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Contenuti:
Legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 (BUR n. 86/2001)
Legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 (BUR n. 86/2001) [sommario] [RTF]
DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA – COLLEGATO
ALLA LEGGE FINANZIARIA 2001 (1)
Art. 1 - Modifiche alla legge regionale 7 settembre
1982, n. 44 "Norme per la disciplina delle attività di cava" e
successive modificazioni.
1. Alla legge
regionale 7 settembre 1982, n. 44 e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) del quarto comma dell’ articolo 39 come da
ultimo modificata dall’articolo 64 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 , le
parole: "Segretario per il territorio o, in subordine, del Dirigente
regionale generale del Dipartimento per la Geologia e le attività
estrattive" sono sostituite dalle seguenti: "segretario regionale o,
in subordine, dal dirigente della struttura regionale competente in materia
di attività estrattive";
b) il quinto comma dell’articolo 39 è sostituito dal seguente:
omissis ( 2)
c) alla lettera l) del primo comma ( 3) dell’ articolo 40, le parole “da un funzionario del
Dipartimento per l’industria, cave e torbiere, acque minerali e
termali” sono sostituite dalle seguenti: “da un
dipendente regionale di categoria direttiva appartenente alla struttura
regionale competente, nominato dal segretario regionale competente in
materia di attività estrattive;”.
Art. 2 - Modifiche alla
legge regionale 16
agosto 1984, n. 42 "Norme in materia di opere pubbliche di interesse
regionale e per la costruzione in zone classificate sismiche" e successive
modificazioni. (4)
1. All’ articolo 4 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42
è aggiunto il seguente comma:
omissis ( 5)
2. L’ articolo
6 della legge
regionale 16 agosto 1984, n. 42 come da ultimo modificato
dall’articolo 81 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7
è così sostituito:
omissis ( 6)
3. All’ articolo 19 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42
è aggiunto il seguente comma:
omissis ( 7)
4. L’ articolo
21 della legge
regionale 16 agosto 1984, n. 42 , come da ultimo modificato
dall’articolo 14 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 ,
è sostituito dal seguente:
omissis ( 8)
5. Il decimo comma dell’ articolo 23 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 ,
come da ultimo modificato dall’articolo 26 della legge regionale 23 agosto 1996, n. 28
, è così sostituito:
omissis ( 9)
6. Il dodicesimo comma dell’ articolo 23 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 ,
come da ultimo sostituito dall’articolo 1 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 11
, è così sostituito:
omissis ( 10)
7. Al primo comma dell’ articolo 25 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42
è abrogato il n. 2).
8. Alla lettera a) del primo comma dell’ articolo 27 della
legge regionale 16
agosto 1984, n. 42 , sono abrogate le parole:
"previo nulla osta del dipartimento per i lavori pubblici solo in caso
di nuove concessione di derivazioni d’acqua e di rinnovo delle
stesse".
9. L’ articolo
34 della legge
regionale 16 agosto 1984, n. 42 , è così sostituito:
omissis ( 11)
10. Al primo comma dell’ articolo 57 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 , le
parole "500 milioni" sono sostituite dalle parole "500.000
Euro".
11. Al primo comma dell’ articolo 58 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 ,
come da ultimo modificato dalla legge regionale 23 agosto 1996, n. 28 , le
parole "del dipartimento interessato", sono sostituite dalle parole
"della struttura centrale o periferica ".
12. (Comma coinvolto da rinvio governativo, per il quale non può
farsi luogo a promulgazione e pubblicazione)
Art. 3 - Modifica alla legge regionale 27 novembre
1984, n. 58 "Disciplina degli interventi regionali in materia di
protezione civile".
Art. 4 – Modifica alla
legge regionale 16
luglio 1976, n. 30 “Formazione dell’elenco regionale dei
collaudatori”.
1. All’ articolo 3 della legge regionale 16 luglio 1976, n. 30 le
parole: “Segreteria regionale per il territorio” sono
sostituite dalle parole: “Segreteria regionale competente in
materia di lavori pubblici” e le parole: “Segretario
regionale per il territorio” sono sostituite dalle parole:
“Segretario regionale competente in materia di lavori
pubblici”.
Art. 5 – Modifica alla
legge regionale 22
dicembre 1989, n. 54 “Interventi a tutela della cultura dei Rom e
dei Sinti”.
Art. 6 - Modifica alla legge regionale 28 febbraio
2000, n. 5 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di
leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della
Regione (legge finanziaria 2000)".
Art. 7 - Modifiche alla
legge regionale 16
aprile 1985, n. 33 : "Norme per la tutela dell’ambiente" e
successive modificazioni.
1. Alla lettera b), del punto 1, del comma primo dell’ articolo 13 della
legge regionale 16
aprile 1985, n. 33 come da ultimo modificata dall’articolo 4
della legge regionale
30 marzo 1995, n. 15 , le parole “nonché le reti di
fognatura”, sono sostituite dalle parole: “nonché
gli altri progetti in materia di ciclo integrato delle acque di cui
all’articolo 1, comma primo, dalla legge regionale 27 marzo 1998, n. 5
”.
2. L’ articolo
35 della legge
regionale 16 aprile 1985, n. 33 come da ultimo modificata
dall’articolo 54 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3
è così sostituito:
omissis ( 12)
3. All’ articolo 49 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 come
da ultimo modificata dall’articolo 54 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma primo dopo la lettera a) è inserita la seguente lettera a
bis):
omissis ( 13)
b) dopo il comma primo è inserito il seguente comma:
omissis ( 14)
Art. 8 - Modifiche alla
legge regionale 27
febbraio 1990, n. 17 recante "Norme per l’esercizio delle
funzioni nelle materie di competenza regionale attribuite ai sensi della
legge 29 novembre 1984, n. 798 “Nuovi interventi per la salvaguardia
di Venezia” " e successive modificazioni.
1. Il titolo della legge regionale 27 febbraio 1990, n. 17
recante "Norme per l’esercizio delle funzioni nelle materie di
competenza regionale attribuite ai sensi della legge 29 novembre 1984, n.
798 “Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia” ", è
così sostituito:
omissis ( 15)
2. L’ articolo
1 della legge
regionale 27 febbraio 1990, n. 17 , come sostituito dall’articolo
1 della legge
regionale 12 agosto 1993, n. 35 è così sostituito:
omissis ( 16)
3. Il comma 1 dell’ articolo 4 della legge regionale 27 febbraio 1990, n. 17 ,
come sostituito dall’articolo 1 della legge regionale 24 gennaio 1992, n. 8 ,
è così sostituito:
omissis ( 17)
4. Il comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 27 febbraio 1990, n. 17
così come sostituito dall’articolo 1 della legge regionale 24 gennaio 1992, n. 8
, è soppresso.
5. Il comma 4 dell’ articolo 5 della legge regionale 27 febbraio 1990, n. 17 ,
come sostituito dall’articolo 1 della legge regionale 12 agosto 1993, n. 35
è così sostituito:
omissis ( 18)
6. Dopo l’ articolo 6 della legge regionale 27 febbraio 1990, n. 17
è aggiunto il seguente articolo:
omissis ( 19)
Art. 10 - Modifiche alla
legge regionale 9
marzo 1995, n. 10 "Norme per il riordinamento degli enti di edilizia
residenziale pubblica" e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 11 - Modifica alla
legge regionale 27
giugno 1985, n. 61 “Norme per l’assetto e l’uso del
territorio” e successive modificazioni.
Art. 12 - Modifiche alla
legge regionale 1
giugno 1999, n. 23 “Programmi integrati di riqualificazione
urbanistica edilizia ed ambientale in attuazione dell’articolo 16
della legge 17 febbraio 1992, n. 179”.
Art. 13 - Disposizioni
transitorie della legge regionale 18 aprile 1995, n. 33
"Tutela del patrimonio genetico della specie della flora legnosa indigena
del Veneto".
Art. 14 - Estensione della
disciplina prevista a favore dei soci fideiussori delle cooperative incluse
nella filiera zootecnica, ai sensi della legge regionale 14 settembre 1994, n. 50 ,
come da ultimo modificato dall'articolo 8 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 ,
agli amministratori delle cooperative medesime.
1. La disciplina prevista a favore dei soci fideiussori delle cooperative
incluse nella filiera zootecnica, ai sensi della legge regionale 14 settembre 1994, n. 50 ,
come da ultimo modificato dall' articolo 8 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 , si
applica anche agli amministratori delle stesse garanti delle medesime o
personalmente debitori verso i creditori societari.
2. In esecuzione di quanto stabilito al comma 1 la Giunta regionale è
altresì autorizzata a rinunciare ai crediti ed alle eventuali
procedure giudiziarie pendenti nei confronti degli amministratori non soci
già liberati verso i terzi, per gli eventuali diritti vantati dalla
Regione Veneto in via di regresso e/o di rivalsa in esito all'applicazione
della citata legge
regionale 14 settembre 1994, n. 50 , modificata e integrata come al
comma 1.
3. A copertura dei costi connessi all'applicazione delle disposizioni di
cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo
(capitolo n. 11490).
Art. 15 - Modifiche alla
legge regionale 27
marzo 1998, n. 5 recante "Disposizioni in materia di risorse idriche,
istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti
territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n.
36".
Art. 16 – Modifiche alla
legge regionale 8
maggio 1989, n. 14 “Ordinamento del Bollettino Ufficiale della
Regione Veneto”.
Art. 17 – Modifica della
legge regionale 27
dicembre 2000, n. 23 “Iniziative comunitarie e regionali di
sviluppo rurale”.
Art. 18 – Modifica della
legge regionale 10
ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e
utilizzo delle acque minerali e termali”.
Art. 19 – Modifica della
legge regionale 9
dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna
selvatica e per il prelievo venatorio”.
Art. 21 – Modifica alla
legge regionale 18
ottobre 1996, n. 32 “Norme per l’istituzione ed il
funzionamento dell’agenzia regionale per la prevenzione e protezione
ambientale del Veneto”.
Art. 22 – Modifiche alla
legge regionale 10
gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture
della Regione”.
Art. 23 - Modifica alla
legge regionale 28
aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e
della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle
acque interne e marittime interne della Regione Veneto".
Art. 24 - Contributo regionale
per l'attivazione del corso di laurea in Scienze motorie presso
l'Università degli Studi di Verona. (37)
1. La Regione del Veneto sostiene l'attivazione del corso di laurea in
Scienze motorie presso l'Università degli Studi di Verona.
2. Per il fine di cui al comma 1 la Giunta regionale è autorizzata ad
erogare all'Università degli Studi di Verona, per l'attività del
triennio 2001-2003 del corso di laurea in Scienze motorie, un contributo
pari alla quota prevista per la partecipazione della Regione al Consorzio
universitario di Padova di cui all' articolo 46 legge regionale 22 febbraio
1999, n. 7 (legge finanziaria 1999) (capitolo n. 72040).
Art. 25 – Modifica alla
legge regionale 24
agosto 1979, n. 63 “Norme per l’istituzione ed il
funzionamento dell’Istituto regionale per le ville venete -
IRVV”.
1. Al secondo comma dell’ articolo 18 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 dopo
le parole “sia sufficientemente garantito” aggiungere le
parole “in assenza di garanzie sarà effettuata
l’iscrizione ipotecaria pari al 130 per cento della somma che
l’IRVV prevede di sostenere con la realizzazione dei lavori.
L’ipoteca potrà essere cancellata in ogni momento con la
restituzione delle somme anticipate dall’IRVV per la realizzazione
dell’intervento di tutela sull’immobile vincolato”.
Art. 26 – Modifica
dell’articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39
“Interventi a favore della mobilità e della sicurezza
stradale”.
Art. 27 – Politecnico
Calzaturiero Veneto, Società consortile a responsabilità
limitata.
1. La Giunta regionale, al fine di sviluppare l’attività di
ricerca tecnologica, di controllo della qualità dei materiali, di
diffusione della cultura della certificazione aziendale, di formazione
professionale e dei servizi per la sicurezza dell’ambiente di lavoro
nel settore calzaturiero, autorizza la Veneto Sviluppo S.p.A. ad acquisire
quote del Politecnico Calzaturiero, società consortile a
responsabilità limitata.
Art. 28 - Modifica alla
legge regionale 31
ottobre 1994, n. 63 "Norme per la subdelega delle funzioni concernenti
la materia dei beni ambientali".
Art. 29 - Disposizioni
transitorie in materia di pesca professionale.
1. I pescatori di professione già operanti in forma stabile,
continuata ed esclusiva nella zona A, prima dell'entrata in vigore della
legge regionale 28
aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e
della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle
acque interne e marittime interne della Regione Veneto", possono continuare
ad esercitare l'attività di pesca professionale nella zona A, fino al
raggiungimento dell'età pensionabile.
2. La Giunta regionale, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, individua i criteri per verificare l'avvenuto esercizio
dell'attività di pesca professionale di cui al comma 1.
Art. 31 – Disposizioni
in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000
Volt, delegate ai sensi dell’articolo 89, comma 7 della legge regionale 13 aprile
2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112”.
1. Ai fini dell’esercizio della
delega alle Province ai sensi dell’ articolo 89, comma 7
della legge regionale
13 aprile 2001, n. 11 , in materia di autorizzazione alla costruzione
ed esercizio di elettrodotti con tensione nominale sino a 150 Kv nella
legge regionale 6
settembre 1991, n. 24 “Norme in materia di opere concernenti
linee ed impianti elettrici sino a 150.000 Volt” al Presidente della
Giunta regionale è sostituito il Presidente della provincia e
all’ufficio regionale del genio civile è sostituito il
competente ufficio della provincia.
2. Ai fini dell’esercizio della delega di cui al comma 1, le province
nell’ambito dell’autonomia del proprio ordinamento istituiscono
per l’esame dei progetti di cui alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 ,
propri organi consultivi che esprimono parere anche ai fini della tutela
paesaggistica.
3. Alle sedute degli organi consultivi di cui al comma 2 partecipano i
rappresentanti delle strutture regionali competenti al rilascio di
nullaosta o autorizzazioni connesse alla costruzione e all’esercizio
di elettrodotti.
4. Il voto favorevole espresso dai rappresentanti regionali, senza
necessità di acquisire il parere di organi consultivi regionali,
consente il rilascio dell’atto autorizzativo provinciale comprensivo
dei nullaosta o autorizzazioni altrimenti dovuti. La provincia ha
l’obbligo di trasmettere ai competenti organi regionali detti atti
autorizzativi per i successivi adempimenti di competenza.
5. Ai fini dell’esercizio della delega di cui al comma 1, le
autorizzazioni alla costruzione ed all’esercizio delle linee e degli
impianti elettrici di cui al comma 1 dell’ articolo 4 della
legge regionale 6
settembre 1991, n. 24 sono rilasciate anche ai fini della tutela
paesaggistica:
a) dai soggetti individuati dalle province nell’ambito del proprio
ordinamento;
b) dal Presidente della provincia nel caso in cui permangono contrasti fra
il richiedente ed i soggetti interessati;
c) dal Presidente della provincia interessata dal tratto prevalente della
linea elettrica se, nel caso di cui al precedente punto b), la linea
interessa il territorio di più province. In tal caso
l’autorizzazione è rilasciata d’intesa con le province
interessate dal tracciato.
6. L’autorizzazione di cui al comma 2 dell’ articolo 5 della
legge regionale 6
settembre 1991, n. 24 , se l’opera non ricade in zone soggette a
tutela paesaggistica, si intende rilasciata quando la provincia competente
al rilascio non si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento della
domanda corredata dalla necessaria documentazione.
7. Ai fini della delega di cui al comma 1, nei casi d’urgenza di cui
all’ articolo
6, comma 1 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 24 ,
previa richiesta motivata, il Presidente della provincia può
autorizzare l’inizio delle costruzioni di cui all’articolo 113
del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 “Testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici”.
8. Ai fini della delega di cui al comma 1, nei casi di cui
all’ articolo
13, comma 1 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 24 ,
il Presidente della provincia può ordinare, su richiesta delle
amministrazioni interessate, lo spostamento o la modifica di linee
elettriche di competenza provinciale già autorizzate, per ragioni di
pubblico interesse.
Art. 32 – Modifiche
della legge regionale
26 marzo 1999, n. 10 “Disciplina dei contenuti e delle procedure
di valutazione di impatto ambientale”.
1. All’Allegato A2 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 , come
sostituito dall’articolo 1, comma 1, lettera b) della legge regionale 27 dicembre
2000, n. 24 sono soppresse le seguenti lettere:
“k) impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le
monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore
a 500 metri, con portata oraria massima superiore a 1500 persone;
p) piste da sci;
q) elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con
tensione nominale superiore a 100 KV con tracciato di lunghezza superiore a
3 Km.”.
2. All’Allegato C3 bis della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 , come
sostituito dall’articolo 1, comma 1, lettera h) della legge regionale 27 dicembre
2000, n. 24 , dopo la lettera h) sono aggiunte le seguenti lettere:
omissis ( 40)
3. All’ articolo 11, comma 1, della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 come
modificato dall’articolo 2, comma 1 della legge regionale 27 dicembre 2000, n. 24 ,
dopo le parole “C3 bis” sono aggiunte le parole
“con esclusione delle lettere h bis), h ter), h
quater),”.
4. All’ articolo 23, comma 1 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 come
sostituito dall’articolo 2, comma 3 della legge regionale 27 dicembre 2000, n. 24
dopo le parole “allegato C3 bis” sono aggiunte le parole
“con esclusione delle lettere h bis), h ter), h
quater),”.
Art. 33 – Azioni per il
recupero di edifici storici.
1. La Giunta regionale concede contributi ai comuni che promuovono azioni
finalizzate al recupero e alla valorizzazione di edifici storici situati in
contesti paesaggistici di pregio, come individuati dalla strumentazione
territoriale regionale adottata, da destinare ad attività
turistico-culturali a favore dei giovani.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi con le modalità
fissate dalla Giunta regionale con provvedimento da emanare entro sessanta
giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte con i fondi
stanziati al capitolo n. 31110 del bilancio per il corrente esercizio
finanziario.
Art. 34 - Completamento di
strutture e attivazione di servizi dedicati al settore dell'handicap.
1. Sulla base di apposita ricognizione, la Giunta regionale è
autorizzata ad erogare, per l'anno 2001, contributi per il completamento di
strutture e l'attivazione di servizi dedicati al settore dell'handicap.
2. Sono ammessi a contributo le strutture con tipologie edilizie per
handicap definite dalla normativa regionale vigente, ivi comprese quelle
per le attività di soggiorno e di pronta accoglienza, nonché
tutti i lavori, gli acquisti e quanto necessario per attivare servizi
esclusivamente in strutture esistenti o in fase di progettazione e di
realizzazione, già parzialmente finanziate.
3. Gli interventi ammessi a finanziamento devono essere conformi alla
programmazione regionale.
4. Il contributo non può superare il settanta per cento della spesa
fino ad un ammontare massimo di lire 500.000.000.
5. La graduatoria predisposta dalla Giunta regionale ha validità
biennale e può essere finanziata con legge di bilancio.
6. L'erogazione dei contributi è disposta dalla struttura tecnica
regionale competente che determina l'approvazione dell'opera ed i tempi
della sua attivazione; sulla struttura destinataria del contributo è
costituito vincolo decennale di destinazione d'uso per le finalità per
cui il contributo è stato concesso.
Art. 35 – Modifica della
legge regionale 11
settembre 2000, n. 19 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di
modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000".
Art. 36 – Contributi a
favore dei Co.Ge.Vo. di Venezia e di Chioggia.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo a
favore dei Co.Ge.Vo. di Venezia e di Chioggia per un intervento
straordinario per la gestione sperimentale delle risorse "molluschi
bivalvi" volto al ripopolamento e spostamento dei banchi naturali.
Art. 37 – Modifiche
della legge regionale
30 gennaio 1997, n. 5 "Trattamento indennitario dei Consiglieri
regionali" e successive modificazioni.
Art. 38 – Modifica della
legge regionale 22
giugno 1993, n. 16 "Iniziative per il decentramento amministrativo e
per lo sviluppo economico e sociale nel Veneto orientale".
Art. 39 – Norme per la
stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato per specifiche
attività.
(Articolo coinvolto da rinvio governativo, per il quale non può
farsi luogo a promulgazione e pubblicazione)
Art. 40 - Modifica
all'articolo 5 della legge regionale 28 gennaio 1997, n. 3
"Interventi regionali a favore della qualità e dell'innovazione" e
successive modificazioni.
Art. 41 – Ulteriori
disposizioni in materia di interventi regionali a favore della
qualità.
1. Nell'ambito delle finalità previste dalla legge regionale 28 gennaio 1997, n. 3
, la Giunta regionale può avvalersi in qualità di soggetti
gestori esterni, dei centri specializzati di cui all' articolo 5 e successive
modificazioni della legge regionale medesima e con le modalità ivi
previste, per le iniziative regionali o comunitarie volte a promuovere la
produzione di qualità delle piccole e medie imprese con particolare
riferimento al rispetto degli standard di tutela ambientale, di sicurezza
dell'ambiente di lavoro e dei processi di innovazione e di certificazione.
Art. 42 – Disposizioni
transitorie in materia di attività formative nel settore
sanitario.
1. La Giunta regionale, organizza un corso di integrazione formativa e
professionalizzante per le persone che hanno frequentato corsi di durata
triennale iniziati successivamente all'entrata in vigore del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e
successive modificazioni, volti al conseguimento della qualifica di
massofisioterapista.
2. Al fine di organizzare il corso di integrazione formativa e
professionalizzante, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, la Giunta regionale con apposita deliberazione, quantifica
analiticamente i crediti formativi da attribuire ai corsi di formazione
triennale indicati al comma 1, le materie oggetto del medesimo, nonché
le modalità per conseguire l'attestato di qualifica di
massofisioterapista, previo superamento di un esame finale; la Giunta
regionale individua altresì la ULSS o l'azienda ospedaliera, di cui
avvalersi per lo svolgimento del corso di integrazione formativa e
professionalizzante.
3. L'attestato conseguito ai sensi del comma 2, è equiparato agli
attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa
dell'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo n. 502 del 1992, e
successive modificazioni.
Art. 43 – Istituzione
del registro regionale delle associazioni di promozione sociale.
1. È istituito presso la Giunta
regionale il registro regionale delle associazioni di promozione sociale,
ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 "Disciplina
delle associazioni di promozione sociale".
2. Al registro di cui al comma 1 possono iscriversi i soggetti di cui
all'articolo 2, comma 1 della legge n. 383 del 2000 in possesso dei
requisiti richiesti.
3. La Giunta regionale disciplina i procedimenti di iscrizione, di
cancellazione e di revisione del registro di cui al comma 1, nel rispetto
della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e
successive modificazioni. ( 43)
4. La Giunta regionale trasmette annualmente all'Osservatorio nazionale di
cui all'articolo 11 della legge n. 383 del 2000 copia aggiornata del
registro. ( 44)
Art. 44 – Disposizioni
in materia di agevolazioni.
1. Le agevolazioni previste dall'articolo 13 del decreto legge 28 marzo
1997, n. 79 "Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica"
convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140 e successive modifiche, sono
concesse secondo le modalità di cui al comma 5 dell' articolo 26 delle
legge regionale 13
aprile 2001, n. 11 .
2. La Giunta regionale è autorizzata ad utilizzare anche parzialmente
le risorse finanziarie di cui al comma 1 per la costituzione di un fondo di
rotazione per l'attuazione delle finalità del comma 1 dell'articolo 13
del decreto legge n. 79 del 1997 convertito in legge n. 140 del 1997 e
successive modifiche, secondo le modalità previste dal comma 3
dell' articolo
23 della legge
regionale 9 febbraio 2001, n. 5 .
3. Le agevolazioni previste dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n.
341 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 23 giugno
1995, n. 244, recante misure dirette ad accelerare il completamento degli
interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree
depresse" e dall'articolo 8, comma 2 della legge 7 agosto 1997, n. 266
"Interventi urgenti per l'economia" e successive modificazioni, sono
concesse secondo le modalità di cui al comma 5 dell' articolo 26 della
legge regionale 13
aprile 2001, n. 11 .
4. La Giunta regionale è autorizzata ad utilizzare anche parzialmente
le risorse finanziarie di cui al comma 3 per la costituzione di un fondo di
rotazione per l'attuazione delle finalità previste dall'articolo 1
della legge n. 341 del 1995 e dall'articolo 8 comma 2 della legge n. 266
del 1997 e successive modificazioni, secondo le modalità di cui al
comma 3 dell' articolo 23 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 .
Note
( 1) Il TAR del Veneto con ordinanza
del 9 luglio 2004, n. 976 (G.U. 1ª serie speciale n. 49/2004), ha
sollevato questione di legittimità costituzionale con riferimento
all’articolo 43, comma 3, per contrasto con gli articoli 121, comma
secondo e 123, comma primo della Costituzione: il terzo comma
dell’articolo 43 è stato poi sostituito dall’articolo 5
della legge regionale
26 novembre 2004, n. 23 . Con ordinanza n. 291/2006 (G.U. 1° serie
speciale n. 29/2006) la Corte, in considerazione dell’intervenuta
modificazione della norma censurata, ha ordinato la restituzione degli atti
al TAR del Veneto per una nuova valutazione della rilevanza e della non
manifesta infondatezza della questione.
( 2) Testo riportato nell'art. 39
della legge regionale
7 settembre 1982, n. 44 .
( 3) Si tratta di un errore
materiale il riferimento corretto è al quarto comma dell'articolo 40.
( 4) La legge regionale 16 agosto 1984, n. 42
è stata abrogata dall'art. 73 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27
entrata in vigore il 10 gennaio 2004, con le modalità e le decorrenze
ivi previste.
( 5) Testo riportato nell'art. 4
della legge regionale
16 agosto 1984, n. 42 .
( 6) Testo riportato nell'art. 6
della legge regionale
16 agosto 1984, n. 42 .
( 7) Testo riportato nell'art. 19
della legge regionale
16 agosto 1984, n. 42 .
( 8) Testo riportato nell'art. 21
della legge regionale
16 agosto 1984, n. 42 .
( 9) Testo riportato nell'art. 23
della legge regionale
16 agosto 1984, n. 42 .
( 10) Testo riportato nell'art.
23 della legge
regionale 16 agosto 1984, n. 42 .
( 11) Testo riportato nell'art.
34 della legge
regionale 16 agosto 1984, n. 42 .
( 12) Testo riportato nell'art.
35 della legge
regionale 16 aprile 1985, n. 33 .
( 13) Testo riportato al comma
primo dell'art. 49 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 .
( 14) Testo riportato dopo il
comma primo dell'art. 49 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 .
( 15) Testo riportato nel titolo
della legge regionale
27 febbraio 1990, n. 17 .
( 16) Testo riportato nell'art. 1
della legge regionale
27 febbraio 1990, n. 17 .
( 17) Testo riportato nel comma 1
dell'art. 4 della legge regionale 27 febbraio 1990, n. 17 .
( 18) Testo riportato nel comma 4
dell'art. 5 legge
regionale 27 febbraio 1990, n. 17 .
( 19) Testo riportato dopo l'art.
6 della legge
regionale 27 febbraio 1990, n. 17 .
( 20) Comma abrogato da lett. h)
comma 4 art. 7 legge
regionale 31 dicembre 2012, n. 52 ; in precedenza testo riportato nella
lett. e) comma 7 dell'art. 17 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 .
( 21) Testo riportato nella lett.
b) comma 3 dell'art. 21 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 .
( 22) Testo riportato nella lett.
a) comma 1 dell'art. 29 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 .
( 23) Testo riportato nella lett.
a) comma 2 dell'art. 47 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 .
( 24) Testo riportato dopo il
comma 4 dell'art. 14 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 .
( 25) Testo riportato dopo il
primo comma dell'art. 116 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 .
( 26) Testo riportato nel comma 9
dell'art. 6 della legge regionale 1 giugno 1999, n. 23 .
( 27) Articolo abrogato da lett.
e), comma 1, art. 14, della legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 .
( 28) Articolo abrogato da lett.
h), comma 1, articolo 16, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29 .
( 29) Testo riportato nell'art. 4
della legge regionale
27 dicembre 2000, n. 23 .
( 30) Testo riportato nel comma 4
dell'art. 24 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 .
( 31) Testo riportato nell'art. 5
della legge regionale
9 dicembre 1993, n. 50 .
( 32) Articolo abrogato da comma
1 art. 19 legge
regionale 9 gennaio 2003, n. 2 .
( 33) Testo riportato nel comma 9
dell'art. 6 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 .
( 34) Testo riportato dopo il
comma 10 bis dell'art. 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 .
( 35) Testo riportato dopo il
comma 3 bis dell'art. 19 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 .
( 36) Testo riportato dopo il
comma 2 dell'art. 13 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 .
( 37) L'art. 23 della legge regionale 14 gennaio
2003, n. 3 ha disposto l'erogazione del contributo anche per il biennio
2004/2005.
( 38) Testo riportato nell'art.
19 della legge
regionale 30 dicembre 1991, n. 39 .
( 39) Articolo abrogato
dall’art. 49, comma 1, lett. n bis) della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 a
seguito delle modifiche apportate dall’articolo 13 della legge regionale 26 maggio
2011, n. 10 .
( 40) Testo riportato
nell'Allegato C3 bis della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 .
( 41) Testo riportato dopo il
comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 .
( 42) Testo riportato nell'art. 4
bis della legge
regionale 22 giugno 1993, n. 16 .
( 43) Comma sostituito da art. 5
legge regionale 26
novembre 2004, n. 23 , che ha sostituito con una disciplina
provvedimentale la disciplina prima attribuita ad un regolamento della
Giunta regionale.
( 44) Sulla disciplina delle
associazioni di promozione sociale iscritte al registro regionale, vedi
anche gli articoli 1 e 2 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 28 .
SOMMARIO
-
Legge regionale 13 settembre 2001, n. 27
(BUR n. 86/2001)
-
DISPOSIZIONI DI RIORDINO E
SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA – COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2001
(1)
-
-
Art. 1 - Modifiche alla
legge regionale
7 settembre 1982, n. 44 "Norme per la disciplina delle
attività di cava" e successive modificazioni.
-
Art. 2 - Modifiche alla
legge regionale
16 agosto 1984, n. 42 "Norme in materia di opere pubbliche di
interesse regionale e per la costruzione in zone classificate
sismiche" e successive modificazioni. (4)
-
Art. 3 - Modifica alla
legge regionale
27 novembre 1984, n. 58 "Disciplina degli interventi regionali in
materia di protezione civile".
-
Art. 4 – Modifica alla
legge regionale
16 luglio 1976, n. 30 “Formazione dell’elenco
regionale dei collaudatori”.
-
Art. 5 – Modifica alla
legge regionale
22 dicembre 1989, n. 54 “Interventi a tutela della cultura
dei Rom e dei Sinti”.
-
Art. 6 - Modifica alla
legge regionale
28 febbraio 2000, n. 5 "Provvedimento generale di rifinanziamento
e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2000)".
-
Art. 7 - Modifiche alla
legge regionale
16 aprile 1985, n. 33 : "Norme per la tutela dell’ambiente"
e successive modificazioni.
-
Art. 8 - Modifiche alla
legge regionale
27 febbraio 1990, n. 17 recante "Norme per l’esercizio
delle funzioni nelle materie di competenza regionale attribuite ai
sensi della legge 29 novembre 1984, n. 798 “Nuovi interventi
per la salvaguardia di Venezia” " e successive modificazioni.
-
Art. 9 - Modifiche alla
legge regionale
21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei
rifiuti".
-
Art. 10 - Modifiche alla
legge regionale
9 marzo 1995, n. 10 "Norme per il riordinamento degli enti di
edilizia residenziale pubblica" e successive modificazioni ed
integrazioni.
-
Art. 11 - Modifica alla
legge regionale
27 giugno 1985, n. 61 “Norme per l’assetto e
l’uso del territorio” e successive modificazioni.
-
Art. 12 - Modifiche alla
legge regionale
1 giugno 1999, n. 23 “Programmi integrati di
riqualificazione urbanistica edilizia ed ambientale in attuazione
dell’articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179”.
-
Art. 13 - Disposizioni transitorie
della legge
regionale 18 aprile 1995, n. 33 "Tutela del patrimonio genetico
della specie della flora legnosa indigena del Veneto".
-
Art. 14 - Estensione della
disciplina prevista a favore dei soci fideiussori delle cooperative
incluse nella filiera zootecnica, ai sensi della legge regionale 14
settembre 1994, n. 50 , come da ultimo modificato dall'articolo 8
della legge
regionale 28 gennaio 2000, n. 5 , agli amministratori delle
cooperative medesime.
-
Art. 15 - Modifiche alla
legge regionale
27 marzo 1998, n. 5 recante "Disposizioni in materia di risorse
idriche, istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione
degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5
gennaio 1994, n. 36".
-
Art. 16 – Modifiche alla
legge regionale
8 maggio 1989, n. 14 “Ordinamento del Bollettino Ufficiale
della Regione Veneto”.
-
Art. 17 – Modifica della
legge regionale
27 dicembre 2000, n. 23 “Iniziative comunitarie e regionali
di sviluppo rurale”.
-
Art. 18 – Modifica della
legge regionale
10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca,
coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali”.
-
Art. 19 – Modifica della
legge regionale
9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna
selvatica e per il prelievo venatorio”.
-
Art. 20 – Modifiche
della legge
regionale 18 aprile 1995, n. 25 “Interventi regionali per i
Veneti nel mondo”.
-
Art. 21 – Modifica alla
legge regionale
18 ottobre 1996, n. 32 “Norme per l’istituzione ed il
funzionamento dell’agenzia regionale per la prevenzione e
protezione ambientale del Veneto”.
-
Art. 22 – Modifiche alla
legge regionale
10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle
strutture della Regione”.
-
Art. 23 - Modifica alla
legge regionale
28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse
idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina
dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne
della Regione Veneto".
-
Art. 24 - Contributo regionale per
l'attivazione del corso di laurea in Scienze motorie presso
l'Università degli Studi di Verona. (37)
-
Art. 25 – Modifica alla
legge regionale
24 agosto 1979, n. 63 “Norme per l’istituzione ed il
funzionamento dell’Istituto regionale per le ville venete -
IRVV”.
-
Art. 26 – Modifica
dell’articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 1991, n.
39 “Interventi a favore della mobilità e della
sicurezza stradale”.
-
Art. 27 – Politecnico
Calzaturiero Veneto, Società consortile a responsabilità
limitata.
-
Art. 28 - Modifica alla
legge regionale
31 ottobre 1994, n. 63 "Norme per la subdelega delle funzioni
concernenti la materia dei beni ambientali".
-
Art. 29 - Disposizioni transitorie
in materia di pesca professionale.
-
Art. 30 – Modifica alla
legge regionale
28 agosto 1986, n. 44 : “Disciplina della riproduzione
animale”.
-
Art. 31 – Disposizioni in
materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a
150.000 Volt, delegate ai sensi dell’articolo 89, comma 7
della legge
regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.
-
Art. 32 – Modifiche
della legge
regionale 26 marzo 1999, n. 10 “Disciplina dei contenuti e
delle procedure di valutazione di impatto ambientale”.
-
Art. 33 – Azioni per il
recupero di edifici storici.
-
Art. 34 - Completamento di
strutture e attivazione di servizi dedicati al settore
dell'handicap.
-
Art. 35 – Modifica della
legge regionale
11 settembre 2000, n. 19 "Provvedimento generale di
rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza
dell'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2000".
-
Art. 36 – Contributi a
favore dei Co.Ge.Vo. di Venezia e di Chioggia.
-
Art. 37 – Modifiche
della legge
regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "Trattamento indennitario dei
Consiglieri regionali" e successive modificazioni.
-
Art. 38 – Modifica della
legge regionale
22 giugno 1993, n. 16 "Iniziative per il decentramento
amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale nel Veneto
orientale".
-
Art. 39 – Norme per la
stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato per
specifiche attività.
-
Art. 40 - Modifica all'articolo 5
della legge
regionale 28 gennaio 1997, n. 3 "Interventi regionali a favore
della qualità e dell'innovazione" e successive modificazioni.
-
Art. 41 – Ulteriori
disposizioni in materia di interventi regionali a favore della
qualità.
-
Art. 42 – Disposizioni
transitorie in materia di attività formative nel settore
sanitario.
-
Art. 43 – Istituzione del
registro regionale delle associazioni di promozione sociale.
-
Art. 44 – Disposizioni in
materia di agevolazioni.
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