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Legge regionale 1 marzo 2002, n. 6 (BUR n. 27/2002)
Legge regionale 1 marzo 2002, n. 6 (BUR n. 27/2002) [sommario] [RTF]
NORME
IN MATERIA DI CONSUMO DI ALIMENTI NELLE MENSE PRESCOLASTICHE E SCOLASTICHE,
NEGLI OSPEDALI E NEI LUOGHI DI CURA E DI ASSISTENZA
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione, in attuazione dell'articolo 32, comma 1, della Costituzione
e dell'articolo 4 dello Statuto, tutela la salute quale fondamentale
diritto dell'individuo e promuove tutte le azioni necessarie a prevenire i
possibili rischi alla salute umana derivanti dal consumo di alimenti
contenenti:
a) organismi geneticamente modificati (OGM) o prodotti derivati da OGM;
b) sostanze indesiderate.
2. Ai fini della presente legge per sostanze indesiderate si intendono
quelle non consentite dalla normativa nazionale e comunitaria o da quanto
previsto all'articolo 3, comma 1, lettera c).
Art. 2 - Campagne di educazione
alimentare.
1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la
Giunta regionale organizza e realizza, all'interno dei propri programmi
sull'educazione alimentare e nella divulgazione agricola, campagne di
informazione ed educazione del cittadino dirette in maniera particolare
agli operatori agricoli, scolastici e sanitari, sui possibili rischi
derivanti dall'introduzione nell'alimentazione degli alimenti di cui
all'articolo 1.
Art. 3 - Indicazioni particolari
per le mense prescolastiche, scolastiche e per gli ospedali e i luoghi di
cura e di assistenza.
1. Nelle more dell'adozione di protocolli e normative comunitarie utili
alla valutazione dell'impatto sulla salute umana del consumo degli alimenti
di cui all'articolo 1, nelle mense prescolastiche e scolastiche, negli
ospedali e nei luoghi di cura e di assistenza, gestiti in qualsiasi forma
da soggetti pubblici o privati, devono essere somministrate le seguenti
tipologie di prodotti:
a) prodotti non derivati da OGM o che non contengano OGM o sostanze
indesiderate;
b) carne bovina etichettata in conformità all'articolo 13 del
regolamento (CE) 17 luglio 2000, n. 1760/2000 "Regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e di
registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e
dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n.
820/97 del Consiglio", sottoposta al disciplinare di cui all'articolo 16
del medesimo regolamento;
c) carni diverse da quelle di cui alla lettera b) e prodotti ittici forniti
secondo norme sanitarie di produzione definite dalla Giunta regionale,
sentita la quinta commissione consiliare. Nelle more della definizione di
tali norme sanitarie e della loro messa in atto possono continuare ad
essere utilizzate le carni e i prodotti ittici acquistati secondo le
previgenti procedure di acquisto;
d) prodotti dell'agricoltura biologica conformi alla legge regionale 6 aprile 1990, n. 24
"Norme relative all'agricoltura biologica e all'incentivazione della lotta
fitopatologica" e al regolamento (CEE) 24 giugno 1991, n. 2092/91
"Regolamento del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di
prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e
sulle derrate alimentari" e successive modifiche ed integrazioni.
2. I prodotti utilizzati nei luoghi indicati al comma 1 devono essere
muniti dell'apposita certificazione sui requisiti indicati alle lettere a),
b), c) e d) del medesimo comma 1.
Art. 4 - Controlli di
qualità.
1. Al fine di promuovere i controlli di qualità sui prodotti
utilizzati dai soggetti gestori di cui all'articolo 3, comma 1 la Giunta
regionale stipula convenzioni con gli organismi abilitati alla
certificazione di qualità ai sensi della normativa vigente.
Art. 5 - Informazioni agli
utenti.
1. Al fine di favorire la corretta e giusta informazione del cittadino, i
soggetti gestori di cui all'articolo 3, comma 1, hanno l'obbligo di
comunicare agli utenti, attraverso mezzi idonei ed adeguati, la provenienza
degli alimenti somministrati.
Art. 7 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge,
quantificati in euro 51.500,00 per ciascuno degli esercizi 2002, 2003 e
2004, si fa fronte utilizzando lo stanziamento già autorizzato con il
bilancio 2002 e pluriennale 2002-2004 sull’u.p.b. U0140
“Obiettivi di piano per la sanità”.
SOMMARIO
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