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Contenuti:
Legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29 (BUR n. 99/2001)
Legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29 (BUR n. 99/2001) [sommario] [RTF]
COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ DI CAPITALI PER LA PROGETTAZIONE,
ESECUZIONE, MANUTENZIONE, GESTIONE E VIGILANZA DELLE RETI STRADALI
Art. 1 - Costituzione della
società.
1. La Giunta regionale è autorizzata a costituire una società di
capitali a prevalente partecipazione pubblica, di seguito denominata
Società, che abbia ad oggetto la progettazione, l'esecuzione, la
manutenzione, la gestione e la vigilanza di reti stradali.
2. Possono far parte della Società le province del Veneto e
società di gestione delle autostrade operanti nel territorio
regionale.
3. La partecipazione societaria delle province è consentita fino ad un
massimo del cinquanta per cento.
4. Ai fini della partecipazione della Regione, la Giunta regionale approva
lo schema di statuto della Società, sentita la commissione consiliare
competente in materia di viabilità. ( 1)
Art. 2 - Progettazione ed
interventi sulla rete viaria di interesse regionale. (2)
1. La Giunta regionale è autorizzata ad attribuire alla Società
la progettazione e l'esecuzione di interventi sulla rete viaria di
interesse regionale di cui agli articoli 95, comma 1, lettera c) e 96 della legge regionale 13 aprile
2001, n. 11 .
1 bis. La Giunta regionale è autorizzata, sulla base di specifici
accordi di programma con enti locali, ed eventuali altri soggetti
interessati, ad attribuire alla Società la progettazione e
l’esecuzione delle opere stradali riconosciute dalla Giunta stessa di
interesse regionale, opere di volta in volta riconducibili al demanio
regionale, provinciale o comunale, a seconda delle tipologia della rete
viaria oggetto delle stesse. Le relative risorse assegnate alla
Società, sulla base degli accordi stipulati tra gli enti interessati e
destinate alla realizzazione dell’intervento, sono soggette al regime
dei trasferimenti pubblici, secondo le disposizioni vigenti. ( 3)
Art. 3 - Personale.
1. L'organico della Società nella fase iniziale può essere
costituito dal personale dell’Ente nazionale per le strade (ANAS)
trasferito alla Regione dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 22 dicembre 2000, nonché da personale di ruolo della Regione,
previa presentazione delle dimissioni dal rapporto di lavoro con
l'amministrazione regionale.
2. Al personale della Società è riconosciuto il diritto alla
ricostituzione del rapporto di lavoro presso l'amministrazione di
provenienza così come disciplinato dall'articolo 26 del contratto
collettivo nazionale di lavoro per il comparto delle regioni e delle
autonomie locali sottoscritto in data 14 settembre 2000 e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 27 novembre 2000, n. 277 S.O..
Art. 4 - Capitale sociale.
1. La Regione partecipa alla costituzione della Società con un
capitale iniziale non superiore a lire 3 miliardi.
Art. 5 - Risorse finanziarie e
strumentali.
1. Alla Società sono conferiti le risorse finanziarie e strumentali
nonché i beni patrimoniali già conferiti alla Regione, con i
provvedimenti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, relativamente alla rete viaria di interesse regionale di cui agli
articoli 95,
comma 1, lettera c) e 96 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 .
Art. 6 - Spese di
funzionamento.
1. La Regione concorre alle spese di funzionamento della Società con
stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio.
Art. 7 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si
provvede:
a) per quanto attiene alle spese di funzionamento previste dall'articolo 6
anche mediante l’utilizzo delle risorse trasferite in materia di
viabilità di cui al capitolo n. 45901 del bilancio 2001; alle relative
variazioni di bilancio si provvede secondo quanto indicato dall'articolo 13
della legge regionale
9 febbraio 2001, n. 6 ;
b) per quanto attiene la partecipazione della Regione al capitale della
Società, mediante l'utilizzo della apposita partita n. 12 del fondo
globale d'investimento di cui al capitolo n. 80230 del bilancio 2001 e
l'istituzione nel medesimo bilancio del capitolo n. 45904 denominato
"Partecipazione alla società di capitali costituita per la
progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle reti stradali" con
lo stanziamento di lire 3 miliardi per competenza e per cassa.
Art. 8 - Norma transitoria.
1. In sede di prima applicazione, al fine di
garantire il più tempestivo avvio ed esercizio della Società, la
nomina degli amministratori e dei sindaci di competenza della Regione
è attribuita al Presidente della Giunta regionale e non si applicano
le procedure di cui alla legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e
successive modifiche ed integrazioni.
1 bis. Il mandato di cui al comma 1, svolto da dirigenti regionali, non
viene calcolato ai fini del computo dei mandati di cui al comma 4
dell’articolo 10 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 .
( 4)
Art. 9 - Dichiarazione
d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’ articolo 44 dello
Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
( 1) Vedi anche l’articolo 41,
della legge regionale
19 febbraio 2007, n. 2 che autorizza all’acquisizione della
partecipazione societaria delle concessionarie autostradali presenti nella
società Veneto Strade Spa, costituita con legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29 , al
fine di garantire la totale partecipazione pubblica della società
stessa, stanziando allo scopo 1.000.000,00 di euro.
( 2) L’articolo 27, della
legge regionale 16
febbraio 2010, n. 11 prevede l’esenzione del pagamento dei canoni
annui di concessione sui passi carrabili posti lungo la rete viaria gestita
da Veneto Strade SPA; l’articolo 34, della medesima legge regionale n. 11/2010
prevede disposizioni integrative relativamente alle funzioni della
società da realizzare attraverso la stipula di apposite convenzioni.
( 3) Comma aggiunto
dall’articolo 4, della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 8 .
( 4) Comma inserito
dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 29 maggio 2009, n. 13 ;
l’articolo 2, della medesima legge regionale detta disposizioni
transitorie nel senso che “Le disposizioni del comma 1 bis
dell’art. 8 della presente legge, introdotte dall’art. 1 della
legge regionale 29
maggio 2009, n. 13 , si applicano anche ai procedimenti di nomina di
amministratori e sindaci nella società costituita ai sensi della legge
medesima non ancora conclusi all’entrata in vigore della medesima
legge regionale 13/2009.”.
SOMMARIO
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