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Legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 (BUR n. 7/2002)
Legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 (BUR n. 7/2002) [sommario] [RTF]
LEGGE
FINANZIARIA REGIONALE PER L'ESERCIZIO 2002
Art. 1 – Quadro finanziario
di riferimento.
1. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l'esercizio
2002, comprensivo delle operazioni a carico dello Stato e della
ristrutturazione di passività preesistenti, è fissato, in termini
di competenza, in euro 841.765.500,00.
Art. 2 - Estinzione dei crediti di
importo non superiore a euro 10,33 per tributi regionali.
1. I crediti di importo non superiore a euro 10,33 per tributi regionali,
in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, sono estinti
e non si procede da parte degli uffici regionali alla loro riscossione,
né a quella di interessi e sanzioni ad essi connessi.
2. Non si procede, parimenti, al rimborso dovuto, alla data di cui al comma
1, per imposte e tasse regionali di importo non superiore a euro 10,33,
né a quello degli interessi ad esso connessi.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai rimborsi non
ancora estinti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 3 - Riscossione delle tasse
automobilistiche.
1. Le tasse automobilistiche di competenza regionale possono essere
riscosse anche attraverso gli sportelli della banca tesoriere e gli
sportelli delle banche in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2
della legge regionale
2 marzo 1972, n. 8 "Istituzione del servizio di tesoreria della
regione", come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 12 maggio 1998, n. 22 .
2. Le banche provvedono a riscuotere le tasse di cui al comma 1 con le
modalità, i criteri, le forme di garanzia e le convenzioni stabiliti
con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 4 –
Rifinanziamenti.
1. È autorizzato il rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, ai
sensi dell' articolo
2 della legge
regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della
contabilità della regione", per gli importi determinati, per ciascuno
degli anni del bilancio pluriennale, nella misura indicata nella tabella A
allegata alla presente legge.
Art. 5 – Fondi
speciali.
1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali, ai sensi e per gli effetti
dell’ articolo
20 della legge
regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della
contabilità della regione", per il finanziamento dei provvedimenti
legislativi che si prevede possano essere approvati nell’esercizio
finanziario 2002, sono determinati in euro 12.553.000,00, anno 2002, e euro
24.053.000,00, anni 2003 e 2004, per il fondo speciale per le spese
correnti (u.p.b. U0185), in euro 19.770.000,00, anno 2002, e euro
35.970.000,00, anni 2003 e 2004, per il fondo speciale per le spese
d'investimento (u.p.b. U0186), di cui rispettivamente alle tabelle B e C
allegate alla presente legge.
Art. 6 – Funzioni
conferite agli enti locali ai sensi della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie
locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112”.
1. Ai fini di quanto previsto dall’ articolo 11, comma 9,
della legge regionale
13 aprile 2001, n. 11 , il finanziamento delle funzioni proprie della
Regione conferite agli enti locali, salvo diverse e specifiche disposizioni
di legge regionale, è assicurato mediante un apposito fondo
“Finanziamento delle funzioni conferite per il decentramento
amministrativo”, da stanziarsi nella funzione obiettivo F0002
“Relazioni istituzionali”, unità previsionale di base
U0006 “Trasferimenti generali per funzioni delegate agli enti
locali”.
2. La Regione è autorizzata a compensare le somme concernenti gli
interventi già programmati dall'Autorità di Bacino del fiume Po,
istituita ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183 "Norme per il
riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo" e successive
modificazioni, ed erroneamente inseriti nella tabella B - colonna
"province" - allegata al DPCM 22 dicembre 2000 con cui si è disposto
il trasferimento di beni e risorse al Veneto in attuazione del D.Lgs. 31
marzo 1998, n.112, con le assegnazioni disposte dall’ articolo 83, comma 3,
della legge regionale
13 aprile 2001, n. 11 .
Art. 7 - Rete regionale di
informazione economico-contabile agricola.
1. La Regione del Veneto promuove, in conformità ai regolamenti (CEE)
n. 79/65 del Consiglio del 15 giugno 1965 e n. 2223/96 del Consiglio del 25
giugno 1996, in materia di informazione contabile agricola e di valutazione
dei risultati economici delle aziende, la realizzazione di una rete
regionale di informazione economico-contabile agricola.
2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, definisce le modalità organizzative ed operative della
rete regionale di cui al comma 1, affidandone l'attivazione e la gestione
operativa, previa stipula di apposita convenzione, all'Azienda regionale
Veneto Agricoltura, ed i relativi oneri sono stanziati annualmente
sull’u.p.b U0046 “Servizi alle imprese e alla collettività
rurale”.
Art. 8 –
Ricapitalizzazione della Società Terme di Recoaro S.p.A..
1. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare operazioni di
ricapitalizzazione della Società Terme di Recoaro S.p.A., finalizzate
all’attuazione di un piano di rilancio e riorganizzazione del
compendio turistico-termale, fino all’importo di euro 1.000.000,00
(u.p.b. U0076).
Art. 9 – Costituzione di
una società per azioni per la realizzazione e la gestione di servizi
pubblici locali.
1. La Giunta regionale, per il tramite della Veneto Sviluppo S.p.A., è
autorizzata a partecipare alla costituzione di una società per azioni
per la gestione di servizi pubblici locali.
2. La società di cui al comma 1 può operare anche
nell’ambito dei Paesi di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 19 "Norme
per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione
internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di
Belluno e delle aree limitrofe" e successive modificazioni.
3. La Giunta regionale è autorizzata a partecipare al capitale della
società di cui al comma 1, fino all’importo di euro 1.000.000,00
(u.p.b. U0065).
Art. 10 –
Ricapitalizzazione della Società Sistemi Territoriali S.p.A..
1. La Giunta regionale nell’ambito del mandato già conferito
alla Veneto Sviluppo S.p.A. con l’ articolo 9 della
legge regionale 22
febbraio 1999, n. 7 (legge finanziaria 1999) e successive
modificazioni, è autorizzata a partecipare alle operazioni di aumento
di capitale sociale della Società Sistemi Territoriali S.p.A.
(già “Idrovie S.p.A.”) finalizzata alla ricapitalizzazione
della Società Interporto di Rovigo S.p.A. fino all’importo di
euro 600.000,00 (u.p.b. U0065).
Art. 11 – Contributi
straordinari agli enti locali garanti delle società che hanno
stipulato contratti di finanziamento con la Società Veneziana Edilizia
Canalgrande S.p.A.. (1)
1. La Giunta regionale eroga un contributo straordinario agli enti locali
fideiussori o datori di ipoteca delle società che hanno stipulato
contratti di finanziamento con la Società Veneziana Edilizia
Canalgrande S.p.A. (SVEC) per il pagamento anticipato dell’intera
quota interessi relativi ai finanziamenti medesimi. ( 2)
2. Al fine di migliorare l’assetto complessivo dell’esposizione
debitoria degli enti locali fideiussori o datori di ipoteca delle
società di cui al comma 1, la Società Veneziana Edilizia
Canalgrande S.p.A. (SVEC) potrà rinegoziare le condizioni e le
modalità di restituzione del capitale residuo. ( 3)
3. Il contributo è concesso nei limiti della spesa di cui al comma 4,
secondo i criteri e le procedure stabilite dalla Giunta regionale,
subordinatamente alla intervenuta rinegoziazione di cui al comma 2.
3 bis. La Giunta regionale eroga altresì un contributo straordinario
agli enti locali che partecipano maggioritariamente al capitale di
società che gestiscono impianti di risalita e che hanno stipulato
contratti di mutuo con la Società veneziana edilizia canalgrande
S.p.A. (SVEC), per il pagamento anticipato dell’intera quota
interessi, relativi ai contratti medesimi.
3 ter. Al fine di migliorare l’assetto complessivo
dell’esposizione debitoria delle società di cui al comma 1, la
Società veneziana edilizia Canalgrande S.p.A. potrà rinegoziare
le condizioni e le modalità di restituzione del capitale residuo anche
attraverso la presentazione di ulteriori idonee garanzie da parte degli
enti locali soci della società di cui al comma 3 bis. ( 4)
4. Per quanto previsto dal presente articolo, è autorizzata la spesa
complessiva di euro 1.050.000,00 ripartita in ragione di euro 350.000,00
sugli esercizi finanziari 2002, 2003 e 2004 (u.p.b. U0005).
Art. 12 - Contributi per
l’adeguamento dei Piani Regolatori Generali ai Piani di Area o ai
Piani Ambientali. (5)
1. I comuni, con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, il cui
territorio rientri o nei Piani di Area del Delta del Po, della Laguna di
Venezia, del Massiccio del Grappa di cui all’articolo 33 delle Norme
di Attuazione del Piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC)
ovvero nei Piani Ambientali di cui all’ articolo 9 della
legge regionale 16
agosto 1984, n. 40 "Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve
naturali regionali", possono richiedere alla Regione, entro tre mesi
dall'entrata in vigore della presente legge, un contributo per la redazione
di strumenti urbanistici o di loro varianti, di adeguamento ai suddetti
Piani, secondo i criteri e le priorità stabilite con deliberazione
della Giunta regionale.
2. Le domande devono essere corredate da:
a) deliberazione comunale che conferisce l'incarico professionale;
b) preventivo analitico delle spese occorrenti per la redazione dello
strumento urbanistico;
c) relazione illustrativa delle indagini, delle operazioni da compiere con
riferimento ai Piani di cui al comma 1.
3. I contributi di cui al comma 1 possono riguardare anche strumenti
urbanistici già adottati, ma non già finanziati ai sensi
dell' articolo
18 della legge
regionale 26 gennaio 1994, n. 11 (legge finanziaria 1994). In tale
caso, la domanda di contributo deve essere corredata dalla delibera del
Consiglio comunale di adozione della variante di adeguamento ai Piani di
cui al comma 1.
4. I contributi sono erogati per il cinquanta per cento al momento
dell'assegnazione. Il rimanente cinquanta per cento del contributo viene
liquidato dopo l'approvazione dello strumento urbanistico o della variante
contenente l'adeguamento al Piano di area, o al Piano ambientale. Il Piano
Regolatore Generale o la variante di adeguamento devono essere trasmessi in
Regione, pena la decadenza del contributo stesso e l'obbligo di
restituzione della parte liquidata, entro quattro anni dalla data di
comunicazione dell'assegnazione del contributo.
5. Agli oneri conseguenti all’attuazione del presente articolo si
provvede con le risorse stanziate sull’u.p.b. U0087.
Art. 13 - Modifica dell'articolo
3 della legge
regionale 5 maggio 1998, n. 21 "Modifiche alla legge regionale 27 giugno 1985, n. 61
'Norme per l'assetto e l'uso del territorio' e disposizioni in materia di
basi informative territoriali".
1. Al comma 1 dell' articolo 3, della legge regionale 5 maggio 1998, n. 21 dopo
la parola : "base dati," è eliminata la parola:
"alfanumerica".
2. Al comma 2 dell' articolo 3, della legge regionale 5 maggio 1998, n. 21 , sono
soppresse le parole: "entro novanta giorni dalla entrata in vigore della
presente legge".
3. Il comma 3 dell' articolo 3, della legge regionale 5 maggio 1998, n. 21 è
così sostituito:
omissis ( 6)
4. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, definisce termini e modalità per la concessione dei
contributi di cui all' articolo 3 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 21 come
modificata dal presente articolo.
5. Agli oneri conseguenti all'attuazione del presente articolo si provvede
con le risorse stanziate sull'u.p.b. U0085.
Art. 14 - Interventi per la
salvaguardia di Venezia.
1. I fondi già assegnati alla Regione del Veneto con legge 16 aprile
1973, n. 171 "Interventi per la salvaguardia di Venezia" e successive
modificazioni, per la redazione del Piano Comprensoriale relativo al
territorio di Venezia e suo entroterra, sono destinati
all’aggiornamento degli strumenti di pianificazione sostitutivi del
piano stesso ai sensi del comma 4 dell’ articolo 3 della
legge regionale 27
febbraio 1990, n. 17 "Norme per l'esercizio delle funzioni di
competenza regionale per la salvaguardia e il disinquinamento della laguna
di Venezia e del bacino in essa scolante" e successive modificazioni
(u.p.b. U0113).
Art. 15 - Disposizioni
transitorie in materia di contributi per la redazione di strumenti
urbanistici.
1. Per il completamento dei procedimenti di spesa ancora pendenti relativi
a contributi concessi per la redazione di strumenti urbanistici ai sensi
della legge regionale
2 aprile 1985, n. 30 , articolo 15, legge regionale 28 gennaio 1986, n. 5 ,
articoli 6 e
7, legge regionale 24 febbraio
1987, n. 6 , articolo 5, legge regionale 6 settembre 1988, n. 43 ,
articolo 8,
legge regionale 6
settembre 1991, n. 20 , articolo 15, legge regionale 28 gennaio 1992, n. 12 ,
articolo 8 e
legge regionale 26
gennaio 1994, n. 11 , articolo 18 e successive modificazioni si conferma, previa
rendicontazione, la parte di contributo già erogata e si revoca la
quota parte restante per i comuni beneficiari che non hanno trasmesso entro
le scadenze lo strumento urbanistico.
2. Per i comuni beneficiari dei contributi concessi ai sensi dell' articolo 10 della
legge regionale 3
febbraio 1998, n. 3 (legge finanziaria 1998), che hanno trasmesso lo
strumento urbanistico in adeguamento al Piano di Area regionale entro il 31
dicembre 2001 si procede alla liquidazione della quota parte non ancora
erogata.
3. L'inosservanza dei termini di cui al comma 2 comporta la decadenza dei
contributi concessi e la restituzione della parte già erogata.
4. Le somme recuperate ai sensi del presente articolo saranno iscritte
nella u.p.b. E0053 del bilancio di previsione 2002.
Art. 16 - Modifica dell'articolo
7 e dell'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39
"Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale".
Art. 17 - Modifica alla
legge regionale 1
dicembre 1989, n. 52 “Disciplina del demanio lacuale e della
navigazione sul lago di Garda".
Art. 18 – Osservatorio
Regionale Veneto sul Lavoro irregolare, elusione ed evasione
contributiva.
1. L’Ente regionale Veneto Lavoro
è autorizzato, nell’ambito delle risorse trasferite, a
provvedere alle spese necessarie per l'attivazione e il funzionamento
dell'Osservatorio Regionale Veneto sul Lavoro irregolare, elusione ed
evasione contributiva, già costituito in conformità al protocollo
d'intesa sottoscritto dalla Regione del Veneto il 23 gennaio 2001, per euro
129.000,00.
2. Il finanziamento di cui al comma 1 è erogato sulla base della
presentazione, da parte dell'Osservatorio, di un progetto esecutivo
nonché della successiva rendicontazione delle spese sostenute per la
realizzazione, secondo i termini e le modalità definite con
provvedimento della Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in
vigore della presente legge (u.p.b. U0066).
Art. 19 – Iniziative
regionali per “2002 - Anno Internazionale delle Montagne” e
contributi a comuni montani.
1. La Giunta regionale è autorizzata a
promuovere interventi, anche mediante la concessione di contributi a enti
pubblici e privati, per l’organizzazione di eventi o la produzione e
acquisizione di materiali e servizi, finalizzati alla celebrazione del
“2002 - Anno Internazionale delle Montagne”, per complessivi
500.000,00 euro da stanziarsi nel bilancio regionale per l’esercizio
2002, u.p.b. U0010 “Celebrazioni e manifestazioni”.
2. omissis ( 10)
Art. 20 – Interventi
regionali per "2002 anno del diritto all'alloggio per gli immigrati
presenti nel Veneto".
1. La Regione promuove la realizzazione di accordi tra enti locali, enti
pubblici o privati, imprese, cooperative, istituti di credito ed
associazioni, rivolti al reperimento di alloggi da destinare agli immigrati
extracomunitari ed alle loro famiglie regolarmente presenti sul territorio.
A tal fine la Regione è autorizzata ad uno stanziamento nel bilancio
regionale per l'esercizio 2002, di euro 2.600.000,00 per contributi in
conto capitale a soggetti pubblici o privati per opere di realizzazione,
risanamento, ristrutturazione o recupero di alloggi (u.p.b. U0158).
2. I contributi sono erogati secondo i criteri del Piano regionale
triennale per l'immigrazione approvato con deliberazione del Consiglio
regionale n. 20 del 26 giugno 2001.
Art. 21 – Fondo di
rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese
artigiane.
1. Al fine del rafforzamento del sistema
produttivo veneto, è istituito presso la Veneto Sviluppo S.p.A. un
fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle
imprese artigiane con la dotazione di euro 12.500.000,00 (u.p.b. U0056).
2. Possono beneficiare degli interventi del fondo di cui al comma 1, nel
rispetto della vigente disciplina nazionale concernente gli interventi di
sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive e della
disciplina comunitaria sugli aiuti di stato, le imprese artigiane del
Veneto, così come definite dall’articolo 3 della legge 8 agosto
1985, n. 443 "Legge quadro per l'artigianato" e successive modificazioni,
nonché i loro consorzi e le società consortili, anche in forma
cooperativa, di cui all’articolo 6 della medesima legge.
3. La Giunta regionale provvede, fatta salva l’applicazione della
regola de minimis di cui alla comunicazione della Commissione europea
pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 68 del
6 marzo 1996, e successive modificazioni, agli adempimenti previsti
dall’Unione europea per dare attuazione alle misure di aiuto previste
dal presente articolo e stabilisce annualmente, sentita la competente
commissione consiliare, i criteri di utilizzo del fondo medesimo in
relazione alle tipologie di imprese e di intervento, nonché le
relative modalità di gestione in conformità ai principi di
economicità, efficacia e pubblicità dell’attività
amministrativa.
Art. 22 - Interventi di
sviluppo del sistema infrastrutturale viario veneto. (11)
1. La Regione del Veneto concorre al potenziamento delle reti
infrastrutturali di trasporto di viabilità del territorio veneto
attraverso il finanziamento, da assegnare a favore della società
costituitasi ai sensi della legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29
"Costituzione di una società di capitali per la progettazione,
esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali.", dei
seguenti interventi:
a) realizzazione delle opere viarie complementari all’autostrada
Sacile-Conegliano (A28) per le quali è autorizzata una spesa
complessiva di euro 41.317.000,00 (u.p.b. U0136);
b) realizzazione delle opere viarie complementari al passante Mira-Quarto
d’Altino per le quali è autorizzata una spesa complessiva di
euro 61.975.000,00 (u.p.b. U0136).
1 bis. Il finanziamento di cui alla lettera b) del comma 1 è assegnato
anche a favore delle altre società concessionarie che realizzano le
opere viarie complementari al passante Mira-Quarto d’Altino.
( 12)
2. Per la realizzazione del piano triennale di cui all’ articolo 95 lettera a),
della legge regionale
13 aprile 2001, n. 11 e successive modificazioni, è autorizzata,
nell’ambito delle risorse attribuite alla Regione dal decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 una spesa complessiva di euro
524.219.500,00 di cui euro 145.301.500,00 sull’esercizio finanziario
2002, euro 54.132.000,00 sull’esercizio 2003 e euro 54.131.000,00
dall'esercizio 2004 all’esercizio 2009 (u.p.b. U0136).
3. Per la realizzazione della superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta
è autorizzato un finanziamento regionale di euro 61.975.000,00 (u.p.b.
U0136).
4. Le erogazioni delle somme di cui al presente articolo sono effettuate
secondo le specifiche modalità stabilite dalla Giunta regionale, in
relazione allo stato di avanzamento del piano e delle opere da realizzare.
( 13)
Art. 23 – Contributi per
la ricapitalizzazione delle Unità locali socio-sanitarie e delle
Aziende ospedaliere del Veneto.
1. La Regione al fine di ricapitalizzare le Unità locali
socio-sanitarie e le Aziende ospedaliere del Veneto conferisce alle
medesime apporti di capitale:
a) per euro 150.000.000,00 ripartiti per ogni singolo ente sulla base delle
situazioni patrimoniali in essere al 31 dicembre 2000 ed erogati nel corso
di dieci anni in tranche annuali di importo costante;
b) per euro 70.650.000,00 ripartiti per ogni singolo ente sulla base delle
situazioni patrimoniali in essere al 31 dicembre 2001 ed erogati nel corso
di dieci anni in tranche annuali di importo costante.
2. L'apporto di cui al comma 1, lettera a), può essere oggetto da
parte delle Unità locali socio-sanitarie e delle Aziende ospedaliere
di operazioni connesse alla cessione di crediti nei limiti dell'importo dei
pagamenti da eseguire relativi ai debiti maturati e non estinti al 31
dicembre 2001 così come rappresentati nel bilancio d'esercizio 2001.
3. La Giunta regionale è autorizzata a definire con proprio atto i
criteri e le modalità di erogazione per le operazioni di cui ai
precedenti commi (u.p.b. U0144).
Art. 24 – Modifica
dell’articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2000, n. 23
“Iniziative comunitarie e regionali di sviluppo rurale.”.
Art. 25 - Modifica
dell’articolo 2 della legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8
“Interventi regionali per il potenziamento delle infrastrutture e
delle attrezzature nel settore dei trasporti" e successive modifiche ed
integrazioni.
Art. 26 – Contributi per
progetti finalizzati alla risoluzione dei problemi di trasporto e
accessibilità da parte dei soggetti diversamente abili, nelle
strutture aperte al pubblico a Venezia centro storico.
1. In considerazione della particolare
conformazione architettonica della città di Venezia ed ad integrazione
di quanto previsto dalla legge regionale 30 agosto 1993, n. 41 e
successive modificazioni, “Norme per l’eliminazione delle
barriere architettoniche e per favorire la vita di relazione.”, la
Giunta regionale è autorizzata a finanziare per tre anni a scopo
sperimentale progetti che propongano soluzioni di trasporto ed
accessibilità nelle strutture aperte al pubblico del centro storico
della città di Venezia, finalizzati ad agevolarne l’utilizzo
anche alle persone con ridotta capacità motoria (u.p.b. U0152).
2. Possono presentare i progetti ammessi al contributo previsto dal comma 1
i soggetti di cui all’ articolo 3 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 41 .
3. Per l’ammissibilità al contributo i progetti devono essere
strutturati in modo tale da garantire un percorso completo di
accessibilità alla struttura da raggiungere.
4. La Giunta regionale stabilisce d’intesa con il comune di Venezia i
criteri, le modalità ed i limiti per l’assegnazione dei
contributi ai singoli progetti.
Art. 27 - Disposizioni
transitorie relative all'articolo 23 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13
"Organizzazione turistica della Regione." e successive modificazioni.
Art. 28 – Modifica
dell'articolo 8 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 "Norme
per il diritto al lavoro delle persone disabili in attuazione della legge
12 marzo 1999, n. 68 e istituzione del servizio integrazione lavorativa
presso le aziende ULSS".
Art. 29 – Disposizioni
in materia di sistema integrato di interventi e servizi socio-sanitari.
1. Fino all'entrata in vigore della disciplina di cui all' articolo 112 della
legge regionale 13
aprile 2001, n. 11 e dell'attuazione della legge 8 novembre 2000, n.
328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi
e servizi sociali.", l'erogazione dei servizi assistenziali e riabilitativi
non residenziali a favore dei disabili fisici o psichici non è
soggetta a compartecipazione nella spesa.
Art. 30 – Costituzione
del Polo Veneto del latte alimentare.
1. La Giunta regionale promuove le iniziative necessarie per la
costituzione di una società finalizzata a realizzare un Polo Veneto
per l'acquisto, la lavorazione e la commercializzazione del latte
alimentare prodotto nel Veneto.
2. Per le finalità di cui al presente articolo la Giunta regionale
autorizza la Società Veneto Sviluppo a svolgere tutte le azioni
economiche e di promozione finalizzate alla costituzione del Polo Veneto di
cui al comma 1, in conformità al progetto di fattibilità già
presentato dalla Giunta regionale nell'anno 2000.
Art. 31 – Provvidenze a
favore delle persone non autosufficienti assistite a domicilio di cui alla
legge regionale 6
settembre 1991, n. 28 .
1. Ai fini del riconoscimento ed assegnazione del concorso finanziario
giornaliero previsto dalla legge regionale 6 settembre 1991, n. 28 e
successive modificazioni, il limite del reddito individuale equivalente
è di euro 10.329,13, mentre il reddito del nucleo familiare di stabile
convivenza è determinato in euro 20.658,27 per due componenti, in euro
26.855,76 per tre componenti, in euro 33.053,24 per quattro componenti ed
in euro 41.316,55 per cinque componenti.
Art. 32 – Disposizioni
in materia di programmazione extra-ospedaliera.
1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge riprogramma la dotazione dei posti letto extraospedalieri
residenziali e semiresidenziali, e i servizi di assistenza domiciliare
integrata, tenendo conto della nuova programmazione della rete ospedaliera.
2. L'attivazione di detti servizi avviene sulla base dell'individuazione
del fabbisogno assistenziale della non autosufficienza rilevato dalle
unità locali-socio sanitarie, che si avvalgono degli appositi
strumenti valutativi.
Art. 33 – Contributi ad
enti di formazione.
1. A fronte delle attività formative già approvate dalla Giunta
regionale nell'ambito del programma annuale delle attività formative
2000/2001 sono riconosciuti ai sottoelencati enti di formazione, in
qualità di cofinanziamento per l'attività formativa già
svolta, i seguenti contributi:
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a) FICIAP
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euro
|
633.500,00
|
|
b) ENAIP VENETO
|
euro
|
175.000,00
|
|
c) CNOS – FAP
|
euro
|
278.500,00
|
|
d) IAL VENETO
|
euro
|
52.000,00
|
|
e) DON CALABRIA
|
euro
|
31.000,00
|
2. Alla complessiva spesa di euro 1.170.000,00 si provvede con le risorse
stanziate all'u.p.b. U0175 iscritta nel bilancio di previsione 2002.
Art. 34 –
Interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 131, e modifica
dell'articolo 130, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 .
1. L'espressione del comma 1 dell' articolo 131 della
legge regionale 13
aprile 2001, n. 11 , "Le province promuovono, coordinano,
incentivano e comunque assicurano,.." deve essere interpretata nel
senso che alle province è attribuita la competenza per gli interventi
sociali relativi ai non vedenti, agli audiolesi ed ai figli minori
riconosciuti dalla sola madre, previsti dal medesimo comma 1.
2. All'inizio del comma 1 dell' articolo 130 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 ,
sono aggiunte le parole "Fatto salvo quanto previsto dal comma 1
dell'articolo 131,".
Art. 35 – Modifica
dell'articolo 3 della legge regionale 30 luglio 1999, n. 27
"Realizzazione di un autodromo nella Regione Veneto.".
Art. 36 – Modifica
dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 55 in
materia di trattamento previdenziale dei consiglieri regionali.
Art. 37 - Abolizione di tassa
sulle concessioni regionali.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, non è più applicata la
tassa sulle concessioni regionali di cui al numero d’ordine della
tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, di seguito
elencato:
n. 41 Concessione, tanto provvisoria che definitiva, di servizi pubblici
automobilistici – di interesse regionale – per viaggiatori,
bagagli e pacchi agricoli (autolinee) di qualunque natura e durata che si
effettuino ad itinerario fisso, anche se abbiano carattere saltuario
(articoli 1 e 2 della legge 28 settembre 1939, n. 1822, e articoli 45 e 46
del DPR 28 giugno 1955, n. 771).
Art. 38 – Disposizioni
sull’addizionale regionale all’imposta di consumo sul gas
metano.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, le
aliquote dell'addizionale regionale all'imposta erariale di consumo sul gas
metano e dell'imposta sostitutiva di detta addizionale per le utenze
esenti, di cui al Capo II del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398,
e successive modificazioni ed integrazioni, sono, per quanto riguarda le
tariffe T2, ridotte ai nuovi valori indicati ai punti 2 e 3 della tabella
in calce al presente articolo, per quanto riguarda la tariffa T1,
confermate nei valori indicati al punto 1 della medesima tabella, mentre
quelle relative ai consumi per usi industriali e artigianali ed agricoli,
sono determinate nella misura del cinquanta per cento della corrispondente
imposta erariale.
2. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) 6 settembre 1991, n.
25 "Determinazione delle aliquote dell'addizionale regionale
all'imposta erariale di trascrizione; dell'addizionale regionale
all'imposta di consumo sul gas metano e dell'imposta regionale sostituiva
dell'addizionale medesima.";
b) l' articolo 2
"Tributi propri" della legge regionale 28 gennaio 1992, n. 12
(legge finanziaria 1992);
c) 18 dicembre 1993, n.
52 "Addizionale regionale all'imposta erariale di consumo sul gas
metano.".
ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA DI CONSUMO SUL GAS METANO E IMPOSTA
SOSTITUTIVA PER LE UTENZE ESENTI DALL'IMPOSTA ERARIALE
|
TIPOLOGIA CONSUMI
|
ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA ERARIALE DI
CONSUMO SUL GAS METANO
|
IMPOSTA SOSTITUTIVA PER LE UTENZE ESENTI
DALL'IMPOSTA ERARIALE DI CONSUMO SUL GAS METANO
|
|
|
LIRE AL METRO CUBO DI GAS METANO EROGATO
|
EURO AL METRO CUBO DI GAS METANO EROGATO
|
LIRE AL METRO CUBO DI GAS METANO EROGATO
|
EURO AL METRO CUBO DI GAS METANO EROGATO
|
|
1
|
Consumi uso domestico cottura cibi e produzione
acqua calda (T1)
|
10
|
0,005165
|
10
|
0,005165
|
|
2
|
Consumi uso domestico cottura cibi, produzione acqua
calda e riscaldamento individuale (T2) - fino a 250 metri
cubi
|
10
|
0,005165
|
10
|
0,005165
|
|
3
|
Consumi uso domestico cottura cibi, produzione acqua
calda e riscaldamento individuale (T2) - oltre 250 metri cubi e
altri usi civili
|
25
|
0,012911
|
25
|
0,012911
|
Art. 39 – Sviluppo e
miglioramento dell’attività dei Servizi di prevenzione, igiene e
sicurezza negli ambienti di lavoro (SPISAL).
Art. 40 – Fondo per
acquisizioni e restauri di beni culturali soggetti a tutela.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad intervenire, nell’ambito
delle attività di tutela del patrimonio librario di cui
all’ articolo
23, comma 2, lettere e) ed n) della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50
"Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di
interesse locale." e successive modificazioni e ai sensi
dell’ articolo 143, comma 3, lettera e) della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11
, con interventi di acquisizione e restauro di beni culturali di
particolare rilevanza per il patrimonio storico e artistico del Veneto.
2. La relativa spesa, quantificata in euro 600.000,00 per l’anno
2002, fa riferimento all’u.p.b. U0171.
Art. 41 – Fondo per
gestione e valorizzazione dell’opera di Carlo Scarpa.
1. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti
necessari per:
a) garantire la gestione e la conservazione nel Veneto dell’archivio
Carlo Scarpa, acquistato dallo Stato, in collaborazione con Istituzioni
culturali ed enti veneti;
b) assicurare l’implementazione dell’archivio stesso con nuove
acquisizioni;
c) avviare la catalogazione sistematica di tutti i documenti;
d) assicurare il restauro e il trasferimento in formato digitale dei
disegni e dei progetti;
e) promuovere il censimento e lo studio delle sue opere;
f) sostenere progetti di restauro di edifici e allestimenti realizzati da
Carlo Scarpa nel Veneto;
g) valorizzare il lavoro di Carlo Scarpa nell’ambito
dell’architettura contemporanea a livello internazionale mediante la
promozione di ricerche, incontri tra studiosi, pubblicazioni
specialistiche.
2. Il programma delle azioni di cui al comma 1 è definito dalla Giunta
regionale d’intesa con il Ministero per i beni e le attività
culturali e per la sua realizzazione sono autorizzate per l’anno 2002
le seguenti spese:
a) euro 1.500.000,00 per le iniziative di cui al comma 1, lettere b), d) ed
f) (u.p.b. U0171);
b) euro 500.000,00 per le iniziative di cui al comma 1, lettere a), c), e)
e g) (u.p.b. U0168).
Art. 42 – Interventi a
favore dell’impiantistica sportiva di cui all’articolo 2, comma
1, lettera h) della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 "Norme
in materia di sport e tempo libero.".
1. È riservata alla Giunta regionale la possibilità di destinare
una quota non superiore al dieci per cento dello stanziamento annuo
iscritto all’u.p.b. U0179, per gli interventi a favore
dell’impiantistica sportiva di cui all’ articolo 2, comma 1,
lettera h), della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 , ad
iniziative aventi particolari necessità, individuate sulla base delle
richieste pervenute, sentito il CONI regionale del Veneto.
Art. 43 – Concessione
anticipazione finanziaria al Consorzio BIM Adige con sede a Verona.
1. Nelle more della definizione del contenzioso tra il Consorzio BIM Adige
con sede a Verona e la Provincia autonoma di Bolzano, relativo
all’attribuzione dei sovracanoni in materia di concessioni di grandi
derivazioni a scopo idroelettrico, la Giunta regionale è autorizzata a
concedere un’anticipazione finanziaria al Consorzio BIM Adige con
sede a Verona di importo pari a euro 200.000,00 con obbligo di restituzione
ad avvenuta definizione del contenzioso (u.p.b. di entrata E0053; u.p.b. di
spesa U0114).
Art. 44 – Finanziamento
della Società Canalgrande S.p.A. a favore della Società Recoaro
Mille S.r.l..
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo
straordinario di euro 350.000,00 da impiegarsi ai fini della immediata
liquidazione della Società Recoaro Mille S.r.l. (u.p.b. U0074).
2. Il finanziamento di cui al precedente comma, viene prioritariamente
destinato alla definizione dell’anticipazione finanziaria concessa
dalla Società Canalgrande S.p.A. alla Società Recoaro Mille
S.r.l..
Art. 45 – Disposizioni
integrative della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16
"Iniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico
e sociale nel Veneto orientale." e successive modificazioni.
1. Ai fini dell’attuazione della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16
è autorizzata la spesa di euro 258.000,00 (u.p.b. U0175) a sostegno
delle attività della sede universitaria di Portogruaro di cui
all' articolo 4
bis e di euro 258.500,00 (u.p.b. U0005) per il funzionamento della
Conferenza permanente dei sindaci di cui all' articolo 6, comma 4 e
per lo svolgimento dei compiti di cui all’articolo 6 comma 5.
Art. 46 – Disposizioni
transitorie in materia di domande presentate ai sensi della legge regionale 1 febbraio
2001, n. 2 "Intervento regionale a favore dei centri storici dei comuni
minori.".
1. Per l'anno 2002 lo stanziamento dell'u.p.b. U0211 è utilizzato per
integrare le risorse destinate alle domande già presentate ai sensi
della legge regionale
1 febbraio 2001, n. 2 .
2. Ai fini di cui al comma 1, si considerano ammissibili le domande
pervenute ai comuni nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto della
deliberazione della Giunta regionale 2 maggio 2001, n. 1065 avente ad
oggetto " legge
regionale 1 febbraio 2001, n. 2 . Interventi regionali a favore dei
centri storici dei comuni minori. Criteri per l'attribuzione dei
contributi.", ancorché trasmesse dal comune alla Regione oltre i
termini di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 1 febbraio 2001, n. 2 . Ai
medesimi fini è, altresì, ammessa l'integrazione della
documentazione tecnica della domanda eventualmente incompleta.
Art. 47 – Proroga di
termini della legge
regionale 27 giugno 1996, n. 17 , "Piano faunistico venatorio regionale
(1996-2001)".
Art. 48 - Dichiarazione
d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44
dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
SI OMETTONO GLI ALLEGATI
Note
( 1) Rubrica modificata da comma 1
art. 6 legge
regionale 4 aprile 2003, n. 9 , che sostituisce le parole "enti locali
fideiussori" con le parole "enti locali garanti".
( 2) Comma modificato da comma 2
art. 6 legge
regionale 4 aprile 2003, n. 9 , con l'aggiunta dopo le parole "enti
locali fideiussori" delle parole "o datori di ipoteca".
( 3) Comma modificato da comma 3
art. 6 legge
regionale 4 aprile 2003, n. 9 , con l'aggiunta dopo le parole "enti
locali fideiussori" delle parole "o datori di ipoteca".
( 4) Commi 3 bis e 3 ter aggiunti da
comma 1 art. 48 legge
regionale 14 gennaio 2003, n. 3 .
( 5) Per l'anno 2003 vedi le
disposizioni di cui all'articolo 36 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 .
( 6) Testo riportato al comma 3
dell'art. 3 legge
regionale 5 maggio 1998, n. 21 .
( 7) Testo riportato al comma 1
dell'art. 7 legge
regionale 30 dicembre 1991, n. 39 .
( 8) Testo riportato dopo il comma 1
dell'art. 9 legge
regionale 30 dicembre 1991, n. 39 .
( 9) Testo riportato al comma 2 bis
dell'art. 3 legge
regionale 1 dicembre 1989, n. 52 .
( 10) Comma abrogato da lett. d)
comma 4 art. 5 legge
regionale 14 gennaio 2003, n. 3 .
( 11) L'art. 20 della legge regionale 14 gennaio
2003, n. 3 ha dettato ulteriori disposizioni per l'utilizzo dei fondi
di cui al presente articolo.
( 12) Comma 1 bis inserito da
comma 1 art. 18 legge
regionale 10 agosto 2006, n. 18 .
( 13) Comma sostituito da art. 3
della legge regionale
9 agosto 2002, n. 14
( 14) Testo riportato al terzo
comma dell'art. 2 legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8 .
( 15) Articolo abrogato da lett.
q) comma 1 art. 130 legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 .
( 16) Testo riportato alla
lettera d) del comma 3 dell'art. 8 legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 .
( 17) Testo riportato al comma 1
dell'art. 3 legge
regionale 30 luglio 1999, n. 27 .
( 18) Testo riportato dopo il
comma 1 dell'art. 5 legge regionale 28 dicembre 1993, n. 55 .
( 19) Tabella modificata da art.
4 legge regionale 9
agosto 2002, n. 18 .
( 20) Articolo abrogato dal
1° gennaio 2007 da lett. a) comma 4 art. 8 legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 .
( 21) Articolo abrogato da lett.
b) comma 1 art. 6 legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 .
SOMMARIO
-
Legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2
(BUR n. 7/2002)
-
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER
L'ESERCIZIO 2002
-
-
Art. 1 – Quadro finanziario di
riferimento.
-
Art. 2 - Estinzione dei crediti di
importo non superiore a euro 10,33 per tributi regionali.
-
Art. 3 - Riscossione delle tasse
automobilistiche.
-
Art. 4 – Rifinanziamenti.
-
Art. 5 – Fondi speciali.
-
Art. 6 – Funzioni conferite
agli enti locali ai sensi della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle
autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112”.
-
Art. 7 - Rete regionale di
informazione economico-contabile agricola.
-
Art. 8 – Ricapitalizzazione
della Società Terme di Recoaro S.p.A..
-
Art. 9 – Costituzione di una
società per azioni per la realizzazione e la gestione di servizi
pubblici locali.
-
Art. 10 – Ricapitalizzazione
della Società Sistemi Territoriali S.p.A..
-
Art. 11 – Contributi
straordinari agli enti locali garanti delle società che hanno
stipulato contratti di finanziamento con la Società Veneziana
Edilizia Canalgrande S.p.A.. (1)
-
Art. 12 - Contributi per
l’adeguamento dei Piani Regolatori Generali ai Piani di Area o
ai Piani Ambientali. (5)
-
Art. 13 - Modifica dell'articolo 3
della legge
regionale 5 maggio 1998, n. 21 "Modifiche alla legge regionale 27
giugno 1985, n. 61 'Norme per l'assetto e l'uso del territorio' e
disposizioni in materia di basi informative territoriali".
-
Art. 14 - Interventi per la
salvaguardia di Venezia.
-
Art. 15 - Disposizioni transitorie
in materia di contributi per la redazione di strumenti
urbanistici.
-
Art. 16 - Modifica dell'articolo 7
e dell'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 1991, n.
39 "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza
stradale".
-
Art. 17 - Modifica alla
legge regionale
1 dicembre 1989, n. 52 “Disciplina del demanio lacuale e
della navigazione sul lago di Garda".
-
Art. 18 – Osservatorio
Regionale Veneto sul Lavoro irregolare, elusione ed evasione
contributiva.
-
Art. 19 – Iniziative
regionali per “2002 - Anno Internazionale delle Montagne”
e contributi a comuni montani.
-
Art. 20 – Interventi
regionali per "2002 anno del diritto all'alloggio per gli immigrati
presenti nel Veneto".
-
Art. 21 – Fondo di rotazione
per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese
artigiane.
-
Art. 22 - Interventi di sviluppo
del sistema infrastrutturale viario veneto. (11)
-
Art. 23 – Contributi per la
ricapitalizzazione delle Unità locali socio-sanitarie e delle
Aziende ospedaliere del Veneto.
-
Art. 24 – Modifica
dell’articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2000, n.
23 “Iniziative comunitarie e regionali di sviluppo
rurale.”.
-
Art. 25 - Modifica
dell’articolo 2 della legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8
“Interventi regionali per il potenziamento delle infrastrutture
e delle attrezzature nel settore dei trasporti" e successive
modifiche ed integrazioni.
-
Art. 26 – Contributi per
progetti finalizzati alla risoluzione dei problemi di trasporto e
accessibilità da parte dei soggetti diversamente abili, nelle
strutture aperte al pubblico a Venezia centro storico.
-
Art. 27 - Disposizioni transitorie
relative all'articolo 23 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13
"Organizzazione turistica della Regione." e successive modificazioni.
-
Art. 28 – Modifica
dell'articolo 8 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16
"Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in attuazione
della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione del servizio
integrazione lavorativa presso le aziende ULSS".
-
Art. 29 – Disposizioni in
materia di sistema integrato di interventi e servizi
socio-sanitari.
-
Art. 30 – Costituzione del
Polo Veneto del latte alimentare.
-
Art. 31 – Provvidenze a
favore delle persone non autosufficienti assistite a domicilio di cui
alla legge
regionale 6 settembre 1991, n. 28 .
-
Art. 32 – Disposizioni in
materia di programmazione extra-ospedaliera.
-
Art. 33 – Contributi ad enti
di formazione.
-
Art. 34 – Interpretazione
autentica del comma 1 dell'articolo 131, e modifica dell'articolo
130, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11
.
-
Art. 35 – Modifica
dell'articolo 3 della legge regionale 30 luglio 1999, n. 27
"Realizzazione di un autodromo nella Regione Veneto.".
-
Art. 36 – Modifica
dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 1993, n.
55 in materia di trattamento previdenziale dei consiglieri
regionali.
-
Art. 37 - Abolizione di tassa
sulle concessioni regionali.
-
Art. 38 – Disposizioni
sull’addizionale regionale all’imposta di consumo sul gas
metano.
-
Art. 39 – Sviluppo e
miglioramento dell’attività dei Servizi di prevenzione,
igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro (SPISAL).
-
Art. 40 – Fondo per
acquisizioni e restauri di beni culturali soggetti a tutela.
-
Art. 41 – Fondo per gestione
e valorizzazione dell’opera di Carlo Scarpa.
-
Art. 42 – Interventi a
favore dell’impiantistica sportiva di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera h) della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12
"Norme in materia di sport e tempo libero.".
-
Art. 43 – Concessione
anticipazione finanziaria al Consorzio BIM Adige con sede a
Verona.
-
Art. 44 – Finanziamento
della Società Canalgrande S.p.A. a favore della Società
Recoaro Mille S.r.l..
-
Art. 45 – Disposizioni
integrative della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16
"Iniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo
economico e sociale nel Veneto orientale." e successive
modificazioni.
-
Art. 46 – Disposizioni
transitorie in materia di domande presentate ai sensi della
legge regionale
1 febbraio 2001, n. 2 "Intervento regionale a favore dei centri
storici dei comuni minori.".
-
Art. 47 – Proroga di termini
della legge
regionale 27 giugno 1996, n. 17 , "Piano faunistico venatorio
regionale (1996-2001)".
-
Art. 48 - Dichiarazione
d'urgenza.
|
|