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Legge regionale 9 agosto 2002, n. 18 (BUR n. 78/2002)
Legge regionale 9 agosto 2002, n. 18 (BUR n. 78/2002) [sommario] [RTF]
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE DEI TRIBUTI REGIONALI (1)
Art. 1 - Disposizioni in materia
di ravvedimento.
1. Fatto salvo quanto previsto
dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in
materia di ravvedimento, per i tributi, per i quali la Regione procede
all'accertamento e alla liquidazione, la sanzione è ridotta ad un
terzo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni
avviene entro il termine di decadenza previsto per l'azione di
accertamento, sempreché la violazione non sia già stata
constatata.
1 bis. In nessun caso l'invio da parte dell'amministrazione di un avviso
bonario che invita il contribuente all’adempimento anche tardivo,
costituisce causa ostativa al ravvedimento. ( 2)
2. Il pagamento della sanzione in misura ridotta, di cui al comma 1, deve
essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del
tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli
interessi moratori calcolati con le modalità previste dalla legge 26
gennaio 1961, n. 29 "Norme per la disciplina della riscossione dei carichi
in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari".
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano all’imposta
regionale sulle attività produttive e all’addizionale regionale
all’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 “Istituzione dell’imposta
regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle
aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale
regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi
locali”, nonché all’imposta regionale sulle concessioni
per l’occupazione e l’uso di beni del demanio e del patrimonio
indisponibile dello Stato siti nel territorio della regione di cui
all’articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281
“Provvedimenti finanziari per l’attuazione delle Regioni a
statuto ordinario”.
Art. 2 - Disposizioni in materia
di tassa automobilistica.
[ 1. Il termine per il recupero delle tasse automobilistiche dovute per
l'anno 1999 alla Regione Veneto, e previsto per il 31 dicembre 2002, è
rinviato al 31 dicembre 2003.] ( 3)
2. I crediti di importo non superiore a euro 16,53 relativi alle tasse
automobilistiche dovute per l'anno 1999, comprensivi o costituiti solo da
sanzioni amministrative e interessi, sono estinti e non si procede da parte
degli uffici regionali alla loro riscossione.
3. La gestione delle esenzioni di cui al decreto legge 30 dicembre 1982, n.
953, "Misure in materia tributaria ", convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1983, n. 53, è assicurata dalla Regione a far data
dal 1° gennaio 2003 e contestualmente termina la gestione temporanea
del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Art. 3 - Interpretazione
autentica dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 24 dicembre 2001, n. 40
"Disposizioni in materia tributaria".
1. L' articolo 1,
comma 2, della legge
regionale 24 dicembre 2001, n. 40 "Disposizioni in materia tributaria"
si interpreta nel senso che l'aliquota della addizionale regionale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche è fissata nella
percentuale dello 0,9 per cento per i disabili aventi un reddito imponibile
non superiore a euro 30.987,41 e per i soggetti con a carico fiscalmente,
ai sensi dell'articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica. 22
dicembre 1986, n. 917 "Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi", un disabile e aventi un reddito imponibile non superiore a euro
30.987,41. Qualora il disabile sia a carico di più soggetti,
l'aliquota dello 0,9 per cento si applica solo nel caso in cui la somma dei
redditi non sia superiore a euro 30.987,41.
2. Per disabile, ai fini della legge regionale 24 dicembre 2001, n. 40 ,
si intende il soggetto in situazione di handicap ai sensi dell'articolo 3
della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale i diritti delle persone handicappate".
Art. 4 - Disposizioni in materia
di addizionale sul gas metano.
1. Nella Tabella allegata all' articolo 38 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2
"Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002" nella descrizione della
tipologia di consumi di cui al punto 3, dopo le parole "Consumi uso
domestico cottura cibi produzione acqua calda e riscaldamento individuale
(T2) - oltre 250 metri cubi" sono aggiunte le parole "e altri usi civili".
Art. 5 - Disposizioni sulla
tassa di concessione per la ricerca e la raccolta dei tartufi.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non
è più applicata la tassa sulle concessioni regionali di cui al
numero 27 Abilitazione alla ricerca e alla raccolta dei tartufi (legge 16
dicembre 1985, n. 752, articolo 17) della tariffa allegata al decreto
legislativo 22 giugno 1991, n. 230 "Approvazione della tariffa delle tasse
sulle concessioni regionali ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio
1970, n. 281, come sostituito dall'articolo 4 della legge 14 giugno 1990, n
158".
2. L' articolo
12 della legge
regionale 28 giugno 1988, n. 30 "Disciplina della raccolta,
coltivazione e commercializzazione dei tartufi" è abrogato.
3. I crediti relativi alla tassa di concessione per la ricerca e la
raccolta dei tartufi, ivi comprese le relative sanzioni, ancora dovuti alla
data di entrata in vigore della presente legge, sono estinti e non si
procede da parte degli uffici regionali alla loro riscossione.
Art. 6 - Norma finanziaria.
1. Al minor introito derivante dall’attuazione della presente legge
sull’unità previsionale di base (u.p.b.) E0005 “Tasse
sulle concessioni regionali” iscritta nello stato di previsione
dell’entrata del bilancio 2002 e pluriennale 2002-2004, pari ad euro
46.500,00 per l’esercizio 2002 ed euro 93.000,00 per ciascuno degli
esercizi seguenti al 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento dell’unità previsionale di base (u.p.b.)
U0023 “Spese generali di funzionamento” iscritta nello stato di
previsione della spesa del bilancio 2002 e pluriennale 2002-2004.
Art. 7 - Dichiarazione
d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 44 dello
Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
( 1) La legge è stata impugnata
dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n. 75/2002 (G.U.
1° serie speciale n. 47/2002). La Corte Costituzionale con sentenza n.
297/2003 (G.U. 1° serie speciale n. 39/2003), ha dichiarato
l’illegittimità dell’articolo 2, comma 1, in quanto
relativo a materia di competenza esclusiva dello Stato (ordinamento civile)
e lesivo dei principi di uguaglianza e ragionevolezza di cui
all’articolo 3 della Costituzione; ha, altresì, dichiarato non
fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo
5, comma 3.
( 2) Comma inserito da comma 4 art.
7 legge regionale 21
dicembre 2006, n. 27 .
( 3) Comma dichiarato illegittimo
dalla sentenza della Corte Cost. 297/2003 pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 1 ottobre 2003 n. 39 prima serie speciale.
SOMMARIO
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