Benvenuto nel sito del Consiglio Regionale del Veneto


Link di salto: Vai alla Navigazione principale - Vai ai Contenuti - Vai alla ricerca


Il tuo percorso: Home > leggi regionali >

leggi regionali a testo vigente

Contenuti: Legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 (BUR n. 52/2001)

Legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 (BUR n. 52/2001) [sommario] [RTF]

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI E AGRO-ALIMENTARI DI QUALITÀ


Art. 1 – Finalità.
1. La Regione del Veneto, nell'ambito delle proprie competenze in materia di produzione, raccolta, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, zootecnici, ittici e silvo-pastorali e di promozione e valorizzazione degli stessi, promuove iniziative di commercializzazione e di immagine di prodotti agricoli e agro-alimentari che garantiscono, sotto il profilo qualitativo, una maggiore tutela dei consumatori.
Art. 2 - Funzioni della Giunta regionale.
1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Giunta regionale è autorizzata a richiedere, ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 “Codice della proprietà industriale, a norma dell’articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273” (1) e successive modificazioni, la registrazione di un marchio di qualità a carattere collettivo dei prodotti agricoli e agro-alimentari, di seguito denominato "marchio".
1 bis. Il marchio di cui al comma 1 identifica le produzioni agricole e agro-alimentari ottenute nell’ambito di un sistema di qualità alimentare che risponde a tutti i seguenti requisiti:
a) la specificità del prodotto finale deriva da obblighi tassativi concernenti i metodi di ottenimento che garantiscono caratteristiche specifiche, compresi i processi di produzione, oppure una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale;
b) il metodo di ottenimento di ciascun prodotto è descritto in un disciplinare di produzione vincolante il cui rispetto è verificato da un organismo di controllo indipendente;
c) il sistema di qualità è aperto a tutti i produttori;
d) il sistema di qualità è trasparente e assicura una tracciabilità completa dei prodotti;
e) il sistema di qualità risponde agli sbocchi di mercato attuali o prevedibili;
f) il rispetto dell’applicazione dei principi della produzione integrata, qualora regolamentati per la particolare produzione. (2)
2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento:
a) determina la denominazione del marchio, cui la concessione si riferisce, e le sue caratteristiche ideografiche;
b) disciplina le modalità di concessione in uso del marchio;
c) approva lo schema di convenzione che regola i rapporti tra Regione e i soggetti a cui è concesso in uso il marchio;
d) disciplina le modalità di applicazione della sospensione e della revoca nel caso di inadempienze.
3. La Giunta regionale individua altresì i prodotti agricoli e agro-alimentari da ammettere al marchio e approva, sentita la competente commissione consiliare, i relativi disciplinari.
3 bis. Nella fase di predisposizione dei disciplinari e dei relativi piani di controllo per i prodotti da ammettere al marchio regionale, nonché per la valutazione periodica dell’andamento del sistema, la Giunta regionale si avvale di esperti di enti regionali, dell’università, delle istituzioni della ricerca scientifica, del sistema delle certificazioni, che possono affiancare le organizzazioni di produttori (OP) e le associazioni di prodotto. (3)
Art. 3 - Comitato tecnico-scientifico.
omissis (4)
Art. 4 - Disciplinare di produzione.
1. I disciplinari di produzione di cui al comma 3 dell’articolo 2 devono prevedere il rispetto di tutti i requisiti indicati al comma 1 bis dell’articolo 2. (5)
2. I disciplinari di produzione e i loro aggiornamenti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e comunicati, ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 98/34/CEE del Consiglio del 22 giugno 1998, alla Commissione europea.
Art. 5 - Uso del marchio.
1. La concessione del marchio è data per prodotti agricoli e agro-alimentari che, per sistema di produzione, di lavorazione o per altre intrinseche caratteristiche, si distinguono dagli altri prodotti della stessa categoria merceologica e che offrono particolari garanzie qualitative, a tutela degli interessi del consumatore e dell’immagine del prodotto.
2. L'uso del marchio è concesso, per i singoli prodotti, su richiesta delle imprese di produzione primaria o di lavorazione, trasformazione e commercializzazione, individuali o collettive.
3. Il controllo dell'uso del marchio e delle specifiche contenute nel disciplinare di produzione, viene affidato dai concessionari ad organismi di certificazione accreditati ai sensi della norma UNI EN 45011 o sue successive modificazioni, nonché autorizzati o designati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ad effettuare attività di controllo sulle denominazioni di origine (DOP) e sulle indicazioni geografiche (IGP), ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006. (6)
3 bis. omissis (7)
Art. 6 - Sviluppo della produzione agricola di qualità.
omissis (8)
Art. 7 – Vigilanza.
1. La Giunta regionale è l'autorità preposta alla vigilanza sull'applicazione della presente legge ed in particolare sull’attività effettuata dagli organismi di controllo di cui al comma 3 dell’articolo 5. (9)
2. La Giunta regionale organizza le attività di vigilanza, definendone criteri e procedure.
3. Per l’attività di vigilanza, la Giunta regionale utilizza il nucleo degli ispettori di vigilanza del settore primario, i servizi veterinario e igiene degli alimenti delle aziende sanitarie locali o l’Istituto zooprofilattico delle Venezie.
Art. 8 – Etichettatura.
1. I soggetti che hanno in concessione l’uso del marchio appongono in etichetta sul prodotto, oltre il marchio stesso, la dicitura “marchio di qualità tutelato dalla Regione Veneto”, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.
2. Ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, "Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari." e successive modificazioni, l’etichetta contiene la dicitura relativa all’indicazione del luogo di origine o di provenienza del prodotto, la cui veridicità è oggetto delle attività di controllo di cui all’articolo 5. (10)
3. Nel caso di provenienza veneta, la dicitura di cui al comma 2 da adottare è “Prodotto in Veneto” e nel caso di eventuale produzione agricola e agro-alimentare in aziende a conduzione diretta, "Prodotto in Veneto in aziende a conduzione diretta".
Art. 9 - Interventi a sostegno della diffusione del marchio.
1. La Giunta regionale, per favorire la diffusione del marchio:
a) promuove attività di studio, ricerca, informazione e divulgazione del marchio regionale di qualità;
b) promuove la realizzazione di campagne promozionali dei prodotti tutelati dal marchio anche attraverso iniziative integrate con il settore secondario ed il turismo.
c) concorre, nel limite massimo previsto dall’allegato del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 per le misure di sostegno di cui all’articolo 32 del medesimo regolamento, alle spese per l’effettuazione dei controlli previsti dall’articolo 5, da parte dei soggetti terzi indipendenti. (11)
Art. 10 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in lire 1.500 milioni per l’esercizio 2001, si fa fronte mediante riduzione, in termini di competenza e cassa, di pari importo del capitolo n. 80230, “Fondo globale spese di investimento”, partita n. 9 “Riordino interventi del settore primario”, iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2001 e contemporanea istituzione, nel medesimo stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 2001, del capitolo n. 12610 denominato “Sostegno alla diffusione del marchio di qualità a carattere collettivo dei prodotti agricoli e agro-alimentari”, con lo stanziamento di lire 1.500 milioni in termini di competenza e cassa.
2. Per gli esercizi successivi al 2001, lo stanziamento del capitolo n. 12610 di cui al comma 1 sarà determinato ai sensi dell’articolo 32 bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni. (12)
3. omissis (13)
Art. 11 – Abrogazioni.
1. È abrogata la legge regionale 8 marzo 1988, n. 11 "Iniziative per la valorizzazione dei prodotti agro-alimentari del Veneto.", così come modificata dalla legge regionale 18 aprile 1995, n. 32 , fatta salva la sua applicazione per la disciplina dei rapporti sorti e per l’esecuzione degli impegni di spesa assunti in base a predetta legge.
Art. 12 - Norma transitoria.
omissis (14)
Art. 13 - Compatibilità comunitaria.
1. Agli aiuti soggetti a notifica della presente legge non può essere data esecuzione prima che la Commissione europea abbia adottato una decisione di autorizzazione dell’aiuto ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell’articolo 88 del trattato CE.
2. Agli aiuti compatibili con il mercato comune e non soggetti all’obbligo di notifica di cui all’articolo 88 del trattato CE si applicano i regolamenti adottati dalla Commissione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 994/1998 del Consiglio del 7 maggio 1998 sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali.
3. I benefici di cui ai provvedimenti attuativi previsti dalla presente legge sono soggetti alle procedure di verifica di compatibilità di cui al presente articolo e alla pubblicazione del relativo avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. (15)


Note

(1) Comma così modificato da comma 1 art. 1 legge regionale 19 marzo 2009, n. 9 che ha sostituito le parole “regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 “Testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati” con le parole “decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 “Codice della proprietà industriale, a norma dell’articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273”.
(2) Comma inserito da comma 2 art. 1 legge regionale 19 marzo 2009, n. 9 .
(3) Comma inserito da comma 3 art. 1 legge regionale 19 marzo 2009, n. 9 .
(4) Articolo abrogato da comma 1 art. 2 legge regionale 19 marzo 2009, n. 9 .
(5) Comma così sostituito da comma 1 art. 3 legge regionale 19 marzo 2009, n. 9 .
(6) Comma così modificato da comma 1 art. 4 legge regionale 19 marzo 2009, n. 9 che ha aggiunto alla fine le parole “o sue successive modificazioni, nonché autorizzati o designati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ad effettuare attività di controllo sulle denominazioni di origine (DOP) e sulle indicazioni geografiche (IGP), ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006.”.
(7) Comma abrogato da comma 2 art. 4 legge regionale 19 marzo 2009, n. 9 ; in precedenza aggiunto da comma 1 art. 16 legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5 , il cui comma 2 disponeva che gli effetti del comma fossero subordinati all’acquisizione del parere di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE e alla pubblicazione del relativo avviso nel bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
(8) Articolo abrogato da comma 1 art. 6 legge regionale 1 marzo 2002, n. 6 .
(9) Comma così modificato da comma 1 art. 5 legge regionale 19 marzo 2009, n. 9 che ha sostituito le parole “sull’uso del marchio da parte dei soggetti interessati” con le parole “sull’attività effettuata dagli organismi di controllo di cui al comma 3 dell’articolo 5”.
(10) Comma così modificato da comma 1 art. 6 legge regionale 19 marzo 2009, n. 9 che ha sostituito le parole “attività di vigilanza di cui all’articolo 7” con le parole “attività di controllo di cui all’articolo 5”.
(11) Lettera così sostituita da comma 1 art. 7 legge regionale 19 marzo 2009, n. 9 ; in precedenza sostituita da comma 1 art. 1 legge regionale 1 marzo 2002, n. 5 .
(12) La legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è stata abrogata dall'art. 62 comma 1 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 che ha ridisciplinato la materia.
(13) Comma abrogato da comma 1 art. 8 legge regionale 19 marzo 2009, n. 9 .
(14) Articolo abrogato da comma 1 art. 9 legge regionale 19 marzo 2009, n. 9 .
(15) Articolo sostituito da comma 1 art. 10 legge regionale 19 marzo 2009, n. 9 .


SOMMARIO

menù di sezione:


Link di salto: Torna su - Torna alla Navigazione principale - torna ai Contenuti - Vai alla ricerca
Questionario di valutazione del sito del Consiglio regionale
Sondaggio on-line
Esprimi una valutazione sul sito del Consiglio regionale
vuoi rispondere?
Sondaggio on-line
Esprimi una valutazione sul sito del Consiglio regionale
È la prima volta che visita il sito?
La navigazione all'interno del sito è agevole?
I contenuti del sito sono utili?
È soddisfatto complessivamente del sito e dei suoi contenuti?(*)
Osservazioni e proposte
(*)=valore obbligatorio