Legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 (BUR n. 71/2001)
Legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 (BUR n. 71/2001) [sommario] [RTF]
NORME PER IL DIRITTO AL LAVORO DELLE PERSONE DISABILI IN ATTUAZIONE
DELLA LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68 E ISTITUZIONE SERVIZIO INTEGRAZIONE
LAVORATIVA PRESSO LE AZIENDE ULSS
CAPO I - Attuazione della legge 12
marzo 1999, n. 68
"Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e successive modificazioni
Art. 1 – Finalità e
principi.
1. La Regione del Veneto e le province promuovono l’inserimento
lavorativo delle persone disabili in attuazione della legge 12 marzo
1999, n. 68.
2. La realizzazione della finalità di cui al comma 1 è
improntata ai seguenti principi:
a) coinvolgimento delle famiglie dei destinatari di cui all'articolo 2;
b) integrazione e collaborazione fra tutti i servizi competenti, anche
educativi e della formazione professionale;
c) promozione delle attività di orientamento, istruzione e
formazione professionale a supporto delle persone disabili;
d) personalizzazione delle attività di formazione e verifica della
loro efficacia in relazione alle peculiarità delle persone disabili
da inserire al lavoro;
e) cooperazione fra soggetti pubblici e privati accreditati nella
realizzazione degli interventi valorizzando, in particolare, il ruolo
delle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b),
della legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative
sociali" e loro consorzi, nonché la funzione del sistema di
formazione professionale.
Art. 2 –
Destinatari.
1. I destinatari della presente legge sono le persone disabili di cui
all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Art. 3 – Azioni e
strumenti.
1. La Regione del Veneto realizza la finalità di cui
all’articolo 1 attraverso:
a) azioni di monitoraggio, programmazione, riqualificazione,
orientamento, formazione anche professionale nonché di sostegno alle
aziende, con impiego di strutture e risorse proprie e delle province,
secondo la disciplina della presente legge e della
legge regionale 16 dicembre 1998, n.
31 "Norme in materia di politiche attive del lavoro, formazione e
servizi all'impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre
1997, n. 469" e successive modificazioni;
b) un sistema integrato di servizi per il lavoro, socio-riabilitativi,
formativi ed educativi, anche di assistenza nel posto di lavoro e, per
quanto riguarda i disabili psichici, di assistenza anche in fase
post-assunzione;
c) un sistema di incentivi e di convenzioni volto al proficuo inserimento
lavorativo;
d) servizi di supporto ai datori di lavoro per la realizzazione degli
adempimenti richiesti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68.
Art. 4 - Programmazione
regionale degli interventi.
1. La Giunta regionale, sentite la commissione regionale per la
concertazione tra le parti sociali e il comitato di coordinamento
istituzionale di cui all'
articolo 19, così come modificato dall'articolo 47
della
legge
regionale 9 febbraio 2001, n. 5 e all'
articolo 21 della
legge regionale 16
dicembre 1998, n. 31 , nonché le organizzazioni rappresentative
dei soggetti disabili di cui all’articolo 2, sulla base delle
risultanze dei lavori della conferenza permanente di cui all'articolo 7,
predispone un programma annuale degli interventi sulla base delle analisi
fornite dall’ente Veneto Lavoro in relazione al bacino potenziale
di collocamento, che dovranno tenere conto delle effettive
professionalità richieste dai datori di lavoro, della stima delle
risorse disponibili e dell'esito dei programmi e progetti realizzati
nell'anno precedente.
2. Il programma di cui al comma 1 prevede:
a) gli obiettivi quantitativi e qualitativi dell’inserimento
lavorativo;
b) le risorse finanziarie impiegate, con indicazione analitica della
fonte di finanziamento e dei diversi interventi;
c) gli organismi pubblici e privati accreditati all’intervento in
forma diretta o a mezzo convenzione;
d) criteri di ulteriore indirizzo applicativo del disposto degli articoli
11 e 12 della legge 12 marzo 1999, n. 68 in materia di convenzioni che i
servizi delle province di cui all’articolo 6 possono sottoscrivere
con il datore di lavoro, anche con predisposizione di disciplinare tipo
per esigenze di omogeneità in tutto il territorio regionale;
e) il riparto tra le province delle risorse del fondo regionale per
l’occupazione dei disabili e del fondo nazionale per il diritto al
lavoro dei disabili, costituito presso il ministero del lavoro anche
sulla base della specifica regolamentazione di cui al decreto del
Ministro del lavoro 13 gennaio 2000, n. 91, pubblicato in G.U. n. 88 del
14 aprile 2000.
3. Il programma regionale sarà definito coerentemente con il
programma di cui all’
articolo 4 della
legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 .
Art. 5 - Programmazione
provinciale.
1. In attuazione del programma regionale di cui all’articolo 4, ed
in coerenza con il piano provinciale di cui all’
articolo 5 della
legge regionale 16
dicembre 1998, n. 31 , le province predispongono il programma annuale
degli interventi finalizzati all’inserimento lavorativo delle
persone disabili, con l'indicazione degli obiettivi e dei progetti da
realizzare nel corso dell’anno e delle risorse agli stessi
destinate.
2. L’assegnazione delle risorse di cui all’articolo 4, comma
2, lettera e) sarà operata sulla base dei risultati conseguiti
nell’anno precedente a quello di riferimento, illustrati in
apposita relazione da trasmettere alla Giunta regionale entro il 30
settembre di ogni anno.
Art. 6 - Servizio di
inserimento lavorativo.
1. Le province istituiscono il servizio di inserimento lavorativo dei
disabili secondo le modalità di cui all’
articolo 36 della
legge regionale 16
dicembre 1998, n. 31 .
2. Il servizio di cui al comma 1 rispetta gli indirizzi fissati dal
programma provinciale di cui all’articolo 5 e si avvale dei centri
per l’impiego di cui all’articolo 4 del decreto legislativo
23 dicembre 1997, n. 469 "Conferimento alle regioni e agli enti locali di
funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma
dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive
modificazioni.
3. Il servizio di cui al comma 1, per le attività di progettazione,
accompagnamento e valutazione delle politiche di inserimento lavorativo
dei disabili, in attuazione dell’
articolo 7, comma 2,
della
legge
regionale 16 dicembre 1998, n. 31 , si avvale del servizio di
integrazione lavorativa delle aziende ULSS di cui all’articolo 11.
4. Il servizio di cui al comma 1 per i servizi di orientamento e di
formazione professionale si avvale di specifiche convenzioni con il
sistema dei centri accreditati di formazione professionale.
5. Le attività di cui al comma 3 possono essere assicurate, a mezzo
di apposite convenzioni, da cooperative sociali e da organismi pubblici e
privati accreditati che documentino esperienza consolidata e
professionalità degli addetti.
6. La Regione realizza il monitoraggio e la valutazione degli interventi
attuati.
Art. 7 - Conferenza
permanente.
1. É istituita la conferenza permanente per l'inserimento lavorativo
delle persone disabili quale momento di incontro e di confronto sulle
problematiche relative allo specifico settore nonché di verifica
dello stato di attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della
presente legge.
2. La conferenza di cui al comma 1, presieduta dal Presidente della
Regione o suo delegato, si riunisce almeno una volta all'anno e,
comunque, entro il 30 giugno di ogni anno.
3. Ai lavori della conferenza partecipano: le province, gli organismi
scolastici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre
2000, n. 347 "Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero
della pubblica istruzione", le rappresentanze regionali dell'Associazione
nazionale comuni italiani (ANCI), dell'Unione nazionale comuni,
comunità ed enti montani (UNCEM), delle associazioni dei disabili,
della cooperazione sociale, degli imprenditori, delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori e il coordinamento dei servizi di inserimento
lavorativo delle aziende ULSS.
4. Compiti della conferenza sono:
a) monitoraggio degli interventi di inserimento lavorativo dei disabili;
b) proposta di iniziative finalizzate ad un impegno coordinato delle
risorse destinate a vario titolo all'integrazione lavorativa delle
persone disabili;
c) promozione di una cultura dell'inclusione sociale.
5. Con apposito provvedimento la Giunta regionale stabilisce luogo e
modalità per lo svolgimento della conferenza.
Art. 8 - Fondo regionale per
l’occupazione dei disabili.
1. É istituito il fondo regionale per
l'occupazione dei disabili ai sensi dell'articolo 14 della legge 12 marzo
1999, n. 68.
2. Il fondo di cui al comma 1 è anche alimentato dalle risorse di
cui all'articolo 14, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68.
3. La Giunta regionale istituisce la commissione regionale per la
gestione del fondo che dura in carica cinque anni ed è composta da:
a) l'assessore regionale alle politiche dell’occupazione o suo
delegato, con funzioni di presidente;
b) il segretario regionale competente in materia di formazione e lavoro
con funzioni di vicepresidente;
c) cinque rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali, dei quali
almeno uno espresso dalle organizzazioni regionali della cooperazione,
settore sociale, e cinque rappresentanti delle organizzazioni sindacali
dei lavoratori designati dalla commissione regionale per la concertazione
tra le parti sociali di cui all'
articolo 19, della
legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 ,
così come modificato dall'articolo 47 della
legge regionale 9 febbraio 2001, n.
5 ;(
1)
d) cinque rappresentanti delle associazioni dei disabili maggiormente
rappresentative a livello regionale, dei quali un rappresentante delle
associazioni dei disabili psichici e uno delle associazioni per la tutela
della salute mentale, espressi secondo specifica procedura definita dalla
Giunta regionale; (
2)
e) cinque rappresentanti delle province designati dal comitato di
coordinamento istituzionale di cui all’
articolo 21 della
legge regionale 16
dicembre 1998, n. 31 ; (
3)
4. I compiti di segreteria della commissione di cui al comma 3 sono
svolti dalla direzione regionale competente in materia di lavoro.
5. La Giunta regionale, decorsi sessanta giorni dalla richiesta delle
designazioni dei componenti di cui alle lettere c), d), e) del comma 3 o
se in possesso di almeno la metà più uno delle medesime
designazioni, provvede all'insediamento della commissione.
Art. 9 - Ripartizione del
fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili.
1. La Giunta regionale, sentiti gli organismi di cui all'
articolo 19,
così come modificato dall'articolo 47 della
legge regionale 9 febbraio 2001, n.
5 e all'
articolo 21 della
legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31
ed in applicazione del decreto del Ministro del lavoro 13 gennaio 2000,
n. 91, provvede, sentita la competente commissione consiliare, alla
ripartizione fra le province delle risorse assegnate alla Regione del
Veneto a valere sul fondo nazionale per il diritto al lavoro dei
disabili. Le stesse sono destinate alle agevolazioni di cui all'articolo
13 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
2. Per le iniziative che prevedono il concorso del finanziamento
regionale sarà operata distinta imputazione al fondo regionale di
cui all’articolo 8.
Art. 10 - Convenzioni
tipo.
1. La Giunta regionale, sentite la commissione regionale per la
concertazione tra le parti sociali e il comitato di coordinamento
istituzionale di cui all'
articolo 19, così come modificato dall'articolo 47
della
legge
regionale 9 febbraio 2001, n. 5 e all'
articolo 21 della
legge regionale 16
dicembre 1998, n. 31 anche sulla base delle linee programmatiche di
cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 10
ottobre 2000, n. 333 "Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo
1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili",
approva i modelli di convenzione tipo che le province stipulano in
attuazione degli articoli 11 e 12 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
2. Con il provvedimento di cui al comma 1 possono essere definiti criteri
generali di indirizzo in tema di convenzioni di cui agli articoli 11 e 12
della legge 12 marzo 1999, n. 68, ulteriormente integrabili con
deliberazione delle Commissioni provinciali per le politiche del lavoro.
CAPO II - Istituzione del Servizio
di integrazione lavorativa (SIL)
Art. 11 - Istituzione del
servizio di integrazione lavorativa presso le aziende ULSS del
Veneto.
1. Al fine di assicurare efficienti raccordi tra i nuovi servizi
all’impiego e i servizi socio-sanitari territoriali, anche in
osservanza a quanto stabilito dall’
articolo 7, comma 2
della
legge
regionale 16 dicembre 1998, n. 31 è istituito, presso le aziende
ULSS, il servizio di integrazione lavorativa con i seguenti compiti:
a) valutazione delle potenzialità e dei bisogni individuali delle
persone disabili e delle aziende;
b) programmazione e gestione dei percorsi individualizzati
d’integrazione lavorativa per un positivo incontro tra domanda e
offerta di lavoro;
c) monitoraggio;
d) promozione di collaborazione fra soggetti istituzionali del mondo
imprenditoriale, del sistema della formazione professionale e della
cooperazione sociale del volontariato che opera specificamente nel
settore, e delle associazioni dei disabili e dei familiari.
2. Le prestazioni erogate dal servizio di cui al comma 1 sono regolate da
apposite convenzioni.
Art. 12 - Norme di
organizzazione.
1. Il direttore generale dell'azienda ULSS provvede all'articolazione e
alla dotazione organica del servizio di cui all'articolo 11, sulla base
dei criteri generali approvati dalla Giunta regionale entro sessanta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
CAPO III – Disposizioni
transitorie e finali
Art. 13 - Norma
finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge per
le agevolazioni di cui all’articolo 13 della legge 12 marzo 1999,
n. 68, si fa fronte con le risorse finanziarie assegnate alla Regione del
Veneto sul fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili
istituito presso il ministero del lavoro, che andranno a costituire la
dotazione del capitolo n. 23029 denominato "Fondo nazionale per il
diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68",
iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio per
l’esercizio 2001.
2. La Regione, con le risorse di cui al comma 1 e a far data dalla loro
effettiva assegnazione, corrisponde annualmente alle province le somme
occorrenti per gli interventi previsti dalla presente legge.
3. Agli ulteriori oneri derivanti dai programmi regionali di inserimento
lavorativo e servizi connessi, quantificabili in lire 400.000.000 per
l’anno 2001, si fa fronte con ricorso in termini di competenza e di
cassa allo stanziamento iscritto sul capitolo n. 23030 denominato
“Fondo regionale per l’occupazione dei disabili di cui
all’articolo 14 della legge 12 marzo 1999, n. 68”.
Art. 14 – Norma
transitoria.
1. Sino all'adozione del sistema di accreditamento si applicano le
disposizioni vigenti in materia di autorizzazione degli organismi di
formazione professionale.
Art. 15 - Dichiarazione
d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno
successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione del Veneto.
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