|
Contenuti:
Legge regionale 29 novembre 2001, n. 32 (BUR n. 109/2001)
Legge regionale 29 novembre 2001, n. 32 (BUR n. 109/2001) [sommario] [RTF]
AGENZIA REGIONALE SOCIO SANITARIA
Art. 1 - Oggetto, finalità,
ordinamento.
1. La presente legge disciplina l’istituzione, i compiti nonché
le modalità organizzative e di finanziamento dell’Agenzia
regionale socio sanitaria, di seguito denominata Agenzia , in
attuazione della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 e
successive modificazioni e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
e successive modificazioni.
2. L’Agenzia è ente strumentale della Regione con compiti di
supporto tecnico in materia di sanità e servizi sociali.
3. Dell’Agenzia possono avvalersi le commissioni consiliari, in
relazione alla loro competenza, con le modalità previste
dall’ articolo
23 dello Statuto.
4. L’Agenzia è dotata di autonomia organizzativa,
amministrativa, patrimoniale e contabile.
Art. 2 – Compiti.
1. L’Agenzia esercita
l’attività di supporto tecnico di cui all’articolo 1, in
particolare, in relazione:
a) all’assistenza alle aziende ulss ed ospedaliere
nell’applicazione delle metodologie per il controllo di gestione;
b) alla verifica e controllo dell’attività gestionale delle
strutture socio sanitarie anche attraverso l’analisi dei bilanci;
c) all’istituzione e funzionamento dell’osservatorio prezzi e
tecnologie delle aziende ulss ed ospedaliere;
d) all’elaborazione di proposte tecniche per la definizione di
parametri di finanziamento delle aziende ulss ed ospedaliere e delle
strutture pubbliche, private e accreditate;
e) all’accreditamento delle strutture socio sanitarie;
f) alla elaborazione, individuazione e definizione di strumenti volti a
verificare la qualità dei servizi e delle prestazioni socio sanitarie;
g) al controllo della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate
nell’ambito del servizio socio sanitario regionale;
h) allo sviluppo del processo di aziendalizzazione, improntato
all’autonomia della gestione e a criteri di efficacia, efficienza ed
economicità;
i) alla valutazione tecnica di proposte di modelli gestionali innovativi da
sperimentare su singole aziende ulss mediante sperimentazioni gestionali,
organizzative e progetti di ricerca sanitaria finalizzata;
l) alla elaborazione di proposte di programmi degli investimenti
strutturali.
2. L’Agenzia presenta alla Giunta regionale ed al Consiglio regionale
periodici rapporti sull’andamento della gestione delle aziende ulss
ed ospedaliere.
2 bis. Per l’espletamento dei compiti di cui ai commi 1 e 2,
all’Agenzia sono inviate tutte le note, le linee guida, le
deliberazioni inviate alle ULSS o comunque attinenti alla materia socio
sanitaria. ( 1)
2 ter. Al fine di perseguire gli obiettivi della presente legge, i
documenti e/o provvedimenti di cui al comma 2 bis sono trasmessi
altresì al Consiglio regionale che li trasmetterà alla competente
Commissione consiliare. ( 2)
3. In allegato alla relazione annuale di cui all’ articolo 115 della
legge regionale 13
aprile 2001, n. 11 , la Giunta regionale presenta una relazione
sull’attività svolta dall’Agenzia.
3 bis. Per l’espletamento dei compiti di cui ai commi 1 e 2,
l’Agenzia può accedere direttamente ai dati del sistema
informativo socio sanitario regionale. ( 3)
Art. 3 – Organi.
1. Sono organi dell’Agenzia:
a) il Direttore;
b) il Collegio dei revisori dei conti.
Art. 4 – Direzione.
1. Il Direttore è nominato con decreto del Presidente della Giunta
regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, in deroga alle
disposizioni della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 ,
previa pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto di
apposito avviso, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per
la presentazione delle domande. Il Direttore è scelto tra esperti in
materia di organizzazione e gestione, in possesso di laurea e con
esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, acquisita in enti o aziende
pubbliche o private nonché tra esperti in possesso di laurea e di
esperienza almeno quinquennale di attività professionale relativa al
settore di competenza dell’Agenzia in Agenzie o studi professionali.
2. Al Direttore sono riservati tutti i poteri di gestione nonché la
rappresentanza dell’Agenzia.
3. Il rapporto di lavoro è esclusivo ed è regolato da un
contratto di diritto privato, risolto di diritto non oltre i sei mesi
successivi alla fine della legislatura regionale.
4. I contenuti del contratto fanno riferimento a quelli stabiliti per i
direttori sanitari, sociali ed amministrativi delle aziende ulss ed
ospedaliere e dei segretari regionali. Nell’ambito del contratto sono
disciplinate le cause che determinano la risoluzione anticipata del
rapporto di lavoro.
5. Al rapporto di lavoro del Direttore si applicano le disposizioni recate
dall’articolo 3, commi 9 e 11, dall’articolo 3 bis, commi 11 e
12, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni.
Art. 5 - Organizzazione e
personale.
1. Il Direttore è responsabile della gestione complessiva ed organizza
entro novanta giorni dalla sua nomina la struttura interna articolandola
per aree omogenee di attività; tale organizzazione è sottoposta
all’approvazione della Giunta regionale.
2. Ad una o più aree omogenee è preposto un dirigente
responsabile, nominato dalla Giunta regionale su proposta del Direttore,
fra persone di comprovata competenza e professionalità specifica delle
funzioni attribuite, in possesso di laurea e con esperienza dirigenziale,
almeno quinquennale, acquisita in strutture pubbliche o private. Il
rapporto di lavoro è esclusivo ed è regolato da un contratto di
diritto privato. Nell’ambito del contratto sono disciplinate le cause
che determinano la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro. Il
trattamento economico è definito tenuto conto di quanto riconosciuto
alla dirigenza di primo livello delle aziende ulss ed ospedaliere e alla
dirigenza regionale. Il rapporto di lavoro si risolve in ogni caso entro
novanta giorni dalla scadenza del mandato del Direttore .
2 bis. Il conferimento dell’incarico di dirigente responsabile di
area di cui al comma 2, a dipendenti regionali, determina il loro
collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo
dell’incarico. ( 4)
3. L’articolazione dell’organizzazione interna è
determinata dal Direttore, sentiti i dirigenti interessati e nei limiti del
finanziamento assegnato dalla Giunta regionale.
4. L’Agenzia si avvale prevalentemente di personale proprio assunto
in conformità alle norme in materia di assunzioni per il settore
sanitario.
5. L’Agenzia, per lo svolgimento delle proprie attività,
può erogare borse di studio nonché avvalersi, qualora necessario,
di professionisti singoli o associati esperti nella materia.
Art. 6 - Risorse
finanziarie.
1. L’Agenzia dispone delle seguenti risorse finanziarie:
a) assegnazione annuale determinata della Giunta regionale, in sede di
approvazione del bilancio di previsione dell’Agenzia;
b) finanziamenti regionali per la realizzazione di specifiche attività
affidate dalla Giunta regionale;
c) risorse derivanti da progetti finanziati dall’Unione europea;
d) entrate derivanti da cespiti patrimoniali.
2. L’Agenzia redige il proprio bilancio secondo le modalità ed i
criteri fissati dalla normativa nazionale e regionale per i bilanci delle
aziende ulss ed ospedaliere.
3. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono commisurate al programma
annuale.
Art. 7 - Collegio dei revisori
dei conti.
1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri
effettivi e da due supplenti,in possesso dei requisiti previsti, nominati
dal Consiglio regionale, previo specifico avviso da pubblicare, almeno
trenta giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle
domande, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
2. Il Collegio dei revisori dei conti resta in carica non oltre sei mesi
dalla scadenza della legislatura regionale.
3. Ai membri del Collegio dei revisori dei conti spetta
un’indennità annua lorda pari a quella spettante ai componenti
del collegio dei revisori delle aziende ulss ed ospedaliere, di cui alla
legge regionale 14
settembre 1994, n. 56 e successive modificazioni.
4. I revisori esercitano collegialmente le funzioni di controllo e di
verifica contabile, con i poteri e secondo le modalità previste per il
collegio dei revisori dal Titolo X della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55 e
successive modificazioni.
Art. 8 – Controlli.
1. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull’attività
dell’Agenzia sottoponendo a controllo, con le stesse modalità
previste per gli atti delle aziende ulss ed ospedaliere, i provvedimenti
concernenti:
a) il bilancio preventivo;
b) il rendiconto generale annuale.
Art. 9 – Tesoreria.
1. Il servizio di tesoreria dell’Agenzia è svolto
dall’istituto di credito che assicura il servizio
all’amministrazione regionale.
Art. 10 - Norma finanziaria.
omissis ( 5)
2. Per gli anni successivi, si provvede ai sensi dell’articolo 32,
comma 1, della legge
regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni,
nell’ambito della quota del Fondo sanitario regionale – parte
corrente - in gestione accentrata regionale. ( 6)
Note
SOMMARIO
|