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Contenuti:
Legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 (BUR n. 78/2002)
Legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 (BUR n. 78/2002) [sommario] [RTF]
ISTITUZIONE DELL'ELENCO REGIONALE DEGLI ORGANISMI DI FORMAZIONE
ACCREDITATI
Art. 1 - Istituzione elenco
regionale.
1. Al fine di garantire standard di qualità dei soggetti attuatori nel
sistema di formazione professionale, è istituito presso la Giunta
regionale l’elenco regionale degli organismi di formazione pubblici e
privati.
2. L'iscrizione nell'elenco regionale di cui al comma 1 comporta
l'accreditamento dei soggetti iscritti che possono proporre e realizzare
interventi di formazione e di orientamento finanziati con risorse
pubbliche, nel rispetto degli obiettivi della programmazione regionale.
3. Per l'iscrizione nell’elenco regionale, i soggetti che gestiscono
la formazione professionale presentano al Presidente della Giunta regionale
istanza sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo di formazione
e corredata dall'atto costitutivo e dallo statuto, ove esistenti.
4. L'istanza di cui al comma 3, presentata a seguito di avviso pubblico,
deve indicare:
a) la sede operativa per la quale il soggetto chiede
l’accreditamento;
b) la dotazione finanziaria finalizzata all’attività di
formazione e di orientamento;
c) la dotazione di risorse umane e strumentali destinate allo svolgimento
dell’attività;
d) le attività svolte nei due anni precedenti a quello di
presentazione dell'istanza, specificando la tipologia dei corsi, il numero
dei partecipanti, i finanziamenti ottenuti, i risultati qualitativi e
quantitativi conseguiti;
e) la rappresentatività socio-economica o professionale e la
interrelazione con il territorio nonché la rete di collaborazioni
attivate;
f) l'eventuale possesso della certificazione del sistema di qualità
rilasciata da un organismo di certificazione accreditato dal Sistema
Nazionale per l'accreditamento degli organismi di certificazione (SINCERT)
o da altri organismi equivalenti.
5. Il dirigente della struttura competente in materia di formazione, entro
il termine di centottanta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al
comma 4, previa verifica dei requisiti richiesti, provvede all'iscrizione
dell'organismo di formazione nell'elenco regionale.
6. Il dirigente di cui al comma 5 comunica l'avvenuta iscrizione al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini dell'inserimento
delle sedi operative nell'elenco nazionale, nonché ogni successiva
variazione
Art. 2 - Tipologia di
accreditamento.
1. Gli organismi di formazione possono chiedere l’accreditamento tra
i seguenti ambiti di attività:
a) obbligo formativo;
b) formazione superiore;
c) formazione continua;
d) orientamento.
2. L'elenco regionale di cui all’articolo 1 può essere
articolato in sezioni corrispondenti agli ambiti di attività di cui al
comma 1.
Art. 3 - Tenuta
dell’elenco.
1. La struttura regionale competente in materia di formazione verifica
annualmente il mantenimento dei requisiti da parte dei soggetti iscritti
nell'elenco regionale, secondo modalità determinate con provvedimento
della Giunta regionale.
2. In caso di accertato venir meno dei requisiti richiesti, ovvero
dell'accertata non veridicità della documentazione sui risultati
dell'attività di formazione svolta, previa contestazione ai soggetti
interessati, l'iscrizione nell’elenco è revocata con decreto del
dirigente della struttura competente.
3. L'iscrizione nell'elenco regionale comporta l’obbligo di
accettazione da parte degli iscritti di controlli finalizzati ad accertare
il mantenimento dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco
regionale, da effettuare secondo criteri e modalità determinati dalla
Giunta regionale.
4. La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 comporta la revoca
dell'iscrizione.
Art. 4 - Criteri di
accreditamento.
1. La Giunta regionale individua i requisiti minimi richiesti per
l’iscrizione nell'elenco regionale nonché ulteriori criteri
applicativi, anche sulla base degli standard definiti dal Ministero del
lavoro in attuazione dell’articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n.
196 e dell’articolo 142, comma 1, lettera d) del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112.
2. Nella definizione delle modalità di cui all'articolo 3, comma 1, ai
fini dell'iscrizione nell'elenco regionale e dei successivi aggiornamenti,
la Giunta regionale può individuare, sentita la competente Commissione
consiliare, criteri di valutazione a punteggio distribuiti sulle diverse
tipologie di requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco regionale.
Art. 5 - Norma transitoria.
1. In sede di prima applicazione della presente legge, il dirigente della
struttura competente in materia di formazione provvede all'iscrizione degli
organismi di formazione nell'elenco entro il termine di trecentosessanta
giorni, decorrenti dalla data di presentazione della istanza.
2. In sede di prima applicazione della presente legge il termine di cui al
comma 1 dell'articolo 3 è fissato in due anni, decorrenti dalla data
di prima iscrizione nell'elenco regionale.
3. Ai fini della iscrizione all'elenco sono considerate valide le domande
presentate al Presidente della Giunta regionale ai sensi della delibera di
Giunta regionale n. 2140 del 3 agosto 2001, in relazione ai requisiti
minimi in essa definiti.
SOMMARIO
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