sistema informatico
regionale, servizi di consulenza e disposizioni generali
Art. 17 - Sistema informatico
e coordinamento delle informazioni.
1. La Regione e gli enti locali garantiscono la circolazione delle
informazioni e delle conoscenze concernenti le funzioni di rispettiva
competenza mediante l’utilizzo di sistemi informatici comuni.
2. Con successiva legge regionale, sentita la Conferenza permanente
Regione-Autonomie locali, è disciplinato il sistema informativo, di
rilevazione statistica e della rete informatica, compatibilmente con quanto
previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 “Norme sul
Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto
nazionale di statistica, ai sensi dell’articolo 24 della legge 23
agosto 1988, n. 400” e successive modifiche e integrazioni e nel
rispetto delle norme concernenti il trattamento dei dati personali di cui
alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 “Tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e successive
modifiche ed integrazioni. Tale sistema è realizzato tenuto conto dei
sistemi informatici già operanti nelle autonomie locali.
Art. 18 - Modifica
dell’articolo 12 della legge regionale 3 giugno 1997, n. 20
“Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di
attribuzione e di delega agli enti locali” e successive modifiche e
integrazioni.
Art. 19 - Disposizioni
transitorie.
1. I procedimenti amministrativi già iniziati alla data di cui
all’articolo 15 conservano la loro validità e sono portati a
termine secondo i criteri e le modalità stabilite dalle norme in
vigore alla data in cui hanno avuto inizio.
2. In nessun caso le norme della presente legge possono essere interpretate
nel senso di attribuire alla Regione funzioni e compiti trasferiti,
delegati o comunque attribuiti agli enti locali ed alle autonomie
funzionali dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della
presente legge.
TITOLO II - Sviluppo economico e
attività produttive
CAPO I - Ambito di intervento
Art. 20 - Ambito di
intervento.
1. Il presente titolo, in attuazione del decreto legislativo n. 112/1998,
disciplina le funzioni amministrative di competenza regionale che
richiedono l’unitario esercizio a livello regionale, nonché il
conferimento delle altre funzioni amministrative agli enti locali ed alle
autonomie funzionali nel settore sviluppo economico e attività
produttive.
2. Il settore sviluppo economico e attività produttive attiene, in
particolare, alle materie dell'artigianato, industria, turismo, imprese,
cooperative, fiere e sostegno dell’internazionalizzazione, sportello
unico e agevolazioni alle imprese, energia, miniere e risorse geotermiche,
vigilanza sulle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
carburanti.
3. Nelle materie oggetto del presente titolo la Regione, gli enti locali e
le autonomie funzionali esercitano le funzioni organizzative, nonché
tutte le attività strettamente connesse all’esercizio delle
funzioni amministrative.
CAPO II - Artigianato
Art. 21 - Funzioni della
Regione.
1. Sono di competenza regionale le funzioni
concernenti:
a) la ricerca applicata e l'innovazione;
b) l'attuazione degli interventi finanziati dall'Unione europea;
c) la formazione per gli imprenditori artigiani;
d) l'osservatorio dell'artigianato;
e) la concessione ed erogazione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni,
incentivi e benefici comunque denominati.
2. Per l’attivazione degli incentivi e la realizzazione delle
iniziative programmate, la Regione, in attuazione dell’ articolo 2, può avvalersi dei
soggetti privati e delle loro forme associative.
3. Fermi restando le funzioni e i compiti già conferiti agli enti
locali dalla normativa vigente all’entrata in vigore della presente
legge e non modificata dalle disposizioni del presente capo, fino
all’emanazione della legge regionale di riordino del complesso delle
funzioni amministrative in materia di artigianato, restano, altresì,
di competenza regionale le funzioni e compiti attualmente gestiti dalla
Regione.
Art. 22 - Funzioni delle
Province.
1. Sono delegate alle province, con decorrenza 1 gennaio 2002, le funzioni
relative agli interventi di incentivazione previsti dalla legge regionale 22 giugno
1993, n. 18 "Interventi regionali sul territorio a favore del settore
artigiano" e successive modificazioni, relativi al completamento,
all’ampliamento, alla realizzazione di nuove aree e di infrastrutture
atte a garantire servizi alle imprese artigiane.
Art. 23 - Funzioni dei
Comuni.
1. Sono di competenza dei comuni:
a) gli atti di istruzione, verifica e certificazione ai fini
dell’iscrizione d’ufficio o della cancellazione dall’albo
delle imprese artigiane; ( 2)
b) l'apprestamento e la gestione di aree attrezzate per l'insediamento di
imprese artigiane;
c) l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia di artigianato;
d) la predisposizione dei programmi per l’artigianato di servizio
sulla base delle indicazioni della Regione.
2. Sono delegati ai comuni con decorrenza 1 gennaio 2002 gli interventi di
incentivazione previsti dalla legge regionale 22 giugno 1993, n. 18
“Interventi regionali sul territorio a favore del settore
artigiano” e successive modificazioni relativi all’acquisto e
al recupero di immobili situati nei centri storici da destinare alle
attività artigianali e all’acquisto e recupero di immobili
dismessi da riutilizzare nelle attività artigiane.
3. È abrogato l' articolo 12 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67
“Disciplina dell’artigianato” e successive modifiche e
integrazioni.
Art. 24 - Funzioni delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
1. È attribuita alle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura la gestione dei seguenti interventi: ( 3)
a) tutela e promozione della denominazione di origine dei prodotti
artistici e tipici artigianali veneti;
b) organizzazione e funzionamento delle commissioni provinciali per
l'artigianato sino all’accreditamento delle agenzie per le imprese
artigiane; ( 4)
c) funzioni connesse alla tenuta degli albi provinciali delle imprese
artigiane.
CAPO III - Industria
Art. 25 - Funzioni della
Regione.
1. Sono di competenza regionale le funzioni
amministrative concernenti:
a) l'attuazione di interventi finanziati dall'Unione europea;
b) la concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e
benefici di qualsiasi genere all'industria, di cui all'articolo 19 del
decreto legislativo n. 112/1998, secondo la disciplina di cui all'articolo
26 ed agli articoli del capo
XII;
c) gli adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo, non di
competenza dello Stato, per la concessione e l'erogazione delle
agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse, anche
avvalendosi di enti, società o agenzie regionali;
d) la determinazione delle modalità di attuazione degli strumenti
della programmazione negoziata, per quanto attiene alle relazioni tra la
Regione e gli enti locali, anche in ordine alle competenze da affidare ai
soggetti attuatori;
e) la proposta di adozione di criteri differenziati per l'attuazione,
nell'ambito regionale, delle misure di cui alla legge 19 dicembre 1992, n.
488 “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 22 ottobre
1992, n. 415, recante modifiche alla legge 1 marzo 1986, n. 64, in tema di
disciplina organica dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno e
norme per l’agevolazione delle attività produttive.”;
f) l'erogazione dei fondi trasferiti con leggi dello Stato nella materia,
salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, lettere n), o), p), q),
r), s), z), aa), bb) del decreto legislativo n. 112/1998, assegnati ad un
fondo unico regionale ai sensi dell’articolo 19 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e disciplinato dal capo XII.
Art. 26 - Disciplina delle
funzioni inerenti alla concessione di benefici all'industria.
1. I benefici all'industria sono
attribuiti, in conformità alle disposizioni di cui al decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 123, “Disposizioni per la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a
norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo
1997, n. 59” e successive modifiche e integrazioni, in una delle
seguenti forme: credito di imposta, bonus fiscale, concessione di garanzia,
contributo in conto capitale, contributo in conto interessi, finanziamento
agevolato.
2. Sono subdelegate alle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura le funzioni inerenti all'accertamento di speciali qualità
delle imprese specificatamente richieste dalla legge ai fini della
concessione dei benefici.
3. La Giunta regionale esercita le funzioni inerenti la concessione di
benefici all'industria nelle forme del bonus fiscale e del credito
d'imposta anche avvalendosi delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura. ( 5)
4. La Giunta regionale, anche avvalendosi dei confidi, esercita le funzioni
inerenti alla concessione di benefici all'industria nella forma della
concessione di garanzia.
5. La Giunta regionale esercita le funzioni inerenti alla concessione di
benefici all'industria nelle forme del contributo in conto capitale,
contributo in conto interessi e finanziamento agevolato avvalendosi della
"Veneto Sviluppo" o di enti, società, agenzie regionali e altri
organismi.
6. Non si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 e
dell’ articolo 56
limitatamente alle ipotesi di approvazione di programmi integrati di
sviluppo che individuino un diverso soggetto gestore del pacchetto di
interventi definito dallo strumento di programmazione negoziata.
Art. 27 - Funzioni degli enti
locali e delle autonomie funzionali.
1. Sono di competenza dei comuni le funzioni in materia di impianti
produttivi e sportello unico di cui al capo VII.
2. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative relative alla
produzione di mangimi, in conformità alla previsione di cui
all'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo n. 112/1998.
CAPO IV - Cooperazione
Art. 28 - Funzioni della
Regione.
1. Il presente capo disciplina l'esercizio
da parte della Regione delle funzioni in materia di cooperazione conferite
dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 112/1998.
2. La Regione esercita le funzioni amministrative concernenti:
a) la promozione della cooperazione nelle sue forme e nei suoi settori di
intervento;
b) i contributi e le agevolazioni per l'incentivazione della cooperazione;
c) le agevolazioni per gli investimenti derivanti da iniziative destinate a
programmi di innovazione;
d) le agevolazioni per programmi ed investimenti destinati a sostenere
l'occupazione nel comparto della cooperazione;
e) le agevolazioni alle cooperative per l'accesso al credito;
f) gli interventi finalizzati all'accrescere di attività d'impresa in
forma cooperativa ed alla sua capitalizzazione.
3. Le funzioni di cui al comma 2 sono esercitate secondo quanto previsto
dalla legislazione regionale.
CAPO V - Turismo
Art. 29 - Funzioni della
Regione.
1. Nell’ambito delle funzioni
conferite dagli articoli 48 e 49 del decreto legislativo n. 112/1998, le
funzioni che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale sono
le seguenti:
a) omissis
b) omissis
c) omissis
d) omissis
e) omissis
f) omissis
g) omissis
h) omissis ( 6)
i) la proposta di adozione dei criteri differenziati per l’attuazione
in ambito regionale delle misure di cui alla legge n. 488/1992.
Art. 30 - Funzioni delle
autonomie funzionali e locali.
Art. 31 - Disposizioni
transitorie in materia di turismo.
Art. 32 - Modifica della
legge regionale 16
marzo 1994, n. 13 “Organizzazione turistica della Regione”
e successive modifiche e integrazioni.
Art. 33 - Modifica della
legge regionale 31
agosto 1983, n. 45 "Nuova disciplina relativa all'albo regionale e
all'attività delle associazioni Pro-loco".
CAPO VI - Commercio, fiere e
sostegno alla internazionalizzazione
Art. 34 - Funzioni della
Regione.
1. In attuazione degli articoli 41 e 48 del
decreto legislativo n. 112/1998 la Giunta regionale provvede:
a) omissis
b) omissis
c) omissis
d) omissis
e) omissis ( 11)
f) all’organizzazione e alla partecipazione a fiere, mostre ed
esposizioni organizzate al di fuori dei confini nazionali;
g) alla promozione, al sostegno e alla costituzione di consorzi tra piccole
e medie imprese industriali, commerciali e artigiane ad esclusione di
quelli a carattere multi-regionali, così come individuati dalla legge
21 febbraio 1989, n. 83 “Interventi di sostegno per i consorzi tra
piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane”;
h) allo sviluppo della commercializzazione nei mercati di altri paesi dei
prodotti agroalimentari;
i) alla promozione ed al sostegno della costituzione di consorzi
agroalimentari di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto legge 28
maggio 1981, n. 251, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio
1981, n. 394 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 28
maggio 1981, n. 251, concernente misure a sostegno delle esportazioni
italiane" e successive modifiche e integrazioni;
l) alla promozione ed al sostegno finanziario di iniziative di investimento
e di cooperazione commerciale ed industriale da parte di imprese italiane
con sede legale e con la maggioranza delle strutture produttive
nell’ambito del territorio regionale veneto;
m) ad esercitare le funzioni in materia di associazionismo e cooperazione
nel settore del commercio, nonché l’assistenza integrativa alle
piccole e medie imprese nel medesimo settore;
n) al sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese;
o) all’organizzazione di corsi di formazione per gli operatori
commerciali con l’estero in collaborazione con l’Istituto
nazionale per il commercio con l'estero (ICE).
2. La Regione avvalendosi dei fondi a ciò destinati dalle leggi
statali esercita altresì le funzioni relative alla concessione di
agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi
genere anche tramite i soggetti privati e le loro forme associative.
3. Spetta inoltre alla Giunta regionale, nei limiti degli stanziamenti di
bilancio, determinare le modalità ed i criteri per la concessione ed
erogazione di ulteriori benefici economici nella materia fiere e mercati.
4. omissis ( 12)
Art. 35 - Funzioni dei
Comuni.
1. Sono attribuite ai comuni o alle unioni dei comuni ove costituite, le
seguenti funzioni: ( 13)
a) programmazione e rilascio delle autorizzazioni ai pubblici esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande;
b) programmazione e rilascio delle autorizzazioni ai punti vendita delle
edicole.
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate in coerenza con gli
indirizzi della programmazione regionale.
3. omissis ( 14)
4. omissis ( 15)
Art. 36 - Funzioni delle
camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.
omissis ( 16)
2. Sono delegate alle camere di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura le funzioni concernenti la vigilanza sull’applicazione
dei regolamenti comunitari in materia di classificazione, calibratura,
tolleranza, imballaggio e presentazione dei prodotti commercializzati.
Art. 37 - Modifica alla
legge regionale 2
agosto 1988, n. 35 “Disciplina delle manifestazioni
fieristiche” e successive modifiche e integrazioni.
CAPO VII - Sportello unico e
agevolazioni alle imprese
Art. 38 - Funzioni di competenza regionale in materia di servizi e
assistenza alle imprese.
1. La Giunta regionale coordina le attività di servizio e di
assistenza alle imprese, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n.
112/1998, in particolare attraverso le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e gli enti e società istituiti dalla stessa
Regione o di cui essa sia socia.
2. La raccolta e la diffusione delle informazioni concernenti
l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive nel
territorio regionale, con particolare riferimento agli strumenti
agevolativi e all'attività delle unità organizzative di cui
all'articolo 24 del decreto legislativo n. 112/1998, sono assicurate dalla
Giunta regionale.
3. Allo scopo di adeguare il sistema informativo-statistico (SIRV) e la
rete telematica regionali alle esigenze di assistenza alle imprese, la
Giunta regionale definisce, entro centottanta giorni dall’entrata in
vigore della presente legge, un programma per il potenziamento dello stesso
sistema e per la prioritaria connessione in rete dei comuni singoli o
associati nonché degli enti e società di cui al comma 1.
Art. 39 - Principi
organizzativi per l'esercizio delle funzioni comunali in materia di
insediamenti produttivi e di assistenza alle imprese.
1. Per l'esercizio delle funzioni in materia di attività produttive
attribuite ai comuni ai sensi degli articoli 24 e 25 del decreto
legislativo n. 112/1998, i comuni, nel rispetto del regolamento approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447
“Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione per la realizzazione, l’ampliamento, la
ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per
l’esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la
determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma
dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59”
attivano una struttura che:
a) costituisca l'unica struttura responsabile dei procedimenti
autorizzativi relativi alla localizzazione, realizzazione, ampliamento,
rilocalizzazione, trasformazione, cessazione e riattivazione di impianti
produttivi;
b) coordini l'attività, anche tramite l'installazione e la gestione di
un'adeguata strumentazione informatica e telematica, degli uffici pubblici
incaricati di svolgere gli atti istruttori relativi ai procedimenti
autorizzatori all'insediamento sul territorio di competenza;
c) offra ai soggetti interessati tutte le informazioni necessarie per le
decisioni localizzative delle imprese nonché per lo svolgimento dei
collegati procedimenti amministrativi concernenti l'autorizzazione
all'insediamento;
d) fornisca assistenza e servizi alle imprese già insediate o che
intendono insediarsi, con particolare riferimento agli strumenti di
agevolazione finanziaria a favore delle diverse attività produttive.
2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, lettere c) e d), la
struttura di cui al comma 1 si avvale di uno sportello informativo in grado
di garantire a tutti gli interessati l'accesso ai dati e alle informazioni
riguardanti gli adempimenti e le procedure di autorizzazione
all'insediamento.
3. Al fine di conseguire livelli adeguati di efficienza e di efficacia per
l'esercizio delle funzioni di assistenza alle imprese, i comuni possono
realizzare e gestire la struttura unica di cui al comma 1 anche tramite le
forme associative previste dal decreto legislativo n. 267/2000.
4. Il livello ottimale per l'esercizio in forma associata delle funzioni di
cui al presente articolo è definito dalla Giunta regionale con i
provvedimenti di cui all’ articolo 8.
5. In alternativa alle forme associative di cui al comma 3, i comuni
possono realizzare e gestire la struttura unica di cui al comma 1 tramite
le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, oppure la
comunità montana di appartenenza.
6. Possono infine proporsi come assuntori dei compiti di cui al comma 1,
lettere c) e d), i centri servizi e i soggetti del mondo associativo
operanti nel Veneto, con i quali i comuni possono stipulare apposite
convenzioni.
7. Qualora i comuni non istituiscano, entro novanta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, la struttura prevista
dal comma 1, la Giunta regionale, nei successivi quarantacinque giorni,
provvede, previa diffida, a nominare commissari ad acta aventi come compito
quello di procedere a stipulare apposita convenzione con i comuni
contermini, singoli o associati, oppure con la camera di commercio,
industria, agricoltura e artigianato territorialmente competente
affinché assicurino i servizi e l'assistenza alle imprese in luogo dei
comuni inadempienti .
8. L'intervento sostitutivo di cui al comma 7, attuato attraverso le camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente
competenti, rimane valido e operante fino alla data di istituzione ed
attivazione della struttura di cui al comma 1 da parte dei comuni.
9. I servizi e l'assistenza di cui al presente articolo concernono sia le
imprese industriali, sia le imprese commerciali non diversamente
disciplinate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 “Riforma
della disciplina relativa al settore del commercio, a norma
dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59” e
successive modifiche e integrazioni, che le imprese artigianali e le
imprese cooperative.
Art. 40 - Funzioni delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in materia di
servizi e di assistenza alle imprese.
1. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono
attivare specifiche strutture di servizio ed assistenza alle imprese, in
grado di assolvere anche i compiti previsti dall’articolo 23 del
decreto legislativo n. 112/1998, anche avvalendosi della struttura di cui
all’articolo 39.
Art. 41 - Aree industriali e
aree ecologicamente attrezzate.
1. La Regione, con legge da approvare entro un anno dall’entrata in
vigore della presente legge, disciplina le aree industriali e le aree
ecologicamente attrezzate ai sensi dell’articolo 26 del decreto
legislativo n. 112/1998.
CAPO VIII - Energia
Art. 42 - Funzioni della
Regione.
1. Nell'ambito delle funzioni relative alla
materia energia, come definite dall'articolo 28 del decreto legislativo n.
112/1998 la Regione promuove e incentiva la riduzione dei consumi
energetici e l'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia.
2. Salvo quanto disposto dagli articoli 43 e 44, la Giunta regionale
esercita le funzioni amministrative in materia di energia di cui
all’articolo 30, commi 1, 2 e 5 del decreto legislativo n. 112/1998,
con riferimento alla concessione di contributi ed incentivi relativi a:
a) contenimento dei consumi energetici nei settori industriale, artigianale
e terziario;
b) risparmio di energia ed utilizzazione di fonti rinnovabili di energia o
assimilate;
c) progetti dimostrativi;
d) incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili di energia nel
settore agricolo;
e) riattivazione o costruzione o potenziamento di nuovi impianti
idroelettrici.
2 bis. Fino all'approvazione del Piano energetico regionale di cui
all'articolo 5 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 la Giunta regionale
esercita le funzioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera b). ( 18)
2 ter. La Giunta regionale si esprime, ai sensi dell’articolo 52
quinquies del DPR 8 giugno 2001, n. 327, “Testo unico in materia di
espropriazioni per pubblica utilità, nonché per le opere
dichiarate di interesse strategico ai sensi dell’articolo 1, comma 1,
della legge 21 dicembre 2001, n. 443 «Delega al Governo in materia di
infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi
per il rilancio delle attività produttive» ” e successive
modificazioni ed integrazioni, sulla proposta dello Stato per
l’autorizzazione dei gasdotti appartenenti alla rete nazionale.
( 19)
2 quater. La Giunta regionale autorizza, ai sensi dell’articolo 52
quater del DPR 8 giugno 2001, n. 327 “Testo unico in materia di
espropriazioni per pubblica utilità”, i gasdotti non
appartenenti alla rete nazionale che interessano il territorio di due o
più province. ( 20)
Art. 43 - Funzioni dei
Comuni.
1. Sono delegati ai comuni le funzioni e i compiti in materia di
certificazione energetica degli edifici di cui all'articolo 30 della legge
9 gennaio 1991, n. 10 "Norme per l'attuazione del Piano energetico
nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico
e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia" e per i comuni con
popolazione superiore ai 30.000 abitanti anche il controllo sul rendimento
energetico degli impianti termici.
1 bis. I comuni autorizzano i gasdotti di interesse esclusivamente locale
ai sensi dell’articolo 52 sexies del DPR 8 giugno 2001, n. 327
“Testo unico in materia di espropriazioni per pubblica
utilità”. Sono gasdotti di interesse esclusivamente locale i
gasdotti non appartenenti alla rete nazionale la cui realizzazione è
limitata al territorio di un solo comune. ( 21)
Art. 44 - Funzioni delle
Province.
1. Sono sub-delegate alle province le funzioni relative alla concessione ed
erogazione dei contributi in conto capitale a sostegno dell'utilizzo delle
fonti rinnovabili di energia nell'edilizia, di cui all'articolo 8 della
legge n. 10/1991.
2. Le province esercitano inoltre, nell'ambito delle linee di indirizzo e
di coordinamento previste dai piani energetici regionali, le funzioni di
cui all'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo n. 112/1998,
relative:
a) alla redazione e adozione dei programmi di intervento per la promozione
delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico;
b) all'autorizzazione all’installazione ed all’esercizio degli
impianti di produzione di energia, inferiori a 300 MW, salvo quelli che
producono energia da rifiuti ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22 "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE
sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di
imballaggio" per i quali la competenza al rilascio delle autorizzazioni
relative alla costruzione, installazione ed esercizio resta disciplinata
dall' articolo 4,
comma 1, lettera f), numero 2 e dall' articolo 6, comma 1,
lettera c) della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 ; in
tal caso, il provvedimento che approva il progetto ed autorizza la
costruzione dell'impianto costituisce anche autorizzazione alla produzione
di energia;
c) al controllo sul rendimento energetico degli impianti termici nei comuni
con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti.
2 bis. Le province autorizzano, ai sensi dell’articolo 52 quater del
DPR 8 giugno 2001, n. 327 “Testo unico in materia di espropriazioni
per pubblica utilità”, i gasdotti non appartenenti alla rete
nazionale che interessano il territorio di due o più comuni. ( 22)
Art. 44 bis - Disposizioni
applicative in materia di gasdotti. (23)
1. La Giunta regionale disciplina con proprio provvedimento gli adempimenti
necessari per le procedure di autorizzazione alla costruzione e
all’esercizio dei gasdotti di competenza regionale nonché le
linee di indirizzo per le autorizzazioni di competenza degli enti locali.
2. In sede di prima applicazione, il provvedimento di cui al comma 1 è
emanato entro sei mesi dall’entrata in vigore dei commi 2 ter e 2
quater dell’articolo 42, del comma 1 bis dell’articolo 43 e del
comma 2 bis dell’articolo 44. ( 24)
3. Nelle more dell’adozione del provvedimento di cui al comma 1, si
applicano in quanto compatibili le disposizioni previste
dall’allegato A della deliberazione della Giunta regionale 7 agosto
2006, n. 2607 “Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio
dei gasdotti di competenza regionale non soggetti a valutazione di impatto
ambientale”, pubblicate nel BUR n. 81 del 15 settembre 2006.
4. I procedimenti relativi ai gasdotti di cui al comma 2 quater
dell’articolo 42, al comma 1 bis dell’articolo 43 e al comma 2
bis dell’articolo 44, già iniziati e non ancora conclusi alla
data di entrata in vigore del presente articolo, sono autorizzati da
comuni, province e regione a seconda della rispettiva competenza. La
documentazione relativa a tali procedimenti va trasmessa all’ente
competente entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente
articolo. ( 25)
CAPO IX - Miniere e risorse
geotermiche
Art. 45 - Disposizioni
generali e di rinvio.
1. Le funzioni amministrative in materia di miniere e risorse geotermiche
delegate dallo Stato con l'articolo 34 del decreto legislativo n. 112/1998
riguardano i permessi di ricerca, le concessioni di coltivazione dei
minerali solidi e le risorse geotermiche sulla terraferma.
2. La Regione, con legge da approvare entro un anno dall’entrata in
vigore della presente legge, disciplina:
a) l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1;
b) le funzioni organizzative e le attività connesse e strumentali
all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, quali, fra le altre, la
programmazione, da esercitarsi nell'osservanza degli indirizzi della
politica nazionale nel settore minerario e dei programmi nazionali di
ricerca e l'accesso al credito.
3. Fino all'emanazione della corrispondente normativa, le funzioni di cui
al comma 1 sono esercitate dalla Giunta regionale.
Art. 46 - Ausili
finanziari.
1. La Regione, con la legge di cui
all'articolo 45, comma 2, disciplina altresì:
a) le procedure per la concessione e l'erogazione degli ausili finanziari
previsti da leggi dello Stato a favore dei titolari dei permessi di ricerca
o di concessioni di coltivazione di risorse minerali e di risorse
geotermiche;
b) la concessione e l'erogazione degli speciali contributi, contemplati
dalla legislazione statale, destinati alla realizzazione dei progetti di
riassetto ambientale concernenti aree interessate a processi di
riconversione delle attività minerarie.
Art. 47 - Diritti, canoni,
contributi e tariffe.
1. Ai sensi dell'articolo 34, comma 5, del decreto legislativo n. 112/1998,
il titolare di un permesso di ricerca o di una concessione di coltivazione
corrisponde alla Regione il diritto proporzionale annuo determinato in
ragione di ogni ettaro o frazione di ettaro compreso nell'area oggetto di
permesso o concessione, secondo la vigente normativa.
2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’emanazione del
provvedimento dello Stato di fissazione dei limiti massimi di cui
all'articolo 33, comma 1, lettere c) e i), del decreto legislativo n.
112/1998, determina l'ammontare dei diritti, canoni, contributi e tariffe
da corrispondere alla Regione e la quota da devolvere ai comuni interessati
e alle province.
Art. 48 - Funzioni delle
Province.
1. Le funzioni di polizia mineraria su terraferma e quelle relative alle
risorse geotermiche su terraferma sono sub-delegate alle province.
2. Sono, altresì, delegate alle province le funzioni di cui alla
legge regionale 21
marzo 1983, n. 15 “Norme per l’esercizio delle funzioni
trasferite alla Regione in materia di polizia delle cave e delle acque
minerali e termali” e successive modifiche e integrazioni,
limitatamente alla polizia delle cave.
3. Per la decorrenza e l’effettivo esercizio delle funzioni di cui ai
commi 1 e 2 si applica quanto previsto agli articoli 11 e 15.
Art. 49 - Informazioni.
1. Il ricercatore ed il concessionario, entro centottanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, devono trasmettere alla Giunta
regionale e, per conoscenza, alle province e ai comuni interessati, una
dettagliata relazione sullo svolgimento dei lavori e sui risultati
conseguiti.
2. Ai sensi dell'articolo 34, comma 6, del decreto legislativo n. 112/1998,
la Giunta regionale invia al Ministero competente in materia di industria,
commercio e artigianato una relazione riferita ai dati ricevuti ai sensi
del comma 1.
CAPO X - Vigilanza sulle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura
Art. 50 - Funzioni della
Regione.
1. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 37, comma 3 del
decreto legislativo n. 112/1998, la Giunta regionale esercita la funzione
di controllo sugli organi delle camere di commercio industria artigianato e
agricoltura così come individuati dall'articolo 9 della legge 29
dicembre 1993, n. 580 “Riordinamento delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura” e successive modifiche e
integrazioni.
2. Al fine di esercitare la vigilanza in ordine al corretto funzionamento
degli organi camerali, le camere di commercio trasmettono alla Giunta
regionale entro trenta giorni dall’approvazione il bilancio
preventivo e il conto consuntivo, nonché entro due mesi una relazione
sulle attività svolte contenente i programmi attuati e gli interventi
realizzati nel corso dell'esercizio finanziario cui il bilancio si
riferisce.
3. Sulla base della documentazione acquisita dalle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura la Giunta regionale predispone la
relazione di cui all'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo n.
112/1998 da trasmettere al Ministero competente in materia di industria,
commercio e artigianato.
Art. 51 - Scioglimento degli
organi camerali.
1. La Giunta regionale, nell’esercizio della funzione di controllo di
cui all’articolo 50, dispone lo scioglimento del consiglio camerale
provvedendo contestualmente a nominare un commissario straordinario che
esercita le funzioni conferitegli, fino alla nomina del nuovo organo, nei
casi di:
a) gravi e persistenti violazioni di legge, esclusi i gravi motivi di
ordine pubblico la cui competenza permane in capo al Ministero competente
in materia di industria, commercio e artigianato ai sensi
dell’articolo 38 comma 1, lettera e) del decreto legislativo n.
112/1998;
b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento del
consiglio camerale;
c) nel caso di mancata elezione del presidente del consiglio camerale.
2. Nell'ipotesi di mancata approvazione nei termini del bilancio preventivo
o del conto consuntivo, determinata dalla mancata predisposizione da parte
della giunta camerale del relativo progetto, il Presidente della Giunta
regionale nomina un commissario ad acta con il compito di predisporre il
progetto stesso per sottoporlo al consiglio camerale.
3. Qualora il consiglio camerale non approvi nei termini il bilancio
preventivo o il conto consuntivo, il Presidente della Giunta regionale
assegna al consiglio un termine non superiore a trenta giorni per
l'approvazione, decorso il quale la Giunta regionale dispone lo
scioglimento.
Art. 52 - Revisori dei
conti.
1. Spetta al Presidente della Giunta regionale la designazione di un membro
effettivo e di un membro supplente in seno al collegio dei revisori dei
conti nominato ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 580/1993.
CAPO XI - Carburanti
Art. 53 - Funzioni della
Regione.
1. In attuazione dell’articolo 41,
comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 112/1998 sono mantenute in
capo alla Regione i criteri e le linee generali di indirizzo e
programmazione nella materia carburanti secondo le disposizioni della
legge regionale 28
giugno 1988, n. 33 “Norme per la razionalizzazione della rete
distributiva di carburanti” e successive modifiche e integrazioni,
del provvedimento del Consiglio regionale 18 febbraio 1998, n. 3 e dei
conseguenti atti programmatori regionali per quanto non in contrasto con il
decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 “Razionalizzazione del
sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell’articolo 4,
comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59”.
2. Sono, inoltre, di competenza della Giunta regionale, secondo i criteri
emanati dalla stessa entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le funzioni concernenti il rilascio delle concessioni
per l’installazione e l’esercizio di impianti di rifornimento
di carburanti lungo le autostrade e i raccordi autostradali ai sensi
dell’articolo 105, comma 2, lettera f) del decreto legislativo n.
112/1998.
Art. 54 - Funzioni degli enti
locali.
1. Sono esercitate dagli enti locali le funzioni già ad essi
attribuite dal decreto legislativo n. 32/1998 nel rispetto delle norme
attuative e degli atti programmatori della Regione di cui alla legge regionale 28 giugno
1988, n. 33 e al provvedimento del Consiglio regionale n. 3/1998.
CAPO XII - Interventi per il
sostegno alle imprese
Art. 55 - Disciplina dei fondi regionali per lo sviluppo economico.
(26)
1. Il presente capo disciplina l’incentivazione alle imprese, e in
particolare, gli interventi di cui agli articoli 21, 25, 28, 29, 34, 42,
46.
2. Agli effetti del presente titolo per imprese si intendono i soggetti che
esercitano le attività imprenditoriali anche in forma cooperativa nei
settori industria, agroindustria, energia, artigianato, miniere e risorse
geotermiche, turismo, commercio, servizi e promozione all’export.
3. È istituito il fondo unico regionale per lo sviluppo economico e
per le attività produttive nel quale confluiscono le risorse statali
relative alle funzioni in materia di incentivi alle imprese e alle
cooperative, a qualunque titolo conferite alla Regione, fatto salvo quanto
previsto dai commi 7 bis e 7 quinquies. ( 27)
4. Il fondo unico regionale di cui al comma 3 è gestito dalla Regione.
5. Alla Giunta regionale è demandata, per gli interventi di cui al
presente capo, sentita la competente commissione consiliare, la
ripartizione e la determinazione delle modalità e dei criteri di
erogazione, nonché la concessione ed erogazione dei fondi confluiti
nel fondo unico regionale di cui al comma 3. La competente commissione
consiliare si esprime nel termine di trenta giorni dal ricevimento del
provvedimento, decorso inutilmente tale termine si procede
indipendentemente dall’acquisizione del parere.
6. Per l’attuazione degli interventi di cui al presente capo trovano
applicazione le disposizioni di cui all’ articolo 26, commi 2, 3, 4 e 5.
7. Fino all’entrata in vigore della presente legge si applicano le
disposizioni di cui all’ articolo 8 della legge regionale 11 settembre 2000, n. 19
"Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali
in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2000". Restano comunque validi gli atti e i
provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i
rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo articolo.
7 bis. È istituito il fondo per il rilascio di controgaranzie e
cogaranzie a favore dei consorzi fidi delle piccole e medie imprese con
sede nel Veneto nel quale confluiscono le risorse derivanti
dall'applicazione dell’articolo 2, comma 100, lettera a) della legge
23 dicembre 1996, n. 662 e dell’articolo 15 della legge 7 agosto
1997, n. 266 e successive modificazioni, nonché le eventuali risorse
aggiuntive a tale scopo destinate dalla Regione.
7 ter. Il fondo di cui al comma 7 bis opera a seguito del trasferimento
delle risorse statali e degli stanziamenti previsti con legge di
approvazione del bilancio all’u.p.b. U0053 “Interventi a favore
delle PMI”.
7 quater. Per l’attuazione delle agevolazioni di cui al comma 7 bis
trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 26, comma 5.
7 quinquies. É istituito il fondo per il rilascio di garanzie,
controgaranzie e cogaranzie a favore dei soggetti di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera a), b), c), d) ed e) della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48
"Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane" nel quale
confluiscono le risorse derivanti dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068 e
successive modifiche nonché le eventuali risorse aggiuntive a tale
scopo destinate dalla Regione. Il medesimo fondo può essere, inoltre,
utilizzato per incrementare il fondo di rotazione di cui all'articolo 21,
comma 1, della legge
regionale 17 gennaio 2002, n. 2 , per la concessione di finanziamenti
agevolati alle imprese.
7 sexsies. Il fondo di cui al comma 7 quinquies opera a seguito del
trasferimento delle risorse statali e degli stanziamenti previsti con legge
di approvazione del bilancio all'u.p.b. U0056 "Interventi strutturali a
favore delle imprese artigiane.".
7 septies. Per l'attuazione delle agevolazioni di cui al comma 7 quinquies
trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 2 o
all'articolo 26, comma 5. ( 28)
Art. 56 - Convenzioni.
1. La Regione subentra alle amministrazioni
statali nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni dalle
stesse stipulate in forza di leggi ed in vigore alla data di effettivo
trasferimento e delega delle funzioni di cui al decreto legislativo n.
112/1998 e stipula, ove occorra, atti integrativi alle convenzioni stesse
per i necessari adeguamenti.
2. Le modalità di subentro della Regione alle amministrazioni statali
nelle convenzioni di cui al comma 1 sono deliberate dalla Giunta regionale.
TITOLO III - Territorio ambiente e
infrastrutture
CAPO I - Ambito di intervento
Art. 57 - Ambito di
intervento.
1. In attuazione del decreto legislativo n. 112/1998 il presente titolo,
previa individuazione delle funzioni che richiedono l’unitario
esercizio a livello regionale, disciplina il conferimento di funzioni agli
enti locali ed alle autonomie funzionali nella materia territorio, ambiente
e infrastrutture.
2. Il settore territorio, ambiente e infrastrutture attiene, in
particolare, alle materie territorio e urbanistica, beni ambientali,
edilizia residenziale pubblica, protezione della natura e
dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti,
gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, lavori pubblici,
viabilità, trasporti, protezione civile.
CAPO II - Territorio ed
urbanistica
SEZIONE I - Urbanistica
Art. 58 – Funzioni della
Regione.
Art. 59 – Funzioni delle
Province.
Art. 60 – Funzioni dei
Comuni.
SEZIONE II - Beni ambientali
(32)
Art. 61 - Funzioni della
Regione.
1. Sono di competenza della Regione, in quanto richiedono l’unitario
esercizio a livello regionale, le seguenti funzioni già delegate dallo
Stato ai sensi dell’articolo 82 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 616/1977:
a) individuazione delle aree inedificabili di cui all’articolo 1 ter
del decreto legge 27 giugno 1985 n. 312 convertito nella legge 8 agosto
1985, n. 431 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto
legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela
delle zone di particolare interesse ambientale. Integrazioni
dell’articolo 82 del DPR 24 luglio 1977, n. 616”, nonché
l’elenco dei corsi d’acqua esclusi di cui all’articolo
146, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490
"Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed
ambientali, a norma dell'articolo 1 della L. 8 ottobre 1997, n. 352";
b) rilascio di autorizzazioni, funzioni di vigilanza e adozione di
provvedimenti cautelari e sanzionatori in materia di beni ambientali
relativi ad opere o lavori:
1) di competenza dello Stato o della Regione;
2) di enti o aziende concessionari pubblici o dipendenti dallo Stato o
dalla Regione;
3) in esecuzione di progetti soggetti a parere di un organo
tecnico-consultivo regionale, anche decentrato, ai sensi
dell’ articolo
2 della legge
regionale 31 ottobre 1994, n. 63 “Norme per la subdelega delle
funzioni concernenti la materia dei beni ambientali”;
c) approvazione, revoca e modifica dell’elenco delle bellezze
naturali ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 63 ;
d) esercizio dell’attività di indirizzo e coordinamento nelle
materie delegate dei beni ambientali ai sensi dell’ articolo 7 della
legge regionale 31
ottobre 1994, n. 63 ;
e) le funzioni ad essa attribuite dal decreto legislativo n. 490/1999.
2. Le funzioni di cui al presente articolo sono svolte dalla Giunta
regionale o dalle direzioni regionali secondo le rispettive competenze.
Sulle funzioni di cui alle lettere a), c) e d) la Giunta regionale provvede
sentita la competente commissione consiliare.
Art. 62 - Funzioni delle
Province.
1. Sono subdelegate alle province, secondo le disposizioni vigenti, le
seguenti funzioni:
a) compilazione degli elenchi delle bellezze naturali ai sensi
dell’ articolo
3 della legge regionale n. 31 ottobre 1994, n. 63;
b) competenze in materia di funzionamento della commissione provinciale per
apposizione e revisione vincoli paesaggistici.
Art. 63 - Funzioni dei
Comuni.
1. Sono subdelegate ai comuni, secondo le
disposizioni vigenti, le seguenti funzioni:
a) rilascio delle autorizzazioni e adozione di provvedimenti cautelari e
sanzionatori nelle fattispecie diverse da quelle previste
dall’articolo 61, comma 1, lettera b), comprese quelle relative alle
linee telefoniche interrate, agli impianti per l’allacciamento delle
singole utenze ed ai punti telefonici pubblici con esclusione delle
funzioni previste da specifiche leggi regionali;
b) competenze in materia di nomina e funzionamento delle commissioni
edilizie comunali integrate con esperti in bellezze naturali ai sensi
dell’ articolo
6 della legge
regionale 31 ottobre 1994, n. 63 .
Art. 64 - Funzioni degli enti
parco. (33)
1. Nelle aree ricadenti all’interno del perimetro dei parchi
regionali, con esclusione del parco delle Dolomiti d’Ampezzo di cui
alla legge regionale
22 marzo 1990, n. 21 “Norme per l’istituzione del parco
delle Dolomiti d’Ampezzo” e successive modifiche e
integrazioni, e nelle aree di protezione esterne ai parchi, vincolate ai
sensi dell’articolo 146 del decreto legislativo n. 490/1999, le
funzioni di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 63 sono
esercitate dagli enti parco.
2. L’ente parco trasmette l’autorizzazione di cui al comma 1
alla sovrintendenza ed al comune il quale rilascia la concessione edilizia
ove non sia intervenuto l’annullamento ministeriale ai sensi
dell’articolo 151 del decreto legislativo n. 490/1999.
3. É delegato al consiglio dell’Ente Parco dei Colli Euganei il
rilascio del parere di cui al comma 3 dell’articolo 3 della legge 29
novembre 1971, n. 1097 "Norme per la tutela delle bellezze naturali ed
ambientali e per le attività estrattive nel territorio dei Colli
Euganei".
4. Per gli enti parco che già non le esercitano, l’esercizio
delle funzioni di cui ai commi precedenti decorre dal novantesimo giorno
dalla entrata in vigore della presente legge.
4 bis. Nelle aree ricadenti all'interno del perimetro dei parchi nazionali
e nelle aree di protezione esterna agli stessi, vincolate ai sensi
dell'articolo 146 del decreto legislativo n. 490/1999, le funzioni di cui
al numero 2) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 61, relative ad
opere o lavori di competenza degli enti parco nazionali o da essi anche
indirettamente realizzati, nonché le funzioni di cui alla lettera a)
del comma 1 dell'articolo 63, sono esercitate dall'ente parco
successivamente alla stipula di una convenzione o di un accordo
interistituzionale fra l'ente parco, la Regione e lo Stato che ne determini
le modalità d'esercizio. ( 34)
SEZIONE III - Edilizia
residenziale pubblica
Art. 65 - Funzioni della
Regione.
1. La Regione svolge le funzioni che
richiedono l’unitario esercizio a livello regionale ed in particolare
quelle concernenti:
a) la determinazione delle procedure di rilevazione del fabbisogno
abitativo tenendo conto della consistenza del patrimonio edilizio esistente
e delle sue possibilità di integrazione attraverso l’azione
coordinata e sinergica dei diversi soggetti sociali ed economici presenti
nel territorio regionale;
b) la formazione, con la partecipazione degli enti locali, dei piani e dei
programmi di intervento;
c) l’individuazione degli obiettivi di settore e delle tipologie di
intervento, anche attraverso programmi complessi, tra cui quelli integrati,
di recupero urbano e di riqualificazione urbana;
d) la ripartizione delle risorse finanziarie tra le varie categorie di
operatori;
e) il monitoraggio del fabbisogno, della attuazione degli interventi
programmati e della spesa;
f) la determinazione dei limiti di costo e dei requisiti oggettivi da
rispettare nella realizzazione degli interventi di edilizia residenziale;
g) la determinazione dei limiti di reddito e dei requisiti soggettivi per
l’accesso ai benefici;
h) la fissazione dei criteri per l’assegnazione e la gestione degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza
abitativa nonché alla determinazione dei relativi canoni;
i) l’individuazione delle modalità di utilizzo del sostegno
finanziario al reddito per favorire l’accesso al mercato della
locazione dei nuclei familiari meno abbienti;
l) la disciplina normativa delle aziende territoriali per l’edilizia
residenziale (ATER) istituite con legge regionale 9 marzo 1995, n. 10
“Norme per il riordinamento degli enti di edilizia residenziale
pubblica” e successive modifiche e integrazioni;
m) l’autorizzazione alla vendita degli alloggi e delle relative
pertinenze di edilizia residenziale pubblica, dei comuni e delle aziende
territoriali per l’edilizia residenziale (ATER), con l’obbligo
per gli stessi di reinvestire i proventi nella costruzione di nuovi alloggi
di edilizia residenziale pubblica, ovvero nel recupero e nella manutenzione
straordinaria di quelli esistenti; ( 35)
n) la promozione di iniziative di ricerca e sperimentazione nel settore
edilizio;
o) la vigilanza sulla gestione amministrativa e finanziaria delle
cooperative edilizie comunque fruenti di contributi pubblici. Entro il mese
di febbraio di ogni anno la Giunta regionale trasmette al Consiglio
regionale una relazione sui risultati di tale attività, riferita
all’anno precedente.
1 bis. Il prezzo di vendita degli alloggi di cui al comma 1, lettera m)
è pari al prezzo di mercato delle stesse unità abitative libere,
determinato sulla base di perizia asseverata, diminuito del venti per
cento. Il prezzo di vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
acquisiti gratuitamente dai comuni o dalle ATER, ai sensi
dell’articolo 2 della legge n. 27 dicembre 1997, n. 449 “Misure
per la stabilizzazione della finanza pubblica” e dell’articolo
46 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2001)”, è determinato ai sensi della legge 24
dicembre 1993, n. 560 “Norme in materia di alienazione degli alloggi
di edilizia residenziale pubblica” ove, da apposita verifica tecnica
dell’ente proprietario risulti la non conformità degli impianti
dell’alloggio alla vigente normativa in materia di sicurezza e
l’assegnatario acquirente, preso atto della non conformità,
dichiari espressamente nell’atto di trasferimento dell’immobile
l’esclusione della garanzia del venditore, ai sensi
dell’articolo 13 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37
“Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo
11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre
2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di
installazione degli impianti all’interno degli edifici”. Hanno
titolo all’acquisto degli alloggi di cui al presente comma soltanto
gli assegnatari o i loro familiari conviventi, i quali conducono un
alloggio a titolo di locazione da oltre un quinquennio e risultano in
regola con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori. In caso di
acquisto da parte dei familiari conviventi è fatto salvo il diritto di
abitazione in favore dell’assegnatario. ( 36)
1 ter. L’alienazione degli alloggi liberi è effettuata con la
procedura dell’asta pubblica, con offerte in aumento, assumendo a
base d’asta il prezzo di mercato di cui al comma 1 bis. ( 37)
1 quater. Gli alloggi acquistati ai sensi del comma 1 bis non possono
essere alienati prima che siano trascorsi dieci anni dalla data
dell’acquisto, salvo i casi di incremento del nucleo familiare di
almeno due unità ovvero di trasferimento dell’acquirente in un
comune distante più di cinquanta chilometri da quello di ubicazione
dell’immobile.( 38)
1 quinquies. Al fine di cui al comma 1, lettera m), sono considerati
alloggi di edilizia residenziale pubblica quelli realizzati o recuperati
dai comuni e dalle ATER per le finalità dell’edilizia
residenziale pubblica, con onere a totale carico o con il concorso o
contributo dello Stato o della Regione, nonché quelli acquisiti in
proprietà dagli stessi enti a seguito del trasferimento del patrimonio
abitativo pubblico. ( 39)
2. Allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, lettere b) e i)
( 40) provvede il Consiglio
regionale, su proposta della Giunta regionale; alle funzioni di cui alle
lettere a), c), e), f), n) ed o) provvede la Giunta regionale nel rispetto
delle previsioni di cui all’articolo 67; alle funzioni di cui alle
lettere d) e m) ( 41) , provvede
la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare. Le
materie di cui alle lettere g), h) e l) sono disciplinate con legge.
Art. 66 - Funzioni dei
Comuni.
1. Sono delegate ai comuni le funzioni concernenti:
a) il rilevamento, in conformità alle procedure stabilite dalla
Regione, del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica;
b) l’accertamento del rispetto delle disposizioni di cui agli
articoli 16, comma 3 e 43 della legge 5 agosto 1978, n. 457 "Norme per
l'edilizia residenziale" e successive modificazioni ed integrazioni nella
realizzazione di interventi di edilizia residenziale fruenti di contributi
dello Stato e/o della Regione, da parte delle cooperative edilizie di
abitazione e loro consorzi e delle imprese di costruzione e loro consorzi;
c) l’accertamento dei requisiti soggettivi per l'accesso ai
finanziamenti di edilizia residenziale da parte dei beneficiari di
contributi pubblici;
d) l’autorizzazione alla vendita e alla locazione anticipata degli
alloggi di edilizia agevolata rispetto ai termini previsti dalle norme
vigenti in materia e, per quanto riguarda l'edilizia convenzionata,
l’introduzione di agevolazioni sui prezzi del riscatto, in misura
superiore a quanto stabilito dall’articolo 31, comma 48, della legge
23 dicembre 1998, n. 448 “Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo”, volte a favorire la trasformazione
del diritto di superficie in piena proprietà. A tal fine, entro il 30
giugno 2010, la Giunta regionale detta criteri per un’omogenea
determinazione da parte dei comuni delle agevolazioni sui prezzi di
riscatto;( 42)
e) l’autorizzazione alla cessione in proprietà del patrimonio
edilizio realizzato dalle cooperative a proprietà indivisa.
2. Rimangono ferme le funzioni e compiti attribuiti ai comuni, in materia
di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica con
legge regionale 2
aprile 1996, n. 10 “Disciplina per l’assegnazione e la
fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica” e successive modifiche e integrazioni.
Art. 67 - Strumenti di
programmazione e pianificazione.
1. Gli strumenti di pianificazione dell’edilizia residenziale
pubblica sono:
a) il programma regionale per l’edilizia residenziale pubblica a
cadenza triennale, approvato dal Consiglio regionale, che costituisce il
documento di riferimento per il coordinamento degli interventi e della
spesa e determina:
1) le linee di intervento nel settore dell’edilizia residenziale
pubblica, secondo gli obbiettivi della programmazione socio-economica
regionale, con particolare riferimento al soddisfacimento del fabbisogno
abitativo, per singoli ambiti territoriali e per tipologie di intervento.;
2) le modalità di incentivazione;
3) i criteri generali per la ripartizione delle risorse finanziarie tra i
vari settori di intervento;
4) i criteri generali per la scelta delle categorie di operatori;
b) il programma annuale di attuazione del programma di cui alla lettera a),
approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione
consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della
proposta; trascorso tale termine il parere si intende reso positivamente.
Art. 68 - Modifiche delle
leggi regionali 7
dicembre 1979, n. 95 “Norme per l’attuazione della legge 5
agosto 1978, n. 457” e successive modifiche e integrazioni e 9 marzo 1995, n. 10
“Norme per il riordinamento degli enti di edilizia residenziale
pubblica” e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 69 - Applicazione di
norme vigenti.
1. Le disposizioni previste dalla legge regionale 7 dicembre 1979, n. 95 e
successive modificazioni ed integrazioni, si applicano, in quanto
compatibili, anche agli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e
agevolata finanziati dallo Stato e/o dalla Regione in attuazione degli
articoli 60 e 61 del decreto legislativo n. 112/1998.
Art. 70 - Abrogazioni.
1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente capo
ed in particolare:
a) l’ articolo
2, comma primo lettere b), c), d) ed e), l’ articolo 3, comma primo
lettere c) ed e) e l’ articolo 5 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 95 ;
b) l' articolo 3,
commi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo; l' articolo 4 e l' articolo 7 della
legge regionale 19
luglio 1983, n. 40 “Norme per la scelta dei soggetti incaricati
della realizzazione dei programmi di edilizia
agevolata-convenzionata”.
CAPO III - Protezione della natura
e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e
gestione dei rifiuti
SEZIONE I - Funzioni e servizi di
carattere generale
Art. 71 - Disposizioni
generali e di rinvio.
1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli successivi, nelle materie
disciplinate dal presente capo resta ferma la ripartizione delle competenze
tra Regione ed enti locali prevista dalla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33
“Norme per la tutela dell’ambiente” e successive
modificazioni dalla legge regionale 26 marzo 1999, n. 10
“Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto
ambientale” e successive modificazioni e dalla legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3
“Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” e successive
modificazioni.
2. La Regione con propria legge disciplina:
a) l’esercizio delle nuove funzioni e dei nuovi servizi, di
competenza regionale, non disciplinati dalla presente legge;
b) le funzioni di organizzazione e le attività connesse e strumentali
all’esercizio delle funzioni e dei servizi, quali, fra gli altri,
quelle di programmazione, di vigilanza, di accesso al credito, di polizia
amministrativa e l’emanazione di provvedimenti contingibili ed
urgenti previsti dalla legge, in attuazione dell’articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo n. 112/1998.
3. La Regione e gli enti locali realizzano le opere per la tutela della
natura e dell’ambiente, rientranti nelle funzioni e servizi di
rispettiva spettanza, direttamente ovvero avvalendosi di altri enti
interessati.
4. Ai sensi dell’articolo 69, comma 1, lettere f) ed h), del decreto
legislativo n. 112/1998, alla Giunta regionale spettano l’acquisto,
il noleggio e l’utilizzazione di navi ed aerei speciali per
interventi di tutela dell'ambiente di rilievo regionale.
Art. 72 - Modifiche alla
legge regionale 16
aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela
dell’ambiente” e successive modifiche e integrazioni.
Art. 73 - Procedimento per
l’emanazione dei programmi attuativi in materia di tutela della
natura e dell’ambiente.
1. Tutti i programmi regionali esecutivi e di gestione di piani
sovraordinati in materia di tutela della natura e dell’ambiente,
previsti nel presente capo, nonché nella vigente normativa statale e
regionale, sono emanati dalla Giunta regionale, previo parere della
commissione consiliare competente che si esprime nel termine di novanta
giorni dal ricevimento del programma; trascorso tale termine si prescinde
dal parere.
SEZIONE II - Valutazione di
impatto ambientale
Art. 74 - Valutazione di
impatto ambientale.
1. Gli adeguamenti e le integrazioni degli allegati della legge regionale 26 marzo 1999,
n. 10 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione
di impatto ambientale” e successive modifiche e integrazioni, da
attuare in esecuzione di provvedimenti dello Stato sono disposti con
provvedimento della Giunta regionale sentita la competente commissione
consiliare.
2. L’agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del
Veneto (ARPAV) realizza e gestisce l’archivio degli studi di impatto
ambientale previsto all’ articolo 4, comma 5, lettera b) della legge regionale n. 10/1999
.
SEZIONE III - Controllo dei
pericoli di incidenti rilevanti
Art. 75 - Controllo dei
pericoli di incidenti rilevanti.
1. Ferme restando le competenze già
attribuite allo Stato ed agli enti locali, ai sensi del decreto legislativo
17 agosto 1999, n. 334 “Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa
al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate
sostanze pericolose” e del decreto legislativo n. 112/1998 sono di
competenza:
a) della Regione:
1) l’individuazione e perimetrazione, sentiti gli enti locali
interessati, sulla base dei criteri definiti ai sensi dell’articolo
13, comma 2, del decreto legislativo n. 334/1999, delle aree ad elevata
concentrazione di stabilimenti soggetti alla disciplina del citato decreto
legislativo;
2) l’adozione, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore
della presente legge, di un piano regionale di intervento nelle aree ad
elevata concentrazione di stabilimenti soggetti alla disciplina del decreto
legislativo n. 334/1999;
3) l'adozione dei provvedimenti conclusivi che discendono dagli esiti
dell'istruttoria tecnica relativa agli stabilimenti di cui all'articolo 8,
comma 1 del decreto legislativo n. 334/1999 e successive modificazioni, nel
caso in cui tali stabilimenti siano assoggettati alla procedura di
valutazione di impatto ambientale di competenza statale e regionale ai
sensi della normativa vigente; ( 49)
3 bis) l'adozione dei provvedimenti conclusivi relativi agli stabilimenti
di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 334/1999 e successive
modificazioni, a seguito delle verifiche ispettive effettuate
dall’ARPAV, nello svolgimento dell’attività di vigilanza e
controllo di cui al n. 2 della lettera c). ( 50)
b) della Provincia:
1) l’adozione dei provvedimenti conclusivi derivanti
dall’istruttoria tecnica relativa agli stabilimenti di cui
all’articolo 8, comma 1, decreto legislativo n. 334/1999;
2) l’adozione, sulla base del piano regionale di cui al numero 2
della lettera a), di appositi piani attuativi nelle aree ad elevata
concentrazione di stabilimenti soggetti alla disciplina del decreto
legislativo n. 334/1999;
3) il coordinamento dello scambio di informazioni fra i gestori degli
stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6 e 8 del decreto
legislativo n. 334/1999 e della predisposizione da parte dei medesimi
soggetti, anche mediante consorzio, di uno studio di sicurezza integrato
dell’area;
4) il ricevimento della documentazione relativa agli stabilimenti
industriali di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo
n. 334/1999 e dei relativi aggiornamenti;
c) dell’ARPAV:
1) la partecipazione allo svolgimento dell’istruttoria tecnica
relativa ai rapporti di sicurezza;
2) lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo.
1 bis. Il provvedimento di individuazione e perimetrazione delle aree ad
elevata concentrazione di stabilimenti, di cui al comma 1, lettera a), n.
1) ed il piano regionale d’intervento di cui al medesimo comma 1,
lettera a), n. 2 sono approvati con provvedimento della Giunta regionale,
sentita la competente commissione consiliare. ( 51)
1 ter. La struttura della Giunta regionale, competente per materia,
provvede all’approvazione dei provvedimenti conclusivi di cui al
comma 1, lettera a), numeri 3 e 3 bis, nell’osservanza delle
modalità e del procedimento tecnico disposti per la loro assunzione
con provvedimento della Giunta regionale. ( 52)
2. Ai fini dello svolgimento dell’istruttoria tecnica relativa ai
rapporti di sicurezza il gestore invia la documentazione prevista dal
decreto legislativo n. 334/1999 alla provincia o alla Regione nei casi di
cui al comma 1, lett. a), la quale provvede ad inviarne copia al comitato
tecnico regionale per la prevenzione incendi, previsto dall’articolo
20 del d.p.r. 29 luglio 1982, n. 577 "Approvazione del regolamento
concernente l'espletamento dei servizi antincendi". All’istruttoria
tecnica, che si svolge con le modalità ed i tempi previsti dagli
articoli 9 e 21 del decreto legislativo n. 334/1999, provvede il
sopracitato comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi,
integrato da:
a) il comandante provinciale dei vigili del fuoco competente per
territorio, nel caso in cui non sia già componente del comitato;
b) due rappresentanti dell’ARPAV;
c) due rappresentanti del dipartimento periferico dell’Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL)
territorialmente competente;
d) un rappresentante della Regione;
e) un rappresentante della provincia territorialmente competente;
f) un rappresentante del comune territorialmente competente.
3. L’esame preistruttorio del rapporto di sicurezza viene svolto
congiuntamente dall’ARPAV e dal comitato tecnico regionale per la
prevenzione incendi. Per il funzionamento del comitato si applicano le
disposizioni dell’articolo 19, commi 3, 4 e 5, del decreto
legislativo n. 334/1999. Conclusa l’istruttoria tecnica il Presidente
del comitato tecnico regionale sopracitato invia il parere tecnico
conclusivo alla Provincia, o alla Regione, che nei dieci giorni successivi
adotta il provvedimento conclusivo.
4. omissis ( 53)
SEZIONE IV - Tutela dell'ambiente
costiero e delle zone costiere
Art. 76 - Funzioni della
Regione.
1. In materia di tutela dell’ambiente costiero, per effetto
dell’articolo 69, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n.
112/1998, alla Giunta regionale spettano, in via concorrente con lo Stato,
le funzioni ed i servizi esercitati da quest’ultimo, tra cui il
controllo, la sorveglianza e la gestione da terra della navigazione
marittima nelle zone costiere e nei porti.
2. In materia di tutela delle zone costiere, per effetto
dell’articolo 70, lettera a), del decreto legislativo n. 112/1998,
alla Giunta regionale spettano le funzioni ed i servizi prima esercitati
dallo Stato, in particolare:
a) la sorveglianza delle attività che si svolgono lungo le coste e
l'effettuazione degli interventi, al fine di controllare e prevenire
l'inquinamento delle coste;
b) in caso di incidenti, l'effettuazione di azioni di pronto intervento per
la difesa delle zone costiere dagli inquinamenti;
c) in caso di inquinamento o di imminente pericolo di inquinamento delle
acque del mare suscettibili di arrecare danni al litorale,
l’imposizione di tutte le misure necessarie allo scopo di prevenire
od eliminare gli effetti inquinanti ovvero attenuarli qualora risultasse
tecnicamente impossibile eliminarli;
d) in caso di avarie o di incidenti ad una nave o ad un impianti situati
sulla piattaforma continentale o sulla terraferma, suscettibili di arrecare
danni al litorale, previa o meno intimazione all’interessato,
l’esecuzione, a spese dell’interessato, di tutte le misure
ritenute necessarie per prevenire il pericolo d’inquinamento o per
eliminare gli effetti già prodotti.
SEZIONE V - Tutela delle aree
naturali protette
Art. 77 - Funzioni della
Regione.
1. Per effetto dell’articolo 78 del decreto legislativo n. 112/1998,
la Giunta regionale:
a) identifica, sulla base della Carta della natura di cui all'articolo 3,
comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree
protette” e successive modifiche e integrazioni, in relazione al
territorio regionale, le linee fondamentali dell'assetto del territorio con
riferimento ai valori naturali ed ambientali;
b) riceve, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge n.
394/1991, l’informazione sulle forme di protezione naturalistica
delle aree, attuate dai soggetti pubblici e privati;
c) emana un programma per le aree naturali protette, basato sulle
indicazioni di cui alla lettera a), e sulle disponibilità finanziarie
previste dal bilancio regionale i cui contenuti sono individuati nella
specifica normativa regionale in materia di parchi e riserve naturali.
2. La Giunta regionale individua il soggetto cui affidare la gestione delle
riserve statali, non ricomprese in parchi nazionali, di cui
all’articolo 78, comma 2, del decreto legislativo n. 112/1998.
SEZIONE VI - Tutela delle acque
Art. 78 - Tutela delle
acque.
1. La Regione, con legge da approvare entro un anno dall’entrata in
vigore della presente legge, disciplina l’intera materia della tutela
delle acque dall’inquinamento di cui al decreto legislativo 11 maggio
1999, n. 152 “Disposizioni sulla tutela delle acque
dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE
concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva
91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento
provocato da nitrati provenienti da fonti agricole” e successive
modificazioni, ivi compresa l’individuazione delle funzioni
amministrative di competenza regionale e quelle da ripartire tra gli enti
locali interessati e gli altri enti pubblici previsti dal succitato decreto
legislativo n. 152/1999
SEZIONE VII - Tutela
dall'inquinamento acustico, luminoso, atmosferico ed
elettromagnetico(54)
Art. 79 - Disposizioni
generali e di rinvio.
1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli successivi, nelle materie
disciplinate dalla presente sezione resta ferma la ripartizione delle
competenze fra Regione ed enti locali prevista dalle leggi regionali
vigenti.
2. La Regione con propria legge da approvare entro due anni
dall’entrata in vigore del presente provvedimento approva un testo
unico che disciplina in modo organico la materia della presente sezione.
3. É di competenza della Regione l’espressione del parere di cui
all’articolo 17, comma 2, del d.p.r. 24 maggio 1988, n. 203
"Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203
concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a
specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti
industriali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183",
previsto esclusivamente per gli impianti di produzione di energia elettrica
di potenza uguale o superiore a 300 MW termici.
4. Per gli impianti di produzione di energia termoelettrica di potenza
inferiore a 300 MW termici il provvedimento di autorizzazione alla
installazione ed esercizio vale anche quale autorizzazione ai sensi del
d.p.r. 24 maggio 1988, n. 203.
Art. 80 - Funzioni della
Provincia.
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 79, comma 1, sono
delegate alla provincia le seguenti funzioni:
a) l’abilitazione alla conduzione degli impianti termici e
l’istituzione dei relativi corsi di formazione;
b) la formazione e l’aggiornamento del registro degli abilitati alla
conduzione degli impianti termici;
c) la decisione dei ricorsi contro i dinieghi delle autorizzazioni comunali
all'installazione degli impianti termici, nonché contro l'esito
negativo del collaudo.
2. Le province sono tenute a comunicare all’ARPAV i provvedimenti
relativi alle autorizzazioni degli impianti e all'attività di
controllo adottati in attuazione del d.p.r. n. 203/1988.
Art. 81 - Funzioni
dell’ARPAV.
1. L’ARPAV esercita le funzioni relative:
a) alla formazione e all’aggiornamento dell'elenco regionale delle
fonti di emissione;
b) alla predisposizione della relazione annuale sulla qualità
dell'aria di cui all’articolo 4, comma 1, lettera g), del d.p.r. n.
203/1988, da trasmettere alla Regione e alle province;
c) la predisposizione dei criteri di cui all’ articolo 4, comma 2,
lett. d) della legge
regionale 10 maggio 1999, n. 21 "Norme in materia di inquinamento
acustico";
d) la formazione e l’aggiornamento dell’elenco dei tecnici
competenti di cui ai commi 6, 7 e 8 dell’articolo 2 della legge 26
ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico".
CAPO IV - Risorse idriche e difesa
del suolo (55)
Art. 82 - Oggetto.
1. Le funzioni in materia di risorse
idriche e difesa del suolo trasferite dallo Stato con il decreto
legislativo n. 112/1998 sono disciplinate dal presente capo nel rispetto
degli atti di indirizzo e coordinamento emanati dallo Stato nonché dei
principi di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 "Norme per il riassetto
organizzativo e funzionale della difesa del suolo", e alla legge 5 gennaio
1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche" al fine di
garantire l’unitarietà della gestione e tutela delle risorse
idriche di ciascun bacino idrografico.
2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento da adottare entro novanta
giorni dall’entrata in vigore della presente legge procede, ai sensi
della legge regionale
10 gennaio 1997, n. 1 alla riorganizzazione delle strutture regionali
centrali e periferiche, tenendo conto del personale appartenente alle
strutture statali individuate ai sensi del decreto legislativo n. 112/1998
trasferito alla Regione e alle province.
2 bis. Al fine di tutelare le falde acquifere e di programmare
l’ottimale utilizzo della risorsa acqua, la Giunta regionale è
autorizzata a promuovere uno studio particolareggiato sullo stato e sulla
dinamica degli acquiferi regionali, i cui esiti sono comunicati alle
Autorità di bacino idrografico competenti.
2 ter. Fino all’acquisizione delle risultanze dello studio di cui al
comma 2 bis, sono sospese le istruttorie delle istanze di ricerca o di
derivazione di acque sotterranee per qualsiasi tipologia di uso, presentate
in data successiva all’entrata in vigore della presente legge; tali
disposizioni non si applicano, oltre che alle acque minerali e termali,
alle istanze per uso potabile, igienico sanitario ( 56) e antincendio avanzate da soggetti pubblici
ovvero da soggetti privati qualora relative ad aree non servite da
acquedotto nonché alle istanze per uso irriguo avanzate da consorzi di
bonifica. ( 57)
2 quater. La sospensione delle istruttorie di cui al comma 2 ter non si
applica altresì alle istanze:
a) di riconoscimento o di concessione preferenziale per qualsiasi uso di
cui all’articolo 4 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775
“Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti
elettrici” e successive modificazioni;
b) di rinnovo di concessioni di derivazione senza varianti, per qualsiasi
uso;
c) di concessione di derivazione d’acqua ad uso irriguo, per
interventi di miglioramento fondiario ammessi a contributo dal piano di
sviluppo rurale e comprendenti sistemi di irrigazione volti al risparmio
della risorsa idrica;
d) di concessione di derivazione d’acqua per scopi geotermici o di
scambio termico per i quali si attui la reimmissione nella medesima falda
come previsto nella normativa vigente. ( 58)
2 quinquies. Nelle more dell’approvazione del Piano di Tutela delle
Acque, la Giunta regionale con proprio provvedimento stabilisce le
direttive per l’esame delle istanze di cui ai commi 2 ter e 2 quater.
( 59)
Art. 83 - Canoni.
1. La Giunta regionale definisce con
proprio provvedimento i canoni dovuti per l’uso di acque pubbliche e
i canoni dovuti per l’utilizzazione dei beni del demanio idrico,
tenendo conto della qualità e della quantità delle acque
utilizzate e degli usi cui sono destinate. ( 60)
1 bis. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, sentite le
competenti Commissioni consiliari, individua i criteri, gli indirizzi e gli
strumenti anche finanziari per l'ottimale gestione della falda acquifera e
per il corretto uso, il risparmio e la tutela delle acque sotterranee.
( 61)
2. I canoni di cui al comma 1 sono introitati dalla Regione che li destina
al finanziamento di interventi di tutela delle risorse idriche e
dell’assetto idraulico ed idrogeologico.
3. Una quota non inferiore al dieci per cento della somma introitata ai
sensi del comma 2, viene attribuita alle province, con provvedimento della
Giunta regionale, per interventi su centri abitati interessati a fenomeni
franosi e di dissesto idrogeologico di cui alla legge regionale 12 aprile 1999, n. 17
"Nuove disposizioni in materia di interventi per il trasferimento ed il
consolidamento degli abitati".
4. La Giunta regionale, sentite le province, definisce entro il 30 giugno
di ogni anno per l’anno successivo, l’entità dei canoni
nonché i relativi aggiornamenti annuali tenendo conto delle variazioni
dell’indice dei prezzi al consumo rilevato nell’anno precedente
( 62) e le modalità di
applicazione relative alle concessioni di cui al comma 1; in mancanza di
diversa determinazione da parte della Giunta regionale in via provvisoria
per l’anno 2001 continuano ad applicarsi i canoni già in vigore
per l’anno 2000. ( 63)
4 bis. Fatte salve le prescrizioni di cui agli articoli 22, 26 e 27 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e
successive modifiche e integrazioni, il titolare di una o più
autorizzazioni di passo carrabile per l'accesso da bene del demanio idrico
al fondo, limitatamente alla prima autorizzazione, ha titolo all'esenzione
dal pagamento del canone di cui al comma 1, a fronte del pagamento di una
quota fissa annuale di euro 20,00. ( 64)
4 bis 1. Nei territori montani, i titolari di concessioni di
attraversamento di beni del demanio idrico con strade silvo-pastorali,
così come definite dalla legge regionale 31 marzo 1992, n. 14
“Disciplina dalla viabilità silvo-pastorale”, sono
esentati dal pagamento del relativo canone di concessione. ( 65)
4 bis 2. Le concessioni di derivazione di acque superficiali o sotterranee
di piccola portata inferiori a 5 lt/sec a servizio di rifugi alpini ed
escursionistici, come individuati ai sensi della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33
“Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”, a
servizio di malghe, di casere, di baite tipiche dell’ambiente rurale
montano, funzionali alla manutenzione ambientale, previa autorizzazione da
parte dell’autorità competente al rilascio della
concessione,sono esentate dal relativo canone di concessione. ( 66)
4 ter. Dal 1° gennaio 2005 i canoni relativi all’uso delle acque
pubbliche e i canoni relativi all’utilizzo dei beni del demanio
idrico sono dovuti per anno solare e sono versati nel secondo trimestre
dell’anno di riferimento.
4 quater. Per le concessioni in scadenza per le quali non sia stata
presentata istanza di rinnovo e per le concessioni rilasciate in corso
d’anno il canone annuo è calcolato in ragione di dodicesimi per
ciascun mese di efficacia del provvedimento di concessione.
4 quinquies. Ai fini di quanto disposto al comma 4 quater, la frazione del
mese superiore a quindici giorni è considerata pari a un mese.
( 67)
Art. 83 bis – Uso
idroelettrico dell’acqua.
1. Il concessionario di derivazione di acqua per qualunque uso può
utilizzare l'acqua, fino alla scadenza della concessione, anche allo scopo
di produrre energia elettrica, purché restino invariate le opere di
presa, la portata e la qualità dell’acqua e con
l’ulteriore pagamento del maggior canone annuo dovuto. Se la
concessione originaria è stata rilasciata per usi potabili o irrigui,
tali usi si considerano prioritari ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n.
36 " Disposizioni in materia di risorse idriche".
2. La riduzione dell'utilizzo dell’acqua a scopo di produzione di
energia elettrica dovuta a situazioni di carenza idrica dichiarata non
dà diritto al riconoscimento di alcun indennizzo per la eventuale
ridotta o mancata produzione.
3. Il concessionario interessato, al fine di utilizzare l'acqua per la
produzione di energia elettrica, presenta la denuncia di inizio
dell'attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.
241, come sostituito dall'articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, al competente ufficio regionale, ferme restando le
disposizioni della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10
"Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto
ambientale", in quanto applicabili.
4. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore
della presente legge, determina le modalità per la presentazione della
denuncia di inizio dell'attività nonché per l'esercizio
dell’attività di vigilanza.
5. Nel caso in cui il concessionario di derivazione di acqua, utilizzando
l’acqua allo scopo di produrre energia elettrica, altera le opere di
presa o la qualità dell’acqua, aumenta la portata
dell’acqua derivata o omette la denuncia di inizio
dell'attività, il competente ufficio regionale, accertate le
violazioni ai sensi del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 "Testo
unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici" e
successive modifiche, disponendo altresì la chiusura dell'impianto di
produzione di energia, procede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n.689
e della legge
regionale 28 gennaio 1977, n. 10 in materia di sanzioni amministrative.
6. Nel caso di chiusura dell'impianto, la riattivazione dello stesso è
subordinata al rilascio di una nuova concessione di derivazione
d’acqua ad uso idroelettrico, ai sensi dell’articolo 7 del
Regio Decreto n. 1775 del 1933. ( 68)
Art. 84 - Funzioni della
regione.
1. La Giunta regionale, al fine di
garantire l’esercizio unitario a livello regionale e di bacino
idrografico, tenuto conto delle peculiarità relative alla tutela del
vincolo idrogeologico e dei territori montani, sentite le province esercita
le funzioni di pianificazione in materia di difesa del suolo e risorse
idriche nonché di programmazione degli interventi di cui al presente
articolo.
2. La Giunta regionale esercita le funzioni relative:
a) alla gestione delle risorse idriche e alla polizia delle acque di cui al
Testo unico approvato con r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, in particolare
relativamente alle derivazioni di acque pubbliche, utilizzazione delle
acque sotterranee, nomina dei regolatori per il riparto delle
disponibilità idriche, e tutela del sistema idrico;
b) alla gestione dei beni e delle pertinenze del demanio idrico di cui al
Testo unico approvato con r.d. 25 luglio 1904, n. 523, con esclusione delle
funzioni di cui alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 89 del
decreto legislativo 112/1998;
c) alla programmazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di
qualsiasi natura e classifica;
d) alla programmazione, pianificazione e gestione integrata degli
interventi di difesa delle coste e degli ambienti costieri;
e) al servizio di piena e di pronto intervento;
f) all'approvazione tecnica dei progetti delle dighe che non superano i 15
metri di altezza e che determinano un invaso non superiore a 1.000.000 di
metri cubi, ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del decreto legislativo n.
112/1998 e dell'articolo 10, comma 4, della legge 183/1989 e vigilanza
sulle stesse, fatta salva la possibilità di delega da parte della
Giunta regionale secondo quanto previsto dal citato articolo 91 comma 2.
3. La Giunta regionale promuove le opportune intese con le regioni che
partecipano alla gestione unitaria delle funzioni conferite ai sensi
dell'articolo 89 del decreto legislativo n. 112/1998 al fine di individuare
ed attuare le opportune soluzioni interregionali comuni, con particolare
riferimento al riordino del Magistrato del Po, in attuazione dell'articolo
92, comma 1, lettera b) del decreto legislativo medesimo.
3 bis. Al fine di assicurare una puntuale presenza sul territorio e di
garantire un servizio improntato ai criteri dell'efficienza ed
economicità, la Giunta regionale può attribuire ad altri enti la
gestione e la manutenzione dei beni del demanio idrico, definendo a tal
fine, con apposito provvedimento, sentita la competente Commissione
consiliare, le modalità e le condizioni di esercizio cui tali enti
devono attenersi nell'attività di gestione e manutenzione. ( 69)
Art. 85 - Funzioni delle
Province.
1. Sono conferite alle province le funzioni
relative:
a) alla programmazione, progettazione, approvazione ed esecuzione degli
interventi di difesa idrogeologica nonché dei relativi manufatti,
funzionali alla prevenzione di dissesti e alla messa in sicurezza della
rete viaria della provincia; ( 70)
b) alla programmazione, progettazione, approvazione ed esecuzione degli
interventi per il consolidamento degli abitati e all'attuazione dei piani
di trasferimento ai sensi della legge regionale 12 aprile 1999, n. 17 , nei
limiti dei finanziamenti disponibili e di linee guida delle classificazioni
predisposte dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 1 della legge
regionale citata;
c) alla realizzazione di pronti interventi relativamente alle opere di cui
alle lettere a) e b);
d) alla realizzazione di interventi di sistemazione di rive e sponde
lacuali;
e) alle concessioni di sponde e di spiagge lacuale, di superficie e di
pertinenze dei laghi nonché alla relativa polizia idraulica ivi
compresa l'estrazione di materiali inerti;
f) alla vigilanza in materia di acquacoltura, già attribuita alla
Regione, di cui all'articolo16 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 "Piano
per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima".
2. Sono abrogati gli articoli 2 e 3 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 17 .
3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la
Giunta regionale, con proprio provvedimento, individua le risorse
strumentali dei servizi e degli uffici delle unità periferiche del
genio civile nonché il personale regionale da trasferire alle province
per l'esercizio delle funzioni conferite ai sensi del comma 1, tenuto conto
anche del personale appartenente alle strutture statali già destinato
alle province.
3 bis. Nel caso di accertata inerzia o inadempimento da parte delle
province, rispetto all’esercizio delle funzioni di cui alla lettera
d) del comma 1 e/o alle funzioni di polizia idraulica di cui alla lettera
e) del comma 1, tale da esporre a rischio l’incolumità delle
persone, di beni ed infrastrutture ovvero da pregiudicare la fruizione
dello specchio acqueo a scopo turistico ricreativo, anche in forza di
denuncia della predetta inerzia o inadempimento effettuata alla Regione da
uno o più comuni interessati, si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 16 della presente legge. In tal caso il Presidente della
Giunta regionale può nominare a commissario ad acta uno dei sindaci
dei comuni interessati, per il tempestivo esercizio, in via sostitutiva,
delle funzioni stesse, con la realizzazione degli interventi a ciò
necessari. ( 71)
Art. 86 - Monitoraggio.
1. La Giunta regionale al fine di preservare dagli sprechi le acque
pubbliche, effettua il monitoraggio degli usi delle stesse, compreso il
censimento delle fontane a getto continuo, promuovendo a tal fine in
collaborazione con le autorità di bacino interessate l'organizzazione
dei dati acquisiti e la corretta conoscenza delle disponibilità e
degli usi in atto delle risorse nonché delle caratteristiche
qualitative delle falde e delle acque superficiali.
2. I comuni e le province, a seguito di apposita convenzione assicurano il
supporto al censimento di cui al comma 1.
Art. 87 - Ulteriori funzioni
conferite.
1. In relazione al processo di
riorganizzazione delle strutture regionali periferiche di cui all'articolo
82, comma 2, sono conferite agli enti locali le funzioni e le risorse di
seguito indicate, già espletate dalle unità periferiche del genio
civile regionale.
2. Sono conferite alle province:
a) omissis ( 72)
b) le funzioni relative alla partecipazione ai seguenti organi consultivi:
1) commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo a
norma dell'articolo 141 del Regolamento di pubblica sicurezza 6 maggio
1940, n. 635;
2) commissione provinciale di controllo delle materie esplodenti a norma
dell'articolo. 89 del Regolamento di pubblica sicurezza n. 635/1940;
3) commissione tecnica permanente per i gas tossici a norma dell'articolo
24 del R.D. 9 gennaio 1927, n. 147;
4) commissione tecnica dell'Istituto autonomo case popolari, presso gli
ATER, di cui agli articoli 62 e 63 della legge 22 ottobre 1971, n. 865
"Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla
espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alla L.
17 agosto 1942, n. 1150; L. 18 aprile 1962, n. 167; L. 29 settembre 1964,
n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore
dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata".
3. Sono conferite ai comuni:
a) le funzioni in materia di edilizia abitativa agevolata, ai sensi della
vigente normativa, ai fini del rilascio dei requisiti tecnici oggettivi e
dei requisiti soggettivi per la concessione dei mutui agevolati o di altri
benefici;
b) le funzioni relative alla denuncia di opere in conglomerato cementizio,
armato, normale o precompresso e a struttura metallica di cui alla legge 5
novembre 1971, n. 1086 "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato
cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica",
nonché al deposito degli elaborati e degli atti previsti dalla legge 2
febbraio 1974, n. 64 relativamente alle costruzioni in zone classificate
sismiche e alle costruzioni in abitati da consolidare; ( 73)
c) le funzioni relative all'istruttoria e alla liquidazione dei contributi
a favore di privati per danni causati da fenomeni meteorologici rilevanti o
da altri eventi calamitosi, di cui legge regionale 30 gennaio 1997, n. 4
"Interventi a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali";
c bis) limitatamente ai comuni montani, le funzioni di cui alle lettere d)
ed e) del comma 1 dell’articolo 85, qualora le acque
dell’invaso del lago, in corrispondenza della quota di massima
regolazione, interessino il territorio di un solo comune. Sono fatti
comunque salvi diversi accordi fra i Comuni interessati e la Provincia.
( 74)
4. Le funzioni relative alla stima di danno ambientale, derivante
dall'esecuzione di interventi di competenza non regionale, sono conferite
all'ente locale che ha rilasciato l'autorizzazione ambientale.
CAPO V - Lavori pubblici.
Art. 88 - Funzioni della
Regione.
1. Sono mantenute in capo alla Regione le
seguenti funzioni:
a) coordinamento e responsabilità di attuazione dei programmi
regionali di opere pubbliche, dei programmi operativi e dei quadri di
sostegno con cofinanziamento dell’Unione europea e dello Stato,
escluse la realizzazione e la gestione degli interventi;
b) fermo restando quanto previsto dall’ articolo 1 della
legge regionale 1
marzo 1983, n. 9 "Nuove disposizioni per l'organizzazione della
bonifica", programmazione, progettazione, esecuzione, manutenzione e
gestione delle opere pubbliche riguardanti il patrimonio e il demanio
regionale e delle opere pubbliche definite di competenza regionale ai sensi
della vigente normativa regionale in materia;
c) ferme restando le competenze degli enti pubblici sul territorio aventi
specifica competenza nel settore, programmazione, progettazione,
esecuzione, manutenzione e gestione di grandi reti infrastrutturali e di
altre opere pubbliche di rilevanza regionale, così definite con
provvedimento di Giunta regionale;
d) individuazione delle zone sismiche, nonché formazione e
aggiornamento degli elenchi delle medesime zone;
e) valutazione tecnico-amministrativa e attività consultiva sui
progetti di opere pubbliche di competenza regionale e di rilevanza
regionale;
f) programmazione e individuazione degli interventi in materia di edilizia
di culto;
g) valutazione tecnico amministrativa e approvazione delle opere pubbliche
di interesse regionale ai sensi delle specifiche normative di settore.
2. Entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge, è
approvata una legge di riforma organica della disciplina dei lavori
pubblici in attuazione dei principi e degli indirizzi della legge 11
febbraio 1994, n. 109 "Legge quadro in materia di lavori pubblici" e
successive modificazioni e integrazioni.
Art. 89 - Funzioni degli Enti
locali.
1. Le funzioni relative alla
programmazione, progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione di tutte
le opere pubbliche, non espressamente mantenute alla competenza regionale
ai sensi dell’articolo 88, sono trasferite ai comuni, alle province e
alle comunità montane, secondo la rispettiva competenza.
2. La valutazione tecnico-amministrativa e l’attività consultiva
sui progetti di opere pubbliche di interesse regionale sono effettuate
dagli enti nella cui rispettiva competenza rientra la relativa esecuzione
fatto salvo quanto disposto dall’articolo 88 comma 1 lettera g).
3. Le funzioni di progettazione, esecuzione e manutenzione straordinaria di
cui all'articolo 94, comma 1, del decreto legislativo n. 112/1998, fatta
eccezione per quanto disposto dall’articolo 88, sono delegate alle
province.
4. Ai comuni sono trasferite le competenze relative al ripristino di
edifici privati danneggiati da eventi bellici o da calamità naturali,
nonché alla realizzazione esecutiva di interventi in materia di
edilizia di culto.
5. Per l’espletamento delle funzioni di propria competenza, gli enti
locali possono avvalersi dell’attività consultiva della
struttura regionale competente in materia di lavori pubblici e del genio
civile competente per territorio.
6. I progetti di opere di edilizia socio-sanitaria che modificano anche
parzialmente la destinazione funzionale già approvata, sono soggetti
al parere della commissione tecnica regionale sezione opere pubbliche, di
cui alla legge
regionale 16 agosto 1984, n. 42 “Norme in materia di opere
pubbliche di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate
sismiche” e successive modifiche e integrazioni. ( 75)
7. È altresì delegata alle province l’autorizzazione alla
costruzione ed esercizio di elettrodotti con tensione nominale sino a 150
KV ai sensi della legge regionale 6 settembre 1991, n. 24
“Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici
sino a 150.000 volt”; nel caso di elettrodotti interprovinciali la
predetta autorizzazione è rilasciata d’intesa tra le province
interessate. ( 76)
Art. 90 - Monitoraggio e
indirizzi.
1. Allo scopo di dare uniformità e celerità ai procedimenti in
materia di progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori di interesse
regionale, la Giunta regionale, d’intesa con la Conferenza permanente
Regione-Autonomie locali di cui alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 , in
armonia con gli indirizzi statali, approva linee guide e norme di indirizzo
ed individua criteri generali e standard tecnici, con riferimento alle
varie fasi amministrative e alle diverse categorie di opere.
2. Ai fini di valutare l’efficacia dall’azione amministrativa
regionale, relativamente alle opere di competenza regionale e a quelle
assistite da contributo a carico del bilancio regionale, la Giunta
regionale, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge,
stabilisce criteri, modalità e strumenti per il monitoraggio e il
controllo tecnico-economico degli interventi e dei programmi di opere.
Art. 91 - Realizzazione degli
interventi.
1. I lavori pubblici di cui al presente capo sono eseguiti in
conformità alla vigente normativa statale e regionale.
2. Con la legge di cui all’articolo 88, comma 2, sono individuati i
lavori che possono eseguirsi in economia.
CAPO VI - Viabilità
Art. 92 - Programmazione della
rete viaria.
1. Sulla rete viaria trasferita ai sensi
dell'articolo 101 del decreto legislativo n. 112/1998 la Regione provvede:
a) alla pianificazione degli interventi sulla rete viaria mediante
l'approvazione di un piano di settore sulla grande viabilità
nell'ambito del Piano regionale trasporti e secondo le medesime procedure
di formazione; il piano di settore individua, in particolare, il grafo
della rete viaria regionale, tale da assicurare adeguate condizioni di
mobilità e sicurezza sulla rete stradale della Regione;
b) alla programmazione pluriennale degli interventi sulla rete viaria,
coordinata con le previsioni della pianificazione territoriale regionale e
provinciale e sulla base delle risorse finanziarie disponibili;
c) all'attività di coordinamento delle funzioni trasferite agli enti
locali;
d) alla definizione di criteri, direttive e prescrizioni in materia di
progettazione, manutenzione, gestione e sicurezza relativamente alla rete
viaria e alle reti telematiche.
Art. 93 - Rete viaria
provinciale.
1. La rete viaria di cui all’articolo 92 è trasferita al demanio
delle province territorialmente competenti, con esclusione della rete
viaria di interesse regionale determinata ai sensi dell'articolo 95, comma
1, lettera c). ( 77)
2. Ai sensi dell'articolo 101, comma 2, del decreto legislativo n.
112/1998, le province provvedono alla determinazione dei criteri e alla
fissazione e riscossione, come entrate proprie, delle tariffe relative alle
licenze, alle concessioni e all'esposizione della pubblicità lungo o
in vista di tali strade.
3. La rete viaria di cui al comma 1 rientra tra le opere pubbliche di
urbanizzazione ed infrastrutture di interesse regionale, di cui
all’ articolo
3, lettera f), della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 , e
successive modificazioni, e ad esse si applicano le procedure relative.
( 78)
Art. 94 - Funzioni
amministrative degli enti locali.
1. Sulla rete viaria di cui
all’articolo 93 le province esercitano le funzioni relative alla
gestione, alla manutenzione ed alla vigilanza, nonché alla
progettazione e costruzione, fatte salve le previsioni di cui agli articoli
95, comma 4, 96 e 97.
2. Sono delegate alle province ed ai comuni le funzioni relative alla
classificazione e declassificazione amministrativa della rete viaria di
rispettiva competenza.
2 bis. Qualora nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 non vi sia
accordo tra provincia e comune, provvede il Presidente della Giunta
regionale, sentita la Commissione consiliare competente per materia.
( 79)
3. Alla classificazione e declassificazione della rete viaria
interprovinciale provvede il Presidente della Giunta regionale, sentiti gli
enti locali interessati, ai sensi dell’articolo 2 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e successive
modifiche de integrazioni. ( 80)
4. L'autorizzazione di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada”,
e successive modificazioni, per lo svolgimento delle gare atletiche,
ciclistiche, con animali o con veicoli a trazione animale nonché di
quelle con veicoli a motore, è rilasciata:
a) dal comune nel cui territorio ha luogo la partenza, qualora le gare si
svolgano unicamente su strade comunali;
b) dalla provincia nel cui territorio ha luogo la partenza in tutti gli
altri casi. ( 81)
4 bis. Nel caso di attraversamento di strade di competenza di più
enti, l'ente competente al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4,
acquisisce i nulla-osta degli altri enti. ( 82)
4 ter. L'autorizzazione di cui al comma 4 è comunicata tempestivamente
alle autorità di pubblica sicurezza. ( 83)
4 quater. La Giunta regionale può emanare le direttive necessarie a
garantire l'uniformità delle procedure di rilascio delle
autorizzazioni. ( 84)
Art. 95 - Funzioni
amministrative della Regione. (85)
1. Il Consiglio regionale, sentita la Conferenza permanente
Regione-Autonomie locali, sulla base delle risorse finanziarie annualmente
assegnate alla Regione per gli interventi di gestione, adeguamento e
sviluppo della viabilità provvede a:
a) approvare il piano triennale di interventi per l'adeguamento della rete
viaria di cui all'articolo 92, aggiornato in ragione dell'evoluzione degli
stati di fabbisogno; tale piano è adottato dalla Giunta regionale
d'intesa con le province; ( 86)
b) determinare, sentite le province, i criteri valevoli per il triennio per
il riparto delle risorse da destinare agli enti locali per la gestione
della rete viaria di cui all'articolo 93.
c) determinare, in sede di approvazione del primo piano triennale di cui
alla lettera a), sentite le province, la rete viaria d’interesse
regionale;
d) individuare le concessioni di costruzione e di esercizio e determinare
le modalità per la predisposizione dei piani finanziari delle
società concessionarie.
1 bis. Qualora non si raggiunga l'intesa di cui alla lettera a) del comma
1, la Giunta regionale, nel prenderne atto, adotta il piano triennale
corredato dalle eventuali proposte delle province e lo trasmette al
Consiglio regionale il quale, ai fini dell'approvazione, oltre al parere
della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui al comma 1
acquisisce il parere delle province. ( 87)
2. La Giunta regionale, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio
regionale, determina, annualmente, le risorse finanziarie da attribuire
alle province per la gestione della rete viaria di cui all'articolo 93.
3. La Giunta regionale svolge, inoltre, le funzioni relative:
a) al rilascio delle concessioni di cui all’ articolo 53, comma 2;
b) all'erogazione di contributi per l'attuazione del programma urbano dei
parcheggi, di cui alla legge 24 marzo 1989, n. 122 recante norme in materia
di parcheggi, e all'approvazione di eventuali modifiche al medesimo.
Qualora le modifiche comportino la necessità di apportare variazioni
agli strumenti urbanistici vigenti, si procede ai sensi della vigente
normativa regionale in materia urbanistica.
4. Il Presidente della Giunta regionale, in caso di competenza territoriale
prevalente, promuove gli accordi di programma con le regioni interessate
per la progettazione, costruzione e manutenzione di rilevanti opere viarie
di interesse interregionale.
Art. 96 - Rete viaria di
interesse regionale.
1. La rete viaria di interesse regionale,
determinata ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera c), fa parte del
demanio regionale. ( 88)
( 89)
1 bis. Le attività di progettazione, esecuzione, manutenzione,
gestione e vigilanza della rete viaria di interesse regionale sono svolte
dalla Regione; a tal fine la Giunta regionale è autorizzata ad
avvalersi di una società per azioni a prevalente partecipazione
pubblica che abbia ad oggetto la progettazione, esecuzione, manutenzione
,gestione e vigilanza di reti stradali. ( 90)
2. La Regione può inoltre, se richiesta, collaborare con le province
per la progettazione e l’esecuzione della rete viaria di cui
all’articolo 93, nonché con l’Ente nazionale per le strade
(ANAS) per la progettazione della rete viaria e autostradale di competenza
statale.
3. La rete viaria d’interesse regionale rientra tra le opere
pubbliche di competenza regionale e ad essa si applicano le procedure della
legge regionale 16
agosto 1984, n. 42 e successive modificazioni. ( 91)
4. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in
vigore della presente legge, presenta al Consiglio regionale un apposito
disegno di legge sulle modalità di organizzazione per
l’esercizio delle funzioni di cui al presente articolo.
Art. 96 bis - Espletamento dei
servizi di polizia stradale.
1. Le funzioni di cui
all’articolo 11, comma 1, lettere a) ed e) del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” e successive
modificazioni, possono essere esercitate, previo superamento
dell’apposito esame di qualificazione previsto dall'articolo 12,
comma 3, del medesimo decreto legislativo, dal personale degli uffici
competenti in materia di viabilità della Regione, delle province, dei
comuni e dei loro concessionari, limitatamente alle strade di
proprietà degli enti medesimi. ( 92)
2. Per i concessionari, le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate, in
particolare, dal proprio personale addetto ai servizi di manutenzione e
vigilanza stradale, limitatamente alle strade o ai tratti di strada
affidati alla loro sorveglianza. ( 93)
Art. 97 - Ulteriori funzioni
della Regione.
Art. 98 - Disposizioni
finanziarie.
1. La Giunta regionale, sentite le province, provvede, annualmente, in
coerenza con la propria programmazione, alla ripartizione delle risorse
finanziarie tenuto conto del complessivo chilometraggio delle strade
provinciali e dell'eventuale presenza di strade montane ed a elevato flusso
turistico. Parte delle risorse disponibili sono annualmente accantonate per
interventi di somma urgenza derivanti da eventi calamitosi.
Art. 99 - Abrogazioni di
norme.
1. É abrogata la legge regionale 14 marzo 1980, n. 17
"Disposizioni per la classificazione, la manutenzione e la sistemazione di
strade provinciali".
2. L’abrogazione di cui al comma 1 decorre dall’entrata in
vigore della presente legge.
CAPO VII - Trasporti
Art. 100 - Funzioni della
Regione.
1. Fermo restando quanto disposto in attuazione del decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422 “Conferimento alle regioni ed agli enti locali
di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma
dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”,
l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione ai sensi del
decreto legislativo n. 112/1998, è disciplinato con le modalità
indicate nei commi che seguono.
2. La Giunta svolge le seguenti funzioni:
a) attività in materia di estimo navale, sulla base della vigente
normativa statale;
b) programmazione e pianificazione degli interventi di costruzione,
bonifica e manutenzione dei porti classificati di rilievo regionale o
interregionale ai sensi dell’articolo 4 della legge 28 gennaio 1994
n. 84 “Riordino della legislazione in materia portuale” e
successive modifiche e integrazioni, nonché delle opere edilizie a
servizio dell’attività dei medesimi, previo parere della
competente commissione consiliare, utilizzando, per la progettazione ed
esecuzione di tali interventi, anche il personale del soppresso servizio
escavazione porti, trasferito ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del
decreto legislativo n. 112/1998;
c) gestione del servizio idroviario padano-veneto, sulla base di apposita
convenzione con le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Piemonte, ai sensi
della legge regionale
27 giugno 1997, n. 23 “Intesa interregionale per la navigazione
interna sul fiume Po e idrovie collegate. Abrogazione delle leggi regionali
10 agosto 1979, n. 50 e 28 gennaio 1982, n. 7”;
d) rilascio di concessioni per la gestione delle infrastrutture ferroviarie
di interesse regionale;
e) rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna,
del demanio marittimo e di zone del mare territoriale, per finalità
diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia e da quelle di
cui all’articolo 30, comma 5, lettera a). Sono escluse le aree
demaniali individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
21 dicembre 1995;
f) escavazione del fondale dei porti, in mancanza delle autorità
portuali;
g) programmazione e coordinamento dei corsi di formazione professionale
previsti dalla normativa vigente in materia di accesso all'attività di
consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
3. I provvedimenti di concessione di cui al comma 1, sono assoggettati alla
tassa sulle concessioni regionali ai sensi della vigente normativa.
4. Il Consiglio regionale, nell’ambito del piano regionale dei
trasporti, provvede alla programmazione degli interporti e delle
intermodalità, con esclusione di quelli classificati di rilievo
internazionale.
5. In materia di navigazione interna, fermo il richiamo alla normativa di
cui al comma 1, si provvede ai sensi della vigente normativa.
6. La Giunta regionale relaziona annualmente alla competente commissione
consiliare sulle attività di cui al comma 2.
Art. 101 - Funzioni delle
Province.
1. Oltre alle funzioni trasferite o delegate sulla base della vigente
normativa statale e regionale spetta alle province:
a) la sub-delega in materia di funzioni relative alle deroghe alle distanze
legali per costruire manufatti entro la fascia di rispetto delle linee e
delle infrastrutture di trasporto, escluse le strade e le autostrade;
b) la delega in materia di funzioni relative alla gestione dei corsi di
formazione professionale previsti dalla normativa vigente in materia di
accesso all’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi
di trasporto.
2. L’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 è svolto sulla
base di specifiche direttive stabilite con provvedimento della Giunta
regionale da emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore
della presente legge.
Art. 102 - Disposizioni
transitorie.
1. I procedimenti amministrativi relativi agli esami di idoneità
all’esercizio dell’attività di consulenza per la
circolazione dei mezzi di trasporto, già iniziati alla data di cui
all’ articolo 15,
conservano la loro validità e sono portati a termine dai competenti
organi della Regione secondo le modalità previste dalle norme in
vigore alla data in cui hanno avuto inizio.
CAPO VIII - Protezione civile
Art. 103 - Sistema regionale
veneto di protezione civile.
1. La Giunta regionale individua le strutture della propria amministrazione
e degli enti amministrativi regionali, facenti parte del sistema regionale
veneto di protezione civile, indicando le forme di partecipazione allo
stesso nelle attività di previsione e prevenzione dei rischi, di
attuazione di interventi in emergenza e per il superamento
dell’emergenza, di ripristino delle condizioni di sicurezza,
nonché di comunicazione e di informazione in materia di protezione
civile.
2. I comuni, le comunità montane, le province e le organizzazioni e i
gruppi di volontariato di protezione civile, riconosciuti ai sensi
dell’ articolo
10 della legge
regionale 27 novembre 1984, n. 58 , “Disciplina degli interventi
regionali in materia di protezione civile” e successive modifiche e
integrazioni, sono componenti operative fondamentali del sistema regionale
veneto di protezione civile articolato su scala provinciale.
3. Le province promuovono, sulla base di indirizzi approvati dalla Giunta
regionale, forme di coordinamento intercomunale delle componenti operative
del sistema regionale di protezione civile, con riferimento ad ambiti
territoriali omogenei.
Art. 104 - Attività
programmatoria della Regione.
1. La Regione, nell’ambito della legislazione statale e regionale di
settore, svolge le funzioni di coordinamento, indirizzo, pianificazione nei
confronti degli enti locali e degli enti amministrativi regionali,
nonché di direzione unitaria di emergenza e di partecipazione ai
relativi interventi qualora l’emergenza interessi il territorio di
più province.
2. In particolare la Giunta regionale:
a) approva linee guida, schemi di piano e direttive tecniche per la
predisposizione, da parte degli enti locali, dei rispettivi strumenti di
pianificazione di protezione civile;
b) sulla base degli indirizzi nazionali, in applicazione di quanto disposto
dall’ articolo
2, comma 2, lettera b), della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 e
successive modifiche ed integrazioni e sentiti il Comitato regionale di
protezione civile (CRPC), e la competente commissione consiliare, approva i
programmi regionali di previsione e prevenzione relativi alle varie ipotesi
di rischio e ne cura l’aggiornamento con cadenza triennale;
c) approva, anche sulla base dei piani di emergenza provinciali e sentita
la competente commissione consiliare, il piano regionale di emergenza, di
cui all’ articolo 2, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 27
novembre 1984, n. 58 e successive modifiche e integrazioni, contenente le
procedure e le modalità organizzative ed operative finalizzate ad
affrontare situazioni di emergenza, nonché gli indirizzi per la
redazione dei piani provinciali di emergenza, in particolare per
fronteggiare gli eventi calamitosi di cui all’articolo 2, comma 1,
lettera b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del
Servizio nazionale della protezione civile” e successive modifiche e
integrazioni; le indicazioni o le prescrizioni in materia di assetto del
territorio e di uso del suolo contenute negli strumenti di pianificazione
regionale di protezione civile di cui alle lettere a) e b), costituiscono
elementi vincolanti di analisi per la redazione e l’aggiornamento del
Piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC) e degli altri piani
urbanistici e di settore di competenza regionale; ( 95)
d) individua gli indirizzi ed i criteri per l’organizzazione, la
formazione nonché per l’utilizzo, diretto o da parte degli enti
locali, delle organizzazioni e dei gruppi di volontariato di protezione
civile, fermo restando quanto disposto dall’ articolo 10 della
legge regionale 27
novembre 1984, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni. La Giunta
regionale promuove, altresì, direttamente o attraverso il centro
istituito con la legge regionale 26 gennaio 1994, n. 5
“Adesione alla costituzione del centro regionale di studio e
formazione per la previsione in materia di protezione civile in Longarone",
oppure con la collaborazione di altre strutture convenzionate, la
formazione di specifiche figure professionali per la gestione di situazioni
di crisi e per il coordinamento delle attività di soccorso,
nonché di responsabili e capigruppo appartenenti al volontariato di
protezione civile; ( 96)
e) entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, al fine
di dare attuazione all’attività programmatoria in materia di
lotta agli incendi boschivi di cui alla legge regionale 24 gennaio 1992, n. 6
“Provvedimenti per la prevenzione ed estinzione degli incendi
boschivi”, provvede all’integrazione delle funzioni svolte
rispettivamente dal centro di coordinamento regionale in emergenza
(Co.R.Em.) di cui all' articolo 4 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 e
successive modifiche ed integrazioni, e dal Centro operativo regionale
(COR), nonché alla suddivisione del territorio in distretti di
protezione civile e antincendio boschivo, precisandone, sentite le
province, le comunità montane e i comuni interessati, la struttura
organizzativa e funzionale. La Giunta regionale è, altresì,
autorizzata ad affidare il servizio aereo di prevenzione, di ricognizione,
di estinzione degli incendi boschivi, nonché di protezione civile,
mediante l’utilizzo di aeromobili ad ala rotante, ferme restando le
competenze statali di cui all’articolo 107, comma 1, lettera f),
numero 3, del decreto legislativo n. 112/1998;
f) individua gli enti locali e le province che devono curare la
predisposizione, anche di intesa con la struttura regionale competente in
materia di protezione civile, dei “piani urgenti di emergenza per
fronteggiare il rischio idraulico e idrogeologico” ai sensi
dell’articolo 1, comma 4, decreto legge 11 giugno 1998, n. 180
recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a
favore delle zone colpite da disastri franosi nella Regione Campania,
convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267,
predisponendo a tal fine specifiche direttive per la formulazione dei piani
stessi.
Art. 105 - Attività di
soccorso e di ripristino e modifiche alla legge regionale 27 novembre 1984, n. 58
“Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione
civile” e successive modifiche e integrazioni.
1. All'attuazione degli interventi urgenti , in caso di crisi determinata
dal verificarsi o dall’imminenza di eventi calamitosi, si provvede
secondo le modalità di cui al Titolo IV della legge regionale 27 novembre 1984, n.
58 e successive modifiche ed integrazioni. A tal fine, al comma 1
dell'articolo 17 della medesima legge regionale, dopo le parole “o
di Comunità montane,” si aggiungono le parole “o di
Province,”; al comma 2 del medesimo articolo, le parole
“e le Comunità montane” sono sostituite dalle
parole “le Comunità montane, e le Province”. Nel
comma 1 e 2 dell'articolo 18 della medesima legge regionale, le parole
“i Comuni singoli o associati e le Comunità
montane” sono sostituiti dalle parole “i Comuni singoli
o associati, le Comunità montane e le Province”.
2. Salvo quanto disposto dall'articolo 108, comma 1, lettera c), del
decreto legislativo n. 112/1998, la Giunta regionale individua le strutture
e gli enti attuatori degli interventi in relazione alla specifica
competenza e alle finalità di efficacia e celerità
dell’azione amministrativa.
3. La Giunta regionale provvede all'attuazione degli interventi necessari
per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite
da eventi calamitosi, con le medesime modalità di cui ai commi 1 e 2.
4. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 la Giunta
regionale ai sensi dell’articolo 108, comma 1, lettera a), numero 2,
del decreto legislativo n. 112/1998, si avvale anche del Corpo nazionale
dei vigili dal fuoco, previa stipula di apposita convenzione, intesa a
regolare gli aspetti del rapporto.
Art. 106 - Eccezionale
calamità o avversità atmosferica.
1. Al verificarsi di eventi calamitosi di rilevanza regionale, si provvede
con le seguenti modalità:
a) il Presidente della Giunta regionale o l’Assessore delegato, anche
su richiesta dei sindaci dei comuni colpiti e informate le province
interessate, dichiara l'esistenza di stato di crisi per calamità
ovvero di eccezionale avversità atmosferica allo scopo di attivare
tutte le componenti utili per interventi di protezione civile. Tale
provvedimento sostituisce, nei casi citati, il provvedimento previsto
all’ articolo
2 della legge
regionale 30 gennaio 1997, n. 4 “Interventi a favore delle
popolazioni colpite da calamità naturali” e costituisce
declaratoria di evento eccezionale;
b) la Giunta regionale provvede all’individuazione dei territori
danneggiati, anche ai fini delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio
1992, n. 185 “Disciplina del fondo di solidarietà
nazionale” e successive modifiche e integrazioni;
c) qualora, per fronteggiare l’evento, si renda necessario
l’intervento dello Stato, il Presidente della Giunta regionale ne fa
richiesta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche al fine di
ottenere la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi
dell’articolo 107, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n.
112/1998;
d) il personale volontario, iscritto all’albo di cui
all’ articolo
10 della legge
regionale 27 novembre 1984, n. 58 e successive modifiche ed
integrazioni, chiamato dalla Regione o dalle province o dalle comunità
montane o dai comuni per le attività di protezione civile di
rispettiva competenza, usufruisce, ove ne ricorrano i presupposti, dei
benefici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre
1994, n. 613 “Regolamento recante norme concernenti la partecipazione
delle associazioni di volontariato nelle attività di protezione
civile” e successive modifiche e integrazioni; il relativo onere
è a carico dell’ente che effettua la chiamata nei limiti di
disponibilità di un apposito fondo istituito a bilancio anche sulla
base dei trasferimenti finanziari effettuati in materia e fermo restando,
nei casi di cui alla lettera a) e di esaurimento delle risorse finanziarie,
l'obbligo dell'ente sovraordinato di concorrere alla spesa. ( 97)
Art. 107 - Funzioni delle
Province.
1. Le province, in relazione alle funzioni loro attribuite dalla vigente
normativa, oltre alle attività indicate dall’articolo 108, comma
1, lettera b), del decreto legislativo n. 112/1998, provvedono:
a) a suddividere il proprio territorio, in ragione della natura dei rischi
attesi, in ambiti territoriali omogenei, sui quali organizzare, anche in
collaborazione con comuni e comunità montane le attività di
prevenzione, di concorso all’intervento di emergenza, di formazione
del volontariato e informazione della popolazione, nel rispetto degli
indirizzi e delle direttive regionali;
b) alla verifica della compatibilità dei piani comunali e
intercomunali di emergenza di cui all’articolo 108, comma 1, lettera
c), numero 3 del decreto legislativo n. 112/1998, redatti in base agli
indirizzi ed alle direttive regionali.
c) al coordinamento e allo svolgimento, in collaborazione con gli enti
locali, delle attività di formazione dei volontari appartenenti alle
organizzazioni e ai gruppi di volontariato di protezione civile di cui
all’articolo 10 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 e
successive modifiche ed integrazioni, in armonia con gli indirizzi e i
criteri di cui all’articolo 104, comma 2, lettera d), fatta salva la
riserva di competenza disposta in tale norma;
d) ad istituire la Consulta provinciale del volontariato di protezione
civile;
e) a predisporre le strutture tecnico-amministrative, gli organi
consultivi, i mezzi, le attrezzature e le risorse per concorrere alle
attività di protezione civile e per esercitare la funzione di
coordinamento in caso di emergenze di rilevanza provinciale, anche previa
apposita intesa con i rispettivi comandi provinciali dei vigili del fuoco,
nei modi e nelle forme indicati dal programma regionale di previsione e
prevenzione, nonché dalla pianificazione regionale e provinciale di
emergenza.
2. Le indicazioni o le prescrizioni in materia di assetto del territorio e
di uso del suolo contenute negli strumenti di pianificazione provinciale di
protezione civile costituiscono elementi vincolanti di analisi per la
predisposizione e l'aggiornamento dei piani territoriali provinciali (PTP)
e degli altri piani di settore di livello provinciale.
Art. 108 - Funzioni delle
Comunità montane.
1. Le comunità montane, in relazione
alle funzioni loro attribuite dalla vigente normativa, provvedono:
a) alla raccolta ed elaborazione di dati interessanti la protezione civile,
con particolare riguardo al rischio idrogeologico, al rischio incendi
boschivi e al rischio valanghe, sulla base degli indirizzi regionali;
b) a promuovere e supportare le attività di protezione civile svolte
dai comuni appartenenti alla comunità stessa, con particolare
riferimento a quelle afferenti il volontariato di protezione civile, con il
coordinamento delle province;
c) a predisporre le strutture, le attrezzature e le risorse necessarie per
assolvere alle funzioni del presente articolo.
Art. 109 - Funzioni dei
Comuni.
1. I comuni, in relazione alle funzioni loro attribuite dalla vigente
normativa, oltre alle attività indicate dall’articolo 108, comma
1, lettera c) del decreto legislativo n. 112/1998, provvedono:
a) ad istituire nell’ambito della propria organizzazione
tecnico-amministrativa, anche previo accordo con comuni limitrofi soggetti
ad analoghi scenari di rischio, e le province interessate, una specifica
struttura di protezione civile che coordini, in ambito comunale, le risorse
strumentali e umane disponibili;
b) agli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali
condizioni di vita, in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
c) ad incentivare e sostenere la costituzione di gruppi comunali di
volontariato di protezione civile, al fine di migliorare lo standard
qualitativo degli interventi in caso di emergenza locale nonché di
concorrere efficacemente alle emergenze di entità superiore.
2. Le indicazioni o le prescrizioni in materia di assetto del territorio e
di uso del suolo contenute nel piano comunale di protezione civile
costituiscono elementi vincolanti di analisi per la predisposizione e
l'aggiornamento della pianificazione urbanistica comunale.
Art. 110 - Fondo regionale di
protezione civile.
1. É istituito il fondo regionale di protezione civile la cui
dotazione è annualmente stabilita con legge di bilancio.
2. Il fondo è prioritariamente utilizzato per fronteggiare gli eventi
di cui all’articolo 106 sulla base di quanto disposto con il decreto
di cui alla lettera a) del medesimo articolo.
TITOLO IV - Servizi alla persona
e alla comunità
CAPO I - Ambito di intervento
Art. 111 - Ambito di
intervento.
1. In attuazione al decreto legislativo n. 112/1998 il presente titolo,
previa individuazione delle funzioni che richiedono l’unitario
esercizio a livello regionale, disciplina il conferimento delle funzioni
agli enti locali ed alle autonomie funzionali nella materia servizi alla
persona e alla comunità.
2. Il settore servizi alla persona ed alla comunità attiene, in
particolare, alle materie tutela della salute, servizi sociali, formazione
professionale, istruzione scolastica e beni e attività culturali.
CAPO II - Tutela della salute,
servizi sociali e integrazione socio-sanitaria
SEZIONE I - Tutela della salute
Art. 112 - Tutela della
salute, servizi sociali e integrazione socio-sanitaria.
1. La Regione, entro un anno
dall’entrata in vigore della presente legge, disciplina la materia
relativa alla tutela della salute, ai servizi sociali e
all’integrazione socio-sanitaria ivi compresa l’individuazione
delle funzioni di competenza regionale e di quelle da ripartire tra gli
enti locali, le autonomie funzionali e le unità locali socio
sanitarie.
2. Fino all’entrata in vigore della disciplina di cui al comma 1, in
attesa del provvedimento di riordino del servizio sanitario regionale in
attuazione al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23
ottobre 1992, n. 421" e successive modifiche ed integrazioni e di
attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e di servizi sociali", si
applica la vigente normativa regionale nelle materie sanitaria, servizi
sociali e integrazione socio sanitaria.
Art. 113 - Conferenza
regionale permanente per la programmazione sanitaria e socio sanitaria.
(98)
1. É istituita la Conferenza regionale permanente per la
programmazione sanitaria e socio sanitaria che, nello svolgimento delle
attività, si raccorda con la Conferenza permanente Regione-Autonomie
locali, prevista dall’ articolo 9 della legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 .
2. La Conferenza regionale permanente per la programmazione sanitaria e
socio sanitaria esprime parere:
a) sulla proposta di piano socio sanitario regionale;
b) sulle proposte di atti di rilievo regionale riguardanti l’alta
integrazione socio sanitaria;
c) sui provvedimenti regionali laddove sia previsto dall’articolo 3
bis comma 7 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed
integrazioni relativamente alle aziende ULSS;
d) sugli schemi di disegno di legge e di regolamento in materia sanitaria,
nonché sulle proposte di legge regionale di natura programmatoria
individuate dalla competente commissione consiliare. Il parere sulle
proposte di legge, non vincolante, viene espresso entro il termine di
quarantacinque giorni dal ricevimento, trascorso il quale si prescinde dal
parere stesso; ( 99)
e) sui provvedimenti regionali laddove sia previsto dall’articolo 3
bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 502/1992 e successive modifiche
ed integrazioni relativamente alle aziende ospedaliere.
3. Nell'esposizione del parere di cui al comma 2, lettera a), la Conferenza
esprime in particolare parere sui seguenti aspetti:
a) gli standard qualitativi delle prestazioni sociali e sanitarie;
b) i servizi essenziali da garantire alle persone;
c) la pari opportunità di prevenzione, cura, riabilitazione e
assistenza per tutte le persone residenti nel suo territorio;
d) la definizione, per territori alpini o disagiati, di parametri speciali
necessari a compensare condizioni di disagio oggettive;
e) la determinazione delle risorse da impegnare per garantire quanto
stabilito nella programmazione;
f) la periodica azione di monitoraggio e di controllo sul raggiungimento
degli obiettivi programmati.
4. La Conferenza regionale permanente per la programmazione sanitaria e
socio sanitaria propone annualmente documenti di valutazione sullo stato
dell’organizzazione e dell’efficacia dei servizi, sulla base
delle informazioni contenute nella relazione sanitaria regionale che la
Giunta regionale provvede a trasmettere entro il 30 giugno di ogni anno ai
sensi dell'articolo 115. Copia dei documenti di valutazione è
trasmessa al Consiglio regionale.
5. Limitatamente a quanto previsto dall’articolo 3 bis, comma 7, del
decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, la
Conferenza regionale permanente per la programmazione sanitaria e socio
sanitaria può chiedere alla Regione di revocare i direttori generali
delle aziende ospedaliere o di non disporne la conferma.
6. La Conferenza regionale permanente per la programmazione sanitaria e
socio sanitaria elegge al suo interno il proprio Presidente. Essa ha la
seguente composizione:
a) i presidenti delle Conferenze dei sindaci;
b) tre rappresentanti dell’Associazione nazionale comuni italiani
(ANCI) sezione regionale;
c) un rappresentante dell’Unione regionale delle province del Veneto
(URPV);
d) un rappresentante dell’Unione nazionale comuni, comunità ed
enti montani (UNCEM).
7. Per la trattazione di argomenti che si riferiscono a funzioni e
competenze delle amministrazioni provinciali, la Conferenza regionale
permanente per la programmazione sanitaria e socio sanitaria è
integrata dai Presidenti delle province.
8. I componenti di cui alle lettere b), c) e d) del comma 6 sono nominati
con decreto del Presidente della Giunta regionale su designazione delle
rispettive associazioni.
9. La Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio
sanitaria provvede alla designazione del componente del collegio sindacale
spettante all’organismo di rappresentanza dei comuni nelle aziende
ospedaliere.
10. La Conferenza regionale permanente per la programmazione sanitaria e
socio sanitaria si insedia entro novanta giorni dall’entrata in
vigore della presente legge e, organizza i propri lavori nel rispetto delle
finalità e dei compiti previsti dal presente articolo.
Art. 114 - Piano attuativo
locale.
1. Il piano generale triennale di cui all’articolo 6, comma 3,
lettera a), della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56
"Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale di
attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della
disciplina in materia sanitaria", così come modificato dal decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517" costituisce il piano attuativo locale
proposto dal direttore generale e, previo parere della Conferenza dei
sindaci, è approvato dalla Regione.
Art. 115 - Relazione
sanitaria regionale.
1. Entro il 30 giugno di ogni anno, la
Giunta regionale presenta al Consiglio regionale tramite la competente
commissione consiliare, la relazione sanitaria regionale comprensiva della
valutazione sullo stato dell’organizzazione e dell’efficacia
dei servizi di cui al comma 4 dell’articolo 113. ( 100)
Art. 116 - Valutazione dei
direttori generali delle aziende ULSS ed aziende ospedaliere.
1. La Giunta regionale nel corso degli adempimenti di cui all' articolo 41, legge regionale 9 febbraio
2001, n. 5 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di
leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della
Regione (legge finanziaria 2001)", acquisito il parere della commissione
consiliare competente, determina l'eventuale aggiornamento degli obiettivi
dei direttori generali, nonché i parametri e i criteri di valutazione
per il raggiungimento degli stessi.
2. Nell'occasione di cui al comma 1, la Giunta regionale presenta,
altresì, alla competente commissione consiliare, una relazione sulla
valutazione dei risultati conseguiti in base alla previsione di cui al
medesimo comma 1, riferiti all'anno precedente.
Art. 117 - Poteri
sostitutivi della Regione.
1. Ferme restando le funzioni del sindaco
quale autorità sanitaria locale, la Regione, attraverso le aziende
sanitarie, assicura i livelli essenziali di assistenza di cui
all’articolo 1 del decreto legislativo n. 502/1992.
2. In caso di accertate e gravi inadempienze, segnalate anche dai sindaci
del territorio interessato, nell’adozione di atti per la
realizzazione degli obiettivi della programmazione socio-sanitaria
regionale già fissati in provvedimenti regionali o in provvedimenti
aziendali sottoposti a visto di congruità, il Presidente della Giunta
regionale, su proposta dell’Assessore alle politiche sanitarie,
diffida il direttore generale stabilendo un termine entro il quale
l’atto deve essere adottato.
3. In caso di urgenza o quando l’atto non sia stato emanato nel
termine fissato ai sensi del comma 2, il Presidente della Giunta regionale,
su proposta dell’Assessore alle politiche sanitarie, nomina un
commissario ad acta.
Art. 118 - Ruolo dei comuni
nella programmazione regionale e locale.
1. Ad integrazione di quanto già previsto dalla legge regionale 14 settembre 1994, n.
56 ( 101) , ed ai sensi
della legge n. 328/2000 i comuni:
a) concorrono alla programmazione socio sanitaria regionale attraverso la
loro rappresentanza nella Conferenza regionale permanente per la
programmazione sanitaria e socio sanitaria istituita dall’articolo
113;
b) esercitano, in forma associata, le funzioni di indirizzo e valutazione
di cui all’articolo 3, comma 14, del decreto legislativo n. 502/1992
nell’ambito territoriale di ciascuna ULSS, tramite la rappresentanza
della Conferenza dei sindaci;
c) si raccordano alla Regione ed alle aziende unitarie locali socio
sanitarie, attraverso gli organismi di rappresentanza previsti dalla legge
vigente.
2. La Conferenza dei sindaci dei comuni compresi nel territorio
dell’ULSS:
a) partecipa alla programmazione socio sanitaria regionale attraverso il
proprio rappresentante nella Conferenza regionale permanente di cui
all’articolo 113;
b) programma, nell’ambito del territorio di competenza, le linee di
indirizzo sociosanitario per raggiungere gli obiettivi di salute definiti
dalla programmazione regionale;
c) verifica che vengano raggiunti gli obiettivi fissati dalla
programmazione nel territorio di competenza.
Art. 120 - Comitato dei
sindaci di distretto.
1. In ogni distretto socio sanitario dell’unità locale socio
sanitaria, di cui all’ articolo 22 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 ,
è costituito il Comitato dei sindaci di distretto, previsto dal comma
4, dell’articolo 3-quater, del decreto legislativo n. 502/1992 e
successive modifiche ed integrazioni.
2. Il Comitato dei sindaci di distretto è composto dai sindaci dei
comuni il cui territorio rientra nell’area del distretto socio
sanitario. Nel caso di presenza di comuni facenti parte di comunità
montana, alle riunioni del Comitato dei sindaci di distretto può
partecipare il Presidente della stessa comunità montana.
3. Nei comuni il cui ambito territoriale coincide con quello del distretto
socio sanitario o lo supera, il Comitato dei sindaci di distretto è
sostituito dal Comitato dei presidenti di circoscrizione.
4. Il Comitato dei sindaci di distretto concorre alla verifica del
raggiungimento dei risultati di salute definiti dal Programma delle
attività territoriali previsto dal comma 3, dell’articolo
3-quater, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed
integrazioni. Svolge tali funzioni formulando nei limiti delle risorse
assegnate, al direttore del distretto socio sanitario, il proprio parere in
merito alla proposta di Programma delle attività territoriali, entro
trenta giorni dal ricevimento della stessa. Limitatamente alle
attività socio sanitarie esprime, al direttore generale
dell’Unità locale socio sanitaria, l’intesa prevista dalla
lettera c), del comma 3, dell’articolo 3 quater, del decreto
legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, entro
trenta giorni dal ricevimento della proposta di Programma delle
attività territoriali.
5. Gli organi dell’Unità locale socio sanitaria sono tenuti a
rendere disponibili al Presidente del Comitato dei sindaci di distretto, i
dati informativi necessari allo svolgimento delle funzioni di cui al comma
4.
6. Il sindaco del comune con il maggior numero di abitanti residenti
nell’area del distretto socio sanitario, è il presidente del
Comitato dei sindaci di distretto. Il presidente convoca il Comitato dei
sindaci di distretto.
7. Il Comitato dei sindaci di distretto si riunisce presso gli uffici del
comune di cui al comma 6.
8. Gli oneri per l’esercizio delle funzioni del Comitato dei sindaci
di distretto sono a carico dei comuni interessati.
Art. 121 - Recepimento
nell’atto aziendale delle norme concernenti il ruolo dei comuni nella
programmazione locale socio sanitaria.
1. La Giunta regionale nell’approvare le disposizioni contenenti i
principi e criteri per l’adozione da parte delle singole aziende
sanitarie dell’atto aziendale ai sensi dell’articolo 3, comma 1
bis del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed
integrazioni, definisce le modalità con cui i comuni esercitano la
funzione di cui al comma 7, lettera e quinquies) dell’articolo 5
della legge regionale
14 settembre 1994, n. 56 così come modificata ed integrata
dall’articolo 119, comma 2.
Art. 122 - Funzioni
amministrative dei comuni.
1. Sono delegate ai comuni le funzioni amministrative concernenti:
a) l’autorizzazione alla produzione e deposito all’ingrosso di
additivi alimentari di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 19 novembre 1997, n. 514 "Regolamento recante disciplina
del procedimento di autorizzazione alla produzione, commercializzazione e
deposito di additivi alimentari, a norma dell'articolo 20, comma 8, della
L. 15 marzo 1997, n. 59";
b) l’autorizzazione alla pubblicità sanitaria di cui agli
articoli 1, 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 175 "Norme in materia di
pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle
professioni sanitarie";
c) l’autorizzazione alla pubblicità sanitaria di cui agli
articoli 4 e 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 175, limitatamente agli
ambulatori e laboratori veterinari.
2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore
della presente legge, fissa i criteri per l’esercizio delle funzioni
delegate previste dal comma 1.
3. Sino all’approvazione dei provvedimenti di Giunta regionale di cui
al comma 2, l’esercizio delle funzioni indicate nel presente articolo
resta disciplinato dalla normativa regionale vigente.
Art. 123 - Funzioni
amministrative delle Unità locali sociosanitarie.
1. Sono delegate alle Unità locali sociosanitarie, (ULSS) le funzioni
amministrative concernenti:
a) la proposta al prefetto dell’elenco degli addetti alla
attività di polizia giudiziaria per l’assunzione della relativa
qualifica prevista dall’ articolo 9 della legge regionale 30 novembre 1982, n. 54
"Prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive
modificazioni;
b) l’autorizzazione alla fecondazione artificiale di cui agli
articoli 6 e
seguenti della legge
regionale 28 agosto 1986, n. 44 "Disciplina della riproduzione
animale".
2. Le funzioni amministrative in materia di riconoscimento ed erogazione
delle provvidenze amministrative previste dalla legge 25 febbraio 1992, n.
210 “Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di
tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e
somministrazione di emoderivati”, e successive modificazioni e
dall’articolo 3, della legge 14 ottobre 1999, n. 362
“Disposizioni urgenti in materia sanitaria”, sono trasferite ad
una o più unità locali socio-sanitarie, da individuarsi con
successivo provvedimento della Giunta regionale, che determina anche i
tempi e le modalità del trasferimento. ( 105)
3. Sono sub-delegate alle ULSS le funzioni amministrative concernenti
l’abilitazione all’impiego dei gas tossici di cui
all’articolo 4, lettera c) del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147.
4. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore
della presente legge, fissa i criteri per l’esercizio delle funzioni
( 106) sub-delegate alle
ULSS.
5. Sino all’approvazione dei provvedimenti di Giunta regionale di cui
al comma 3 l’esercizio delle funzioni indicate nel presente articolo
resta disciplinato dalla normativa regionale vigente.
6. Ai fini dell’esercizio delle funzioni di cui al comma 2, la Giunta
regionale determina annualmente le risorse finanziarie da trasferire alle
unità locali socio-sanitarie individuate. ( 107)
Art. 123 bis - Piano
regionale per l’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti di
categoria B comportanti esposizioni a scopo medico ed esercizio da parte
delle aziende unità locali socio sanitarie (ULSS) delle funzioni
relative al nulla osta.
1. Con cadenza triennale, sulla base dell’inventario regionale delle
sorgenti ed apparecchiature radiogene, la Giunta regionale approva il piano
regionale per l’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti di
categoria B a scopo medico, che determina i bacini di utenza e, per ciascun
bacino, la quantità di sorgenti autorizzabili con nulla osta, tenuto
conto delle caratteristiche e della tipologia delle apparecchiature e delle
sorgenti radioattive già autorizzate.
2. In attuazione degli articoli 27 e 29 del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 230 “Attuazione delle direttive 89/618/Euratom,
90/641/Euratom, 96/29/Euratom e 2006/117/Euratom in materia di radiazioni
ionizzanti” e successive modificazioni, le aziende ULSS esercitano le
funzioni relative al rilascio, alla modifica ed alla revoca del nulla osta
per l’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria B
comportanti esposizioni a scopo medico, ivi comprese le sorgenti
radioattive sigillate ad alta attività, di cui all’articolo 3
del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52 “Attuazione della
direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive
sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane”.
3. Il nulla osta è rilasciato, su domanda degli interessati,
dall’azienda ULSS competente per territorio in relazione al luogo di
svolgimento dell’attività. Il direttore generale
dell’ULSS, successivamente alla verifica della regolarità della
documentazione ed alla compatibilità della richiesta con il piano
regionale di cui al comma 1, richiede alla struttura aziendale competente
in materia di igiene pubblica il parere igienico-sanitario ed alla
Commissione per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi
da radiazioni ionizzanti, di cui all'articolo 123 ter, il parere
radioprotezionistico previsto dall'articolo 29, comma 2, del decreto
legislativo n. 230/1995 e successive modificazioni. La Commissione si
esprime entro sessanta giorni dalla richiesta e può chiedere ulteriore
documentazione ed elementi conoscitivi; in tale caso il parere è
espresso entra trenta giorni dal ricevimento degli elementi istruttori
richiesti.
4. Il direttore generale dell’ULSS rilascia i provvedimenti di cui al
comma 2 entro novanta giorni dall'inizio del procedimento.
5. Qualora ai fini del rilascio del nulla osta sia richiesto, ai sensi
della vigente normativa, l’inserimento di specifiche prescrizioni
tecniche relative allo smaltimento dei rifiuti radioattivi ad uso medico ed
alla disattivazione degli impianti, il parere radioprotezionistico della
Commissione per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi
da radiazioni ionizzanti di cui al comma 3 è vincolante.
6. La Giunta regionale definisce le modalità dello smaltimento dei
rifiuti radioattivi ad uso medico.
7. La cessazione dell’impiego della sorgente di radiazioni ionizzanti
è comunicata all’azienda ULSS per la revoca del nulla osta di
cui al comma 3.
8. Al fine dell’aggiornamento della banca dati regionale,
l’azienda ULSS trasmette tempestivamente alla struttura regionale
competente in materia di prevenzione copia di ogni provvedimento adottato
ai sensi del comma 2. ( 108)
Art. 123 ter - Commissione
per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni
ionizzanti.
1. È istituita presso ciascuna azienda ULSS la commissione per la
protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni
ionizzanti, di seguito denominata commissione.
2. La commissione esprime il parere radioprotezionistico di cui
all'articolo 123 bis in ordine al rilascio, alla modifica ed alla revoca
del nulla osta di cui al comma 2 del medesimo articolo 123 bis.
3. La commissione è nominata dal direttore generale dell'ULSS ed
è composta:
a) dal responsabile del servizio igiene e sanità pubblica dell'azienda
ULSS, che la presiede;
b) da un laureato in medicina, specialista in radiologia o radioterapia o
medicina nucleare;
c) da un laureato in fisica, dipendente del servizio sanitario regionale;
d) da un esperto qualificato con abilitazione di terzo grado, scelto
nell'elenco di cui all'articolo 78 del decreto legislativo n. 230 del 1995;
e) da un medico autorizzato, scelto nell'elenco di cui all'articolo 88 del
decreto legislativo n. 230 del 1995;
f) da un rappresentante dell’Agenzia regionale per la prevenzione e
protezione ambientale del Veneto (ARPAV) di cui alla legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32
“Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'Agenzia regionale
per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)” e
successive modificazioni;
g) da un rappresentante dei vigili del fuoco, ai sensi dell’articolo
29 del decreto legislativo n. 230 del 1995 ;
h) da un rappresentante della direzione provinciale del lavoro e da un
rappresentante dell’autorità portuale e dell’ufficio di
sanità marittima, ove di competenza, in conformità a quanto
previsto dall’articolo 22 del decreto legislativo n. 230 del 1995 e
successive modificazioni.
4. I compiti di segreteria sono svolti da un funzionario dell'azienda ULSS.
( 109)
SEZIONE II - Servizi sociali e
integrazione socio sanitaria
Art. 124 - Oggetto e
finalità.
1. Per servizi sociali si intendono tutte le attività aventi contenuto
sociale, socio-assistenziale e socio-educativo, di cui all’articolo
128 del decreto legislativo n. 112/1998, di cui all’articolo 22 della
legge n.328/2000 nonché le prestazioni sociosanitarie di cui
all’articolo 3 septies del decreto legislativo 502/1992 e successive
modifiche ed integrazioni.
2. I servizi sociali sono rivolti alla promozione, alla valorizzazione e
alla formazione ed educazione alla socialità di tutti i cittadini, sia
come singoli sia nelle diverse aggregazioni sociali, alla prevenzione dei
fattori del disagio sociale nonché al reinserimento nel nucleo
familiare e nel normale ambiente di vita di quelle persone che, per
qualsiasi causa, fossero state escluse od emarginate, nonché a
soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni della salute
della persona.
3. La Regione, al fine di migliorare la qualità della vita e
l’efficacia degli interventi volti alla conservazione dello stato di
benessere e alla prevenzione e rimozione delle cause di nocività,
disagio e malattia, persegue l’obiettivo dell’integrazione tra
i servizi sociali e quelli sanitari.
4. La Regione tutela la salute, nel significato più ampio del termine,
come fondamentale diritto della persona e interesse della collettività
e garantisce mediante atti di amministrazione e di programmazione, la
libertà di costituzione delle persone in aggregazioni sociali e
l’attività di quest’ultime nel sistema dei servizi sociali
anche allo scopo di favorirne le possibili forme di collaborazione con gli
enti pubblici e di agevolarne l’assolvimento di funzioni e compiti di
rilevanza sociale in applicazione del principio di sussidiarietà di
cui al comma 3, lettera a), dell’articolo 4 della legge n. 59/1997.
5. Il presente capo, oltre a quanto previsto in materia di tutela della
salute, disciplina i rapporti tra la Regione, gli enti locali, le autonomie
funzionali e le ULSS in materia di servizi sociali.
Art. 125 - Destinatari degli
interventi.
1. Sono destinatari delle attività e degli interventi di cui al
sistema dei servizi sociali, nel rispetto delle norme dello Stato e, senza
distinzione di carattere giuridico, economico, sociale, ideologico e
religioso, tutti i cittadini residenti e i cittadini domiciliati nel Veneto
per ragioni di lavoro, nonché gli apolidi residenti nel Veneto.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono assicurati, nei limiti di legge,
anche alle persone temporaneamente presenti nel territorio regionale che
versino in condizioni di necessità e difficoltà contingenti.
Art. 126 - Diritti degli
utenti.
1. I servizi sociali sono garantiti agli utenti dagli enti erogatori nel
rispetto delle indicazioni contenute nel presente capo e delle disposizioni
contenute nelle carte dei servizi adottate in attuazione
dell’articolo 13 della legge n. 328/2000.
Art. 127 - Qualità dei
servizi.
1. Gli enti pubblici e i soggetti privati per poter erogare servizi sociali
devono ottenere l’idoneità strutturale relativa alla
conformità dei locali di servizio agli standard qualitativi e
l’idoneità organizzativa relativa alla qualità delle
prestazioni, alla qualificazione del personale e all’efficienza
operativa richieste dalla vigente normativa.
2. Nel rispetto degli standard dei servizi sociali essenziali e degli
standard organizzativi dei soggetti pubblici e privati determinati dallo
Stato, in base all’articolo 129, comma 1, lettere c) ed i), del
decreto legislativo n. 112/1998, come coordinato con le disposizioni di cui
alla legge n. 328/2000, la Giunta regionale:
a) definisce i livelli qualitativi minimi dei servizi e i relativi
indicatori per la realizzazione di un omogeneo e qualificato sistema di
servizi sociali;
b) individua modalità e procedure per il rilascio delle idoneità
di cui al comma 1 e per lo svolgimento dell’attività di
vigilanza al fine di attuare un sistema di controllo fondato su standard ed
indicatori di qualità determinati per ciascuna tipologia di servizio;
c) fissa gli ulteriori requisiti qualitativi necessari ai soggetti pubblici
e privati per l’esercizio e la gestione di servizi sociali con
l’utilizzo di risorse finanziarie pubbliche, nonché i relativi
criteri e modalità di accreditamento.
Art. 128 - Programmazione
dei servizi sociali.
1. Ferme restando le funzioni che
attengono ad esigenze di carattere unitario, e nel rispetto del principio
di sussidiarietà di cui all’articolo 4 della legge n. 59/1997 e,
delle disposizioni di cui alla legge n. 328/2000, la Regione provvede alla
programmazione dei servizi sociali attraverso i comuni, le province, le
ULSS e con la partecipazione degli altri enti pubblici e dei soggetti di
cui al comma 5 dell’articolo 1 della medesima legge n. 328/2000.
2. Con legge regionale, ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000, sono
indicati i principi della cooperazione dei comuni e delle province tra loro
e la Regione, gli obiettivi generali della programmazione, le forme e i
modi di partecipazione alla formazione dei piani e programmi regionali, e
sono indicati i criteri e fissate le procedure per gli atti e gli strumenti
della programmazione dei comuni e delle province rilevanti ai fini dei
programmi regionali.
3. I comuni e le province svolgono i propri compiti di progettazione,
realizzazione e gestione della rete dei servizi sociali in recepimento del
principio di sussidiarietà e in armonia con la programmazione
regionale che persegue l’obiettivo dell’integrazione
sociosanitaria assicurata nel territorio dalle ULSS.
4. La dimensione territoriale ottimale di esercizio dei servizi, per
rispondere alle esigenze di omogeneità di erogazione degli stessi e di
contenimento della frammentazione locale e per favorire la programmazione
degli interventi, il miglior utilizzo delle risorse, nonché
l’integrazione sociosanitaria, è individuata nel territorio di
competenza di ciascuna ULSS. Laddove sussistano specifiche esigenze
territoriali o emergenze sociali, la Conferenza dei sindaci in armonia con
l’articolazione in distretti delle ULSS, individua con riferimento al
piano di zona particolari modalità di attuazione della rete dei
servizi e di erogazione delle relative prestazioni.
5. Il piano di zona, di cui all’articolo 8 della legge regionale n. 56/1994 e agli
articoli 4 e 5 della legge regionale 3 febbraio 1996, n. 5 ,
nonché previsto dall’articolo 19 della legge n. 328/2000 ,
è lo strumento primario di attuazione della rete dei servizi sociali e
dell’integrazione sociosanitaria.
6. Le forme associative e di cooperazione di cui al decreto legislativo n.
267/2000 sono utilizzate dai soggetti interessati in armonia con la
programmazione del piano di zona, al fine di conseguire un uniforme livello
qualitativo dei servizi sociali e di integrazione socio-sanitaria e di
realizzare un miglior coordinamento degli interventi nel territorio.
7. La Giunta regionale individua le procedure e fissa i termini per la
presentazione agli uffici regionali del piano di zona da parte della
Conferenza dei sindaci ed in caso di mancata elaborazione, approvazione e
presentazione nei termini stabiliti, trascorsi inutilmente i predetti
termini, la Giunta regionale interviene nominando in via sostitutiva un
commissario ad acta per la realizzazione di tali adempimenti.
8. La Giunta regionale individua strumenti, modalità e procedure per
accertare, con riferimento al piano di zona, il conseguimento degli
obiettivi e il connesso utilizzo delle risorse.
9. La realizzazione, il potenziamento, l’adattamento e la
trasformazione di strutture per lo svolgimento di servizi sociali sono
subordinate a preventiva autorizzazione. Tali autorizzazioni sono
rilasciate dal sindaco del comune territorialmente competente previa
acquisizione del provvedimento rilasciato dalla struttura regionale
attestante la compatibilità del progetto con la programmazione
regionale.
10. Nell’ipotesi d’intervento sostitutivo di cui al comma 7, le
quote del fondo sociale regionale non attribuite per la mancata
elaborazione, approvazione e realizzazione del piano di zona, sono
assegnate ai soggetti istituzionali in conformità alle iniziative
contenute nel piano di zona approvato in via sostitutiva.
11. Nella formulazione degli atti di programmazione regionale dei servizi
sociali, ai sensi del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 "Norme in
materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera mm) della legge 23
ottobre 1992, n. 421", nonché ai sensi dell’articolo 21 della
legge n. 328/2000 assume rilevanza strategica l’organizzazione e la
realizzazione del sistema informativo regionale mediante la gestione
informatica dei dati che consenta l’approfondita analisi delle
esigenze sociali, la conoscenza delle risorse disponibili e l’equa
distribuzione delle medesime, nonché la valutazione dei risultati in
termini di rendimento e di verifica dei benefici.
12. Per le finalità di cui al comma 11 la Giunta regionale organizza
di conseguenza le proprie strutture con apposito personale e strumenti e
promuove l’utile apporto degli enti locali e delle ULSS per la
gestione di un patrimonio comune di informazioni.
Art. 129 - Funzioni della
Regione.
1. Nelle more dell’attuazione regionale della legge di riforma dei
servizi sociali di cui alla legge 328/2000, sono mantenute in capo alla
Regione, in quanto richiedono l’unitario esercizio a livello
regionale, le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento,
vigilanza e controllo sui servizi sociali nonché le seguenti funzioni:
a) realizzazione di iniziative di interesse regionale o rientranti nella
programmazione regionale, compresi i progetti pilota e obiettivo,
nonché delle attività relative alla valorizzazione del
volontariato;
b) individuazione dei criteri e delle modalità per
l’accreditamento dei soggetti e delle strutture che erogano servizi
sociali nonché per le connesse attività di vigilanza e controllo;
c) il controllo e la vigilanza sulle istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza (IPAB) di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle
fondazioni e associazioni private di cui al d.p.r. 10 febbraio 2000, n. 361
recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento
delle persone giuridiche private, le cui finalità si esauriscono
nell’ambito della Regione del Veneto ed operano nei servizi sociali
ai sensi della presente legge, nonché, nei limiti di competenza, sulle
organizzazioni di volontariato e sulle cooperative sociali;
d) la nomina per un periodo di norma non superiore a sei mesi prorogabili
in casi eccezionali fino ad un massimo di altri sei mesi, di commissari
straordinari regionali in sostituzione degli organi ordinari di
amministrazione, nell’ambito delle attribuzioni di controllo e
vigilanza sugli organi delle istituzioni pubbliche e private operanti nel
sociale, individuati all’interno dell’apposito registro
regionale costituito presso la struttura regionale competente in materia di
servizi sociali;
e) realizzazione e coordinamento di iniziative a livello europeo ed
internazionale per la valorizzazione dei servizi sociali.
2. La Giunta regionale, nell’attuazione della legge n. 328/2000,
determina in particolare i criteri e le modalità per lo svolgimento
dell’attività di controllo e di vigilanza sugli enti e sulla
loro attività gestionale, sulla qualità dei loro servizi e sulle
risorse patrimoniali.
Art. 130 - Funzioni dei
Comuni.
1. Fatto salvo quanto previsto dal comma
1 dell'articolo 131 in attuazione dell'articolo 131 del decreto legislativo
n. 112/1998, nonché del decreto legislativo n. 267/2000, è
attribuita ai comuni la generalità delle funzioni e dei compiti
relativi all’erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali ed in
particolare di quelli relativi alle materie indicate alle lettere a), b),
c), d) ,e), f), e g), comma 1 dell’articolo 132 del decreto
legislativo n. 112/1998, nonché di quelle previste dall’articolo
6 della legge n.328/2000 ad eccezione delle funzioni attribuite alle ULSS
dall’articolo 3 septies del decreto legislativo n. 502/1992 e
successive modifiche ed integrazioni. ( 110)
2. In attuazione dell’atto d’indirizzo e coordinamento di cui
all’articolo 3 septies, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992
e successive modifiche ed integrazioni la Giunta regionale definisce le
prestazioni sociosanitarie di specifica competenza dei comuni.
3. Allo scopo di perseguire pienamente l’integrazione sociosanitaria,
la Giunta regionale promuove la delega da parte dei comuni alle ULSS anche
mediante l’utilizzo delle risorse nel fondo sociale regionale, delle
prestazioni sociali a rilevanza sanitaria di cui al comma 2 lettera b)
dell’articolo 3 septies del decreto legislativo n. 502/1992 e
successive modifiche ed integrazioni nonché della gestione dei servizi
sociali.
4. Nelle materie proprie o conferite i comuni svolgono funzioni e compiti
di programmazione e di gestione nonché esercitano poteri di iniziativa
e di proposta. Nelle stesse materie svolgono funzioni di promozione e di
coordinamento operativo dei soggetti di cui al comma 5 dell’articolo
1 della legge n. 328/2000 con i quali, per la realizzazione e la gestione
della rete dei servizi sociali, possono concludere accordi e programmi
nonché stipulare convenzioni nel rispetto delle norme vigenti.
5. I comuni, per quanto di loro competenza, esercitano poteri di controllo
e di vigilanza sui servizi sociali secondo la disciplina adottata in merito
dalla Regione ai sensi del comma 2 dell’articolo 6 della legge n.
328/2000.
Art. 131 - Funzioni delle
Province.
1. Le province promuovono, coordinano,
incentivano e comunque assicurano, in armonia con la programmazione
regionale, nel territorio di loro competenza e in linea con la
realizzazione del piano di zona gli interventi sociali relativi ai non
vedenti, agli audiolesi e ai figli minori riconosciuti dalla sola madre,
anche mediante le forme organizzative di cui al decreto legislativo n.
267/2000. Sono compresi in tali interventi i servizi per
l’integrazione dei minorati sensoriali nelle scuole di ogni ordine e
grado, e comunque sino al conseguimento di una qualifica professionale.
2. La Regione riconosce e sostiene il Centro audiofonologico di Marocco
della Provincia di Venezia quale soggetto qualificato per la formazione del
personale, per lo studio e la ricerca della disabilità sensoriale, per
i servizi di consulenza, di controllo e di supporto sistematico
dell'evoluzione linguistica e cognitiva dei soggetti con handicap
sensoriale.
Art. 132 - Ruolo delle ULSS,
delle IPAB e dei soggetti del privato sociale.
1. Alla programmazione, gestione e realizzazione della rete dei servizi
sociali locali e regionali concorrono, ciascuno per le proprie competenze e
capacità, oltre alla Regione e agli enti locali territoriali, le ULSS,
le IPAB e i soggetti di cui al comma 5 dell’articolo 1 della legge n.
328/2000 dotati di autonoma potestà decisionale,
economico-patrimoniale ed organizzativa inseriti in registri e albi
regionali.
2. Le ULSS, organizzate ai sensi dell’articolo 3 del decreto
legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, assicurano
lo svolgimento delle seguenti funzioni:
a) accertamento e rilascio, se delegate, delle idoneità strutturali ed
organizzative di cui all’articolo 127, ivi comprese le connesse
attività di vigilanza;
b) programmazione, progettazione e gestione dei servizi sociali in
relazione alle deleghe conferite dagli enti locali e sulla base degli
indirizzi espressi dalla Conferenza dei sindaci;
c) svolgimento, su delega della Giunta regionale, di funzioni
amministrative in materia di servizi sociali concernenti assegnazioni di
finanziamenti ad iniziative e ad interventi d’interesse regionale.
3. Le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale di cui all’articolo 3
septies, comma 2 lettera a) e comma 4 del decreto legislativo n. 502/1992 e
successive modifiche ed integrazioni, sono assicurate dalle ULSS. Le
prestazioni sociali a rilevanza sanitaria di cui all’articolo 3
septies, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 502/1992 e
successive modifiche ed integrazioni, sono assicurate dalle ULSS se
delegate dai comuni.
4. La direzione ed il coordinamento delle attività sociosanitarie, i
cui servizi sono assicurati in ambito distrettuale, sono attuati dal
direttore generale, secondo le forme e le modalità stabilite dalla
normativa regionale vigente, integrate dalle funzioni previste
dall’articolo 3, comma 1 quinquies, del decreto legislativo n.
502/1992 e successive modifiche ed integrazioni nonché, in attuazione
ed applicazione dell’articolo 3, comma 1 quater, del decreto
legislativo medesimo, ai fini della individuazione della figura di
riferimento per le attività socio-sanitarie ad elevata integrazione
sanitaria. Per la programmazione e valutazione delle attività
sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria, il direttore generale si
avvale altresì del Collegio di direzione, di cui all’articolo 17
del citato decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed
integrazioni, del quale il direttore dei servizi sociali è membro di
diritto.
5. Allo scopo di garantire continuità nell’erogazione dei
servizi sociali, fino all’approvazione della legge di cui
all'articolo 112, comma 1 della presente legge le ULSS continuano a
svolgere inoltre le funzioni e i compiti concernenti l’integrazione
sociosanitaria mediante la gestione obbligatoria di attività
sociosanitarie come determinate dalla normativa vigente, ai sensi
dell’articolo 5 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55
"Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assitenza sociale" e
successive modificazioni.
6. Le IPAB e i soggetti di cui al comma 5 dell’articolo 1 della legge
n.328/2000, dotati di propria potestà decisionale, patrimoniale ed
organizzativa, che concorrono alla programmazione, realizzazione e gestione
della rete dei servizi sociali, sono individuati dalle normative di settore
e precisamente:
a) IPAB di cui alla legge n. 6972/1890;
b) cooperative sociali e relativi consorzi di cui alla legge 8 novembre
1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali";
c) fondazioni e associazioni con personalità giuridica di diritto
privato, ai sensi del d.p.r. 10 febbraio 2000, n. 361;
d) organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266
"Legge quadro sul volontariato";
e) enti religiosi di cui alla legge 25 marzo 1985, n. 121 "Ratifica ed
esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18
febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11
febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede", operanti nel
sociale ed in possesso delle idoneità, di cui all’ articolo 20 della
legge regionale 15
dicembre 1982, n. 55 e successive modificazioni, ove richiesta;
f) soggetti aventi scopo di lucro disciplinati dal libro V, titolo V del
codice civile, che perseguono finalità in materia di servizi sociali
ed in possesso delle idoneità di cui all’articolo 127, ove
richiesta per l’esercizio della propria attività;
g) associazioni non riconosciute disciplinate dall’articolo 36 del
codice civile operanti in materia di servizi sociali ed in possesso delle
idoneità di cui all’articolo 127, ove richiesta per
l’esercizio della propria attività.
7. La Giunta regionale entro i termini e con le modalità stabiliti
dalla legge regionale di attuazione della legge n.328/2000 determina, i
criteri e le modalità per l’attivazione di tavoli di confronto
con i soggetti di cui al comma 6. in occasione della programmazione e
realizzazione della rete dei servizi sociali a livello regionale.
Art. 133 - Fondo regionale
per le politiche sociali.
1. Nel bilancio regionale in sostituzione
del fondo di cui all’articolo 15 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 e
successive modificazioni, è istituito il Fondo regionale per le
politiche sociali di seguito chiamato fondo sociale, per il conseguimento
delle finalità del presente capo e, in particolare, degli obiettivi di
programmazione regionale in materia di servizi sociali e di educazione alla
socialità.
2. Confluiscono in tale fondo sociale:
a) le risorse destinate dallo Stato alla Regione in materia di servizi
sociali, anche per l’esercizio di nuove funzioni trasferite,
attribuite o delegate;
b) le risorse regionali per il conseguimento delle finalità del
presente capo;
3. Il fondo sociale è ripartito dalla Giunta regionale sentita la
competente commissione consiliare in attuazione delle disposizioni
contenute nel bilancio di previsione regionale secondo i seguenti criteri:
a) finanziamento di iniziative di interesse regionale svolte a livello
unitario dirette sia ad attività istituzionali che ad attività
progettuali, nonché di iniziative regionali concernenti studi e
ricerche sui fenomeni sociali, strumenti di divulgazione e momenti di
confronto, informazione e formazione;
b) sostegno e promozione dell’erogazione dei servizi sociali, svolti
dai comuni in forma associata nell’ambito della programmazione
regionale e dei piani di zona e con gli strumenti in esso previsti;
c) sostegno e promozione di servizi sociali d’interesse locale
delegati alle ULSS dagli enti locali in forma associata in attuazione della
programmazione regionale e delle disposizioni previste nei piani di zona;
d) sostegno e promozione delle iniziative in materia di servizi sociali
svolte nell’ambito della programmazione regionale da soggetti
pubblici attraverso le forme associative e di cooperazione previste dalla
normativa vigente;
e) finanziamento di funzioni amministrative d’interesse regionale
conferite dalla Regione agli enti locali e alle ULSS;
f) sostegno e promozione delle iniziative svolte dagli enti locali nella
realizzazione della rete dei servizi sociali con la partecipazione dei
soggetti di cui al comma 5 dell’articolo 1 della legge n.328/2000;
g) sostegno e promozione delle iniziative volte alla soluzione di
situazioni di emergenza sociale;
h) sostegno e promozione delle iniziative volte alla soluzione di
problematiche sociali con modalità e strumenti innovativi;
i) sostegno di iniziative a tutela dei minori.
4. Il fondo sociale regionale è comunque strumentale alle
attività istituzionali regionali e viene ripartito secondo i criteri
di cui al comma 3.
5. Ogni disposizione in contrasto con i criteri di ripartizione del fondo
sociale indicati nel presente articolo si intende implicitamente abrogata.
Art. 134 - Abrogazione.
1. Le disposizioni in contrasto con le norme del presente capo si intendono
abrogate.
CAPO III - Formazione
professionale e istruzione scolastica
Art. 135 - Finalità e
principi.
1. La Regione e gli enti locali, ciascuno nell'ambito delle proprie
competenze, attuano l'integrazione fra il sistema dell'istruzione, della
formazione e del lavoro, allo scopo di promuovere la crescita civile,
culturale e professionale della persona mediante azioni pubbliche, private
e dei soggetti di cui al comma 5 dell’articolo 1 della legge n.
328/2000 , nel settore dell’istruzione, della formazione
professionale, dell’orientamento e del diritto allo studio, attuate
nella dimensione della formazione iniziale, continua e ricorrente.
2. Le funzioni di governo dell’offerta formativa integrata sono
esercitate dalla Regione e dagli enti locali nel rispetto dei principi di
coerenza, di completezza dell’offerta nonché di pari
opportunità nella fruizione, da parte dei cittadini, del pluralismo
delle proposte.
3. La Regione promuove il raccordo col sistema scolastico nazionale e con
quello universitario, nonché il coordinamento e l’integrazione
dell’offerta formativa con le altre politiche attive del lavoro e con
i rispettivi servizi, così come individuati, in sede di attuazione del
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 "Conferimento alle regioni e
agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a
norma dell'articolo 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59", dalla legge regionale 16 dicembre
1998, n. 31 “Norme in materia di politiche attive del lavoro,
formazione e servizio all’impiego in attuazione del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469” e successive modifiche e
integrazioni.
4. La Regione informa la propria azione ai principi di collaborazione e di
concertazione con le autonomie locali e scolastiche, con
l’Università con le parti sociali nell’ambito dei
protocolli allo scopo adottati.
5. Le modalità per l’integrazione tra i sistemi di formazione,
di orientamento scolastico e universitario sono definite dalla Giunta
regionale, in rapporto alle proprie competenze, con appositi atti di
indirizzo, tenuto conto dell’intera gamma della potenziale offerta
formativa.
Art. 136 - Programmazione
dell’offerta formativa.
1. Nel rispetto delle finalità e dei
principi di cui all’articolo 135, la programmazione riguarda sia la
rete delle strutture della formazione professionale che la rete delle
strutture scolastiche.
2. La programmazione riguarda l’ambito della formazione
professionale, dell’orientamento e delle azioni integrate con il
mondo scolastico ed universitario e con il mondo del lavoro, il diritto
allo studio e all’apprendimento.
3. Le azioni di formazione professionale sono rivolte alla persona nella
sua globalità e attengono, in particolare, agli interventi di
inserimento lavorativo, di sviluppo e di cambiamento professionale e di
reinserimento.
4. Le azioni di orientamento, in particolare, comprendono interventi di
informazione orientativa, di educazione alla scelta di orientamento
formativo e speciale, di tirocinio e di accompagnamento nelle transizioni.
5. É funzionale alla programmazione dell’offerta formativa la
strutturazione di un adeguato e completo sistema informativo formazione e
istruzione (SIFI) in collegamento con gli sportelli informagiovani e con i
servizi di cui al comma 6.
6. Il SIFI deve collegarsi con il sistema informativo lavoro ed
osservatorio mercato del lavoro di cui alla legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 .
( 111)
Art. 137 - Funzioni della
Regione e delle province in materia di formazione professionale.
1. La Regione esercita le funzioni ed i compiti attribuiti dalla vigente
normativa in materia di formazione professionale e orientamento, salvo
quelli di cui al comma 2.
2. Le province, in attuazione della programmazione regionale e sulla base
delle risorse proprie e trasferite, esercitano le seguenti funzioni:
a) gestione dell’offerta formativa erogata direttamente dalla Regione
attraverso i propri centri di formazione;
b) altri interventi connessi in tema di formazione.
3. Con successiva legge, da approvare entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, la Regione provvede al riordino della
disciplina nella materia della formazione e dell’orientamento
professionale previa consultazione degli enti locali, delle autonomie
scolastiche e delle parti sociali.
4. Nelle more dell’approvazione della legge regionale di cui al comma
3, che definisca la ripartizione delle competenze fra Regione e province in
materia di formazione professionale, con decorrenza 1 settembre 2001 sono
trasferite alle province in attuazione dell’ articolo 4 della
legge regionale 16
dicembre 1998, n. 31 i Centri di formazione professionale.
5. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 4 sono trasferiti alle
Province territorialmente competenti il personale regionale, le risorse
finanziarie e le risorse strumentali occorrenti per l’esercizio della
funzione trasferita.
6. Ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie da trasferire ai
sensi del comma precedente sono prese a riferimento le voci spesa previste
per la specifica materia nel bilancio della Regione per l’esercizio
finanziario 2001.
7. Al personale regionale trasferito ai sensi del comma 5 si applicano le
disposizioni di cui all’ articolo 13, commi 6, 7, 8 e 9.
8. Il Comitato di coordinamento istituzionale di cui all' articolo 21 della legge
regionale n. 31/1998 costituisce la sede del confronto finalizzato alla
definizione del Piano regionale di formazione e del programma operativo
relativo al FSE.
Art. 138 - Funzioni della
Regione, delle province e dei comuni in materia di istruzione
scolastica.
1. La Regione esercita le seguenti funzioni:
a) indirizzo, coordinamento, valutazione, programmazione dell’offerta
formativa integrata tra istruzione e formazione professionale;
b) definizione degli indirizzi e dei criteri generali di programmazione
della rete scolastica in relazione al coordinamento regionale dei piani
provinciali;
c) suddivisione del territorio regionale, sulla base delle proposte degli
enti locali interessati, in ambiti funzionali al miglioramento
dell’offerta formativa;
d) determinazione del calendario scolastico;
e) erogazione dei contributi alle scuole non statali;
f) iniziative e attività di promozione relative all’ambito delle
funzioni conferite.
2. Spettano alle province in materia di istruzione secondaria superiore ed
ai comuni in relazione agli altri gradi inferiori dell’istruzione
scolastica, i seguenti compiti e funzioni:
a) istituzione, aggregazione, fusione e soppressione di scuole in
attuazione degli strumenti di programmazione;
b) redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni
scolastiche;
c) servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione degli
alunni portatori di handicap o in situazioni di svantaggio;
d) adozione del piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle
attrezzature, di intesa con le istituzioni scolastiche;
e) sospensione delle lezioni in casi gravi ed urgenti;
f) iniziative e le attività di promozione relative all’ambito
delle funzioni conferite;
g) costituzione, controlli e vigilanza ivi compreso lo scioglimento degli
organi collegiali scolastici a livello territoriale;
h) ogni altra attività non mantenuta allo Stato o alla Regione, in
forza delle vigenti disposizioni e del presente articolo.
3. I comuni, anche in collaborazione con le comunità montane e le
province, ciascuno in relazione ai gradi di istruzione di propria
competenza, esercitano, anche di intesa con le istituzioni scolastiche,
iniziative relative a:
a) educazione degli adulti;
b) interventi integrati di orientamento scolastico e professionale;
c) realizzare le pari opportunità di istruzione;
d) promuovere e sostenere con azioni di supporto la coerenza e la
continuità in verticale ed in orizzontale tra i diversi gradi ed
ordini di scuole;
e) interventi perequativi;
f) interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di
educazione alla salute.
4. La risoluzione dei conflitti di competenza relativi alle funzioni di cui
ai commi 2 e 3, è conferita alle province, ad eccezione dei conflitti
tra istituzioni della scuola materna e primaria la cui risoluzione spetta
ai comuni.
Art. 138 bis –
Competenza dei Comuni per il funzionamento delle scuole materne non
statali.
1. Nelle more di una revisione
organica delle norme in materia di istruzione e di funzionamento delle
istituzioni scolastiche, spetta anche ai Comuni il potere di concedere, con
i propri fondi di bilancio, contributi alle scuole materne non statali.
( 112)
1 bis I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi anche dai
comuni di residenza dei bambini che frequentano scuole materne non statali
localizzate in comuni diversi. ( 113)
2. Il contributo di cui al comma 1 è destinato alla conservazione ed
alla manutenzione ordinaria e straordinaria ( 114) degli edifici, delle attrezzature e degli impianti, al
funzionamento degli stessi, all'acquisto di materiale didattico e d'uso e
alle spese per il personale. ( 115)
Art. 139 - Strutture di
erogazione dell’offerta formativa.
1. La Regione, nell’ambito delle proprie competenze, formula
indirizzi, anche sulla base di criteri e parametri nazionali, per il
coordinamento nell’erogazione dell’offerta formativa.
2. Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, nel
quadro delle riforme nazionali e comunitarie in atto, con riferimento ai
processi di delega e nell’ambito della concertazione, la Regione
approva specifiche norme e linee di programma e di indirizzo per la
qualificazione delle strutture di offerta formativa integrata, con
particolare riferimento ai processi di accreditamento-certificazione
necessari, nonché alle eventuali azioni accompagnatorie, di sostegno e
di incentivazione.
3. La Giunta regionale, previa determinazione di modalità e criteri
sentita la competente commissione consiliare, è autorizzata a
concedere contributi per le azioni previste dal comma 2.
Art. 140 - Diritto allo
studio.
1. Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, la
Regione, nell’ambito di una riforma organica del diritto allo studio
non- universitario, adotta le misure necessarie a garantire
progressivamente a ciascuno il diritto allo studio, alla formazione e
all’apprendimento, l’accesso ai servizi pubblici, privati, del
privato-sociale, nonché un qualificato percorso formativo,
compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e determinando
criteri e modalità di attuazione.
Art. 141 - Edilizia
scolastica e anagrafe.
1. Gli interventi di cui alla legge 11 gennaio 1996, n. 23 “Norme per
l’edilizia scolastica” e successive modifiche e integrazioni, e
i rispettivi atti di programmazione regionale sono integrati, in
prospettiva di coerenza complessiva, con la programmazione riguardante
l’offerta formativa.
2. L’anagrafe prevista dalla legge n. 23/1996 concorre alla
definizione del più ampio sistema informativo di cui
all’ articolo 136.
Art. 142 - Sistema
universitario veneto.
1. Al fine di contribuire alla qualificazione dell’offerta formativa
integrata nell’ambito delle specifiche sedi di programmazione, la
Regione favorisce il collegamento dell’offerta formativa
universitaria con il sistema scolastico, con il sistema formativo e con il
mondo del lavoro.
2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, la Giunta
regionale promuove collaborazioni, anche finanziarie, per la migliore
sinergia tra settore pubblico e settore privato.
CAPO IV - Beni e attività
culturali
Art. 143 - Funzioni della
Regione.
1. La Regione esercita direttamente o in
concorso con lo Stato e gli enti locali, le funzioni e le competenze in
materia di beni e attività culturali di cui al presente capo.
2. La Regione inoltre promuove:
a) la conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale;
b) lo sviluppo la diffusione la valorizzazione della cultura incentivando
l’attività di soggetti sia pubblici che privati operanti nel
territorio, nel rispetto della pluralità e dell’autonomia
creativa.
3. In particolare la Regione:
a) esercita attività di programmazione, vigilanza, indirizzo e
coordinamento, sperimentazione;
b) esercita le attività volte a conseguire la conservazione, la
gestione, la promozione e la valorizzazione dei beni culturali, così
come definite dal Capo V del decreto legislativo n. 112/1998;
c) concorre con lo Stato all’azione di tutela dei beni culturali ed
esercita direttamente la tutela dei beni librari;
d) esercita le funzioni tecnico-scientifiche e amministrative inerenti
all’azione di programmazione e coordinamento delle attività
svolte da soggetti pubblici e privati e promuove lo sviluppo di sistemi
integrati di beni e servizi culturali;
e) attua la valorizzazione dei beni culturali e la promozione delle
attività e dei servizi culturali di rilevanza regionale, anche
mediante forme di cooperazione strutturale e funzionale con lo Stato e gli
enti locali ed eventualmente con altri soggetti pubblici e privati;
f) definisce, in cooperazione con lo Stato e le altre Regioni, le
metodologie di catalogazione dei beni culturali;
g) realizza direttamente o in collaborazione con gli enti locali il
censimento, l’inventariazione e la catalogazione dei beni culturali
per implementare le banche dati regionali in un sistema integrato di reti e
sistemi informativi;
h) definisce in concorso con lo Stato, le metodologie di conservazione e
restauro dei beni culturali e realizza attività di ricerca e
documentazione in tale ambito;
i) esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento relative ai musei,
biblioteche e beni culturali di enti locali, di interesse locale, e quelli
statali soggetti a trasferimento ai sensi dell’articolo 150 del
decreto legislativo n. 112/1998 e ne disciplina l’istituzione e il
funzionamento;
l) acquista beni culturali, anche mediante l’esercizio del diritto di
prelazione quando lo Stato ne trasferisca la facoltà alla Regione e ne
definisce la gestione d’intesa con gli enti locali; ( 116)
m) provvede alla definizione dei profili professionali, in armonia con gli
standard nazionali ed europei, degli operatori di servizi culturali, di
musei e di biblioteche di enti locali e di interesse locale, anche con
l’emanazione di atti di indirizzo destinati agli enti proprietari o
responsabili della gestione di detti istituti;
n) programma e attua con il concorso degli enti locali iniziative di
formazione e aggiornamento professionale degli operatori culturali, anche
in cooperazione con le Università e altre istituzioni deputate alla
formazione e all’istruzione;
o) realizza la raccolta, l’organizzazione, l’elaborazione e la
comunicazione di dati sui beni e attività culturali, anche con
l’utilizzo di reti telematiche e di sistemi informativi e statistici,
eventualmente in raccordo con altre pubbliche Amministrazioni.
p) promuove le attività culturali, realizzando iniziative concernenti
ai sensi del decreto legislativo n.112/1998:
1) gli interventi di sostegno alle attività culturali;
2) l’organizzazione di iniziative dirette ad accrescere la conoscenza
delle attività culturali;
3) l’equilibrato sviluppo delle attività culturali in diverse
aree;
4) l’integrazione delle attività culturali con
l’istruzione scolastica e professionale;
5) lo sviluppo di nuove espressioni culturali ed artistiche.
4. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare,
è autorizzata ad emanare i provvedimenti necessari per
l’insediamento e il funzionamento della commissione prevista dagli
articoli 154 e 155 del decreto legislativo n. 112/1998.
5. Il Consiglio regionale approva il programma regionale di cui
all'articolo 155 del decreto legislativo n. 112/1998.
Art. 144 - Funzioni degli
Enti Locali.
1. Le province concorrono alla definizione della programmazione regionale
in materia di beni e attività culturali.
2. In particolare, ferme restando le competenze già attribuite dalla
vigente normativa, le province:
a) promuovono e sviluppano, secondo gli indirizzi regionali e
d’intesa con gli enti locali, i sistemi museali, bibliotecari e di
altri servizi culturali sul proprio territorio;
b) curano la valorizzazione dei beni culturali di rilevanza provinciale,
anche attraverso forme di cooperazione strutturale e funzionale con la
Regione, gli enti locali e gli uffici periferici dello Stato;
c) promuovono attività culturali di rilevanza provinciale, anche in
concorso con Regione, enti locali e uffici periferici dello Stato;
d) partecipano, nel quadro della programmazione regionale e nel rispetto
delle metodologie fatte proprie dalla Regione, all’attività di
censimento, inventariazione e catalogazione dei beni culturali;
e) gestiscono in ambito provinciale e a favore degli enti locali servizi
territoriali a supporto dei sistemi regionali dei beni culturali ed
eventuali beni trasferiti ai sensi dell’articolo 150 del decreto
legislativo n. 112/1998;
f) concorrono alla programmazione regionale delle attività di
formazione e di aggiornamento per gli operatori di servizi culturali, di
musei e di biblioteche di enti locali e di interesse locale anche
assicurandone l’attuazione.
3. Ai comuni competono:
a) le funzioni di valorizzazione dei beni culturali e di promozione delle
attività culturali rientranti negli ambiti territoriali di propria
competenza nelle forme previste dagli articoli 152 e 153 del decreto
legislativo n. 112/1998;
b) la conservazione, manutenzione e il restauro dei beni culturali
rientranti nel proprio patrimonio;
c) la gestione, nel quadro della programmazione e secondo gli indirizzi
regionali, di musei, biblioteche e altri servizi e beni culturali
nonché di eventuali beni trasferiti ai sensi dell’articolo 150
del decreto legislativo n. 112/1998.
4. I comuni, inoltre, previa intesa, assicurano la gestione dei beni
culturali acquistati dalla Regione mediante esercizio del diritto di
prelazione di cui all’articolo 143, comma 2, lettera l).
CAPO V - Spettacolo
Art. 145 -
Finalità.
1. La Regione, nel proprio ambito di competenza, promuove la diffusione e
lo sviluppo delle attività artistiche, musicali, coreutiche, teatrali
e cinematografiche.
Art. 146 - Funzioni della
Regione.
1. La Regione, in collaborazione con lo Stato e gli enti locali, favorisce
la promozione e la circolazione sul territorio delle compagnie teatrali e
di danza e delle istituzioni concertistico-orchestrali.
2. La Regione programma e promuove, unitamente allo Stato e agli enti
locali, la presenza delle attività teatrali, musicali e di danza sul
proprio territorio, perseguendo obiettivi di equilibrio e omogeneità
nella diffusione della fruizione degli spettacoli dal vivo, favorendone
l’insediamento in località che ne sono sprovviste e concorrendo
alla loro equilibrata circolazione sul territorio regionale.
3. In particolare la Regione promuove:
a) la collaborazione e l’integrazione fra diversi soggetti e forme di
coordinamento sovracomunale;
b) la sperimentazione;
c) l’espressione di iniziative giovanili e femminili;
d) il sostegno alle imprese di spettacolo favorendone l’accesso al
credito;
e) la diffusione dello spettacolo nel sistema di istruzione e di formazione
professionale e, nell’Università.
4. Spetta alla Giunta regionale la funzione di promozione, diffusione e
sviluppo delle attività di spettacolo di rilevanza regionale.
Art. 147 - Funzioni delle
Province.
1. É delegata alle province la
funzione di incentivazione in ordine alla promozione, diffusione e sviluppo
delle attività artistiche, musicali, teatrali e cinematografiche di
rilevanza locale. Essa comprende le agevolazioni finanziarie ordinarie
tramite assegnazione di sovvenzioni, contributi, agevolazioni creditizie,
prestazioni di garanzia, assegnazione di fondi e ogni altro tipo di
intervento nei limiti e con le modalità stabilite da leggi regionali,
piani e programmi regionali e nel rispetto degli atti di indirizzo e
coordinamento adottati dalla Regione nel settore dello spettacolo.
2. Sono, in particolare, delegate alle province le seguenti funzioni:
a) erogazione di contributi in materia di promozione e diffusione di
attività artistiche, musicali, teatrali e cinematografiche;( 117)
b) erogazione di contributi in materia di promozione della cultura musicale
di tipo corale e bandistico.( 118)
CAPO VI - Sport
Art. 148 - Funzioni della
Regione.
1. La Regione svolge le funzioni che richiedono l’unitario esercizio
a livello regionale e, in particolare, quelle concernenti la definizione
degli indirizzi generali delle politiche in materia di sport, attraverso
l’adozione di atti di indirizzo e coordinamento, monitoraggio,
verifica e valutazione; sperimentazione per garantire la funzione sociale
ed educativa dello sport:
2. Ai sensi della legislazione vigente, la Regione svolge altresì le
seguenti funzioni:
a) iniziative tese a favorire il riequilibrio nel territorio regionale
della distribuzione dell’impiantistica sportiva, secondo parametri
tecnici degli impianti definiti dal Comitato olimpico nazionale italiano
(CONI);
b) incentivazione ed erogazione di contributi per la realizzazione,
l’ampliamento ed il miglioramento di impianti sportivi;
c) realizzazione del sistema informativo sportivo regionale;
d) incentivazioni in ordine a manifestazioni ed eventi sportivi di livello
regionale, nazionale e internazionale.
e) la promozione dell’avviamento alla pratica sportiva, in
particolare dei bambini, dei soggetti più svantaggiati, in
collaborazione con gli enti locali, le autonomie scolastiche, le
associazioni e gli enti di promozione sportiva.
Art. 149 - Funzioni delle Province.
1. Sono delegate alle province le funzioni relative a:
a) incentivazione in ordine alla promozione delle attività sportive e
fisico-motorie;
b) formazione ed aggiornamento professionale degli operatori sportivi;
c) incentivazione delle manifestazioni provinciali e locali.
2. Alla provincia di Venezia sono delegate le funzioni amministrative di
cui alla legge
regionale 27 gennaio 1999, n. 5 “Contributi per il sostegno, la
salvaguardia e la diffusione della voga veneta” e successive
modifiche e integrazioni, intendendosi sostituiti agli organi della Regione
i competenti organi della provincia di Venezia. ( 119)
3. Alle province montane interessate sono delegate le funzioni
amministrative di cui alla legge regionale 16 aprile 1992, n. 16
“Ordinamento delle professioni di maestro di sci e di guida
alpina” e successive modifiche e integrazioni, secondo le procedure,
i termini e le modalità disciplinate con successiva legge regionale da
adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
TITOLO V - Polizia
amministrativa regionale e locale
Art. 150 - Funzioni della
Regione e degli enti locali.
1. Le funzioni ed i compiti relativi alla polizia amministrativa regionale
e locale concernono tutti i provvedimenti e gli atti diretti ad evitare
danni o pregiudizi che possono essere arrecati alle persone ed ai beni,
assunti nello svolgimento di attività relative alle materie di
competenza propria, trasferita, delegata o sub-delegata alla Regione ed
agli enti locali, con l’eccezione delle funzioni e dei compiti
amministrativi di cui all’articolo 1, comma 3, lettera l), della
legge n. 59/1997.
2. La Regione, con legge da approvare entro un anno dall'entrata in vigore
della presente legge, disciplina le funzioni di polizia amministrativa che
richiedono l’unitario esercizio a livello regionale.
3. Fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale 9 agosto 1988, n. 40
“Norme in materia di polizia locale” e successive modifiche e
integrazioni, le funzioni e i compiti di polizia locale degli enti locali
si esplicano con riferimento alle materie loro trasferite, delegate o
sub-delegate ai sensi della presente legge.
Note
( 1) Vedi modifiche apportate
all'art. 12, della legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 .
( 2) Lettera sostituita da articolo
27, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2010, n. 15 .
( 3) Comma modificato da articolo
27, comma 2, della legge regionale 4 marzo 2010, n. 15 che ha
sostituito le parole “E’ delegata” con le parole
“E’ attribuita”.
( 4) Lettera modificata da articolo
27, comma 3, della legge regionale 4 marzo 2010, n. 15 che ha
aggiunto dopo le parole “commissioni provinciali per
l’artigianato” le parole “sino all’accreditamento
delle agenzie per le imprese artigiane”.
( 5) Vedi anche i commi 1 e 3,
dell'art. 44, della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 .
( 6) Lettere da a) ad h) abrogate da
lett. p), comma 1, dell’art. 130, della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 .
( 7) Articolo abrogato da lett. p),
comma 1, dell’art. 130, della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 .
( 8) Articolo abrogato da lett. p),
comma 1, dell’art. 130, della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 .
( 9) Articolo abrogato da lett. p),
comma 1, dell’art. 130, della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 .
( 10) Articolo abrogato da n. 3),
lett. a), comma 1, dell’art. 130, della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 .
( 11) Lettere a), b), c), d) ed
e) abrogate da art. 12, comma 2, della legge regionale 23 maggio 2002, n. 11 .
( 12) Comma abrogato da art. 7,
comma 2, della legge
regionale 24 dicembre 2004, n. 33 .
( 13) Comma così modificato
da art. 25, della legge regionale 3 ottobre 2003, n. 19 , che
ha aggiunto le parole "o alle unioni dei comuni ove costituite," dopo la
parola "comuni".
( 14) Comma 3 abrogato da art.
12, comma 3, della legge regionale 23 maggio 2002, n. 11 .
( 15) Comma 4 abrogato da art.
12, comma 3, della legge regionale 23 maggio 2002, n. 11 .
( 16) Comma abrogato da lett. d),
comma 1, dell’art. 11, della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27 .
( 17) Articolo abrogato da art.
12, comma 1, della legge regionale 23 maggio 2002, n. 11 .
( 18) Comma aggiunto da art. 1,
comma 1, della legge
regionale 16 agosto 2002, n. 27 .
( 19) Comma aggiunto da art. 1,
comma 1, della legge
regionale 13 marzo 2009, n. 5 .
( 20) Comma aggiunto da art. 1,
comma 1, della legge
regionale 13 marzo 2009, n. 5 .
( 21) Comma aggiunto da art. 1,
comma 2, della legge
regionale 13 marzo 2009, n. 5 .
( 22) Comma aggiunto da art. 1,
comma 3, della legge
regionale 13 marzo 2009, n. 5 .
( 23) Articolo aggiunto da art.
1, comma 4, della legge regionale 13 marzo 2009, n. 5 .
( 24) I commi 2 ter e 2 quater
dell’art. 42, 1 bis dell’articolo 43 e 2 ter
dell’articolo 44, sono stati introdotti dall’art. 1, della
legge regionale 13
marzo 2009, n. 5 pubblicata nel BUR n. 23 del 17 marzo entrata in
vigore il 1° aprile 2009.
( 25) Il presente articolo
introdotto da art. 1, della legge regionale 13 marzo 2009, n. 5
pubblicata nel BUR n. 23 del 17 marzo è entrato in vigore il 1°
aprile 2009.
( 26) Rubrica sostituita da art.
2, comma 1, della legge regionale 3 ottobre 2002, n. 32 .
( 27) Comma così sostituito
da art. 2, comma 2, della legge regionale 3 ottobre 2002, n. 32 .
Vedi anche l’articolo 9, della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 e
l’articolo 10 ter, della legge regionale 8/2003 come introdotto
dall’articolo 45, comma 1, della medesima legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 .
( 28) Commi da 7 bis a 7 septies
aggiunti da art. 2, comma 3, della legge regionale 3 ottobre 2002, n. 32 .
( 29) Articolo abrogato da art.
49, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , con
decorrenza dal 22 ottobre 2004 data di pubblicazione nel BUR n. 105/2004
della deliberazione della Giunta regionale n. 3178/2004 con la quale sono
stati adottati i provvedimenti previsti dall’articolo 50, comma 1,
della medesima legge regionale.
( 30) Articolo abrogato da art.
49, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , con
decorrenza dal 22 ottobre 2004, data di pubblicazione nel BUR n. 105/2004,
della deliberazione della Giunta regionale n. 3178/2004 con la quale sono
stati adottati i provvedimenti previsti dall’articolo 50, comma 1,
della medesima legge regionale.
( 31) Articolo abrogato da art.
49, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , con
decorrenza dal 22 ottobre 2004 data di pubblicazione nel BUR n. 105/2004
della deliberazione della Giunta regionale n. 3178/2004 con la quale sono
stati adottati i provvedimenti previsti dall’articolo 50 comma 1
della medesima legge regionale.
( 32) L’articolo 31, della
legge regionale 12
gennaio 2009, n. 1 conferma sino al 31 dicembre 2009 il riparto di
funzioni amministrative previsto dalla presente legge in materia di
autorizzazione paesaggistica nelle more dell’entrata in vigore di una
specifica normativa regionale attuativa del decreto legislativo 42 del 2004
“codice dei beni culturali e del paesaggio”.
( 33) Rubrica così
sostituita da art. 1, comma 1, della legge regionale 29 ottobre 2003, n. 26 .
( 34) Comma aggiunto da art. 1,
comma 2, della legge
regionale 29 ottobre 2003, n. 26 . La presente disposizione è
stata impugnata dal Governo con il ricorso n. 4/2004 deducendo sia la
violazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera s), della
Costituzione sia la violazione dell’articolo 114 della Costituzione.
La Corte costituzionale con la sentenza n. 429/2004 ha dichiarato non
fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in
riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettera s), della
Costituzione e inammissibile la questione di legittimità
costituzionale sollevata in riferimento all’articolo 114.
( 35) Lettera sostituita da art.
2, comma 1, della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 8 .
( 36) Comma modificato da art.
23, comma 1, della legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 , che
dopo le parole “diminuito del venti per cento” ha aggiunto le
parole “Il prezzo di vendita degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica acquisiti gratuitamente dai comuni o dalle ATER, ai sensi
dell’articolo 2, della legge n. 27 dicembre 1997, n. 449
“Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica” e
dell’articolo 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2001)”, è determinato ai sensi
della legge 24 dicembre 1993, n. 560 “Norme in materia di alienazione
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” ove, da apposita
verifica tecnica dell’ente proprietario risulti la non
conformità degli impianti dell’alloggio alla vigente normativa
in materia di sicurezza e l’assegnatario acquirente, preso atto della
non conformità, dichiari espressamente nell’atto di
trasferimento dell’immobile l’esclusione della garanzia del
venditore, ai sensi dell’articolo 13, del decreto ministeriale 22
gennaio 2008, n. 37, “Regolamento concernente l’attuazione
dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n.
248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di
attività di installazione degli impianti all’interno degli
edifici.”. In precedenza comma aggiunto da art. 2, della legge regionale 16 agosto
2002, n. 29 .
( 37) Comma aggiunto da art. 2,
della legge regionale
16 agosto 2002, n. 29 .
( 38) Comma aggiunto da art. 2,
della legge regionale
16 agosto 2002, n. 29 .
( 39) Comma aggiunto da art. 2,
comma 2, della legge
regionale 25 febbraio 2005, n. 8 .
( 40) Comma modificato da
articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 4 marzo 2010, n. 19 che ha
sostituito le parole “lettere b), i) e m)” con le parole
“lettere b) e i)”.
( 41) Comma modificato da
articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 4 marzo 2010, n. 19 che ha
sostituito le parole “lettera d)” con le parole “lettere
d) e m)”.
( 42) Lettera modificata da
articolo 1, della legge regionale 4 marzo 2010, n. 19 che ha
inserito alla fine il seguente periodo: “e, per quanto riguarda
l'edilizia convenzionata, l’introduzione di agevolazioni sui prezzi
del riscatto, in misura superiore a quanto stabilito dall’articolo
31, comma 48, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 “Misure di finanza
pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”, volte a favorire la
trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà. A tal
fine, entro il 30 giugno 2010, la Giunta regionale detta criteri per
un’omogenea determinazione da parte dei comuni delle agevolazioni sui
prezzi di riscatto.”.
( 43) Testo riportato
all’art. 6, della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 95 .
( 44) Testo riportato
all’art. 10, della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 95 .
( 45) Testo riportato
all’art. 11, della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 95 .
( 46) Testo riportato
all’art. 5, della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 .
( 47) Testo riportato
all’art. 33, della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 .
( 48) Testo riportato
all’art. 34, della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 .
( 49) Numero così sostituito
da art. 15, comma 1, della legge regionale 16 agosto 2007, n. 20 .
( 50) Numero aggiunto da art. 15,
comma 2, della legge
regionale 16 agosto 2007, n. 20 .
( 51) Comma così aggiunto da
art. 15, comma 3, della legge regionale 16 agosto 2007, n. 20 .
( 52) Comma così aggiunto da
art. 15, comma 3, della legge regionale 16 agosto 2007, n. 20 .
( 53) Comma abrogato da art. 15,
comma 4, della legge
regionale 16 agosto 2007, n. 20 .
( 54) Per mero errore materiale
nel testo approvato e pubblicato sul BUR si legge "Tutela dell'inquinamento
...".
( 55) L'art. 16, della legge regionale 14 gennaio
2003, n. 3 ha istituito un fondo di rotazione per l'attivazione di
interventi nel settore della difesa idraulica ed idrogeologica; l'art. 17,
della legge regionale
14 gennaio 2003, n. 3 ha previsto la realizzazione di interventi
strutturali sulla rete idrografica non principale da realizzare con accordi
di programma con gli Enti locali ed i consorzi di bonifica.
( 56) Comma così modificato
da art. 4, comma 1, della legge regionale 16 agosto 2007, n. 20 che
aggiunge le parole “, igienico sanitario”.
( 57) Commi 2 bis e 2 ter
aggiunti da art. 21, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 , il
comma 3, dell’art. 21, prevede che tutte le derivazioni di acque
sotterranee devono essere dotate di idonei strumenti per la misura dei
volumi utilizzati; il disciplinare che regola la concessione di derivazione
deve indicare le caratteristiche di detta strumentazione e le modalità
di comunicazione o visura dei dati misurati per cui il concessionario deve
attenersi.
( 58) Comma così aggiunto da
art. 4, comma 2, della legge regionale 16 agosto 2007, n. 20 .
( 59) Comma così aggiunto da
art. 4, comma 2, della legge regionale 16 agosto 2007, n. 20 .
( 60) Comma così modificato
da art. 13, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 38 che
ha aggiunto dopo la parola “provvedimento” le parole “i
canoni dovuti per l’uso di acque pubbliche e”; il comma 4, del
medesimo articolo 13, ha dettato disposizioni specifiche per l’anno
2004 disponendo che “Per i canoni con pagamento nel corso
dell’anno 2004, l’importo dovuto è conguagliato in ragione
di dodicesimi per ciascun mese intercorso tra la scadenza dell’anno
precedente e il 31 dicembre 2004. La frazione del mese superiore a quindici
giorni è considerata pari a un mese”.
( 61) Comma aggiunto da art. 21,
comma 2, della legge
regionale 30 gennaio 2004, n. 1 , il comma 3, dell’art. 21,
prevede che tutte le derivazioni di acque sotterranee devono essere dotate
di idonei strumenti per la misura dei volumi utilizzati; il disciplinare
che regola la concessione di derivazione deve indicare le caratteristiche
di detta strumentazione e le modalità di comunicazione o visura dei
dati misurati per cui il concessionario deve attenersi.
( 62) Comma così modificato
da art. 13, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 38 che
ha aggiunto dopo le parole “l’entità dei canoni” le
parole “nonché i relativi aggiornamenti annuali tenendo conto
delle variazioni dell’indice dei prezzi al consumo rilevato
nell’anno precedente”.
( 63) Vedi l’art. 39, della
legge regionale 27
febbraio 2008, n. 1 che ha disposto:
“1. Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 83, comma 4
della legge regionale
13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi alle autonomie locali in attuazione del Decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112” e successive modifiche ed integrazioni, i
canoni dovuti per le concessioni di derivazione di acque sotterranee
destinate a qualsiasi uso, nonché di derivazione di acque
superficiali, sono aumentati di un importo pari al cento per cento. I
relativi proventi sono introitati nella upb E0042 “Proventi dalla
gestione del demanio idrico”.
2. I proventi di cui al comma 1, sono finalizzati al finanziamento di
interventi da realizzare nelle aree territoriali interessate
dall’aumento medesimo, per l’ ottimizzazione dell’uso
dell’acqua, per la salvaguardia delle risorse idriche, per la
ricarica delle falde sotterranee interessate dal prelievo, nonché per
la tutela delle fonti di approvvigionamento.
3. Il piano di interventi previsti dal comma 2 è approvato dalla
Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare e le relative
risorse sono allocate nella upb U0115 “Interventi infrastrutturali
per le risorse idriche”, nella quale confluiscono i proventi
introitati ai sensi del comma 1.”.
( 64) Comma aggiunto da art. 21,
comma 5, della legge
regionale 30 gennaio 2004, n. 1 .
( 65) Comma aggiunto
dall’articolo 24, comma 2, della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 .
( 66) Comma aggiunto
dall’articolo 24, comma 2, della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 .
( 67) Commi 4 ter, 4 quater e 4
quinquies aggiunti da art. 13, comma 3, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 38 .
( 68) Articolo inserito da art.
14, della legge
regionale 16 agosto 2002, n. 27 .
( 69) Comma aggiunto da art. 21,
comma 4, della legge
regionale 30 gennaio 2004, n. 1 .
( 70) Lettera modificata da art.
15, della legge
regionale 16 agosto 2002, n. 27 .
( 71) Comma così aggiunto da
art. 4, comma 3, della legge regionale 16 agosto 2007, n. 20 .
( 72) Lettera abrogata da lett.
b), comma 1, dell’art. 59, della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 .
( 73) Lettera modificata da art.
16, della legge
regionale 16 agosto 2002, n. 27 .
( 74) Lettera così
sostituita da art. 1, comma 1, della legge regionale 25 luglio 2008, n. 10 ; in
precedenza aggiunta da art. 4, comma 4, della legge regionale 16 agosto 2007, n. 20 .
( 75) La legge regionale 16 agosto 1984, n. 42
è stata abrogata dall'art. 73, della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27
entrata in vigore il 10 gennaio 2004, con le modalità e le decorrenze
ivi previste.
( 76) L'articolo 31, della
legge regionale 13
settembre 2001, n. 27 ha dettato disposizioni integrative per
l'esercizio della delega in materia di opere concernenti linee ed impianti
elettrici sino a 150.000 volt di cui al comma 7, del presente articolo.
( 77) Comma sostituito da art. 1,
della legge regionale
29 ottobre 2001, n. 30 .
( 78) La legge regionale 16 agosto 1984, n. 42
è stata abrogata dall'art. 73, della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27
entrata in vigore il 10 gennaio 2004, con le modalità e le decorrenze
ivi previste.
( 79) Comma aggiunto da art. 2,
comma 1, della legge
regionale 9 agosto 2002, n. 14 .
( 80) Comma modificato da art. 2,
comma 2, della legge
regionale 9 agosto 2002, n. 14 .
( 81) Comma così sostituito
da art. 6, comma 1, della legge regionale 1 agosto 2003, n. 16 .
( 82) Comma aggiunto da art. 6,
comma 1, della legge
regionale 1 agosto 2003, n. 16 .
( 83) Comma aggiunto da art. 6,
comma 1, della legge
regionale 1 agosto 2003, n. 16 .
( 84) Comma aggiunto da art. 6,
comma 1, della legge
regionale 1 agosto 2003, n. 16 .
( 85) L’articolo 13, della
legge regionale 9
agosto 2002, n. 15 prevede l'applicazione di procedure di concertazione
per la realizzazione di progetti infrastrutturali inseriti nel piano
triennale del presente articolo.
( 86) Lettera sostituita da art.
2, comma 1, della legge regionale 29 ottobre 2001, n. 30 .
Per il finanziamento degli aggiornamenti vedi anche l’articolo 25,
della legge regionale
19 febbraio 2007, n. 2 e l’articolo 79, della legge regionale 27 febbraio
2008, n. 1 , nonché l’articolo 24, della legge regionale 12 gennaio
2009, n. 1 e, l’articolo 34, della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 .
( 87) Comma aggiunto da art. 2,
comma 2, della legge
regionale 29 ottobre 2001, n. 30 .
( 88) Comma sostituito da art. 3,
comma 1, della legge
regionale 29 ottobre 2001, n. 30 .
( 89) L'art. 2, comma 2, della
legge regionale 9
agosto 2002, n. 15 dispone che le autostrade regionali come delimitate
dallo stesso articolo fanno parte della rete viaria d'interesse regionale.
( 90) Comma aggiunto da art. 3,
comma 2, della legge
regionale 29 ottobre 2001, n. 30 .
( 91) La legge regionale 16 agosto 1984, n. 42
è stata abrogata dall'art. 73, della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27
entrata in vigore il 10 gennaio 2004, con le modalità e le decorrenze
ivi previste.
( 92) Comma così modificato
da art. 17, comma 1, della legge regionale 10 agosto 2006, n. 18 che
sostituisce le parole “La tutela ed il controllo sull’uso delle
strade di cui all'articolo 11, comma 1, lettera e)” con le parole
“Le funzioni di cui all’articolo 11, comma 1, lettere a) ed
e)”.
( 93) Articolo aggiunto da art.
3, della legge
regionale 25 febbraio 2005, n. 8 .
( 94) Articolo abrogato da art.
15, della legge
regionale 9 agosto 2002, n. 15 che ha ridisciplinato la materia
relativa alle autostrade e strade a pedaggio regionali.
( 95) Lettera modificata da art.
17, comma 1, della legge regionale 16 agosto 2002, n. 27 .
( 96) Lettera modificata da art.
17, comma 2, della legge regionale 16 agosto 2002, n. 27 .
( 97) Lettera modificata da art.
18, della legge
regionale 16 agosto 2002, n. 27 .
( 98) L’art. 5, della
legge regionale 18
dicembre 2009, n. 30 “Disposizioni per la istituzione del Fondo
regionale per la non autosufficienza e per la sua disciplina” prevede
che la Conferenza prevista dal presente articolo renda il suo parere sui
criteri di ripartizione del Fondo, così pure l’art. 7, della
medesima legge regionale prevede il parere della Conferenza sugli indirizzi
che la Giunta regionale da ai comuni ai fini della determinazione dei
contributi dei comuni alla dotazione del Fondo.
( 99) Lettera sostituita da art.
7, della legge
regionale 16 agosto 2002, n. 28 .
( 100) Il comma 3, dell'art.
2, della legge
regionale 29 novembre 2001, n. 32 , istitutiva dell'Agenzia regionale
socio-sanitaria, ha disposto che in allegato alla relazione prevista dal
presente articolo la Giunta presenti anche una relazione sull'attività
svolta dall'Agenzia.
( 101) Sul punto vedi in
particolare l'art. 5, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 .
( 102) Testo riportato al
comma 3, dell’art. 5, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 .
( 103) Testo riportato dopo la
lettera e) del comma 7, dell’art. 5, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 .
( 104) Testo riportato dopo il
comma 8, dell’art. 5, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 .
( 105) Comma così
sostituito da art. 5, comma 1, della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 . Il
comma 4 dello stesso art. 5 reca norma transitoria nel senso che:
“Fino all’adozione del provvedimento della Giunta regionale di
cui al comma 2, dell’articolo 123, come modificato dal presente
articolo, l’unità locale socio-sanitaria n. 16 di Padova
continua a mantenere in via esclusiva ogni rapporto con l’utenza a
titolo di funzioni delegate.”
( 106) Comma così
modificato da art. 5, comma 2, della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 .
( 107) Comma così
sostituito da art. 5, comma 3, della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 .
( 108) Articolo aggiunto da
art. 2, comma 1, della legge regionale 22 gennaio 2010, n. 7 .
( 109) Articolo aggiunto da
art. 2, comma 2, della legge regionale 22 gennaio 2010, n. 7 .
( 110) Comma modificato da
art. 34, comma 2, della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 .
( 111) L’art. 141, della
legge regionale 13
aprile 2001, n. 11 prevede un coordinamento tra l'anagrafe
dell'edilizia scolastica prevista dalla legge 11 gennaio 1996, n. 23 ed il
SIFI di cui al presente articolo.
( 112) Comma così
modificato da art. 5, comma 1, della legge regionale 16 agosto 2007, n. 20 .
( 113) Comma inserito da art.
12, comma 1, della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 .
( 114) Comma così
modificato da art. 5, comma 2, della legge regionale 16 agosto 2007, n. 20 che
ha aggiunto le parole “e straordinaria”.
( 115) Articolo così
introdotto da art. 6, comma 1, della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 6 .
( 116) Vedi art. 144, comma 4.
( 117) Prima dell'entrata in
vigore della presente legge le competenze delegate alle province erano
esercitate dalla Regione ai sensi della legge regionale 5 settembre 1984, n. 52 le
cui disposizioni se incompatibili con la presente lettera sono da
considerarsi abrogate dal 2 maggio 2001 ai sensi dell'articolo 15, comma 3.
( 118) Prima dell'entrata in
vigore della presente legge le competenze delegate alle province erano
esercitate dalla Regione ai sensi della legge regionale 20 marzo 1995, n. 13 le cui
disposizioni se incompatibili con la presente lettera sono da considerarsi
abrogate dal 2 maggio 2001 ai sensi dell'articolo 15, comma 3.
( 119) Prima dell'entrata in
vigore della presente legge la materia disciplinata dal presente comma era
disciplinata dalla legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 le cui
disposizioni se incompatibili con il presente comma sono da considerarsi
abrogate dal 2 maggio 2001 ai sensi dell'articolo 15, comma 3.
SOMMARIO
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