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Contenuti:
Legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 (BUR n. 52/2001)
Legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 (BUR n. 52/2001) [sommario] [RTF]
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI E AGRO-ALIMENTARI DI
QUALITÀ
Art. 1 – Finalità.
1. La Regione del Veneto, nell'ambito delle proprie competenze in
materia di produzione, raccolta, trasformazione e commercializzazione dei
prodotti agricoli, zootecnici, ittici e silvo-pastorali e di promozione e
valorizzazione degli stessi, promuove iniziative di commercializzazione e
di immagine di prodotti agricoli e agro-alimentari che garantiscono, sotto
il profilo qualitativo, una maggiore tutela dei consumatori.
Art. 2 - Funzioni della Giunta
regionale.
1. Per il conseguimento delle finalità
di cui all'articolo 1, la Giunta regionale è autorizzata a richiedere,
ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 “Codice
della proprietà industriale, a norma dell’articolo 15 della
legge 12 dicembre 2002, n. 273” ( 1) e successive modificazioni, la registrazione di un marchio di
qualità a carattere collettivo dei prodotti agricoli e
agro-alimentari, di seguito denominato "marchio".
1 bis. Il marchio di cui al comma 1 identifica le produzioni agricole e
agro-alimentari ottenute nell’ambito di un sistema di qualità
alimentare che risponde a tutti i seguenti requisiti:
a) la specificità del prodotto finale deriva da obblighi tassativi
concernenti i metodi di ottenimento che garantiscono caratteristiche
specifiche, compresi i processi di produzione, oppure una qualità del
prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali
correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli
animali, benessere degli animali o tutela ambientale;
b) il metodo di ottenimento di ciascun prodotto è descritto in un
disciplinare di produzione vincolante il cui rispetto è verificato da
un organismo di controllo indipendente;
c) il sistema di qualità è aperto a tutti i produttori;
d) il sistema di qualità è trasparente e assicura una
tracciabilità completa dei prodotti;
e) il sistema di qualità risponde agli sbocchi di mercato attuali o
prevedibili;
f) il rispetto dell’applicazione dei principi della produzione
integrata, qualora regolamentati per la particolare produzione. ( 2)
2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della
presente legge, con proprio provvedimento:
a) determina la denominazione del marchio, cui la concessione si riferisce,
e le sue caratteristiche ideografiche;
b) disciplina le modalità di concessione in uso del marchio;
c) approva lo schema di convenzione che regola i rapporti tra Regione e i
soggetti a cui è concesso in uso il marchio;
d) disciplina le modalità di applicazione della sospensione e della
revoca nel caso di inadempienze.
3. La Giunta regionale individua altresì i prodotti agricoli e
agro-alimentari da ammettere al marchio e approva, sentita la competente
commissione consiliare, i relativi disciplinari.
3 bis. Nella fase di predisposizione dei disciplinari e dei relativi piani
di controllo per i prodotti da ammettere al marchio regionale, nonché
per la valutazione periodica dell’andamento del sistema, la Giunta
regionale si avvale di esperti di enti regionali,
dell’università, delle istituzioni della ricerca scientifica,
del sistema delle certificazioni, che possono affiancare le organizzazioni
di produttori (OP) e le associazioni di prodotto. ( 3)
Art. 3 - Comitato
tecnico-scientifico.
Art. 4 - Disciplinare di
produzione.
1. I disciplinari di produzione di cui al
comma 3 dell’articolo 2 devono prevedere il rispetto di tutti i
requisiti indicati al comma 1 bis dell’articolo 2. ( 5)
2. I disciplinari di produzione e i loro aggiornamenti sono pubblicati nel
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e comunicati, ai sensi
dell'articolo 8 della direttiva 98/34/CEE del Consiglio del 22 giugno 1998,
alla Commissione europea.
Art. 5 - Uso del marchio.
1. La concessione del marchio è data per
prodotti agricoli e agro-alimentari che, per sistema di produzione, di
lavorazione o per altre intrinseche caratteristiche, si distinguono dagli
altri prodotti della stessa categoria merceologica e che offrono
particolari garanzie qualitative, a tutela degli interessi del consumatore
e dell’immagine del prodotto.
2. L'uso del marchio è concesso, per i singoli prodotti, su richiesta
delle imprese di produzione primaria o di lavorazione, trasformazione e
commercializzazione, individuali o collettive.
3. Il controllo dell'uso del marchio e delle specifiche contenute nel
disciplinare di produzione, viene affidato dai concessionari ad organismi
di certificazione accreditati ai sensi della norma UNI EN 45011 o sue
successive modificazioni, nonché autorizzati o designati dal Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali ad effettuare
attività di controllo sulle denominazioni di origine (DOP) e sulle
indicazioni geografiche (IGP), ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006
del Consiglio del 20 marzo 2006. ( 6)
3 bis. omissis ( 7)
Art. 6 - Sviluppo della
produzione agricola di qualità.
Art. 7 – Vigilanza.
1. La Giunta regionale è l'autorità
preposta alla vigilanza sull'applicazione della presente legge ed in
particolare sull’attività effettuata dagli organismi di
controllo di cui al comma 3 dell’articolo 5. ( 9)
2. La Giunta regionale organizza le attività di vigilanza, definendone
criteri e procedure.
3. Per l’attività di vigilanza, la Giunta regionale utilizza il
nucleo degli ispettori di vigilanza del settore primario, i servizi
veterinario e igiene degli alimenti delle aziende sanitarie locali o
l’Istituto zooprofilattico delle Venezie.
Art. 8 –
Etichettatura.
1. I soggetti che hanno in concessione
l’uso del marchio appongono in etichetta sul prodotto, oltre il
marchio stesso, la dicitura “marchio di qualità tutelato dalla
Regione Veneto”, secondo le modalità stabilite dalla Giunta
regionale.
2. Ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 109, "Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti
l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti
alimentari." e successive modificazioni, l’etichetta contiene la
dicitura relativa all’indicazione del luogo di origine o di
provenienza del prodotto, la cui veridicità è oggetto delle
attività di controllo di cui all’articolo 5. ( 10)
3. Nel caso di provenienza veneta, la dicitura di cui al comma 2 da
adottare è “Prodotto in Veneto” e nel caso di eventuale
produzione agricola e agro-alimentare in aziende a conduzione diretta,
"Prodotto in Veneto in aziende a conduzione diretta".
Art. 9 - Interventi a sostegno
della diffusione del marchio.
1. La Giunta regionale, per favorire la
diffusione del marchio:
a) promuove attività di studio, ricerca, informazione e divulgazione
del marchio regionale di qualità;
b) promuove la realizzazione di campagne promozionali dei prodotti tutelati
dal marchio anche attraverso iniziative integrate con il settore secondario
ed il turismo.
c) concorre, nel limite massimo previsto dall’allegato del
regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 per le
misure di sostegno di cui all’articolo 32 del medesimo regolamento,
alle spese per l’effettuazione dei controlli previsti
dall’articolo 5, da parte dei soggetti terzi indipendenti. ( 11)
Art. 10 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri finanziari derivanti
dall'applicazione della presente legge, quantificati in lire 1.500 milioni
per l’esercizio 2001, si fa fronte mediante riduzione, in termini di
competenza e cassa, di pari importo del capitolo n. 80230, “Fondo
globale spese di investimento”, partita n. 9 “Riordino
interventi del settore primario”, iscritto nello stato di previsione
della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2001 e contemporanea
istituzione, nel medesimo stato di previsione della spesa del bilancio per
l’esercizio finanziario 2001, del capitolo n. 12610 denominato
“Sostegno alla diffusione del marchio di qualità a carattere
collettivo dei prodotti agricoli e agro-alimentari”, con lo
stanziamento di lire 1.500 milioni in termini di competenza e cassa.
2. Per gli esercizi successivi al 2001, lo stanziamento del capitolo n.
12610 di cui al comma 1 sarà determinato ai sensi dell’articolo
32 bis della legge
regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni. ( 12)
3. omissis ( 13)
Art. 11 – Abrogazioni.
Art. 12 - Norma transitoria.
Art. 13 - Compatibilità
comunitaria.
1. Agli aiuti soggetti a notifica della
presente legge non può essere data esecuzione prima che la Commissione
europea abbia adottato una decisione di autorizzazione dell’aiuto ai
sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999
recante modalità di applicazione dell’articolo 88 del trattato
CE.
2. Agli aiuti compatibili con il mercato comune e non soggetti
all’obbligo di notifica di cui all’articolo 88 del trattato CE
si applicano i regolamenti adottati dalla Commissione europea ai sensi del
regolamento (CE) n. 994/1998 del Consiglio del 7 maggio 1998
sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE a
determinate categorie di aiuti di stato orizzontali.
3. I benefici di cui ai provvedimenti attuativi previsti dalla presente
legge sono soggetti alle procedure di verifica di compatibilità di cui
al presente articolo e alla pubblicazione del relativo avviso nel
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. ( 15)
Note
( 1) Comma così modificato da
comma 1 art. 1 legge
regionale 19 marzo 2009, n. 9 che ha sostituito le parole “regio
decreto 21 giugno 1942, n. 929 “Testo delle disposizioni legislative
in materia di marchi registrati” con le parole “decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 “Codice della proprietà
industriale, a norma dell’articolo 15 della legge 12 dicembre 2002,
n. 273”.
( 5) Comma così sostituito da
comma 1 art. 3 legge
regionale 19 marzo 2009, n. 9 .
( 6) Comma così modificato da
comma 1 art. 4 legge
regionale 19 marzo 2009, n. 9 che ha aggiunto alla fine le parole
“o sue successive modificazioni, nonché autorizzati o designati
dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ad
effettuare attività di controllo sulle denominazioni di origine (DOP)
e sulle indicazioni geografiche (IGP), ai sensi del regolamento (CE) n.
510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006.”.
( 7) Comma abrogato da comma 2 art.
4 legge regionale 19
marzo 2009, n. 9 ; in precedenza aggiunto da comma 1 art. 16 legge regionale 25 febbraio
2005, n. 5 , il cui comma 2 disponeva che gli effetti del comma fossero
subordinati all’acquisizione del parere di compatibilità da
parte della Commissione europea ai sensi dell’articolo 88, paragrafo
3, del trattato CE e alla pubblicazione del relativo avviso nel bollettino
ufficiale della Regione del Veneto.
( 9) Comma così modificato da
comma 1 art. 5 legge
regionale 19 marzo 2009, n. 9 che ha sostituito le parole
“sull’uso del marchio da parte dei soggetti interessati”
con le parole “sull’attività effettuata dagli organismi di
controllo di cui al comma 3 dell’articolo 5” .
( 10) Comma così modificato
da comma 1 art. 6 legge regionale 19 marzo 2009, n. 9 che ha
sostituito le parole “attività di vigilanza di cui
all’articolo 7” con le parole “attività di controllo
di cui all’articolo 5”.
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