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Legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 (BUR n. 71/2001)
Legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 (BUR n. 71/2001) [sommario] [RTF]
NORME
PER IL DIRITTO AL LAVORO DELLE PERSONE DISABILI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE
12 MARZO 1999, N. 68 E ISTITUZIONE SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA PRESSO
LE AZIENDE ULSS
CAPO I - Attuazione della legge 12
marzo 1999, n. 68
"Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e successive modificazioni
Art. 1 – Finalità e
principi.
1. La Regione del Veneto e le province promuovono l’inserimento
lavorativo delle persone disabili in attuazione della legge 12 marzo 1999,
n. 68.
2. La realizzazione della finalità di cui al comma 1 è improntata
ai seguenti principi:
a) coinvolgimento delle famiglie dei destinatari di cui all'articolo 2;
b) integrazione e collaborazione fra tutti i servizi competenti, anche
educativi e della formazione professionale;
c) promozione delle attività di orientamento, istruzione e formazione
professionale a supporto delle persone disabili;
d) personalizzazione delle attività di formazione e verifica della
loro efficacia in relazione alle peculiarità delle persone disabili da
inserire al lavoro;
e) cooperazione fra soggetti pubblici e privati accreditati nella
realizzazione degli interventi valorizzando, in particolare, il ruolo delle
cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge
8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali" e loro
consorzi, nonché la funzione del sistema di formazione professionale.
Art. 2 – Destinatari.
1. I destinatari della presente legge sono le persone disabili di cui
all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Art. 3 – Azioni e
strumenti.
1. La Regione del Veneto realizza la finalità di cui
all’articolo 1 attraverso:
a) azioni di monitoraggio, programmazione, riqualificazione, orientamento,
formazione anche professionale nonché di sostegno alle aziende, con
impiego di strutture e risorse proprie e delle province, secondo la
disciplina della presente legge e della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31
"Norme in materia di politiche attive del lavoro, formazione e servizi
all'impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469"
e successive modificazioni;
b) un sistema integrato di servizi per il lavoro, socio-riabilitativi,
formativi ed educativi, anche di assistenza nel posto di lavoro e, per
quanto riguarda i disabili psichici, di assistenza anche in fase
post-assunzione;
c) un sistema di incentivi e di convenzioni volto al proficuo inserimento
lavorativo;
d) servizi di supporto ai datori di lavoro per la realizzazione degli
adempimenti richiesti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68.
Art. 4 - Programmazione
regionale degli interventi.
1. La Giunta regionale, sentite la commissione regionale per la
concertazione tra le parti sociali e il comitato di coordinamento
istituzionale di cui all' articolo 19, così come modificato dall'articolo 47 della
legge regionale 9
febbraio 2001, n. 5 e all' articolo 21 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 ,
nonché le organizzazioni rappresentative dei soggetti disabili di cui
all’articolo 2, sulla base delle risultanze dei lavori della
conferenza permanente di cui all'articolo 7, predispone un programma
annuale degli interventi sulla base delle analisi fornite dall’ente
Veneto Lavoro in relazione al bacino potenziale di collocamento, che
dovranno tenere conto delle effettive professionalità richieste dai
datori di lavoro, della stima delle risorse disponibili e dell'esito dei
programmi e progetti realizzati nell'anno precedente.
2. Il programma di cui al comma 1 prevede:
a) gli obiettivi quantitativi e qualitativi dell’inserimento
lavorativo;
b) le risorse finanziarie impiegate, con indicazione analitica della fonte
di finanziamento e dei diversi interventi;
c) gli organismi pubblici e privati accreditati all’intervento in
forma diretta o a mezzo convenzione;
d) criteri di ulteriore indirizzo applicativo del disposto degli articoli
11 e 12 della legge 12 marzo 1999, n. 68 in materia di convenzioni che i
servizi delle province di cui all’articolo 6 possono sottoscrivere
con il datore di lavoro, anche con predisposizione di disciplinare tipo per
esigenze di omogeneità in tutto il territorio regionale;
e) il riparto tra le province delle risorse del fondo regionale per
l’occupazione dei disabili e del fondo nazionale per il diritto al
lavoro dei disabili, costituito presso il ministero del lavoro anche sulla
base della specifica regolamentazione di cui al decreto del Ministro del
lavoro 13 gennaio 2000, n. 91, pubblicato in G.U. n. 88 del 14 aprile 2000.
3. Il programma regionale sarà definito coerentemente con il programma
di cui all’ articolo 4 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 .
Art. 5 - Programmazione
provinciale.
1. In attuazione del programma regionale di cui all’articolo 4, ed in
coerenza con il piano provinciale di cui all’ articolo 5 della
legge regionale 16
dicembre 1998, n. 31 , le province predispongono il programma annuale
degli interventi finalizzati all’inserimento lavorativo delle persone
disabili, con l'indicazione degli obiettivi e dei progetti da realizzare
nel corso dell’anno e delle risorse agli stessi destinate.
2. L’assegnazione delle risorse di cui all’articolo 4, comma 2,
lettera e) sarà operata sulla base dei risultati conseguiti
nell’anno precedente a quello di riferimento, illustrati in apposita
relazione da trasmettere alla Giunta regionale entro il 30 settembre di
ogni anno.
Art. 6 - Servizio di inserimento
lavorativo.
1. Le province istituiscono il servizio di inserimento lavorativo dei
disabili secondo le modalità di cui all’ articolo 36 della
legge regionale 16
dicembre 1998, n. 31 .
2. Il servizio di cui al comma 1 rispetta gli indirizzi fissati dal
programma provinciale di cui all’articolo 5 e si avvale dei centri
per l’impiego di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469 "Conferimento alle regioni e agli enti locali di
funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo
1 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni.
3. Il servizio di cui al comma 1, per le attività di progettazione,
accompagnamento e valutazione delle politiche di inserimento lavorativo dei
disabili, in attuazione dell’ articolo 7, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 ,
si avvale del servizio di integrazione lavorativa delle aziende ULSS di cui
all’articolo 11.
4. Il servizio di cui al comma 1 per i servizi di orientamento e di
formazione professionale si avvale di specifiche convenzioni con il sistema
dei centri accreditati di formazione professionale.
5. Le attività di cui al comma 3 possono essere assicurate, a mezzo di
apposite convenzioni, da cooperative sociali e da organismi pubblici e
privati accreditati che documentino esperienza consolidata e
professionalità degli addetti.
6. La Regione realizza il monitoraggio e la valutazione degli interventi
attuati.
Art. 7 - Conferenza
permanente.
1. É istituita la conferenza permanente per l'inserimento lavorativo
delle persone disabili quale momento di incontro e di confronto sulle
problematiche relative allo specifico settore nonché di verifica dello
stato di attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della presente
legge.
2. La conferenza di cui al comma 1, presieduta dal Presidente della Regione
o suo delegato, si riunisce almeno una volta all'anno e, comunque, entro il
30 giugno di ogni anno.
3. Ai lavori della conferenza partecipano: le province, gli organismi
scolastici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre
2000, n. 347 "Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero
della pubblica istruzione", le rappresentanze regionali dell'Associazione
nazionale comuni italiani (ANCI), dell'Unione nazionale comuni,
comunità ed enti montani (UNCEM), delle associazioni dei disabili,
della cooperazione sociale, degli imprenditori, delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori e il coordinamento dei servizi di inserimento
lavorativo delle aziende ULSS.
4. Compiti della conferenza sono:
a) monitoraggio degli interventi di inserimento lavorativo dei disabili;
b) proposta di iniziative finalizzate ad un impegno coordinato delle
risorse destinate a vario titolo all'integrazione lavorativa delle persone
disabili;
c) promozione di una cultura dell'inclusione sociale.
5. Con apposito provvedimento la Giunta regionale stabilisce luogo e
modalità per lo svolgimento della conferenza.
Art. 8 - Fondo regionale per
l’occupazione dei disabili.
1. É istituito il fondo regionale per
l'occupazione dei disabili ai sensi dell'articolo 14 della legge 12 marzo
1999, n. 68.
2. Il fondo di cui al comma 1 è anche alimentato dalle risorse di cui
all'articolo 14, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68.
3. La Giunta regionale istituisce la commissione regionale per la gestione
del fondo che dura in carica cinque anni ed è composta da:
a) l'assessore regionale alle politiche dell’occupazione o suo
delegato, con funzioni di presidente;
b) il segretario regionale competente in materia di formazione e lavoro con
funzioni di vicepresidente;
c) cinque rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali, dei quali
almeno uno espresso dalle organizzazioni regionali della cooperazione,
settore sociale, e cinque rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori designati dalla commissione regionale per la concertazione tra
le parti sociali di cui all' articolo 19, della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 ,
così come modificato dall'articolo 47 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5
;( 1)
d) cinque rappresentanti delle associazioni dei disabili maggiormente
rappresentative a livello regionale, dei quali un rappresentante delle
associazioni dei disabili psichici e uno delle associazioni per la tutela
della salute mentale, espressi secondo specifica procedura definita dalla
Giunta regionale; ( 2)
e) cinque rappresentanti delle province designati dal comitato di
coordinamento istituzionale di cui all’ articolo 21 della
legge regionale 16
dicembre 1998, n. 31 ; ( 3)
4. I compiti di segreteria della commissione di cui al comma 3 sono svolti
dalla direzione regionale competente in materia di lavoro.
5. La Giunta regionale, decorsi sessanta giorni dalla richiesta delle
designazioni dei componenti di cui alle lettere c), d), e) del comma 3 o se
in possesso di almeno la metà più uno delle medesime
designazioni, provvede all'insediamento della commissione.
Art. 9 - Ripartizione del fondo
nazionale per il diritto al lavoro dei disabili.
1. La Giunta regionale, sentiti gli organismi di cui all' articolo 19, così
come modificato dall'articolo 47 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 e
all' articolo 21
della legge regionale
16 dicembre 1998, n. 31 ed in applicazione del decreto del Ministro del
lavoro 13 gennaio 2000, n. 91, provvede, sentita la competente commissione
consiliare, alla ripartizione fra le province delle risorse assegnate alla
Regione del Veneto a valere sul fondo nazionale per il diritto al lavoro
dei disabili. Le stesse sono destinate alle agevolazioni di cui
all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
2. Per le iniziative che prevedono il concorso del finanziamento regionale
sarà operata distinta imputazione al fondo regionale di cui
all’articolo 8.
Art. 10 - Convenzioni tipo.
1. La Giunta regionale, sentite la commissione regionale per la
concertazione tra le parti sociali e il comitato di coordinamento
istituzionale di cui all' articolo 19, così come modificato dall'articolo 47 della
legge regionale 9
febbraio 2001, n. 5 e all' articolo 21 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31
anche sulla base delle linee programmatiche di cui all'articolo 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333
"Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme
per il diritto al lavoro dei disabili", approva i modelli di convenzione
tipo che le province stipulano in attuazione degli articoli 11 e 12 della
legge 12 marzo 1999, n. 68.
2. Con il provvedimento di cui al comma 1 possono essere definiti criteri
generali di indirizzo in tema di convenzioni di cui agli articoli 11 e 12
della legge 12 marzo 1999, n. 68, ulteriormente integrabili con
deliberazione delle Commissioni provinciali per le politiche del lavoro.
CAPO II - Istituzione del Servizio
di integrazione lavorativa (SIL)
Art. 11 - Istituzione del
servizio di integrazione lavorativa presso le aziende ULSS del Veneto.
1. Al fine di assicurare efficienti raccordi tra i nuovi servizi
all’impiego e i servizi socio-sanitari territoriali, anche in
osservanza a quanto stabilito dall’ articolo 7, comma 2
della legge regionale
16 dicembre 1998, n. 31 è istituito, presso le aziende ULSS, il
servizio di integrazione lavorativa con i seguenti compiti:
a) valutazione delle potenzialità e dei bisogni individuali delle
persone disabili e delle aziende;
b) programmazione e gestione dei percorsi individualizzati
d’integrazione lavorativa per un positivo incontro tra domanda e
offerta di lavoro;
c) monitoraggio;
d) promozione di collaborazione fra soggetti istituzionali del mondo
imprenditoriale, del sistema della formazione professionale e della
cooperazione sociale del volontariato che opera specificamente nel settore,
e delle associazioni dei disabili e dei familiari.
2. Le prestazioni erogate dal servizio di cui al comma 1 sono regolate da
apposite convenzioni.
Art. 12 - Norme di
organizzazione.
1. Il direttore generale dell'azienda ULSS provvede all'articolazione e
alla dotazione organica del servizio di cui all'articolo 11, sulla base dei
criteri generali approvati dalla Giunta regionale entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge.
CAPO III – Disposizioni
transitorie e finali
Art. 13 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge per le
agevolazioni di cui all’articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68,
si fa fronte con le risorse finanziarie assegnate alla Regione del Veneto
sul fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili istituito presso
il ministero del lavoro, che andranno a costituire la dotazione del
capitolo n. 23029 denominato "Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei
disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68", iscritto nello stato di
previsione della spesa del bilancio per l’esercizio 2001.
2. La Regione, con le risorse di cui al comma 1 e a far data dalla loro
effettiva assegnazione, corrisponde annualmente alle province le somme
occorrenti per gli interventi previsti dalla presente legge.
3. Agli ulteriori oneri derivanti dai programmi regionali di inserimento
lavorativo e servizi connessi, quantificabili in lire 400.000.000 per
l’anno 2001, si fa fronte con ricorso in termini di competenza e di
cassa allo stanziamento iscritto sul capitolo n. 23030 denominato
“Fondo regionale per l’occupazione dei disabili di cui
all’articolo 14 della legge 12 marzo 1999, n. 68”.
Art. 14 – Norma
transitoria.
1. Sino all'adozione del sistema di accreditamento si applicano le
disposizioni vigenti in materia di autorizzazione degli organismi di
formazione professionale.
Art. 15 - Dichiarazione
d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo
44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla data di
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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