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Sommario: Legge Regionale 11/2001
Legge Regionale 11/2001
S O M M A R I O
Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 (BUR n. 35/2001)
CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI ALLE AUTONOMIE LOCALI IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI
CAPO I - Finalità e indirizzi generali
Art. 1 - Oggetto.
Art. 2 - Principio di sussidiarietà e partecipazione dei privati all’esercizio di funzioni amministrative.
Art. 3 - Principio della concertazione.
CAPO II - Ruolo della Regione e degli enti locali
Art. 4 - Funzioni della Regione.
Art. 5 - Funzioni delle Province.
Art. 6 - Funzioni dei Comuni.
Art. 7 - Funzioni delle Città metropolitane.
Art. 8 - Esercizio associato di funzioni da parte dei Comuni.
CAPO III - Tutela del territorio montano
Art. 9 - Ruolo delle Comunità Montane.
Art. 10 - Funzioni delle Comunità Montane.
CAPO IV - Modalità di assegnazione delle risorse e poteri sostitutivi
Art. 11 - Norma finanziaria.
Art. 12 - Individuazione delle risorse umane.
Art. 13 - Trattamento economico del personale trasferito.
Art. 14 - Modificazioni organizzative.
Art. 15 - Decorrenza dell’esercizio delle funzioni.
Art. 16 - Poteri sostitutivi.
CAPO V - Sistema informatico regionale, servizi di consulenza e disposizioni generali
Art. 17 - Sistema informatico e coordinamento delle informazioni.
Art. 18 - Modifica dell’articolo 12 della legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 “Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di attribuzione e di delega agli enti locali” e successive modifiche e integrazioni.
Art. 19 - Disposizioni transitorie.
TITOLO II - Sviluppo economico e attività produttive
CAPO I - Ambito di intervento
Art. 20 - Ambito di intervento.
CAPO II - Artigianato
Art. 21 - Funzioni della Regione.
Art. 22 - Funzioni delle Province.
Art. 23 - Funzioni dei Comuni.
Art. 24 - Funzioni delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
CAPO III - Industria
Art. 25 - Funzioni della Regione.
Art. 26 - Disciplina delle funzioni inerenti alla concessione di benefici all'industria.
Art. 27 - Funzioni degli enti locali e delle autonomie funzionali.
CAPO IV - Cooperazione
Art. 28 - Funzioni della Regione.
CAPO V - Turismo
Art. 29 - Funzioni della Regione.
Art. 30 - Funzioni delle autonomie funzionali e locali.
Art. 31 - Disposizioni transitorie in materia di turismo.
Art. 32 - Modifica della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 “Organizzazione turistica della Regione” e successive modifiche e integrazioni.
Art. 33 - Modifica della legge regionale 31 agosto 1983, n. 45 "Nuova disciplina relativa all'albo regionale e all'attività delle associazioni Pro-loco".
CAPO VI - Commercio, fiere e sostegno alla internazionalizzazione
Art. 34 - Funzioni della Regione.
Art. 35 - Funzioni dei Comuni.
Art. 36 - Funzioni delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.
Art. 37 - Modifica alla legge regionale 2 agosto 1988, n. 35 “Disciplina delle manifestazioni fieristiche” e successive modifiche e integrazioni.
CAPO VII - Sportello unico e agevolazioni alle imprese
Art. 38 - Funzioni di competenza regionale in materia di servizi e assistenza alle imprese.
Art. 39 - Principi organizzativi per l'esercizio delle funzioni comunali in materia di insediamenti produttivi e di assistenza alle imprese.
Art. 40 - Funzioni delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in materia di servizi e di assistenza alle imprese.
Art. 41 - Aree industriali e aree ecologicamente attrezzate.
CAPO VIII - Energia
Art. 42 - Funzioni della Regione.
Art. 43 - Funzioni dei Comuni.
Art. 44 - Funzioni delle Province.
Art. 44 bis - Disposizioni applicative in materia di gasdotti. (23)
CAPO IX - Miniere e risorse geotermiche
Art. 45 - Disposizioni generali e di rinvio.
Art. 46 - Ausili finanziari.
Art. 47 - Diritti, canoni, contributi e tariffe.
Art. 48 - Funzioni delle Province.
Art. 49 - Informazioni.
CAPO X - Vigilanza sulle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
Art. 50 - Funzioni della Regione.
Art. 51 - Scioglimento degli organi camerali.
Art. 52 - Revisori dei conti.
CAPO XI - Carburanti
Art. 53 - Funzioni della Regione.
Art. 54 - Funzioni degli enti locali.
CAPO XII - Interventi per il sostegno alle imprese
Art. 55 - Disciplina dei fondi regionali per lo sviluppo economico. (26)
Art. 56 - Convenzioni.
TITOLO III - Territorio ambiente e infrastrutture
CAPO I - Ambito di intervento
Art. 57 - Ambito di intervento.
CAPO II - Territorio ed urbanistica
SEZIONE I - Urbanistica
Art. 58 – Funzioni della Regione.
Art. 59 – Funzioni delle Province.
Art. 60 – Funzioni dei Comuni.
SEZIONE II - Beni ambientali (32)
Art. 61 - Funzioni della Regione.
Art. 62 - Funzioni delle Province.
Art. 63 - Funzioni dei Comuni.
Art. 64 - Funzioni degli enti parco.
SEZIONE III - Edilizia residenziale pubblica
Art. 65 - Funzioni della Regione.
Art. 66 - Funzioni dei Comuni.
Art. 67 - Strumenti di programmazione e pianificazione.
Art. 68 - Modifiche delle leggi regionali 7 dicembre 1979, n. 95 “Norme per l’attuazione della legge 5 agosto 1978, n. 457” e successive modifiche e integrazioni e 9 marzo 1995, n. 10 “Norme per il riordinamento degli enti di edilizia residenziale pubblica” e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 69 - Applicazione di norme vigenti.
Art. 70 - Abrogazioni.
CAPO III - Protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti
SEZIONE I - Funzioni e servizi di carattere generale
Art. 71 - Disposizioni generali e di rinvio.
Art. 72 - Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell’ambiente” e successive modifiche e integrazioni.
Art. 73 - Procedimento per l’emanazione dei programmi attuativi in materia di tutela della natura e dell’ambiente.
SEZIONE II - Valutazione di impatto ambientale
Art. 74 - Valutazione di impatto ambientale.
SEZIONE III - Controllo dei pericoli di incidenti rilevanti
Art. 75 - Controllo dei pericoli di incidenti rilevanti.
SEZIONE IV - Tutela dell'ambiente costiero e delle zone costiere
Art. 76 - Funzioni della Regione.
SEZIONE V - Tutela delle aree naturali protette
Art. 77 - Funzioni della Regione.
SEZIONE VI - Tutela delle acque
Art. 78 - Tutela delle acque.
SEZIONE VII - Tutela dall'inquinamento acustico, luminoso, atmosferico ed elettromagnetico(57)
Art. 79 - Disposizioni generali e di rinvio.
Art. 80 - Funzioni della Provincia.
Art. 81 - Funzioni dell’ARPAV.
CAPO IV - Risorse idriche e difesa del suolo (58)
Art. 82 - Oggetto.
Art. 83 - Canoni.
Art. 83 bis – Uso idroelettrico dell’acqua.
Art. 84 - Funzioni della regione.
Art. 85 - Funzioni delle Province.
Art. 86 - Monitoraggio.
Art. 87 - Ulteriori funzioni conferite.
CAPO V - Lavori pubblici.
Art. 88 - Funzioni della Regione.
Art. 89 - Funzioni degli Enti locali.
Art. 90 - Monitoraggio e indirizzi.
Art. 91 - Realizzazione degli interventi.
CAPO VI - Viabilità
Art. 92 - Programmazione della rete viaria.
Art. 93 - Rete viaria provinciale.
Art. 94 - Funzioni amministrative degli enti locali.
Art. 95 - Funzioni amministrative della Regione. (90)
Art. 96 - Rete viaria di interesse regionale.
Art. 96 bis - Espletamento dei servizi di polizia stradale.
Art. 97 - Ulteriori funzioni della Regione.
Art. 98 - Disposizioni finanziarie.
Art. 99 - Abrogazioni di norme.
CAPO VII - Trasporti
Art. 100 - Funzioni della Regione.
Art. 101 - Funzioni delle Province.
Art. 102 - Disposizioni transitorie.
CAPO VIII - Protezione civile
Art. 103 - Sistema regionale veneto di protezione civile.
Art. 104 - Attività programmatoria della Regione.
Art. 105 - Attività di soccorso e di ripristino e modifiche alla legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 “Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile” e successive modifiche e integrazioni.
Art. 106 - Eccezionale calamità o avversità atmosferica.
Art. 107 - Funzioni delle Province.
Art. 108 - Funzioni delle Comunità montane.
Art. 109 - Funzioni dei Comuni.
Art. 110 - Fondo regionale di protezione civile.
TITOLO IV - Servizi alla persona e alla comunità
CAPO I - Ambito di intervento
Art. 111 - Ambito di intervento.
CAPO II - Tutela della salute, servizi sociali e integrazione socio-sanitaria
SEZIONE I - Tutela della salute
Art. 112 - Tutela della salute, servizi sociali e integrazione socio-sanitaria.
Art. 113 - Conferenza regionale permanente per la programmazione sanitaria e socio sanitaria. (103)
Art. 114 - Piano attuativo locale.
Art. 115 - Relazione sanitaria regionale.
Art. 116 - Valutazione dei direttori generali delle aziende ULSS ed aziende ospedaliere.
Art. 117 - Poteri sostitutivi della Regione.
Art. 118 - Ruolo dei comuni nella programmazione regionale e locale.
Art. 119 - Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56.
Art. 120 - Comitato dei sindaci di distretto.
Art. 121 - Recepimento nell’atto aziendale delle norme concernenti il ruolo dei comuni nella programmazione locale socio sanitaria.
Art. 122 - Funzioni amministrative dei comuni.
Art. 123 - Funzioni amministrative delle Unità locali sociosanitarie.
Art. 123 bis - Piano regionale per l’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria B comportanti esposizioni a scopo medico ed esercizio da parte delle aziende unità locali socio sanitarie (ULSS) delle funzioni relative al nulla osta.
Art. 123 ter - Commissione per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti.
SEZIONE II - Servizi sociali e integrazione socio sanitaria
Art. 124 - Oggetto e finalità.
Art. 125 - Destinatari degli interventi.
Art. 126 - Diritti degli utenti.
Art. 127 - Qualità dei servizi.
Art. 128 - Programmazione dei servizi sociali.
Art. 129 - Funzioni della Regione.
Art. 130 - Funzioni dei Comuni.
Art. 131 - Funzioni delle Province.
Art. 132 - Ruolo delle ULSS, delle IPAB e dei soggetti del privato sociale.
Art. 133 - Fondo regionale per le politiche sociali.
Art. 134 - Abrogazione.
CAPO III - Formazione professionale e istruzione scolastica
Art. 135 - Finalità e principi.
Art. 136 - Programmazione dell’offerta formativa.
Art. 137 - Funzioni della Regione e delle province in materia di formazione professionale.
Art. 138 - Funzioni della Regione, delle province e dei comuni in materia di istruzione scolastica.
Art. 138 bis – Competenza dei Comuni per il funzionamento delle scuole materne non statali.
Art. 139 - Strutture di erogazione dell’offerta formativa.
Art. 140 - Diritto allo studio.
Art. 141 - Edilizia scolastica e anagrafe.
Art. 142 - Sistema universitario veneto.
CAPO IV - Beni e attività culturali
Art. 143 - Funzioni della Regione.
Art. 144 - Funzioni degli Enti Locali.
CAPO V - Spettacolo
Art. 145 - Finalità.
Art. 146 - Funzioni della Regione.
Art. 147 - Funzioni delle Province.
CAPO VI - Sport
Art. 148 - Funzioni della Regione.
Art. 149 - Funzioni delle Province.
TITOLO V - Polizia amministrativa regionale e locale
Art. 150 - Funzioni della Regione e degli enti locali.
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