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Contenuti:
Legge regionale 16 agosto 2001, n. 20 (BUR n. 75/2001)
Legge regionale 16 agosto 2001, n. 20 (BUR n. 75/2001) [sommario] [RTF]
LA
FIGURA PROFESSIONALE DELL’OPERATORE SOCIO-SANITARIO
Art. 1 - Figura professionale e
profilo.
1. È individuata la figura professionale dell’operatore
socio-sanitario.
2. L’operatore socio-sanitario è l’operatore che, a
seguito dell’attestato di qualifica conseguito al termine di
specifica formazione professionale, svolge attività indirizzata a:
a) soddisfare i bisogni primari della persona, nell’ambito delle
proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario;
b) favorire il benessere e l’autonomia dell’utente.
Art. 2 - La formazione.
1. La formazione dell’operatore
socio-sanitario è di competenza della Regione che provvede
all’organizzazione dei corsi e delle relative attività
didattico-formative, nel rispetto delle disposizioni della presente legge.
2. La Giunta regionale, sulla base del fabbisogno annualmente determinato
ed in relazione alla normativa regionale vigente, programma
l’attivazione dei corsi. I corsi sono gestiti da istituzioni con
comprovata esperienza nel settore, secondo quanto previsto dalla vigente
normativa statale e regionale ed in particolare dall’articolo 5 della
legge 21 dicembre 1978, n. 845 e dall’ articolo 11 della
legge regionale 30
gennaio 1990, n. 10 "Ordinamento del sistema di formazione
professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro" come
da ultimo modificato dall'articolo 37 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 .
3. I corsi per operatore socio-sanitario sono cofinanziati dalla Regione
che annualmente determina i criteri ed i parametri di finanziamento.
3 bis. Sono istituiti corsi denominati moduli facoltativi complementari in
assistenza sanitaria dell’operatore socio-sanitario. Il modulo è
gestito da istituzioni titolari di servizi sanitari e/o socio assistenziali
che possono avvalersi di forme collaborative con gli enti di formazione
professionale di cui alla legge 845/1978 e legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 e
successive modifiche ed integrazioni di comprovata esperienza formativa nel
settore dei servizi socio-sanitari. La direzione del modulo facoltativo
complementare in assistenza sanitaria dell’operatore socio-sanitario
è affidata ad un dirigente dell’assistenza infermieristica o, in
assenza, ad un infermiere di comprovata esperienza in materia di
formazione. ( 1)
Art. 3 - Contesti operativi.
1. L’operatore socio-sanitario svolge la sua attività in tutti i
servizi del settore sociale e sanitario, di tipo socio-assistenziale e
socio-sanitario, residenziali e semiresidenziali.
Art. 4 - Contesto
relazionale.
1. L’operatore socio-sanitario svolge la sua attività in
collaborazione con gli altri operatori professionali preposti
all’assistenza sanitaria e a quella sociale ed educativa, secondo il
criterio del lavoro multiprofessionale.
Art. 5 - Attività.
1. Le attività dell’operatore socio-sanitario sono rivolte alla
persona e al suo ambiente di vita e si esplicano in particolare in:
a) assistenza diretta ed aiuto domestico, alberghiero;
b) intervento igienico-sanitario e di carattere sociale;
c) supporto gestionale, organizzativo e formativo.
2. Le attività di cui la comma 1 sono riassunte nell’allegata
tabella A che fa parte
integrante della presente legge.
Art. 6 - Competenze.
1. Le competenze dell’operatore
socio-sanitario sono contenute nell’allegata tabella B che fa parte integrante
della presente legge.
1 bis. Le competenze dell’operatore socio sanitario che ha conseguito
l’attestato di formazione complementare in assistenza sanitaria sono
contenute nell’allegata tabella B bis) che fa parte integrante della presente legge.
( 2)
Art. 7 - Requisiti di
accesso.
1. Per l’accesso ai nuovi corsi di
formazione dell’operatore socio-sanitario è richiesto il diploma
di scuola dell’obbligo ed il compimento del diciassettesimo anno di
età alla data di iscrizione al corso.
1 bis. Per l’accesso al modulo facoltativo complementare in
assistenza sanitaria dell’operatore socio-sanitario è richiesto
il possesso del titolo di operatore socio-sanitario di cui alla presente
legge, o titolo equipollente. ( 3)
Art. 8 - Organizzazione
didattica.
1. La didattica è strutturata per moduli
e per aree disciplinari e comprende i seguenti moduli didattici:
a) un modulo di base;
b) un modulo professionalizzante;
c) un modulo facoltativo tematico integrativo;
c bis) un modulo facoltativo complementare in assistenza sanitaria.
( 4)
2. I corsi di formazione per operatore socio-sanitario hanno durata fino a
diciotto mesi, per un numero di ore non inferiore a 1.000, articolate in
moduli didattici così come previsti nell' allegato C che fa parte integrante della presente legge.
Art. 9 - Materie di
insegnamento.
1. Le materie di insegnamento, relative ai moduli didattici di cui
all’articolo 8, sono articolate nelle seguenti aree disciplinari:
a) area socio-culturale, istituzionale e legislativa;
b) area psicologica e sociale;
c) area igienico-sanitaria;
d) area tecnico-operativa.
2. Le materie di insegnamento sono riassunte nell’allegata tabella C, che fa parte integrante
della presente legge.
Art. 10 - Tirocinio.
1. Tutti i corsi comprendono un tirocinio guidato presso le strutture ed i
servizi nel cui ambito è prevista la figura professionale
dell’operatore socio-sanitario.
Art. 11 - Esame finale e
rilascio dell’attestato.
1. La frequenza ai corsi è
obbligatoria e non possono essere ammessi alle prove di valutazione finale
coloro che abbiano superato il tetto massimo di assenze indicato dalla
Giunta regionale nel provvedimento istitutivo dei corsi, e comunque non
superiore al dieci per cento delle ore complessive.
2. Al termine del corso gli allievi sono sottoposti ad una prova teorica e
ad una prova pratica da parte di un’apposita commissione
d’esame, la cui composizione è individuata dal provvedimento
regionale di cui al comma 1.
3. In caso di assenze superiori al dieci per cento delle ore complessive,
il corso si considera interrotto e la sua eventuale ripresa nel corso
successivo avverrà secondo modalità stabilite dalla struttura
didattica.
4. All’allievo che supera la prova è rilasciato dalla Giunta
regionale un attestato di qualifica valido, ai sensi della normativa
vigente, nelle strutture, attività e servizi sanitari, socio-sanitari
e socio-assistenziali.
4 bis. Al termine del modulo facoltativo complementare in assistenza
sanitaria gli allievi sono sottoposti ad una prova teorica e ad una prova
pratica da parte di una apposita commissione di valutazione, la cui
composizione è individuata con deliberazione della Giunta regionale.
All’allievo che supera la prova è rilasciato un attestato di
formazione complementare in assistenza sanitaria. ( 5)
Art. 12 - Titoli pregressi.
1. La Giunta regionale, nel contesto del proprio sistema della formazione,
quantifica il credito formativo da attribuirsi a titoli e servizi
pregressi, in relazione all’acquisizione dell’attestato di
qualifica relativo alla figura professionale di operatore socio-sanitario,
prevedendo misure compensative in tutti i casi in cui la formazione
pregressa risulti insufficiente, per la parte sanitaria o per quella
sociale, rispetto a quella prevista dalla presente legge.
Art. 13 – Norma
finale.
1. Le tabelle A), B), B bis) e C) alla presente legge possono essere modificate dalla Giunta
regionale sentita la competente Commissione consiliare che deve esprimersi
entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di inutile
decorso del termine, si prescinde dal parere. ( 6)
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Elenco delle principali attività previste
per l’operatore socio-sanitario
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1) Assistenza diretta e aiuto domestico alberghiero:
- assiste la persona, in particolare non autosufficiente o allettata, nelle
attività quotidiane e di igiene personale;
- realizza attività semplici di supporto diagnostico e terapeutico;
- collabora ad attività finalizzate al mantenimento delle
capacità psicofisiche residue, alla rieducazione, alla riattivazione e
al recupero funzionale;
- realizza attività di animazione e socializzazione di singoli e
gruppi;
- coadiuva il personale sanitario e sociale nell’assistenza al malato
anche terminale e morente;
- aiuta la gestione dell’utente nel suo ambito di vita;
- cura la pulizia e l’igiene ambientale.
2) Intervento igienico-sanitario e di carattere sociale:
- osserva e collabora alla rilevazione dei bisogni e delle condizioni di
rischio-danno dell’utente;
- collabora all’attuazione degli interventi assistenziali;
- valuta, per quanto di competenza, gli interventi più appropriati da
proporre;
- collabora all’attuazione di sistemi di verifica degli interventi;
- riconosce e utilizza linguaggi e sistemi di comunicazione-relazione
appropriati in relazione alle condizioni operative;
- mette in atto relazioni-comunicazioni di aiuto con l’utente e la
famiglia, per l’integrazione sociale e il mantenimento e recupero
dell’identità personale.
3) Supporto gestionale, organizzativo e formativo:
- utilizza strumenti informativi di uso comune per la registrazione di
quanto rilevato durante il servizio;
- collabora alla verifica della qualità del servizio;
- concorre, rispetto agli operatori dello stesso profilo, alla
realizzazione dei tirocini e alla loro valutazione;
- collabora alla definizione dei propri bisogni di formazione e frequenta
corsi di aggiornamento;
- collabora, anche nei servizi assistenziali non di ricovero, alla
realizzazione di attività semplici.
Allegato B
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Competenze dell’operatore
socio-sanitario
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Competenze tecniche
In base alle proprie competenze e in collaborazione con altre figure
professionali, sa attuare i piani di lavoro.
É in grado di utilizzare metodologie di lavoro comuni (schede,
protocolli, ecc...).
É in grado di collaborare con l’utente e la sua famiglia:
- nel governo della casa e dell’ambiente di vita, nell’igiene e
cambio biancheria;
- nella preparazione e/o aiuto all’assunzione dei pasti;
- quando necessario, e a domicilio, per l’effettuazione degli
acquisti;
- nella sanificazione e sanitizzazione ambientale.
É in grado di curare la pulizia e la manutenzione di arredi e
attrezzature, nonché la conservazione degli stessi e il riordino del
materiale dopo l’assunzione dei pasti.
Sa curare il lavaggio, l’asciugatura e la preparazione del materiale
da sterilizzare.
Sa garantire la raccolta e lo stoccaggio corretto dei rifiuti, il trasporto
del materiale biologico sanitario, e dei campioni per gli esami
diagnostici, secondo protocolli stabiliti.
Sa svolgere attività finalizzate all’igiene personale, al cambio
della biancheria, all’espletamento delle funzioni fisiologiche,
all’aiuto nella deambulazione, all’uso corretto di presidi,
ausili e attrezzature, all’apprendimento e mantenimento di posture
corrette.
In sostituzione e appoggio dei familiari e su indicazione del personale
preposto è in grado di:
- aiutare per la corretta assunzione dei farmaci prescritti e per il
corretto utilizzo di apparecchi medicali di semplice uso;
- aiutare nella preparazione alle prestazioni sanitarie;
- osservare, riconoscere e riferire alcuni dei più comuni sintomi di
allarme che l’utente può presentare (pallore, sudorazione,
ecc...);
- attuare interventi di primo soccorso;
- effettuare piccole medicazioni o cambio delle stesse; ( 7)
- controllare e assistere la somministrazione delle diete;
- aiutare nelle attività di animazione e che favoriscono la
socializzazione, il recupero e il mantenimento di capacità cognitive e
manuali;
- collaborare a educare al movimento e favorire movimenti di mobilizzazione
semplici su singoli e gruppi;
- provvedere al trasporto di utenti, anche allettati, in
barella-carrozzella;
- collaborare alla composizione della salma e provvedere al suo
trasferimento;
- utilizzare specifici protocolli per mantenere la sicurezza
dell’utente, riducendo al massimo il rischio;
- svolgere attività di informazione sui servizi del territorio e
curare il disbrigo di pratiche burocratiche;
- accompagnare l’utente per l’accesso ai servizi.
Competenze relative alle conoscenze richieste
Conosce le principali tipologie di utenti e le problematiche connesse.
Conosce le diverse fasi di elaborazione dei progetti di intervento
personalizzati.
Riconosce per i vari ambiti, le dinamiche relazionali appropriate per
rapportarsi all’utente sofferente, disorientato, agitato.
É in grado di riconoscere le situazioni ambientali e le condizioni
dell’utente per le quali è necessario mettere in atto le
differenti competenze tecniche.
Conosce le modalità di rilevazione, segnalazione e comunicazione dei
problemi generali e specifici relativi all’utente.
Conosce le condizioni di rischio e le più comuni sindromi da
prolungato allettamento e immobilizzazione.
Conosce i principali interventi semplici di educazione alla salute, rivolti
agli utenti e ai loro famigliari.
Conosce l’organizzazione dei servizi sociali e sanitari e quella
delle reti informali.
Competenze relazionali
Sa lavorare in équipe.
Si avvicina e si rapporta con l’utente e con la famiglia, comunicando
in modo partecipativo in tutte la attività quotidiane di assistenza;
sa rispondere esaurientemente, coinvolgendo e stimolando al dialogo.
É in grado di interagire, in collaborazione con il personale
sanitario, con il malato morente.
Sa coinvolgere le reti informali, sa rapportarsi con le strutture sociali,
ricreative, culturali dei territori.
Sa sollecitare e organizzare momenti di socializzazione, fornendo sostegno
alla partecipazione a iniziative culturali e ricreative sia sul territorio
che in ambito residenziale.
É in grado di partecipare all’accoglimento dell’utente per
assicurare una puntuale informazione sul Servizio e sulle risorse.
É in grado di gestire la propria attività con la dovuta
riservatezza ed eticità.
Affiancandosi ai tirocinanti, sa trasmettere i propri contenuti operativi.
ALLEGATO B bis) (8)
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COMPETENZE SPECIFICHE E ATTIVITÀ NEL SETTORE CURATIVO PER
L’OPERATORE SOCIO-SANITARIO SPECIALIZZATO IN ASSISTENZA
SANITARIA
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L’operatore socio-sanitario, che ha seguito con profitto il "Modulo
facoltativo complementare in assistenza sanitaria”, oltre a svolgere
i compiti del proprio profilo, coadiuva l’infermiere in tutte le
attività assistenziali ed, in base all’organizzazione
dell’unità funzionale di appartenenza e conformemente alle
direttive del personale infermieristico, provvede a:
- somministrare, per via naturale, la terapia prescritta;
- eseguire la terapia intramuscolare e sottocutanea;
- eseguire i bagni terapeutici, medicati, impacchi, frizioni e bendaggi;
- rilevare ed annotare la frequenza cardiaca, la frequenza respiratoria e
la temperatura);
- praticare i clisteri;
- mobilizzare i pazienti per la prevenzione delle lesioni da decubito;
- riordinare, pulire, disinfettare e sterilizzare le apparecchiature, le
attrezzature sanitarie ed i dispositivi medici;
- raccogliere escrezioni e secrezioni a scopo diagnostico;
- somministrare i pasti e le diete;
- preparare la salma;
- eseguire pedicure;
- sorvegliare le fleboclisi;
- eseguire le tricotomie.
Allegato C
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Organizzazione dei moduli, obiettivi e materie
di insegnamento
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Organizzazione didattica
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Modulo Didattico
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Tipo di Formazione
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n. minimo di ore
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Modulo di base
Motivazione - orientamento e conoscenze di base
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Teorica
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200
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Modulo professionalizzante
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Teorica
Esercitazione/stage
Tirocinio
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250
100
450
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La Giunta regionale, attesa l’ampia possibilità di utilizzo
dell’operatore socio sanitario, può prevedere, per un più
congruo inserimento nei servizi, moduli didattici riferiti a tematiche
specifiche sia mirate all’utenza (ospedalizzata, anziana, portatrice
di handicap, psichiatrica, con dipendenze patologiche, ecc....) sia alla
struttura di riferimento (residenza assistita, domicilio, casa di riposo,
comunità, ecc....).
Oltre al corso di qualificazione di base sono previsti moduli di formazione
integrativa, per un massimo di 200 ore di cui 100 di tirocinio; i moduli
sono mirati a specifiche utenze e specifici contesti operativi, quali
utenti anziani, portatori di handicap, utenti psichiatrici, malati
terminali, contesto residenziale, ospedaliero, casa alloggio, RSA, centro
diurno, domicilio, ecc....
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Modulo facoltativo tematico integrativo:
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Teoria
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50
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tematiche professionali specifiche
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Esercitazioni/stage
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50
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Tirocinio
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100
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Modulo facoltativo complementare in assistenza sanitaria
(9)
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Teoria
|
150
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esercitazione e tirocinio
|
250
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Obiettivi di modulo
Modulo di base (200 ore di teoria)
- acquisire elementi di base utili per individuare i bisogni delle persone
e le più comuni problematiche relazionali;
- distinguere i sistemi organizzativi socio-assistenziali e la rete dei
servizi;
- conoscere i fondamenti dell’etica, i concetti generali che stanno
alla base della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di
lavoro, nonché i principi che regolano il rapporto di dipendenza del
lavoratore (doveri, responsabilità, diritti,...);
- conoscere i concetti di base dell’igiene e i criteri attraverso i
quali mantenere la salubrità dell’ambiente.
Modulo professionalizzante (250 ore di teoria, 100 di esercitazioni,
450 di tirocinio)
- riconoscere e classificare i bisogni e interpretare le problematiche
assistenziali derivanti in relazione alle principali caratteristiche del
bambino, della persona anziana, della persona con problemi psichiatrici,
con handicap, ecc. o in situazioni di pericolo;
- identificare tutti gli elementi necessari alla pianificazione
dell’assistenza, collaborando con le figure professionali preposte;
- riconoscere le principali alterazioni delle funzioni vitali al fine di
attivare altre competenze e/o utilizzare tecniche comuni di primo
intervento;
- applicare le conoscenze acquisite per: mantenimento di un ambiente
terapeutico adeguato, cura della persona, mantenimento delle capacità
residue, recupero funzionale;
- conoscere e applicare le diverse metodologie operative presenti nelle
sedi di tirocinio;
- conoscere i principali aspetti psicosociali dell’individuo e del
gruppo al fine di sviluppare abilità comunicative adeguate alle
diverse situazioni relazionali degli utenti e degli operatori nonché
conoscere le caratteristiche, le finalità e le prestazioni di
assistenza sociale allo scopo di concorrere, per quanto di competenza, al
mantenimento dell’autonomia e dell’integrazione sociale
dell’utente.
Modulo facoltativo tematico integrativo: tematica professionale
specifica (50 ore di teoria, 50 di esercitazione, 100 di tirocinio)
- approfondire le competenze acquisite con speciale riferimento a una
particolare tipologia di utenza o a uno specifico ambiente assistenziale.
Modulo facoltativo complementare in assistenza sanitaria dell'operato
socio sanitario (150 ore di teoria, 250 ore complessive per esercitazioni e
tirocinio):
- acquisire le conoscenze, le abilità e gli atteggiamenti necessari
per svolgere le attività dell'operatore socio sanitario con formazione
complementare. ( 10)
Principali materie di insegnamento
Area socio-culturale, istituzionale e legislativa
- elementi di legislazione nazionale e regionale a contenuto
socio-assistenziale e previdenziale;
- elementi di legislazione sanitaria e organizzazione dei servizi;
- elementi di etica e deontologia;
- elementi di diritto del lavoro e il rapporto di dipendenza;
- conoscenza delle carte dei diritti del cittadino.
Area psicologica e sociale
- elementi di psicologia e sociologia;
- aspetti psicorelazionali e interventi assistenziali in rapporto alla
specificità dell’utenza.
Area igienico-sanitaria e area tecnico-operativa
- elementi di igiene;
- disposizioni generali in materia di protezione della salute e della
sicurezza dei lavoratori;
- igiene dell’ambiente e comfort alberghiero;
- interventi assistenziali rivolti alla persona in rapporto a particolari
situazioni di vita e tipologia di utenza;
- metodologia del lavoro sociale e sanitario;
- assistenza sociale.
Note
( 1) Comma aggiunto da art. 1
legge regionale 9
agosto 2002, n. 17 .
( 2) Comma aggiunto da art. 2
legge regionale 9
agosto 2002, n. 17 .
( 3) Comma aggiunto da art. 3
legge regionale 9
agosto 2002, n. 17 .
( 4) Lettera aggiunta da art. 4
legge regionale 9
agosto 2002, n. 17 .
( 5) Comma aggiunto da art. 5
legge regionale 9
agosto 2002, n. 17 .
( 6) Comma modificato da art. 7
legge regionale 9
agosto 2002, n. 17 .
( 7) Modifica apportata da comma 1
art. 6 legge
regionale 9 agosto 2002, n. 17 che ha soppresso le parole "ed
effettuare iniezioni intramuscolari".
( 8) Allegato aggiunto da art. 2
legge regionale 9
agosto 2002, n. 17 .
( 9) Modulo aggiunto da comma 2
lett. a) art. 6 legge
regionale 9 agosto 2002, n. 17 .
( 10) Modulo aggiunto da comma 2
lett. b) art. 6 legge
regionale 9 agosto 2002, n. 17 .
SOMMARIO
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