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Legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 (BUR n. 103/2001)
Legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 (BUR n. 103/2001) [sommario] [RTF]
ISTITUZIONE DELL’AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA
(1)
Art. 1 - Oggetto.
1. È istituita, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo
27 maggio 1999, n. 165 "Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia
per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della L.
15 marzo 1997, n. 59", e successive modifiche, l’Agenzia veneta per i
pagamenti in agricoltura (AVEPA), di seguito denominata
“Agenzia”, ente di diritto pubblico.
2. L’Agenzia è dotata di autonomia amministrativa,
organizzativa, contabile e patrimoniale nei limiti previsti dalla presente
legge.
Art. 2 - Compiti
dell'Agenzia.
1. All’Agenzia sono attribuite le
funzioni di organismo pagatore, per la Regione Veneto, di aiuti, contributi
e premi comunitari, anche connessi o cofinanziati, previsti dalla normativa
dell’Unione europea e finanziati, in tutto o in parte, dal Fondo
europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEOGA), sezione "garanzia".
2. Nell’esercizio delle funzioni di organismo pagatore, ai sensi del
regolamento (CE) n. 1663/95 "Regolamento della Commissione che stabilisce
modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto
riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEOGA, sezione
"garanzia"." della Commissione del 7 luglio 1995 e successive modifiche,
l’Agenzia provvede:
a) all’autorizzazione dei pagamenti;
b) all’esecuzione dei pagamenti;
c) alla contabilizzazione dei pagamenti;
d) ad assicurare il raccordo operativo con l’Agenzia per le
erogazioni in agricoltura (AGEA) e con la Commissione europea;
e) a garantire il raccordo con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e
della Programmazione Economica e con l'AGEA, relativamente alle
anticipazioni di cassa;
f) a predisporre periodiche relazioni alla Giunta regionale, alla
competente commissione consiliare, all’AGEA e alla Commissione
europea sull’andamento della gestione.
3. All’Agenzia può essere affidata, previa stipula di apposita
convenzione, la gestione di ogni altro aiuto in materia di agricoltura e
sviluppo rurale, dalla Regione e dagli enti locali di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali", anche limitatamente alle funzioni di
esecuzione e di contabilizzazione dei pagamenti di cui al comma 2, lettere
b) e c).
3 bis. Qualora all’Agenzia venga affidata, ai sensi della presente
legge, la gestione di interventi, la stessa esercita anche le funzioni
inerenti l’irrogazione delle sanzioni amministrative relative agli
interventi medesimi. I provvedimenti inerenti l’irrogazione delle
sanzioni sono adottati dal Direttore. ( 2)
4. La Regione può affidare all’Agenzia anche lo svolgimento di
compiti inerenti il monitoraggio di flussi finanziari relativi ai fondi
strutturali dell’Unione europea.
Art. 3 - Esercizio delle
funzioni.
1. L'Agenzia, per l'esercizio delle funzioni
di autorizzazione dei pagamenti di cui all’articolo 2, comma 2,
lettera a), si avvale prioritariamente degli uffici regioni (leggasi
"regionali")e può avvalersi degli enti locali, mediante la stipula di
apposita convenzione, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1663/95 e delle
linee direttrici per la revisione dei conti del FEOGA.
2. La funzione di autorizzazione di cui al comma 1 comprende le fasi
procedimentali relative al ricevimento delle domande, all'istruttoria e
all’emissione del nulla osta al pagamento.
3. L’Agenzia può stipulare convenzioni con i “Centri
autorizzati di assistenza agricola” (CAA) per lo svolgimento di
compiti di propria competenza, ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 3, del
decreto legislativo n. 165/1999, e successive modifiche.
4. L'Agenzia, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1663/95, può
altresì stipulare convenzioni con altri enti e organismi per lo
svolgimento di attività di propria competenza.
5. Le convenzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 devono individuare
puntualmente le modalità e le procedure per l'esercizio dei compiti
affidati e i centri di responsabilità nonché prevedere le
modalità di esercizio delle azioni sostitutive, da parte dell'Agenzia,
nei casi di inerzia o d'inadempimento.
5 bis. L’Agenzia ha un proprio albo ufficiale, sito presso la sede
centrale e presso le sedi periferiche, nel quale, ai fini della decorrenza
dei relativi effetti giuridici, vengono pubblicati, mediante affissione,
gli atti per i quali la legge o i regolamenti prevedono tale forma di
pubblicità. ( 3)
6. La Giunta regionale definisce le modalità di attuazione del
presente articolo nonché eventuali ulteriori condizioni e criteri per
lo svolgimento di attività da parte dei "Centri autorizzati di
assistenza agricola" (CAA).
Art. 4 - Competenze della Giunta
regionale.
1. La Giunta regionale:
a) definisce gli indirizzi in materia di organizzazione e di dotazione
organica dell'Agenzia;
b) approva gli atti di cui all’articolo 6, comma 1, lettere b) e c),
entro il termine di trenta giorni dalla loro ricezione, decorso il quale
gli atti si intendono approvati;
c) presenta al Consiglio regionale, ai sensi dell' articolo 49 della
legge regionale 9
febbraio 2001, n. 5 , il bilancio di esercizio dell'Agenzia unitamente
a una relazione sul raggiungimento degli obiettivi di cui ai programmi
aziendali.
2. Nei casi di accertata inattività dell’Agenzia che comporta
inadempimento degli obblighi e pericolo di grave pregiudizio degli
interessi della Regione, si applica l'articolo 5, comma 2, del decreto
legislativo n. 165/1999 e successive modifiche.
Art. 5 - Organi
dell'Agenzia.
1. Sono organi dell’Agenzia:
a) il Direttore;
b) il Collegio dei Revisori.
Art. 6 - Il Direttore.
1. Il Direttore:
a) è il rappresentante legale dell’Agenzia;
b) adotta i regolamenti in materia di organizzazione, funzionamento,
contabilità e personale;
c) predispone il bilancio preventivo e il rendiconto generale, relativi
alle entrate e alle spese per il funzionamento dell'Agenzia;
d) adotta specifici manuali e modelli procedimentali in applicazione della
normativa comunitaria, nazionale e regionale;
e) adotta ogni ulteriore atto necessario alla gestione delle attività
dell'Agenzia.
2. Il Direttore dell'Agenzia è nominato dalla Giunta regionale tra
persone in possesso di comprovata esperienza e competenza che hanno
ricoperto incarichi di responsabilità amministrativa, tecnica o
gestionale in strutture pubbliche o private.
3. Il rapporto di lavoro del Direttore dell'Agenzia è regolato da
contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni,
rinnovabile, stipulato tra il soggetto interessato ed il Presidente della
Giunta regionale.
4. Al Direttore è attribuita una indennità annua lorda stabilita
dalla Giunta regionale, in misura non superiore al trattamento economico
corrisposto ai segretari regionali.
5. L’incarico di Direttore è incompatibile con cariche pubbliche
elettive nonché con ogni altra attività di lavoro autonomo o
subordinato e, per i dipendenti pubblici, determina il collocamento in
aspettativa senza assegni. Non si applica il comma 4 dell' articolo 10 della
legge regionale 22
luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici
incarichi di eompetenza regionale e disciplina della durata degli organi".
Art. 7 - Il Collegio dei
Revisori.
1. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi
nominati dalla Giunta regionale tra gli iscritti nel registro dei revisori
contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 "Attuazione
della Direttiva n. 85/253/CEE relativa all'abilitazione delle persone
incaricate del controllo di legge dei documenti contabili". Il Presidente
è eletto dal Collegio nella prima riunione tra i propri componenti
effettivi.
2. Con le medesime modalità di cui al comma 1 la Giunta regionale
nomina altresì due membri supplenti del Collegio.
3. Il Collegio dei Revisori, i cui membri rimangono in carica per la durata
della legislatura e possono essere riconfermati una sola volta, esercita
funzioni di controllo e di verifica contabile sul funzionamento
dell’Agenzia, effettuando verifiche trimestrali di cassa e vigilando
sulla regolarità contabile; predispone la relazione esplicativa al
bilancio di cui all’articolo 6, comma 1, lettera c), e redige la
relazione al rendiconto generale, verificando la regolarità
gestionale.
4. Il Presidente del Collegio comunica i risultati delle attività di
cui al comma 3 al Direttore dell'Agenzia ed al Presidente della Giunta
regionale.
5. Ai componenti del Collegio dei revisori dei conti spetta una
indennità annua lorda stabilita dalla Giunta regionale in misura non
superiore a quella spettante ai componenti del Collegio dei revisori delle
unità locali socio sanitarie di massima dimensione.
Art. 8 - Struttura organizzativa
e funzionamento.
1. L'Agenzia, in conformità ai criteri
di autonomia e separazione delle funzioni previsti espressamente dal
regolamento CE n. 1663/95 e dalle linee direttrici per la revisione dei
conti del FEOGA, si articola in aree funzionali.
2. Le aree funzionali, equiparate alle direzioni regionali di cui
all’ articolo
13 della legge
regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle
strutture della Regione", sono individuate con il regolamento di
organizzazione di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), che
definisce anche i criteri e le modalità per il funzionamento
dell'Agenzia.
3. L'incarico di dirigente nell’Agenzia comporta un rapporto di
lavoro a tempo pieno e, per i dipendenti degli enti pubblici, determina il
collocamento in aspettativa senza assegni.
3 bis. La struttura organizzativa dell’Agenzia può prevedere una
posizione dirigenziale di coordinamento delle aree funzionali che svolgono
le funzioni tecniche, di controllo e pagamento. ( 4)
3 ter. La posizione dirigenziale di cui al comma 3 bis è equiparata a
quella prevista dall’articolo 18 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1
“Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione” e
successive modificazioni; il relativo incarico è conferito dalla
Giunta regionale secondo le procedure previste dalla medesima legge regionale n. 1/1997
, in deroga alle procedure previste dalla legge regionale 22 luglio 1997, n. 27
“Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di
competenza regionale e disciplina della durata degli organi”, a
persone in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 22 della
legge regionale n.
1/1997 , per l’accesso alla qualifica di dirigente regionale,
nonché di comprovata competenza ed esperienza in materia di gestione
di fondi comunitari o di organismi pagatori. ( 5)
3 quater. L’incarico di dirigente delle aree funzionali di cui al
comma 2 è conferito dalla Giunta regionale, secondo procedure previste
dalla legge regionale
10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle
strutture della Regione”, in deroga alle procedure previste dalla
legge regionale 22
luglio 1997, n. 27 “Procedure per la nomina e designazione a
pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli
organi”. Gli incarichi eventualmente in essere alla data di entrata
in vigore della presente legge sono soggetti a conferma da parte della
Giunta regionale. ( 6)
Art. 9 - Personale.
1. In sede di prima attuazione della legge, fino all'espletamento delle
procedure definite con il regolamento di cui all’articolo 6, comma 1,
lettera b), il personale dell'Agenzia è costituito da personale
trasferito o comandato dalla Regione o da altre pubbliche amministrazioni.
2. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla nomina del Direttore,
previa ricognizione, trasferisce all'Agenzia le dotazioni organiche con il
relativo personale in servizio, nonché le relative risorse
finanziarie.
3. Il Direttore, al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni
attribuite all'Agenzia, è autorizzato a stipulare contratti di
prestazione d'opera professionale, anche a carattere coordinato e
continuativo ai sensi degli articoli 2230 e seguenti del codice civile,
nonché contratti di lavoro temporaneo, secondo gli indirizzi definiti
dalla Giunta regionale.
Art. 10 - Dotazione di beni.
1. In sede di prima applicazione della legge, la Giunta regionale assegna
all'Agenzia, entro trenta giorni dalla nomina del Direttore e previa
ricognizione, i beni immobili e mobili e le attrezzature di proprietà
regionale, strumentali all'esercizio delle funzioni e delle attività
attribuite dalla presente legge, unitamente alle relative risorse
finanziarie.
Art. 11 - Bilancio,
contabilità e risorse finanziarie.
1. Le entrate proprie dell’Agenzia
sono costituite da:
a) somme destinate all’Agenzia dall’Unione europea per il
finanziamento o il cofinanziamento della struttura dell’organismo
pagatore e dei rimborsi forfettari da parte del FEOGA destinati al
funzionamento della struttura;
b) contributo ordinario regionale per il funzionamento;
c) contributi straordinari regionali per attività specifiche;
d) somme assegnate dalla Regione e dagli enti locali in relazione alle
competenze affidate ai sensi dell’ articolo 2, comma 3, a titolo di compenso per gli oneri
di gestione delle funzioni affidate;
e) risorse assegnate ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del decreto
legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni.
Il bilancio per le relative attività è formulato in termini di
competenza e di cassa ed ha come termine di riferimento temporale
l’anno solare.
1 bis. L’Agenzia può accedere a mutui e ad altre operazioni di
indebitamento per poter far fronte alle proprie spese di investimento.
L’importo complessivo delle annualità di ammortamento per
capitale e interessi non può superare il 10 per cento
dell’ammontare complessivo delle entrate correnti di cui alla lettera
b) del comma 1. ( 7)
2. Non costituiscono entrate proprie dell'Agenzia e sono gestite
separatamente e nel rispetto dei vincoli di destinazione derivanti dalla
legislazione comunitaria, nazionale e regionale:
a) le somme assegnate all’Agenzia dall’Unione europea, dallo
Stato, dalla Regione e da altri Enti, destinate ad essere erogate a terzi a
titolo di aiuti, premi o contributi, anche cofinanziati, ai sensi della
normativa comunitaria;
b) le somme assegnate dalla Regione e dagli enti locali per le
finalità di cui all’articolo 2, comma 3.
Le somme di cui al presente comma sono gestite in due distinti conti
infruttiferi intestati all'Agenzia, presso la tesoreria.
3. Il bilancio per le attività di cui al comma 2, lettera a) è
formulato in termini di sola cassa e inizia il 16 ottobre e termina il 15
ottobre dell'anno successivo.
4. Per la gestione delle attività eventualmente affidate, di cui al
comma 2, lettera b), è adottato un bilancio separato formulato in
termini finanziari di sola cassa e il relativo esercizio finanziario ha
come riferimento l’anno solare.
5. Il regolamento di contabilità disciplina la gestione delle
tipologie di attività con riferimento ai principi fondamentali della
contabilità regionale per le attività di cui al comma 1, e con
riferimento alla normativa comunitaria, nazionale e regionale per le
attività di cui al comma 2.
6. Il Direttore dell’Agenzia adotta il bilancio preventivo annuale,
per la gestione della attività di cui al comma 1, redatto in termini
di competenza e di cassa, e lo trasmette alla Giunta regionale, per
l'approvazione, entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello di
riferimento. Il bilancio consuntivo deve essere trasmesso entro il mese di
maggio dell'anno successivo a quello a cui si riferisce.
7. I conti annuali riferiti all’attività di organismo pagatore
per le spese a carico del FEOGA, sezione garanzia sono certificati ai sensi
dell’articolo 13 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come
modificato da ultimo dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188.
8. L’Agenzia può avvalersi della convenzione di tesoreria
stipulata dalla Regione Veneto ai sensi della legge regionale 2 marzo 1972, n. 8 ,
"Istituzione del servizio di tesoreria della Regione" ovvero, mediante
procedure ad evidenza pubblica, stipulare apposita convenzione per
l'assegnazione delle funzioni di tesoreria.
9. In caso di correzione finanziaria negativa, da parte del FEOGA sezione
"garanzia", imputabile all'Agenzia, si applica il comma 5 dell'articolo 5
del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 e successive modifiche.
Art. 12 - Flussi
informativi.
1. L’Agenzia fornisce all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura
(AGEA), ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 27
maggio 1999, n. 165 e successive modifiche, tutte le informazioni
necessarie per le comunicazioni da effettuare alla Commissione
dell’Unione europea ai sensi della normativa comunitaria.
2. Per l’esercizio delle funzioni e attività, l’Agenzia si
avvale dei dati e dei servizi dell’AGEA, del Sistema Informativo
Agricolo Nazionale (SIAN), ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del decreto
legislativo n. 165/1999, e del sistema informativo del settore primario di
cui all' articolo
10 della legge
regionale 8 gennaio 1991, n. 1 "Disposizioni per l'innovazione in
agricoltura e programma regionale di sviluppo agricolo e forestale per il
periodo 1990/1994".
Art. 13 - Norma
transitoria.
1. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale nomina gli organi
dell'Agenzia entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge.
2. Nelle more del riconoscimento di organismo pagatore, previsto
dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165,
la Regione può individuare nell’Agenzia l'ufficio regionale di
cui l’AGEA si avvale per lo svolgimento delle proprie funzioni, ai
sensi dell’articolo 5, comma 3, dello stesso decreto.
Art. 14 - Norma
finanziaria.
1. All’onere di lire 1 miliardo derivanti dall'applicazione della
presente legge si provvede mediante prelevamento di pari importo, per
competenza e per cassa, della somma accantonata nella partita n. 10 del
fondo globale per le spese correnti di cui al capitolo n. 80210 dello stato
di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2001, e
contemporanea istituzione nello stato di previsione della spesa del
medesimo bilancio del capitolo n. 12030 denominato "Contributo ordinario
regionale per il funzionamento dell'Agenzia veneta per i pagamenti in
agricoltura".
2. Per gli esercizi successivi si procede ai sensi dell' articolo 32 della
legge regionale 9
dicembre 1977, n. 72 "Attuazione della legge 19 maggio 1976, n. 335" e
successive integrazioni e modificazioni.
Art. 15 - Dichiarazione
d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 44 dello
Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
( 1) L’articolo 6 della
legge regionale 25
febbraio 2005, n. 9 estende il campo di attività dell’AVEPA
disponendo che: “1. La Giunta regionale, per la gestione delle
proprie competenze riguardanti fondi strutturali di provenienza comunitaria
e altri fondi nazionali o regionali, stanziati a bilancio, nonché per
la gestione delle attività connesse e funzionali all’erogazione
di aiuti, può avvalersi dell’Agenzia veneta per i pagamenti in
agricoltura, previa stipula di apposite convenzioni.
2. Nell’esercizio 2005, alla spesa per le attività di cui al
comma 1, si fa fronte con le risorse destinate ad interventi finanziati dal
Fondo sociale dell’Unione europea e relativi cofinanziamenti
nazionali e regionali del bilancio di previsione 2005 (upb U0175
“Formazione professionale”).”.
( 2) Comma aggiunto da comma 1 art.
11 legge regionale 25
febbraio 2005, n. 5 , il comma 2 detta disposizioni transitorie
disponendo che “La disposizione di cui al comma 1 si applica a tutti
i procedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente
legge, non sia stata emanata dal Presidente della Giunta regionale
l’ordinanza di ingiunzione di cui all’articolo 18 della legge
24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale”
( 3) Comma aggiunto da comma 1 art.
6 legge regionale 7
agosto 2009, n. 16 .
( 4) Comma inserito da comma 2 art.
15 della legge
regionale 12 gennaio 2009, n. 1
( 5) Comma inserito da comma 2 art.
15 della legge
regionale 12 gennaio 2009, n. 1
( 6) Comma inserito da comma 2 art.
15 della legge
regionale 12 gennaio 2009, n. 1
( 7) Comma inserito da comma 1 art.
5 legge regionale 25
febbraio 2005, n. 9 .
SOMMARIO
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