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Legge regionale 7 maggio 2002, n. 9 (BUR n. 47/2002)
Legge regionale 7 maggio 2002, n. 9 (BUR n. 47/2002) [sommario] [RTF]
INTERVENTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ E DELLA
SICUREZZA
Art. 1 – Finalità.
1. La Regione in armonia con i principi costituzionali coopera con lo Stato
e con gli enti locali alla promozione della legalità e della sicurezza
e partecipa alle forme di coordinamento disciplinate dalle leggi dello
Stato.
2. Per i fini di cui al comma 1 la Regione promuove iniziative e progetti
volti ad attuare un sistema integrato di sicurezza urbana e territoriale,
nonché dell’ordinata convivenza della comunità veneta,
privilegiando le azioni di prevenzione.
Art. 2 – Interventi di
promozione regionale.
1. La Giunta regionale sostiene iniziative per realizzare progetti di
rilievo regionale in materia di sicurezza e promozione della legalità,
con prioritaria attenzione a:
a) diffondere una cultura della legalità e un’ordinata e
pacifica convivenza civile anche, previe intese, attraverso il sistema
formativo;
b) realizzare attività formative nonché promuovere forme di
riconoscimento al merito e di aggiornamento per operatori nel settore della
sicurezza;
c) attivare forme di più stretta collaborazione, anche nel trattamento
di dati statistici, tra le polizie locali presenti nel Veneto
d’intesa tra gli enti;
d) svolgere attività di documentazione, ricerca, comunicazione e
informazione
2. Al fine di incentivare una adeguata e razionale presenza e
localizzazione dei presidi delle forze addette alla sicurezza sul
territorio regionale la Giunta regionale è autorizzata a promuovere e
stipulare intese o accordi di programma con lo Stato, gli enti locali, i
soggetti proprietari per consentire l’acquisizione, il riadattamento,
il riuso di immobili adibiti o da adibire ad uffici, comandi e alloggi per
gli operatori della sicurezza.
Art. 3 - Contributi a favore
degli Enti locali. (1)
1. La Regione concorre al finanziamento di progetti integrati presentati
dagli enti locali in forma singola o associata, volti ad elevare gli
standard di sicurezza, alle azioni preventive sul territorio, al
risanamento di aree ad alto tasso di criminalità e allo sviluppo di
azioni preventive a carattere sociale; tali progetti sono prioritariamente
riferiti a:
a) la realizzazione di forme e sistemi coordinati ed integrati di vigilanza
e sicurezza locale e di quartiere;
b) l’adeguamento tecnologico, tecnico strumentale, organizzativo e
logistico delle polizie locali;
c) le iniziative di prevenzione e di sostegno rivolte alla tutela delle
fasce della popolazione più deboli ed esposte ai fenomeni di
criminalità o di rischio dell’incolumità personale;
d) interventi contro l’usura, i reati contro il patrimonio ed
iniziative per il controllo del territorio dalla diffusione dei reati
connessi all'uso delle droghe e all'alcolismo, contro la diffusione delle
droghe e dell’alcolismo e a favore della sicurezza stradale;
e) la dotazione di sistemi tecnologicamente avanzati di controllo visivo
telesorveglianza, sistemi per la richiesta rapida di soccorso, servizi
informatici per la sicurezza;
f) iniziative finalizzate al controllo, risanamento e riqualificazione
delle zone a rischio all'interno delle quali si trovino edifici abbandonati
o aree dismesse, anche mediante lo studio di valutazione dell’impatto
di sicurezza.
2. I progetti possono essere presentati da:
a) unioni di comuni, associazioni di comuni, comuni convenzionati per
almeno 5 anni, sempre con popolazione complessiva di almeno 15.000
abitanti;
b) comuni con popolazione di almeno 20.000 abitanti;
c) comuni ad economia prevalentemente turistica individuati ai sensi della
legge regionale 28
dicembre 1999, n. 62 ;
d) comunità montane;
e) province.
3. La Giunta regionale determina, sentita la competente commissione
consiliare, i criteri, le priorità per l’assegnazione del
finanziamento ai progetti e le modalità di presentazione degli stessi,
nonché i limiti del contributo finanziario della Regione.
Art. 4 – Contributi per la
sicurezza delle attività produttive, commerciali e turistiche.
1. La Regione contribuisce alla tutela delle piccole e medie imprese
artigianali, commerciali e turistiche dai fenomeni di criminalità
mediante incentivi all’installazione di impianti di allarme e
dispositivi di sicurezza.
2. Sono destinatari dei contributi i titolari di attività di cui al
comma 1 che presentino, anche tramite associazioni di categoria, consorzi e
associazioni di imprenditori turistici, di produttori o commercianti,
progetti coordinati e relativi a settori esposti a rischio
criminalità.
3. I contributi concessi ai sensi del presente articolo rientrano nel
regime “de minimis” di cui al Regolamento CE n. 69/2001 della
Commissione del 12 gennaio 2001.
4. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, determina le
modalità e i criteri con cui vengono erogati contributi a sostegno
delle iniziative per la sicurezza di cui al presente articolo.
Art. 5 - Osservatorio regionale
per la sicurezza.
1. L’Osservatorio regionale per la sicurezza è la struttura di
supporto per gli interventi di cui all’articolo 2 di cui si dota la
Giunta regionale ed è costituito da:
a) un comitato tecnico scientifico;
b) un centro di raccolta e di elaborazione della documentazione
nell’attività di cui alla presente legge.
2. L’Osservatorio si avvale di norma di strutture e personale della
Regione la quale definisce con propri atti:
a) composizione, modalità e criteri di funzionamento del comitato
tecnico scientifico;
b) struttura e funzioni del centro di documentazione.
Art. 6 – Norma
finanziaria.
1. Le spese di natura corrente indotte dall’attuazione della presente
legge, come di seguito specificate:
a) iniziative regionali in materia di sicurezza e promozione della
legalità, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, e dell'articolo 5:
euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2002, 2003 e 2004;
b) contributi agli enti locali per progetti diretti alla sicurezza del
territorio, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettere a), c), d):
euro 760.000,00 per ciascuno degli esercizi 2002, 2003 e 2004;
trovano copertura, per euro 1.260.000,00 per ciascuno degli esercizi 2002,
2003 e 2004, nelle risorse da stanziare all’u.p.b. U0015
“Prevenzione e lotta alla criminalità”, mediante
prelevamento di pari importo dall’u.p.b. U0185 “Fondo speciale
per le spese correnti”, partite n. 1 e n. 2, in termini di competenza
e cassa per l’esercizio 2002 e di sola competenza per gli esercizi
2003 e 2004.
2. Le spese d’investimento indotte dall’attuazione della
presente legge, come di seguito specificate:
a) spese per acquisizione, riadattamento e riuso di immobili per gli
operatori della sicurezza, ai sensi dell’articolo 2, comma 2: euro
3.000.000,00 per l’esercizio 2002 e euro 2.000.000,00 per gli
esercizi 2003 e 2004;
b) contributi agli enti locali per progetti diretti alla sicurezza del
territorio, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettere b), e), f):
euro 1.520.000,00 per ciascuno degli esercizi 2002, 2003 e 2004;
c) contributi per la sicurezza delle attività produttive, commerciali
e turistiche, ai sensi dell’articolo 4: euro 1.033.000,00 per
l’esercizio 2002 e euro 1.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2003
e 2004;
trovano copertura, per euro 5.553.000,00 per l’esercizio 2002 e euro
4.520.000,00 per ciascuno degli esercizi 2003 e 2004, nelle risorse
stanziate all’u.p.b. U0016 “Interventi strutturali per la
sicurezza”, che vengono incrementate mediante prelevamento di euro
4.520.000,00 dall’u.p.b. U0186 “Fondo speciale per le spese
d’investimento”, partita n. 1 in termini di competenza e cassa
per l’esercizio 2002 e di sola competenza per gli esercizi 2003 e
2004.
3. Per gli esercizi successivi si provvederà, ai sensi
dell’articolo 2 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39
"Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione".
Art. 7 - Norma di prima
applicazione.
1. In sede di prima applicazione gli atti di Giunta previsti dalla presente
legge sono approvati entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore.
2. Per quanto previsto dall’articolo 4, limitatamente all’anno
2002, sono fatte salve le modalità applicative di cui
all’articolo 5 della legge regionale 31 marzo 2000, n. 7 :
“Interventi per la sicurezza delle attività artigianali e
commerciali”. ( 2)
Art. 8 - Norma abrogativa.
Note
( 1) L’art. 78 della legge regionale 27 febbraio
2008, n. 1 prevede un finanziamento straordinario per le iniziative di
sicurezza urbana attuate dagli enti locali ai sensi del presente articolo,
con priorità per la realizzazione di forme e sistemi coordinati e
integrati di vigilanza, sicurezza locale e di quartiere.
( 2) L'art. 5 della legge regionale 31 marzo 2000,
n. 7 recita: "Art. 5 - Procedure.
1. La Giunta regionale entro sei mesi dall’entrata in vigore
della presente legge, sentite le associazioni di categoria maggiormente
rappresentative a livello regionale e la competente commissione consiliare,
definisce i criteri, ivi comprese le caratteristiche tecniche degli
impianti, le procedure, gli eventuali settori di intervento e le
priorità per la concessione dei contributi tenendo conto, in
particolare, dei seguenti elementi:
a) fatturato;
b) reddito dell’impresa;
c) situazioni di difficoltà riferite a particolari categorie a
rischio."
SOMMARIO
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